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Rimborsi fiscali 2026: guida passo, passo
L'Agenzia delle Entrate nella sezione apposita del proprio sito istituzionale fornisce istruzioni dettagliate per chi ha diritto a ricevere un rimborso.
Ci sono due modi per richiedere un rimborso al Fisco:
- con la dichiarazione dei redditi o dichairazione Iva (modello TR), compilando gli appositi quadri. Se dalla dichiarazione dei redditi (modello Redditi) emerge un credito, si può scegliere, nel quadro RX, se chiedere il rimborso o utilizzarlo in compensazione per il pagamento di altri tributi. I lavoratori dipendenti e i pensionati possono ricevere il rimborso direttamente dal datore di lavoro con la busta paga o dall’ente pensionistico con la pensione, utilizzando il modello 730.
- presentando apposita istanza:
- se l’istanza è relativa alle imposte sui redditi (per esempio se, per errore, è stato duplicato un versamento) devi presentarla all’ufficio competente in base al tuo domicilio fiscale;
- se, invece, riguarda le imposte connesse alla registrazione di atti, devi indirizzarla all’ufficio in cui è stato registrato l’atto.
Rimborsi al Fisco: come fare con il Modello Redditi PF/2026
Quando dalla dichiarazione dei redditi (modello Redditi) emerge un credito e il contribuente indica di voler ricevere il rimborso, compilando il quadro RX, l'Agenzia, eseguiti i normali controlli, rimborsa le somme dovute (in alternativa, il contribuente può utilizzare il credito in compensazione per il pagamento di altri tributi da versare oppure può scegliere di riportare il credito nella dichiarazione dell'anno successivo).
Se il contribuente non esercita alcuna scelta nel quadro RX della dichiarazione dei redditi, il credito è considerato come un’eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione.
In caso di mancato utilizzo del credito, il contribuente può richiederne il rimborso nella dichiarazione successiva.
L'Agenzia erogherà il rimborso dopo aver verificato che il credito non sia stato utilizzato in compensazione con il modello F24 o riportato nelle dichiarazioni successive.
Le dichiarazioni dei redditi sono sottoposte al controllo automatizzato, ai sensi dell’articolo 36-bis del d.P.R n. 600 del 1973, finalizzato a verificare la correttezza dei dati ivi esposti; in seguito a tale controllo, è possibile procedere al pagamento del rimborso richiesto e risultato spettante.
Inoltre, prima di disporne il pagamento, l’Agenzia verifica anche che il richiedente sia in grado di incassare le somme di sua spettanza (ad esempio, nel caso in cui il beneficiario del rimborso sia deceduto è necessario individuare gli eredi a cui volturare il rimborso).
Per velocizzare l’erogazione del rimborso risultante dalla dichiarazione modello Redditi, il contribuente può comunicare all’Agenzia il codice IBAN del proprio conto corrente sul quale desidera che sia accreditato il rimborso.
Analogamente si può procedere per i crediti risultanti dal modello Irap.
Rimborsi al Fisco: come fare con il Modello 730/2026
I dipendenti, i pensionati e gli altri soggetti individuati dalla norma (si rinvia alle istruzioni per la compilazione del modello 730) possono ricevere il rimborso direttamente dal datore di lavoro con la busta paga o dall’ente pensionistico con la pensione, utilizzando il modello 730 in luogo del modello Redditi.
Possono utilizzare il modello 730 anche i contribuenti sprovvisti di sostituto d'imposta, a condizione che rientrino nella categoria dei soggetti che possono presentare il modello 730.
In caso di presentazione del modello 730 senza sostituto, le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione sono rimborsate dall'Agenzia delle entrate. Leggi anche Rimborsi 730 senza sostituto: quando arrivano?
Il modello 730 può essere utilizzato anche dagli eredi, per i contribuenti deceduti nel periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e il termine di presentazione del relativo modello 730.
I rimborsi sono erogati al netto della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione.
Pertanto, anche con il modello 730, il contribuente può utilizzare il suo credito per pagare, attraverso la compensazione, altre imposte dovute.
Il credito, non utilizzato in compensazione, verrà rimborsato dal datore di lavoro, dall'ente pensionistico o dall'Agenzia.
L'Agenzia può effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione modello 730 che presenta elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate o un rimborso maggiore di 4.000 euro.
Per velocizzare il rimborso che risulta dalla dichiarazione modello 730, la cui erogazione è a cura dell'Agenzia, il contribuente può comunicare telematicamente all’Agenzia il proprio codice IBAN.
Nel caso in cui il contribuente ritenga di vantare un rimborso derivante da elementi non inseriti nella dichiarazione presentata, può presentare un'altra dichiarazione che integri o corregga la precedente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata.
Nei casi in cui non sia possibile richiedere il rimborso con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può presentare un'istanza di rimborso.
Come richiedere il rimbroso alle Entrate con l’istanza
L'istanza di rimborso relativa alle imposte dirette o a imposte sul reddito può essere presentata all'ufficio dell'Agenzia competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento in cui è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata la dichiarazione dei redditi da cui si genera il rimborso.
L’istanza di rimborso per versamenti eccedenti o non dovuti relativi all’imposta di registro e alle altre imposte indirette diverse dall’IVA è presentata all’ufficio territoriale dell’Agenzia dove è stato registrato l’atto o la successione a cui è collegato il versamento di cui si chiede il rimborso oppure, in mancanza di un atto registrato, all’Ufficio territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente. Resta fermo che laddove il contribuente dovesse inoltrare l'istanza di rimborso ad un ufficio non competente a riceverla, sarà cura di quest'ultimo provvedere alla trasmissione della richiesta alla struttura competente.
L'istanza da compilare in carta semplice, ove non sia prevista la presentazione di un apposito modello, deve contenere:
- l'indicazione dell'importo richiesto,
- i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso
- i documenti utili a dimostrare la fondatezza della richiesta, se non già in possesso della pubblica amministrazione.
Per eventuali comunicazioni è utile indicare nell’istanza il proprio recapito telefonico e/o l’indirizzo e-mail/PEC.
Le richieste di rimborso di imposte dirette (se non sono state già effettuate nella dichiarazione) e indirette, debitamente sottoscritte, possono essere inviate tramite:
- PEC,
- e-mail o posta ordinaria,
- i servizi telematici
- oppure presentate allo sportello,
unitamente all’eventuale documentazione a supporto e copia del documento di identità in corso di validità.
In caso di delega, è necessario presentare la copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato, entrambi in corso di validità.
In particolare, gli utenti abilitati ai servizi telematici possono presentare, anche per conto di un’altra persona, documenti e istanze utilizzando il servizio web “Consegna documenti e istanze”, disponibile al percorso “Servizi – Istanze – Istanze e Certificati”, e ottenere la ricevuta di protocollazione.
I tempi e le modalità a disposizione del contribuente per richiedere un rimborso sono descritti nella tabella che segue:
Presentazione di una dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere Presentazione di una istanza di rimborso relativa a: - Imposte sui redditi (es. Irpef, Ires)
- Versamenti diretti
- Ritenute operate dal sostituto d'imposta
- Ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A.
48 mesi quando il versamento è stato effettuato in una data in cui era insussistente il presupposto: 48 mesi dalla data di ogni singolo versamento (nel caso di più versamenti: acconti, saldo rateizzato, ritenute mensili) quando il presupposto si realizza al momento del pagamento del saldo: 48 mesi dalla data del versamento del saldo Presentazione di una istanza di rimborso relativa a: - Imposte indirette (es. registro, successioni e donazioni, etc.)
36 mesi dalla data del versamento o, se posteriore, dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione Presentazione di una istanza di rimborso relativa a tutte le imposte (ipotesi residuale) 24 mesi, in mancanza di disposizioni specifiche, dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione ex art. 21, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992 Attenzione al fatto che alla domanda di rimborso presentata possono seguire due risultati:
- la domanda è accolta, il rimborso sarà erogato con le modalità descritte di seguito (Come sono pagati i rimborsi)
- la domanda è respinta, potrà essere notificato un provvedimento di diniego avverso il quale il contribuente può presentare ricorso; anche nel caso di "silenzio rifiuto", trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso, il contribuente può opporsi presentando ricorso.
Rimborsi dalle Entrate: come sono pagati
L’erogazione dei rimborsi di competenza dell’Agenzia delle entrate, a seguito del riconoscimento degli stessi, avviene prioritariamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale.
A tal fine, il beneficiario deve comunicare all’Agenzia le coordinate del conto corrente, bancario o postale (IBAN), nonché le relative variazioni, che saranno utilizzate per tutti i rimborsi da pagare al beneficiario medesimo.
Solo in caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, l’erogazione dei rimborsi alle persone fisiche avviene tramite titoli di credito a copertura garantita (assegni vidimati) emessi da Poste Italiane S.p.A..
Il contribuente che riceve l’assegno vidimato intestato a suo nome può, entro il termine di validità impresso sul titolo, alternativamente:
- versarlo sul proprio conto corrente postale o bancario;
- presentarlo per l’incasso in contanti presso qualsiasi ufficio postale.
Per gli assegni vidimati presentati all’incasso, gli uffici postali provvederanno, prima di dar corso al pagamento per cassa, ad effettuare i seguenti riscontri:
- verifica dell’avvenuta consegna del plico al beneficiario;
- verifica dei termini di validità dell’assegno;
- verifica dell’identità del presentatore dell’assegno;
- controllo della puntuale coincidenza di tutti i dati dell’assegno.
La mancata corrispondenza, anche parziale, di tali elementi comporta il rifiuto di Poste Italiane S.p.A. ad effettuare il pagamento dell’assegno vidimato.
Tuttavia, nel caso in cui l’assegno risulti intestato ad un soggetto minore, interdetto, defunto o fallito, il titolo può essere incassato anche dai soggetti titolati alla riscossione in nome e per conto dei loro rappresentati (ad esempio, tutore, erede, curatore fallimentare) che ne dimostrino la propria legittimazione mediante la presentazione di idonea documentazione.
Per ricevere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale basta comunicare i tuoi dati all’Agenzia, utilizzando il servizio web “Accredito rimborso ed altre somme su c/c”.
Il servizio è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, scrivi “IBAN” nel campo “Cerca il servizio”.
In via residuale, se non hai le credenziali per accedere all’area riservata (SPID, CIE o CNS), puoi presentare la comunicazione in ufficio, prendendo un appuntamento.
In questo caso, al modello devi allegare la copia di un tuo documento di identità.
I rimborsi richiesti dagli eredi: come fare
Si può richiedere il rimborso intestato a una persona deceduta, tramite la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi PF) che si presenta in qualità di erede. Oppure si può presentare un’istanza all’ufficio territoriale.
In particolare:
- se l’eredità è devoluta per legge (quando non c’è un testamento) ed è stata già presentata la dichiarazione di successione, non occorrono ulteriori adempimenti. Il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi viene erogato con procedure automatizzate direttamente ai beneficiari risultanti dalla dichiarazione di successione, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. L’eredità è devoluta per legge quando non c’è un testamento: gli eredi sono il coniuge, i discendenti e gli ascendenti in linea retta, i fratelli e gli altri parenti fino al 6° grado
- se i chiamati all’eredità non hanno già effettuato espressa accettazione e non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto, possono comunicarlo all’Agenzia, utilizzando il servizio web “Rimborsi intestati a contribuente deceduto” la comunicazione di rinuncia può essere revocata;
- negli altri casi (successione testamentaria, oppure quando la dichiarazione di successione non è stata presentata), l’ufficio territoriale dell’Agenzia competente per la lavorazione del rimborso chiederà agli interessati di produrre la documentazione idonea ad attestare la qualità di eredi.
In ogni caso, si può presentare, in qualità di erede, un’istanza all’ufficio territorialmente competente in base all’ultimo domicilio della persona deceduta, utilizzando il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, nell’area riservata.
Dopo aver fatto l’accesso al servizio, occorre selezionare “Richiesta rimborso” dal menu a tendina e specifica il tipo di rimborso richiesto
I rimborsi intestati ad una persona deceduta possono essere chiesti tramite la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi PF) relativa al contribuente deceduto, oppure presentando un’istanza all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
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Verifiche su conti correnti: le prove di interposizione fittizia
Secondo la Cassazione la disponibilità sostanziale di un conto corrente prevale sul dato formale dell’intestazione, quando supportata da indizi concordanti.
Pertanto l’accertamento bancario può estendersi legittimamente ai conti di terzi, e le relative movimentazioni possono essere imputate al contribuente senza necessità di prove ulteriori.
In sintesi questo è il sunto della pronuncia n 2577/2026 della Cassazione sull'accertamento bancario.
Vediamo i fatti di causa.
Accertamento bancario: le prove di interposizione fittizia
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2577 del 5 febbraio 2026, l ha affrontato il tema dell’imputabilità al contribuente delle movimentazioni bancarie effettuate su conti correnti formalmente intestati a terzi, ma nella sua disponibilità, chiarendo i presupposti probatori necessari e il corretto utilizzo dell’onere della prova.
