• Enti no-profit

    Sport e periferie: domande dal 1 settembre

    Con avviso del 28 luglio il Dipartimento per lo sport informa del fatto che è pubblicato l'Avviso "Sport e Periferie 2023" per promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive e favorire l'inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali. 

    Nel dettaglio dal 1° settembre sarà possibile caricare le proposte progettuali sulla Piattaforma preposta.

    In particolare vengono stanziati 75 milioni di euro destinati a progetti dei Comuni con meno di 100.000 mila abitanti.

    Sport e periferie: i beneficiari

    L'Avviso è aperto a:

    • tutti i Comuni insistenti sul territorio italiano, 
    • con popolazione fino a 100.000 abitanti (ovvero 7941 Comuni su 7986, secondo l’ultimo aggiornamento ISTAT) 
    • che non abbiano già beneficiato di finanziamenti a valere sul Fondo Sport e Periferie in relazione agli avvisi pubblicati negli anni 2020 e 2022.

    Per quanto concerne gli avvisi pubblicati prima del 2020, compresi i piani pluriennali, il Comune potrà partecipare al presente bando a condizione che l’intervento finanziato sia stato compiutamente realizzato e ne sia in corso la fruizione da parte degli utenti.

    Le richieste di contributo non potranno essere superiori a 700mila euro per ciascun intervento e dovranno prevedere una quota di cofinanziamento in funzione della popolazione residente.

    Sport e periferie: obiettivi

    L'iniziativa mira a valorizzare l'importanza dello sport come strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita nelle zone periferiche delle città. Attraverso l'assegnazione di finanziamenti mirati alla rigenerazione urbana, l'avviso si propone di raggiungere le seguenti finalità:

    • Ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale,
    • Migliorare la qualità urbana e riqualificare il tessuto sociale,
    • Incrementare la sicurezza urbana, anche attraverso la promozione di attività sportiva,
    • Diffondere la cultura del rispetto e della giustizia sociale,

    Vediamo gli ambiti di intervento.

    La realizzazione e/o rigenerazione degli impianti sportivi destinati all’attività agonistica e localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane nonché la diffusione, nelle stesse aree, delle attrezzature sportive necessarie per l’allestimento di strutture e impianti

    Il completamento e/o adeguamento degli impianti sportivi esistenti, destinati all’attività agonistica nazionale e internazionale.

    Sport e periferie: domande dal 1 settembre

    La presentazione delle domande potrà essere effettuata a partire dalle ore 12:00 del 1° settembre 2023 e fino alle ore 12:00 del 10 ottobre 2023, esclusivamente sull’apposita Piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport raggiungibile all’indirizzo:

    Per eventuali richieste di chiarimento scrivere a [email protected].

    Il Ministro Abodi in merito alla iniziativa ha dichiarato: “Con la pubblicazione dell’avviso Sport e Periferie 2023 da parte del nostro Dipartimento per lo sport offriamo un ulteriore e significativo contributo al miglioramento delle infrastrutture sportive dei comuni italiani sotto i 100.000 abitanti. Le politiche pubbliche sportive partono dalla base, dai luoghi socialmente più esposti, dove maggiore è l'esigenza di riqualificazione dell'impiantistica sportiva, e questa misura rappresenta una grande opportunità di sviluppo sostenibile a favore di una maggiore e migliore pratica sportiva nei territori, a vantaggio di chi pratica lo sport in tutte le sue declinazioni e di chi ci lavora. I 75 milioni di euro stanziati dal Governo per questo bando sono una grande opportunità per rigenerare aree urbane e recuperare quelle disagiate, riqualificando, quindi, anche il tessuto sociale. Lo sport è una delle principali 'difese immunitarie sociali', fattore strategico per perseguire l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita ed è, quindi, opportuno per i comuni potersi predisporre con impianti sportivi sempre più adeguati, sicuri, intelligenti tecnologicamente, educati dal punto di vista ambientale e accessibili per tutte le forme di disabilità.”

