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Colonnine di ricarica: 21mila stazioni in tutta Italia, vediamo dove
Con avviso del 12 gennaio il MASE ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha reso noto che nei prossimi tre anni, per accellerare il processo di decarbonizzazione trasporti, verrano instrallati oltre 21 mila stazioni di ricarica per veicoli elettrici, sulle superstrade e nei centri urbani.
In particolare, con due diversi decreti (si attendono le bozze) il MASE disciplina le modalità di accesso mediante gare ai fondi, 713 milioni di euro, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3) per installare entro fine 2025:
- almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-rapida sulle strade extraurbane, escluse le autostrade,
- e 13.755 infrastrutture di ricarica veloci nelle città.
L'avviso pubblicato sul sito internet del Ministero specifica inotre che, tali infrastrutture di ricarica contribuiranno alla riqualificazione dell’attuale rete di distribuzione carburanti adeguandoli alla futura mobilità sostenibile
I provvedimenti firmati dal Ministro definiscono:
- le tipologie di progetti e spese ammissibili,
- le modalità di selezione,
- come anche le porzioni di territorio nelle quali potrà essere organizzato il servizio.
Nel primo anno è prevista l’aggiudicazione dei contratti per la realizzazione di 2.500 postazioni di ricarica sulle superstrade, e di 4.000 colonnine nelle aree urbane italiane.
Alla fine del 2025 dovranno essere complessivamente installati in Italia 21.255 punti di ricarica.
L’investimento del PNRR è destinato a finanziare fino al 40% dei costi di realizzazione delle stazioni, che dovranno essere distribuite secondo una base uniforme, dunque con un livello minimo di infrastrutture di ricarica per area privilegiando l’utilizzo di stazioni di servizio e aree di sosta esistenti.
Sulle superstrade sono previste infrastrutture super veloci ( da 175kW), per garantire ricariche in tempi brevi per itinerari di lunga percorrenza, privilegiando l’installazione presso stazioni di servizio esistenti e aree di parcheggio esistenti.
Il decreto riguardante le colonnine nei centri urbani (da almeno 90kW), tiene invece conto nella definizione dei criteri dell’attuale parco circolante, della disponibilità di rimesse, parcheggi, box auto privati, della qualità dell’aria, dell’attuale penetrazione di auto elettriche, della vocazione turistica dei comuni.
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Cessioni di beni in depositi doganali e obbligo di fatturazione
Le Entrate con il Principio di diritto n 2 del 12 gennaio foniscono chiarimenti sulla cessione di beni all'interno di depositi doganali e l'obbligo di fatturazione (articolo 21, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972)
Viene ricordato che l'articolo 7 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 1, stabilisce che: «Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto:
- beni immobili
- ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione,
- esistenti nel territorio dello stesso
- ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto».
Le cessioni di beni mobili, quindi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato al verificarsi di due condizioni, ovvero:
- che i beni abbiano la qualifica di beni nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione
- che siano esistenti nel territorio dello Stato.
La duplicità del presupposto, spiega l'agenzia, è resa evidente dal tenore letterale della norma ed appare in linea con l'esigenza di assoggettare a tassazione i beni che ''fisicamente'' e ''giuridicamente'' si considerano appartenenti al territorio dello Stato all'atto della cessione.
Nella diversa ipotesi in cui i beni, pur conservando lo status di merce allo stato estero, si trovano ''fisicamente'' nel territorio dello Stato senza che siano stati oggetto di una importazione (si tratta delle ipotesi, previste dal Regolamento n. 952/2013/UE, di merci in regime di transito esterno (articolo 226) o deposito doganale (articolo 237 e ss.) e custodia nelle zone franche (articolo 243 e ss.)), le cessioni dei beni che ne sono oggetto si considerano effettuate fuori dal territorio dello Stato.
Tuttavia, pur essendo tali operazioni non soggette ad imposta per carenza del presupposto territoriale, con l'articolo 21, comma 6, del decreto IVA, si prevede ai fini del controllo dell'operazione l'obbligo di emissione della fattura.
A tal proposito, il richiamato comma 6, stabilisce, infatti, che «La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7bis comma 1, con l'annotazione ''operazione non soggetta''».
Il successivo comma 6 bis, invece, nel prevedere che
«I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7 septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
- a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione ''inversione contabile'';
- b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione ''operazione non soggetta''»,
estende ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, l'obbligo di emettere fattura anche per le operazioni indicate agli articoli da 7 a 7 septies territorialmente non soggette ad IVA in Italia ma nella UE [lettera a)], ovvero non soggette in quanto effettuate fuori dalla UE [lettera b)].
In sostanza:
- il comma 6, lettera a) stabilisce l'obbligo di fatturazione di quelle operazioni ritenute ''territorialmente non soggette ad imposta in Italia'', benché aventi ad oggetto beni ''fisicamente'' esistenti nel territorio dello Stato, ma che, per effetto dell'applicazione delle disposizioni doganali conservano lo status di ''merci allo stato estero'';
- il comma 6 bis, lettera b) stabilisce l'obbligo di fatturazione di quelle operazioni ritenute ''territorialmente non soggette ad imposta in Italia'', benché effettuate da un soggetto passivo italiano, ma fuori dall'Unione europea (ad esempio, vendite di beni ''estero su estero'', ovvero beni acquistati all'estero e ceduti prima dell'importazione in Italia o nella UE).
Ciò premesso, si ritiene sussista l'obbligo prescritto dall'articolo 21, comma 6, del decreto IVA di fatturare le cessioni operate all'interno dei depositi doganali situati in Italia, indipendentemente dalla qualifica del soggetto cedente (stabilito o meno nel territorio dello Stato).
Allegati: -
Buono fiere: disposta con decreto l’erogazione del contributo
Con Decreto del 16 gennaio, il MISE pubblica l'elenco delle imprese per le quali è disposta la concessione delle agevolazioni di cui articolo 25-bis del decreto-legge n. 50 del 2022 nota come Buono fiere.
In particolare, in favore delle imprese suddette si provvede all’erogazione del valore del “buono fiere" con le modalità indicate nel medesimo articolo 5, comma 5, del decreto direttoriale 4 agosto 2022 e nel limite dell’importo indicato, in relazione a ciascuna impresa beneficiaria, in allegato al presente decreto.Accedi al sito del Ministero per consultare l'elenco delle imprese
Ricordiamo che, dal 10 novembre, i soggetti ai quali era stato assegnato il buono fiere potevano presentare un’apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, sulla base del modello reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero.
L'invio è avvenuto esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione dello stesso sito istituzionale: SCARICA QUI I FAC-SIMILE
L'accesso alla procedura informatica prevedeva l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali della società richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa.
Ricordiamo che con Decreto Direttoriale del 7 ottobre sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari del buono
(Leggi qui i dettagli: Buono fiere: pubblicato l'elenco dei beneficiari)
In particolare, è stato approvato l’elenco, di cui all’allegato 1, dei soggetti assegnatari del buono di cui all’articolo 25- bis del decreto-legge n. 50 del 2022 con indicazione del relativo importo.
Con decreto direttoriale MISE del 18 ottobre 2022 erano stati stabiliti termini e modalità per l'erogazione dell’agevolazione. Il buono, ricordiamolo, spetta alle imprese con sede sul territorio nazionale al fine di sostenere la loro partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia: SCARICA QUI IL Decreto 4 agosto 2022.
Il Ministero dello sviluppo economico ha messo a disposizione risorse pari a 34 milioni di euro.
Di seguito un riepilogo delle regole della agevolazione.
Buono fiere: istanza di rimborso entro dal 10 al 30 novembre
Secondo il Decreto direttoriale del 18 ottobre le istanze di rimborso potevano essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 17:00 del 30 novembre 2022.
Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti il soggetto richiedente dichiara:
a) l’elenco delle manifestazioni fieristiche a cui ha partecipato od ottenuto l’autorizzazione a partecipare;
b) in relazione alle manifestazioni fieristiche di cui al precedente punto a), i dati e le informazioni relative alle spese e agli investimenti sostenuti. Al riguardo, sono ammissibili le spese di cui all’articolo 4 del decreto direttoriale, anche se sostenute prima del 16 luglio 2022. Resta inteso che la data di emissione dell’ultima fattura agevolabile, inclusa quella di effettuazione a saldo di tutti i pagamenti, non può essere successiva alla data di presentazione dell’istanza di rimborso, fermo restando il termine di validità del buono di cui all’articolo 25-bis, comma 2, del decreto aiuti;
c) i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento de minimis, come esplicitato all’articolo 3, commi 4 e 5, del medesimo regolamento;
d) i termini, iniziale e finale, del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare;
e) l’importo del buono fiere richiesto a rimborso;
f) l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.
Per sciogliere eventuali dubbi clicca qui per la sezione delle FAQ sul Buono fiere o consulta la pagina del MISE, clicca qui
Buono fiere: ricordiamo che cosa è
Il DL Aiuti pubblicato in GU n 164 del 15 luglio 2022 con l’articolo 25-bis ha disposto che alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto ossia dal 16 luglio al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.
Il buono ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni.
Il buono è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse, previa presentazione di una richiesta, anche essa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto attuatore.
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Crediti d’imposta energia e gas imprese: si aggiunge il bonus per dicembre
Pubblicato in GU n. 270 del 18 novembre il DL n 176 noto come Decreto Aiuti quater con novità in tema di bonus energia e gas per le imprese.
In particolare, tra le altre novità per le imprese, l'art. 1 Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022 sostanzialmente estende anche al mese di dicembre quanto previsto dal dl 144/2022 per ottobre e novembre.
Inoltre, l'utilizzo in compensazione in F24 crediti maturati per l'ultimo trimestre 2022 è previsto fino al 30 giugno 2023.
Nel dettaglio, il comma 1 dell'art 1 del DL Aiuti quater prevede che anche per dicembre si applicheranno le misure dei crediti energia e gas previste per ottobre e novembre:
- 40% relativamente al costo dell’energia elettrica per le imprese energivore;
- 30% per il costo dell’energia delle imprese non energivore;
- 40% per il gas delle imprese gasivore
- 40% per le imprese non gasivore.
Per i dettagli sulle misure previste dal DL n 144/2022 leggi Crediti di imposta energia e gas 2022: aumentati gli importi
Inoltre il comma 3 dell'art 1 allunga il periodo di tempo a disposizione delle imprese per utilizzare in compensazione i crediti di imposta. Cio vale, tanto per i crediti che matureranno sulle spese di dicembre 2022, quanto per quelli già previsti dal decreto 144/2022 per i mesi di ottobre e novembre, e in particolare viene fissato al 30 giugno 2023 il termine entro il quale poter utilizzare. Il DL 144/2022 attualemente in vigore prevedeva un utilizzo entro il 31 marzo 2023.
In merito alla cessione degli stessi crediti d'imposta il comma 4 dell'art 1 del DL Aiuti quater prevede che il cedente dovrà richiedere il visto di conformità ed effettuare la comunicazione telematica alle Entrate.
Viene specificato che la modulistica per comunicare la cessione e i termini per effettuarla dovranno essere stabiliti da un nuovo provvedimento delle Entrate che aggiornerà quello già in vigore. L’utilizzo di tutti i crediti da parte del cessionario potrà avvenire entro il 30 giugno 2023.
Infine, entro il 16 marzo 2023, le imprese che usufruiscono dei crediti d’imposta relativi al mese di dicembre 2022 devono trasmettere all’Agenzia, a pena di decadenza dal diritto di utilizzo del credito residuo, una comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
Le entrate provvederanno a stabilre contenuto e modalità di presentazione della comunicazione che sostituisce quella prevista per i crediti relativi al terzo trimestre 2022 fissata al 16 febbraio 2023 dal comma 8 dell’articolo 1 del Dl 144/2022, ora abrogato.
ATTENZIONE
La conversione del decreto aiuti quater GU n 13 del 17 gennaio 2023 (Legge n. 6/2023 del decreto Aiuti quater n. 176/2022) prevede una proproga al 30 settembre 2023 per l'utilizzo dei crediti di imposta energia e gas per gli importi spettanti relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Per i dettagli leggi: Crediti d'imposta energia e gas: codici tributo per i beneficiari e termini di utilizzo -
Crediti energia e gas: tutti i codici tributo per cessionari e beneficiari
Con Risoluzione n 73 del 13 dicembre vengono istituiti i codici tributo per l'uso in F24 da parte dei cessionari per i crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per:
- l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022
- e di carburante nel quarto trimestre 2022.
In particolare, gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, hanno introdotto delle misure agevolative, riconosciute nella forma del credito d’imposta, al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022.
La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.
Si ricorda che per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi, con la Risoluzione n 54 sono stati istituiti i codici tributo per l'utilizzo in F24 entro il 31 marzo 2023 dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 sono state estese le disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici. In proposito leggi: Cessione crediti energia ottobre e novembre 2022: il via da ieri 6.12 aggiornato modello.
Attenzione in sede di conversione in Legge n. 6/2023 del decreto Aiuti quater n. 176/2022 è stata definita la proroga dal 30.06.2023 al 30.09.2023 del termine previsto per l'utilizzo in compensazione mediante F24, dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Per le modalità operative e un riepilogo delle norme leggi: Crediti d'imposta energia e gas: codici tributo per i beneficiari e termini di utilizzo.
Tanto premesso, per consentire l'uso in compensazione con F24 da parte di cessionari e beneficiari originari dei crediti di cui si tratta sono istituiti i codici tributo riepilogati nella tabella che segue:
Risoluzione n 54/2022 codici tributo per l'uso in compensazione in F24 per i beneficiari originari Risoluzione n 73/2022 codici tributo per l'uso in compensazione in F24 per i cessionari - “6983” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”
- “7733” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
- “6984” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”
- “7733” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
- “6985” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”
- “7735” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”;
- “6986” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”
- “7736” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
- “6987” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.
- “7737” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”
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Dichiarazione congiunta e contribuente deceduto in corso d’anno: come comportarsi
L'agenzia delle Entrate risponde con FAQ del 9 gennaio ad un contribuente interessato a chiarimenti sulla dichiarazione dei redditi che ha sempre presentato in forma congiunta con il proprio coniuge, poi deceduto a giugno 2022 prima di presentare la prossima dichiarazione dei redditi.
Dichiarazione dei redditi 2023 per il coniuge deceduto: cosa fare
In particolare, viene specificato che per il periodo d’imposta 2022 il contribuente che si trova nella situazione indicata dovrà compilare e inviare nei termini ordinari due distinte dichiarazioni:
- una per i redditi personali,
- l’altra per dichiarare, in qualità di erede, i redditi conseguiti fino alla data del decesso del coniuge.
Come già indicato anche nelle bozze dei modelli redditi 2023 Leggi: Dichiarazioni dei redditi 2023: le Entrate annunciano le bozze) la data entro la quale procedere alla presentazione del 730/2023 è il 30 settembre.
La faq in oggetto specifica inoltre che per la dichiarazione della persona deceduta l’erede potrà utilizzare, oltre al modello Redditi PF, anche il modello 730 (sempre che per il contribuente deceduto ricorrano le condizioni previste per presentare tale modello).
Il modello 730, tuttavia, potrà essere presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate, oppure a un Caf o a un professionista abilitato. Non è possibile consegnarlo, invece, né al sostituto d’imposta della persona deceduta né al sostituto d’imposta dell’erede.
Si ricorda, infine, che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’erede abilitato una dichiarazione dei redditi della persona deceduta completa dei dati reddituali, degli oneri detraibili e deducibili sostenuti e delle altre informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria.L’erede, dopo aver modificato o integrato la dichiarazione, può inviarla direttamente tramite l’applicazione web.
Per richiedere l’abilitazione ad accedere alla dichiarazione precompilata in qualità di erede si rinvia alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate nella guida sulla dichiarazione precompilata presente nella sezione l’Agenzia informa del suo sito.Dichiarazione dei redditi congiunta dei redditi: quando non è possibile
L'agenzia nella faq specifica che, nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, non è possibile utilizzare la forma congiunta.
Inoltre non è possibile presentare la dichiarazione congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori.
Dalle istruzioni in bozza al Modello 730/2023 redditi 2022, si ricorda inoltre, che la dichiarazione congiunta è possibile:
- se entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicati nel paragrafo delle istruzioni al modello intitolato “Chi può presentare il modello 730” cui si rimanda,
- e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730.
Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.
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Obbligo vidimazione e bollatura verbali Consiglio, Collegio dei Revisori e Assemblee
Con il Pronto ordini del 3 gennaio il CNDCEC si occupa di fornire chiarimenti su Vidimazione/bollatura libro verbali Consiglio, Collegio dei Revisori e Assemblee
Come specificato dalle Sentenze del Consiglio di Stato Sez. II n 3544 del 2020 e Cons. Stato Sez. VI n. 4923 del 2021 "il verbale, in quanto atto giuridico appartenente alla categoria degli atti certificativi, è il documento preordinato alla descrizione di atti o fatti, rilevanti per il diritto, compiuti alla presenza di un soggetto verbalizzante, appositamente incaricato di tale compito. Quindi il verbale è da annoverare entro la categoria degli atti amministrativi – certificativi in quanto è un documento preordinato alla descrizione di atti o fatti giuridicamente rilevanti compiuti in presenza del soggetto verbalizzante ed ha quindi lo scopo di garantire certezza alla descrizione degli accadimenti, documentandone l'esistenza”.
Peraltro, “ la non ascrivibilità del verbale agli atti collegiali comporta che la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio non è essenziale per la sua esistenza e validità, che possono essere incise solo dalla mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale redattore, ovvero dalla mancata indicazione delle persone intervenute”
Ciò premesso il CNDCEC ha chiarito che è possibile affermare che nell’Ordinamento della Professione di Dottore Commercialisti e di Esperto Contabile il verbale delle sedute di Consiglio e delle Assemblee è redatto e sottoscritto dal Segretario, quale pubblico ufficiale chiamato ad attestare, fedelmente e con capacità probatoria, quanto accaduto nel corso dell’adunanza.Infatti, l’art. 13, comma 4 dello stesso ordinamento professionale prevede che per le riunioni consiliari “Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario”.
Anche per l’Assemblea l’art. 18, comma 4, precisa che “Il presidente e il segretario del Consiglio sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'Assemblea degli iscritti”.
Risulta, pertanto, che sia proprio la Legge Professionale ad attribuire al Segretario dell’adunanza, sia essa consiliare che assembleare, la funzione di pubblico ufficiale redattore del relativo verbale.In questi casi, quindi, il Segretario assume una funzione certificativa che di norma è, invece, appannaggio dei soli notai.
Peraltro, si ricorda che il Codice Civile (art. 2421) prevede solo a carico delle società l’obbligo della bollatura e della numerazione dei seguenti libri:
- libro dei soci
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione
- libro delle obbligazioni
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
- libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies del Codice Civile
Non si rivengono pertanto norme che impongano alcun obbligo di “bollatura o vidimazione” dei verbali del Consiglio dell’Ordine e dell’Assemblea degli iscritti proprio perché l’Ordinamento Professionale attribuisce al Segretario dell’adunanza una funzione certificatoria, atta ad attribuire efficacia probatoria al contenuto complessivo del documento.
Viene precisato che, nulla vieta ovviamente che ciascuna amministrazione, nella propria autonomia, possa valutare l’attivazione di livelli di certificazione maggiori rispetto a quanto stabilito dalla legge attraverso previsione esplicita nel proprio regolamento di funzionamento.
Con specifico riferimento al libro verbale del Collegio dei revisori è d'obbligo richiamare la Circolare vademecum per la revisione amministrativo-contabile negli enti pubblici della Ragioneria generale dello Stato, che sul tema della verbalizzazione delle attività di verifica dell’organo di controllo puntualizza che, in linea con le disposizioni del codice civile art. 2421 – ultima comma, e quindi in analogia a quanto previsto per i verbali relativi al collegio sindacale delle società, lo stesso, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio.