• Oneri deducibili e Detraibili

    Rimborso chilometrico al professionista: l’ade chiarisce

    Con la Risposta n 270 del 23 ottobre le Entrate chiariscono il perimetro della imponibilità del rimborso spese documentato analiticamente dal profesisonista.

    La risposta è importante poichè il nuovo testo normativo (l'art 54 del TUIR come recentemente modificato) non definisce la nozione di rimborso delle spese “addebitate analiticamente in capo al committente” ed è proprio su questo punto arrivano le precisazioni dell’Amministrazione finanziaria.

    Nel caso dell'interpello, i rimborsi chilometrici sono stati:

    • concordati preventivamente con il committente;
    • calcolati sulla base di parametri oggettivi, documentabili mediante il prospetto riepilogativo delle attività svolte;
    • commisurati ai chilometri effettivamente percorsi e alla tariffa pattuita.

    Vediamo se tali requisiti sono sufficienti alla deroga sull'imponibilità del rimborso spese.

    Imponibiltità del rimborso chilometrico al professionista: l’ade chiarisce

    Un libero professionista ha sottoposto all’Agenzia delle Entrate una questione pratica di grande interesse: il trattamento fiscale del rimborso spese chilometriche, quando documentato in modo analitico e inserito separatamente in fattura.

    Nel caso specifico:

    • il rimborso è stato concordato preventivamente con il committente;
    • è stato calcolato sulla base dei chilometri percorsi, moltiplicati per una tariffa chilometrica prestabilita;
    • è stato distinto in fattura rispetto al compenso per l’attività professionale;
    • il professionista ha fornito documentazione a supporto, inclusi prospetti riepilogativi, mappature stradali e dati Telepass.

    La domanda posta all’Amministrazione finanziaria è chiara: “Se il rimborso spese chilometrico, pur privo di giustificativi fiscali di terzi, ma documentato in modo oggettivo, possa essere escluso da ritenuta e non concorrere alla formazione del reddito professionale.”

    Rimborso chilometrico al professionista: quando non è tassato

    L’articolo 54 del TUIR, aggiornato dal D.Lgs. n. 192/2024, disciplina il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, stabilendo il principio di onnicomprensività:

    Tutte le somme percepite in relazione all’attività professionale concorrono alla formazione del reddito, salvo specifiche eccezioni.

    Tra queste eccezioni, l’art. 54, comma 2, lett. b) prevede che:

    • Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico, addebitate analiticamente in capo al committente.

    La modifica normativa, tuttavia, entra in vigore pienamente solo dal periodo d’imposta 2025

    Fino al 31 dicembre 2024, continuano ad applicarsi le regole precedenti, secondo le quali anche i rimborsi analitici sono soggetti a ritenuta, se non accompagnati da giustificativi fiscalmente validi.

    L’Agenzia con l'interpello ribadisce che l’esclusione dalla formazione del reddito e dalla ritenuta è subordinata a condizioni precise, e in particolare alla “analiticità” dell’addebito e con la risposta chiarisce che affinchè un rimborso sia considerato analitico e fiscalmente neutro, deve:

    • riferirsi a spese effettivamente sostenute per l’esecuzione dell’incarico;
    • essere separato dal compenso in fattura;
    • essere supportato da documentazione idonea, che consenta di verificare l’importo e il nesso con l’attività svolta.

    Nel caso in esame, secondo l’Agenzia, la documentazione fornita non è sufficiente a soddisfare il requisito della “analiticità”, in assenza di giustificativi fiscali di terzi (es. scontrini carburante, ricevute, etc.).
    Di conseguenza, il rimborso chilometrico concorre al reddito ai sensi dell’art. 54, comma 1, ed è soggetto a ritenuta d’acconto ex art. 25 del DPR 600/1973.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus elettrodomestici: via da oggi per i rivenditori

    Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha pubblicato il Decreto 22 ottobre 2025 che rende operativo il contributo economico per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, noto come bonus elettrodomestici.

    La misura ha l'obiettivo di promuovere la sostenibilità e la transizione energetica e si si rivolge ai cittadini, persone fisiche, che sostituiscono elettrodomestici obsoleti.

    Per accedere al contributo è necessario consegnare al venditore un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore a quello agevolato che sarà correttamente smaltito in un'ottica di riciclo dei materiali.

    Bonus elettrodomestici: calendario differenziato per utenti finali e rivenditori

    Il bonus elettrodomestici copre fino al 30% del costo di acquisto, con un massimale di:

    • 100 euro per famiglia anagrafica;
    • 200 euro per famiglia anagrafica con ISEE inferiore a 25 mila euro annui.

    Le risorse a disposizione sono pari a oltre 48 milioni di euro.

    La misura sarà articolata con un calendario differenziato in due in due fasi:

    • la prima riguarderà i produttori e i venditori, che potranno registrarsi sulla piattaforma dedicata a partire da
      • 23 ottobre per i produttori
      • 27 ottobre per i venditori.
    • la seconda sarà rivolta agli utenti finali che potranno presentare domanda di adesione tramite l'app IO o il sito web dedicato. I tempi di apertura di questa seconda fase saranno comunicati prossimamente.

    Bonus elettrodomestici: la piattaforma per i rivenditori attiva da 27 ottobre

    Come previsto dalle Linee guida pubblicate dal Mimit l'Adesione dei Venditori e l'accesso alla Piattaforma informatica attraverso una apposita Area Riservata di PagoPA S.p.A.
    Il processo prevede i seguenti passaggi per il Venditore:

    • accesso, anche tramite un proprio dipendente, ad Area Riservata tramite SPID/CIE;
    • presentazione della richiesta di adesione alla Piattaforma informatica – Bonus Elettrodomestici.

    L’Area Riservata procede ad interrogare, mediante la piattaforma di cui all’art. 50-ter, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale, i servizi di Infocamere per recuperare le informazioni relative al Venditore, attraverso il codice fiscale o il codice REA della società; in particolare, mediante consultazione della visura camerale, vengono automaticamente controllati il/i codice/i ATECO del Venditore, affinché gli stessi risultino compatibili con quelli previsti dalla normativa di riferimento e lo stato di attività del Venditore stesso.

    Il Venditore indica, inoltre, i dati del rappresentante legale che sottoscrive il contratto di adesione e degli utenti, c.d. “Amministratori” (fino ad un massimo di 3) che potranno accedere alla Piattaforma informatica.

    L'area Riservata trasmette all’indirizzo PEC del Venditore il contratto di adesione, che risulta già valorizzato con le informazioni trasmesse dal Venditore stesso, e che deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del Venditore indicato in fase di adesione.

    Il Venditore, utilizzando il link contenuto in PEC, carica in piattaforma il contratto così sottoscritto digitalmente.

    I soggetti nominati “Amministratori” possono quindi accedere alla Piattaforma informatica.

    Il contratto di adesione e la visura camerale sono resi disponibili ad Invitalia S.p.A., su richiesta di quest’ultima, per le attività di controllo normativamente previste.

    Attenzione al fatto che le Linee Guida specificano anche che il venditore, tramite le funzionalità presenti in Piattaforma informatica, censisce il/i punto/i

    vendita, anche online, presso il/i quale/i è possibile utilizzare i Voucher.

    A tal fine, il Venditore compila manualmente un modulo contenente i dati necessari per:

    • i punti vendita fisici:
      • insegna, ovvero il nome della catena di negozi, del gruppo societario o del franchising;
      • indirizzo;
      • città;
      • provincia;
      • regione;
      • codice di avviamento postale (CAP);
      • contatti del referente di ciascun punto vendita censito, ovvero nome, cognome ed indirizzo e-mail ad uso lavorativo;
      • contatti del punto vendita, ovvero scheda Google Business Profile, indirizzo e-mail, numero di telefono e URL dell’eventuale sito web.
    • per i punti vendita online:
      • insegna, ovvero il nome della catena di negozi, del gruppo societario o del franchising;
      • sito web;
      • contatti del referente di ciascun punto vendita censito, ovvero nome, cognome ed indirizzo e-mail ad uso lavorativo.

    I punti vendita saranno configurati nel sistema al fine di generare la lista dei punti vendita facenti parte all’iniziativa che verrà pubblicata e aggiornata sui canali di cui all’art. 11 del Decreto direttoriale.

    La Piattaforma informatica genera delle credenziali, userID e password, per ciascun referente del punto vendita. Alla e-mail aziendale del referente del punto vendita sono comunicate le menzionate credenziali e un link che consente di accedere alla Piattaforma informatica.

    Allegati:
  • Split Payment

    Split payment 2026: pubblicati gli elenchi

    MEF ha pubblicato gli elenchi per lo split payment 202sulla pagina preposta del proprio sito.

    Ricordiamo che il meccanismo dello split payment prevede che l’IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all’Erario invece del fornitor.

    In tal modo si scinde il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta.

    Ricordiamo anche che nelle e-fatture, l’applicazione dello split payment si segnala riportando il valore “S” nel campo “Esigibilità IVA”.

    Lo split payment è in deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’imposta e pertanto è necessaria l’autorizzazione del Consiglio dell’Ue

    Al momento, tale autorizzazione è stata concessa fino al 30 giugno 2026 con la decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023.

    Inoltre, per tale decisione, dal 1° luglio 2025 non sono più interessate dallo split payment le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA. 

    Al fine di allienare la normativa nazionale alla predetta autorizzazione, l’art. 10 del DL 84/2025 convertito il Legge n 108/2025 ha abrogato la lett. d) dell’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72 con riguardo alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire da tale giorno. 

    Leggi anche: Split payment: ufficiale la proroga al 2026

    Split payment 2026: pubblicati gli elenchi

    In particolare, l'avviso del 20 ottobre riguarda gli elenchi 2026 di:

    • società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
    • enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
    • enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
    • enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
    • enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche.

    Nella sezione preposta del sito MEF sono punnlicati gli elenchi dal 2018 al 2026 ai sensi del Decreto 9 gennaio 2018 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

    Non sono incluse, pertanto, le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni ( www.indicepa.gov.it ).

    Gli elenchi sono consultabili sul sito ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.

    I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

  • IMU e IVIE

    Rottamazione tributi enti locali: in legge di bilancio 2026

    Il Governo ha approvato il DDL di Bilancio 2026 ( prima bozza) che inizia ufficialmente il suo iter di approvazione che si concluederà entro il 31 dicembre.

    Tra le norme vi è l'articolo 24 che tratta di definizione agevolata in materia dei tributi delle regioni e degli enti locali. leggi ancheRottamazione tributi locali: chi riguarderà, perchè a quanto pare la rottamazione dei tributi locali dapprima previste nel decreto legislativo sui tributi locali ora figura in finanziaria.

    Rottamazione tributi enti locali: in legge di bilancio 2026

    La bozza di articolo 26 della legge di bilancio 2026 prevede che ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le
    regioni e gli enti locali,
     in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento tributario nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

    Attenzione al fatto che, ciascuna regione e ciascun ente locale possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

    Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell’attività di riscossione ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e all’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.
    Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

    Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l’utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione delle relative disposizioni.
    Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.
    I regolamenti degli enti locali, in deroga all’articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

    Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

    Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5-quater, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l’articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

  • Cedolare secca

    Affitti brevi 2026: novità per la tassazione in legge di bilancio

    Approvato il DDL di Bilancio 2026 dal Cdm del 17 ottobre. Il testo ancora in bozza inizia ufficialmente il suo iter di approvazione che come sempre terminerà entro il 31 dicembre.

    Affitti brevi 2026: novità per la tassazione in legge di bilancio

    Nel Consiglio dei Ministri del 17 ottobre, il Governo ha approvato il testo del DDL di Bilancio 2025 

    I 137 articoli della bozza di provvedimento contengono diverse conferme, come la rottamazione quinquies e la proroga dei bonus edilizi, ma ci sono anche alcune novità, come quella per gli affitti brevi.

    Vediamo il dettaglio dall'articolo 7 del testo di legge che reca modificvhe all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

    In sintesi, con le modifiche aumenta al 26% la tassazione sugli affitti brevi, sia per i privati, sia per chi esercita attività di intermediazione immobiliare o gestisce portali telematici. 

    La norma inoltre sopprime la riduzione introdotta l'anno scorso della cedolare secca al 21% per uno degli immobili.

    Inoltre la ritenuta effettuata dagli intermediari che intervengono nel pagamento del corrispettivo degli affitti brevi, sarà uguale alla aliquota della cedolare secca sulle locazioni brevi ossia al 26%, modificando l'attuale misura del 21% e sarà a titolo di acconto in assenza di opzione per la cedolare secca

    Ricordiamo nel frattempo che, in generale, la cedolare secca è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). 

    In più, per i contratti sotto cedolare secca non vanno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. 

    La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

    Attenzione al fatto che la scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

    Come ricorda anche l'Agenzia delle entrate è possibile optare per la cedolare secca sia alla registrazione del contratto sia negli anni successivi, in caso di affitti pluriennali. 

    Quando l’opzione non viene esercitata all’inizio, la registrazione segue le regole ordinarie; in questo caso, le imposte di registro e di bollo sono dovute e non sono più rimborsabili.

    Si tratta comunque di un testo di DDL in bozza che potrà nel corso della approvazione alcune variazioni.

  • Accertamento e controlli

    Controlli automatici dichiarazione: nuovi codici tributo

    Con la Risoluzione n 59/2025 le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36- bis del D.P.R. n. 600/1973, ossia a seguito dei controlli automatici.

    Controlli automatici dichiarazione: nuovi codici tributo

    In particolare, al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si istituiscono nuovi codici tributo indicati nella tabella dettagliata nella risoluzione.
    Attenzione al fatto che, i suddetti codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
    In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
    Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), sono riportati i codici tributo già istituiti (seconda colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.

    Leggi qui la risoluzione con il dettaglio dei nuovi codici tributo.

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Contributo Commercialisti 2026: importi invariati

    Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con informativa n 144/2025 pubblica gli importi della quota di contribuzione dovuta per l’anno 2026 da parte di tutti gli iscritti all’Albo e all’elenco speciale, nonché quella dovuta dalle società tra professionisti, rimarrà uguale a quella corrisposta nel 2025.

    La quota resta invariata rispetto al 2025.

    Contributo Albo Commercialisti 2026: importi e modalità di versamento

    L'informativa 144/2025 evidenzia che la quota di contribuzione per l’anno 2026 viene confermata in:

    • € 50,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2024, non abbiano compiuto i 36 anni di età
    • € 150,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale
    • € 150,00 per le Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013.

    Ai sensi dell’art. 12 lett. q) del D.lgs. 139/2005, gli Ordini locali ne curano la riscossione e il successivo accreditamento su delega del Consiglio Nazionale. 

    Attenzione al fatto che gli iscritti sono tenuti al versamento della quota contributiva al Consiglio Nazionale anche nel caso in cui chiedano la cancellazione in corso d’anno.

    Le scadenze per il versamento dei contributi dovuti sono fissate in due rate di uguale importo da corrispondersi nei termini seguenti:

    • la prima rata entro il 15 maggio 2026;
    • la seconda rata entro il 15 luglio 2026.

    Il contributo è dovuto anche da parte degli iscritti che dovessero decidere di cancellarsi dall’Albo in corso d’anno.

    L’Informativa ricorda le modalità di riscossione e ai sensi dell’art 12 lett. q) del DLgs. 139/2005 sono gli Ordini locali a curare l’esazione del contributo per poi corrisponderlo al Consiglio nazionale, pertanto le quote riscosse dovranno confluire in bilancio nel Titolo III relativo alle Entrate ed Uscite aventi natura di partite di giro.

    Entro il prossimo 31 gennaio 2026, gli Ordini locali dovranno compilare un modulo (allegato all’Informativa), comunicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2025.  Sulla base di quel numero verrà definito il totale da versare al Consiglio nazionale, salvo conguaglio da effettuare sulla base degli iscritti al 31 dicembre 2026.