• Turismo

    Ritenute provvigioni agenzie di viaggio: rinvio al 1° maggio

    Il Decreto Fiscale n 38/2026 in vigore dal 28 marzo converma quanto anticipato dalla nota MEF del 27 febbraio, relativamente all’entrata in vigore dell’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni spettanti alle agenzie di viaggio.

    In particolare con l'articolo 6 si conferma il differimento al 1° maggio 2026.

    La misura era stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, che ne aveva previsto l’efficacia a decorrere dal 1° marzo 2026. 

    Il differimento concede quindi un periodo transitorio aggiuntivo agli operatori del settore per adeguare i propri assetti amministrativi e contabili.

    Nel dettaglio, la novità normativa rende obbligatoria l’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite da agenzie di viaggio e tour operator, superando il precedente regime di esclusione.

    L’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 prevede, infatti, l’assoggettamento a ritenuta delle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari. 

    Fino alla modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, le agenzie di viaggio risultavano escluse dall’ambito applicativo della disposizione.

    Alla luce del rinvio al 1° maggio 2026, si resta ora in attesa del provvedimento attuativo annunciato dal MEF, che dovrà definire nel dettaglio modalità operative e adempimenti connessi.

    Ritenute provvigioni agenzie di viaggio: rinvio al 1° maggio

    Dal 1° marzo sarebbe dovuta debuttare la ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo e invece è stata prorogata dal Decreto Fiscale, riepiloghimo cosa prevede questo obbligo.

    La ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25-bis del DPR 600/73 andrà effettuata anche sulle provvigioni percepite da:

    • agenzie di viaggio e turismo;
    • agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
    • agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente.

    La legge di bilancio 2026 con i commi 140-142 ha modificato il suddetto art. 25-bis comma 5 del DPR 600/73 e ha eliminato il regime di esonero da ritenuta applicabile fino al 28 febbraio, tale termine ora slitterà ad opera di un prossimo provvedimento annunciato dal MEF.

    La ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% ma la base imponibile della ritenuta varia a seconda della struttura dell'attività:

    è possibile una base ordinaria (50%) senza l'apposita dichiarazione dell'operatore, in questo caso la ritenuta si applica sul 50% della provvigione; è possibile una base ridotta (20%) se l’agenzia dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti o collaboratori terzi.

    Per beneficiare della base ridotta al 20%, l’agenzia deve inviare al committente una dichiarazione formale ai sensi del DM 16 aprile 1983 attestante i requisiti necessari.

    E' bene specificare che la novità riguarda la data del pagamento della provvigione.

    Attenzione, il MEF prima con una nota del 27 febbraio, e ora il Decreto Fiscale n 38/20226 confermano la proroga del nuovo obbligo sulle ritenute d’acconto sulle provvigioni di agenzie di viaggio.

    Per tale obbligo vi sarà il differimento al 1° maggio 2026.
    Pertanto fino al 30 aprile 2026, è confermato l’esonero dall’applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere.
    Il differimento del termine al 1° maggio 2026 è necessario in ragione delle peculiari caratteristiche in cui operano i soggetti dei comparti in questione, che rende particolarmente complesso l’adeguamento dei sistemi informatici ai fini dell’applicazione della ritenuta.

  • Privacy

    Voucher Cloud & Cybersecurity PMI: il bonus fino a 20mila euro per le PMI

    Il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.

    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025.

    Il MImit specifica che È attiva dal 27 febbraio 2026 la procedura di preregistrazione dedicata ai fornitori interessati a iscriversi all’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’erogazione dei servizi e prodotti agevolabili nell’ambito del Voucher Cloud & Cybersecurity. Attraverso la piattaforma dedicata, i fornitori possono già inserire i propri dati anagrafici richiesti, così da agevolare la successiva fase di presentazione delle istanze, che sarà possibile dalle ore 12:00 del 4 marzo 2026 alle ore 12:00 del 23 aprile 2026.