  • Enti no-profit

    Social bonus erogazioni ETS: via alle domande

    Con avviso del Ministero del lavoro datato 28 agosto si informa dell'attivazione della Piattaforma per il social bonus.

    Nel dettglio è disponibile la piattaforma per la presentazione delle istanze di cui all'art. 81 del D. Lgs. n. 117/2017.

    Viene precisato che gli istanti possono inoltrare la richiesta di accesso al beneficio compilando il format disponibile all'interno del sito e allegando la modulistica adottata con Decreto del Direttore Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese e del Direttore Generale dell'Innovazione Tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione n. 118 del 7 luglio 2023, ai sensi dell'art. 8, comma 3.

    L'avviso specifica che le scadenze per la presentazione delle istanze, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili, sono state individuate nel:

    • 15 gennaio, 
    • 15 maggio 
    • e 15 settembre di ciascun anno.

    Pertanto, il prossimo 15 settembre sarà la prima finestra utile per la presentazione dei progetti da finanziare. La documentazione è presente nella sezione dedicata.

    Ricordiamo che sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali veniva pubblicato il Decreto n. 118 del 7 luglio in attuazione degli articoli 8, comma 3, e 10, comma 2, del decreto interministeriale del 23 febbraio 2022.

    Con il decreto è adottata la la modulistica relativa al procedimento di individuazione dei progetti di recupero ammissibili al social bonus nonché quella relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dagli enti del Terzo settore con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali effettuate a sostegno dei medesimi progetti: SCARICA LA MODULISTICA "SOCIAL BONUS".

    Ricordiamo inoltre che in Gazzetta Ufficiale n 89 del 14 luglio 2022 veniva pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro del 23 febbraio 2022 con il regolamento e le modalità di attuazione del social bonus.

    Il Decreto, in attuazione dell'articolo 81 del D.lgs. 117/2017, nei suoi 15 articoli individua tra l'altro le modalità per l'attribuzione, la misura del credito d'imposta e i criteri per la sua fruizione.

    Social bonus: che cosa è?

    Il credito d'imposta, che sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo, in base all'articolo 4 del Decreto sarà riconosciuto

    • nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, 
    • nella misura del 50 per cento, se effettuate da enti o società,

    Le erogazioni devono essere effettuate in favore degli enti del Terzo Settore per sostenere 

    • il recupero degli immobili pubblici inutilizzati 
    • e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività

    che potranno così essere utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale.

    Social bonus: individuazione dei progetti di recupero

    L'individuazione dei progetti di recupero sostenibili mediante le  erogazioni  liberali  di  cui  all'articolo  3  avviene  con   un procedimento a sportello, diretto a  verificare  la  sussistenza  dei presupposti e dei  requisiti  previsti  dal  Codice  e  dal presente regolamento. 

    Ciascun ente proponente presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – l'istanza di partecipazione al procedimento entro il 15 gennaio, il 15  maggio  e il 15 settembre di ciascun anno, accompagnata dai seguenti documenti:
    a) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  di  cui all'articolo 7, in capo all'ente proponente e agli eventuali partner;
    b) scheda  anagrafica  dell'ente  proponente  e  degli  eventuali partner;
    c) almeno due fotografie del bene oggetto dell'intervento;
    d) scheda descrittiva del progetto, con  l'indicazione  specifica della tipologia di interventi che si intendono realizzare, secondo la classificazione indicata all'articolo 3, comma 3, delle attività  di interesse generale che si intendono svolgere in via esclusiva  e  con modalità non commerciali, dei beneficiari diretti delle attività e del loro numero, nonchè dell'eventuale previsione della  valutazione dell'impatto  sociale  degli  effetti  conseguiti  dalle  attività d'interesse generale da svolgere, ai sensi del decreto  del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 luglio 2019;
    e) computo metrico – estimativo  dei  costi  con  prezzi  unitari ricavati dai vigenti prezzari o, in mancanza, dai  listini  ufficiali vigenti nell'area interessata;
    f) cronoprogramma degli interventi;
    g) copia del provvedimento  amministrativo  di  assegnazione  del bene;
    h) copia del documento di  identità del  legale  rappresentante dell'ente proponente e degli eventuali partner.

