• Start up e Crowdfunding

    Startup Turismo: domande di agevolazione entro il 6 dicembre

    Con avviso n 31101 del 22 novembre il Ministero del Turismo definisce le modalità per la presentazione delle domande per il supporto ai progetti di sviluppo delle startup coinvolte in programmi di accelerazione degli operatori qualificatisi nell’ambito dell’Innovation Network del Ministero del Turismo e i relativi.

    Le startup che intendono candidarsi dovranno trasmettere l’Allegato 2 e l’Allegato 3 all'avviso di cui si tratta, debitamente compilati e firmati digitalmente, entro e non oltre le ore 12:00 del 6 dicembre 2023, all’indirizzo PEC: [email protected].

    Innovation Network: agevolazione per startup

    Il Ministero del Turismo con la misura in oggetto intende supportare i «progetti di sviluppo» di startup che abbiano svolto o stiano svolgendo un programma di accelerazione con uno degli Operatori facenti parte dell’Innovation Network del Ministero del Turismo. 

    I «progetti di sviluppo» proposti dalle startup, ai fini della candidatura al presente Avviso, dovranno essere finalizzati a supportare lo sviluppo di mercato ed il consolidamento di tecnologie, soluzioni, modelli di business, con elevato potenziale di impatto nel settore del turismo. 

    Essi dovranno avere una durata di 12 mesi, con l’identificazione dei principali obiettivi previsti. 

    Le startup, selezionate attraverso il presente Avviso, potranno: 

    • risultare beneficiarie di un contributo a fondo perduto di valore pari, nel massimo, ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00 Euro), erogabile nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti de minimis applicabile all’operazione (ad oggi, rinvenibile nel Regolamento (UE) n. 1407/2013). Il contributo potrà essere erogato in tre tranche, per un valore massimo di € 50.000,00 per singola tranche, in un periodo di 12 mesi, decorrente dalla firma della Convenzione di sovvenzione tra il Ministero e la startup beneficiaria.
    • usufruire di opportunità che il Ministero potrà rendere disponibili al fine di supportare il percorso di crescita delle startup beneficiarie. 

    La concessione del contributo a fondo perduto sarà, in ogni caso, condizionata alle verifiche richieste in conseguenza del ricorso al regime di aiuti de minimis.

    Innovation Network: i beneficiari

    Sono ammesse a partecipare al presente Avviso, le startup che: 

    • abbiano già svolto o stiano svolgendo un programma di accelerazione con uno degli Operatori già qualificatisi nell’ambito dell’Innovation Network del Ministero del Turismo (CDP Venture Capital SGR s.p.a. e Broxlab s.r.l.); 
    • siano impegnate su soluzioni innovative, tecnologie emergenti, nuovi modelli di business, con elevato potenziale di impatto nel settore del turismo.

    Innovation Network: presenta la domanda di forndo perduto

    Le startup che intendano candidarsi dovranno compilare ed inviare entro e non oltre le ore 12:00 del 6 dicembre 2023, all’indirizzo PEC del Ministero del Turismo: [email protected], riportando in oggetto “Candidatura Avviso pubblico per il supporto a progetti di sviluppo proposti da startup coinvolte in programmi di accelerazione degli operatori qualificatisi nell’ambito dell’Innovation Network del Ministero del Turismo”, 

    la seguente documentazione: 

    • Documento descrittivo del «Progetto di Sviluppo», utilizzando il Format allegato al presente Avviso (Allegato 2); 
    • Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio ai sensi del DPR. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della startup proponente, attestante le condizioni di partecipazione stabilite e il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità (Allegato 3). 

    Accedi qui per tutta la modulistica

    Tutti i suindicati documenti dovranno essere trasmessi sottoscritti con firma digitale. 

    Ogni startup proponente potrà presentare una sola proposta progettuale. 

    Nel caso di invio di più proposte progettuali da parte della medesima startup proponente, sarà presa in considerazione l’ultima pervenuta in ordine cronologico, intendendosi in variazione ed in sostituzione alla precedente. 

    Per quanto possa occorrere, si chiarisce che, al verificarsi di tale fattispecie, verranno considerati quali termini effettivi di presentazione dell’istanza quelli relativi all’ultima inviata.

