• Lavoro Dipendente

    Imposta sostitutiva incrementi retributivi: codice tributo

    Con la Risoluzione n 3 del 29 gennaio le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato

    Imposta sostitutiva incrementi retributivi: codice tributo

    L’articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento.
    L’imposta sostitutiva in argomento si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro.
    Tanto premesso, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, della citata imposta sostitutiva, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “1075” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
    • “1609” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi
      corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30
      dicembre 2025, n. 199”;
    • “1926” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30
      dicembre 2025, n. 199”;
    • “1927” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
    • “1310” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Testo Unico IVA: in vigore dal 2027

    Il Testo Unico sull'IVA viene pubblicato sulla GU n 24 del 30 gennanio.

    Prima di vederne i contenuti, leggiamo la tabella di riepilogo con le approvazioni avvenute fino ad ora.

    TESTI UNICI approvati o in corso di approvazione

    Testi Unici

    Approvati in via preliminare o definitiva

    Imposte sui redditi

    da pprovare

    IVA

    definitivo (in vigore dal 1° gennaio 2027)

    Imposta di registro e altri tributi indiretti

    approvato

    Tributi erariali minori

    approvato

    Adempimenti e accertamento

    approvato

    Sanzioni tributarie amministrative e penali

    approvato

    Giustizia tributaria

    approvato

    Versamenti e riscossione

    approvato

     

    Testo Unico IVA: i principi di riferimento per la nuova versione

    Il Testo Unico composto di 171 articoli costituisce un ulteriore importante tassello della riforma fiscale, vuole essere il punto di raccolta di tutte le norme che coinvolgono la specifica imposta. 

    Ricordiamo che su questo importante testo, i Commercialisti sono intervenuti con un documento di studio dal titolo TESTO UNICO IVA: DECORRENZA ED EFFICACIA Note di coordinamento con i decreti di attuazione della riforma tributaria pubblicato ai primi di novembre.

    Come specificato nella premessa, con il documento il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili facendo seguito ai precedenti documenti del 18 aprile 2024 e del 13 maggio 2024 con i quali erano state fornite alcune “Osservazioni e proposte di modifica o di integrazione del Testo Unico IVA”, rende un contributo in relazione alle criticità manifestate sulla approvazione definitiva e sui tempi di adozione del Testo Unico IVA.

    Come evidenzia la relazione illustrativa al TU IVA approvato definitivamente, esso è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

    • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; 
    • coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea,
    • apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
    • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali. 

    In tale ottica, le disposizioni vigenti contenute in primis nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame. 

    Dal punto di vista della tecnica di redazione, gli argomenti inseriti nel testo unico IVA sono ordinati, in linea di principio, sulla base del sommario della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. 

    Ciò al fine di adottare una sistematizzazione dei singoli temi coerentemente alla disciplina unionale.

    In particolare, il testo unico razionalizza le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplinano rispettivamente le operazioni nazionali e intraunionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto.  

    Il nel DLgs. 10/2026, prevede in sequenza:

    • esame dei soggetti passivi (Titolo III);
    • norme che regolano il presupposto oggettivo dell’imposta (Titolo IV);
    • luogo delle operazioni (Titolo V);
    • fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta (Titolo VI);
    • base imponibile e le aliquote (Titolo VII);
    • esenzioni e la non imponibilità (Titolo IX);
    • rivalsa e la detrazione (Titolo X);
    • volume d’affari (Titolo XI);
    • obblighi dei soggetti passivi (Titolo XII);
    • riscossione, ove sono inclusi la liquidazione e i versamenti (Titolo XIII).

    Sono diverse le novità introdotte e in sintesi:

    • aggiornamento dei riferimenti normativi per alcune aliquote IVA adottate nel settore dell’edilizia. 
    • implementate le disposizioni, in tema di IVA, modificative del DPR 633/72, emanate successivamente all’approvazione dello schema di decreto recante il Testo unico e tra queste si evidenzia il il DLgs. 186/2025 Decreto “Terzo settore e IVA” con revisione:
      • della materia dei servizi internazionali
      • della rettifica della detrazione,
      • detrazione per gli enti non commerciali
    • e adeguamento del le disposizioni in tema di IVA alla nuova disciplina degli enti del Terzo settore (artt. 3, 4 e 10 del DPR 633/72; Tabella A, parte II-bis).