    Con provvedimento del direttore generale  del  terzo  settore  e della responsabilità sociale delle imprese e del direttore  generale dell'innovazione  tecnologica,  delle  risorse  strumentali  e  della comunicazione da  pubblicare  nel   sito istituzionale  www.lavoro.gov.it è adottata la modulistica  relativa alla documentazione di cui al comma 1.

    Social bonus: a chi spetta?

    Possono usufruire del social bonus:

    • le persone fisiche,
    • gli enti che non svolgono attività commerciali 
    • e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

    Social bonus: per cosa spetta

    Sono ammesse al  credito  d'imposta  le  erogazioni  liberali destinate ed utilizzate per  sostenere  il  recupero  delle  seguenti categorie di beni assegnati agli enti  del  Terzo  settore,  indicati all'articolo 4, comma 1, del Codice, in forma singola o in partenariato tra loro:
    a) immobili pubblici inutilizzati;
    b)  beni  mobili  e   immobili   confiscati   alla   criminalità organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n. 159.

    I beni oggetto degli interventi di recupero di cui  al  comma  1 sono quelli utilizzati da parte degli enti del Terzo settore  in  via esclusiva per lo svolgimento di una o  più attività di  interesse generale indicate nell'articolo 5 del Codice, con modalità non commerciali, ai sensi dell'articolo 79, commi 2, 2-bis, 3 e 6 del medesimo Codice.
    Per il recupero di beni immobili, le  erogazioni  liberali  sono ammesse al credito d'imposta in ragione degli interventi  edilizi finalizzati  ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

    Le erogazioni liberali possono altresì sostenere le  spese di gestione dei beni,  anche  al  fine  di  assicurarne  l'efficienza funzionale.

    Social bonus: come usarlo

    Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e spetta  a  condizione  che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente  mediante  sistemi  di  pagamento  che  ne garantiscano la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento  previsti  dall'articolo  23  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

    La causale  del  pagamento dovrà contenere il riferimento al social bonus, all'ente del Terzo settore beneficiario e all'oggetto dell'erogazione.
    Le persone fisiche e gli  enti  non  commerciali  fruiscono  del credito  d'imposta  a  decorrere  dalla  dichiarazione  dei   redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata  l'erogazione  liberale. 

    La  quota  annuale  non  utilizzata  può  essere   riportata   nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad  esaurimento del credito.
    Per  i  soggetti  titolari  di  reddito  d'impresa,  il  credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  a  decorrere  dal periodo   d'imposta   successivo a  quello di  effettuazione dell'erogazione liberale, presentando il modello  F24  esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 

     In  caso  di mancato  utilizzo,  in  tutto  o  in  parte,  dell'importo   annuale, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta  successivi.  Con  apposita  risoluzione  dell'Agenzia  delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione  del  credito d'imposta,  da  indicare  nel  modello  F24,  e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello. 

    Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa  al  periodo d'imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative  ai  periodi d'imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione.
    Il credito d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione,  ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
    Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  decreto, si  applicano   le   disposizioni   in   materia   di   liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste dalle norme  vigenti in materia di imposte sui redditi. 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Marchi+, Brevetti+, Disegni+: pubblicati i Bandi 2023

    Con la pubblicazione dei nuovi Bandi 2023, diventano operative per l’annualità 2023 le misure:

    per la richiesta di contributi agevolativi alle piccole e medie imprese per favorire:

    • la brevettabilità delle innovazioni tecnologiche
    • la valorizzazione di idee e progetti.