  • Contributi Previdenziali

    Causali INARCASSA per F24: i dettagli per versare i contributi

    Con Risoluzione n 66 del 4 dicembre le Entrate istituiscono le causali contributo per il versamento, tramite il modello “F24”, dei contributi di spettanza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti – INARCASSA.

    Con nota protocollo n. 62 del 16/11/2023, l’INARCASSA ha chiesto l’istituzione di ulteriori causali contributo, rispetto alle causali già istituite con la risoluzione n. 22/E del 12 maggio 2020.

    le 11 causali contributo sono state istituite a seguito del decreto del Mef e del ministero del Lavoro e delle politiche sociali che ha previsto i versamenti unitari e la compensazione anche per tale cassa e in linea con la convenzione tra Agenzia e Inarcassa che ha regolato il servizio di riscossione.

    Tanto premesso, le Entrate con Risoluzione n 66/2023 provvedono ad istituire le causali contributo di seguito indicate:

    • "E111” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;
    • "E112” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da ricongiunzione”;
    • "E113” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto”;
    • "E114” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo facoltativo”;
    • “E115” denominata “INARCASSA – integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;
    • “E116” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo anni precedenti”;
    • "E117” denominata “INARCASSA – contributo integrativo anni precedenti”;
    • “E118” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi soggettivo”;
    • “E119” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi integrativo”;
    • “E120” denominata “INARCASSA – interessi maternità / paternità”;
    • “E121” denominata “INARCASSA – oneri di recupero”.

    Inoltre si indicano le seguenti istruzioni: in sede di compilazione del modello F24, le causali in argomento sono esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

    • nel campo “codice ente”, il codice “0011”;
    • nel campo “codice sede”, nessun valore;
    • nel campo “codice posizione”, nessun valore;
    • nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.
    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Impianti Fotovoltaici: ENEA consiglia come usarli bene anche in inverno

    Con una nota pubblicata il 1 dicembre sul proprio sito istituzionale l'ENEA fornisce consigli utili ai possessori di impianti fotovoltaici o a chi intende installarli.

    Nel dettaglio, con un documento in 12 punti, vengono fornite pratiche istruzioni per l'utilizzo del fotovoltaico installato sul tetto delle abitazioni, ai fini di una maggiore efficienza anche nella stagione invernale.

    Impianti Fotovoltaici: ENEA consiglia come usarli in inverno

    Dai dati ENEA sono oltre 1 milione gli utenti domestici che utilizzano il fotovoltaico e secondo la nota esplicativa si evidenzia che: “Il fotovoltaico può essere una valida soluzione per risparmiare in bolletta e salvaguardare l’ambiente anche in inverno quando può fornire, in abbinamento alle pompe di calore elettriche, un contributo per riscaldare gli ambienti, ma è fondamentale che a progettare l’impianto sia un professionista del settore”. 

    Viene inoltre evidenziato che i moduli fotovoltaici funzionano bene anche durante la stagione fredda, in quanto l’energia prodotta dipende dalla luce del Sole, non dall’intensità del suo calore.

    Durante l'inverno, tuttavia, l’impianto produce in misura minore perché ci sono meno ore di luce solare e la frequenza di giornate nuvolose o piovose è maggiore. 

    Secondo il Dott. Calabrese responsabile del laboratorio ENEA di efficienze energetica negli edifici e sviluppo urbano: “In inverno è necessario ripensare il proprio modo di consumare energia. In estate paradossalmente è meno importante ‘saper usare’ l’impianto, visto che produce per tante ore al giorno e senza, in generale, le problematiche legate a condizioni meteorologiche avverse

    Secondo i dati di ENEA in una giornata tipo di novembre, un impianto fotovoltaico domestico standard da 4,5 kW riesce ad assicurare la massima potenza elettrica di progetto tra le ore 11 e le 14, mentre dopo le 16:30 non produce energia

    Inoltre, i dati sottolineano che alle ore 12 il sistema di accumulo dell’energia prodotta è già completamente carico, per cui sarebbe opportuno, da quel momento in poi, consumare tutta l’energia elettrica prodotta.

    La nota prosegue affermando che per chi dispone di un impianto fotovoltaico, anche se dotato di sistemi di accumulo elettrico, è fondamentale in inverno sincronizzare produzione e consumo, ricorrendo a soluzioni di domotica per avviare le pompe di calore elettriche e riscaldare gli ambienti nelle ore centrali della giornata, anche se non si è in casa.

