-
Aiuti Editoria 2025: tutte le regole per le domande
Il DPCM 17 aprile 2025 pubblicato sul sito del Dipartimento per l'Editoria in data 5 giungo reca l’individuazione degli interventi a favore del settore editoriale per l’anno 2025 e la ripartizione delle risorse ad essi destinate, pari complessivamente a 82 milioni di euro a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, istituito dall art 1 comma 1 della Legge n 198/2016.
Sostegno Editoria 2025: ripartizionr delle risorse
Il Diperatimento evidenzia che le risorse a sostengo dell'Editoria sono così ripartite:
- 10 milioni per il contributo alle edicole;
- 3 milioni per il contributo a favore dei c.d. “punti vendita non esclusivi”;
- 4 milioni per il contributo alle imprese di distribuzione di quotidiani e periodici;
- 65 milioni per il contributo per le copie vendute nell’anno 2023 a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici.
Per le misure a favore delle edicole e dei “punti vendita non esclusivi” concesse nei limiti del regime “de minimis”, le modalità per la fruizione dei contributi sono state definite con provvedimenti del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Per le misure a favore delle imprese di distribuzione e delle imprese editrici di quotidiani e periodici, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il provvedimento attuativo sarà adottato entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della decisione della Commissione europea.
Lo schema di DPCM recante l’individuazione di misure a sostegno delle assunzioni nel campo della digitalizzazione editoriale e degli investimenti in tecnologie innovative effettuati nel settore editoriale e delle emittenti radio televisive per l’anno 2025 e la ripartizione delle relative risorse, è stato inviato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’acquisizione del concerto di rispettiva competenza.
Aiuti Editoria 2025: misure per esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste
Il DPCM prevede che alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste è riconosciuto un contributo, per un importo fino a euro 4.000, pari al 60 per cento delle seguenti spese sostenute nell’anno 2024 per: IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’IVA ove prevista.
L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro 10.000.000, che costituisce tetto di spesa.
L’agevolazione di cui al presente articolo è concessa nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.Aiuti Editoria 2025: misure per attività di vendita di quotidiani e periodici
Il DPCM prevede che al fine di sostenere gli esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani e periodici, come individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (c.d. punti vendita non esclusivi), che svolgono la suddetta attività in comuni privi di edicole, è riconosciuto un contributo, per l’anno 2025, per un importo fino a euro 4.000, pari al 60 per cento delle seguenti spese sostenute pro quota nell’anno 2024 per: IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’IVA ove prevista. Il contributo è commisurato al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici e i ricavi complessivi del singolo punto vendita, con riferimento all’anno
2024. L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro 3.000.000 che costituisce tetto di spesa.
L’agevolazione di cui al presente articolo è concessa nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.Aiuti Editoria 2025: misure per imprese di distribuzione
Il DPCm al fine di garantire la più ampia capillarità della rete di vendita e della diffusione sul territorio delle pubblicazioni quotidiane e periodiche, alle imprese di distribuzione è riconosciuto un contributo per la fornitura diretta di giornali alle edicole e, laddove non sono presenti edicole, agli esercizi commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani e periodici, come individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, siti in comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 riforniti nell’anno 2025.
Il contributo riconosciuto è pari ad euro 800 per ciascun comune come sopra individuato. Nel caso di fornitura a comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 siti nelle Aree Interne di cui alla mappa “Aree Interne 2020”, valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), il contributo è pari ad euro 1.000. Il contributo è esteso anche alla fornitura di nuovi punti vendita, come
individuati al comma 1, attivati nei comuni nel corso dell’anno 2025.L’agevolazione è concessa entro il limite di euro 4.000.000 che costituisce tetto di spesa.
Nella fornitura ai punti vendita le imprese di distribuzione richiedenti il contributo devono garantire il rispetto del principio di non discriminazione nelle condizioni economiche e di consegna e delle disposizioni normative contenute nell’articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e successive modificazioni.
L’efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.Aiuti Editoria 2025: misure per imprese di distribuzione
In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici è riconosciuto un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta nel corso dell’anno 2023, anche mediante abbonamento, in edicola o presso punti di vendita
Allegati:
non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell’agevolazione.
L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro 65.000.000 che costituisce tetto di spesa.
L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea. -
E-fatture prestazioni sanitarie: il Correttivo elimina l’obbligo
Il Decreto Legislativo n 81 detto Decreto Correttivo è in vigore dal 13 giugno.
Tra le novità rispetto alla prima bozza esso reca la norma sulla fatturazione elettronica delle spese sanitarie.
Come in molti ricordano l'obbligo per gli operatori del settore sanitario, più volte prorogato, è slittato al 2026 come da Decreto Milleproroghe
La Legge n 15/2025 di conversione del DL n 202/2024 aveva infatti previsto un ulteriore allungamento dei termini, ora vediamo ora cosa prevede il Decreto Correttivo pubblicato sulla GU n 134 del 12 giugno.
