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Regime forfettario 2026: prorogata soglia a 35mila per dipendenti e pensionati
La Legge di Bilancio 2026 è in dirittura d'arrivo e sarà pubblicata in GU entro il 31 dicembre prossimo.
La fase emendativa è terminata pertanto vediamo la novità ormai certa per il regime forfettario per il prossimo anno.
Regime forfettario 2026: aumenta la soglia della causa di esclusione
Il regime forfettario, vedrà dal 1° gennaio, limiti più ampi per dipendenti e pensionati nel 2026.
La tassa piatta non cambia e per chi intende aprire partita IVA l'anno prossimo, così come vuole restare nel regime agevolato, è confermarta la soglia di 35.000 euro.
Inizialmente si era anche parlato dell'innalzamento del limite generale di applicazione a 100.000 euro ma tale previsione è sfumata nell'iter della finanziaria.
Il limite a regime è pari a 30.000 euro e come avvenuto lo scorso anno, anche per il 2026 la soglia sale di 5.000 euro, la norma è e resta appunto solo temporanea, e consente di continuare ad applicare il forfettario al 15% ai titolari di partita IVA che, nel 2025, hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati entro la soglia di 35.000 euro, superato il limite si scatta il regime ordinario.
Occorre anche ricordare che dal 1° gennaio 2025 è operativo il nuovo regime transfrontaliero di franchigia, che consente a tutti gli Stati membri di prevedere nella propria legislazione un regime forfettario fino a 85.000 euro per le cessioni di beni e prestazioni di servizi interne, soglia che sale a 100.000 euro per le operazioni intra-UE.
Ricordiamo ora che, n via generale che il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 57 lett. d-ter) è precluso ai contribuenti che “nell’anno precedente” hanno percepito tali redditi oltre la soglia consentita.
Al di là della sopra descritta novità, le regole da rispettare ai fini dell’applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 non hanno subito modifiche pertanto per il 2026 sono esclusi dal regime forfetario i contribuenti che nel 2025 (art. 1 comma 54 della L. 190/2014):
- hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 85.000 euro;
- hanno sostenuto spese per determinati rapporti di lavoro per un importo superiore a 20.000 euro.
Ai fini dell’applicazione del regime forfetario, è inoltre necessario verificare l’eventuale presenza di cause ostative; in particolare, l’accesso nel 2026 è vietato ai contribuenti che a inizio anno:
- esercitano attività per cui si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito e non hanno operato espressa rinuncia;
- sono residenti all’estero, fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- contemporaneamente all’attività per cui applicano il forfetario, partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.
Qualora, tali situazioni non si verificassero a inizio 2026, ma fossero concrete in corso d’anno, la fuoriuscita dal regime si perfezionerebbe dal 2027.
Si attende il testo definitivo della norma in Legge di Bilancio 2026.
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Spese di trasferta e rappresentanza: chiarimenti ADE
Con la Circolare n 15 del 22 dicembre le Entrate pubblicano i chiarimenti sulle spese di trasferta e rappresentanza.
Di rivielo l'evidenza che sono fuori dalla tassazione i rimborsi ai dipendenti per auto private per missioni e trasferte nel comune, vediamo maggiori dettagli.
Spese di trasferta e rappresentanza: chiarimenti ADE
Le Entrate con un comunicato stampa hanno annunciato la Circolare n 15/2025 con oggetto:
Novità in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte o le
missioni e delle spese di rappresentanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, autonomo e d’impresa – Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, legge 30 dicembre 2024, n. 207, e decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108In particolare si forniscono istruzioni sulle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) in merito al trattamento fiscale delle indennità di trasferta o di missione per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d’impresa.
Il documento di prassi definisce in modo puntuale le condizioni da rispettare e anche i casi in cui è richiesto l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabile, offrendo un quadro unitario delle regole da applicare.
I rimborsi esclusi dal reddito
La circolare illustra le regole relative al trattamento fiscale delle trasferte o missioni del lavoratore dipendente, nonché dei relativi rimborsi di spese.
Ai fini di una semplificazione, per quanto riguarda i rimborsi di spese di viaggio e trasporto per trasferte o missioni all’interno del territorio comunale, la norma ha eliminato il riferimento ai documenti provenienti dal vettore.
Di conseguenza, questi rimborsi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nel caso in cui le spese siano “comprovate e documentate” anche con altre modalità.
Non concorre quindi più al reddito il rimborso chilometrico riconosciuto al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo le tabelle Aci, anche in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale.
La disciplina si applica anche ai rimborsi, erogati nel 2025, relativi a spese sostenute nel periodo d’imposta precedente. Fuori dal reddito imponibile, inoltre, i rimborsi delle spese di pedaggio, documentate, sostenute durante le trasferte e quelli relativi alle spese di parcheggio.
Le regole sulla tracciabilità
La circolare analizza poi le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal decreto fiscale (Dl n. 84/2025) in materia di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC).
In particolare, la condizione di tracciabilità si applica sia per le trasferte all’interno del comune, sia per quelle al di fuori dello stesso.
Dal 1° gennaio 2025, quindi, i rimborsi di queste spese non concorrono al reddito di lavoro dipendente solo se sostenute con mezzi di pagamento tracciabile.
L’obbligo di tracciabilità riguarda anche i casi in cui il trasportatore operi mediante l’utilizzo di “piattaforme di mobilità”, mentre continuano a non essere assoggettate alla condizione di tracciabilità le spese per viaggi e trasporti effettuati con mezzi diversi dal taxi e NCC – come, per esempio, autobus, treni, aerei, navi – e i rimborsi effettuati sotto forma di indennità chilometrica.
Allegati: -
Ritenuta universale all’1%: obbligatoria dal 2029
Il Disegno di Legge 2026 la cui fase emendativa è terminata, sarà approvato con fiducia dalle Camere, stando alle anticipazioni alla stampa, pertanto l'iter è in dirittura di arrivo.
La manovra finanziaria deve essere obbligatoriamente approvata e pubblicata in GU entro il 31 dicembre di ogni anno per entrare in vigore il 1° gennaio dell'anno entrante.
Tra conferme e novità della fase emendativa spunta una norma che va ad integrare l'iniziale articolo 25 del ddl iniziale con l'introduzione della cosiddetta ritenuta universale per le imprese, vediamo il dettaglio.
Ritenuta universale all’1%: in legge di bilancio 2026
Con la Legge di Bilancio 2026 il Governo chiede un anticipo di tassazione per le imprese.
Durante l’esame in sede referente sono stati introdotti i commi da 1-bis a 1- quinquies, con i quali si estende l'ambito applicativo della ritenuta a titolo di acconto, così da ricomprendervi anche i contribuenti esercenti attività di impresa.
La norma introdotta prevede che a titolo di acconto delle imposte sui redditi, all'atto del pagamento di fatture elettroniche sia effettuata una ritenuta dell'importo da corrispondere, a netto dell’IVA, pari a:
1) lo 0,5 per cento per l’anno 2028;
2) l’uno per cento a decorrere dall’anno 2029.
In virtù dell’elevato livello di affidabilità fiscale che li contraddistingue, sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i contribuenti che:- abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
- si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3-7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
La ritenuta non è invece effettuata qualora il pagamento sia eseguito con ritenuta automatica dell'11 per cento effettuata da banche e da Poste Italiane S.p.a ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 201020, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
In tale ultimo caso la ritenuta è effettuata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.L’individuazione delle modalità attuative è demandata a un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate.
La relazione tecnica distingue tra le due finalità di evasione che si intende contrastare:
- assessment gap, ovvero l’omessa dichiarazione a cui consegue il mancato versamento dell’imposta. Per tale fattispecie si prevede, a regime, un maggior gettito annuale pari a 0,3 miliardi di euro, ridotto alla metà per l’anno 2028;
- collection gap, inteso come il mancato versamento di tutta o parte dell’imposta. Sommando gli effetti previsti sui soggetti passivi IRES e
IRPEF, e tenendo conto del “circolo virtuoso” che potrebbe generarsi in virtù della diminuzione del vantaggio derivante da condotte elusive, la relazione tecnica stima (criterio di cassa) un maggior gettito annuale pari a 734,5 milioni di euro nel 2028, 1.469 milioni di euro a partire dal 2029.
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Disciplina Terzo Settore 2026: circolare Ade in consultazione
Le Entrate con un comunicato stampa annunciano la consultazione pubblica, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, per la bozza di circolare sulla disciplina fiscale degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
In particolare, il documento fornisce i primi chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore, come recentemente modificato dal Dlgs n.186/2025, in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Runts.
Vine precisato che lo scopo della consultazione è consentire all’Agenzia di valutare i contributi pervenuti, al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.
Attenzione al fatto che i soggetti interessati a partecipare possono:- inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione da oggi, 19 dicembre, fino a venerdì 23 gennaio 2026
- all’indirizzo e-mail [email protected].
Pe ri contributi le Entrate richiedono l’utilizzo del seguente schema:
- Tematica/Paragrafi della circolare
- interessati/Osservazioni/Contributi.
Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, fatta eccezione per quelli contenenti espressa richiesta di non divulgazione.
Il documento è destinato a rappresentare un punto di riferimento per l’interpretazione e l’applicazione delle misure fiscali che entreranno in vigore dal 2026.
Tra gli altri nel documento si da spazio alle nuove norme fiscali, con riferimento alla qualificazione fiscale degli Ets, e al trattamento, ai fini delle imposte sui redditi, delle attività di interesse generale, diverse e raccolta fondi.
Viene dato inoltre rilievo alle novità dell’articolo 79 Cts, chiamato a definire i criteri di qualificazione fiscale delle attività di interesse generale (commi 2 e 2-bis) e dell’Ets nel suo complesso (comma 5).
Si rimanda alla bozza per tutti gli altri dettagli.
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Pacchi extra Ue: in arrivo il contributo di 2 euro
Tra le novità dell'ultimo momento della Legge di bilancio 2026 vi è un contributo per i pacchi provenienti da paesi extra UE.
Vediamo di cosa si tratta.
Piccole spedizioni extra UE: il contributo di 2 euro
I lavori sulla legge di bilancio 2026 stanno per concludersi con il voto di fiducia alle camere.
Tra le novità dell'ultimo minuto, si introduce un contributo sulle piccole spedizioni.
In dettaglio, i commi 1-bis -1-quater, dell’articolo 29 introdotti nel corso dell’esame in sede referente, istituiscono un contributo – pari a 2 euro – per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro.
I commi 1-bis a 1-quater dell’articolo 29 istituiscono un contributo per la copertura delle spese amministrative sostenute dalle dogane relativamente alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE.
Il contributo si applica soltanto alle spedizioni dal valore dichiarato pari oinferiore a 150 euro e che provengono da Paesi terzi extra-UE.
Il tributo, pari a 2 euro, è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci.In proposito si è già espresso il Codacons evidenziando l'illeggittimità della norma
Secondo l'associazione di difesa dei diritti dei consumatori questa tassa "violerebbe le norme europee in materia doganale" facendo riferimento all’articolo 3 del Trattato sul Funzionamento Ue, secondo cui «uno Stato membro non può introdurre unilateralmente dazi, limiti o ostacoli commerciali verso altri Paesi, perché per legge le norme doganali devono essere omogenee su tutto il territorio europeo. Questo significa che il governo, se vuole applicare una tassa da 2 euro sui pacchi, deve estendere la sua validità a tutte le spedizioni».
Si attende il testo definitivo della norma che si vuole introdurre.
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Correttivo Irpef ires: regole in Gazzetta
Pubblicato in GU n 294 del 19 dicembre il Decreto legislativo 192/2025 con Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalita' internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonche' di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti.
Il Decreto contiene 20 articoli ed entra in vigore il 20 dicembre, vediamo una sintesi delle misure in esso contenute.
Correttivo Irpef Ires: cosa contiene
Il decreto legislativo è emanato ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale” che consente al Governo di adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi della stessa legge delega entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi medesimi (ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui all’art. 1, commi 1 o 4, della legge delega).
In particolare, si introducono disposizioni correttive e integrative al d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, recante “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”, adottato in attuazione della citata legge delega di riforma fiscale.
Sullo schema di decreto legislativo, la Conferenza unificata, in data 10 settembre 2025, ha sancito l’intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 111 del 2023; le competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica (5^ Bilancio e 6^ Finanze e Tesoro) e della Camera dei deputati (V Bilancio, tesoro e programmazione e VI Finanze) hanno reso i rispettivi pareri favorevoli, con osservazioni, mentre la 4^ Commissione del Senato della Repubblica e la XIV Commissione della Camera dei deputati in materia di Politiche dell’Unione Europea hanno espresso rispettivamente osservazioni non ostative e parere favorevole.