    Il dotto Calabrese conclude il suo commento sull'utilizzo degli impianti fotovoltaici affermando che: “Se limitiamo l’uso di un impianto fotovoltaico domestico al solo periodo estivo, i tempi di ritorno dell’investimento si allungano. Se invece l’impianto viene ben gestito anche in inverno, è possibile rientrare dalla spesa in circa 6 anni”.

    Scarica qui il depliant informativo in 12 punti utili all'utilizzo ottimale di un impianto fotovoltaico.

  • IMU e IVIE

    Prospetto aliquote IMU Comuni: il MEF conferma l’obbligo dal 2025

    Con un comunicato MEF del 30 novembre, si conferma la proroga all’anno di imposta 2025 dell’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto. 

    Prospetto aliquote IMU: rinvio obbligo al 2025

    Il MEF ricorda che l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall’anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023. 

    Conseguentemente, l’applicazione informatica denominata “Gestione IMU” con cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto, aperta ai comuni all’interno dell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, in esito all’entrata in vigore del decreto 7 luglio 2023, a decorrere dal 22 settembre 2023, resterà a disposizione dei comuni, ai fini del proseguimento della fase sperimentale (che indicherà il 2024 come anno di compilazione), volta a simulare l’elaborazione del Prospetto. 

    Attenzione al fatto che, l’obbligo di utilizzare l’applicazione informatica per l’approvazione del Prospetto decorre solo dall’anno di imposta 2025 e, pertanto, i Prospetti inseriti durante la fase sperimentale non avranno alcuna valenza.

    Per l’anno di imposta 2024, quindi, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall’art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l’inserimento del testo della delibera stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

    Ne deriva che, per l’anno 2024, non vige l’obbligo di diversificare le aliquote dell’IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell’anno di imposta 2023. 

    Sono, inoltre, ripubblicate le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”, che sono state aggiornate rispetto a quelle allegate al comunicato del 21 settembre 2023. 

    Prospetto aliquote IMU dei Comuni: le regole

    Con Decreto 7 luglio 2023 pubblicato in GU n 172 del 25 luglio il MEF individuava le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge  27 dicembre 2019, n. 160 e stabiliva le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del relativo prospetto.  

    Leggi anche IMU 2023: novità per le aliquote.

    Nel dettaglio, con l'art 2 si prevede che le fattispecie di cui all'art.1 sono individuate nelle seguenti:

    • abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
    • fabbricati rurali ad uso strumentale;
    • fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
    • terreni agricoli;
    • aree fabbricabili;
    • altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).

    Il comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

    Nel caso in cui il comune eserciti la facoltà deve in ogni caso effettuare la diversificazione nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza,  adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione. 

    I comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze il Prospetto, recante  le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica  disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

    I comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 della legge n. 160 del 2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2.
    L'applicazione informatica deve essere utilizzata anche  se il comune non intende diversificare le aliquote ai sensi del comma 2. 

    Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle  finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Esenzione Accise carburanti imbarcazioni: il regolamento del MEF

    Con Decreto MEF del 5 ottobre, in GU n 280 del 30 ottobre, si pubblica il Regolamento recante modifica al decreto n 225/2015 sulle norme per i prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine UE e acque interne.

    Nel dettaglio, il regolamento disciplina l'impiego dei  carburanti esenti per la navigazione nonché degli oli lubrificanti esenti.

    Esenzione Accise imbarcazioni: il regolamento del MEF

    In particolare, il decreto prevede che l'esenzione è applicata ai prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione  nelle acque marine comunitarie, compresi  il  trasporto  passeggeri  e  merci  e  la  pesca,  per  la navigazione nelle  acque  interne,  limitatamente  alla pesca  e  al  trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie  navigabili e porti.  

    Le imbarcazioni rifornite con carburanti esenti per la navigazione e oli lubrificanti  esenti  sono utilizzate in via esclusiva e direttamente per lo svolgimento delle attività per  le quali è concessa  l'esenzione. 

    Le acque marine comunitarie sono costituite dalle acque territoriali e dalle acque  marittime interne degli  Stati membri, incluse quelle lagunari ed  escluse  quelle appartenenti a territori che non sono parte del  territorio  doganale della Comunità. 

