• Agricoltura

    Riduzione contributiva Alluvione 2023: istruzioni ed elenco Comuni

    Dopo il Messaggio  INPS n. 4156 del 9 dicembre 2024  che ha comunicato  la sospensione  fino al 17.3.2025 dei pagamenti dei contributi previdenziali  a carico dei  datori di lavoro agricoli che operano nelle aree di Emilia Toscana e Marche   colpite dagli eventi alluvionali nel 2023,  specificate nell'Allegato 1 del Decreto-Legge n. 61 del 1° giugno 2023,  per i periodi  contributivi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. (Vedi l'elenco completo all'ultimo paragrafo)

    Il ministero del lavoro  ha comunicato  che  la Commissione europea ha autorizzato la concessione dell’esonero contributivo  previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101

     Si ricorda che la misura riconosce per i periodi di contribuzione dal primo gennaio al 31 dicembre 2024 un esonero contributivo pari al 68%:

    1. dei premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e 
    2. dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore dell’agricoltura primaria per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale.  

    Con  la circolare 114 del 31 dicembre INPS ha dettagliato le istruzioni per la fruizione del beneficio contributivo (vedi i dettagli Uniemens all'ultimo paragrafo)

    Proroga scadenza contributi INPS agricoltura: come fare

    I datori di lavoro agricoli, operanti nelle zone indicate dall’allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, sono i territori colpiti dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023, tra cui 

    • in Emilia-Romagna: Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini
    • in Toscana: Arezzo, Siena, Grosseto
    • nelle Marche: Pesaro, Ancona

     I datori di lavoro agricoli con sede in questi territori potranno beneficiare della proroga senza dover presentare alcuna istanza. 

    Verranno informati attraverso il servizio di "Comunicazione Bidirezionale" disponibile nel "Cassetto Previdenziale del Contribuente". 

    Resta fermo che  il mancato pagamento entro la nuova scadenza del 16 dicembre 2024 comporterà l’applicazione di sanzioni civili, come previsto dalla normativa vigente.

    È importante notare che l'agevolazione non si applica ai datori di lavoro con sedi in zone alluvionate che rientrano anche nei territori montani o svantaggiati specificati dal Decreto-Legge n. 61/2023. Questo per evitare sovrapposizioni con altre misure di sostegno già in vigore per quelle zone.

    Proroga contributi Inps: elenco comuni beneficiari dello sgravio

    EMILIA ROMAGNA                         

    |PROVINCIA|         COMUNE         |  CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE   

    FE    |ARGENTA                 Campotto e Lavezzola          

    BO    |BOLOGNA                 Paleotto                       

    BO    |BORGO TOSSIGNANO       Tutto il territorio comunale    

    BO    |BUDRIO :          Prunaro, Vedrana e Vigorso    

    BO    |CASALFIUMANESE          |Tutto il territorio comunale    

    BO    |CASTEL DEL RIO          |Tutto il territorio comunale    

    BO    |CASTEL GUELFO DI BOLOGNA   capoluogo ovest                

    BO    |CASTEL MAGGIORE         di Castello              Gaiana e Montecalderaro,    (Molino Nuovo)) e Gallo Bologne

    |BO    |CASTEL SAN PIETRO TERME |Bolognese capoluogo parco Lungo Sillaro    Fiesso, Laghetti Madonna di  Castenaso, XXV Aprile         

    BO    DOZZA                   Limitatamente al capoluogo     

    BO    |FONTANELICE      Tutto il territorio comunale   

    BO    |IMOLA                 Limitatamente alle frazioni di  San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli,    Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese.           

    BO    |LOIANO                  Tutto il territorio comunale    

    BO    |MEDICINA          Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda,   fossatone, Crocetta, Fantuzza, 

    Ganzanigo, San Martino, Via     Nuova 

    BO    |MOLINELLA               limitatamente alle frazioni di  Selva Malvezzi e San Martino in Argine                       

    BO    |MONGHIDORO              Tutto il territorio comunale    |

    BO    |MONTE SAN PIETRO   limitatamente alle frazioni di  Monte San Giovanni, Calderino Loghetto, Amola                

    BO    |MONTERENZIO            Tutto il territorio comunale    

    BO    |MONZUNO                 Tutto il territorio comunale  

    |BO    |MORDANO                 Tutto il territorio comunale    

    BO    |OZZANO DELL'EMILIA    limitatamente ((alle frazioni Quaderna zona industriale,     Ciagniano, Settefonti,      Montearmato, Cà del Rio, Molino  del Grillo, Noce Mercatale   