Il caso nasceva da un’indagine finanziaria effettuata dall’Agenzia delle entrate su diversi conti correnti intestati alla moglie e alle figlie di un contribuente, ma sui quali quest’ultimo era stato delegato a operare.
Le Entrate a fronte di una dichiarazione in perdita aveva riscontrato versamenti non giustificati per oltre 800.000 euro.
Essa aveva ritenuto tali movimenti riconducibili al contribuente e non alle reali intestatarie dei conti e pertanto procedeva alla ripresa a tassazione del reddito presunto.
Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Ctp lamentando, tra l’altro, la carenza di motivazione e l’asserita impossibilità di imputargli operazioni poste in essere su conti intestati a terzi.
La Ctp aveva accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo che la documentazione fornita giustificava di alcune movimentazioni ma non di tutte.
La Corte di giustizia tributaria regionale ribaltava l’esito del giudizio, affermando che spettava all’ufficio dimostrare l’imputabilità al contribuente delle movimentazioni bancarie contestate.
L'Agenzia delle entrate ricorreva in Cassazione trovando la ragione.
La suprema Corte, nell’accogliere il ricorso evidenzia come la sentenza impugnata contenga delle affermazioni logicamente inconciliabili:
- la CTR riconosceva la legittimità dell’indagine sui conti intestati a terzi sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti;
- ciò malgrado escludeva che tali presunzioni potessero valere anche ai fini dell’imputazione al contribuente delle singole movimentazioni.
La prova dell’interposizione fittizia di persona, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del Dpr n. 600/1973, secondo la Cassazione può essere fornita anche per via presuntiva.
Accertata la disponibilità sostanziale dei conti correnti intestati a terzi, sulla base di indizi qualificati, la stessa prova presuntiva è sufficiente anche per attribuire al contribuente le movimentazioni in quella sede riscontrate, senza necessità di ulteriori elementi oggettivi.
In conclusione veniva enunciato un principio di diritto di particolare rilievo operativo: “ai fini dell’imputabilità al contribuente dei movimenti operati sui conti correnti intestati a terzi è sufficiente la prova presuntiva dell’interposizione, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti (quali l’esistenza di una delega di firma, la frequenza delle operazioni compiute sui conti correnti utilizzando la delega di firma; l’inverosimiglianza della riconducibilità di tali operazioni ai soggetti formalmente intestatari dei conti, desunta dalla loro qualità o condizione personale). Una volta raggiunta la prova dell’imputabilità al contribuente dei movimenti operati sui conti correnti formalmente intestati a terzi, si applicano le presunzioni legali relative stabilite dall’articolo 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché deve essere il contribuente, a seconda della sua qualità di imprenditore o libero professionista, a provare che quei movimenti non si riferiscano a poste di reddito imponibile”.
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Rottamazione quinquies: domande entro il 30 aprile
La Legge n. 199/2025 o legge di bilancio 2026 tra le altre misure ha previsto la nuova Definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quinquies”).
I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.
Attenzione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibili sul sito internet le modalità e il servizio per presentare la
domanda di adesione alla cosiddetta Rottamazione-quinquies.La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il prossimo 30 aprile.
Rottamazione quinquies: ambito di applicazione
La “Rottamazione-quinquies” riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:
- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972;
- contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Sono ammessi alla nuova “Rottamazione” anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”.
La norma, invece, esclude dalla nuova “Rottamazione” i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, sono ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.
La rottamazione quinquies varrà per i debiti risultanti:
- dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023,
- derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
- o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento,
- possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Attenzione ni caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Rottamazione quinquies: come e quando presentare la domanda
I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche.
Ci sono due modi per presentare la domanda:
- compilare il form e selezionare le cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell'INPS che si intende inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area riservata;
- compilare il form, allegando la documentazione di riconoscimento – pdf. In tal caso è bene specificare l’indirizzo e-mail (non PEC) per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2026).
Chi ha presentato la domanda in area riservata, si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).
Chi ha presentato la domanda in area pubblica:
- riceverà una prima e-mail all’indirizzo che h indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
- dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
- infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.
Il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta.
È necessario sempre indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate.
Al riguardo la legge prevede che, in caso di pagamento dilazionato, l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro.