    Con il decreto si prevede anche il soggetto che intende gestire un punto di rifornimento di GNL  denuncia  prima  dell'inizio dell'attività l'esercizio della medesima all'ufficio competente indicando i  propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sede legale della stessa, il codice fiscale, il  numero  della  partita IVA, le generalità del rappresentante legale e  l'ubicazione  del punto di rifornimento di GNL; la denuncia è sottoscritta dal  predetto soggetto ovvero dal rappresentante legale della ditta se  persona da esso diversa. 

    Alla denuncia sono allegati: 

    • a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47  del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445, attestante il possesso delle eventuali autorizzazioni di  natura  non fiscale occorrenti per l'esercizio dell'attivita'; 
    • b) il nulla  osta del Capo del compartimento marittimo competente per territorio, per  la  navigazione  nelle  acque  marine comunitarie o di altra autorità competente per la navigazione  nelle acque interne; 
    • c) le tabelle di taratura dei  serbatoi  e  la  descrizione dell'assetto tecnico del punto di rifornimento di GNL; 
    • d) i certificati di verifica  metrica  degli  strumenti  di misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il  rifornimento  delle imbarcazioni. 
    Allegati:
  • Contribuenti minimi

    Omessa compilazione del Quadro RS 2023 Forfettari: le sanzioni

    E' scaduto il 30 novembre il termine per presentare la dichiarazione dei redditi anno di imposta 2022 e di conseguenza il termine per la compilazione del quadro RS per i Forfettari.

    Ricordiamo che nelle scorse settimane, l’agenzia delle Entrate ha trasmesso delle lettere di compliance ai contribuenti forfettari al fine di favorire l’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che nel 2021 hanno omesso compilare il quadro RS.

    Successivamente, anche a seguito delle proteste degli addetti ai lavori, con l’articolo 6 del Dl 132/2023 (decreto Proroghe) convertito in legge n 170 il Governo è intervenuto, concedendo una proroga fino al 30 novembre 2024 per adempiere all’obbligo, senza applicazione della sanzione, per il solo periodo di imposta 2021.

    Per le altre annualità la compilazione del prospetto in questione conserva il termine ordinario, ossia per la compilazione nel modello Redditi 2023 per l’anno 2022, il termine è scaduto il 30 novembre.

    A tal proposito, pertanto, i contribuenti che non hanno adempiuto devono farlo presentando una dichiarazione integrativa e pagando la sanzione di cui all’articolo 8 del Dlgs 471/1997 pari a 250 euro, ridotta in funzione della tempestività della regolarizzazione. 

    Inviando entro 90 giorni, ossia entro il 24 febbraio 2024, le sanzioni sono ridotte a 1/8.

    Riepiloghiamo i fatti delle ultime settimane relativamente al quadro RS dei forfettari.

    Compilazione del Quadro RS: chiarimenti del MEF

    Il MEF, con interrogazione parlamentare 5-10478 del 17 ottobre, ha replicato sulla questione relativa ai dati del quadro RS dei forfettari.

    Nel dettaglio, si sottolinea che "tali informazioni non sono ricavabili d'ufficio sulla base dei dati della fatturazione elettronica per le seguenti motivazioni. In primo luogo, il contenuto descrittivo dell'operazione effettuata e documentata dalle fatture elettroniche non è integralmente disponibile per l'Agenzia delle entrate a causa delle prescrizioni in materia di privacy riguardanti l'utilizzo delle banche dati della fatturazione elettronica. Inoltre, deve sottolinearsi l'impossibilità per l'Amministrazione finanziaria, in relazione ai costi promiscui, di imputare il costo alle relative operazioni e all'eventuale utilizzo personale del bene o servizio acquistato, non potendo conoscere la natura, qualità e quantità dei beni fatturati.
    Da ultimo, si segnala l'indisponibilità delle fatture nel «Sistema di interscambio» (SDI) relative agli acquisti effettuati presso altri soggetti forfetari; infatti, poiché nel 2021 i forfetari non erano tenuti a utilizzare la fattura elettronica, gli stessi hanno continuato a emettere fatture cartacee che non sono transitate nello SDI".

    Forfettari e regolarizzazione Quadro RS: cosa prevede il DL Proroghe

    Con il Decreto Proroghe, pubblicato in GU n. 228 del 29 settembre convertito in Legge n 170/2023 si prevede un rinvio tecnico per l'adempimento dei forfettari tanto discusso, relativo al quadro RS del Modello redditi 2022.

