• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Codice degli incentivi: il Governo approva il disegno di legge

    Con comunicato stampa del 23 febbraio il Governo annuncia l'approvazione di un Disegno di legge di revisione al sistema degli incentivi alle imprese 

    In particolare, il Consiglio dei Ministri n 22 tenutosi ieri 23 febbraio su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge di revisione del sistema degli incentivi alle imprese il cui testo:

    • delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, 
    • uno o più decreti legislativi 
    • per la definizione di un quadro organico per l’attivazione del sostegno pubblico
    • attraverso incentivi alle imprese, in modo da:
      • razionalizzare e semplificare gli incentivi
      • ridurre i tempi e i costi delle relative richieste.

    Sinteticamente, il Decreto è improntato sui seguenti principi guida degli interventi di incentivazione:

    • programmazione degli interventi da parte di ciascuna amministrazione e indicazione della loro estensione temporale, anche pluriennale, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente continuativo e adeguato alle finalità stabilite;
    • misurabilità dell’impatto nell’ambito economico oggetto degli incentivi, sulla base della valutazione in itinere ed ex post degli effetti ottenuti;
    • rafforzamento della coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche d’incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno;
    • valorizzazione del contributo delle donne alla crescita economica e sociale della Nazione.

    Gli interventi normativi si svilupperanno in una duplice direttrice, dovendo consentire:

    • la “razionalizzazione dell’offerta di incentivi”, attraverso l’individuazione di un insieme limitato e definito di modelli agevolativi;
    • la “codificazione” delle regole procedurali concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese, che saranno armonizzate e coordinate in un “codice degli incentivi”.

    Infine, il testo (la cui bozza è attesa) promuove la digitalizzazione e la semplicità delle procedure d’incentivazione e un maggior coordinamento di strumenti già esistenti, come:

    • il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) 
    • la piattaforma telematica “incentivi.gov.it”.

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  • IUC (Imu - Tasi - Tari)

    Credito d’imposta IMU Turismo: autodichiarazione entro il 28 febbraio

    Entro il 28 febbraio va inviata l'autodichiarazione per le imprese turistiche beneficiare del credito di imposta IMU.

    Ricordiamo che, con Risoluzione n 53 del 30 settembre 2022 le Entrate hanno istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU.

    In particolare, si tratta del seguente codice tributo: 

    • “6982” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU – articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”. 

    Per tutte le istruzioni operative si rimanda al testo della  Risoluzione n 53  di cui si tratta.

    Ricordiamo inoltre che dal 28 settembre sono disponibili sul sito dell’Agenzia i software di compilazione e di controllo per l’invio delle istanze per il suddetto credito IMU per le imprese del comparto turistico.

    Il primo serve a compilare l’autodichiarazione e a creare il relativo file da inviare telematicamente, il secondo a evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

    Con il Provvedimento n 326194 del 16 settembre 2022  adottato ai sensi del comma 4 dell’articolo 22 del decreto, le Entrate hanno definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta IMU di cui si tratta.

    Con il provvedimento è stato approvato anche il modello con le relative istruzioni da inviare dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni:

    Il 21 giugno scorso è arrivata la formalizzazione dell’autorizzazione della Commissione europea (n. C(2022) 4363 final) del 21 giugno al bonus IMU per il comparto turistico introdotto dall’articolo 22 del decreto legge 21/2022.

    In particolare, l'art 22 del Decreto Ucraina andato in GU n 67 del 21 marzo rubricato Credito d'imposta per IMU in comparto turismo riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta alle:

    • imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, 
    • imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, 
    • nonché alle imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici,

    nella in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per:

    • gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,
    • a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate
    • apertura della P.IVA alla data del 22 marzo 2022,
    • e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit residenze universitarie: le regole nel decreto MUR

    Con Decreto 29 dicembre 2022, pubblicato in GU n 39 del 16 febbraio 2023, si dettano le regole per il credito di imposta residenze universitarie.

    Il decreto disciplina la procedura di concessione e  di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta,  di cui all'art. 1-bis, comma 11, della legge 14 novembre 2000, n. 338, così come introdotto dall'art. 25 del decreto-legge 23 settembre 2022,  n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,  n. 175. 

    Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

    Tax credit residenza universitarie: beneficiari

    Sono destinatari del credito d'imposta:

    • le imprese, 
    • gli operatori economici di cui all'art. 3, comma l, lettera p), del decreto  legislativo  18  aprile 2016, n. 50, 
    • e gli altri soggetti privati di cui all'art. l, comma l, della legge 14 novembre 2000, n. 338, 

    che risultano assegnatari, in qualità di soggetti attuatori, delle risorse del nuovo housing universitario (di cui alle procedure emanate in attuazione dell'art. 1-bis della legge 14  novembre  2000, n. 338).

    L'art 1 bis di cui sopra al comma 1 prevede che, le risorse previste dalla riforma 1.7  della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate,  per un  importo  pari  a  660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di  nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste  dalla medesima riforma.

    Attenzione al fatto che, la quota massima del credito d'imposta per ciascun soggetto è pari all'importo versato per ciascun anno di imposta a decorrere dal 2024 a titolo di imposta municipale propria in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti.

    Tax credit residenza universitarie: come richiederlo

    L'agevolazione è riconosciuta previa verifica, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali.

    A tal fine, i soggetti beneficiari provvedono a comunicare annualmente a decorrere dal 2024, entro venti giorni dal versamento a saldo  dell'imposta  municipale  propria,  al Ministero dell'università  e della ricerca l'importo versato, allegando la documentazione comprovante l'avvenuto versamento in acconto e a saldo.

    L'istanza di accesso al contributo deve contenere la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con i  seguenti dati:

    a) elementi identificativi del soggetto beneficiario;

    b) ammontare dell'IMU versata in acconto e a saldo;

    c) ammontare del credito d'imposta richiesto.

    Attenzione al fatto che il Ministero comunica, con apposita circolare, le modalità operative di comunicazione e trasmissione della relativa documentazione.

    Il MUR ricevute le istanze e verificati i requisiti  previsti dalla normativa di riferimento, emana un decreto di individuazione dei soggetti beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi, nel rispetto del limite di spesa, di cui al comma 11 dell'art. 1-bis della  citata  legge  14 novembre 2000, n. 338. 

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Procedimenti arbitrali: niente bollo per gli ETS sugli atti

    Una Società di  Mutuo Soccorso riferisce:

    • di essere iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 
    • e di applicare le disposizioni di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, il quale prevede che:
      • «Gli atti, i documenti, le  istanze, i contratti nonché  le copie anche se dichiarate conformi,  gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo». 

    L'ente chiede se l'esenzione possa applicarsi anche agli atti relativi al procedimento arbitrale.

    Le Entrate, con Risposta a interpello n 219 del 21 febbraioreplicano che Il regime di esenzione riconosciuto dalla normativa agli enti del Terzo settore con un’ampia formulazione si può estendere anche gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 20 della tariffa allegata al Dpr n. 642/1972.

    L'agenzia ricorda che, l'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all'articolo 1, dispone che:

    • «Sono  soggetti all'imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa». 

    Relativamente agli atti indicati nella tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, si osserva che, in linea generale, le istanze, le scritture private, le copie dichiarate conformi, le certificazioni ed altri documenti in essa elencati prevedono l'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine.

    Inoltre, con particolare riferimento ai procedimenti arbitrali, l'articolo 20 della medesima tariffa dispone il pagamento dell'imposta di bollo, nella misura di euro 16.00 per ogni foglio, tra gli altri, per gli «atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali». 

    Poiché l'imposta di bollo su tali atti e provvedimenti è dovuta fin dall'origine, l'obbligazione tributaria deve essere assolta dal soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce.

    Con riferimento al caso di specie si osserva che l'articolo  4,  comma  1, del CTS dispone, tra l'altro, che 

    «Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore». 

    L'articolo 82 del CTS prevede al comma 5 l'esenzione dall'imposta di bollo per «Gli  atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1», ovvero dagli «enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società». 

    Pertanto, specifica l'agenzia, l'ampiezza della formulazione utilizzata dal legislatore porta a ritenere corretto ricomprenderne nel regime di esenzione anche gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 20 della richiamata Tariffa.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superecobonus: istruzioni ENEA per richiedere copia asseverazione

    L'ENEA con avviso del 15 febbraio pubblica le regole per la richiesta delle copie delle asseverazioni SuperEcobonus, rese ai sensi della lettera a) del comma 13 dell'art. 119 del decreto legge 34/2020 "decreto rilancio" e successive modificazioni.

    Viene intanto ricordato che la richiesta di copie va prioritariamente formulata:

    • al tecnico asseveratore che si configura come tecnico di fiducia dei soggetti beneficiari 
    • e, nel caso di edifici condominiali, anche all'amministratore del condominio. 

    Si ricorda che il comma 13 dell’art.119 del Decreto Rilancio prevede che ai fini della detrazione del 110% è necessario che i tecnici abilitati asseverino per gli interventi messi in atto il rispetto dei requisiti minimi previsti dal DM Requisiti tecnici Ecobonus, oltre alla congruità delle spese sostenute. 

    Inoltre, l'art 119 prevede che una della asseverazione venga inviata all'ENEA con le modalità previste dal DM 6 agosto 2020.

    L'ENEA specifica che nel caso in cui ricorrano i presupposti normativamente previsti, l’interessato potrà presentare una formale richiesta di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990 secondo le modalità indicate dal Regolamento pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente dell’ENEA: ACCESSO AGLI ATTI

    Nella richiesta occorre specificare le motivazione e allegare copia di un valido documento di riconoscimento. 

    Le istanze di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990 

    • vanno indirizzate a Segreteria DUEE-SPS-SAP 
    • a mezzo PEC al seguente indirizzo: [email protected]

    Responsabile del procedimento è l'Ing. Domenico Prisinzano.

    Va precisato che ai fini dell’accoglimento della domanda, formulata da un intermediario o da un amministratore di condominio, dovrà necessariamente recare in allegato la copia del mandato firmato dai soggetti direttamente interessati unitamente alla copia dei relativi documenti di riconoscimento in corso di validità.

  • Accertamento e controlli

    Comunicazioni d’irregolarità: codici tributo per i versamenti parziali

    Con Risoluzione n. 9 del 20 febbraio le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    In particolare, per consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, si istituiscono i codici tributo indicati nella dettaglia tabella contenuta nella risoluzione n 9 alla cui consultazione si rimanda. 

    Si specifica che, la risoluzione sottolinea inoltre che, per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), è riportato il codice tributo già istituito (seconda colonna), utilizzato per il versamento spontaneo.

    L'agenzia specifica che i suddetti codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.

    In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazioni.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit energia e gas 2022: entro il 16.03 comunicazione alle Entrate

    Con Provvedimento n 44905 del 16 febbraio le Entrate pubblicano regole e modello di comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

    In particolare si definiscono il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell’ammontare dei seguenti crediti d’imposta maturati nel 2022:

    a) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 176 del 2022, relativi al mese di dicembre 2022; 

    b) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 144 del 2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;

    c) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022;

    d) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022, di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 144 del 2022. 

    La comunicazione è presentata all’Agenzia delle entrate dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023.

    Scarica qui modello e istruzioni

    Il Modello è inviato dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.

    A seguito dell’invio del Modello è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il Modello, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Viene specificato che, per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 fino alla data della comunicazione stessa. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata 

    La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24. 

    Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 e dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, i crediti d’imposta possono essere ceduti solo per intero, la comunicazione non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e successive modificazioni.

    Viene precisato che, considerato che, la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), a decorrere dal 17 marzo 2023.

     Ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 

    A decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato ai sensi del presente provvedimento, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. 

    Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. 

    Allegati: