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Autotutela tributaria: come presentare l’istanza
Con la Circolare n 21/2024 le Entrate forniscono chiarimenti e istruzioni sulle novità introdotte dal Nuovo Statuto del Contribuente in merito all'istituto dell'Autotutela.
Vediamo le regole per l'istanza commentate dall'Agenzia.
Istanza di autotutela tributaria: a chi presentarla
Gli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente hanno riformato l'istituto dell'autotutela tributaria, distinguendola in due categorie:
- autotutela obbligatoria,
- autotutela facoltativa.
Tali norme in vigore dal 18 gennaio 2024, mirano a garantire una maggiore tutela dei diritti del contribuente, introducendo criteri chiari per l'esercizio dell'autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria.
La Circolare specifica che la richiesta di autotutela va indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento.
Inoltre, si evidenzia che la competenza a esercitare il potere di autotutela sussiste in capo alle strutture territoriali mentre quelle centrali non sono coinvolte nei relativi procedimenti, ad eccezione delle ipotesi di richieste di autotutela aventi a oggetto atti a rilevanza esterna emessi da queste ultime.
Pertanto, in capo agli Uffici centrali non è configurabile alcun potere di intervento rispetto agli atti rientranti nell’esclusiva competenza delle strutture territoriali, provinciali o regionali, che abbiano provveduto alla loro adozione.Nell’ipotesi in cui il contribuente presenti, per errore, la richiesta a una struttura non competente (come, ad esempio, a una Direzione regionale per un atto emesso da un Ufficio di una Direzione provinciale), la struttura ricevente deve trasmettere tempestivamente detta richiesta all’Ufficio competente, informandone contestualmente il contribuente all’indirizzo indicato nella richiesta stessa o, in assenza, a quello risultante come domicilio fiscale in anagrafe tributaria, analogamente a quanto previsto, nella previgente disciplina, dall’articolo 5 del DM n. 37 del 1997, secondo il quale «in caso di invio di richiesta ad un Ufficio incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all’Ufficio competente dandone comunicazione al contribuente» e in ossequio ai principi di leale collaborazione e buona fede previsti dall’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente.
Istanza di autotutela tributaria: contenuto e modalità
L’istanza deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi (di fatto e di diritto) su cui si fonda la richiesta di autotutela e va corredata di tutta la documentazione in possesso del richiedente idonea a dimostrare la sussistenza dei vizi che giustificano la revisione dell’atto.
L’istanza deve essere presentata avvalendosi di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato a presentarla, tramite, ad esempio, l'utilizzo dei servizi telematici (accesso tramite SPID, CIE o CNS), tramite posta elettronica certificata o in alternativa tramite consegna a mano con accesso fisico allo sportello.
Al fine di garantire l’efficienza dell’azione amministrativa, è opportuno che le richieste di autotutela riportino:- i dati identificativi del contribuente o del suo eventuale rappresentante a cui è stato notificato l’atto di cui si chiede l’annullamento;
- i dati di contatto a cui inviare comunicazioni e notificare l’eventuale provvedimento di accoglimento o diniego della richiesta indicando l’indirizzo di posta elettronica certificata. Qualora l’istante non sia titolare di indirizzo di posta elettronica certificata, oppure essendo titolare di un indirizzo PEC lo stesso non sia inserito nei pubblici registri, si potrà indicare nell’istanza di autotutela quale dato di contatto utile ai fini delle comunicazioni e delle notifiche, l’indirizzo PEC del difensore/procuratore/intermediario munito di mandato o procura alle liti per la presentazione dell’istanza, da cui risulti l’elezione di domicilio presso lo stesso;
- in mancanza di uno dei predetti domicili digitali, la notifica del provvedimento deve essere eseguita al domicilio fiscale del contribuente istante risultante dall’anagrafe tributaria;
- gli estremi dell’atto di cui si chiede l’annullamento;
- una dettagliata descrizione della fattispecie e ogni documentazione utile
allo svolgimento della fase istruttoria da parte degli Uffici; - i vizi dell’atto e le ragioni di fatto e di diritto, in modo chiaro ed esaustivo, per le quali si chiede l’annullamento;
- la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, previa procura, in calce o a margine dell'atto, ovvero allegata all'istanza.
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Variazioni aliquote IMU 2025: attivo il portale per i Comuni
Il MEF informa che, come anticipato nel Comunicato del 27 settembre 2024, è stata resa disponibile, all’interno del Portale del federalismo fiscale, nell’apposita sezione denominata “Gestione IMU”, l’applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l’anno di imposta 2025.
Ricordiamo però che, con il DM 6 settembre del MEF è stato integrato il decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Attenzione al fatto che, i Comuni dovranno usare dal 1 gennaio 2025 la piattaforma preposta sul portale federalismo fiscale.
Per provvedere all'aedempimento sono anche state aggiornate le linee guida, scarica qui il file.
Riepiloghiamo le novità previste a partire dal 2025.
Aliquote IMU diversificabili dai Comuni: le regole 2025
Il Decreto MEF del 6 settembre pubblicato nella GU del 18 settembre, integra le fattispecie di diversificazione delle aliquote IMU da parte dei comuni.
In dettaglio, è approvato l'allegato A che sostituisce l'allegato A del Decreto 7 luglio 2023, con cui sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
L'attuale allegato A, di cui al decreto 6 settembre, modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste.Nel caso in cui il comune eserciti la facoltà deve in ogni caso effettuare la diversificazione nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.
I comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze il Prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, attiva, per l'IMU 2025 dal 31 ottobre scorso.
Inoltre sono pubblicate le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”, aggiornate con le modifiche apportate dal citato decreto 6 settembre 2024.
I comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 della legge n. 160 del 2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2.
L'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il comune non intende diversificare le aliquote ai sensi del comma 2.Attenzione al fatto che, le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.
Il mef ricorda, infine, che, per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all’art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019.
Le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità appena descritte.
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Irpef dal 35 al 33%: calcoli del CNDCEC sul risparmio fiscale
Il CNDCEC con un comunicato dell'8 novembre, basandosi su dati ufficiali della Fondazione nazionale dei Commercialisti ha pubblicato i numeri del passaggio di aliquota Irpef dal 35% al 33%.
In effetti viene evidenziato quali risorse sarebbero necessarie per attuare questa novità e come si ripercuoterebbe sui lavoratori autonomi e sui dipendenti, vediamo i dettagli.
Irpef dal 35 al 33%: le risorse necessarie
Secondo la Fondazione dei Commercialisti gli incassi derivanti dal Concordato preventivo biennale, attualmente stimati in 1,3 miliardi di euro potrebbero essere sufficienti a ridurre l’aliquota Irpef di un solo punto percentuale, dal 35% al 34%.
Al fine di attuare un taglio di due punti, dal 35% al 33%, i dati della Fondazione evidenziano che ne servirebbero invece circa 2,5.
Comunque tanto nel primo quanto nel secondo caso, la platea dei contribuenti beneficiari è pari a circa 11 milioni di soggetti.
La Fondazione ha anche calcolato gli effetti che le due ipotesi produrrebbero per:
- i lavoratori dipendenti (per i quali va considerato anche il nuovo taglio del cuneo fiscale contemplato nella legge di bilancio 2025),
- i lavoratori autonomi e pensionati, ai quali, invece, il taglio del cuneo non si applica.
Secondo lo studio pubblicato, per i lavoratori dipendenti i risparmi, cumulando taglio del cuneo e riduzione aliquota, scatterebbero solo a partire dalle retribuzioni lorde superiori a 35 mila euro. Sotto questa cifra per alcuni gli effetti, secondo lo studio pubblicato, sarebbero leggermente negativi.
Tutti con il segno positivo invece gli effetti per autonomi e pensionati, anche se con risparmi, specie per i redditi tra i 30 e i 35mila euro, molto contenuti.
Relativamente al nuovo cuneo fiscale dopo i calcoli effettuati i Commercialisti rilanciano la loro proposta alternativa, ossia quella di utilizzare gli incassi del concordato preventivo per alzare a 56mila euro il limite del secondo scaglione Irpef.
Irpef dipendenti: il risparmio fiscale con aliquota al 33%
Il comunicato evidenzia che, nell’ipotesi di taglio di un punto percentuale (dal 35% al 34%) dell’aliquota del secondo scaglione IRPEF, per i lavoratori dipendenti, considerando il nuovo cuneo fiscale, i risparmi arriverebbero per quanti hanno una retribuzione lorda superiore a 35mila euro. Ad esempio, in corrispondenza di una retribuzione lorda pari a 40mila euro il risparmio è pari a 543 euro su base annua, mentre quelli tra 30 e 35mila euro farebbero registrare un segno meno (rispettivamente -101 euro e -145 euro su base annua).
Secondo le simulazioni dei commercialisti, nell’ipotesi di un taglio di due punti dell’aliquota IRPEF (dal 35% al 33%): più 627euro per le retribuzioni lorde pari a 40mila euro e -101 e -107euro per quelle pari a 30 e 35mila euro.
Irpef autonomi: il risparmio fiscale con aliquota al 33%
La Fondazione nazionale dei commercialisti, nello studio diffuso in data 8 novembre, ha calcolato anche gli effetti del taglio dell’IRPEF su autonomi e pensionati, ai quali non si applica il taglio del cuneo fiscale.
In questo caso ci sono risparmi per tutte le fasce di reddito.
Per i redditi compresi tra 30 e a 35 mila euro, però, si tratta di cifre molto contenute: 20 euro all’anno nel caso del taglio di un punto percentuale della seconda aliquota IRPEF e 40 euro l’anno nel caso del taglio di due punti percentuali.
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Sostenibilità processi produttivi: via alle domande dall’11 novembre
Il MIMIT ha pubblicato la Circolare del 18 ottobre con le regole per il nuovo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione per lo sviluppo di una maggiore efficienza energetica e per rendere più sostenibili i processi di produzione. Le richieste andranno a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo.
In dettaglio si tratta di modalità attuative del sottoinvestimento 7.1 Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche” del PNRR per la parte concernente la produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile dei processi produttivi
L’obiettivo è incentivare gli investimenti privati e migliorare l’accesso ai finanziamenti per sostenere i settori dell’efficienza energetica, la produzione rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile del processo produttivo.
Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 350 milioni di euro, nell’ambito della dotazione complessiva del sottoinvestimento 1, pari a 2 miliardi di euro, della Missione 1, Componente 2, Investimento 7, del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.
Sostenibilità processi produttivi: domande di aiuto dall’11.11
Come specificato dalla circolare in oggetto l'investimento risulta articolato in due sottoinvestimenti destinati ad incentivare gli investimenti privati e migliorare l’accesso ai finanziamenti per sostenere:
- a) i settori dell’efficienza energetica, la produzione rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile del processo produttivo (sottoinvestimento 1);
- b) le catene di approvvigionamento industriali (sottoinvestimento 2).
Le finalità proprie del sottoinvestimento 1 oggetto della circolare sono perseguite attraverso il finanziamento di domande di Contratto di sviluppo per la tutela ambientale di cui all’articolo 6 del decreto 9 dicembre 2014 che risultino coerenti con quanto previsto nel seguito della presente circolare.
In particolare, potranno essere utilmente valutate:- a) previa presentazione di specifica istanza da parte del proponente, domande di Contratto di sviluppo già presentate all’Agenzia il cui iter di valutazione istruttoria risulti, alla data di pubblicazione della presente circolare, sospeso per carenza di risorse finanziarie;
- b) nuove domande di Contratto di sviluppo, presentate successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, per le quali il soggetto proponente faccia istanza di accesso alle risorse di cui alla presente circolare
Sostenibilità processi produttivi: contenuti dei progetti
Le domande devono avere ad oggetto un programma di sviluppo per la tutela ambientale concernente un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente, per la cui realizzazione possono essere necessari uno o più progetti per la tutela ambientale, come individuati nel Titolo IV del decreto 9 dicembre 2014, ed, eventualmente, progetti di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III del medesimo decreto 9 dicembre 2014, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all’obiettivo di salvaguardia ambientale. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 28 del richiamato decreto 9 dicembre 2014 e con gli obiettivi del sottoinvestimento 1 i progetti d’investimento devono essere volti:
- a) alla tutela dell’ambiente, compresi gli aiuti per la riduzione e l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 36 del Regolamento GBER;
- b) all’introduzione di misure di efficienza energetica, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis del Regolamento GBER;
- c) alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, dell’idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento, conformemente alle disposizioni di cuiall’articolo 41 del Regolamento GBER, solo qualora gli investimenti riguardino interventi destinati all’autoconsumo dell’impresa beneficiaria e risultino inseriti in un più ampio programma di investimenti;
- d) all’efficienza nell’utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione versoun’economia circolare, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 47 del Regolamento GBER.
Sostenibilità processi produttivi: domande di aiuto dall’11.11
Le istanze di accesso alle risorse di cui alla presente circolare possono essere presentate all’Agenzia a partire dalle ore 12.00 del giorno 11 novembre 2024, secondo le modalità ed i modelli che saranno resi disponibili, con congruo anticipo rispetto alla predetta data, nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell’Agenzia Invitalia.
Le istanze dovranno contenere tutti gli elementi utili a consentire l’accertamento, da parte dell’Agenzia, della conformità dei programmi di sviluppo con le specifiche di cui alla presente circolare connesse all’utilizzo delle risorse del PNRR nonché, ove richiesto, con i requisiti per il riconoscimento delle agevolazioni nell’ambito del regime SA.109439 (2023/N).
Per tutti i dettagli si rimanda alla rimanda alla Circolare del 18 ottobre.
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Decreto Marchi: via dal 2 dicembre ai progetti di cessione marchi di interesse nazionale
Pubblicato in GU n 260 del 6 novembre il Decreto MIMIT del 28.10 con Disposizioni operative relative alle procedure di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale.
In particolare viene pubblicato il format per il progetto di cessione dell'attività (previsto dall'art 2 del Decreto MIMIT 3 luglio 2024 con Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale).
Ai sensi dell'art 2 del Decreto 28.10.2024 del MIMIT l'impresa, nazionale o estera, che intende investire in Italia o rasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero, interessata a utilizzare uno o più marchi pubblicati, può presentare apposita richiesta, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, utilizzando il format di cui all'Allegato 2 al presente decreto.
Vediamo i dettagli.
Decreto Marchi di interesse nazionale. il forma per il progetto di cessione
L'art 1 del Decreto 28 ottobre 2024 specifica che il progetto di cessazione dell'attività di cui all'art. 2, comma 2, del decreto MIMIT del 3 luglio 2024 deve essere redatto utilizzando il format di cui all'allegato 1 al presente decreto.
Il progetto deve essere trasmesso, nei termini fissati dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, alla Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, via PEC al seguente indirizzo: [email protected]
La predetta DGIND, entro tre mesi dalla ricezione del progetto comunica all'impresa gli esiti dell'attività istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, all'indirizzo PEC indicato nel predetto format.
Come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, il mancato riscontro da parte della DGIND entro il predetto termine di tre mesi, si intende come manifestazione di non interesse a subentrare nella titolarita' del marchio.
Nel caso in cui la DGIND comunichi l'interesse del Ministero a subentrare nella titolarità del marchio, procederà immediatamente all'avvio dei lavori con l'impresa per la predisposizione dell'atto di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024.
La DGIND cura gli adempimenti relativi alla pubblicazione, previsti dall'art. 2, comma 6, e dall'art. 4 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024.
La procedura si applica a partire dal 2 dicembre 2024.Leggi anche: Decreto marchi: regole MIMIT per rilevare quelli di interesse nazionale
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Costi su beni di terzi: ammortamento e deduzione
La sentenza numero 22139 della Corte di Cassazione, datata 6 agosto 2024, esamina il trattamento fiscale dei costi sui beni di terzi, sia in termini di ammortamento che di deducibilità.
Il fatto concreto esaminato dalla corte è singolare: una azienda costruiva un immobile su un terreno di proprietà del comune, su cui veniva stabilita la sede dell’impresa, ma senza avere titolo di godimento del terreno.
L’azienda avrebbe voluto ammortizzare l’immobile costruito, situazione contestata dall’Agenzia delle Entrate, secondo la quale la proprietà è dirimente ai fini del diritto ad ammortizzare i costi di costruzione.
La sentenza 22139/2024
La Corte di Cassazione, nella sentenza numero 22139, pubblicata il 6 agosto 2024, ritiene che i costi di costruzione o di acquisto di un bene sono ammortizzabili solo nel caso in cui il bene entri nel patrimonio dell’imprenditore.
Ciò implica l’acquisizione del bene in termini di proprietà, di altro diritto reale di godimento, o di leasing (prevedendo il contratto l’acquisto differito del bene).
Tale circostanza, nota la Corte, trova conferma in quanto previsto dall’OIC sui principi contabili numero 16 e 24, concernente le immobilizzazioni (materiali e immateriali): secondo tale documento, infatti, un bene viene annoverato tra le immobilizzazioni nel momento in cui entra nella sfera della proprietà dell’imprenditore o nel caso in cui vengano comunque trasferiti rischi e benefici.
In conseguenza di tutto ciò, secondo la Corte di Cassazione “i costi di costruzione di un fabbricato realizzato su di un terreno di proprietà altrui in assenza di concessione a costruire o di acquisto del diritto di superficie non sono ammortizzabili, riguardando il bene di un terzo, ma al limite sono deducibili, al pari dei costi di manutenzione […], ricorrendone le condizioni di legge”.
Il punto cardine della questione è il fatto che, in mancanza del diritto di superficie o di concessione a costruire, il proprietario del terreno diviene anche proprietario dell’edificio su di esso costruito, in base al principio di accessione; questo diritto costituisce una modalità di acquisto della proprietà che avviene quando il proprietario di un bene principale diviene anche proprietario dei beni accessori che si uniscono o si incorporano a tali beni, per la forza attrattiva del bene principale; tale acquisizione di proprietà non richiede il consenso del proprietario del bene accessorio, a prescindere dalla motivazione che ha comportato l’incorporazione (un classico esempio può essere l’acquisizione della proprietà delle piantagioni che crescono su un terreno).
In definitiva, quindi, la Corte emana il seguente principio di diritto: “in tema di imposte dirette, i costi relativi alle immobilizzazioni materiali o immateriali sono ammortizzabili purché riguardino beni consumabili che entrano nel patrimonio dell’imprenditore a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, non essendo, invece, ammortizzabili i costi riguardanti beni di proprietà di terzi”.
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Start up e PMI innovative: gli incentivi per chi investe
Pubblicata in GU n 261 la legge n 162 del 2024 con Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.
La legge composta da 5 articoli entrerà in vigore il 22 novembre prossimo, vediamo le novità per queste realtà imprenditoriali.
Incentivi fiscali per investimenti in start-up e in PMI innovative
Con l'art 2 della legge si prevede che per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, per l'eccedenza è riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito d'imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui e' presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.
Le disposizioni si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.Patrimonializzazione imprese trmite sviluppo del mercato italiano dei capitali
Inoltre con l'art 3 al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 è inserito il comma 5-bis che prevede quanto segue.
Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 5, sesto periodo, il Patrimonio Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater del medesimo testo unico, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni;
- b) per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera b);
- c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;
- d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidita' gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area euro e dalla Commissione europea;
- e) l'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato e' mantenuto nel limite del 49 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; la restante quota dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio e' sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato».
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 23 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato e le altre disposizioni del medesimo regolamento si applicano in quanto compatibili.
Legge start up e PMI innovative: ulteriori modifiche a norme precedenti
La legge di cui sitratta ha inotlre previsto:
- modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative, nonche' disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche,
- modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
cui si rimanda dal testo di legge.