    BO    |PIANORO            Limitatamente alle frazioni di Paleotto Botteghino Livergnano                     

    SAN BENEDETTO VAL DI    SAMBRO limitatamente alle frazioni di di Bacucco, Cà Nova Galeazzi e molino della Valle         

    BO    |SAN LAZZARO DI SAVENA   (Pizzocalvo), Borgatella di   Idice  e Cicogna       Ponticella farneto          

    BO    |SASSO MARCONI      Mongardino e Tignano           

    BO    |VALSAMOGGIA      Savigno, Monteveglio e Castello  di Serravalle                  

     FC    |BAGNO DI ROMAGNA        |Tutto il territorio comunale   

     FC    |BERTINORO               |Tutto il territorio comunale    |

     FC    |BORGHI                  |Tutto il territorio comunale    |

    CASTROCARO TERME E TERRA|                                |

    FC    |DEL SOLE                |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |CESENA                  |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |CESENATICO              |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |CIVITELLA DI ROMAGNA    |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |DOVADOLA                |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |FORLÌ                  |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |FORLIMPOPOLI            |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |GALEATA                 |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |GAMBETTOLA              |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |GATTEO                  |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |LONGIANO                |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |MELDOLA                 |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |MERCATO SARACENO        |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |MODIGLIANA              |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |MONTIANO                |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |PORTICO E SAN BENEDETTO |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |PREDAPPIO               |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |PREMILCUORE             |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |ROCCA SAN CASCIANO      |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |RONCOFREDDO             |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |SAN MAURO PASCOLI       |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |SANTA SOFIA             |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |SARSINA                 |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |SAVIGNANO SUL RUBICONE  |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |SOGLIANO AL RUBICONE    |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |TREDOZIO                |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |VERGHERETO              |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |ALFONSINE               |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |BAGNACAVALLO            |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |BAGNARA DI ROMAGNA      |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |BRISIGHELLA             |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |CASOLA VALSENIO         |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |CASTEL BOLOGNESE        |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |CERVIA                  |Tutto il territorio comunale    |

       RA    |CONSELICE               |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |COTIGNOLA               |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |FAENZA                  |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |FUSIGNANO               |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |LUGO                    |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |MASSA LOMBARDA          |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |RAVENNA                 |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |RIOLO TERME             |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |RUSSI                   |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |SANT'AGATA SUL SANTERNO |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |SOLAROLO                |Tutto il territorio comunale    |

    |   RN    |MONTESCUDO              |Tutto il territorio comunale    |

    |   RN    |CASTELDELCI             |Tutto il territorio comunale    |

    |   RN    |SANT'AGATA FELTRIA      |Tutto il territorio comunale    |

    |   RN    |NOVAFELTRIA             |Tutto il territorio comunale    |

    |   RN    |SAN LEO                 |Tutto il territorio comunale    |

    |                               MARCHE                              |

    |   PU    |FANO                    |Tutto il territorio comunale    |

    |   PU    |GABICCE MARE            |Tutto il territorio comunale    |

    |   PU    |MONTE GRIMANO TERME     |Tutto il territorio comunale   

    |   PU    |MONTELABBATE            |Tutto il territorio comunale   

    |   PU    |PESARO                  |Tutto il territorio comunale    

    |   PU    |SASSOCORVARO AUDITORE   |Tutto il territorio comunale   

    |   PU    |URBINO                  |Tutto il territorio comunale    

    |                              TOSCANA                              

    |   FI    |FIRENZUOLA              |Tutto il territorio comunale    

    |   FI    |MARRADI                 |Tutto il territorio comunale    

    |   FI    |PALAZZUOLO SUL SENIO    |Tutto il territorio comunale    

    |   FI    |LONDA                   |Tutto il territorio comunale    

    Riduzione contributiva agricoltori alluvionati: novità 2024

    L'INPS precisa che l'agevolazione contributiva per il settore agricolo prevede :

    la riduzione del 68% dei premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo per i dipendenti nelle aree identificate dall'allegato 1 del decreto-legge n. 61/2023 (territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti da eventi alluvionali nel 2023),

    applicabile per il periodo di competenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024.

    Le condizioni sono :

    • Disponibilità del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
    • Rispetto dei limiti previsti dal Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF) e dal Regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis.

    L'agevolazione è estesa a tutte le imprese agricole registrate alla Gestione Contributiva Agricola (GCA), comprese le cooperative agricole e le imprese di  trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli.

    La riduzione contributiva è cumulabile con altri benefici, purché non esistano espliciti divieti normativi. È prevista la possibilità di cumulo con incentivi come l’esonero contributivo per l'IVS o per mamme lavoratrici.

    Modalità Uniemens per lo sgravio

    Procedura di richiesta del codice autorizzazione “6V”

    I datori di lavoro con dipendenti aventi diritto all’agevolazione devono fare richiesta alla Struttura territoriale competente dell’INPS tramite il servizio “Comunicazione Bidirezionale” presente nel Cassetto previdenziale del contribuente.

    Per consentire il riconoscimento dell’agevolazione, nei flussi Uniemens di competenza dei mesi gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025, i datori di lavoro devono valorizzare specifici elementi, come segue:

    Sezione <DenunciaIndividuale>

    • Elemento <CodiceCausale>:   Valorizzare con il codice “ESAS”, che indica “Riduzione contributiva ex art. 2, DL 15 maggio 2024, n. 63”.
    • Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>:  Specificare il valore “N”.
    • Elemento <AnnoMeseRif>:  Indicare l’anno e mese di riferimento del conguaglio.
    • Elemento <BaseRif>:  Inserire l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese.
    • Elemento <ImportoAnnoMeseRif>:  Indicare l’importo conguagliato relativo alla competenza.

    Particolarità per agenzie di somministrazione:  Se i lavoratori sono assunti per essere impiegati presso un’impresa utilizzatrice:

    Valorizzare un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale>, indicando la matricola aziendale o codice fiscale del datore di lavoro utilizzatore, con il relativo attributo:

    “MATRICOLA_AZIENDA”, oppure  “CF_PERS_FIS” o “CF_PERS_GIU”.

    Gestione dei periodi pregressi (arretrati):

    La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> per i mesi arretrati (gennaio-dicembre 2024) deve essere effettuata nei flussi Uniemens di competenza gennaio-aprile 2025.

    Codice di nuova istituzione per DM2013:

    Per il conguaglio degli arretrati, i dati saranno riportati dall’INPS nel DM2013 “VIRTUALE” utilizzando il codice “L193”, che identifica gli arretrati relativi alla riduzione contributiva.

    Casi particolari: sospensione o cessazione dell’attività

    I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio ma hanno sospeso o cessato l’attività possono richiedere l’esonero spettante tramite la procedura Uniemens/Vig.

    ATTENZIONE :   La sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per ogni mese arretrato.

    È essenziale rispettare il limite massimo della contribuzione previdenziale dovuta per il calcolo delle riduzioni.

  • Rubrica del lavoro

    Agricoltura: reintrodotti gli elenchi trimestrali

    Con la circolare 115 del 31 dicembre 2024 INPS  ricorda che la normativa introdotta con il decreto-legge n. 63/2024 e la relativa legge di conversione n. 101/2024 ha apportato alcune modifiche importanti all'articolo 38 del decreto-legge n. 98/2011. 

     In sintesi:  sono stati reintrodotti gli elenchi trimestrali che riportano le variazioni dei dati relativi agli operai agricoli a tempo determinato. Questi elenchi,  previsti in passato ma poi eliminati nel 2020, hanno ora una funzione puramente informativa, senza valore di notifica legale.

    La circolare comunica anche che l'INPS è autorizzato a pubblicare  un elenco straordinario per recuperare le variazioni non notificate correttamente dal luglio 2020. Questo elenco, una volta pubblicato online, sarà considerato valido come notifica legale per tutte le variazioni incluse.

    Elenchi trimestrali agricoltura le novità 2025

    L'istituto precisa quindi che attualmente  sussistono due modalità per  i lavoratori  per  essere informati  sulle variazioni:

    • Notifica individuale con valore legale (raccomandata o PEC).
    • Comunicazione tramite gli elenchi trimestrali, che non ha valore legale.

     Eccezionalmente tutte le variazioni riportate nell'elenco straordinario saranno legalmente valide dal momento della pubblicazione.

    I lavoratori possono quindi verificare i propri dati aggiornati sul sito INPS o tramite l'app mobile ufficiale.

  • ISEE

    DSU ISEE 2025: richieste anche con App INPS mobile

    l'INPS con il messaggio 4508 del 31 dicembre comunica una ulteriore implementazione dei servizi online riguardante in particolare la richiesta dell'ISEE 2025 .

    Nell’ambito delle attività di innovazione previste dai progetti dell’Istituto per l’attuazione del PNRR e mirate a rendere disponibili all’utenza informazioni e servizi in logica multicanale, nell’App INPS Mobile il servizio “ISEE” è stato arricchito con la nuova funzionalità “Acquisisci dichiarazione” che consente di presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) Mini precompilata.

    DSU Mini: quando non si può utilizzare

    L'istituto  ricorda che il modello DSU Mini può essere utilizzato per la richiesta di prestazioni sociali,  nella gran parte delle situazioni 

     In alcuni casi però  il modello MINI non è sufficiente; in particolare non può essere presentato quando ricorre una delle seguenti situazioni:

    • richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario;
    • presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti;
    • presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi;
    • esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e assenza della Certificazione Unica o sospensione degli adempimenti tributari.

    Si ricorda, infine, che l’App “INPS Mobile” è disponibile, sia per la piattaforma Android, sia per il sistema operativo iOS di Apple  scaricabile dagli store autorizzati

    DSU cos’è , quali documenti servono?

    La dichiaraione Unica DSU è neccessaria per ottenere la propria certificazione ISEE aggiornata . L’INPS calcola infatti l’ ISEE sulla base della DSU (e anche di altre informazioni  acquisite dall’Agenzia delle Entrate) e lo rende disponibile al  dichiarante entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della DSU.

    La DSU Si puo inviare   per via telematica sul sito dell'INPS  cliccando su INIZIA ACQUISIZIONE oppure

    •   utilizzando il servizio DSU precompilata. Sul sito INPS sono disponibili le guide tutorial 
    • utilizzando i servizi gratuiti offerti dai Patronati.

    Il modello della DSU è stato rinnovato più volte:   qui il nuovo modello e le istruzioni valide dal 1 gennaio 2024 (DM 13.12.2023

    Per la compilazione della DSU  per l'ISEE  (sia per autocompilarla che da portare a un CAF/patronato che effettua la procedura) servono i seguenti documenti:

    • codice fiscale e documenti di identità del dichiarante e codice fiscale di tutti i componenti;
    • contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato, in caso  si risieda in affitto;
    • documenti che attestano i redditi percepiti  nel secondo anno precedente (per il 2023 è il 2021),ovvero  Modello 730 o Modello Unico e Modelli CUD ed eventualmente:
    • documenti o certificazioni relative a redditi esenti , indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef,redditi prodotti all’estero,  borse e/o assegni di studio,assegni di mantenimento per coniuge e figli;
    • dichiarazione IRAP per imprenditori agricoli;
    • documenti che riguardano il patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto al 31 dicembre 2021, relativi a 
    • depositi bancari o postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi di investimento, forme assicurative di risparmio e qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio mobiliare anche detenuto all’estero;
    • giacenza media annua di depositi bancari e/o postali;
    • patrimonio netto che risulta dall’ultimo bilancio  per lavoratori autonomi e società;
    • certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all’estero con valore IVIE
    • Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà;
    • Targa o estremi di registrazione al PRA  di autoveicoli e motoveicoli con una cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto, posseduti alla data di presentazione della dichiarazione.

    Inoltre, in caso di persone con invalidità all’interno del nucleo familiare è necessario presentare anche

    • certificati di invalidità;
    • spese pagate per il ricovero in strutture residenziali e per l’assistenza personale.

    Giova ricordare che da luglio 2023 è attivo il  Portale unico Isee dell’Inps per la DSU,  in cui sono riunite in un unico punto di accesso le  due diverse  modalità dichiarazione  DSU per l’Isee,  sia precompilato che  non precompilato 

    L'istituto  sottolinea che l'accesso avviene con SPID,  CNS o SPID e che è necessario dare conferma della lettura dell'informativa sulla privacy per poter procedere.

    La piattaforma consente di :

    •  consultare le DSU precedenti o
    •  compilare una nuova DSU  ,selezionando anche per quale prestazione è richiesta , per cui viene proposto il modello utile (assegno unico; reddito/pensione di cittadinanza; servizi alla persona/reddito e casa/agevolate minorenni; prestazioni socio-sanitarie per le persone disabili; servizio alla persona; universita).

    Nel Portale UNICO ISEE sono presenti inoltre video tutorial di aiuto alla compilazione, simulatori , faq  e una chat di assistenza virtuale.

    Portale Unico ISEE precompilato

    Una delle principali semplificazioni  offerte dal Portale Unico ISEE   riguarda l'inserimento dei dati degli altri componenti del nucleo familiare maggiorenni, che possono dare la loro autorizzazione on line sempre tramite le credenziali in Spid, Cie o Cns.

  • Pensioni

    Pensioni 2025: tutte le novità della legge di bilancio

    Vediamo  in sintesi le principali misure  previste  per la previdenza nella legge di bilancio 2025,  approvata in Senato definitivamente senza discussione e in attesa di pubblicazione in Gazzetta. Come  anticipato  negli ultimi giorni  le novità sono limitate, con nuove proroghe per gli anticipi con Opzione Donna, APE sociale e Quota 103, piccoli aumenti delle pensioni sociali,   la conferma dell'incentivo contributivo per chi resta in servizio, un accesso agevolato alla pensione anticipata per chi  ha versato a partire dal 1996 e può far valere le rendite della previdenza integrativa ai fini del raggiungimento della soglia minima dell'assegno di pensione. 

    Novità pensioni 2025: anticipi solo con sistema contributivo

    Malgrado i recenti buoni risultati del gettito fiscale 2023, viste le necessità di riconfermare le misure di riduzione del cuneo fiscale per la classe media, il Ministero dell'Economia e delle Finanze,  non ha potuto assicurare molte risorse per la previdenza. 

    Si ricorda che lo scorso anno la spesa  per le pensioni si è impennata di quasi l'8%  per l'aumento dell'inflazione e il Ministro Giorgetti proprio   in questa stagione aveva affermato:  "con questa denatalità impossibile pensare ad aumentare la spesa pensionistica",  né nel breve né nel medio periodo.

     Nelle prime indiscrezioni si parlava di uscite  anticipate  solo per alcune categorie, come le forze armate ,  e di introdurre  Quota 41, anche se in versione contributiva,  (che avrebbe richiesto tra i 600 milioni e un miliardo di euro), mentre  Forza Italia spingeva invece per un innalzamento deciso   delle pensioni minime. 

    L'intervento  si conferma invece   in continuità con le misure introdotte con l'ultima legge di bilancio, seguendo la linea tracciata  con il  bonus Maroni, che incentiva la permanenza al lavoro e rinunciando alla riforma complessiva che doveva mandare in soffitta la legge Fornero.  

    Le novità  includono dunque nuovamente  la proroga  di 

    1. Quota 103 nella versione "contributiva", 
    2. l'Ape Sociale  e 
    3.  Opzione Donna.

     Il cosiddetto bonus Maroni , cioè il taglio sui contributi  da versare all'INPS  con aumento del netto, verrà esentato da imposte e viene  esteso anche a chi  accede alla pensione anticipata " classica"  (senza requisito di età ma con  42 anni e 10 mesi di contributi o 41 anni e 10 mesi per le donne)

    Prevista anche la  possibilità  prolungare il servizio nella Pubblica Amministrazione fino a 70 anni.

    Si rafforza infine l'agevolazione   per le pensioni determinate con il sistema contributivo  per le madri con 4 figli per le quali l’età di accesso alla pensione sarà abbassata di 16 mesi, invece che i 12 attuali.

    Pensioni 2025: fondi integrativi per l’anticipo dei contributivi

    Un emendamento al testo iniziale del DDL bilancio approvato in extremis  in Commissione alla Camera prevede che dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento dell’importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito per l’accesso alla pensione di vecchiaia  e anticipata e solo su richiesta dell’assicurato, può essere computato anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare  cui  l’assicurato abbia aderito. 

    Ciò significa che dal 2025 i lavoratori interamente contributivi (coloro che hanno iniziato a versare contributi dal 1995)  potranno accedere alla pensione anticipata a partire dai 64 anni di età, sfruttando la possibilità di cumulare una quota della rendita proveniente dalla previdenza complementare. 

    Tuttavia, il requisito   contributivo salirà da 20 a 25 anni, per poi aumentare ulteriormente a 30 anni dal 2030. Inoltre, continuerà ad applicarsi l’adeguamento agli eventuali  miglioramenti nella speranza di vita.

    La quota integrativa di previdenza complementare consentirà di raggiungere più facilmente la soglia minima di trattamento richiesta per usufruire di questa opzione di pensionamento. La soglia corrisponde a tre volte l’assegno sociale (pari a 534,41 euro mensili). 

    Restano invariate per ora  le agevolazioni per le donne con figli con soglie  fissate a:

    • 2,8 volte l’assegno sociale per le donne con un figlio e 
    • 2,6 volte per quelle con due o più figli.

     Dal 2030, però, questa soglia salirà a 3,2 volte l’assegno sociale per compensare i costi della misura.

    Per i lavoratori contributivi che non aderiscono alla previdenza integrativa, i requisiti per l'anticipo, secondo la Legge Fornero rimarranno invariati: 64 anni di età e 20 anni di contributi.

    La norma prevede anche che per  consentire una scelta consapevole da parte dell’assicurato, contestualmente alla domanda di pensione,  le forme di previdenza complementare dovranno mettano a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile.

    Un decreto del Ministro del lavoro  di concerto con il Ministro dell'economia dovrà individuare i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita.

    Aumenti pensioni minime e assegni sociali

    Per quanto riguarda le pensioni già in essere, non è stata confermata la proroga del  meccanismo di rivalutazione per fasce introdotto per il biennio 2023-24 che si trasforma in sistema a scaglioni su cui viene applicata in modo diverso la rivalutazione annuale .

    Viene esclusa la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998,  per i pensionati residenti all’estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS.

    Aumenti assegni:

    • Solo per l’anno 2025, l’importo mensile  dell'assegno sociale  è aumentato di 8 euro e sale di 104  euro la soglia di reddito massimo per  averne diritto.
    • (Attualmente l’importo dell’assegno per il 2024 è pari a 534,41 euro per 13 mensilità, mentre Il limite di reddito è pari a 6.947,33  euro annui e 13.894,66  euro, se il soggetto è coniugato).
    • Per le pensioni minime  si riconferma  nei prossimi due anni lo stesso  aumento  previsto dall'articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 pari  a 
      • 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e
      •  1,3 punti percentuali per l'anno 2026  (incremento che si applica  al netto del primo, comprensivo della perequazione automatica al valore ISTAT)

  • PRIMO PIANO

    Assistenza al convivente disabile al vaglio della Consulta

     Con la sentenza a questione centrale di questo caso riguarda l'interpretazione dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, nella sua versione antecedente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 105/2022. Il congedo straordinario previsto da questa norma è destinato a chi assiste un familiare con disabilità grave, ma nel testo originario i beneficiari erano limitati al coniuge convivente, ai genitori, ai figli conviventi e ai fratelli o sorelle conviventi. La modifica del 2022 ha esteso questo diritto anche ai conviventi di fatto.

    Nel caso di specie era stato chiesto il riconoscimento del diritto al congedo straordinario per assistere la  compagna con disabilità grave durante un periodo di convivenza antecedente al matrimonio. La richiesta era stata respinta dall’INPS, sostenendo che, in assenza di un vincolo coniugale, il diritto al congedo non poteva essere concesso. La situazione si era sbloccata solo dopo il matrimonio, quando il congedo era stato riconosciuto fino al decesso della coniuge.

    Assistenza i conviventi more uxorio: Il caso

    Primo e Secondo Grado

    La causa è stata introdotta da Robbiano Adolfo, che ha richiesto il congedo straordinario per il periodo compreso tra il 27 luglio e il 30 novembre 2020. Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda, riconoscendo il diritto al congedo anche per il periodo di convivenza antecedente al matrimonio. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 482/2023, che ha interpretato l’art. 42, comma 5, in chiave evolutiva, allineandosi alla successiva modifica normativa e alla giurisprudenza della Corte Costituzionale.

    Ricorso in Cassazione

    L’INPS ha impugnato questa decisione davanti alla Corte Suprema di Cassazione, sostenendo che l'interpretazione della Corte d’Appello era in contrasto con il testo letterale della norma vigente all'epoca dei fatti. La Cassazione ha ritenuto che la questione sollevata dall’INPS fosse rilevante e ha deciso di rimettere la questione alla Corte Costituzionale.

