• Mettersi in proprio

    Inizio attività enti e associazioni: nuovo modello AA5/6 dal 18.11

    Con il Provvedimento n 491453 del 17 novembre le Entrate apportano modifiche al precedente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del 21 dicembre 2009 recante l’approvazione del modello AA5/6 che i soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, devono utilizzare per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la comunicazione di variazione dati e per la comunicazione delle avvenute fusioni, concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Le nuove regole entrano in vigore dal 18 novembre.

    Scarica qui il Modello AA5/6 (pdf e pdf editabile) e istruzioni aggiornate.

    Inizio attività enti e associazioni: nuovo modello AA5/6: tutte le regole

    Il Provvedimento prevede che in caso di richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale il modello può essere presentato direttamente presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, tramite:

    • il servizio postale mediante raccomandata, 
    • PEC 
    • ovvero tramite un apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    In caso di variazioni relative ai dati in precedenza comunicati il modello può essere presentato in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del 5 decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
    modificazioni, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato B del presente provvedimento. Il modello deve essere trasmesso esclusivamente in
    via telematica all’Agenzia delle entrate nell’ipotesi di comunicazione di avvenuta estinzione, fusione, concentrazione e trasformazione.
    È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, di rilasciare al contribuente copia cartacea su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.
    Attenzione al fatto che nel caso in cui tra i dati oggetto di variazione figurino quelli relativi al rappresentante legale, il modello può essere presentato esclusivamente in una delle seguenti modalità:

    • direttamente presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto diverso dalla persona
      fisica;
    • a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta elettronica certificata (PEC), 
    • ovvero tramite apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del rappresentante, da inviare all’ufficio dell’Agenzia individuato al punto precedente.

    Al modello devono essere allegati i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche dell’ente e del nuovo rappresentante legale, nonché

    una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale viene attestata la qualità di rappresentante dell’ente per il quale viene resa la dichiarazione.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Transizione 5.0: altri 742 progetti presentati, il MMIT riepiloga

    Il Mimit con il DD 6 novembre ha disposto la chiusura delle domande per la Transizione 5.0.

    In data 11 novembre lo stesso Mimit  ha reso noto che, risultano caricati sulla piattaforma GSE ulteriori 742 progetti, per un valore complessivo di 231.084.152,50 euro. 

    Tali progetti si aggiungono ai 12.461 già conteggiati allo scorso 7 novembre, prima dell’annuncio dell’esaurimento delle risorse, per un ammontare complessivo di circa 2,9 miliardi di euro.

    Per questi nuovi progetti, come già precisato dal Mimit nel comunicato stampa dello scorso 7 novembre, il Governo sta operando per reperire le risorse aggiuntive necessarie al soddisfacimento delle domande.

    La presentazione dei progetti proseguirà fino al 31 dicembre e le richieste saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

    Dal 1° gennaio sarà invece operativo il nuovo Piano Transizione 5.0, in piena continuità operativa con l’attuale misura.

    Il Mimit segnala infine che, dopo l’annuncio dell’esaurimento delle risorse di Transizione 5.0 dovuto all’elevata adesione delle imprese, si è registrata una forte accelerazione nella presentazione dei progetti relativi a Industria 4.0, con la prospettiva di un prossimo esaurimento anche delle risorse destinate a tale misura.

    Transizione 5.0: domande fino al 31 dicembre in caso di nuove risorse

    Il Piano Transizione 5.0, in complementarità con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell’ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese e mette a disposizione delle stesse, nel biennio 2024-2025, 12,7 miliardi di euro.

    In particolare, in linea con le azioni di breve e medio periodo previste dal piano REPowerEU, Transizione 5.0, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 6,3 miliardi di euro, si pone l’obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, rispondendo alle sfide poste dalle transizioni gemelle, digitale ed energetica.

    La Misura consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025.

    Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento. In particolare, la riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegati A e B Legge N 232/2016)

    Si specifica che ai fini della applicazione della misura Piano Transizione 5.0 rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:

    1. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
    2. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

    Nell’ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili:

    • i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
    • spese per la formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro).

    Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.

    Il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente

    La norma disciplina casi specifici di esclusione (art. 38, comma 3), quali situazioni di difficoltà finanziaria dell’impresa o l’applicazione di sanzioni interdittive. È richiesto inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.

    L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi.

    Transizione 5.0: com’è cambiata dopo la legge di bilancio 2025

    La Legge di Bilancio 2025 ai commi 427-429, ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l'ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio.

    In particolare, la norma ha esteso le possibilità di cumulo dell'agevolazione, consentendo la cumulabilità con il credito d'imposta ZES e rimuovendo il vincolo di cumulabilità con le sole misure basate su risorse nazionali. 

    È stata pertanto introdotta la possibilità di cumulo con tutte le agevolazioni, incluse quelle finanziate con fondi europei, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

    La legge ha inoltre modificato gli scaglioni di investimento, unificando le prime due fasce (fino a 2,5 milioni e da 2,5 a 10 milioni di euro) in un unico scaglione che comprende gli investimenti fino a 10 milioni di euro, al quale si applicano le aliquote del 35%, 40% e 45% precedentemente previste per la sola prima fascia.

    Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, la norma ha ridefinito lo schema delle maggiorazioni, introducendo una maggiorazione del 30% per l'acquisto di pannelli fotovoltaici con moduli di tipo a) e incrementando al 40% e al 50% le maggiorazioni per i pannelli fotovoltaici con moduli di tipo b) e c).

    Sono state inoltre introdotte due rilevanti semplificazioni procedurali:

    • per la sostituzione di macchinari che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento, è stata prevista l'esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito, con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici, ferma restando la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore;
    • per i beni 4.0 acquisiti tramite contratto EPC (Energy Performance Contract) con una ESCo, è stato stabilito il riconoscimento automatico dell'efficientamento energetico previsto con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici.

     Le suddette modifiche trovano applicazione anche per le procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge.

  • Riforme del Governo Meloni

    Sugar e plastic tax: proroga al 1° gennaio 2027

    L’articolo 29 della Legge di Bilancio 2026 ancora in bozza differisce l’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax al 1° gennaio 2027.
    Ricordiamo che era stato il Dl Omnibus con Disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita'  economiche  e imprese, nonche' interventi di carattere sociale e  in  materia  di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali a prevedere la proroga al 2026 per la sugax tax per allinearla alla plastic tax.

    Proroga al 2027 per sugar tax e plastic tax

    Il DL Omnibus ha previsto la proroga al 2026 della sugar tax con l'art 8 cdhe ha previsto che al'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2025», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2026». 

    La proroga per la tassa sullo zucchero, vuole essere allineata all'entrata in vigore di quella sulla plastica (Leggi anche: Plastic e sugar tax: i nuovi termini di vigenza )

    Ricordiamo che la tassa sullo zucchero è stata fissata nella misura pari a 10 euro per ettolitro o 0,25 euro per chilogrammo per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

    La proroga ha rispostoa ad una richiesta di riduzione del carico impositivo per le imprese, ma anche a finalizzare i provvedimenti di attuazione e più in dettaglio a semplificare gli obblighi contabili e gestionali connessi. 

    Ora la legge di bilancio 2026 con l'articolo 29 interviene sulla decorrenza dell’efficacia delle due imposte introdotte dalla legge di bilancio 2020:

    • l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), comunemente detta plastic tax;
    • l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, comunemente detta sugar tax.

    In particolare, al comma 1, lettera a), l’intervento consiste nel differimento dell’entrata in vigore di sei mesi della plastic tax, spostandone la decorrenza dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027.