    Il differimento rispetto all’ordinario termine di presentazione della dichiarazione è stato disposto dall’art. 6 e non incide sull’adempimento dichiarativo, limitandosi a differire per il solo periodo d’imposta 2021 il termine per la comunicazione delle informazioni al 30 novembre 2024.

    La norma recita precisamente:  "Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativi al periodo d’imposta 2021 , sono adempiuti entro il 30 novembre 2024"

    Ricordiamo che a seguito del provvedimento delle Entrate con le regole per le lettere di compliance per ravvedere la compilazione del quadro RS, il Governo aveva annunciato una soluzione per evitare la corsa ai ravvedimenti e all’invio delle dichiarazioni integrative del modello 2022 (anno d’imposta 2021) per i Forfettari.

    I dati per il Quadro RS dei forfettari richiesti dalle istruzioni al modello Redditi PF e ora richiesti dall’invio delle lettere di compliance delle Entrate sulle dichiarazioni 2022 potranno essere comunicati entro il 30 novembre 2024.

    Lettere di compliance per regolarizzare il quadro RS modello redditi PF 2022

    Giunti al rinvio tecnico al 2024 vediamo le regole delle Entrate per la regolarizzazione del quadro RS dettate dal Provvedimento n 325550 del 19 settembre.

    Le Entrate hanno dettato le regole per la regolarizzazione da parte dei forfettari del quadro RS del Modello Redditi PF 2022. 

    Per approfondimenti sulla compilazione del quadro RS, leggi: Forfetari: gli obblighi informativi del quadro RS del modello Redditi PF.

    In particolare, l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati del modello Redditi 2022 Persone Fisiche presentato per il periodo d’imposta 2021 dai soggetti che hanno applicato il regime forfetario di cui ai commi 54 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, per verificare l’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi del comma 73 della medesima norma. 

    Tali informazioni devono essere riportate nel quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche (righi da 375 a 381) dai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM. 

    Ma ricordiamo nel dettaglio cosa contengono le lettere delle entrate in arrivo ai Forfettari.

    Regolarizzare l'omessa compilazione del quadro RS modello redditi PF 2022

    L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni di cui al punto 1.2 del provvedimento suddetto, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.

    Le comunicazioni in arrivo per i forfettari, disponibili anche nel cassetto fiscale, sono inviate tramite PEC e contengono i seguenti dati:

    • a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente; 
    • b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta; 
    • c) data e protocollo telematico del modello Redditi 2022 Persone Fisiche trasmesso per il periodo di imposta 2021.

    Viene precisato che i contribuenti, possono anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, chiedere informazioni alle Entrate.

    Infine, gli stessi contribuenti che non hanno indicato nel quadro RS del modello Redditi 2022 Persone Fisiche, gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi del comma 73, articolo 1, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 possono regolarizzare la posizione mediante il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.

    I forfettari avranno tempo fino al 2024 per eventuali regolarizzazioni.

    Allegati:
  • IMU e IVIE

    Saldo IMU 2023: in cassa entro il 18 dicembre

    Il saldo IMU va versato entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento. In merito all'IMU 2023, cadendo però il giorno 16.12 di sabato, il termine per il versamento del saldo IMU 2023 slitta a lunedì 18 dicembre 2023.

    Il MEF ha recentemente diffuso delle indicazioni per il versamento della seconda rata IMU 2023.

    In particolare, viene specificato che il versamento della seconda rata dell’IMU per il 2023 deve essere effettuato entro il 18 dicembre 2023 sulla base delle delibere adottate dal comune per lo stesso anno 2023 a condizione che: 

    • 1) la delibera sia stata approvata entro il 15 settembre 2023; 
    • 2) la delibera sia stata pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2023.

    SCARICA qui il file completo del MEF

    ATTENZIONE in arrivo il conguaglio 2024 del saldo 2023. Per sapere che dovrà pagarlo leggi:  Saldo IMU 2023 con conguaglio: chi lo pagherà nel 2024.

    IMU 2023: le regole generali

    Le regole generali IMU dicono che l'imposta va versata in due rate di pari importo:

    • la prima di acconto entro il 16 giugno, in base all’aliquota e alla detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente,
    • la seconda a saldo entro il 16.12 sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione nei termini, si applicano le aliquote/detrazioni adottate per l’anno precedente;
    • oppure in un'unica soluzione entro il 16.6.

    Ai fini del calcolo dell’IMU occorre considerare: 

    • base imponibile (quindi valore rivalutato dell’immobile); 
    • aliquota prevista.

    L'importo, da cui va scomputata l’eventuale detrazione prevista per abitazione principale e pertinenze, va proporzionato ai mesi ed alla percentuale di possesso dell’immobile. 

    A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

    IMU 2023: come si paga

    Il versamento è effettuato con:

    • il Modello F24 “standard” o “semplificato”;
    • la piattaforma PagoPA di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso Decreto; 
    • l’apposito bollettino postale (approvato con D.M. 23 novembre 2012).

    Con il Modello F24 occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

    CODICE TRIBUTO TIPO DI IMMOBILE  DESTINATARIO GETTITO
    3912 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (CATEGORIE A/1, A/8, A/9) COMUNE
    3913 FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE COMUNE 
    3914 TERRENI  COMUNE
    3916 AREE FABBRICABILI COMUNE
    3918 ALTRI FABBRICATI COMUNE
    3925 IMMOBILI CAT. D  STATO
    3930 IMMOBILI CAT. D COMUNE

    Il versamento deve essere eseguito a favore del comune in cui è ubicato l'immobile a cui l'IMU si riferisce, indicando il relativo codice catastale nel campo "codice ente/codice comune"

    Nel caso si possiedano più immobili, nello stesso Modello F24 è possibile compilare più righi, versando l'IMU per più immobili, ubicati in comuni diversi.

    L'importo da versare non può essere rateizzato, pertanto la sezione "Rateazione/mese rif.", presente nel Modello F24, non va compilata. 

    È possibile, in alternativa, usare il Modello F24 semplificato e in questo caso bisogna ricordarsi di indicare nella colonna "Sezione" il codice "EL". 

    L’ammontare minimo da versare o da rimborsare è stabilito nel Regolamento comunale; in mancanza l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro, considerando l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta nell’anno.

    L'IMU deve essere versata autonomamente da ciascun comproprietario in base alla quota di possesso. Ogni possessore è responsabile della propria obbligazione tributaria.

    IMU 2023: chi la paga

    Il presupposto dell’IMU è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale. 

    I principali diritti reali che assoggettano il contribuente all’ IMU, oltre al diritto di proprietà, sono: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

    È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. 

    Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. 

    Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

    In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

    Attenzione, sono esenti IMU le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso, e le  relative pertinenze. 

    Sono invece soggette ad IMU, con aliquota ridotta (0,5%) e detrazione di € 200, le abitazioni principale di lusso, ossia quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

    Ricordiamo che si considera “abitazione principale” l'immobile utilizzato  come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente

    IMU 2023: la base imponibile

    La base imponibile IMU si calcola assumendo come valore dell’immobile la rendita catastale risultante all’inizio del periodo, rivalutata del 5%, e moltiplicandolo con i seguenti moltiplicatori: 

    CATEGORIA CATASTALE MOLTIPLICATORE
    GRUPPO A (ESCLUSO A/10) 160
    CATEGORIE C/2, C/6 E C/7 160
    GRUPPO B 140
    CATEGORIE C/3, C/4 E C/5 140
    CATEGORIE A/10 E D/5  80
    GRUPPO D (ESCLUSO D/5)  65
    CATEGORIA C/1 55

    Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo. 

    IMU 2023: le aliquote

    Le aliquote IMU possono essere così sintetizzate:

    • una ordinaria (immobili diversi dalla abitazione principale e altri immobli), pari allo 0,86%; i Comuni possono aumentarla fino all’1,06 o diminuirla fino all’azzeramento. È possibile aumentare ulteriormente l’aliquota al ricorrere di determinate condizioni; 
    • una ridotta (abitazione principale di lusso e relative pertinenze), pari allo 0,5%; i Comuni possono aumentarla oppure diminuirla fino all’azzeramento

    Il MEF specifica che "a decorrere dall’anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell’IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019].
    La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l’adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d’imposta successivo al 2021
    "

    Leggi anche: Prospetto aliquote IMU Comuni: slitta al 2025 la decorrenza del nuovo obbligo per le ultime novità per le aliquote.