    Testo Unico 2026: i nuovi articoli

    Le Entrate tramite la propria rivista FiscoOggi ha pubblicato questa interessante tabella di riepilogo.
    Si riportano alcune tematiche di particolare rilevanza ai fini dell’applicazione dell’imposta (prima colonna), segnalando le stesse in base alla normativa in vigore fino al 31 dicembre 2026 (seconda colonna) e ai nuovi riferimenti normativi previsti dal Tu Iva che troveranno applicazione dal 1° gennaio 2027 (terza colonna).

    Normativa in vigore
     fino al 31 dicembre 2026

    Testo unico IVA
     (dal 1° gennaio 2027)

    Territorialità delle prestazioni di servizi 

    Articoli da 7-ter a 7-octies del Dpr n. 633/1972

    Articoli da 17 a 23 del TU

    Operazioni esenti

    Articolo 10 del Dpr n. 633/1972

    Articolo 37 del TU

    Cessioni intracomunitarie di beni

    Articolo 41 del Dl n. 331/1993

    Articolo 39 del TU

    Operazioni di esportazione non imponibili 

    Articolo 8 del Dpr n. 633/1972 

    Articolo 45 del TU

    Detrazione dell’imposta

    Articolo 19 del Dpr n. 633/1972

    Articolo 56 del TU 

    Volume d’affari

    Art. 20 del Dpr n. 633/1972

    Articolo 62 del TU

    Fatturazione delle operazioni e fattura semplificata 

    Articoli 21 e 21-bis del Dpr n. 633/1972

    Articoli 72 e 73 del TU

    Certificazione dei corrispettivi

    Articolo 12 Dl n. 41/1991

    Articolo 84 del TU

    Regime speciale dei produttori agricoli e elenco dei prodotti ammessi al regime 

    Articolo 34 del Dpr n. 633/1972 e Tabella A, Parte I, allegata 

    Articolo 133 del TU e Tabella A, Parte I, allegata 

    Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento

    Tabella A, Parte II, allegata al Dpr n. 633/1972

    Tabella A, Parte II, allegata al TU

    Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento

    Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr n. 633/1972

    Tabella A, Parte III, allegata al TU

    Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento

    Tabella A, Parte III, allegata al Dpr n. 633/1972

    Tabella A, Parte IV, allegata al TU

    Regime del margine ed elenco degli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione per cui si applica il regime

    Articolo 36 del Dl n. 41/1995 e Tabella allegata

    Articolo 143 del TU e Tabella D allegata 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto PMI: regole dal Governo per accesso ai Mercati UE

    Il CdM del 29 gennaio ha approvato uno schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva UE 2024/2811 del Parlamento europeo e del consiglio per rendere i mercati pubblici dei capitali dell'Unione più attraenti e facilitare l'accesso delle PMI.

    Decreto PMI: regole dal Governo per accesso ai Mercati UE

    Come recita il comunicato stampe dell'Esecutivo datato 29 gennio le misure puntano a liberare risorse e tempo per le aziende, riducendo gli adempimenti formali.

    Il Dlgs contenente 4 articoli vuole garantire:

    • Supporto alle microimprese: il decreto dedica una sezione specifica alla riduzione degli oneri amministrativi per le piccole realtà aziendali, semplificando gli obblighi di comunicazione e pubblicità relativi agli aiuti di Stato, laddove le informazioni siano già presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).
    • Transizione digitale ed ecologica: per i crediti d’imposta legati a "Transizione 4.0", si semplifica l’iter di certificazione degli investimenti attraverso una maggiore integrazione tra le banche dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Agenzia delle entrate.
    • Infrastrutture e TLC: si potenzia il ricorso alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per l’installazione di reti a banda ultra-larga, facilitando il lavoro degli operatori e accelerando la copertura digitale del Paese.

    Si attende il testo definitivo.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione tributi locali:fac-simile di regolamento da IFEL

    La legge di bilancio 2026, Legge n. 199 ai commi 102-110, ha introdotto dal 1° gennaio la possibilità per gli enti territoriali quali: regioni, città metropolitane, province e comuni, di disciplinare autonomamente a regime forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali. 

    Ricordiamo che la norma era stata già inserita nel Decreto legislativo di attuazione della Delega fiscale sulla fiscalità locale e ora diventa immediatamente operante.

    Si tratta di una nuova opportunità offerta per la gestione delle entrate locali, idoneo a stimolare la riscossione dei crediti di difficile esigibilità in coerenza con vincoli di bilancio, purché circoscritto a periodi temporali ben definiti, con l’obiettivo ultimo di agevolare il pagamento da parte degli utenti in difficoltà economica ed alleggerire il carico amministrativo.

    A tale proposito viene pubblicata una nota di approfondimento sul perimetro applicativo delle definizione agevolata che riguarda IMU, TARI, multe e altri tributi locali (Leggi qui per approfondire) e uno schema di regolamento che gli enti potranno utilizzare per attuare la previsione normativa della legge di bilancio.