  • Accise

    Accise sui tabacchi: le novità in legge di bilancio 2026

    Il DDL di Bilancio 2026 verrà approvato come sempre entro fine dicembre per entrare poi in vigore dal 1° gennaio.

    Vediamo quali novità ci sono per le accise sui tabacchi dalla bozza dell'articolo 28 del Disegno di Legge.

    Accise sui tabacchi: le novità in legge di bilancio 2026

    L’articolo 28 prevede un aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell’importo minimo fisso delle accise su

    • sigarette, 
    • sigaretti 
    • tabacco trinciato. 

    Inoltre, ridetermina i coefficienti per il calcolo dell’accisa sui prodotti a tabacco riscaldato, nonché per l’imposta di consumo sulle sigarette elettroniche, con o senza nicotina. 

    Inoltre si detta una nuova disciplina per le nicotine pouches, che include il divieto di vendita a distanza, obblighi di tracciabilità delle spedizioni, limiti di nicotina per involucro, avvertenze sanitarie e obblighi di sicurezza sulle chiusure a tutela dei bambini. Infine, aggiorna le aliquote di accisa su diverse categorie di tabacchi (sigarette, sigaretti, tabacco trinciato).

    In particolare relativamente all’accisa sui tabacchi lavorati, si aumenta l’importo specifico fisso per unità di prodotto:

    • per l’anno 2026 a 32 euro per 1.000 sigarette;
    • per l’anno 2027 a 35,50 euro per 1.000 sigarette;
    • a decorrere dall’anno 2028 a 38,50 euro per 1.000 sigarette.

    Inoltre, si modifica l’importo minimo dell’accisa sui sigaretti, portandolo 

    • a 47 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2026,
    • a 49 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2027 
    • e, a decorrere dall’anno 2028, a 51 euro il chilogrammo convenzionale.

    Ioltre, si modifica l’importo minimo dell’accisa sul trinciato (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette), aumentandolo 

    • a 161,50 euro il chilogrammo per l’anno 2026, 
    • a 165,50 euro il chilogrammo per l’anno 2027 
    • e a 169,50 euro il chilogrammo a decorrere dall’anno 2028.

    Viene anche specificata la modalità di calcolo dell’onere fiscale minimo per le sigarette, è infatti stabilito che l’onere fiscale minimo, comprendente l’accisa (nelle sue due componenti) e l’imposta sul valore aggiunto, sulle sigarette è fissato con riferimento ad un importo specifico fisso per unità di prodotto, stabilito in 216 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2026, in 221 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2027, e, a decorrere dall’anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette.

    Attenzione al fatto che la relazione tecnica segnala, con riferimento:

    • alle sigarette che le misure introdotte dovrebbero produrre un aumento del prezzo equo per tutte le fasce di prezzo, pari in media a circa 15 centesimi a pacchetto per il 2026, a circa 25 centesimi a pacchetto per il 2027 e a circa 40 centesimi a pacchetto a decorrere dal 2028.
    • ai sigaretti, sui prodotti che rappresentano oltre l’80 per cento del venduto, un aumento di 13 euro per chilogrammo convenzionale per l’anno 2026, 16 euro per chilogrammo convenzionale per l’anno 2027 e 19 euro per chilogrammo convenzionale per l’anno 2028
    • al tabacco trinciato gli aumenti per l’anno 2026 variano, per le fasce di vendita quantitativamente più significative, da 15 euro per chilogrammo convenzionale a 18 euro per chilogrammo convenzionale, nel 2026; da 20,33 euro per chilogrammo convenzionale a 23,33 euro per chilogrammo convenzionale, nel 2027 e da 25,33 a 29 euro per chilogrammo convenzionale nel 2028.

    Si attende la norma defiitiva e la sua entrata in vigore.

  • IMU e IVIE

    Prospetto aliquote IMU 2026: accesso dei Comuni dal 12.11

    Il MEF con un comunicato del 10 novembre informa del fatto che è aperta ai comuni ll’applicazione informatica per l’elaborazione e la trasmissione
    del 
    Prospetto delle aliquote dell’IMU per l’anno d’imposta 2026. 

