• Dichiarazione 730

    Erogazioni liberali ai partiti politici: regole di detraibilità 2023

    Nel modello 73072023 è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo, pari al 26 per cento, delle erogazioni liberali effettuate ai partiti politici.

    Condizione per la detraibilità è che essi risultino iscritti nella sezione I del Registro di cui all’art.4 del d.l. n. 149 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13. 

    Le regole per la detraiblità nel modello 730.

    Erogazioni a favore dei partiti politici: detraibilità nel 730/2023

    La detrazione spetta per le erogazioni liberali anche se effettuate, pure mediante donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime (art. 1, comma 141, della legge di stabilità 2015). 

    L’agevolazione spetta, inoltre, anche se l’erogazione è effettuata a favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti non ancora iscritti al citato Registro, a condizione che l’iscrizione avvenga entro la fine dell’esercizio. 

    La detrazione non compete per i contributi versati a favore dei comitati elettorali, liste e mandatari in quanto privi di una loro rappresentanza in Parlamento (Risoluzione 30.05.2008 n. 220/E). 

    Non si può inoltre considerare erogazione liberale la quota versata per il tesseramento o la quota associativa, trattandosi di versamento eseguito per avere il diritto a partecipare alle vicende del partito (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 3.4). 

    Le erogazioni liberali effettuate nei confronti di sezioni territoriali di partiti politici nazionali danno diritto alla detrazione a condizione che si verifichino i seguenti due requisiti: 

    • il partito politico nazionale (dal quale dipende la circoscrizione territoriale) sia iscritto al registro nazionale previsto dall’art.4 del d.l. n. 149 del 2013;
    • il versamento di tali erogazioni avvenga tramite banca o posta ovvero tramite altri sistemi di pagamento previsti dal d.lgs. n. 241 del 1997 o secondo ulteriori modalità tali da garantire la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria (Risoluzione 03.12.2014 n. 108/E).

    La detrazione spetta anche se il versamento è effettuato sui conti correnti intestati alle articolazioni regionali e provinciali dello stesso partito, dotate di autonomia amministrativa e negoziale. 

    Modello 730/2023: detraibilità delle erogazioni ai partiti

    Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella I sezione del Registro di cui all’art 4 del d.l. n. 149 del 2013, la detrazione è calcolata su un importo compreso tra euro 30 ed euro 30.000 annui. 

    L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

    Attenzione al fatto che la detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti

    Modello 730/2023: le erogazioni ai partiti dove si indicano

    Le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici suddetti vanno indicate nel quadro E ai righi da E8 a E10 con il codice "62".

    L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 62.

    Inoltre ricordiamo che sempre con il modello 730/2023 il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all’art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

    Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell’Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell’apposita casella il codice del partito prescelto. 

    Attenzione la scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. 

    L’elenco con i codici relativi ai partiti è riportato nella tabella “Partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell’Irpef” in Appendice (dopo l’elenco dei codici catastali comunali).

  • PRIMO PIANO

    Svizzera fuori dalla black list: i vantaggi per i contribuenti

    Con Decreto Mef del 20 luglio pubblicato in GU n 175 del 28 dello stesso mese, la Svizzera è ufficialmente fuori dalla black list.

    Nel dettaglio, dall'elenco di cui all'art. 1 del  decreto del  Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, è eliminato, con efficacia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta  Ufficiale,  il seguente Stato: «Svizzera». 

    Svizzera fuori dalla black list con decorrenza 2024

    La Svizzera a partire dal 2024 non è più considerato un paradiso fiscale. Il DM Giorgetti dà attuazione a quanto previsto dalla legge che recepisce la convenzione tra Roma e Berna e contiene la nuova disciplina dei lavoratori frontalieri.

    Dal canto contribuenti, questo significa il venir meno dell’onere della prova sul trasferimento di resindenza considerato fittizio dal Fisco per i paesi black list.

    L'uscita delle Svizzara dall'elenco suddetto ha il vantaggio che non scatterà:

    • il raddoppio delle sanzioni per le violazioni dell’obbligo del monitoraggio fiscale, ossia l’indicazione nel quadro RW del modello Redditi dei dati sulle proprietà immobiliari o finanziarie detenute all’estero,
    • il raddoppio dei termini di accertamento, che avrebbe comportato la possibilità per l’amministrazione finanziaria di disporre di 10 anni per effettuare i controlli.

    Ricordiamo che la misura era stata già annunciata lo scorso 20 aprile dallo stesso Ministero delle Finanze. 

    Black list: l'elenco dei paesi inclusi

    Ai sensi dell'art 1 del DM 4 maggio 1999 del MEF si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori: 

    • Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d'Andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama (Bahamas); Bahrein (Dawlat al-Bahrain); Decreto del 4 maggio 1999 – Min. Finanze Pagina 2 Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam); (Paese eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010); Costa Rica (Republica de Costa Rica); 
    • Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida); Ecuador (Repuplica del Ecuador); Filippine (Pilipinas); Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guernsey (Bailiwick of Guernsey); Hong Kong (Xianggang); Isola di Man (Isle of Man); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole Cook; Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands); Jersey; Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein); 
    • Macao (Macau); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi); (Paese eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010); Maurizio (Republic of Mauritius); Monserrat; Nauru (Republic of Nauru); Niue; Oman (Saltanat 'Oman); Panama (Republica de Panama'); Polinesia Francese (Polynesie Francaise); Monaco (Principaute' de Monaco); Decreto del 4 maggio 1999 – Min. Finanze Pagina 3 Sark (Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles); 
    • Singapore (Republic of Singapore); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); Svizzera (Confederazione Svizzera) (Cancellata con decorrenza 2024)
    • Taiwan (Chunghua MinKuo); Tonga (Pule'anga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); Vanuatu (Republic of Vanuatu); Samoa (Indipendent State of Samoa)
    Allegati:
  • Identità digitale

    Certificati online in bollo: possibile richiederli dal 2 agosto sul portale ANPR

    ANPR Anagrafe nazionale unica per tutti, con un avviso del 2 agosto informa che dalla stessa data è disponibile una nuova funzionalità per i certificati online.

    Nel dettaglio, è attiva la possibilità per il cittadino di richiedere sul portale Anagrafe (ANPR) un certificato in bollo, per se stesso o un familiare, tramite un versamento online.

    Il servizio è reso possibile grazie al collegamento tra l’area riservata di ANPR e PagoPA, la piattaforma di pagamenti della pubblica amministrazione

    L’attivazione di questa nuova funzionalità consente, a chi lo desidera, di ottenere i certificati anagrafici in bollo senza doversi recare allo sportello fisico, avvicinando così sempre di più i bisogni del cittadino con i servizi della pubblica amministrazione.

    ANPR: che cos'è

    Il progetto ANPR è un progetto del ministero dell’Interno la cui realizzazione è affidata a Sogei, partner tecnologico dell’amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale. 

    Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell’iniziativa.

    L’innovazione dell’Anagrafe Nazionale ANPR è un sistema integrato, efficace e con alti standard di sicurezza, che consente ai Comuni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche. 

    L’articolo 62, comma 3, quinto periodo, del CAD, come modificato dall’articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nella formulazione previgente disponeva che: «La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell’Interno tramite l’ANPR mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, esenti da imposta di bollo limitatamente all’anno 2021».

    Certificati on line: quali si possono scaricare

    Su sito ANPR (accedi da qui) sono disponibili 14 tipologie di certificati scaricabili on line:

    •  anagrafico di nascita;
    • anagrafico di matrimonio;
    • di cittadinanza;
    • di esistenza in vita;
    • di residenza;
    • di residenza AIRE;
    • di stato civile;
    • di stato di famiglia;
    • di residenza in convivenza;
    • di stato di famiglia AIRE;
    • di stato di famiglia con rapporti di parentela;
    • di stato libero;
    • anagrafico di unione civile;
    • di contratto di convivenza.

    E' possibile chiedere i certificati singolarmente oppure in forma contestuale, cioè riunendo diverse tipologie di dati in un unico certificato.

    Ogni certificato viene prodotto in formato pdf non modificabile e riporta il logo del Ministero dell’Interno e la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente”. 