    Assistenza nelle famiglie di fatto: la giurisprudenza italiana e UE

    La Corte di Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del congedo straordinario per l’assistenza al familiare con disabilità grave. Le principali motivazioni sono le seguenti:

    Violazione degli Articoli 2, 3 e 32 della Costituzione

    Art. 2: Riconosce i diritti inviolabili dell’individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità. La convivenza di fatto rientra tra queste formazioni.

    Art. 3: La limitazione del beneficio ai soli coniugi conviventi rappresenta una discriminazione irragionevole rispetto ai conviventi di fatto.

    Art. 32: Il diritto alla salute del disabile grave non può essere compresso per mere questioni formali legate all’assenza del vincolo matrimoniale.

    Importante in particolare il riconoscimento delll’evoluzione dei costumi sociali e della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, che hanno progressivamente ampliato i diritti delle famiglie di fatto. Viene citata la sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016, che aveva già riconosciuto ai conviventi di fatto il diritto ai permessi retribuiti previsti dall’art. 33 della Legge n. 104/1992.

    Interpretazione della Direttiva Europea 2019/1158

    La direttiva UE 2019/1158 promuove l’equilibrio tra vita professionale e familiare, garantendo ai prestatori di assistenza diritti specifici. L’armonizzazione di questa direttiva nel diritto italiano ha portato alla modifica dell’art. 42, comma 5, attraverso il D.Lgs. n. 105/2022, includendo i conviventi di fatto. La Corte di Cassazione ritiene che questa evoluzione normativa evidenzi una lacuna costituzionale nella versione precedente della norma.

    Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)

    La Corte EDU ha ripetutamente affermato che la nozione di “vita familiare” ai sensi dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo include anche le famiglie di fatto. Casi come Marckx vs Belgio (1979), Keegan vs Irlanda (1994) e Moretti e Benedetti vs Italia (2010) hanno stabilito che i legami affettivi e la convivenza sono sufficienti per garantire diritti simili a quelli delle famiglie tradizionali.

    Implicazioni della Sentenza

    La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, nella versione antecedente alla modifica del 2022. La Corte ha sospeso il giudizio e ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sulla compatibilità della norma con i principi costituzionali di uguaglianza, diritto alla salute e tutela delle formazioni sociali.

    Questa decisione potrebbe avere implicazioni rilevanti per la tutela dei diritti dei conviventi di fatto, in particolare per quanto riguarda i congedi straordinari per l’assistenza ai familiari con disabilità grave. 

    In conclusione, la decisione della Cassazione rappresenta un passo significativo verso il riconoscimento dei diritti delle famiglie di fatto, in linea con l’evoluzione sociale e giurisprudenziale in materia di tutela dei soggetti fragili e dei caregiver

    .

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Beni ai dipendenti: dal 2025 valore medio o di costo

    Dal 2025, cambierà il metodo per determinare il valore dei fringe benefit concessi ai dipendenti dal datore di lavoro. Il decreto legislativo Irpef-Ires, approvato il 3 dicembre 2024, e recentemente  pubblicato in GU,  introduce modifiche all’articolo 51 del Tuir (Dpr 917/1986), che disciplina la rilevanza fiscale dei beni e servizi concessi ai dipendenti, ai loro coniugi e familiari a carico.

    Attualmente, l’articolo 51 prevede che i benefit concessi ai dipendenti siano fiscalmente rilevanti oltre un determinato limite: 258,23 euro annui. 

    Superata questa soglia, l’intero valore è tassabile. Per il 2024, questo limite è stato innalzato a mille euro, o duemila euro per dipendenti con figli a carico. 

    La Legge di Bilancio 2025, attualmente in fase di approvazione alle Camere  in discussione, prevede di prorogare questa misura.

     Ai fini del calcolo del limite, però,  è ovviamente fondamentale il valore da attribuire ai singoli beni anche per  ridurre il rischio di contestazioni fiscali. 

    QUI il testo del D.LGS 192 2024

    Valore dei beni ceduti la modifica del Decreto IRPEF IRES

    La disciplina vigente stabilisce che il valore dei beni ceduti ai dipendenti sia determinato in base al “valore normale”, ossia il prezzo mediamente applicato per beni o servizi simili in condizioni di libera concorrenza. Tale valore si può ricavare dai listini o dalle tariffe dei fornitori, e in mancanza di questi, dai listini delle Camere di commercio o dalle tariffe professionali, considerando gli sconti d’uso. Un metodo specifico si applica ai beni prodotti dall’azienda stessa,  che  vengono attualmente valutati al prezzo mediamente praticato nelle cessioni al grossista.

    La novità introdotta dal decreto legislativo Irpef-Ires elimina il riferimento al prezzo praticato al grossista per i beni prodotti dall’azienda. 

    Dal 2025, il valore sarà calcolato in base al prezzo medio applicato al medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione al dipendente. 

    Se questo parametro non è disponibile, si farà riferimento al costo sostenuto dal datore di lavoro per produrre o acquistare il bene.

    La modifica rappresenta un cambiamento significativo in quanto  viene ampliato l’ambito di applicazione, includendo sia i beni prodotti che i servizi erogati dall’azienda. La determinazione dell’imponibilità fiscale sarà basata sul prezzo effettivo applicato dal datore di lavoro, eliminando il riferimento al grossista, che spesso risultava inapplicabile. Inoltre, in assenza di un prezzo medio, si potrà utilizzare il costo effettivo sostenuto dall’azienda per produrre o acquisire il bene.

    La nuova norma è particolarmente vantaggiosa per i datori di lavoro quando i beni concessi ai dipendenti sono ancora in fase di sviluppo o non sono stati ancora immessi sul mercato. In questi casi, il valore di riferimento sarà il costo di produzione, generalmente più basso rispetto al prezzo di mercato. 

  • Professione Avvocato

    Magistrati onorari con doppia iscrizione: tutele malattia e congedi

    Con la circolare 104 del 18 dicembre INPS  ha pubblicato le istruzioni aggiornate su Indennità di malattia, degenza ospedaliera e malattia legge n. 81/2017, maternità-paternità  per i  magistrati onorari del contingente ad esaurimento”, che  esercitano le funzioni in via non esclusiva , mantenendo l’iscrizione  sia alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense  che alla Gestione separata.  

    Viene sottolineato che le prestazioni possono essere richieste solo a uno dei due enti previdenziali.

     Si ricorda infatti che  il   decreto interministeriale 22 gennaio 2024, recante “Nuove disposizioni relative alla copertura previdenziale dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento”, in attuazione del comma 4 dell’articolo 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112   al l comma 4 drticolo 2 stabilisce altresì che i suddetti magistrati  NON possono “ricevere, ove spettanti, prestazioni assistenziali allo stesso titolo sia dalla Gestione separata dell’INPS che dalla Cassa forense […]”.

     Anche il “Regolamento per l’erogazione dell’assistenza” della Cassa di assistenza e previdenza forense, sancisce che “le singole prestazioni di assistenza non sono cumulabili con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti”.

    Indennità di malattia, degenza ospedaliera: modalità di richiesta

     I magistrati onorari in argomento possono richiedere le prestazioni previdenziali erogate dall’INPS presentando, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, il certificato di malattia o di ricovero.

    Devono  presentare apposita domanda telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

    –    online sul sito istituzionale www.inps.it, attraverso il servizio “Domande di indennità di malattia e di degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla gestione separata”, accedendo con SPID di almeno livello 2, CIE 3.0 o CNS;

    –    Contact Center Multicanale, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile;

    –    Istituti di patronato o intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

    ATTENZIONE:  Per gli eventi di malattia per gravi patologie (cfr. l’art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017), la domanda deve essere trasmessa secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 139 del 12 ottobre 2017,.

    In fase di richiesta, l’interessato deve allegare apposita dichiarazione attestando la volontà di volere fruire della prestazione esclusivamente a carico della Gestione separata e dichiarando di non avere richiesto e di non volere richiedere la medesima prestazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

    Indennità di maternità/paternità e di congedo parentale

    Anche per le  tutele previdenziali di 

    • maternità o di paternità, nonché di 
    • congedo parentale, 

    in qualità di iscritti alla Gestione separata, gli interessati  devono presentare una domanda telematica  con le modalità sopra riportate, allegando alla stessa apposita dichiarazione attestando la volontà di volere fruire della prestazione esclusivamente a carico della Gestione separata, dichiarando altresì di non avere chiesto e di non volere chiedere la medesima prestazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.