    La funzionalità è raggiungibile dal Portale federalismo su “Gestione Imu”.

    Vediamo tutti i dettagli.

    Prospetto aliquote IMU 2026: regole per l’accesso dei Comuni dal 12.11

    Con un comunicato il MEF informa della pubblicazione del decreto 6 novembre 2025 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze e delle linee
    guida aggiornate.
    In considerazione delle esigenze emerse nel corso del primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, vale a dire l’anno d’imposta 2025, è stato adottato il decreto 6 novembre 2025 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – integrativo del decreto 6 settembre 2024 avente ad oggetto ”Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160” – con il quale è stato riapprovato l’Allegato A.
    In particolare, l'Allegato A, che sostituisce il precedente, modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 6 settembre 2024.
    L’applicazione informatica attraverso la quale elaborare e trasmettere il Prospetto per l’anno d’imposta 2026 sarà resa disponibile ai comuni, all’interno dell’apposita sezione denominata “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale, a decorrere dal giorno 12 novembre 2025.
    Sono, altresì, pubblicate le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”, aggiornate con le modifiche apportate dal citato decreto 6 novembre 2025.
    Si evidenzia che, in virtù dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in caso di mancata approvazione e pubblicazione nei termini di legge del Prospetto, si applicano le aliquote vigenti nell’anno precedente.

    Si ricorda, infine, che con riferimento ai comuni che, per l’anno d’imposta 2025, non hanno approvato e pubblicato un Prospetto secondo le modalità previste dalla legge, continueranno ad applicarsi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 767, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, le aliquote di base sino a quando non approvino e pubblichino un primo Prospetto secondo dette modalità

  • Legge di Bilancio

    Fondo nazionale federalismo museale: 5 milioni per il 2026

    La bozza di legge di Bilancio 2026 contiene con l’articolo 109 l'istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM), con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, quale strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali.

    Vediamo in dettaglio di cosa si tratta

    Fondo nazionale federalismo museale: 5 milioni per il 2026

    L’articolo 109 in bozza composto di due commi, al comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM), con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, al fine di assicurare uno strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali con particolare riferimento alla

    copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria che di valorizzazione come il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitive, l'organizzazione di eventi, al fine di implementare il sistema museale nazionale e renderlo, nell’ottica del Piano Olivetti per la cultura, propulsore di crescita delle comunità locali e delle periferie.

    Il comma 2 prevede al tal fine l'emanazione di un decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di stabilire un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo, prevedendo al contempo che tale riparto possa essere modificato annualmente, con la medesima procedura, per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.

    Il dossier alla legge di bilancio specifica che ai sensi del decreto ministeriale n. 113 del 21 febbraio 2018, il Sistema museale nazionale è composto dai musei e dagli altri luoghi della cultura statali, nonché dagli altri musei di appartenenza pubblica, dai musei privati e dagli altri luoghi della cultura pubblici o privati accreditati. 

    Il Sistema museale nazionale è finalizzato:

    • a potenziare la fruizione del patrimonio culturale, con particolare riguardo alla sua capillare diffusione sull'intero territorio nazionale, nonché alle peculiari caratteristiche dei musei e luoghi della cultura italiani;
    • a garantire un accesso di qualità per gli utenti e un miglioramento della protezione dei beni culturali, attraverso la definizione di un livello omogeneo di fruizione degli istituti e ai luoghi della cultura, di modalità uniformi e verificabili per la conservazione e valorizzazione degli edifici, dei luoghi, delle collezioni e di codici di comportamento e linee di politica museale condivise, comunque nel rispetto dell'autonomia dei singoli istituti;
    • a favorire la promozione dello sviluppo della cultura, in particolare, attraverso la predisposizione di un sistema di accreditamento nazionale, nel rispetto delle autonomie regionali e provinciali, nonché delle specificità delle diverse tipologie di museo o luogo

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Esenzione IVA per attività formativa: chiarimenti ADE

    Con Risposta a interpello n 287 del 6 novembre le Entrate replicano ad una richiesta di chiarimento presentata da un istante che riferisce di essere  il legale rappresentante di una ditta individuale, la cui attività consiste nell'erogazione di corsi di lingua straniera (codice ATECO 85.59.30), ''con un'offerta didattica rivolta a studenti di ogni età: sia bambini, adolescenti che adulti, professionisti, privati, aziende, e finalizzata all'acquisizione di competenze linguistiche a vari livelli, dal principiante all'avanzato'' che ha ottenuto un finanziamento pubblico, Resto al sud.

    In sintesi, l'agenzia evidenzia che non spetta l'esenzione se manca l'autorizzazione pubblica come ente certificato per la formazione.

    Esenzione IVA per attività formativa: chiarimenti ADE

    La posizione dell’Amministrazione finanziaria si fonda sulla circolare n. 22/2008, la quale stabilisce due condizioni per l’esenzione: 

    • le prestazioni devono essere di natura educativa o didattica, inclusa la formazione professional
    • l’erogatore deve essere un istituto o scuola riconosciuto da una Pubblica amministrazione.

    Il contribuente ritiene che, grazie al riconoscimento ottenuto tramite il finanziamento, la sua ditta soddisfi entrambi i requisiti e possa quindi beneficiare dell’esenzione Iva per i corsi erogati. 

    Egli riferisce che la ditta ha ottenuto un finanziamento e un riconoscimento formale da parte di un’autorità pubblica. 

    L’Amministrazione chiarisce invececche l’articolo 10, primo comma, n. 20) del Dpr n. 633/1972 prevede l’esenzione per le prestazioni educative e didattiche rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. 

    Questo riconoscimento può avvenire anche per “atto concludente”, come chiarito dalla circolare n. 22/2008, ma deve riferirsi a specifici progetti didattici approvati e finanziati da enti pubblici, e non genericamente a iniziative imprenditoriali.

    Si vuole così limitare l’esenzione Iva ai soggetti che lo Stato considera idonei a offrire prestazioni didattiche comparabili a quelle degli organismi pubblici, valutando aspetti come la professionalità dei docenti, la qualità delle strutture e del materiale didattico. 

    Nel caso di specie, il contribuente ha ottenuto un finanziamento dal soggetto gestore della misura “Resto al Sud”, per avviare un’attività imprenditoriale nel settore della formazione linguistica. 

    Tuttavia, l’Agenzia osserva che il finanziamento non riguarda un progetto didattico specifico, ma piuttosto un’iniziativa imprenditoriale nel suo complesso, valutata in base a criteri economico-finanziari e non educativi.

    La misura “Resto al Sud”, disciplinata dal Dl n. 91/2017 e dal decreto interministeriale n. 174/2017, è finalizzata a sostenere la nascita di nuove imprese in determinate aree del Paese. 

    In altre parole, il riconoscimento per atto concludente previsto dalla circolare 22/2008 si applica solo quando l’ente pubblico approva e finanzia un progetto educativo o formativo specifico, esercitando un controllo sulla qualità didattica e sulla coerenza con gli obiettivi formativi di interesse pubblico. 

    Nel caso specifico non c'è alcuna approvazione di un progetto didattico, ma solo il sostegno a un’attività imprenditoriale generica.

    Poiché manca il requisito soggettivo, ovvero il riconoscimento come istituto o scuola da parte di una Pubblica amministrazione, l’attività della ditta individuale non può beneficiare dell’esenzione Iva. 

    In conclusione non basta ottenere un finanziamento pubblico per accedere all’esenzione Iva, ma è necessario che l’attività didattica sia formalmente riconosciuta come tale da un ente pubblico, attraverso un processo di valutazione che certifichi qualità e finalità educativa.