    Le domande potranno essere presentate a partire:

    • dal 24 ottobre 2023 per Brevetti+
    • dal 7 novembre 2023 per Disegni+
    • dal 21 novembre 2023 per Marchi+

    Ricordiamo che nella GU n 162 del 13 luglio, è stato pubblicato il decreto 16 giugno 2023 con la programmazione per l'annualità 2023 per l'immediata riapertura dei bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ al fine di assicurare continuità al sostegno delle piccole e medie imprese  per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

    Gli importi delle risorse finanziarie disponibili ammontano a:

    • euro 20.000.000,00 per la misura Brevetti+.
      Ricrodiamo che la misura è rivolta a favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato;
    • euro 10.000.000,00 per la misura Disegni+.
      Ricordiamo che la misura è rivolta a supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale;
    • euro 2.000.000,00 per la misura Marchi+.
      Ricordiamo che con la misura si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti Misure agevolative:
      • Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO
        (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici;
      •  Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.
    Allegati:
  • Ipotecaria e catastali

    Tassazione decreti esproprio: le entrate quantificano le imposte

    Con risposta a interpello n 410 del 1 agosto le entrate forniscono chiarimenti sulla tassazione da applicare, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, ai decreti di esproprio con cui  é disposto il trasferimento contestuale della  proprietà di più beni immobili (appartenenti ad una o più ditte  proprietarie) in favore di un unico beneficiario (soggetto, pubblico o  privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio) – articolo 10 del  decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 

    L'agenzia replica ad un istante, l'Ufficio Speciale Grandi Opere della Regione. che è chiamato a svolgere le funzioni di ''Autorità Espropriante''  ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 32 e che, nell'ambito dei procedimenti espropriativi per pubblica utilità di competenza, cura la repertoriazione, registrazione, trascrizione e voltura catastale degli atti conclusivi del procedimento espropriativo (ovvero del decreto di esproprio e/o dell'atto di cessione volontaria).

    L'agenzia ricorda che con alcuni documenti di prassi è stato chiarito che, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i decreti di esproprioche prevedono distinti trasferimenti immobiliari in capo a soggetti diversi sono qualificabili ''atti plurimi'', in quanto, pur costituendo formalmente un solo provvedimento, contengono più disposizioni negoziali che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, poiché si riferiscono a soggetti e oggetti espropriati distinti ed autonomi. 

    Ad essi, pertanto, vanno applicate le imposte in relazione a quanti sono i trasferimenti posti in essere, distintamente per ciascuno. 

    Per quanto concerne la misura delle imposte si fa presente che l'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 prevede, in via generale, che per gli atti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari soggetti all'imposta proporzionale di registro di  cui all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna (cfr. la citata circolare n. 2/E del 2014). 

    Pertanto, per i trasferimenti a favore degli enti pubblici territoriali soggetti ad imposta proporzionale di registro di cui all'articolo 1 della citata Tariffa, le imposte ipotecaria e catastale devono essere applicate nella misura fissa di 50 euro ciascuna (cfr. citata circolare n. 2/E, paragrafo 1.4). 

    Con riferimento ai decreti di esproprio in esame deve ritenersi che le  imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 ciascuna debbano applicarsi  in relazione a ciascuna autonoma disposizione contenuta nel provvedimento.

    In altri termini, per ogni decreto di esproprio comportante il trasferimento contestuale della  proprietà di più beni immobili in favore di  un   unico beneficiario come è l'istante ente pubblico, sono applicabili tante imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 ciascuna, per ciascun trasferimento giuridicamente autonomo posto in essere, in quanto riferibile a soggetti e beni espropriati distinti  ed  autonomi, indipendentemente  dalla valenza che ai fini catastali viene conferita alla nozione di ''ditta proprietaria''. 

    Per completezza, si sottolinea che la ''ditta'' catastale è costituita dalla/e persona/ e del proprietario o del possessore, nonché della/e persona/e che gode di diritti reali sul bene immobile iscritto in catasto. 

    In altri termini è il complesso degli intestati, ed è quindi  una elencazione di tutte le persone  fisiche e giuridiche che hanno sul bene immobile  iscritto in catasto titolo di proprietà o condominio ovvero diritto reale di godimento.

    Tassazione decreti esproprio: riepilogo delle norme

    Le Entrate ricordano innazitutto che gli atti e i provvedimenti con i quali è disposto l'asservimento coattivo di aree  sono riconducibili, ai fini dell'imposta di registro, nell'ambito applicativodell'articolo 1  della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) ossia sono assoggettati a tassazione in misura  proporzionale.

    Gli «atti  traslativi  a  titolo  oneroso  della  proprietà  di  beni  immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti  reali di godimento, compresi  la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica  utilità e i trasferimenti coattivi».

    In materia si richiamano, tra le altre, le risoluzioni 30  maggio 1990, n. 310163 e 22 giugno 2000, n. 92. 

    Ai fini di individuare la corretta tassazione degli atti contenenti una pluralità di disposizioni occorre richiamare l'articolo 21 del TUR, il quale stabilisce che: ­ «se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la  loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se  fosse un atto distinto» (cfr. comma 1); ­  «se  le  disposizioni  contenute  nell'atto  derivano necessariamente,  per  la  loro  intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la  sola disposizione  che  dà  luogo alla imposizione più onerosa» (cfr. comma 2).

    Al riguardo si precisa che per ''disposizione'' si intende una convenzione negoziale suscettibile di produrre effetti giuridici valutabili autonomamente, in quanto in sé compiuta nei suoi riferimenti soggettivi, oggettivi e causali.

    Con la circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E è stato precisato che si realizza un atto plurimo nel caso, ad esempio, di unico venditore che vende vari immobili, ciascuno a un  diverso acquirente; in tale ipotesi, ogni disposizione rimane assoggettata ad autonoma tassazione. 

    Pertanto, ai sensi dell'articolo 21 del TUR, il principio generale a cui conformare la  tassazione, ai  fini dell'imposta di registro, è quello secondo  il  quale in presenza di un atto contenente più disposizioni, ciascuna  disposizione soggiace ad autonoma imposizione, salvo quelle derivanti necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une  dalle altre.

    Ai fini dell'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale, si rappresenta che per  calcolo dell'imposta complessivamente dovuta per gli atti caratterizzati dalla presenza di  più disposizioni in cui ciascuna soggiace ad autonoma imposizione, con la citata circolare  n. 2/E del 2014 è stato ribadito il principio secondo cui ogni trasferimento immobiliare  è soggetto alle proprie imposte.

    Con riferimento ai decreti di esproprio in esame deve ritenersi, pertanto, che le  imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 ciascuna debbano applicarsi  in relazione a ciascuna autonoma disposizione contenuta nel provvedimento, come sopra individuata. 

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Erogazioni liberali ai partiti politici: regole di detraibilità 2023

    Nel modello 73072023 è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo, pari al 26 per cento, delle erogazioni liberali effettuate ai partiti politici.

    Condizione per la detraibilità è che essi risultino iscritti nella sezione I del Registro di cui all’art.4 del d.l. n. 149 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13. 

    Le regole per la detraiblità nel modello 730.

    Erogazioni a favore dei partiti politici: detraibilità nel 730/2023

    La detrazione spetta per le erogazioni liberali anche se effettuate, pure mediante donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime (art. 1, comma 141, della legge di stabilità 2015). 

    L’agevolazione spetta, inoltre, anche se l’erogazione è effettuata a favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti non ancora iscritti al citato Registro, a condizione che l’iscrizione avvenga entro la fine dell’esercizio. 

    La detrazione non compete per i contributi versati a favore dei comitati elettorali, liste e mandatari in quanto privi di una loro rappresentanza in Parlamento (Risoluzione 30.05.2008 n. 220/E). 

