-
Prova dell’esportazione: i documenti necessari per non imponibilità IVA
Con la Risposta a interpello n 182 del 12 settembre il Fisco replica a quesiti sul trattamento ai fini IVA delle cessioni gratuite di beni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione DELTA, in attuazione di finalità umanitarie, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b-bis del Decreto IVA.
In particolare, l'Istante chiede chiarimenti circa la non imponibilità IVA di tali operazioni e le modalità di prova dell'avvenuta esportazione dei beni fuori dall'Unione Europea, nel contesto di un programma di cooperazione internazionale umanitaria.
L'agenzia, sinteticamente, specifica che la prova dell’esportazione può essere fornita, a determinate condizioni, anche con documentazione diversa da quella doganale.
Ai fini del regime di non imponibilità IVA, ai fini della validità della prova è però necessario che la stessa sia certa e incontrovertibile, come nel caso dell’attestazione rilasciata da una Pubblica Amministrazione del Paese terzo di destinazione della merce.
Vediamo il caso specifico e la replica dettagliata ADE.
Prova dell’esportazione: i documenti necessari per non imponibilità IVA
La Società istante ALFA quale rappresentante del Gruppo IVA ALFA, intende conoscere il trattamento da riservare ai fini IVA alla cessione di beni, effettuata a titolo gratuito dalla società GAMMA partecipante al medesimo Gruppo IVA, nei confronti della Pubblica Amministrazione DELTA, con il fine di fornire sostegno al settore X del Paese Y.
In particolare, l'Istante afferma che a seguito dei danni che le infrastrutture del settore X del Paese Y hanno di recente subito a causa di un evento bellico, ''la Società – in coerenza con i propri valori aziendali – ha deciso di mettere a disposizione la propria esperienza aderendo all'iniziativa non-profit promossa dalla Pubblica Amministrazione DELTA, volta a fornire sostegno al settore X del Paese Y''.
Stando a quanto riportato dall'Istante, tale iniziativa cui la Società ha deciso di aderire, si colloca ''nell'ambito degli interventi di sostegno al settore X del Paese Y promossa, in ambito internazionale, da (…)''.
L'iniziativa consisterebbe ''nella cessione a titolo gratuito di materiali ed attrezzature (…) necessari per il mantenimento in operatività degli impianti dei principali operatori del settore X del Paese, da trasportare e consegnare, a tale scopo, alle autorità del Paese Y''.
L'istante puntualizza che con la cessione a titolo gratuito dalla Società nei confronti dell'Amministrazione DELTA, il materiale (…) verrà ''consegnato, inizialmente, a cura della Società, presso un punto di raccolta nazionale che la stessa Pubblica Amministrazione DELTA ha individuato nel magazzino della (…) della Regione (…), sito in (…) e successivamente affidato dalla Pubblica Amministrazione DELTA ad un broker appositamente individuato dalla Commissione europea, il quale provvederà al trasporto ed alla messa a disposizione dei beni alle Autorità del Paese Y ' in conformità con le procedure unionali attivate per la gestione dell'emergenza…'', secondo quanto espressamente precisato nell'accordo sottoscritto tra le parti''.
Infine, l'Istante afferma che, in base agli accordi intercorsi tra le parti, è previsto l'onere in capo alla Pubblica Amministrazione DELTA di inviare alla Società una comunicazione scritta attestante l'avvenuta ricezione del materiale ceduto a titolo gratuito presso il punto di raccolta nazionale e un'ulteriore comunicazione scritta attestante l'avvenuta consegna dei beni ceduti alle autorità del Paese Y ''con il dettaglio della natura, qualità e quantità dei beni definitivamente esportati nel Paese Y''.
Tanto premesso, l'Istante prospetta i seguenti quesiti:
- con il primo quesito chiede di sapere se, in relazione alle cessioni dei beni oggetto possa o meno rendersi applicabile il regime di non imponibilità IVA previsto dall'articolo 8, primo comma, lett. b-bis) del d.P.R. n. 633 del 1972 (di seguito anche ''Decreto IVA'');
- con il secondo quesito chiede di conoscere le modalità attuative previste per l'applicazione di tale regime, e se, in luogo della documentazione doganale richiesta dall'articolo 8, primo comma, lettera b-bis del medesimo decreto, ''la prova dell'avvenuta esportazione dei beni possa essere validamente fornita mediante l'apposita attestazione che la Pubblica Amministrazione DELTA provvederà a rilasciare alla società Istante''.
Tanto premesso, le entrate hanno specificato che il trattamento ai fini IVA delle cessioni gratuite nei confronti della Pubblica Amministrazione per finalità umanitarie, disciplinato dall’art. 8, comma 1, lett. b-bis del DPR 633/1972 (Decreto IVA), presenta una serie di condizioni essenziali affinché tali operazioni siano considerate non imponibili.
La Legge n. 167/2017 ha modificato la normativa IVA in linea con la Direttiva 2006/112/CE per includere tra le cessioni non imponibili le cessioni gratuite effettuate a favore di pubbliche amministrazioni o soggetti della cooperazione allo sviluppo, con la condizione che i beni siano destinati a finalità umanitarie e trasportati fuori dall'Unione Europea entro 180 giorni dalla consegna.
Le principali condizioni richieste sono:
- le cessioni devono essere effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni o soggetti della cooperazione allo sviluppo (art. 26, comma 3, L. 125/2014).
- il cessionario (o un soggetto da lui incaricato) deve curare il trasporto dei beni fuori dall’Unione Europea entro 180 giorni.
- i beni devono essere destinati a progetti umanitari, inclusi quelli di cooperazione allo sviluppo.
- deve essere fornita la documentazione doganale che attesti l'uscita effettiva dei beni dall'UE.
Nel caso di specie:
- La Pubblica Amministrazione DELTA, facente parte delle "pubbliche amministrazioni", è destinataria della cessione gratuita.
- La consegna dei beni avviene con spedizione al di fuori dell’UE entro il termine di 180 giorni, tramite un broker incaricato dalla Commissione Europea.
- La finalità della cessione è umanitaria, nell’ambito di un meccanismo unionale per la cooperazione internazionale.
Per quanto concerne la prova dell’esportazione, la documentazione doganale è normalmente il mezzo principale per dimostrare l'avvenuta esportazione.
Tuttavia, come ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass., n. 25454/2018), in determinati casi la prova può essere fornita anche attraverso altri mezzi documentali, come l’attestazione da parte di pubbliche amministrazioni del Paese destinatario.
Nel caso specifico, la notifica di avvenuta consegna da parte della Pubblica Amministrazione DELTA viene considerata idonea a dimostrare la definitiva esportazione dei beni verso il Paese Y, in linea con l’orientamento giurisprudenziale nazionale e unionale.
In base a quanto esposto, la cessione gratuita di beni effettuata per finalità umanitarie a favore della Pubblica Amministrazione DELTA rientra tra le operazioni non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8, lett. b-bis, del Decreto IVA, purché siano rispettate le condizioni sulla prova dell'avvenuta esportazione.
Allegati: -
Lavoro domestico: online anche le deleghe per Agenzie lavoro
Per l'assunzione e la gestione di colf e badanti in autonomia INPS ha reso disponibile per i datori di lavoro:
- i servizi online sul sito www.inps.it , e
- una applicazione online per gli smartphone e tablet APP INPS MOBILE .
Dopo aver messo a disposizione le funzioni di:
- pagamento dei contributi di lavoro domestico con notifica dei promemoria al datore di lavoro,
- assunzioni e cessazioni dei contratti con relative comunicazioni obbligatorie
l'istituto ha comunicatori anche la possibilità di effettuare trasformazioni e proroghe dei contratti di lavoro domestico , in autonomia e direttamente dal cellulare.
Da gennaio 2024 gli adempimenti sono disponibili anche sulla APP (v. dettagli all'ultimo paragrafo).
Vediamo in generale gli obblighi previsti dalla normativa per l'assunzione dei lavoratori domestici e le funzioni online sia sul sito che dall'applicazione mobile.
Assunzioni colf e badanti: le comunicazioni obbligatorie
La normativa prevede per il datore di lavoro domestico l'obbligo di comunicare all'INPS in via telematica l'assunzione del lavoratore domestico entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del rapporto di lavoro (art. 9 bis, comma 2, D.L. 510/96 convertito con modificazioni dalla L. 608/96, come modificato dall’art. 1, comma 1180, L. 296/06);
La comunicazione può essere fatta direttamente dal datore di lavoro :
- sul sito internet INPS o tramite l'applicazione INPS MOBILE
- avvalendosi di consulenti o associazioni sindacali abilitate (Patronati)
- tramite il Contact Center INPS.
La comunicazione, che ha efficacia anche nei confronti dell’INAIL ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni, è sempre obbligatoria anche se si tratta di:
• periodo di prova;
• lavoro saltuario o discontinuo;
• lavoratore già assicurato presso un altro datore di lavoro o per un’altra attività;
• lavoratore già titolare di pensione.
L’obbligo di comunicazione esiste anche in fase di proroga, trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato oppure in caso di svolgimento dell’attività in una abitazione del datore di lavoro diversa da quella comunicata precedentemente) e cessazione del rapporto di lavoro. In questi casi la comunicazione dovrà essere effettuata entro cinque giorni dall’evento.
È anche consentito l’annullamento di una denuncia di assunzione, ma solo entro cinque giorni dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro.
Per chi decide di far da sé per l’accesso ai servizi online sul sito INPS è necessario il possesso :
- di una identità SPID o
- di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- o della Carta di Identità elettronica CIE
Una volta autenticati è possibile accedere alla schermata dell’area dedicata nella sezione servizi>lavoratori domestici.
Si ricorda che per denunciare il rapporto di lavoro oltre ai dati anagrafici e fiscali del datore occorrono, per il dipendente:
• copia di un documento di identità non scaduto;
• copia del codice fiscale;
• il permesso di soggiorno (rinnovato o in attesa) nel caso di collaboratore extracomunitario.
ATTENZIONE dal 2022 sono in vigore anche per i datori di lavoro domestico nuovi obblighi di informazione a colf e badanti sulle condizioni di lavoro, previsti dal Decreto Trasparenza n. 104 2022 , he vanno inseriti nel contratto di assunzione o allegati al contratto .
Assunzioni colf e badanti: le sanzioni per omessa comunicazione
In caso di omessa o ritarda comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa che va da 200 a 500 euro per ogni lavoratore di cui non si è comunicata l’assunzione.
Questa sanzione può essere cumulata con la sanzione per la mancata iscrizione all’INPS e/o alla sanzione civile prevista per l’omesso pagamento dei contributi.
L’importo della sanzione per mancata iscrizione del lavoratore domestico all’INPS va da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore “in nero”, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettuato.
Lavoro domestico deleghe online
Con il messaggio del 12 settembre 2024 INPS comunica che sono disponibili sul sito INPS.IT anche a favore delle agenzie per il Lavoro autorizzate all'attività di intermediazione i servizi online per :
- l’inserimento delle deleghe dei datori di lavoro domestico e
- l’accesso al servizio denominato "comunicazione bidirezionale"
I servizi sono raggiungibili dalla sezione “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > Aree tematiche > “Accesso ai servizi per i lavoratori domestici” o, in alternativa, dalla sezione “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > “Lavoro domestico” > “Formalizzare l'assunzione di un lavoratore domestico”.
Si accede ai servizi on line dell’Istituto previa autenticazione mediante SPID, CIE o CNS.
Lavoratori domestici: APP INPS MOBILE
Come detto, grazie alle funzioni dell’applicazione per i dispositivi mobili APP INPS MOBILE i datori di lavoro possono effettuare tutte le comunicazioni relative ai contratti di colf e badanti direttamente dal proprio smartphone.
Si ricorda che INPS MOBILE è scaricabile GRATUITAMENTE dagli store online, sia per il sistema Android che IOS.
ATTENZIONE l'applicazione è utilizzabile da parte degli utenti muniti di SPID almeno di livello 2 o di Carta Identità Elettronica (CIE).
L'INPS ha comunicato, con il Messaggio n. 3433 del 2 ottobre 2023, una nuova funzione sull'app "INPS Mobile" per il lavoro domestico:
A partire dal mese di ottobre 2023 il datore di lavoro può provvedere da solo anche a
- trasformazione rapporto di lavoro e
- proroga rapporto di lavoro.
Dal mese di gennaio 2024, il datore di lavoro domestico potrà intervenire per la variazione delle condizioni di lavoro, ad esempio:
- orario,
- retribuzione
- qualifica.
- Senza categoria
Emissione Criptoattività: gli organismi e i poteri di vigilanza
Pubblicato in GU n 215 del 13 settembre il Decreto n 129 del 5 settembre con Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937. (24G00147).
Vediamo in sintesi cosa contiene.
Criptoattività: le regole italiane in recepimento di quelle UE
Il Cdm del 30 agosto ha approvato il Decreto legislativo n 129 (in GU n 215 del 13 settembre 2024) in attuazione della delega conferita dall’articolo 19 della legge di delegazione europea 2022-2023, che intende adeguare il diritto nazionale al regolamento UE 2023/1114 (MICAR Markets In Crypto Asset Regulation), che introduce una regolamentazione minima valida per tutte le cripto attività
Si introducono misure riguardanti i seguenti profili:
- gli obblighi di trasparenza informativa per l’emissione,
- l’offerta al pubblico e l’ammissione di cripto attività su una piattaforma di negoziazione;
- l’autorità e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto attività e per gli emittenti di token in moneta elettronica;
- il funzionamento, l’organizzazione, la governance degli emittenti e dei prestatori di servizi per le cripto attività;
- la tutela dei possessori di cripto attività e dei clienti dei prestatori di servizi;
- le misure per prevenire l’abuso di informazioni privilegiate, la divulgazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.
In merito alle criptoattività si ricorda che l'ADE ha pubblicato una circolare esplicativa al fine di inquadrare correttamente la materia, leggi: Tassazione criptovalute: indicazioni operative delle Entrate
Si resta in attesa del testo del Decreto di recepimento delle norme UE.
-
IGP non alimentari: domande dal 16 settembre
Con Decreto Direttoriale il MIMIT ha stabilito i requisiti, le spese ammissibili, l’entità e le modalità di erogazione del contributo destinato alle associazioni di produttori per le spese di consulenza tecnica sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici.
Il bando intende favorire l'accesso alla nuova tutela europea per le Indicazioni Geografiche Protette (IGP).
I dettagli
IGP non alimentari: domande dal 16 settembre
A partire dal 16 settembre 2024 ed entro le ore 13 del 31 ottobre 2024 le associazioni di produttori potranno presentare la propria domanda.
Le richieste dovranno essere inviate, complete di tutta la documentazione necessaria, all’indirizzo PEC: [email protected].
Scarica qui: Modulo di domanda
Il contributo è concesso nella misura dell'80% delle spese sostenute e valutate ammissibili, fino a un importo massimo concedibile pari a 30.000,00 euro (trentamila/00) per ciascun soggetto beneficiario.
La misura favorirà l'accesso alla nuova tutela europea per le Indicazioni Geografiche Protette (IGP).
A partire dal 1° dicembre 2025, infatti, la predisposizione del suddetto disciplinare sarà condizione necessaria per presentare la domanda di registrazione di un’IGP per prodotti artigianali e industriali.
Ciò permetterà di estendere alle produzioni non agroalimentari le stesse tutele previste a oggi per il settore agroalimentare, consentendo di promuovere a livello internazionale i territori e le produzioni locali e regionali.
- Senza categoria
Criptoattività: chiarimenti ADE su bollo e quadro RW
Con la Risposta a interpello n 181 del 12 settembre le Entrate hanno chiarito aspetti della dichiarazione dei redditi ad un contribuente che detiene bitcoin presso una società di diiritto italiano iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali, istituito presso l'Organismo Agenti e Mediatori (OAM).
Viene chiarito che un soggetto che detiene cripto-attività presso un “prestatore di servizi di portafoglio digitale” italiano, iscritto nel Registro operatori valute virtuali, istituito presso l’Organismo agenti e mediatori (OAM), non è tenuto ad applicare l’imposta sul valore delle cripto-attività se il gestore ha applicato l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative alle cripto-attività di cui all’art. 13 comma 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72.
L'istante appunto afferma di aver regolarmente indicato la criptovaluta detenuta nel Quadro RW della propria dichiarazione dei redditi fin dal primo anno di possesso e che, nel periodo d'imposta 2023, gli è stata addebitata dalla Società l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 13, comma 2ter della Tariffa, Parte Prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Domanda in proposito se:
- sussiste l'obbligo di compilazione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167;
- debba applicare l'imposta sul valore delle criptoattività, ai sensi del comma 18, ultimo periodo, dell'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Prima dei chiarimenti ricordiamo che dal 1° gennaio 2023, per effetto delle modifiche recate dalla lettera c) del comma 129 della legge di bilancio 2023, all'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, la compilazione del Quadro RW del modello Redditi deve avere ad oggetto tutte le criptoattività e non solo le criptovalute.
Il comma 1 del citato articolo 4 prevede che «Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero criptoattività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri, delle attività estere di natura finanziaria e delle criptoattività, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni».
Dichiarazione criptoattività: chiarimenti ADE su bollo e quadro RW
L'agenzia specifica che nel caso di specie, l'Istante afferma di detenere criptoattività presso un ''prestatore di servizi di portafoglio digitale'' italiano, iscritto nel registro tenuto dall'OAM, il quale ha applicato l'imposta di bollo, pertanto, il contribuente non è tenuto ad applicare l'imposta sul valore delle criptoattività.
Inoltre, l'Istante è tenuto alla compilazione del Quadro RW, ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, in quanto non rientra tra le fattispecie di esonero di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.
Relativamente al trattamento degli importi in valuta tradizionale temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla Società, si specifica che con riferimento all'imposta di bollo per i prodotti finanziari, nella circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, viene chiarito che l'articolo 3, comma 3, del d.m. 24 maggio 2012 precisa, che «Se, in costanza di rapporto, sia all'inizio che al termine del periodo rendicontato non sono presenti prodotti finanziari né sono state registrate movimentazioni nel corso del periodo stesso, l'imposta non è dovuta».
L'esclusione dell'imposta opera, dunque, per i rapporti che non presentano evidenze di prodotti finanziari e che non sono stati movimentati.
Pertanto, nel caso di specie, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, non si deve tener conto dell'importo in euro temporaneamente presente nella posizione dell'Istante, in quanto lo stesso non rappresenta un prodotto finanziario
Tale importo in euro detenuto presso la Società, inoltre, non deve essere indicato nel quadro RW in quanto non è detenuto, come precisato dall'Istante nella documentazione integrativa, presso conti correnti all'estero.
Infine, tenuto conto che sui bitcoin la Società ha già applicato l'imposta di bollo, l'Istante dovrà compilare il Quadro RW per i soli obblighi di monitoraggio fiscale barrando la colonna 16.
Sinteticamente, l’istante si domandava se, avendo pagato l’imposta di bollo, dovesse anche corrispondere l’imposta sul valore delle cripto-attività (di cui all’art. 19 comma 18 del DL 201/2011)
L’Agenzia delle Entrate risponde di no, ricordando che l’art. 1 comma 146 della L. 197/2022, modificando il comma 18 dell’art. 19 del DL 201/2011 ha fissato una sorta di alternatività tra le due imposte, e a “decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo”.
Come già chiarito anche dalla Circolare n. 30/2023, l’imposta sul valore delle cripto-attività (di cui all’art. 19 comma 18 del DL 201/2011) deve essere applicata da “tutti i soggetti residenti che detengono cripto-attività sulle quali non è stata pagata l’imposta di bollo”, e dal 1° gennaio 2023, l’imposta sulle criptoattività “è dovuta in tutti i casi in cui l’imposta di bollo non è applicata dall’intermediario, ovvero nel caso in cui, ad esempio, le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone”.
Concludendo nel caso di specie, avendo applicato l’imposta di bollo, il contribuente non è tenuto ad applicare l’imposta sul valore delle cripto-attività.
Allegati: -
CIN Affitti brevi: quando la richiesta slitta al 2025
Le regole per il CIN codice identificativo nazionale per le locazioni brevi e turistiche sono operative dallo scorso 3 settembre data di pubblicazione da parte del Ministero dell'avviso di piena operatività del BDRS il portale tramite il quale richiederlo.
Il Turismo, a beneficio degli utenti interessati, ha anche pubblicato delle FAQ in risposta ai dubbi sulla data entro la quale richiedere il CIN, trascorsa la quale, per gli inadempienti, scattano salate sanzioni.
Con le faq è stato innanzitutto chiarito che le disposizioni legate al codice identificativo "sono applicabili dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione, sull’intero territorio nazionale, della piattaforma" ossia dal 2 novembre.
In una delle FAQ però il ministero fornisce una interpretazione estensiva del termine previsto dall'art 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, vediamo quale.
CIN Affitti brevi: quando la richiesta può slittare al 2025
Veniva domandato quanto tempo ha per richiedere il CIN chi ha ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN.
Il Ministero ha replicato che i termini di applicazione delle norme sul CIN decorrono dal momento di effettiva applicazione delle disposizioni del Decreto-legge n. 145 del 2023, art. 13-ter, cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale.Tuttavia, chi ha già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, hai ulteriori 60 giorni di tempo per ottenere il CIN.
Quindi, si hanno complessivamente 120 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso. Una volta decorsi questi termini, si sarà suscettibile di sanzione.
Leggi anche Codice CIN affitti brevi: tutte le regole per richiederlo
-
Distacco di personale: imponibile IVA se c’è corrispettività tra servizio e somma
La Corte di Cassazione si allinea all'orientamento unionale sull'imponibilità IVA del personale distaccato.
L'Ordinanza n 22700 del 2024 ha evidenziato che l’operazione è imponibile anche nell’ipotesi in cui l’addebito al soggetto che fruisce della prestazione venga effettuato al mero costo, sussistendo la corrispettività tra il servizio prestato e la somma ricevuta.
Distacco di personale: imponibile IVA se c’è corrispettività tra servizio e somma
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22700 del 12 agosto 2024, ha stabilito che il distacco di personale può essere soggetto a IVA anche quando il rimborso delle spese sostenute per il personale distaccato avviene senza margini di profitto.
La Corte ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-94/19 dell'11 marzo 2020), che ha sancito che l'imponibilità ai fini IVA sussiste qualora vi sia un nesso di corrispettività tra il servizio reso e l'importo ricevuto, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia pari o inferiore ai costi sostenuti.
La Corte ha chiarito che il semplice rimborso dei costi, in mancanza di lucro, non esclude l'assoggettamento a IVA, definendo con chiarezza il perimetro fino ad ora applicato in modo restrittivo.
In precedenza la giurisprudenza europea ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988, che escludeva la rilevanza ai fini IVA dei prestiti o distacchi di personale qualora venisse rimborsato solo il costo sostenuto. La Corte di Giustizia ha richiesto che, ai fini della imponibilità, venga verificata la sussistenza di un nesso di corrispettività tra il servizio prestato e l'importo addebitato.
La Cassazione ha anche evidenziato che sarà necessario attendere ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, cui si rimanda la specifica dei casi in cui il distacco di personale può essere escluso dall'imposta per assenza del nesso di corrispettività.