Il decreto è così composto:
CAPO I – Disposizioni in materia di tassazione dei redditi da lavoro
CAPO II – Disposizioni in materia di reddito d’impresa
CAPO III – Disposizioni in materia di fiscalità internazionale
CAPO IV – Disposizioni in materia di basi imponibili dell’imposta sulle successioni e donazioni e dell’imposta di registro
CAPO V – Modifiche in materia di Statuto dei diritti del contribuente e di adempimento collaborativo
CAPO VI – Disposizioni in materia di riscossione
CAPO VII – Disposizioni in materia doganale e di accise
CAPO VIII – Disposizioni in materia di testi unici
CAPO IX-Disposizioni finali
Tra le norme:
- le disposizioni fiscali per “familiari a carico” secondo cui si intenderanno non più solo i figli, ma anche il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i genitori e gli altri soggetti di cui all’art. 433 c.c. conviventi o titolari di assegni alimentari non giudiziali.
- la disciplina degli interpelli, e in particolare la possibilità di presentare il c.d. interpello probatorio, il vecchio riferimento all’art. 11 comma 1 lett. b) della L. 212/2000 è sostituito con la lett. e) dello stesso articolo, nel quale è confluita la relativa disciplina;
- una norma che dispone che in caso di sospensione unilaterale da parte di uno Stato di una o più disposizioni recate dalla convenzione bilaterale, anche l’Italia sospenderà le medesime disposizioni con pari decorrenza e durata,
- la norma di estensione, dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, della derivazione rafforzata alle micro imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata;
- norma di modifica in tema di correzione degli errori contabili con decorrenza per le correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.
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Dichiarativi 2026: l’Agenzia pubblica le bozze
Con un comunicato stampa del 19 dicembre le Entrate pubblicano le bozze dei dichiarativi 2026. Ci sono diverse novità, intanto vediamo una sintesi dal documento del Fisco
Dichiarativi 2026: l’agenzie pubblica le bozze
Sono stati pubblicati, in veste non definitiva:
- 730,
- Modello Redditi,
- Certificazione unica (Cu),
- 770, Iva e Irap.
per l'anno d'imposta 2025 e quinid modelli 2026
Tra gli aggiornamenti dettati dalle novità normative spiccano i benefici per i lavoratori con reddito fino a 20mila euro o tra 20mila e 40mila euro, la detassazione delle somme erogate per canoni di locazione ai neoassunti a tempo indeterminato e il riordino delle detrazioni d’imposta.
Nei modelli per le società vi è l’Ires premiale, cioè la riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota Ires per l’anno 2025.
730, Redditi PF e CU 2026: alcune delle novità
I modelli 730 e Redditi e la Certificazione unica 2026 accolgono diverse novità. Tra le principali, è previsto il riconoscimento di una somma variabile fino a 960 euro, fuori dalla base imponibile, per i lavoratori con redditi complessivi fino a 20mila euro, oltre a una nuova detrazione dell’imposta lorda per i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 20mila e 40mila euro. Spazio anche alla detassazione delle somme anticipate o rimborsate dai datori di lavoro, entro il limite complessivo di 5mila euro annui, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione eseguite sui fabbricati presi in affitto dai neoassunti, a tempo indeterminato, nell’anno 2025. Tra le novità anche la modifica delle detrazioni per figli e altri familiari a carico e il riordino delle detrazioni d’imposta.
Redditi PF Imprenditori e professionisti, società ed enti 2026: alcune delle novità
I modelli e le istruzioni sono stati aggiornati per accogliere le modifiche previste dal 2025, tra cui l’introduzione del nuovo regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026.
Nei modelli delle società di capitali, degli enti non commerciali e nel Consolidato nazionale e mondiale è stata inoltre gestita la riduzione dell’aliquota Ires dal 24% al 20% (Ires premiale), prevista per l’anno 2025.
Novità anche per il modello Irap in cui è stata implementata la sezione del quadro IS, nella quale viene determinato il credito d’imposta collegato all’agevolazione c.d. “ACE” (aiuto alla crescita economica), per dare evidenza dei trasferimenti a seguito di operazioni straordinarie.
IVA e 770 2026: alcune novità
Il modello Iva è stato adeguato alle novità normative in vigore dal 2025: per esempio, nei quadri VE e VJ trovano spazio le prestazioni di servizi rese alle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per le quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente, in nome e per conto del prestatore.
Per il 770, aggiornate le note dei quadri ST e SV e inserito, nel quadro SX, un nuovo rigo per la gestione del credito collegato alla “somma che non concorre alla formazione del reddito” riconosciuta dal sostituto d’imposta.