    Non si può inoltre considerare erogazione liberale la quota versata per il tesseramento o la quota associativa, trattandosi di versamento eseguito per avere il diritto a partecipare alle vicende del partito (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 3.4). 

    Le erogazioni liberali effettuate nei confronti di sezioni territoriali di partiti politici nazionali danno diritto alla detrazione a condizione che si verifichino i seguenti due requisiti: 

    • il partito politico nazionale (dal quale dipende la circoscrizione territoriale) sia iscritto al registro nazionale previsto dall’art.4 del d.l. n. 149 del 2013;
    • il versamento di tali erogazioni avvenga tramite banca o posta ovvero tramite altri sistemi di pagamento previsti dal d.lgs. n. 241 del 1997 o secondo ulteriori modalità tali da garantire la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria (Risoluzione 03.12.2014 n. 108/E).

    La detrazione spetta anche se il versamento è effettuato sui conti correnti intestati alle articolazioni regionali e provinciali dello stesso partito, dotate di autonomia amministrativa e negoziale. 

    Modello 730/2023: detraibilità delle erogazioni ai partiti

    Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella I sezione del Registro di cui all’art 4 del d.l. n. 149 del 2013, la detrazione è calcolata su un importo compreso tra euro 30 ed euro 30.000 annui. 

    L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

    Attenzione al fatto che la detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti

    Modello 730/2023: le erogazioni ai partiti dove si indicano

    Le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici suddetti vanno indicate nel quadro E ai righi da E8 a E10 con il codice "62".

    L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 62.

    Inoltre ricordiamo che sempre con il modello 730/2023 il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all’art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

    Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell’Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell’apposita casella il codice del partito prescelto. 

    Attenzione la scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. 

    L’elenco con i codici relativi ai partiti è riportato nella tabella “Partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell’Irpef” in Appendice (dopo l’elenco dei codici catastali comunali).

  • PRIMO PIANO

    Svizzera fuori dalla black list: i vantaggi per i contribuenti

    Con Decreto Mef del 20 luglio pubblicato in GU n 175 del 28 dello stesso mese, la Svizzera è ufficialmente fuori dalla black list.

    Nel dettaglio, dall'elenco di cui all'art. 1 del  decreto del  Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, è eliminato, con efficacia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta  Ufficiale,  il seguente Stato: «Svizzera». 

    Svizzera fuori dalla black list con decorrenza 2024

    La Svizzera a partire dal 2024 non è più considerato un paradiso fiscale. Il DM Giorgetti dà attuazione a quanto previsto dalla legge che recepisce la convenzione tra Roma e Berna e contiene la nuova disciplina dei lavoratori frontalieri.

    Dal canto contribuenti, questo significa il venir meno dell’onere della prova sul trasferimento di resindenza considerato fittizio dal Fisco per i paesi black list.

    L'uscita delle Svizzara dall'elenco suddetto ha il vantaggio che non scatterà:

    • il raddoppio delle sanzioni per le violazioni dell’obbligo del monitoraggio fiscale, ossia l’indicazione nel quadro RW del modello Redditi dei dati sulle proprietà immobiliari o finanziarie detenute all’estero,
    • il raddoppio dei termini di accertamento, che avrebbe comportato la possibilità per l’amministrazione finanziaria di disporre di 10 anni per effettuare i controlli.

    Ricordiamo che la misura era stata già annunciata lo scorso 20 aprile dallo stesso Ministero delle Finanze. 

    Black list: l'elenco dei paesi inclusi

    Ai sensi dell'art 1 del DM 4 maggio 1999 del MEF si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori: 

    • Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d'Andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama (Bahamas); Bahrein (Dawlat al-Bahrain); Decreto del 4 maggio 1999 – Min. Finanze Pagina 2 Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam); (Paese eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010); Costa Rica (Republica de Costa Rica); 
    • Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida); Ecuador (Repuplica del Ecuador); Filippine (Pilipinas); Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guernsey (Bailiwick of Guernsey); Hong Kong (Xianggang); Isola di Man (Isle of Man); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole Cook; Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands); Jersey; Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein); 
    • Macao (Macau); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi); (Paese eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010); Maurizio (Republic of Mauritius); Monserrat; Nauru (Republic of Nauru); Niue; Oman (Saltanat 'Oman); Panama (Republica de Panama'); Polinesia Francese (Polynesie Francaise); Monaco (Principaute' de Monaco); Decreto del 4 maggio 1999 – Min. Finanze Pagina 3 Sark (Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles); 
    • Singapore (Republic of Singapore); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); Svizzera (Confederazione Svizzera) (Cancellata con decorrenza 2024)
    • Taiwan (Chunghua MinKuo); Tonga (Pule'anga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); Vanuatu (Republic of Vanuatu); Samoa (Indipendent State of Samoa)
    Allegati:
  • Identità digitale

    Certificati online in bollo: possibile richiederli dal 2 agosto sul portale ANPR

    ANPR Anagrafe nazionale unica per tutti, con un avviso del 2 agosto informa che dalla stessa data è disponibile una nuova funzionalità per i certificati online.

    Nel dettaglio, è attiva la possibilità per il cittadino di richiedere sul portale Anagrafe (ANPR) un certificato in bollo, per se stesso o un familiare, tramite un versamento online.

    Il servizio è reso possibile grazie al collegamento tra l’area riservata di ANPR e PagoPA, la piattaforma di pagamenti della pubblica amministrazione

    L’attivazione di questa nuova funzionalità consente, a chi lo desidera, di ottenere i certificati anagrafici in bollo senza doversi recare allo sportello fisico, avvicinando così sempre di più i bisogni del cittadino con i servizi della pubblica amministrazione.

    ANPR: che cos'è

    Il progetto ANPR è un progetto del ministero dell’Interno la cui realizzazione è affidata a Sogei, partner tecnologico dell’amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale. 

    Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell’iniziativa.

    L’innovazione dell’Anagrafe Nazionale ANPR è un sistema integrato, efficace e con alti standard di sicurezza, che consente ai Comuni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche. 

    L’articolo 62, comma 3, quinto periodo, del CAD, come modificato dall’articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nella formulazione previgente disponeva che: «La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell’Interno tramite l’ANPR mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, esenti da imposta di bollo limitatamente all’anno 2021».

    Certificati on line: quali si possono scaricare

    Su sito ANPR (accedi da qui) sono disponibili 14 tipologie di certificati scaricabili on line:

    •  anagrafico di nascita;
    • anagrafico di matrimonio;
    • di cittadinanza;
    • di esistenza in vita;
    • di residenza;
    • di residenza AIRE;
    • di stato civile;
    • di stato di famiglia;
    • di residenza in convivenza;
    • di stato di famiglia AIRE;
    • di stato di famiglia con rapporti di parentela;
    • di stato libero;
    • anagrafico di unione civile;
    • di contratto di convivenza.

    E' possibile chiedere i certificati singolarmente oppure in forma contestuale, cioè riunendo diverse tipologie di dati in un unico certificato.

    Ogni certificato viene prodotto in formato pdf non modificabile e riporta il logo del Ministero dell’Interno e la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente”. 

    Inoltre, contiene il QR code e il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno, non visibile a occhio nudo, che ne garantiscono l’autenticità, l’integrità e il non ripudio.

    Certificati on line: validità

    I certificati sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. 

    Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni.

    Certificati on line: come richiederli

    Accedendo all’area riservata tramite:

    e poi accedendo al servizio Certificati è possibile selezionare in autonomia tutte le informazioni necessarie alla richiesta del certificato per sé stesso o per un componente della propria famiglia anagrafica, la tipologia e l’emissione con bollo o esenti da bollo.

    Attenzione, il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

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