    Inoltre, contiene il QR code e il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno, non visibile a occhio nudo, che ne garantiscono l’autenticità, l’integrità e il non ripudio.

    Certificati on line: validità

    I certificati sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. 

    Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni.

    Certificati on line: come richiederli

    Accedendo all’area riservata tramite:

    e poi accedendo al servizio Certificati è possibile selezionare in autonomia tutte le informazioni necessarie alla richiesta del certificato per sé stesso o per un componente della propria famiglia anagrafica, la tipologia e l’emissione con bollo o esenti da bollo.

    Attenzione, il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

    Potrebbe interessarti anche: Cambio residenza on line: come procedere con CIE.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Crediti energia e gas 2023 I e II trim: utilizzabili entro il 31.12

    Con Circolare n 24 del 2 agosto le Entrate  forniscono chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali previste a sostegno delle imprese in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas, nonché all’aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano per combustione. 

    Come specificato dall'indice si tratta di chiarimenti su:

    • Crediti d’imposta relativi al primo e secondo trimestre 2023,
    • Ulteriori chiarimenti rispetto ai crediti d’imposta relativi al terzo e quarto trimestre 2022,
    • Riduzione aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano usato per combustione – terzo trimestre 2023,
    • Riduzione dell’IVA per le somministrazioni di energia termica e le forniture di servizi di teleriscaldamento – terzo trimestre 2023.

    Vediamo una sintesi di quanto viene riepilogato dalle Entrate tra rimandi a documenti precedenti e conferme.

    Crediti energia e gas 2023: ulteriori chiarimenti sulle proroghe

    Con la Circolare 24 l'agenzia delle Entrate offre un quadro aggiornato delle disposizioni in materia di crediti di imposta per le imprese che consumano energia elettrica e gas, già oggetto di numerosi chiarimenti attraverso risoluzioni e risposte ad interpello. 

    Nel dettaglio, per i crediti riguardanti il primo e il secondo trimestre 2023, viene ricordata la scadenza del 31 dicembre prossimo per il loro utilizzo in compensazione.

    Scade invece il 30 settembre la possibilità di compensare i crediti residui del terzo e quarto trimestre 2022, con data ultima al 18 dicembre 2023 per operare la cessione, mediante comunicazione telematica.

    La circolare, inoltre, ribadisce il chiarimento fornito nella Risposta 355/2023secondo cui il credito di imposta di un trimestre non costituisce sussidio e non influisce sui calcoli per la verifica dei requisiti per la spettanza dello stersso credito del trimestre successivo.

    Inoltre, si ricorda che, per i crediti del terzo e quarto trimestre, che dovevano essere comunicati, a pena di decadenza entro il 16 marzo 2023, vi è la possibilità della remissione in bonis inviando il modello entro il 30 settembre (In proposito leggi anche: Crediti energia e gas: possibile la remissione in bonis.)

    L’Agenzia evidenzia l'ulteriore spettanza della riduzione al 5% dell’aliquota Iva sulle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali disposta dal Dl 57/2023 e riguardante gli importi contabilizzati nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi del trimestre da luglio a settembre 2023.

    Si sttoliena che, qualora le fatture riportino consumi stimati, l’aliquota del 5% si applica anche sui successivi conguagli determinati sulla base dei consumi effettivi riferiti ai tre mesi agevolati, a prescindere dalla data di emissione della fattura.  

    Invece, non beneficiano dell agevolazione Iva le somministrazioni di gas utilizzato per produrre elettricità. 

    Allegati:
  • Agricoltura

    Novità per l’agricoltura nel Disegno di Legge per la Riforma Fiscale

    Nel Disegno di Legge Delega fiscale approvato, il 12 luglio 2023 dalla Camera, e poi in Senato in data 2 agosto con modificazioni, all'art. 5 ci sono importanti novita’ per il settore agricolo.

    Viene in particolare previsto.

    Per i redditi agrari previsione di nuovi classi di coltura

    Viene prevista l'introduzione, per le attività agricole di coltivazione di cui all’articolo 2135, primo comma C.C., di nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l’attività eccedente è considerata produttiva di reddito d’impresa.

    Assimilazione ai redditi agrari dei redditi che combattono il cambiamento climatico

    Prevista l'estensione del regime dei redditi agrari, entro limiti determinati, anche alle ipotesi di redditi relativi ai beni, anche immateriali, che concorrono a combattere il cambiamento climatico derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento, con la previsione di un eventuale assoggettamento a imposizione semplificata.

    Aggiornamento colture effettive entro dicembre con procedimenti digitali

    Prevista l’introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate.

    Regime fiscale semplificato per i pensionati che svolgono attività agricole

    Revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Delegati alle Vendite: il CNDCEC specifica chi può iscriversi

    Con il Pronto ordini n 69 del 25 luglio il CNDCEC risponde ad un quesito da parte di un Ordine territoriale chiarendo che la funzione di delegato alle operazione di vendita nelle esecuzioni immobiliari può essere svolta dagli iscritti alla sezione A dell'albo e non alla B come richiesto dal quesito.

    Vediamo il perchè.

    Il CNDCEC specifica che le disposizioni del d.l. n. 104/2020 non precisano le competenze tecniche e professionali richieste ai redattori della perizia di stima.

    Per quanto attiene al delegato alle vendite, si osserva che in diverse disposizioni normative si fa riferimento anche ai requisiti di professionalità che lo stesso deve possedere. 

    L’art. 534- bis c.p.c. e l’art. 591 – bis c.p.c. specificano che le operazioni di vendita possono essere delegate a un notaio o a un avvocato ovvero a un commercialista iscritti nei relativi elenchi di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c.

    Tale ultima disposizione, come è noto, precisa, al comma 3, che possono ottenere l’iscrizione nell’elenco dei delegati alle vendite gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata, sono di condotta morale e specchiata e sono iscritti nei rispettivi ordini professionali. 

    Secondo quanto previsto nell’art. 179-ter, comma quinto, disp. att. c.p.c., i requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti: 

    a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione; 

    b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144; 

    c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. 

    La specifica formazione di cui sopra può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private. 

    Con riferimento alle competenze specialistiche richieste ai professionisti che intendono iscriversi nell’elenco è doveroso evidenziare, che l’art. 179 – ter disp. att. c.p.c. annovera gli avvocati specialisti in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144: questi ultimi vantano il diritto di chiedere l’inclusione nell’elenco senza necessità di dimostrare lo svolgimento dei dieci incarichi di delega o la partecipazione in modo continuativo e proficuo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. 

    Ciò posto, le disposizioni recate dall’art. 179-ter disp. att. c.p.c. devono essere coordinate con quelle recate dall’art. 1 del d.lgs. 139/2005. Puntualizzando quanto previsto nell’art. 1, comma 1 e nel comma 2, dove si menzionano attività per cui gli iscritti all’albo vantano competenze tecniche generali, il comma 3, lett. i), della medesima disposizione riconosce ai soli iscritti nella sezione A Commercialisti dell’albo la competenza tecnica per il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione su delega del giudice dell’esecuzione. 

    La previsione ha una sua coerenza, dal momento che l’attività di delegato alle vendite è riservata, oltre che all’iscritto al nostro albo, all’avvocato e al notaio. 

    Questi ultimi, hanno accesso alla professione di avvocato e notaio e alle attività che ne formano oggetto dopo aver conseguito, tra l’altro, una laurea magistrale in giurisprudenza e non una laurea triennale. 

    Pertanto, vista la necessità di garantire che i professionisti che si rendono disponibili ad assumere tali incarichi, pur nella consapevolezza della diversità degli ordinamenti professionali che regolano le rispettive professioni, possano vantare quantomeno titoli di studio di base uniformi, viste le responsabilizzanti funzioni che discendono dall’essere ausiliari del giudice delegato nella vendita dei beni oggetto di espropriazione, considerate le previsioni recate dall’art. 179-ter disp. att. c. p.c. in ordine alle modalità di documentazione delle competenze tecniche dei professionisti che chiedono l’iscrizione nell’elenco dei delegati, cui si sottraggono gli avvocati specialisti nella materia dell’esecuzione forzata, andando in tal modo ad avvalorare la tesi che nella delega alle vendite nell’ambito del processo esecutivo è comunque opportuno che i professionisti siano in possesso di adeguate competenze di base acquisite a seguito di percorsi formativi specializzanti e considerato quanto disposto dall’art. 1, comma 3, lett. i) del d.lgs. n. 139/2005,

  • Senza categoria

    Imposte sui giochi: chiarimenti sulla compensazione

    Con Risposta a interpello n 395 e Risposta a interpello n 394 entrambe del 25 luglio le entrate pubblicano chiarimenti su ll'utilizzo di crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all'articolo 121 del decreto–legge n. 34 del 2020 –Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    In particolare, viene chiarito che:

    • l'imposta unica sulle scommesse, 
    • l’imposta unica sui giochi
    • il prelievo erariale unico sugli apparecchi di intrattenimento

    sono tutti compensabili con crediti fiscali derivati da operazioni di ristrutturazione. 

    L’Agenzia ricorda che questi crediti hanno una possibilità di utilizzo ampia, con limite di essere usati «con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione».

    Nell'interpello n 394 l'istante opera «nel mercato del gioco lecito autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in particolare, in qualità di concessionario di Stato, nel settore ''online'' delle scommesse sportive, concorsi pronostici e giochi online e nelsettore dei concorsi pronostici, delle scommesse sportive, ippiche e giochi su rete fisica attraverso la gestione di migliaia di punti vendita». 

    E' soggetto passivo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per le scommesse sportive, ippiche a quota fissa o a totalizzatore, e  dell'imposta unica sui giochi per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, la  cui riscossione è regolamentata dall'articolo 4, comma 3 del decreto del Presidente della  Repubblica dell'8 marzo 2002, n. 66.

    Nell'ambito della sua attività imprenditoriale, l'istante intende acquisire, mediante ''cessione del credito'', i crediti d'imposta maturati da terzi ai sensi dell'articolo 121 del decreto­legge 19 maggio 2020, n. 34. 

    Ai  sensi  di tale  disposizione i soggetti che sostengono spese  per gli interventi di cui all'articolo 119 (cd. superbonus) e all'articolo 121, comma 2 (cd. bonus per interventi ''edilizi'' diversi dal superbonus) del decreto in questione, che danno diritto ad una detrazione, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, che, a loro volta, possono utilizzare tale credito d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  d. Lgs. 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario effettivo.

    L'istante chiede «di poter utilizzare in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/97, tali crediti con le somme dallo stesso dovute a titolo di imposta unica sulle scommesse e/o imposta unica sui giochi».

    Le Entrate ritengono condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente, nel senso che, i crediti d'imposta di cui agli articoli 119 e 121, comma 2  del  decreto­legge  n. 34  del  2020,  acquisiti a  mezzo di  ''cessione  del  credito'',  ­ restando integro il potere di controllo da parte degli organi competenti, possono essere utilizzati, mediante il modello F24­ Accise,  per compensare le somme a debito dovute a titolo di imposta unica sulle  scommesse e di imposta unica sui giochi. 

    Nell'interpello n 395 l'istante sottoliena che « nel mercato del gioco lecito autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in particolare, in qualità di concessionario di Stato per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito attraverso apparecchi di intrattenimento e divertimento, collega alla rete e monitora decine di migliaia di apparecchi che corrispondono vincite in denaro, installati all'interno di esercizi pubblici e sale dedicate in tutta Italia.»

    Nell'ambito della sua attività imprenditoriale, l'istante intende acquisire, mediante ''cessione del credito'', i crediti d'imposta maturati da terzi dell'articolo 121 del decreto­legge del 19 maggio 2020, n. 34 che, come su ricordato, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, che, a loro volta, possono utilizzare tale credito d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del d. Lgs. del 1997, n. 241, sulla base delle  rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario effettivo.

    L'istante chiede di poter utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto legislative n. 241 del 1997, tali crediti con le somme dallo stesso dovute a titolo  di PREU. 

    In entrambe le risposte le entrate replicano che vi è la possibiltià di utilizzo in compensazione ti tali crediti con le imposte di spettanza di ciascun istante relative alla attività di giochi rispettivamente esercitata.

    Allegati: