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Credito d’imposta e-commerce reti agricole 2022: spettante al 100%
Con Provvedimento n 94679 del 24 marzo le Entrate determinano la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
In particolare, la percentuale di cui al punto 3.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 è pari al 100 per cento.
Si specifica che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è, pertanto, pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del citato provvedimento del 20 maggio 2022, in assenza di rinuncia.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Credito d'imposta e-commerce reti agricole: riepilogo delle regole
Il comma 131 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, di un credito d’imposta alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino», ha previsto inoltre che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, fossero stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto dallo stesso comma 131 (5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).
Ricordiamo che il credito spetta nella misura del 40 per cento dell’importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
Per le spese 2021 si legga anche E-commerce reti imprese agricole: utilizzo credito d'imposta al 100%.
Il Provvedimento prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
La percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.
Tanto premesso, considerato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2022, è inferiore al limite di spesa, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito richiesto.
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Commercialisti: accordo con AMCO società di gestione crediti deteriorati
Con Informativa n. 44 del 24 marzo il CNDCEC rende nota la firma del Protocollo della durata di un anno, rinnovabile, con AMCO – Asset Management Company S.p.A in data 22 marzo.
AMCO è una società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze operante nel settore finanziario, in particolare nel settore della gestione e del recupero di crediti deteriorati.
Con il Protocollo si riconosce ai Commercialisti di poter operare a supporto dei loro clienti, nell’ambito di incarichi giudiziari o stragiudiziali, per favorire e ottimizzare accordi di ristrutturazione debiti attraverso AMCO, prevedendo l’attivazione di una interfaccia operativa a uso esclusivo degli iscritti all’Albo.
Come da protocollo AMCO si impegna a creare un punto di accesso dedicato ai soggetti iscritti all’Ordine che, su mandato dei rispettivi clienti, intendano avvalersi dei Servizi ed a consentirne ai medesimi l’accesso attraverso le modalità tecniche descritte nell’Allegato Tecnico fornendo al CNDCEC un report periodico relativo ai dati cumulati di accesso ai Servizi per monitorare il livello di accessibilità e fruibilità degli stessi.
Accedi qui per scaricare gli allegati 1,2,3, alla Informativa del Consiglio, per ulteriori approfondimenti.
Il CNDCEC si impegna a favorire la conoscenza dei Servizi presso gli Ordini territoriali al fine di raggiungere gli iscritti ribadendo la disponibilità di tali Servizi ai soli iscritti sulla base delle informazioni formalmente risultanti dall’Albo.
Inoltre, si impegna a mettere a disposizione dei soggetti che intendano richiedere l’accesso ai Servizi il Format di Mandato e, in generale, a rendere conoscibili agli stessi i requisiti generali di accesso.
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Servizi internet da residente UE: come sanare l’errore nel luogo d’imponibilità IVA
Come regolarizzare l'IVA dovuta da un residente UE che presta servizi di teleradiodiffusione via internet.
Con la Risposta a interpello n 253 del 17 marzo le Entrate replicano ad un istante, società stabilita in UE che offre ai propri clienti, business e privati, i seguenti servizi di organizzazione e implementazione delle infrastrutture informatiche:
- i) servizi di connettività;
- ii) server dedicati indipendenti;
- iii) servizi di Cloud Computing;
- iv) fornitura di dispositivi per il controllo del traffico entrante ed uscente (FWaaS).
Listante precisa che:
- ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio del 15 marzo 2011, n. 282, si considerano ''prestati tramite mezzi elettronici'' i ''servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione'';
- l'articolo 58 della ''direttiva IVA'', rubricato ''Prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi'', prevede che il luogo di effettuazione di tali servizi è il ''luogo in cui la persona è stabilita oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale''.
La Società riferisce di aver errato nell'individuare il luogo di imponibilità IVA delle prestazioni di servizi erogate nel periodo di imposta 2016-2021 a committenti non soggetti passivi.
In particolare, ha assoggettato ad IVA nel proprio Stato di stabilimento i servizi resi ai privati consumatori applicando erroneamente alle prestazioni di servizi elettronici erogate ai clienti privati l'articolo 45 della direttiva IVA ai sensi del quale ''il luogo delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica''.
Resasi conto dell'errore, in relazione all'individuazione del luogo di effettuazione delle prestazioni rese ai committenti non soggetti passivi stabiliti in Italia, l'Istante chiede di conoscere le modalità da seguire per liquidare in Italia l'IVA dovuta per il periodo 20162021.
Avendo aderito al regime OSS dal 1° gennaio 2022 chiede l'autorizzazione a pagare l'importo dovuto ai fini IVA per il periodo 2016 2021 mediante la prossima dichiarazione OSS.
L'agenzia specifica che in relazione al quesito, si segnala che l'articolo 57 quinquies, comma 1 del Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio del 15 marzo 2011, n. 282, disciplinante gli adempimenti gravanti sul soggetto passivo che intende avvalersi dei predetti regimi OSS/IOSS, prevede che ''Se un soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione che intende avvalersi del regime non UE o del regime UE, tale regime speciale si applica a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo''.
La decorrenza temporale fissata dal legislatore per l'operatività dei regimi speciali è quindi definita in maniera precisa: l'adesione dispiega i propri effetti dall'inizio del trimestre successivo all'iscrizione al portale.
Analogamente, la direttiva IVA, nel disciplinare termini e contenuto delle dichiarazioni IVA (articoli 364 e ss.), fa riferimento alle sole cessioni e prestazioni, rientranti nei regimi speciali, effettuate nel corso del periodo d'imposta.
Coerentemente, l'articolo 74 sexies del decreto IVA dispone che le dichiarazioni presentate dai soggetti passivi che hanno aderito ai regimi in argomento riportino l'ammontare delle operazioni (prestazioni di servizi; vendite a distanza intracomunitarie di beni; cessioni di beni nazionali facilitate tramite piattaforme) ''effettuate nel periodo di riferimento''.
Pertanto alla luce delle prescrizioni fissate dal legislatore, unionale e nazionale, in merito all'ambito operativo dei regimi speciali in esame, non si ritiene percorribile la richiesta della Società di utilizzare il regime OSS per regolarizzare il debito IVA relativo alle prestazioni di servizi elettronici rese nel periodo 2016-2021 a privati consumatori stabiliti nello Stato.
Si segnala, tuttavia, che in base alla normativa italiana, alle violazioni commesse nell'ambito del regime speciale MOSS si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie contenute nel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Nella circolare n. 22/E del 26 maggio 2016, si è ammesso che ''il soggetto passivo non residente, con riferimento alle operazioni effettuate nel territorio nazionale, possa sanare l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale, nonché l'omesso o tardivo versamento dell'IVA avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. Resta inteso che, ai fini della regolarizzazione della violazione commessa, il soggetto passivo non residente dovrà versare l'imposta allo Stato di identificazione, mentre gli interessi e le sanzioni ridotte calcolati sulla parte di imposta dovuta per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato direttamente all'Italia, quale Stato membro di consumo''.
Pertanto, l'Istante dovrà verificare con il proprio Stato di identificazione la possibilità di effettuare una registrazione tardiva al MOSS finalizzata a regolarizzare l'imposta dovuta in Italia, nei limiti di quanto ammesso dal citato articolo 13 del d.lgs. 472/1997 e quindi del ravvedimento operoso.
Se la registrazione tardiva fosse possibile, la Società potrà versare l'imposta nel proprio Stato di stabilimento, tramite MOSS, e versare interessi e sanzioni ridotte in Italia mediante Modello F24, previa acquisizione di un codice fiscale italiano (senza identificazione ai fini IVA).
Qualora, invece, tale opzione di registrazione tardiva non fosse possibile per effettuare i predetti adempimenti, contabili e di versamento, l'Istante dovrà registrarsi ai fini IVA in Italia secondo quanto previsto dagli articoli 17, comma 3 e 35ter del decreto IVA.
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Liti pendenti Dogane: pubblicate le regole per le domande
Con un comunicato stampa del 15 marzo le Dogane annunciano la pubblicazione della Determinazione n 141685 del 14 marzo, con le istruzioni operative per i contribuenti per definire in modalità agevolata le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La determinazione, adottata in attuazione dell’art. 1, commi da 186 a 203, della Legge di bilancio (Legge n. 197 del 2022), è corredata da una circolare esplicativa che guiderà gli interessati nella compilazione della domanda di definizione agevolata.
In proposito leggi anche: Definizione agevolata: le Dogane incluse dalla Legge di Bilancio 2023.
In particolare le Dogane:
- con Circolare n. 9 del 14 marzo pubblicano chiarimenti sulle Definizione agevolata delle liti pendenti in cui essa è parte,
- con la Determina n 141685 del 14 marzo pubblicano il modello e le istruzioni per inviare dal 22 marzo le domande di adesione.
Definizione agevolata Liti pendenti Dogane: domande on line dal 22 marzo
Viene specificato che le domande di definizione agevolata dovranno essere trasmesse:
- a partire dal 22 marzo 2023,
- esclusivamente in via telematica,
- accedendo alla apposita sezione del sito internet www.adm.gov.it,
- l’accesso alla procedura telematica sarà possibile previa autenticazione tramite le modalità di identità digitale SPID/CNS/CIE.
Scarica qui il Modello per domanda liti pendenti Dogane
Inoltre, nella medesima sezione saranno resi disponibili, per ciascuna domanda trasmessa, i dati necessari per il pagamento degli importi dichiarati come dovuti.
Anche prima della presentazione della domanda e del versamento degli importi dovuti, il contribuente può fare istanza al giudice di sospensione della controversia, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.
In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro tale data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
E' bene specificare che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. L’eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
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Riforma fiscale: anticipazioni sulla tassazione dei risparmi
Con un comunicato del 13 marzo il Governo informa dell'avvio del confronto con le Parti sociali sul tema della Riforma Fiscale.
In particolare, in vista dell’approvazione del Disegno di Legge Delega, martedì 14 marzo a partire dalle ore 14.00, sono stati ricevuti a Palazzo Chigi i rappresentanti delle sigle sindacali.
Inoltre, mercoledì 15 marzo a partire dalle ore 9.30, verranno incontrati i rappresentanti delle Associazioni di categoria e degli Ordini professionali.
Il Governo sarà rappresentato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, dal Vice Ministro, Maurizio Leo e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.
Riforma fiscale: tassazione redditi natura finanziaria
In tema di tassazione dei redditi di natura finanziaria il Vice Ministro Leo ha dichiarato alla stampa:
"Andremo a definire una sola categoria di redditi di natura finanziaria, tassati per cassa e permetteremo di dedurre le perdite, con la possibilità di riporto fino al quarto anno successivo."
In particolare, la bozza del disegno di legge della delega fiscale all'articolo 5 rubricato "Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche" sulla tassazione dei redditi di natura finanziaria prevede quanto segue:
- l'armonizzazione della relativa disciplina prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria con riferimento all'ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria prevedendo norme di chiusura volte a garantire l'omnicomprensività della categoria,
- la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa con possibilità di compensazione ricomprendendo oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale anche i costi e gli oneri inerenti,
- la previsione di un'imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo,
- il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati,
- l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi di imposta successivi a quello di formazione,
- la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente con la possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati con i quali sussistono stabili rapporti e senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi,
- la previsione di un obbligo di comunicazione all'agenzia delle entrate per i soggetti che intervengono nella riscossione dei redditi di natura finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale,
- la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basati sull'utilizzo di tecnologie digitali,
- la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa con possibilità di compensazione prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione con mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica,
- applicazione dell'imposta sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 94 numero 509 e del decreto legislativo 10 Febbraio 96 numero 103.
Si attendono novità sulla data prevista per il Consiglio dei Ministri da convocare per la discussione e approvazione del Disegno di legge
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Impegno a trasmettere la dichiarazione dei redditi: come funziona
Il rilascio al contribuente dell’impegno a trasmettere la dichiarazione dei redditi è obbligatorio, anche se non espressamente richiesto.
Osserviamo come, nel Modello Redditi PF 2023, ma le regole valgono anche per gli altri modelli dichiarativi, vi è una sezione apposita denominata "Impegno alla presentazione telematica" che va compilata nel caso in cui il contribuente invii la propria dichiarazione dei redditi tramite un intermediario abilitato.
Un riepilogo delle regole.
Impegno a trasmettere la dichiarazione dei redditi: istruzioni
Il riquadro "Impegno alla presentazione telematica" deve essere compilato e sottoscritto dall’incaricato che presenta la dichiarazione in via telematica.

L’incaricato deve:
- indicare il proprio codice fiscale;
- riportare nella casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”,
- il codice “1” se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente
- o il codice “2” se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio;
- barrare la casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l’avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione;
- barrare la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire ogni comunicazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione e nei relativi allegati;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione, ovvero dell’impegno cumulativo;
- apporre la firma.
Gli intermediari, individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.
Impegno a trasmettere la dichiarazione dei redditi: i documenti
Sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, gli intermediari abilitati, devono:
- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera. Se il contribuente ha conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente;
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione e alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell’eventuale esibizione in sede di controllo.
Attenzione al fatto che, al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.
Impegno a trasmettere la dichiarazione: violazioni e sanzioni
La data da apporre sull’impegno alla trasmissione telematica segue delle regole precise, la cui violazione comporta sanzioni, da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare:
- le dichiarazioni consegnate agli intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione, in via telematica, devono essere trasmesse entro 30 giorni dalla data contenuta nell’impegno alla trasmissione rilasciato al contribuente.
- per gli impegni alla trasmissione telematica rilasciati antecedentemente al termine previsto per la presentazione telematica del modello dichiarativo, occorrerà trasmettere telematicamente il modello nel termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica.
Esempio 1
- Anno d’imposta 2020
- Dichiarazione consegnata dal contribuente all’intermediario il 15 dicembre 2021 (successivamente al termine per la trasmissione)
- Rilascio impegno impegno alla trasmissione in data 15 dicembre 2021
- Trasmissione della dichiarazione entro i successivi 30 giorni.
Esempio 2
- Anno d’imposta 2020,
- Dichiarazione consegnata dal contribuente all’intermediario il 10 giugno 2021,
- Rilascio dell'impegno in data 10 giugno 2021
- Trasmissione dichiarazione entro il 30 novembre 2021.
La sanzione edittale è di euro 516, tranne in caso di presentazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, nel cui caso viene ridotta della metà ossia euro 258.
Leggi: Sanzioni intermediario in caso di omessa o tardiva dichiarazione.
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Modello Redditi SC 2023: novità del quadro RQ
Le Entrate in data 13 marzo pubblicano un chiarimento in merito al quadro RQ del Modello Redditi SC 2023 approvato con il Provvedimento n. 555523 del 28 febbraio.
Nel dettaglio, si domandava quali siano i casi in cui l'opzione di "Affrancamento quote di OICR" possa essere esercitata dai soggetti tenuti alla presentazione del modello REDDITI SC.
La nuova sezione XXVI "Affrancamento quote di OICR" del Quadro RQ del Modello redditi SC 2023 è riservata ai soggetti che intendono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Affrancamento quote di OICR: chi esercita opzione nel quadro RQ?
Viene specificato che, l’opzione introdotta dall’art. 1, commi 112 e 113, della legge n. 197 del 2022 consente di considerare realizzati:
- i redditi di capitale (di cui all’art. 44, comma 1, lett. g), del TUIR)
- e i redditi diversi (di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-ter del TUIR)
derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio a condizione che:
- sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l’aliquota del 14 per cento,
- la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
Poiché l’opzione esplica effetti con riguardo esclusivamente ai redditi di capitale e diversi, e non anche con riguardo al reddito d’impresa, ne consegue che la sezione XXVI del quadro RQ del modello REDDITI SC 2023 può essere utilizzata eventualmente solo:
- dalle società ed enti commerciali non residenti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR.
Per tali soggetti, infatti, il comma 3 dell’art. 151 del medesimo testo unico dispone che i redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad eccezione dei redditi d’impresa di cui all’art. 23, comma 1, lett. e) (ai quali si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 152), concorrono a formare il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano.
Detta sezione non può, invece, essere utilizzata dalle società ed enti commerciali residenti per i quali, ai sensi dell’art. 81 del TUIR, il reddito prodotto da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa.
L’imposta sostitutiva sui redditi, di carattere opzionale, introdotta dell’articolo 1, commi 112 e 113, legge di bilancio 2023, è applicabile esclusivamente ai redditi di capitale e diversi, e non al reddito d’impresa.