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Tardiva garanzia per compensazione IVA infragruppo: sanabile con ravvedimento speciale?
Con Risposta a interpello n 475 le Entrate chiariscono che la tardiva presentazione della garanzia patrimoniale per le compensazioni IVA infragruppo può essere regolarizzata con ravvedimento speciale, vediamo il perchè.
Nel caso di specie l’istante vuole presentare tardivamente le garanzie patrimoniali necessarie per ottenere il rimborso o servirsi della compensazione dei crediti Iva in relazione agli anni d’imposta 2019, 2020, 2021.
L'istante reputa di potersi avvalere del ravvedimento speciale versando una sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale, con l'istanza chiede conferma all'Agenzia.
Essa risponde sottolineando che l’approvazione a tale procedura arriva dalla risoluzione n. 67/E del 6.12.2023 (Leggi anche Ravvedimento speciale: possibile per indebito utilizzo dei crediti d'imposta) che ha ricordato che, con la norma di interpretazione autentica (articolo 21, Dl n. 34/2023), è stato chiarito che le parole: “le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti” devono essere interpretate nel modo seguente:- a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del decreto Iva (Dpr n. 633/1972), nonché quelle di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173, della legge di bilancio per il 2023
- b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni, sanabili con ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997), commesse in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata.
Quindi, sono definibili tramite il ravvedimento speciale tutte le violazioni per le quali è applicabile l'istituto del ravvedimento ordinario, a condizione che la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata, con esclusione delle violazioni:
- a) commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento
- b) relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (si pensi, ad esempio, alle imposte di registro e di successione)
- c) definibili ai sensi dei precedenti commi da 153 a 159 (riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) e da 166 a 173 (attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali)
- d) relative agli obblighi di monitoraggio fiscale (articolo 4 del Dl n. 167/1990).
Attenzione anche al fatto che la scadenza è slittata al 20 dicembre dall'art 3 del DL n 132/2023 e in proposito leggi Ravvedimento speciale: unica rata entro il 20 dicembre.
Pertanto conclude l'Agenzia, nel presupposto che le dichiarazioni annuali Iva relative ai periodi d’imposta in oggetto siano state validamente presentate, l’istante può regolarizzare la violazione, nel caso no già contestata, presentando tardivamente la garanzia richiesta per legittimare le compensazioni eseguite nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo, e versando, oltre agli interessi, la sanzione (articolo 13, comma 6, Dlgs n. 471/1997), in misura ridotta a un diciottesimo in un’unica soluzione entro il 20 dicembre.
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Mancata emissione corrispettivi: le regole per ravvedersi entro il 15.12
E' in scadenza la possibilità concessa dal decreto Energia di ravvedersi entro il 15 dicembre per la mancata emissione dei corrispettivi.
Ricordiamo che la possibilità è stata confermata dalla Legge n 169 di conversione dello stesso Decreto Energia.
Sostanzialmente si concede la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi.
A tal proposito, l'agenzia delle entrate ha pubblicato in data 3 ottobre il relativo Provvedimento n. 352652 delle Entrate che rende operativa la misura. I dettagli.
Ravvedimento corrispettivi: cosa prevede il decreto energia
La misura contenuta nel Decreto Energia 2023 con l'art. 4 rubricato Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi, confermato con la conversione in legge del decreto recita come segue:
- i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023,
- hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 6, commi 2 -bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
- possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023,
- a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.
Attenzione inoltre al fatto che, la norma al comma 2 prevede che resta fermo che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria prevista dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Ricordiamo infine che, l’omessa contabilizzazione dei corrispettivi comporta dei riflessi ai fini delle imposte sui redditi e sull'IVA.
Omessi corrispettivi: come ravvedersi entro il 15.12
Il Provvedimento n. 352652 del 3 ottobre prevede che, al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, commi 634-636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, mette a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA che presentano potenziali anomalie, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni derivanti dal confronto tra:
- a) l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto legge 26 ottobre 2 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e modificato dall’articolo 18 del decreto legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge del 29 giugno 2022, n. 79;
- b) i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- c) i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
In particolare, l’Agenzia delle entrate rende disponibili tali informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.
Tra gli altri le Entrate comunicano i seguenti dati:
- a) l’elenco dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l’ammontare dei pagamenti elettronici e l’importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;
- b) l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;
- c) la differenza, calcolata su base mensile, tra l’importo di cui alla lettera b) e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;
- d) il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del citato decreto legge n. 124;
- e) gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.
Pertanto specifica l'agenzia, i contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata.
A tale ultimo riguardo, si evidenzia inoltre che, in base al disposto dell’articolo 4 del decreto legge del 29 settembre 2023, n. 131, i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi possono avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.
Per avvalersi della norma da ultimo menzionata, il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro la data del 15 dicembre 2023.
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Tax credit videogiochi: domande entro il 22 dicembre
Con un Avviso della Direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura si informa che, a partire dalle ore 10.00 del 16 ottobre 2023 e fino alle ore 23.59 del 22 dicembre 2023 potranno essere presentate, attraverso la piattaforma DGCOL, le richieste preventive di Tax Credit Videogiochi per l'anno 2023 (codice domanda: DOM – TCVG).
Leggi anche: Crediti imposta per cinema, musica e videogiochi
Tax credit videogiochi: i beneficiari
Come specificato nel DM 14/05/2021 sono ammessi ai benefici i produttori di videogiochi:
- a) che hanno sede legale nello Spazio economico europeo;
- b) che, al momento dell’utilizzo del beneficio, sono soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
- c) che hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori, ciascuno, a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone; d) che sono diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro; e) che sono in possesso di classificazione ATECO 62 o 58.2.
Tax credit videogiochi: tutte le regole
L'avviso precisa che, il plafond delle risorse disponibili per il credito d'imposta spettante ai produttori di videogiochi di nazionalità italiana è di euro 12.000.000.
Attenzione al fatto che, preliminarmente alla compilazione della richiesta di Tax Credit, è necessario:
- effettuare l'iscrizione al portale DGCOL;
- registrare l'anagrafica del soggetto richiedente (NB: l'iscrizione è relativa all'impresa richiedente e deve essere effettuata selezionando l'opzione "Persona giuridica");
- registrare l'opera identificandola quale "Opera a contenuto videoludico" dalla sezione "Crea nuova domanda" (codice domanda: DOM – AOVG);
- effettuare la richiesta della Nazionalità Italiana Provvisoria per l'opera ai sensi del DPCM 11 luglio 2017 e ss.mm.ii. (qui il link al testo consolidato del decreto e delle successive modificazioni). Si ricorda che la richiesta di Nazionalità Italiana Provvisoria può essere effettuata in qualsiasi momento e deve essere trasmessa entro il termine perentorio del giorno precedente l'inizio della lavorazione sul videogioco.
I produttori di videogiochi la cui lavorazione, ad oggi, non è ancora iniziata potranno richiedere la "Nazionalità Italiana Provvisoria" (DOM – NIVG) a cui dovrà fare seguito, successivamente (dopo l'ottenimento della nazionalità italiana provvisoria e dopo il completamento dell'opera), la "Nazionalità Italiana Definitiva" (CONS – NIVG).
I produttori di videogiochi la cui lavorazione è, ad oggi, già ultimata (e che pertanto non sono ammessi a presentare la domanda di Nazionalità Italiana Provvisoria) potranno compilare specificamente la domanda di "Nazionalità Italiana Definitiva in assenza di riconoscimento provvisorio" (DOM – NIDVG).
Alla pagina Materiali utili DGCOL sono disponibili i seguenti manuali:
- il vademecum di benvenuto, per approfondimenti sul funzionamento della piattaforma DGCOL;
- il vademecum per la compilazione dell'anagrafica del soggetto;
- il vademecum per la compilazione della registrazione (anagrafica) dell'opera a contenuto videoludico;
- il vademecum per la compilazione della richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera a contenuto videoludico;
- Il vademecum per la compilazione della richiesta preventiva di tax credit videogiochi;
Per ricevere assistenza o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai punti di contatto, clicca qui, e per eventuali necessità di chiarimenti sull'istruttoria è possibile scrivere all' indirizzo sotto riportato: [email protected]
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IMU 2023 pensionati residenti all’estero: le regole per pagare la metà
Il giorno 16 dicembre è la scadenza ordinaria del saldo IMU, ma quest'anno cadendo di sabato, il pagamento andrà effettuato entro lunedì 18.
La scadenza riguarda, tra gli altri, i pensionati residenti all'estero che godono di specifiche regole.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 48, della legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) si prevede che "A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.
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Saldo IMU 2023: imposta ridotta per i pensionati esteri
Pertanto, i pensionati residenti all'estero, ai fini della riduzione della imposta, devono rispettare i seguenti requisiti:
- l'unica abitazione non deve essere locata o data in comodato d’uso;
- l’immobile deve essere posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti con i seguenti requisiti:
- non essere residenti nel territorio dello Stato;
- essere titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
- essere residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Ricordiamo infine che in occasione di Telefisco 2021 il dipartimento delle Finanze forniva un chiarimento in merito.
Veniva precisato che la normativa, novellata dalla legge di bilancio 2021, non fa più riferimento ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Aire ma solo a "soggetti non residenti nel territorio dello Stato".
Questo significa che l'agevolazione sull'IMU spetta ad esempio ad un cittadino residente estero e titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.
Per completezza di evidenzia anche che la norma prevede che per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dallo sconto IMU di cui si tratta, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro.
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Bilanci 2023 ASD: CNDCEC e FNC pubblicano gli schemi
Nelle giornata del 13 dicembre i Commercialisti pubblicano gli schemi di bilancio per le ASD in ragione dell'art 7 del Dlgs n 36/2021.
Il documento è cosi articolato:
- Sommario,
- Presentazione,
- Introduzione,
- Stato Patrimoniale,
- Rendiconto gestionale,
- Relazione di missione,
- Rendiconto per cassa,
- Glossario.
Ricordiamo che l'art 7 del Dlgs n 36 prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del c.c.;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
Bilanci 2023 ASD: CNDCEC e FNC pubblicano gli schemi
Nel dettaglio, gli schemi sono pubblicati al fine di fornire strumenti non rigidi utilizzabili dalle ASD e adattabili dai singoli enti alla propria realtà.
La fondazione nella nota di accompagnamento sottolinea che le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) rappresentano una parte rilevante del mondo non profit alle quali sono destinate norme di favore in materia di lavoro, agevolazioni fiscali e semplificazioni contabili.
A differenza di quanto previsto nel Terzo settore, nella disciplina di riferimento risulta assente una "modulistica" degli schemi di bilancio che contribuisca a fornire chiarezza in merito alla posizione patrimoniale e finanziaria e ai risultati realizzati dagli enti sportivi.
A tal proposito, il CNDCEC e la FNC, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, un riferimento "di base", per gli iscritti all'Albo e per gli operatori del settore, che possa essere utilizzato per creare un clima di trasparenza e attendibilità sempre maggiore anche per il mondo sportivo dilettantistico.
Viena anche precisato che gli schemi, di matrice civilistica, sono per quanto possibile riconciliati anche con le disposizioni fiscali in vigore.
La fondazione infine sottolinea che negli schemi proposti si rielaborano i formati di bilancio propri degli enti del Terzo settore, come approvati dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 aggiornati all'OIC 35, e ciò nella prospettiva di individuare uno schema di riferimento già ampiamente "validato".
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Omaggi natalizi ai dipendenti: le regole per la deducibilità
In vista del Natale riepiloghiamo la disciplina degli omaggi ai dipendenti che non possono essere considerati spese di rappresentanza ma sono deducibili.
Quindi, purché non si rientri nelle previsioni dell’articolo 100 del T.U.I.R. che prevede limiti di deducibilità per spese sostenute in favore dei dipendenti con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, etc…, (cc.dd. oneri di utilità sociale) le liberalità in favore dei dipendenti sono senz’altro deducibili dal reddito d’impresa.
Esiste tuttavia l’altro lato della medaglia, ovvero l’imponibilità in capo al dipendente dell’arricchimento provocato dalla liberalità del datore di lavoro.Poiché, a norma del TUIR costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme ed i valori in genere che il lavoratore percepisce, anche a titolo di liberalità, non vi è dubbio che gli omaggi concorrano, in linea di principio, alla formazione del reddito del dipendente.
Unica eccezione utile è l’esenzione fiscale per i beni ceduti ed i servizi prestati gratuitamente in favore dei dipendenti che ordinariamente hanno il limite di euro 258,23 per periodo di imposta (articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR)
Recentemente l'importo della soglia di esenzione è cambiato più volte per dare un sostegno alle famiglie a seguito della crisi e impennata dell'inflazione.
Ricordiamo in particolare che per il 2023
- per i dipendenti con figli a carico , in deroga a quanto previsto dal TUIR , è fissato a 3mila euro il valore limite dei beni ceduti e dei servizi prestati, comprensivo delle le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, e dell'energia elettrica e del gas naturale.
- Per i lavoratori senza figli resta valido il valore di 258, 23 euro.
Da notare che anche per il 2024 sono in preparazione novità la bozza di legge di bilancio attualmente in preparazione porta i limiti a 1000 euro per la generalità dei dipendenti e a 2000 euro quella per i lavoratori con figli
In ogni caso
- se la soglia viene superata, l’intera somma diventa imponibile in capo al lavoratore, non solo l’eccedenza;
- si tiene conto, ai fini del superamento della soglia, di tutti i beni ed i servizi offerti a titolo gratuito (purché non rientranti nelle previsioni dell’articolo 100 del T.U.I.R.) durante tutto il periodo d’imposta in favore del singolo dipendente, nonché del suo coniuge e dei suoi familiari.
Pertanto, un cesto natalizio del valore, ad esempio, di 100 euro può senz’altro essere regalato a tutti i dipendenti, e costituisce un costo deducibile per l’impresa senza essere imponibile per il dipendente.
Un omaggio, invece, di valore superiore alle soglie sopracitate resta deducibile per l’impresa, ma deve essere imputato al dipendente come fringe benefit per il suo intero valore. -
Crediti ricerca e sviluppo: slitta a luglio 2024 il riversamento
Un emendamento al DL Anticipi, approvato il 1 dicembre in Commissione Finanza al Senato, prevede che, per i crediti ricerca e sviluppo, si possa far slittare al 30 luglio 2024 la sanatoria per il riversamento. Vediamo le novità.
Crediti ricerca e sviluppo: slitta a luglio 2024 il riversamento
Ricordiamo innanzitutto che il Collegato alla Legge di Bilancio 2024 del 18 ottobre 2023 ha nuovamente posticipato i termini per il riversamento volontario per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Non ci sono modifiche alla procedura di riversamento, ma si attende l'aggiornamento del relativo modulo di istanza e le istruzioni.
Sinteticamente, si prevede che:
- la scadenza per la presentazione della domanda di accesso alla procedura di sanatoria sia prorogata dal 30 novembre al 30 giugno 2024;
- la scadenza per il pagamento delle somme o della prima rata slitta dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024.
L'emendamento approvato, fa slittare al 30 luglio 2024 la data per la presentazione della domanda.
Si precisa che l’allungamento del periodo a disposizione dei contribuenti è opportuno poiché la decisione di avvalersi di questa misura dipenderà dalla possibilità di ottenere la certificazione della conformità delle attività svolte, che preclude gli accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
In proposito ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 258 del 4 novembre il DPCM del 15 settembre con le disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione per la costituzione appunto dell'elenco dei certificatori.
In proposito leggi anche Albo Certificatori crediti R&S: in GU il decreto con le regole.
Occorre precisare però che, si attende un ulteriore decreto del MIMIT per le regole operative per iscriversi a tale elenco per i certificatori
Infine un altro emendamento al decreto Anticipi stabilisce la possibilità di revocare, entro il 30 giugno 2024, le domande di riversamento già presentate, purché non si sia ancora effettuato il pagamento dell’importo dovuto o della prima rata.
Si attendono ulteriori dati per avere certezze di tali novità annunciate.