E-fatture prestazioni sanitarie: obbligo definitivamente eliminato
Il DL n 202/2024 convertito in legge conteneva l'ulteriore allungamento del termine di entrata in vigore della fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.
In dettaglio durante l'iter diconversione in legge, il Milleproroghe aveva ulteriormente prolungato dal 31 marzo 2025 (data di proroga introdotta in dicembre) a tutto il 2025 l’esonero transitorio dall’obbligo di emettere fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati necessari all’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Ricordiamo che l’esonero riguarda le fatture i cui dati sono da inviare al Sistema TS Tessera Sanitaria.
I soggetti interessati dalla norma sono:
- le strutture sanitarie pubbliche,
- istituti di ricovero,
- medici, farmacisti, veterinari e altri,
come normati dall'art 3 comma 3 del Dlgs. n. 175/2014, e da successivi decreti ministeriali.
Per avere un quadro generale del susseguirsi delle norme su questa tematicha leggi anche: E-fatture prestazioni sanitarie: divieto prorogato al 31 marzo 2025, aggiornata alla prima approvazione del Milleproroghe 2025.
Il Decreto Correttivo, di cui si tratta, pubblicato in GU n 134 del 12 giugno con l'art 2, prevede la messa a regime del divieto di emissione di fatturazione elettronica mediante SdI per le prestazioni sanitare effettuate verso persone fisiche.
Il Garante della Privacy aveva dato il via libera alla fatturazione elettronica anche in ambito sanitario, considerandolo in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali, ciò malgrado, il Dlgs Correttivo sancisce definitivamente la fatturazione “non elettronica”. per le prestazioni sanitarie.
-
Bonus colonnine domestiche: arrivano i pagamenti
Il MIMIT ha pubblicato sulla propria pagina istituzionale il decreto direttoriale 11 giugno 2025 per la concessione e l'erogazione del contributo per le domande, presentate e ammesse, relative all’acquisto e la relativa posa in opera delle infrastrutture di ricarica effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Gli interessati potranno verificare la propria ammissione al contributo consultando l’Allegato A del decreto, facendo riferimento all'ID della domanda.
Si precisa che, nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, i dati contenuti nell'Allegato A sono stati emendati da tutti i riferimenti ai soggetti beneficiari.
Ricordiamo inoltre che nel mese di aprile era stato riaperto lo sportello per ulteriori domande e che le modalità di concessione dei contributi sono stabilite dal decreto del Ministero del 12 giugno 2024.
Bonus colonnine privati 2024: che cos’è
Con Decreto MIMIT del 12 giugno sono state fissate le regole per il suddetto bonus.
Il bonus colonnine domestiche è l'agevolazione rivolta a privati e condomini e in particolare, il decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022 (di seguito DPCM 4 agosto 2022) individua le disposizioni procedurali per la concessione e l'erogazione di contributi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica effettuati da utenti domestici di cui alla lettera f-bis) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022 come introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 4 agosto 2022.
Nel limite delle risorse finanziarie disponibili per la misura oggetto del presente decreto, pari a 20 milioni di euro per l’annualità 2024 quale limite massimo complessivo di spesa, il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un contributo per le spese ammissibili di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, così individuato:
- a) 80 per cento del prezzo di acquisto e posa, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente;
- b) il limite di spesa di cui al punto a) è innalzato a euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117- bis del codice civile.
Bonus colonnine domestiche: lo sportello 2025
Per la presentazione della domanda è necessario:
- accedere alla nuova Area Personale tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line
- Accederai così sulla tua scrivania personale dove potrai scegliere l'incentivo sul quale presentare domanda o potrai chiedere maggiori informazioni tramite il servizio "Parla con me"
- Scegli Colonnine domestiche utilizzando l'apposito menu a discesa e compila la domanda in ogni sua parte: il perfezionamento richiede il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.
Scarica qui il fac simile di domanda.
Bonus colonnine domestiche: spese ammissibili
Sono ammissibili al contributo le spese sostenute dai soggetti beneficiari, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, relativamente all’annualità 2024, per l’acquisto dell’infrastruttura di ricarica e la relativa posa in opera, da effettuarsi a regola d’arte.
Tali spese possono comprendere:
- a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese – ove necessario – le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
- b) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;
- c) costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).
Attenzione al fatto che le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura a sportello, la cui attivazione verrà comunicata con un avviso con le date di apertura e di chiusura.
Visita la pagina preposta per ulteriori dettagli.
Consultando l'Allegato A al DD del giorno 11 giungo si può leggere chi ora riceverà il contributo.
Allegati: -
Forfettari: semplificazioni per il reverse charge
Correttivo pubblicato in GU n 134 del 12 giugno reca diverse novità. Leggi anche CPB: tetti, premialità, nuovi criteri
In merito ai forfettari, con l'art 6 si prevede che, negli acquisti con il meccanismo del reverse charge, essi potranno versare l’IVA su base trimestrale e non più mensile.
Forfettari: le semplificazioni approvate per il reverse charge
L'art. 6 rubricato Semplificazione del termine di versamento dell’IVA da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari, stabilisce che i soggetti forfetari, quando effettuano acquisti in reverse charge, sono soggetti passivi IVA e, pertanto, detti acquisti devono sempre essere accompagnati (attualmente entro il 16 del mese successivo) dal versamento con F24 della relativa IVA.
Attenzione al fatto che, fanno eccezione solamente gli acquisti intracomunitari (anche oggetto di vendite a distanza) entro la soglia di € 10.000 annui.
La relazione illustrativa al decreto ha evidenziato che è stata accolta l’osservazione della 6^ Commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica e della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, permettendo ai soggetti di ridottissime dimensioni di fruire, laddove ritenuto più favorevole, dei termini ordinariamente riconosciuti agli operatori più strutturati che applicano il regime della liquidazione IVA trimestrale ai sensi dell’articolo 7 del DPR 542 del 1999.
Le disposizioni, spiega sempre la relazione illustrativa, si applicano alle operazioni effettuate, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal 1° ottobre 2025.
Ricordiamo che l'adesione al regime forfetario non fa perdere, durante il periodo di permanenza nel regime agevolato, la soggettività passiva ai fini IVA.
Tuttavia, il regime in oggetto preclude il diritto alla detrazione, per qualunque operazione, dell’imposta gravante sugli acquisti di beni e servizi effettuati ai sensi dell’art. 1 comma 58 della L. 190/2014.
La soggettività passiva IVA determina che i soggetti in regime forfetario siano tenuti ad assolvere l’IVA in relazione a quelle operazioni passive per le quali essi assumono la qualifica di debitore d’imposta.
L’obbligo di assolvere l’IVA, sussiste ad esempio per le operazioni per le quali si applica il meccanismo del reverse charge.
In questo caso è necessario integrare la fattura del cedente, se soggetto passivo UE, o emettere autofattura e l’imposta è quindi versata mediante modello F24.
Per il versamento dell’IVA a debito, con modello F24, intervengono le modifiche apportate dal Dlgs. di cui si tratta come sopra evidenzaito.
-
Chirurgia estetetica esente IVA: vediamo quando
Con la Risoluzione n 42 del 12 giugno vengono forniti chiarimenti rispetto all'esenzione IVA della chirurgia estetica.
Chirurgia estetetica esente IVA: vediamo quando
Con la Risoluzione n 42/2025 viene chiarito il perimetro della esenzione IVA per la “chirurgia estetica”
Essa, in sintesi, è esente se dimostrata, tramite attestazione medica, la finalità terapeutica dell’intervento.
L’Agenzia delle entrate fornisce indicazioni sulla corretta applicazione delle novità introdotte dall’articolo 4-quater del Dl n. 145/2023, sulla esenzione Iva prevista per le prestazioni di chirurgia e medicina estetica.
L'articolo 10, comma 18, del decreto Iva prevede l'esenzione Iva per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da professionisti sanitari soggetti a vigilanza.
Il principio trova fondamento nella direttiva Iva 2006/112/CE, che stabilisce l'esenzione per le prestazioni mediche effettuate nell'ambito delle professioni mediche e paramediche.
La Corte di giustizia Ue ha chiarito che per usufruire dell’agevolazione è necessario lo scopo terapeutico della prestazione e con la sentenza C-91/12 del 21 marzo 2013, con specifico riferimento alle operazioni di chirurgia estetica e ai trattamenti estetici, ha precisato che:
- beneficiano della esenzione solo gli interventi con scopo terapeutico, ossia utili a diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute:
- gli interventi di chirurgia estetica puramente cosmetici non rientrano nell'esenzione e sono soggetti al regime Iva ordinario, quelli con finalità terapeutica devono essere comprovati per godere del regime di esenzione.
La Circolare n. 4/2005 aveva dato il via libera, a determinate condizioni, all’applicazione dell’articolo 18 per gli interventi di chirurgia estetica, in quanto connessi al benessere psico-fisico della persona.
Con l’introduzione dell’articolo 4-quater del Dl n. 145/2023, convertito dalla legge n. 191/202, la normativa italiana, in linea con l’orientamento della Corte di giustizia europea, ha rimodulato le ipotesi di accesso all’esenzione prevista dall’articolo 18.
Tale norma ha specificato che sono esenti le presentazioni sanitarie di “chirurgia estetica” se corredate da apposita attestazione medica, che ne provi la finalità terapeutica.
Le prestazioni sanitarie di “medicina estetica”, invece, continuano a beneficiare dell’articolo 18 a condizione che abbiano finalità terapeutica, comprovata da idonea documentazione da cui risulti che la prestazione è volta a curare malattie o problemi di salute o a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica della persona.
Tali nuove regole sono in vigore dal 17 dicembre 2023 e non prima.
La Risoluzione in oggetto ha precisato che l’attività dei medici anestesisti nell'ambito della chirurgia estetica sono comunque esenti da Iva indipendentemente dalla finalità dell’operazione in quanto l’anestesia tutela e mantiene le condizioni vitali del paziente, configurandosi sempre come prestazione sanitaria terapeutica.
Infine l’Agenzia ritiene, salvo diversa valutazione del ministero della Salute, che l'attestazione necessaria alla esenzione possa essere rilasciata da qualunque medico, incluso il chirurgo o medico estetico che esegue la prestazione nel rispetto di due condizioni:
- il documento deve collegare la patologia del paziente alla prestazione estetica
- l'attestazione deve essere rilasciata prima dell'intervento.
-
Certificazione unica autonomi: come cambierà
Il Decreto Correttivo sugli adempimenti tributari e CPB è legge.
Pubblicato nella GU n 134 del 12 giugno il Decreto Legislativo n 81 entra in vigore dal 13 giugno.
Tra le novità vi è quellla sulla certificazione Unica degli autonomi che prenderà forma dal 2026, vediamo i dettagli.
Certificazione unica autonomi: come cambierà
Il Decreto Correttivo con l'art 4 contiene misure per modificare i termini per la trasmissione delle CU per i redditi di lavoro autonomo e per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA.
In dettaglio la norma dispone che, all’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 sono apportate le seguenti modificazioni:a) al terzo periodo, le parole: «Dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Nel 2025»;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Dal 2026 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.».
All’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata di cui al presente comma viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno.». -
Decreto correttivo CPB: le novità per i professionisti
È stato approvato il decreto fiscale correttivo del Concordato Preventivo Biennale, contenente anche alcune novità in tema di adempimenti tributari.
Tra le principali novità si segnala la modifica alla tassazione incrementale del reddito oggetto di CPB, rispetto a quello conseguito nell’anno precedente.
Tale reddito incrementale è oggetto di tassazione con una imposta sostitutiva la cui aliquota (10%, 12% o 15%) varia a seconda del punteggio ISA ottenuto dal contribuente.
È stato adesso introdotto un tetto massimo alla tassazione del reddito incrementale tramite imposta sostitutiva, stabilito in euro 85 mila, superati i quali viene adesso applicata l’ordinaria aliquota IRES del 24% oppure l’aliquota IRPEF del 43%, a seconda del tipo di contribuente.
È stata inoltre confermata l’abolizione del CPB per i contribuenti in regime forfetario, per i quali, comunque, il primo anno di applicazione era stato considerato di prova.
Le novità per i professionisti
Particolari, anche se limitate a una ristretta cerchia di persone, le novità previste dal decreto correttivo per i professionisti.
Ad essere interessati sono coloro che posseggono una posizione IVA personale e al tempo stesso partecipano a una associazione professionale o a una società tra professionisti (o una società tra avvocati).
Nella versione attuale del CPB, in una situazione del genere, il professionista è libero di aderire al CPB per la sua posizione personale, a prescindere dal fatto che lo faccia anche l’associazione professionale o la STP.
Con le modifiche apportate dal decreto correttivo, viene confermato l’inserimento di una sorta di vincolo, ipotesi che circolava già in sede di bozza: fondamentalmente si impone una sorta di legame tra la posizione personale del contribuente e quella dell’associazione professionale o della STP in cui partecipa. Infatti:
- il contribuente titolare di una posizione personale può aderire al CPB solo se aderisce anche l’associazione professionale o la STP;
- l’associazione professionale e la STP possono aderire al CPB solo se vi aderiscono personalmente anche la totalità dei partecipanti che hanno una posizione IVA personale.
Di conseguenza, ovviamente, se uno soci a titolo personale decade dal CPB, di conseguenza decadrà anche l’associazione professionale o la STP, e ugualmente il contrario.
La particolarità della previsione normativa è quella di legare, ai fini del CPB, una pluralità di soggetti allo stesso destino: si pensi a una STP in cui partecipano ad esempio dieci professionisti con posizioni personali: per accedere al CPB dovranno essere tutti d’accordo, e anche se questo accordo si raggiunge, sarà sufficiente che uno solo dei partecipanti decada dal CPB, per qualsiasi motivo, per comportare la decadenza della STP e di tutti gli altri soci.
Ovviamente la previsione normativa limiterà molto l’accesso al CPB in una situazione del genere.