• Risparmio energetico

    Dl salva casa: in soffitta la doppia conformità degli immobili

    Il Dl Salva casa in dirittura d'arrivo per la conversione in legge entro il 28 luglio è stato approvato dalla Camera e ora passa al Senato.

    Tra i cambiamenti al testo originario approvato nel mese di maggio, vi sono novità per le regole di accertamento della conformità degli immobili, vediamole.

    Doppia conformità superata col Dl Salva Casa

    L’articolo 1, comma 1, lettere g), h), e i), modificate nel corso dell’esame in sede referente, modificando gli articoli 36 e 37 del TUE, opera un superamento del requisito della cosiddetta «doppia conformità», limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, nonché alle ipotesi di assenza o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31. 

    In particolare, vengono individuate due tipologie di accertamento di conformità in sanatoria, differenziando:  

    • a) gli interventi eseguiti in assenza, totale difformità o in variazione essenziale dal permesso di costruire o dalla Scia alternativa al permesso di costruire di cui all’articolo 23 del TUE, per i quali, in quanto fattispecie di maggiore gravità, continua a permanere l’attuale regime della doppia conformità urbanistica ed edilizia (previsioni di piano e normativa tecnica), ossia della necessità di rispettare la normativa prevista sia all’epoca della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda (articolo 36); 
    • b) gli interventi in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla Scia alternativa al permesso di costruire nonché quelli realizzati in assenza o in difformità dalla Scia “semplice” di cui all’articolo 22 del TUE, per i quali vi è il superamento della doppia conformità: si prevede che è sufficiente provare la conformità urbanistica ad oggi (ossia al momento della presentazione della domanda) e la conformità edilizia (normativa tecnica) all’epoca della realizzazione dell’intervento (nuovo articolo 36 bis). 

    Nei casi di difformità parziali si introduce la cd. sanatoria condizionata, in base alla quale il Comune può subordinare il rilascio del permesso/SCIA in sanatoria all’esecuzione di interventi per rendere l’opera conforme alla normativa tecnica, edilizia, igienico sanitaria, nonché alla rimozione delle opere che non possono essere sanate. 

    A tale riguardo è stato espunto il riferimento ai requisiti di igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati e per il superamento delle barriere architettoniche per il rilascio del permesso di costruire. 

    Il rilascio del permesso in sanatoria è sempre subordinato al pagamento del doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile in seguito agli interventi (importi compresi fra 1.032 e 10.328 €).   Infine, l’articolo 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività) viene modificato estendendo anche in questi casi il nuovo regime in merito all’eliminazione della «doppia conformità» lasciando in questo caso invariata la sanzione pecuniaria prevista dalla normativa vigente.   

  • Riforma fiscale

    Domicilio fiscale: nuovo concetto dal 2024 senza retroattività

    Con una Sentenza della Cassazione del 18 luglio viene chiarito il nuovo concetto di domicilio fiscale introdotto dalla Riforma Fiscale in atto.

    In sintesi, la Suprema Corte specifica che le nuove norme non sono retroattive.

    Prima di dettagliare quanto statuito dalla Corte, si specifica che nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate aveva notificato ad un soggetto anagraficamente residente nel Principato di Monaco, paese a fiscalità privilegiata, un avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art 38 del DPR 600 del 1973, relativo al periodo di imposta 2009, con il quale accertava il maggior reddito fondato su processo verbale di constatazione con il quale la Guardia di Finanza aveva verificato, per il periodo 2006-2010, che il contribuente aveva mantenuto sul territorio nazionale il centro dei propri interessi vitali.
    Il ricorso proposto dal contribuente venne accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma.
    Proposto appello dall'Ufficio, la Commissione tributaria Regionale del Lazio lo ha accolto.
    Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli eredi del defunto contribuente.

    Vediamo quanto ha deciso la Cassazione.

    Nuova nozione di domicilio fiscale: in vigore dal 1 gennaio

    Con la Sentenza n 19843/2024 la Cassazione ha stabilito che il domicilio civilistico e quindi anche quello fiscale  va individuato nel luogo in cui vi sia preminenza dei legami economici e patrimoniali della persona in modo riconoscibile dai terzi. 

    A seguito della riforma fiscale in particolare dall'art 1 del Dlgs n 209/2023 all'art 2 del TUIR e applicabili dal 1 gennaio 2024  ai fini di individuare la residenza fiscale delle persone fisiche i criteri cui attenersi sono rappresentati dalla residenza civilistica, dal domicilio, inteso come “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”, dalla presenza nel territorio dello Stato, nonché, dall’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente. 

    Si tratta di condizioni alternative che devono verificarsi per la maggior parte del periodo di imposta. 

    Secondo la Cassazione, mancando una norma interpretativa, le nuove disposizioni si applicano dal 1 gennaio 2024 e non hanno valore retroattivo.

    I fatti oggetto di contestazione, riguardano i periodi di imposta 2006-2010 con la conseguenza che agli stessi si applica la formulazione dell’art. 2 vigente fino al 2023, per cui la nozione di domicilio fiscale deve rifarsi a quella civilistica  del luogo in cui la persona ha stabilito la “sede principale dei suoi affari e interessi”.

    I giudici di legittimità si allineano alla parte della giurisprudenza che attribuisce rilevanza al luogo in cui si concentrano gli interessi di carattere economico e patrimoniale in modo abituale. 

    Inoltre, la gestione di detti interessi deve essere esercitata in modo riconoscibile dai terzi.

    A tal proposito la Corte richiama l'art 2 comma 1 lett. m) del Codice della Crisi d'impresa secondo cui il centro degli interessi principali del debitore (COMI) è rappresentato dal luogo in cui lo stesso gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

    Ciò premesso la sentenza n. 19843/2024 stabilisce che secondo  l'art. 2 comma 2 del TUIR, nella versione precedente alle novità 2024, le relazioni affettive e familiari della persona non rivestono un ruolo prioritario, ma rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento.

    I  legami personali, nel caso in oggetto, vi sono tanto in Italia quanto nel Principato di Monaco e la Cassazione ha privilegiato il luogo in cui esistevano anche interessi patrimoniali gestiti in modo riconoscibile dai terzi, ovvero l’Italia, viste le numeroso cariche sociali rivestite dal contribuente in diverse imprese.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Quota Albo Commercialisti: i termini di prescrizione

    Con il pronto ordini n 66 del CNDCEC si chiarisce il termine di prescrizione per la quota annuale di iscrizione all'Albo dei dottori Commercialisti alla luce di alcune sentenza di Cassazione, ultima delle quali la n 3757/2024.

    Prescrizione quita iscrizione Albo: chiarimenti dal CNDCEC

    Il CNDCEC con il pronto ordini n 66/2024 con oggetto Termine di prescrizione contributo annuale di iscrizione all'Albo replica ad un ordine territoriale.

    Innanzitutto viene ricordato che ai sensi dell'art 12 comma 1 lett p) del Dlgs n 139/2005  il Consiglio dell'Ordine è legittimato a fissare e riscuotere dai propri iscritti un contributo annuale e un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco. 

    L'ordinamento professionale, pertanto, attribuisce al Consiglio una potestà impositiva rispetto ad una prestazione che l'iscritto deve assolvere obbligatoriamente e al cui pagamento è condizionata l'appartenenza all'ordine medesimo e al conseguente esercizio della professione.
    Nonostante l'utilizzo del nome "contributo" come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale quota annuale ha natura di tassa e l'importo non è commisurato al costo dei servizi resi od al valore delle prestazioni erogate, bensì alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto. 

    Di conseguenza, il pagamento della quota associativa, la quale matura per tutti coloro che alla data del 1° gennaio di ciascun anno sono iscritti nell'albo o nell'elenco, è dovuto per il solo fatto di essere iscritto all'Albo.
    Trattandosi di tassa che va versata con cadenza annuale, può ritenersi che il termine di prescrizione sia quello quinquennale indicato dall'art 2948 cc secondo cui "Si prescrivono in cinque anni: … 4) in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Fondo Eccellenze gastronomiche: elenco ammessi per i macchinari

    Sul sito del MASAF viene pubblicato il Decreto Direttoriale 10 luglio 2024 di disposizione della concessione delle agevolazioni in favore delle imprese richiedenti per la misura "MACCHINARI E BENI STRUMENTALI" 

    Viene specificato che a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste con il decreto è disposta la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese richiedenti individuate nell’Allegato A

    Il contributo è erogato dal Ministero nei termini e con le modalità specificate negli articoli 8 e 9 del decreto direttoriale, seguito della presentazione di apposita richiesta da parte del soggetto beneficiario.

    Per il riepilogo della agevolazione leggi: Fondo eccellenze ristorazione: domande entro oggi 13 maggio.

    Fondo Eccellenze gastronomiche macchinari: obblighi degli ammessi

    Il soggetto beneficiario dei contributi è tenuto a:

    • a) non richiedere altre agevolazioni pubbliche sulle medesime spese ammesse alle agevolazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del decreto direttoriale; 
    • b) mantenere nello stato patrimoniale dell’impresa i beni strumentali acquistati per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo, come previsto all’art. 5, comma 1 del decreto direttoriale;
    • c) presentare, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di ultimazione delle spese e comunque non oltre il 30/06/2025, apposita richiesta di erogazione secondo le modalità di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto direttoriale; 
    • d) riportare nella copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto di macchinari professionali e beni strumentali, e nella causale degli ordinativi dei pagamenti, di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto direttoriale, la dicitura: «Spesa di euro… dichiarata per l’erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. del 4 luglio 2022 – CUP…», ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
    • e) sostenere e pagare le spese oggetto di agevolazione entro il termine perentorio di otto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto di concessione, come previsto all’art. 8, comma 3 del decreto direttoriale;
    •  f) effettuare i pagamenti delle spese oggetto di agevolazione esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento ai sensi dell’art. 6, comma 2 del decreto ministeriale; 
    • g) comunicare al Soggetto gestore, ovvero Invitalia, le variazioni relative a operazioni societarie o altre variazioni soggettive, nonché quelle afferenti alle spese ammissibili, corredate di ogni documentazione utile ai fini della sua valutazione e delle opportune verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell’iniziativa agevolata, come da articolo 10, comma 1 del decreto direttoriale;
    • h) rendere disponibile, ai fini del controllo da parte del Ministero o del Soggetto Gestore, ovvero Invitalia, la documentazione relativa alle attività svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data del presente decreto di concessione;
    • i) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore, ovvero Invitalia;
    • j) rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal decreto ministeriale e dal decreto direttoriale, ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento europeo.

  • Fatturazione elettronica

    Retrovendite o resi: fattura o nota di credito

    Quella qui è analizzata è la situazione in cui un cliente, dopo aver acquistato un bene, lo restituisce al fornitore; la questione è se, in questa situazione, il fornitore debba emettere una nota di credito, oppure il cliente una fattura di vendita.

    Per quanto la situazione possa essere chiara e molto comune, bisogna segnalare che quella qui esaminata non costituisce necessariamente una sola fattispecie, ma può configurarne due: 

    • quella del reso della merce 
    • oppure quella della retrovendita.

    La differenza, da un punto di vista giuridico, è presto detta:

    • il reso configura la restituzione di un bene nel contesto del medesimo contratto;
    • la retrovendita è un nuovo contratto, che si realizza dopo che il primo, la cessione originaria, si è concluso e cristallizzato.

    Detto con altre parole, il reso costituisce una risoluzione consensuale dell’operazione originaria, mentre la retrovendita è una nuova operazione di vendita.

    Fattura o Nota di credito

    Il reso, che costituisce la restituzione di un bene nel contesto di uno stesso contratto, che viene sciolto per mutuo consenso ex articolo 1372 del Codice civile, richiede l’emissione di una nota di credito, secondo le disposizioni dell’articolo 26 del DPR 633/72, il cosiddetto Testo unico IVA, che nell’articolo esaminato definisce appunto quando può essere emessa una nota di credito.

    L’articolo 26 spiega infatti che una nota di credito può essere emessain conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili” e “anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente”.

    Invece, una volta conclusasi e cristallizzatasi la compravendita originaria, nel caso in cui poi avvenga la restituzione al fornitore del bene ceduto, per motivazioni nuove e indipendenti da ciò che è avvenuto nella prima vendita, in questo caso si realizzerà un nuovo contratto e dovrà essere emessa una nuova fattura di vendita.

    La Corte di Cassazione

    A maggiore chiarimento del punto, l’ordinanza della Corte di Cassazione numero 4552/2022 precisa che “muovendo dalla premessa che nei contratti ad effetti reali, detti effetti si sono ormai realizzati, almeno di regola, con la stipulazione, si ritiene che essi non possono essere rimossi con il mutuo consenso, in virtù della sua naturale efficacia retroattiva, ma solo attraverso un apposito, per così dire, «contronegozio», i.e., in caso di vendita, di una «retrovendita», un contrarius actus a mezzo del quale si crea un nuovo rapporto contrattuale in cui il dante causa assume la posizione di avente causa e viceversa per l’altro contraente, nuova pattuizione che, tendenzialmente, ridefinisce integralmente i rapporti tra le parti”.

    La questione può essere delicata ed è da tenere sotto osservazione, specialmente per il cliente che restituisce il bene: infatti, nel momento in cui una operazione può essere configurata come una retrovendita, la mancata emissione della fattura con IVA può portare alla contestazione di diverse violazioni potenzialmente soggette a sanzioni anche onerose.

  • Agricoltura

    Terreni Agricoli all’asta da ISMEA: altri terreni dal 16 luglio

    Con un comunicato del 16 luglio ISMEA informa del fatto che il lotto permanente della Banca nazionale delle Terre Agricole (BTA), costituito dai terreni oltre il terzo tentativo di vendita, è stato incrementato di ulteriori 218 terreni ubicati su tutto il territorio nazionale, per complessivi 5.322 ettari.

    Da tale data, si può presentare un'offerta telematica attraverso il portale della BTA, previo versamento del 10% del valore a base d'asta, a titolo di deposito cauzionale.

    Ricordiamo che dalle ore 12 del giorno 29 maggio era partita la nuova edizione della Banca Nazionale delle Terre Agricole. 

    In particolare, si è aperta la settima edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole (BTA) che propone la vendita di 428 terreni per complessivi 11.416 ettari, già consultabili sul sito Internet ISMEA.

     Clicca qui per accedere al portale.

    Banca Terre agricole: che cos'è

    L’art. 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154 ha istituito, presso l'ISMEA, la “Banca delle terre agricole” con la finalità di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni agricoli che si rendono disponibili:

    • anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva
    • e di prepensionamenti, 

    raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi. 

    La Banca può essere alimentata:

    • sia con i terreni derivanti dalle operazioni fondiarie realizzate da ISMEA, 
    • sia con i terreni appartenenti a Regioni, Province Autonome o altri soggetti pubblici, anche non territoriali, interessati a vendere, per il tramite della Banca, i propri terreni, previa sottoscrizione di specifici accordi con l’Istituto. 

    La Banca è accessibile gratuitamente dagli utenti interessati all’acquisto, che possono in tal modo:

    • prendere visione delle schede tecniche con la descrizione dei terreni in vendita 
    • inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura competitiva

    Banca Terre agricole: i requisiti dei terreni

    L’alimentazione/aggiornamento della Banca avviene di norma con cadenza semestrale. 

    Rientrano nel campo di applicazione della procedura di vendita attraverso la Banca i terreni ISMEA che soddisfano le seguenti condizioni:   

    • 1. terreni per i quali è stata pronunciata una sentenza di risoluzione contrattuale, passata in giudicato,   
    • 2. terreni per i quali è stata annotata l’attestazione di inadempimento contrattuale di cui all’art.13, comma 4-bis, del D.L. 193/2016,   
    • 3. terreni per i quali è stato stipulato un atto di risoluzione consensuale su istanza motivata dell’assegnatario, o 
    • 4. terreni per i quali è intervenuto un provvedimento definitivo di revoca/decadenza dalle agevolazioni. 

    Banca nazionale delle terre agricole: chi può accedere all'asta

    Possono partecipare alla procedura competitiva tutti i soggetti che, al momento di presentazione della manifestazione di interesse, nonché dell’offerta e fino al momento di sottoscrizione del contratto di compravendita: 

    • 1. non siano sottoposti alla pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, 
    • 2. non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4 del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis del medesimo decreto; 
    • 3. non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 68 del R.D. 23 maggio 1924, n.827 (esclusione dalla partecipazione per negligenza o malafede in precedenti procedure di aggiudicazione o rapporti contrattuali) con riferimento al terreno oggetto di vendita, 
    • 4. non siano risultati aggiudicatari e successivamente dichiarati decaduti ovvero rinunciatari senza diritto di restituzione del deposito cauzionale dello stesso terreno, in un precedente tentativo di vendita attraverso la Banca, 
    • 5. non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, e 
    • 6. non siano destinatari di una sentenza di  condanna passata in giudicato, né di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su richiesta, (ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla propria moralità professionale; né abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 Direttiva C.E. 2004/18. La partecipazione è comunque consentita quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

    In caso di persone giuridiche, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti, oltre che dal soggetto che sottoscrive la manifestazione di interesse, anche dai seguenti soggetti in carica alla data di presentazione della manifestazione di interesse stessa, o che assumono la carica successivamente, alla data di presentazione dell’offerta economica e fino alla sottoscrizione dell’atto di vendita: 

    • 1. dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
    • 2. dal socio amministratore o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
    • 3. dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
    • 4. dai membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; 
    • 5. dai componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; 
    • 6. dal direttore tecnico o dal socio unico; 
    • 7. dall'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui ai numeri precedenti.

    Banca nazionale delle terre agricole: modalità operative

    I terreni sono venduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con le relative accessioni e pertinenze, diritti e servitù attive e passive, oneri, canoni, vincoli esistenti anche non noti e non trascritti, con espresso obbligo in capo all’aggiudicatario di provvedere, a propria cura e spese, a dare tempestivo corso alle necessarie regolarizzazioni prima di procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita. Al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura competitiva, è dato Avviso pubblico contenente indicazione dei terreni oggetto di vendita e del valore a base d’asta. 

    L’Avviso è pubblicato sul sito istituzionale nell’apposita sezione dedicata alla BTA e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale. Nonché sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato (www.notariato.it/ran). 

    Le informazioni relative ai terreni in vendita potranno essere aggiornate o rettificate mediante aggiornamento dei dati pubblicati sul sito di ISMEA e del Consiglio Nazionale del Notariato, restando onere di ciascun offerente la verifica degli aggiornamenti prima della presentazione di ciascuna offerta.

    È facoltà dell’Istituto pubblicare un Avviso di vendita anche riferito ad uno o più lotti di terreni. 

    Tutte le comunicazioni previste dalla procedura di vendita saranno inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). 

    Pertanto, in fase di manifestazione di interesse, di tentativo di prima offerta o di prenotazione per la fase del rilancio, i partecipanti dovranno indicare – a pena di esclusione – l’indirizzo di una casella di posta elettronica certificata funzionante.

    Allegati:
  • Rimborso Iva

    Dichiarazione IVA del Curatore: la Cassazione sul diritto al rimborso

    La Cassazione specifica che spetta il rimborso dell’IVA dopo la dichiarazione 74-bis presentata dal Curatore.

    Secondo l'Ordinanza n 18320 del 4 luglio la suprema Corte ha specificato che la dichiarazione con cui i curatori devono presentare una dichiarazione ai fini IVA relativa alle operazioni effettuate nella frazione dell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento fa sorgere da quella data, come la dichiarazione di cessazione dell’attività, il diritto al rimborso dei versamenti d’imposta che risultano effettuati in eccedenza.

    Vediamo i dettaglia del caso di specie.

    Rimborso IVA e dichiarazione 74-bis: la Cassazione specifica quando spetta

    Il caso di specie riguarda un ricorso da parte della curatela fallimentare per diniego di rimborso IVA da parte delle Entrate, giustificato dal presupposto della mancata cessazione dell’attività d’impresa.

    L'agenzia specificava che la società contribuente non aveva provveduto alla chiusura della partita IVA.

    La CTR, respingendo l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ha evidenziato che il credito IVA maturato dalla società in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento è ricompreso tra i crediti che il curatore è tenuto a riscuotere nell’adempimento dei suoi compiti istituzionali volti alla liquidazione del patrimonio del fallito e alla soddisfazione dei creditori.

    Oltre a ciò, la dichiarazione IVA presentata dal curatore fallimentare doveva essere equiparata alla cessazione dell’attività legittimando quindi il rimborso.

    L'Agenzia ha proposto ricorso in Cassazione lamentando violazione o falsa applicazione degli artt. 30, secondo comma, 35 e 74 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per avere la Commissione regionale, erroneamente ritenuto la dichiarazione ex art. 74 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 depositata dal curatore fallimentare come equiparabile alla cessazione dell’attività d’impresa.

    La Corte di Cassazione ha respinto le motivazioni delle Entrate e ha rigettato il ricorso.

    Viene specificato che la posizione IVA maturata in epoca precedente la dichiarazione di fallimento è differente da quella successiva, essendo quindi meramente occasionale la coincidenza della partita IVA per le operazioni prefallimentari e post fallimentari, cosa che non muta l’autonomia giuridica delle operazioni facenti capo al fallito, di cui il curatore è avente causa e amministratore del patrimonio, e quelle relative alla massa dei creditori, nel cui interesse opera il curatore quale gestore del patrimonio.

    Da ciò consegue la necessità di redazione, ai sensi dell’art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, di due distinte dichiarazioni IVA, aventi ad oggetto le operazioni effettuate dal fallito anteriormente e successivamente al fallimento.

    Distinguendo tra la posizione IVA ante fallimento e la posizione IVA post fallimento, si giustifica l’orientamento per il quale la dichiarazione, prevista dall’art. 74 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 del curatore, relativamente alle operazioni anteriori all’apertura o all’inizio della procedura concorsuale, è equiparabile alla dichiarazione di cessazione di attività.

    Come la dichiarazione annuale, la dichiarazione di cui si tratta, chiudendo il rapporto tributario ante fallimento, fa sorgere, da quella data, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. 633 del 1972, il diritto al rimborso dei versamenti d’imposta che risultano effettuati in eccedenza.