    Per quanto riguarda invece le PMI e i lavoratori autonomi interessati a richiedere il contributo il MIMIT evidenzia che Le indicazioni relative ai Beneficiari, alle modalità di funzionamento dello sportello agevolativo, nonché a qualsiasi ulteriore elemento necessario per l’accesso al contributo, saranno definite, ai sensi dell’articolo 6 del decreto direttoriale 21 novembre 2025, con successivo provvedimento direttoriale

    Tale provvedimento non risulta ancora emanato

    Voucher Cloud & Cybersecurity: le norme di riferimento

    Il voucher cloud e cybersecurity è stato regolamentato dai due seguenti decreto:

    Decreto Miminsteriale 18 luglio 2025 con criteri, le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni volte a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, al fine di favorire la transizione digitale dei medesimi soggetti nonché lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate;

    Decreto MIMIT 21 novembre 2025 che definisce le modalità di formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security agevolabili nell’ambito dell’intervento disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025.

    Voucher Cloud & Cybersecurity: beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps. 

    Voucher Cloud & Cybersecurity: spese ammesse

    Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:

    • soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
    • soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
    • servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
    • servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
    • servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.

    I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:

    • acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
    • sottoscrizione di un abbonamento;
    • adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.

    I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:

    • avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
    • essere collegati, nei casi diversi da quello sopra indicato, ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.

    Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all’acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.

    Voucher Cloud & Cybersecurity: elenco fornitori

    È attiva dal 27 febbraio 2026 la procedura di preregistrazione dedicata ai fornitori interessati a iscriversi all’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’erogazione dei servizi e prodotti agevolabili nell’ambito del Voucher Cloud & Cybersecurity.

    Attraverso la piattaforma dedicata, i fornitori possono già inserire i propri dati anagrafici richiesti, così da agevolare la successiva fase di presentazione delle istanze, che sarà possibile dalle ore 12:00 del 4 marzo 2026 alle ore 12:00 del 23 aprile 2026.

    Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.

    Per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.

    La registrazione al predetto elenco abilita i fornitori all’erogazione dei servizi e/o prodotti dichiarati in sede di presentazione dell’istanza, nonché conferisce a tali servizi e/o prodotti la qualifica necessaria ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni.

    Clicca qui per la sezione delle FAQ..

  • Riforme del Governo Meloni

    Decreto Fiscale: tra correttivi e sorprese

    Viene pubblicato in GU n 72 del 27 marzo il Decreto Fiscale, Decreto n 38/2026 approvato ieri dal Governo.

    Il Decreto contine tante misure anticipate negli scorsi giorni dall'Esecutivo e ora confermate.

    Non è una sorpresa che arrivi la cancellazione dalla Legge di bilancio 2026 della clausola di provenienza territoriale dei beni agevolbili con l'iperammortamento.

    Vediamo una sintesi delle principali misure come evidenziate dal comunicato stampa rilasciato ieri dopo il Cdm.

    Decreto Fiscale: cosa contiene

    In GU n 72 del 27 marzo le norme del Decreto Fiscale riguardanti in sintesi le seguenti misure:

    • Credito d'imposta per le imprese: il decreto introduce una misura di sostegno rivolta alle imprese che prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 35% dell’importo richiesto, destinato alle aziende che hanno presentato comunicazioni per investimenti. In merito a tale misura, il Governo ha intenzione di avviare nei prossimi giorni un tavolo di confronto con le categorie produttive interessate. L’obiettivo è quello di valutare, in sede di conversione del decreto, eventuali risorse aggiuntive che si rendano disponibili, anche alla stregua delle osservazioni che saranno ricevute sull’ordine di priorità per il loro utilizzo.
    • Operazioni permutative: si modifica la decorrenza del nuovo regime IVA per le operazioni permutative, prevedendone l’applicazione ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si dà luogo a rimborsi d'imposta.
    • Lavoratori impatriati: si aggiornano i riferimenti normativi relativi al regime fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2027.
    • Avviamento negativo: per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, si stabilisce che, in operazioni di cessione d'azienda, la differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. La norma si applica dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.
    • Sistemi di garanzia dei depositanti: fino al 31 dicembre 2028, gli interessi derivanti da titoli obbligazionari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti sono esenti dall'imposta sostitutiva.
    • Rinvio contributo spedizioni: l'applicazione del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, con valore dichiarato inferiore a 150€, è differita al 1° luglio 2026. Si tratta di un rinvio tecnico volto a consentire il completamento dell'adeguamento dei sistemi informatici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
    • Ritenuta sulle provvigioni: l'efficacia delle disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni è differita dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026.
    • Investimenti in beni strumentali: viene soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell'ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo.
    • Atleti dilettanti: per i premi erogati agli atleti dilettanti fino al 31 dicembre 2026, viene fissata una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte pari a 300 euro complessivi.
    • Riscossione: sono introdotti nuovi termini per la richiesta di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione relativamente a specifiche fattispecie.
    • Regime dividendi e PEX: viene ripristinato il regime di esclusione dei dividendi (nella misura del 95% per le società) e della participation exemption (PEX), con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
    • Imposta di bollo: per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti aumenta da 100 a 118 euro.
    • Educazione finanziaria: il Comitato nazionale per l'educazione economica e finanziaria viene integrato con un membro del Corpo della guardia di finanza. Sono definiti nuovi standard qualitativi e la possibilità di avvalersi di esperti e consulenti esterni.
    • Carta europea della disabilità: al fine di garantire la continuità del servizio di emissione della carta per l'anno 2026, è autorizzata una spesa di 1,6 milioni di euro.
    • Avvocatura dello Stato: è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2026 per il pagamento delle spese degli atti processuali e del contributo unificato per conto delle parti patrocinate dall'Avvocatura dello Stato.

    Allegati:
  • Bollo e concessioni governative

    Bollo conti correnti imprese: in aumento

    Il Decreto Fiscale approvato il 27 marzo ed entrato in vigore il giorno successivo con la pubblicazione in GU n 72 contiena a sorpresa l'aumento dell'imposta di bollo sui conti correnti dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

    In particolare, con l'articolo n 12 del DL n 38/2026 all'articolo 13, comma 2-bis, lettera b), della  tariffa,  parte I, allegata al decreto del Presidente  della Repubblica  26  ottobre 1972, n. 642, e all'articolo 9, comma 3, lettera b),  della  tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3  al  testo unico  delle  disposizioni legislative in materia di imposta di  registro  e  di  altri  tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n.  123,  le parole «euro 100,00» sono sostituite dalle seguenti «euro 118,00».
    La disposizione si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore del decreto e quindi dal 28 marzo.

    Pertanto oltre ai ritocchi annunciati sulla Legge di Bilancio la novità assoluta e imprevista è questa dell'articolo sopra specificato che aumenta l'imposta di bollo sui conti correnti delle imprese.

    In sintesi,

    • l’importo dovuto annualmente dalle imprese passa da 100 a 118 euro,
    • l’imposta di bollo dovuta su base annuale rimane immutta ed è pari a 34,20 euro con giacenze superiori a 5.000 euro.

  • Bilancio

    Bilancio 2025: dai controlli all’approvazione

    Sta per partire ufficialmente la campagna bilanci 2026 anno di imposta 2025.

    Occorre evidenziare che prima del doposito dei bilanci che avverrà seguendo le dettagliate istruzioni di Unioncamere con la guida annuale sul deposito dei bilanci in arrivo entro i primi giorni di aprile, il punto di partenza della procedura di formazione del bilancio d’esercizio è rappresentato dal bilancio di verifica, ossia la situazione economica e patrimoniale alla data di chiusura dell’esercizio come emergente dalla contabilità aziendale una volta registrate tutte le operazioni gestionali dell’anno.
    Il bilancio di verifica deve essere sottoposto a una serie accurata di controlli finalizzati ad individuare tutti i possibili errori eventualmente commessi in fase di registrazione delle operazioni.

    Per quanto riguarda il conto economico, la corretta imputazione dei costi e dei ricavi alle voci appropriate del piano dei conti dovrebbe essere stata verificata in corso d’anno in sede di registrazione e di controllo periodico
    delle liquidazioni IVA. Tuttavia, alcuni controlli si rendono necessari anche in merito al conto economico.

    Bilancio 2025: dai controlli per approvazione al deposito

    In occasione di questi controlli è importante raccogliere tutta la documentazione che si renderà poi necessaria per la redazione di:

    • bilancio civilistico, 
    • nota integrativa 
    • conteggio delle imposte.

    In particolare si tratta delle documanetazione attestante:

    1. Ritenute-Documentazione e certificazioni attestanti le ritenute d’acconto subite,
    2. Acconti imposte-Copia modelli F24 relativi al pagamento degli acconti IRES e IRAP,
    3. Mutui-Piano di ammortamento aggiornato dei mutui,
    4. Leasing-Copia dei nuovi contratti di leasing stipulati dalla società. Documentazione rilasciata dalla società di leasing per il conteggio della quota interessi e per la redazione della nota integrativa
    5. Dipendenti-Documentazione relativa al Fondo TFR e ai debiti per ferie, permessi e 14°. Documentazione relativa alle detrazioni IRAP 
    6. Lavoro interinale-Copia della documentazione rilasciata dalla società di lavoro interinale attestante la quota INAIL e i costi relativi a dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato
    7. Autovetture-Documentazione attestante la percentuale di deducibilità di ciascun’autovettura
    8. Sopravvenienze attive e passive-Documentazione relativa alle sopravvenienze attive e passive registrate nella contabilità
    9. Immobili-Documentazione attestante l’eventuale costo sostenuto per il terreno
    10. Immobili civili-Documentazione relativa agli eventuali costi e ricavi specifici di ciascun immobile di civile abitazione da considerarsi “immobile patrimonio”
    11. Spese di manutenzione-Verifica del limite del 5% delle spese di manutenzione
    12. Partecipazioni-Acquisizione dell’ultimo bilancio delle società controllate e collegate.

    Successivamente si procede alle scritture di assestamento, ricordiamo infatti che la contabilità durante l’esercizio viene tenuta in base al criterio della manifestazione numeraria documentale, ossia i costi e i ricavi vengono rilevati nel momento in cui viene emesso un documento
    che li comprova. 

    In molti casi, tuttavia, i componenti di costo e di ricavo emergenti dai documenti oggetto di registrazione non sono determinati in base al criterio della competenza temporale (ad esempio, fattura per un canone di locazione emessa a novembre per il periodo novembredicembre gennaio).

    Inoltre, può essere che alcuni costi o ricavi dell’esercizio alla data di chiusura dello stesso non abbiano ancora trovato manifestazione in un documento oggetto di registrazione.
    Per trasformare i valori di conto, determinati in base al criterio della manifestazione numeraria documentale, in valori di bilancio, determinati in base al principio della competenza economica, si rendono, dunque, necessarie le c.d. scritture di assestamento.

    Tutto ciò ultimato, si sensi dell’art. 2423 c.c. gli amministratori della società devono predisporre il progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.

    I documenti che gli amministratori devono predisporre sono:

    • bilancio d’esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa;
    • relazione sulla gestione (obbligatoria tranne nei casi in cui la società rediga il bilancio in forma abbreviata o utilizzi il bilancio delle c.d. “micro-imprese”).

    Il progetto di bilancio deve essere predisposto in tempo utile da consentire il rispetto dei termini previsti dal codice civile per la consegna dello stesso al collegio sindacale (se esistente) e per il suo deposito presso la sede della società (in modo da consentire ai soci interessati di prenderne visione). 

    La normativa civilistica prevede che il progetto di bilancio sia consegnato all’organo di controllo almeno 30 giorni prima dell’assemblea di approvazione e rimanga depositato presso la sede della società nei 15 giorni antecedenti all’assemblea.