    Lo schema di regolamento per la rottamazione dei tributi locali che i singoli enti potranno utilizzare anche personalizzandolo, contiene:

    • Parte I Definizione agevolata entrate in riscossione coattiva,
    • Parte II Definizione agevolata delle liti pendenti
    • Parte III Conciliazione agevoalta dei ricorsi
    • Parte IV Regolarizzazione omessi versamenti rateali
    • Parte V Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni

    Lo schema è personalizzabile e costituisce un utile strumento attuativo della novità per quei Comuni e altri enti che vorranno renderlo a breve operativo.

    Scarica qui il regolamento per la definizione agevolata IMU, TARI e altri tributi.

    Allegati:
  • Dichiarazione IVA

    Saldo IVA anno d’imposta 2025: si paga entro il 16 marzo

    Il 16 marzo scade il termine ordinario per il versamento del saldo IVA relativo all’anno 2025 che risulta dalla Dichiarazione IVA 2026.

    Leggi anche IVA 2026: invio dal 1° febbraio con il provvedimento ADE che ha approvato il Modello IVA 2026 e le relative istruzioni.

    Sinteticamente, si ricorda che il versamento

    • è dovuto se d'importo almeno pari a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione);
    • deve essere effettuato utilizzando il modello F24 telematico con codice tributo 6099.

    Attenzione al fatto che la scadenza di pagamento può essere differita ai termini previsti per il pagamento del saldo delle imposte dirette, usufruendo anche dell'ulteriore differimento di 30 giorni pagando la maggiorazione dello 0,40%.

    Saldo IVA anno d’imposta 2025: entro il 16 marzo

    Per il versamento del saldo IVA 2025, potendo essere differito al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi, è fondamentale ricordare le scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi e in particolare:

    • persone fisiche e società di persone (di cui all'art 5 del TUIR):
      • entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi,
      • dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% (differimento di 30 giorni)
    • soggetti IRES:
      • entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, che per le società con esercizio coincidente con l’anno solare coincide con il 30 giugno,
      • dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per le società con esercizio coincidente con l’anno solare (differimento di 30 giorni)

    Si sottolinea che l'importo dovuto per il saldo IVA può essere versato:

    • in un’unica soluzione;
    • in forma rateale (versando gli anche gli interessi) scegliendo direttamente nel momento del versamento con il modello F24.

    Saldo IVA anno d’imposta 2025: come si paga

    Il versamento dell’IVA deve essere effettuato tramite il modello F24 con le modalità telematiche, direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediario abilitato.

    Ai fini del pagamento è possibile avvalersi dei seguenti servizi:

    • F24 On Line: per i contribuenti che hanno il “pincode” di abilitazione al servizio. Ricordiamo che per poter avere tale servizio è necessario avere un conto corrente in una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate, sul quale saranno addebitate le somme;
    • F24 cumulativo: per gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai loro clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo;
    • Home/remote banking: tali sistemi sono collegati al circuito Corporate Banking Interbancari (CBI) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste Italiane S.p.A.

    Si precisa che ai fini della compilazione del modello F24 occorrerà indicare all’interno della Sezione “Erario”:

    • il codice tributo “6099”;
    • il codice tributo "1668" per gli interessi rateali (se si è scelta la rateizzazione)
    • il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0106” per la prima rata di 6, “0101” se si è scelto il versamento in unica soluzione);
    • l’anno di riferimento “2024”;
    • l’importo del saldo IVA dovuto, a tal proposito occorre segnalare che:
      • se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 16.03.2026, l’importo da indicare va esposto nel modello F24 arrotondato all’unità di euro perché è quello risultante dalla dichiarazione Iva annuale;
      • se il versamento è differito a giugno/luglio e/o è rateizzato, l’importo va esposto nel modello F24 al centesimo di euro.
    • l’importo del credito disponibile (ad esempio, IRPEF, IRES, ecc.) eventualmente utilizzato in compensazione del saldo IVA.

  • Lavoro Dipendente

    Imposta sostitutiva lavoro notturno: codici tributo

    Con Risoluzione ADE n 2 del 29 gennaio si istituiscono i codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi, nonché per indennità di turno corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato

    Imposta sostitutiva lavoro notturno: codici tributo

    L’articolo 1, commi 10 e 11, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 prevede, per il periodo d’imposta 2026, che le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, nonché di indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, sono assoggettate, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, alle condizioni ivi indicate.
    Tanto premesso, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “1076” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per
      lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
    •  “1610” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
    • “1929” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per
      lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
    • “1933” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per
      lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
    • “1311” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per
      lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

  • Accertamento e controlli

    TCF: aggiornamento Linee guida ai principi contabili

    L'agenzia delle Entrate con il Provvedimento n 33973 del 28 gennaio 2026 hanno approvato ulteriori specifiche istruzioni che integrano le Linee guida in materia di gestione del rischio fiscale per le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo. 

    In sintesi documenti approvati con il provvedimento forniscono indicazioni operative su due casistiche specifiche: 

    • la possibilità di retrodatare una Business Combination Under Common Control in ambito IFRS; 
    • il trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option/grant da parte dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali. 

    Nell’ambito della collaborazione tra l’OIC e l’Agenzia delle Entrate, la prima è responsabile unicamente per la parte contabile delle schede, mentre l’Agenzia ne cura gli aspetti fiscali.Le linee guida sono indirizzate alle imprese che intendono aderire all’adempimento collaborativo e che, di conseguenza, necessitano di una certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale.

    Il regime, istituito nel 2015 e rafforzato con il Dlgs 221/2023, che ha previsto soglie di ingresso progressivamente più basse, si rivolge ai contribuenti dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e consente di avvalersi del dialogo preventivo con l’Agenzia delle Entrate per la gestione di tutte le questioni fiscali ritenute più delicate o incerte.

    Il provvedimento va ad integrare il Provvedimento del 10.01.2025 n. 5320 che contine le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la compilazione della “Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali” dei contribuenti appartenenti al settore industriale, oltre a fornire specifiche indicazioni sui controlli e gli adempimenti che ci si attende vengano posti in essere per la certificazione del TCF. Scarica il testo del Provvedimento e Allegati

    Le Entrate sinteticamente 

    TCF: aggiornamento delle linee guida ai principi contabili

    In particolare, sono approvate specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, in attuazione dell’articolo 4, comma 1-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
    In particolare si pubblicano i seguenti documenti:
    a) “Possibilità di retrodatare una Business Combination Under Common Control in ambito IFRS”;
    b) “Trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option/grant da parte dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali”

    Le istruzioni suddette  integrano le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, approvate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 5320 del 10 gennaio 2025.

    Ricordiamo che è stato introdotto nell’ordinamento il Regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale  “TCF”.
    Il Regime comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.
    In tale contesto, la legge 9 agosto 2023, n. 111 in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il Regime con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.
    Le previsioni della legge delega sono state attuate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 (di seguito, anche, “decreto delegato”) e con decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108  mediante i quali sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del Regime.
    Nell’ambito delle disposizioni del decreto delegato, un rilievo centrale assumono le misure volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e ad agevolarne l’adozione da parte di una platea sempre più ampia di imprese.
    In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto delegato ha modificato l’articolo 4 del decreto e ha previsto a carico degli operatori che intendono aderire al Regime l’obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili.
    Per favorire la transizione da un “Modello Aperto” a un “Modello Certificato” e maggiormente “Standardizzato” è stata, quindi, prevista, al comma 1-quater dell’articolo 4 del decreto, la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate di apposite linee guida contenenti indicazioni per la costruzione e aggiornamento di un efficace TCF e per la sua certificazione e attestazione dell’efficacia operativa.
    In tale contesto, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 5320 del 10 gennaio 2025 sono state approvate le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la certificazione del sistema, insieme alle linee guida per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore industriale e con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 321940 del 7 agosto 2025 sono state approvate le linee guida per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore assicurativo.
    Al fine di assicurare l’aggiornamento nel continuo e l’integrazione delle suddette linee guida, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 383481 del 10 ottobre 2024 è stato istituito un tavolo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti designati dall’Agenzia delle entrate e dall’Organismo Italiano di Contabilità, con compito di curare in particolare la redazione di specifiche istruzioni in ordine alla mappatura e alla gestione dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, da allegare, di volta in volta alle linee guida stesse.
    In tale contesto, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 321934 del 7 agosto 2025 sono state approvate specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente con riferimento alle seguenti casistiche:

    a) “Recesso anticipato da un contratto di commodity swap: trattamento contabile e fiscale”;
    b) “Trattamento contabile, ai fini delle imposte sui redditi, del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie”;
    c) “Emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero: trattamento contabile e fiscale”.
    Il presente provvedimento approva le specifiche istruzioni redatte dai rappresentanti del predetto tavolo tecnico di lavoro, che integrano le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale approvate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 5320 del 10 gennaio 2025 e con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 321934 del 7 agosto 2025.