E' possibile scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:
- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
Rottamazione quinquies: sospensioni delle misure esecutive
A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
Rottamazione quinquies: decadenza e perdita dei benefici
La “Rottamazione-quinquies” risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento dell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026).
Inoltre, nel caso di pagamento rateale, la decadenza dalla “Rottamazione-quinquies” interverrà in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.
Rottamazione quinquies: cosa succede dopo aver inoltrato l’istanza
Se hai presentato la domanda in area riservata, riceverai una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).
Se hai presentato la domanda in area pubblica:
- riceverai una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
- dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
- infine, se la documentazione allegata è corretta, ti verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.
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MUD 2026: invio dal 30 marzo
Pubblicato nella GU n 53 del 5 marzo il modello unico di dichiarazione ambientale 2026, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025.
Il modello sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70. Scarica qui modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2026 – MUD.Attenzione al fatto che, la data di presentazione 2026 non è il 30 aprile ma slitta, a causa appunto dell'uscita del nuovo modello e pertanto la data ultima è il 3 luglio ossia 120 giorni dalla pubblicazione in gu.
Il nuovo modello e le relative istruzioni per la sua compilazione si sostituiscono integralmente a modello e istruzioni approvati con il precedente DPCM 29 gennaio 2025 (MUD per l’anno 2025, riferito al 2024).
Il MASE ha peraltro ufficializzato la data con un avviso pubblicato sul proprio sito, rimandando anche al MUD telematico di ecocamere, clicca qui: ecocamere.it su cui viene precisato che si parte con gli invii dal 30 marzo prossimo.
Che cos'è il Modello Unico e chi è tenuto alla sua presentazione
MUD 2025: che cos’è
Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso, quest'anno il 3 luglio.
Si evidenzia che il modello unico di dichiarazione ambientale è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e ho gestito durante l'anno precedente.
Esistono i seguenti tipi di MUD:
- Rifiuti,
- Rifiuti Semplificata,
- Veicoli Fuori Uso,
- Imballaggi,
- RAEE,
- Rifiuti urbani e raccolti in convenzione,
- Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche.
MUD 2026: soggetti obbligati all’invio
La Legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, siano soddisfatti attraverso Ia presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale MUD, alla Camera di commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura competente sul territorio in cui è insediata l’unità IocaIe cui si riferisce Ia dichiarazione.
I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono invece presentare iI MUD alla Camera di commercio della provincia neI cui territorio ha sede Ia Sede IegaIe deII'impresa cui Ia dichiarazione si riferisce.
Deve essere presentato un MUD per ogni unità IocaIe che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.
I soggetti tenuti alla presentazione deI MUD, per Ie sue diverse parti, sono:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di racco. Ita e trasporto di rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui aII'articoIo 184 comma 3 Iettere c), d) e g) deI D. Igs.152/2006che hanno più di dieci dipendenti.
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per iI recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per iI recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione deIIa Comunicazione ImbaIIaggi.
- I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di racco. Ita di cui aII’articoIo 183 comma 1 Iettera pp) deI D.Igs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi deII’articoIo 189, comma 4, deI D.Igs. 152/2006.
MUD Telematico 2026: invii dal 30 marzo ed entro il 3 luglio
Sul sito del MUD telematico viene specificato che a decorrere dal 30 marzo 2026 sarà possibile trasmettere il MUD 2026 Comunicazione Rifiuti, RAEE, VFU e Imballaggi con riferimento al 2025.
Sul sito https://www.ecocamere.it/adempimenti/mud verranno pubblicati documenti ed informazioni di supporto per la corretta compilazione e presentazione della Dichiarazione.Viene anche sinteticamente specificato che in base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 3 luglio 2026.
Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it:
- Comunicazione Rifiuti;
- Comunicazione Veicoli fuori uso;
- Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
In Allegato 3 al DPCM 30 gennaio 2026 è riportata, a scopo esemplificativo e per uso esclusivamente interno, il modello di raccolta dei dati che devono essere trasmessi via telematica: tale modello non può essere utilizzato per la compilazione e presentazione.
Il dichiarante deve spedire un file organizzato secondo le specifiche riportate in Allegato 4: potete consultare i tracciati record e le istruzioni dettagliate per la trasmissione via telematica del Modello Unico di Dichiarazione ambientale sul sito di Ecocerved.
Per l'invio telematico i dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido al momento dell'invio.
Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa CCIAA competente territorialmente, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.
Le associazioni di categoria, i professionisti e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.
Per spedire via telematica è necessario:
essere registrati al sito www.mudtelematico.it;
disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.
I diritti di segreteria ammontano a 10,00 € per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta di credito, PagoPA o con Telemaco InfoCamere
Si ricorda inoltre che:
- la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione va presentata, esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it;
- la Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente via telematica, tramite il sito www.registroaee.it.
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Fondo perduto 2026 per alberghi, ristoranti: i codici ATECO interessati
Pubblicato il Decreto del Ministero del Turismo, per il momento bollinato e si attende la GU, con le regole attuative per gli auti per le imprese del settore turistico previsti di Legge di Bilancio 2026.
Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.
Aiuti a Turismo: tutte le regole del fondo perduto 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha previsto Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese modificando l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e in particolare il comma 502 che viene sostituito.
Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.
Per il sostegno e o sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industrialee commerciale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore.Il fondo perduto per Ristoranti, alberghi e B&B: a chi spetta
In sintesi il decreto prevede un bonus a fondo perduto del 30 per cento per le imprese del turismo quali:
- ristoranti,
- alberghi,
- villaggi turistici,
- b&b
e altri di seguito evidenziati con codici ATECO, avranno incentivi confermati dalla Legge di Bilancio 2026.
In particolare si tratta di incentivi per:
- sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica,
- favorire la destagionalizzazione dei flussi e la digitalizzazione
Al contributo a fondo perduto si affianca la possibilità di ottenere finanziamenti agevolati per il restante 70 per cento della spesa.
A dettare le regole è il decreto attuativo bollinato firmato dal Ministero del Turismo e publbicato in data 17 marzo, si attende solo la GU.
Potranno accedere alle agevolazioni gli operatori che esercitano attività d’impresa nel settore turistico, identificati da specifici contenuti nell’Allegato 1 del decreto attuativo.
Allegati:Codice ATECO
Descrizione Attività Turistica
55
Servizi di alloggio
55.1 / 55.10
Alberghi e strutture simili
55.2 / 55.20
Alloggi per vacanze e altri soggiorni di breve durata
55.20.1 / 55.20.10
Ostelli
55.20.2 / 55.20.20
Rifugi e baite di montagna
55.20.41
Bed and breakfast
55.20.42
Case e appartamenti per vacanze
55.30.01
Campeggi
55.30.02
Villaggi turistici e alloggi glamping
55.30.03
Aree attrezzate per veicoli ricreazionali
55.30.04
Marina resort
55.9 / 55.90
Altri servizi di alloggio
56
Attività di servizi di ristorazione
56.11.11
Ristorazione con servizio al tavolo
56.11.12
Ristorazione senza servizio al tavolo o da asporto
56.11.91
Attività di ristoranti connesse alle aziende agricole
56.11.92
Attività di ristoranti connesse alle aziende ittiche
56.21
Catering per eventi (presso location dei clienti o sale banchetti)
56.22
Catering su base contrattuale e altri servizi di ristorazione
96.23.1
Servizi di centri termali
96.23.9
Altri servizi di centri benessere, sauna e bagno di vapore
93.21
Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10
Discoteche, sale da ballo e simili
93.29.2
Gestione di stabilimenti balneari
82.3 / 82.30
Organizzazione di convegni e fiere
82.30.01
Organizzazione di conferenze e congressi
Condizioni per accedere alle agevolazioni sono:
- le imprese devono essere attive,
- iscritte al Registro delle Imprese
- in regola con gli obblighi contributivi e fiscali.
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Trust americano: perimetro tracciato dall’ADE
Con la Risposta a interpello n 81/2026 le Entrate trattano ancora il tema del trust estero.
In particolare, viene chiarito quando un trust può essere considerato interposto e quali sono le conseguenze per il beneficiario residente in Italia.
Il documento affronta un tema molto operativo, ossia quando il contribuente è tenuto a dichiarare direttamente i redditi del trust e a rispettare gli obblighi di monitoraggio fiscale.
Nell'interpello, in sintesi, si chiarisce che è interposto il trust nel quale il beneficiario mantiene un notevole potere di influenza sui beni in trust, limitando e condizionando la gestione del trustee.
Trust estero e interposizione: il caso esaminato dall’Agenzia
Il caso riguarda un soggetto non residente, beneficiario primario di un trust statunitense (Delaware), costituito nel 2024 e derivante da un trust precedente.
Il trust dell'istanza è irrevocabile, ha durata fino al 2063, prevede beneficiari secondari (i discendenti), è gestito da un trustee professionale (società bancaria USA)
In passato, il beneficiario aveva ruoli di controllo, tra cui la possibilità di influenzare la governance del trust.
Dal punto di vista fiscale USA, il trust è un soggetto autonomo che:
- paga imposte sui redditi
- può dedurre le distribuzioni ai beneficiari (DNI)
- mantiene alcune componenti (es. plusvalenze) tassate internamente
Tuttavia, ai fini italiani, non conta solo la qualificazione estera, ma soprattutto il controllo sostanziale sui beni. Il contribuente chiede se il trust possa essere considerato:
- autonomo soggetto passivo,
- non interposto ai sensi dell’art. 37, comma 3, DPR 600/1973,
- e in via subordinata se sussistano obblighi di monitoraggio fiscale.
L’Agenzia richiama la propria prassi (circolari 61/E/2010 e 34/E/2022) e ribadisce un principio chiave che chiarisce quando un trust è considerato “interposto”. Un trust è inesistente fiscalmente (interposto) quando:
- il disponente o beneficiario mantiene il controllo,
- manca un reale spossessamento dei beni.
Nel caso specifico, l’Agenzia evidenzia che:
- il beneficiario può influenzare la destinazione finale dei beni, e tale potere può essere esercitato anche tramite strumenti come testamento o atti fiduciari,
- il trustee risulta condizionato, anche indirettamente
A partire dal trasferimento della residenza fiscale in Italia le entrate specificano che i redditi del trust devono essere imputati al beneficiario e il trust viene ignorato come soggetto autonomo.
In pratica, si applica una trasparenza fiscale “forzata”.
Secondo il chiarimento inoltre il contribuente sarà tenuto a compilare il quadro RW, dichiarare attività finanziarie e immobili esteri e al contempo dovrà versare:
- IVAFE (attività finanziarie estere)
- IVIE (immobili esteri)
Le Entrate ricordano che la cirolcare n 61/2010 afferma che “non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi”, come ad esempio, i trust “nei quali l’attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari”.
Allegati: -
Fattura elettronica prodotti agroalimentari: istruzioni per il codice CUN
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 93628/2026 per le fatture elettroniche dei prodotti monitorati dalle Commissioni uniche nazionali (Cun).
In particolare, l’articolo 33 della l. n. 182 del 2025 ha introdotto all’articolo 3 del d.l. n. 63 del 2024, il comma 7-bis che prevede l’obbligo di riportare nelle fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali, di cui all’articolo 6-bis del d.l. n. 51 del 2015, un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione.
I dati relativi alle transazioni sono trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica nazionale al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al d.m.
Il citato articolo demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità di attuazione del nuovo obbligo.
Il presente provvedimento, nel dare attuazione alla norma, definisce i campi del tracciato xml della fattura ordinaria che devono essere compilati al fine di individuare le fatture relative ai prodotti per i quali è attiva una Commissione unica nazionale, nonché le relative modalità di compilazione.
Il provvedimento individua, altresì, i dati delle predette fatture che devono essere trasmessi alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica nazionale per il tramite di B.M.T.I. S.c.p.A.Tale trasmissione sarà effettuata con frequenza settimanale mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all’articolo 50- ter del d.lgs. n. 82 del 2005.
Fattura elettronica prodotti agroalimentari: istruzioni per il codice CUN
Il provvedimento n 93628 del 19 marzo indica come predisporre le e-fatture per i prodotti agroalimentari monitorati:
Per ciascun prodotto oggetto di transazione per il quale è attiva una delle Commissioni uniche nazionali, nella fattura deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> come di seguito specificato:
- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “CUN”;
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il codice identificativo del prodotto (di seguito, “codice CUN”) di cui all’elenco dei codici CUN pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Costituiscono oggetto di trasmissione alle Commissioni uniche nazionali i dati riportati nei campi del tracciato xml della fattura ordinaria, allegato al Provvedimento, di seguito indicati:
- il codice CUN del prodotto, riportato nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>;
- l’unità di misura, riportato nel campo 2.2.1.6 <UnitaMisura>;
- la quantità, riportata nel campo 2.2.1.5 <Quantita>;
- il prezzo totale, riportato nel campo 2.2.1.11 <PrezzoTotale>.