    Il progetto di bilancio andrà dunque predisposto e approvato da parte dell’organo amministrativo:

    • almeno 30 giorni prima dell’assemblea dei soci convocata per la sua approvazione, laddove vi sia il collegio sindacale (o il revisore legale);
    • almeno 15 giorni prima dell’assemblea dei soci convocata per la sua approvazione, laddove la società non sia dotata di collegio sindacale (o di revisore legale).

    Pertanto, considerato che il termine ordinario di approvazione del bilancio dell’esercizio 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, è il 30 aprile 2026 il progetto di bilancio dovrà essere predisposto e approvato da parte dell’organo amministrativo:

    • entro il 31 marzo 2026, se la società è dotata di collegio sindacale;
    • entro il 15 aprile 2026, se la società non è dotata di collegio sindacale.

  • Dichiarazione 730

    730/2026: detrazioni per canoni di locazione abitazione principale

    Nel Quadro E del Modello 730/2026 è possibile indicare la detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione.
    In particolare, sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, che vengono riconosciute e graduate in relazione all’ammontare del reddito complessivo.

    Tale detrazione va indicata nel rigo E71 del Quadro E Oneri e spese del Modello 730.

    L'agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato le guide per le detrazioni da utilizzare nella dichiarazione dei redditi 2025 e a proposito delle detrazioni in oggetto ha evidenziato che ai soggetti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, graduata in relazione all’ammontare del reddito complessivo. 

    In particolare, la detrazione riguarda i contratti:

    • a canone libero;
    • a canone convenzionale,
    • stipulati da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni;
    • stipulati dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro.

    Le detrazioni non sono cumulabili nello stesso periodo di tempo, ma il contribuente ha il diritto di scegliere quella a lui più favorevole.

    Se nel corso dell’anno si verificano più situazioni, il contribuente può applicare per i diversi periodi di tempo diverse detrazioni, ma il numero complessivo di giorni indicato non può essere superiore a 365.

    La detrazione per i canoni di locazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto ed essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.

    L’art. 16, comma 1-quinquies, del TUIR specifica che l’abitazione principale è quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

    Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita nell’ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta

    In caso di contratto di locazione stipulato da due persone, una sola delle quali capiente, quest’ultima non può essere ammessa a beneficiare della detrazione d’imposta per l’intero importo, atteso che al conduttore incapiente sarà comunque attribuita la quota di detrazione di competenza secondo le modalità previste dal citato d.m. del 2008.

    L’incapienza è riconosciuta in relazione a tutte le tipologie di contratto definite dai commi 01, 1, 1- bis e 1-ter dell’art. 16 del TUIR.

    La detrazione è compatibile con la deduzione di cui all’art. 10, comma 3-bis), del TUIR per l’abitazione principale

    La detrazione è incompatibile con il contributo fondo affitti e, più in generale, con qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dall’effettivo carico del canone.

    Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.
    Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.
    Colonna 4 (canone): indicare l’ammontare del canone di locazione. La colonna va compilata se in colonna 1 è indicato il codice ‘4’.

    730/2026: detrazione inquilini dove indicarla

    Il Rigo E71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale del quadro E del Modello 730 va compilato come segue:

    Il Rigo E71 – Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale va compilato come segue:

    Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione.
    ‘1’ Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti che
    hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le
    locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431).
    ‘2’ Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale. Questo codice
    deve essere indicato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati
    o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni
    dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali – art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3
    della legge n. 431 del 1998). Si ricorda che per fruire di tale agevolazione, nel caso di contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” occorre verificare la necessità dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale. Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto precisato nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate.
    In virtù della modifica introdotta dall’art. 7 del D.L. n. 73 del 2022, l’attestazione può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione,
    stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino a che non intervengano
    eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.
    In altri termini, qualora non sia intervenuto un nuovo accordo territoriale, oppure non siano variate le caratteristiche dell’immobile locato
    (superficie, posto auto, balconi, terrazze, ascensore, ecc.), la stipula di un nuovo contratto non richiede il rilascio di una nuova
    attestazione atteso che non sono considerate rilevanti le variazioni del conduttore o del canone di locazione, purché rimanga entro il
    limite stabilito dall’accordo territoriale indicato nell’attestazione stessa (confronta Circolare n. 15/E del 19 giugno 2023);
    ‘4’ Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione destinata a propria residenza. Questo codice va indicato
    dai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto di locazione, ai sensi della legge n. 431
    del 1998, per l’unità immobiliare o per una porzione di essa da destinare a propria residenza purché il contratto sia stipulato prima del
    compimento del trentunesimo anno d’età. In tal caso la detrazione spetta solo fino all’anno d’imposta in cui si sono compiuti i 31 anni.
    Se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2025, per il 2025 la detrazione non spetta. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche
    per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale
    dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi quattro anni dalla stipula
    del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2025 la detrazione può essere fruita fino al 2028. La detrazione spetta
    nella misura del 20% del canone di locazione fino ad un massimo di 2.000 euro. Essa non può essere inferiore a 991,60 euro.

    730/2026: detrazione inquilini alloggi adibiti ad abitazione principale: importi

    Come evidenziato dalle istruzioni al modello 730 le detrazioni per il canone di locazione per abitazione principale saranno calcolate da chi presta l’assistenza fiscale sulla base degli importi indicati nella tabella 2 Detrazioni per canoni di locazione”, riportata dopo l’Appendice 

    Viene precisato che se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta.

  • Start up e Crowdfunding

    Credito d’imposta incubatori startup: domande dal 30 marzo

    Il MIMIT ha adottato il decreto che stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta riservato agli incubatori e agli acceleratori certificati che investono nel capitale di startup innovative in forma diretta, o, per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o di altre società che investono prevalentemente in startup innovative, in forma indiretta.

    Le risorse stanziate per il provvedimento, previsto dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, sono pari a 1,8 milioni di euro all’anno.

    I soggetti interessati potranno inviare istanza dal 30 marzo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, all’indirizzo PEC:

    Credito d’imposta incubatori: che cos’è?

    L’agevolazione fiscale Credito d’imposta per incubatori ed acceleratori certificati ha l’obiettivo di incentivare l’accesso al capitale da parte delle start-up innovative e promuoverne lo sviluppo, anche nelle prime fasi di vita dell’impresa.

    L'agevolazione sostiene gli investimenti degli incubatori ed acceleratori certificati nel capitale di rischio delle start-up innovative, tramite un credito d’imposta pari all’8% dell’investimento agevolabile.

    L’investimento massimo agevolabile per ciascun incubatore o acceleratore certificato è pari a 500mila euro per periodo d’imposta.

    L’investimento agevolabile deve essere mantenuto per almeno tre anni e può essere effettuato direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in start-up innovative o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.

    L’agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023). Pertanto, l’importo dell’agevolazione concessa rileva ai fini del calcolo del plafond “de minimis”, pari a 300mila euro nell’arco di tre anni per ciascun incubatore o acceleratore certificato richiedente.

    Credito d’imposta incubatori: a chi spetta

    Possono beneficiare dell’agevolazione gli incubatori ed acceleratori certificati, di cui all’art. 25, comma 5 del DL 179/2012, che:

    • sono regolarmente costituiti, attivi e iscritti alla sezione speciale del Registro imprese di cui al comma 8 della norma di cui sopra;
    • non si classificano tra le imprese in difficoltà, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
    • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
    • non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né in altre condizioni ostative previste dalla normativa vigente.

    Credito d’imposta incubatori: presenta la domanda

    L’istanza di accesso al contributo deve essere presentata via PEC all’indirizzo [email protected] a partire dalle ore 10:00 del 30 marzo 2026, compilando l’apposito modulo di domanda, che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’incubatore o acceleratore richiedente.
    Sarà possibile presentare istanze di accesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

    Allegati: