• TFR e Fondi Pensione

    Fondi pensione: adesioni in crescita ma non abbastanza tra i giovani

    Il 23 giugno 2025  è stato presentato dal Presidente Mario Pepe   la Relazione Annuale sull’attività svolta dalla COVIP- commissione di vigilanza sui Fondi pensione, nel 2024. 

     Oltre a illustrare il quadro generale dei settori vigilati, fondi pensione e casse di previdenza, le cui risorse, alla fine del 2024, sono rispettivamente pari a circa 243,4 miliardi di euro e 124,7 miliardi di euro, il Presidente si è soffermato sulle prospettive evolutive di tali settori

    Ecco una sintesi del Comunicato Stampa. Qui il testo .

     La relazione tecnica è in corso di pubblicazione. Il 29 luglio è stato pubblicato il documento con l'aggiornamento dei dati statistici a giugno 2025.

    L’adesione ai fondi pensione cresce, ma resta bassa tra i giovani

    Nel 2024 la previdenza complementare ha registrato segnali positivi: gli iscritti hanno sfiorato quota 10 milioni (+4%) e le risorse gestite hanno superato i 243 miliardi di euro. Tuttavia, i dati diffusi da COVIP mostrano un’adesione ancora troppo bassa tra i giovani: infatti  solo il 29,9% dei lavoratori tra i 15 e i 34 anni ha aderito a una forma pensionistica, contro una media del 38,3%. 

    Questo gap anagrafico si aggiunge a quelli:

    •  di genere (gli uomini rappresentano il 61,6% degli iscritti) e 
    • geografico (57,2% degli iscritti risiede al Nord).

    L’attuale sistema appare quindi sbilanciato a favore delle fasce di popolazione più prossime alla pensione.

     Per garantire una previdenza sostenibile in futuro, è necessario coinvolgere maggiormente i giovani con iniziative mirate, semplificando le modalità di adesione e aumentando la conoscenza sui vantaggi della previdenza integrativa.

    Cosa sono i fondi pensione e quanto rendono

    Come noto, la previdenza complementare si affianca a quella pubblica e permette ai lavoratori di costruire una pensione integrativa tramite versamenti volontari. 

    In Italia, alla fine del 2024, erano attivi 291 fondi: 

    • 33 negoziali (nati dalla contrattazione collettiva), 
    • 38 fondi aperti (accessibili a tutti), 
    • 69 PIP (Piani Individuali Pensionistici) e 
    • 151 fondi preesistenti.

    Nel 2024 i rendimenti sono stati generalmente positivi grazie alla ripresa dei mercati finanziari: le linee azionarie hanno reso fino al 12,9% nei PIP e oltre il 10% nei fondi negoziali e aperti. Tuttavia, solo l’11,7% degli iscritti sceglie linee azionarie, preferendo opzioni garantite a rendimento più basso. Anche qui emerge un problema di educazione finanziaria: scelte poco consapevoli rischiano di compromettere il risultato nel lungo periodo, soprattutto per chi ha molti anni davanti alla pensione.

    Adesione ancora insufficiente: servono interventi per i giovani

    COVIP sottolinea l’urgenza di aumentare la partecipazione dei giovani, delle donne e dei lavoratori del Sud Italia. Nonostante qualche progresso (la quota di iscritti under 34 è passata dal 17,6% del 2019 al 19,9% del 2024), resta forte il bisogno di interventi mirati. 

    Tra le proposte: 

    • iscrizione automatica con facoltà di recesso (silenzio-assenso), 
    • bonus fiscali di ingresso, 
    • adesione per i figli fin dalla nascita, e 
    • possibilità di usare le somme anche per la formazione.

    Sono misure pensate per rendere la previdenza complementare più accessibile e vicina ai bisogni delle nuove generazioni.

     In parallelo, si propone di aggiornare la linea “di default” nei fondi, spostandola da opzioni garantite a modelli life-cycle, che adeguano il profilo di rischio all’età del lavoratore.

    Dati Covip sui fondi pensione: Tabella di riepilogo

    Indicatore Valore
    Iscritti totali 9,99 milioni (+4%)
    Quota iscritti 15-34 anni 29,9% (in crescita, ma sotto media)
    Risorse gestite 243,4 miliardi di euro (+8,5%)
    Contributi annui raccolti 20,5 miliardi di euro (+7%)
    Contributo medio annuo 2.890 euro
    Rendimento medio linee azionarie 10,4% (fondi negoziali e aperti), 12,9% (PIP)
    Quote investite in Italia 19,3% del totale
    Quota iscritti maschi 61,6%
    Quota iscritti al Nord 57,2%

  • Agenti e Rappresentanti

    Nuovo accordo economico degli agenti e rappresentanti 2025-29

    Il 4.6.2025 tra: la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle PMI in rappresentanza delle Associazioni dei Commercianti ad essa aderenti; Confcooperative settore commercio;, Confesercenti e l'Assogrossisti-Confesercenti; e  in rappresentanza degli agenti e rappresentanti :

        [la] Fnaarc, Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio;

        [la] Filcams-Cgil;

        [la] Federazione Italiana Sindacati addetti ai Servizi Commerciali affini e del Turismo (Fisascat – Cisl);

        [l']Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil);

        [la] Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio (Fiarc – Confesercenti);

        [l']Unione Generale del Lavoro (Ugl-Terziario);

        [l']Usarci (Unione Sindacati Agenti e Rappresentati di commercio);

    si è stipulato  un nuovo  Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale fra le aziende mandanti ed i rispettivi agenti e rappresentanti di commercio, composto di  28 articoli, di 9 tabelle, letti approvati e sottoscritti dalle parti contraenti. 

    L'accordo entra in vigore il 1 luglio 2025 e scade il 30 giugno 2029.

    Vediamo di seguito le principali novità la tabella aliquote dal 2026 e i nuovi termini di preavviso. Scarica qui il testo integrale dell'accordo.

    novità economiche e tabella Aliquote dal 1.1.2026

    Il nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) del 4 giugno 2025, in vigore dal 1° luglio 2025, introduce importanti aggiornamenti economici per gli agenti e rappresentanti del settore commercio.

     Le provvigioni sono ora chiaramente estese anche alle vendite effettuate tramite canali e-commerce aziendali, se riferite a clienti in zona esclusiva. 

    Cambia anche la base di calcolo dei compensi: saranno computate tutte le somme accessorie (premi, coordinamento, incassi, rimborsi spese forfettari), rendendole rilevanti per la determinazione di indennità e trattamenti economici in caso di cessazione del rapporto.

    Rilevanti anche le modifiche sull’indennità di fine rapporto: dal 1° gennaio 2026, si applicano nuove soglie annue sulle provvigioni per il calcolo dell’indennità di risoluzione: 

    Nello specifico: 

    • per gli agenti senza esclusiva, la fascia più favorevole è fino a 12.000 euro, mentre 
    • per i monomandatari l’importo sale a 24.000 euro.

     È previsto inoltre un compenso meritocratico aggiuntivo se l’agente ha sensibilmente incrementato il fatturato della mandante. Anche i rimborsi e le spese accessorie rientrano nel calcolo dei contributi al Fondo FIRR Enasarco e dell'indennità di non concorrenza.

    Classi di importo annuo delle provvigioni computabili

    Aliquote

    Indennità di base

    Indennità integrativa

    Totale

    A) Agenti e Rappresentanti senza esclusiva

    I. sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.000,00 annui

    1%

    3%

    4%

    II. sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.000,01 annui ed Euro 18.000,00 annui

    1%

    1%

    2%

    III. sulla quota di provvigioni eccedenti Euro 18.000,00 annui

    1%

    1%

    B) Agenti e Rappresentanti in esclusiva

    I. sulla quota di provvigioni fino a Euro 24.000,00 annui

    1%

    3%

    4%

    II. sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 24.000,01 annui ed Euro 36.000,00 annui

    1%

    1%

    2%

    III. sulla quota di provvigioni eccedenti Euro 36.000,00 annui

    1%

    1%

    ATTENZIONE L'accordo prevede che la durata complessiva del rapporto va calcolata dal giorno della stipula alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

    In caso di recesso immediato, è dovuta un’indennità sostitutiva calcolata sulle provvigioni medie.

    AEC Agenti e rappresentanti: novità contrattuali

    Dal punto di vista contrattuale, l’AEC chiarisce che anche i contratti a tempo determinato devono rispettare, ove compatibili, le norme su indennità e fine rapporto, e possono essere rinnovati al massimo due volte con forma scritta obbligatoria, pena la trasformazione a tempo indeterminato. 

    L'accordo rafforza inoltre la tutela in caso di modifiche peggiorative (in peius) di zona, prodotti, clientela o provvigioni: se la variazione supera il 15%, l’agente può rifiutarla e considerare cessato il rapporto con diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.

    Cambia anche la disciplina del preavviso, ora strutturata su scala crescente secondo l’anzianità e differenziata tra mono e plurimandatari. (v. tabella sottostante)

    Il recesso con effetto immediato richiede il pagamento di un’indennità pari alle provvigioni calcolate sui mesi di preavviso mancanti.

     Inoltre, è stato precisato che l’astensione del padre agente in caso di nascita o adozione (fino a 20 giorni) non legittima il recesso da parte della casa mandante.

    Infine, il preponente deve dotarsi di strumenti tecnologici idonei a fornire il dettaglio del fatturato utile per il calcolo delle indennità, migliorando la trasparenza del rapporto e facilitando l'operatività dei consulenti.

    Durata del rapporto Preavviso dovuto dalla casa mandante Preavviso dovuto dall'agente plurimandatario Preavviso dovuto dall'agente monomandatario
    Fino a 3 anni 3 mesi 3 mesi 5 mesi
    Dal 4° anno iniziato 4 mesi 3 mesi 5 mesi
    Dal 5° anno iniziato 5 mesi 3 mesi 5 mesi
    Dal 6° anno iniziato in poi 6 mesi 3 mesi 5 mesi

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: no al tetto di 6 mensilità

    Con la sentenza n. 118 del 2025, depositata il 21 luglio, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 23/2015, «limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”».

     La Corte ha stabilito cioè che il limite risarcitorio  invalicabile, applicato in modo uniforme a tutti i datori di lavoro sotto soglia, viola i principi di uguaglianza, adeguatezza della tutela e dignità del lavoratore, sanciti dagli articoli 3, 4, 35, 41 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta Sociale Europea.

    Secondo la Consulta, la previsione di un tetto massimo rigido impediva al giudice di personalizzare il risarcimento in base alla gravità dell’illegittimità del licenziamento, rendendolo talmente esiguo da trasformarlo in una liquidazione forfetaria e standardizzata, inidonea a garantire un ristoro effettivo e una funzione deterrente. 

    La sentenza non ha invece censurato il dimezzamento delle indennità rispetto alle imprese sopra soglia, considerandolo compatibile con la Costituzione, purché inserito in una forbice ampia e flessibile. 

    Risarcimento per licenziamento illegittimo: il contesto normativo

    Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, noto come parte del “Jobs Act”, ha introdotto un nuovo regime per i contratti a tutele crescenti, modificando in modo rilevante la disciplina dei licenziamenti illegittimi. 

    In particolare, l’articolo 9, comma 1, stabiliva che, nei casi di licenziamenti dichiarati illegittimi da parte di datori di lavoro con meno di 15 dipendenti (quindi non soggetti all’articolo 18 della legge 300/1970, lo Statuto dei lavoratori), l’indennità risarcitoria dovesse essere dimezzata rispetto a quella prevista per le imprese sopra soglia e, in ogni caso, non potesse superare le sei mensilità dell’ultima retribuzione utile al calcolo del TFR per ogni anno di servizio.

    Tale disciplina mirava a rendere più sostenibili i costi per le piccole imprese, ma ha generato ampio dibattito sul piano costituzionale, in particolare per la sua rigidità e per la difficoltà di adattare il risarcimento alla gravità del licenziamento. 

    Già con la sentenza n. 183 del 2022 la Corte Costituzionale aveva segnalato l’inadeguatezza del limite massimo fisso, invitando il legislatore a intervenire. Tuttavia, a distanza di oltre due anni, nessuna modifica normativa era stata introdotta, rendendo necessario un nuovo intervento diretto della Consulta

    Implicazioni pratiche della decisione: cosa cambia

    A seguito della pronuncia, il risarcimento per licenziamenti illegittimi da parte di datori di lavoro con meno di 15 dipendenti non sarà più soggetto al tetto delle sei mensilità. 

    Pur restando in vigore il dimezzamento previsto dal d.lgs. 23/2015, si amplia la forbice risarcitoria: 

    • dai precedenti 3-6 mesi si passa a 
    • un intervallo potenziale di 3-18 mensilità, allineato alla metà della fascia prevista per le grandi imprese (6-36 mensilità).

    Di fatto sarà il giudice del lavoro, caso per caso, a determinare l’importo dell’indennità, tenendo conto di vari elementi:

    •  anzianità del lavoratore, 
    • gravità della violazione,
    •  comportamento delle parti e 
    • caratteristiche dell’impresa, tra cui non solo il numero di dipendenti, ma anche fatturato e bilancio

    Questa apertura alla valutazione giudiziale personalizzata segna un riequilibrio tra le esigenze delle imprese e i diritti dei lavoratori e risponde anche alla mancata attuazione legislativa auspicata dalla precedente sentenza.

  • Rubrica del lavoro

    Certificato di infortunio telematico: novità e manuale aggiornato

    Inail aveva  pubblicato con la circolare n. 25 del 14 giugno 2022  istruzioni sul  nuovo applicativo per l’invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro.

    Con avviso pparso il 10 luglio 2025  viene comunicato che dalla stessa data anche i medici che collaborano con i Patronati possono compilare e trasmettere i certificati medici di infortunio attraverso il servizio online "Certificati medici di infortunio".

    Per l’accesso al servizio online, il professionista deve richiedere preliminarmente alla sede Inail territorialmente competente l’attribuzione del codice medico attraverso l’invio dell’apposito modulo disponibile sul portale al seguente percorso Atti e documenti > Moduli e modelli > Altri moduli > Abilitazione ai servizi online > Medico di Patronato.

    Maggiori dettagli sono presenti nel manuale utente  aggiornato disponibile al percorso Atti e documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Certificati medici > sezione Certificato medico di infortunio – Supporto al servizio online.

    Trasmissione dei certificati medici di infortunio

    Le modalità di trasmissione dei certificati medici di infortunio sono le seguenti:

    1.  Modalità online: accedendo al portale istituzionale, il medico ha la possibilità di compilare e inviare i certificati di infortunio;
    2.  Modalità offline: accedendo al portale istituzionale, è possibile trasmettere ilcontenuto informativo della certificazione di infortunio in formato xml utilizzando la funzione “Invio tramite file” del servizio applicativo certificati medici di infortunio;le specifiche tecniche per il confezionamento del file da trasmettere all’Inail sonoubblicate sul portale istituzionale11;
    3.  Cooperazione Applicativa/Interoperabilità: è la metodologia di interazione degli utenti in cooperazione applicativa tramite Porta di Dominio oppure in interoperabilità (servizio “Rest”) in virtù di appositi accordi di adesione sottoscritti dalle Regioni

    La circolare 25 2022 ricorda che il Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dispone che ”Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore"  . In particolare dopo le modifiche del DLGS 151 2015  e la relativa circolare di istruzioni  tale obbligo deve essere adempiuto entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza

     Dal 28 aprile 2022 il nuovo servizio gestisce l’inoltro all’Inail dei certificati di infortunio sul lavoro da parte dei medici, compresi quelli operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie  consentendo l’inserimento delle informazioni e dei dati  in modo strutturato con  distinte sezioni tematiche compilabili in base alle evidenze emerse  nel corso della visita medica.

    E' stato anche aggiornato il relativo modulo cartaceo, differenziato  a seconda della tipologia di evento lesivo, disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/certificati-medici.html con il manuale utenti e le specifiche XML

    Istruzioni per l’accesso e l’abilitazione al servizio

    L’accesso ai servizi online del portale www.inail.it deve essere effettuato esclusivamente tramite SPID, CNS o CIE

    Gli utenti abilitati al nuovo servizio applicativo dei certificati medici di infortunio sono  tutti i medici, compresi i medici operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

    I referenti territoriali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, sono abilitati esclusivamente alla trasmissione offline dei certificati  medici di infortunio.

    Per ottenere l’abilitazione al rilascio della certificazione medica di infortunio in modalità  telematica, il medico e il rappresentante legale della suddette strutture devono  presentare apposita richiesta alla Sede Inail competente per territorio mediante la  modulistica disponibile sul portale INAIL

    Per informazioni e assistenza dell’applicativo è possibile rivolgersi al Contact center Inail al numero 06.6001.

    Allegati:
  • Formazione e Tirocini

    Fondoprofessioni 2025: al via formazione individuale e per piccoli gruppi

    Dopo l’Avviso 07/25, destinato a finanziare interventi formativi monoaziendali  con budget di 1,6 milioni di euro, il Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni ha approvato il 18 giugno 2025 , pubblicato pochi giorni fa l’Avviso 08/25, destinato al finanziamento di piani formativi su misura per studi professionali e aziende aderenti al fondo. 

    L’iniziativa, che mette a disposizione 600.000 euro ripartiti su due sportelli (da 300.000 euro ciascuno), promuove interventi altamente personalizzati rivolti a 1-3 dipendenti, attraverso modalità di formazione individuale o in piccoli gruppi, esclusivamente in presenza e con un taglio operativo concreto.

    Avviso 8 2025 Fondoprofessioni : destinatari e contributi

     

    L’Avviso si rivolge a studi professionali e aziende già aderenti a Fondoprofessioni (adesione verificabile tramite il “Cassetto previdenziale” INPS) e i beneficiari dei percorsi possono essere dipendenti a tempo indeterminato, determinato o apprendisti. 

    Gli enti proponenti devono incaricare un Ente attuatore accreditato, che seguirà tutte le fasi: dall’analisi dei fabbisogni fino alla rendicontazione. L’Ente attuatore può presentare progetti per un massimo di 20.000 euro per ciascuno sportello. 

    Dal punto di vista dei beneficiari, in particolare, è data priorità a due categorie di lavoratori: 

    • neoassunti (assunti da meno di 6 mesi) e 
    • over 55.

    Il contributo massimo ottenibile per ciascun piano formativo è di 4.000 euro, con un tetto di 100 euro all’ora per ciascun partecipante e una durata minima obbligatoria di 16 ore. 

    Non sono ammesse attività erogate esclusivamente in aula né in modalità a distanza: viene invece incoraggiata la formazione on the job e l’affiancamento operativo.

     Gli interventi dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di approvazione, con rendicontazione finale a costi reali e verifica ex post da parte di revisori legali accreditati

    Fondoprofessioni avviso 8 2025: piani formativi e scadenza domande

    I piani formativi vanno condivisi con le Parti sociali secondo le modalità previste dal Protocollo disponibile sul sito del Fondo. 

    1. Per lo Sportello 1, la richiesta di condivisione deve essere inviata entro il 2 ottobre 2025, mentre la domanda di finanziamento va caricata sulla piattaforma online entro le ore 17:00 del 17 ottobre 2025. 
    2.  per lo Sportello 2, la richiesta scade il  21 novembre   mentre la domanda di contributo  va effettuata entro  il  19 dicembre 2025.

    La documentazione da allegare è articolata e comprende:

    • Domanda firmata e timbrata dal legale rappresentante;
    • copie documenti di identità;
    • Bozza del piano e accordo di condivisione con le Parti sociali;
    • Visura camerale o certificato di attribuzione della partita IVA;
    • Schermata del Cassetto previdenziale INPS attestante l’adesione a Fondoprofessioni;
    • Eventuale documentazione che attesti lo status di neoassunto.

    Caratteristiche dei piani formativi per Fondoprofessioni

    Ogni piano formativo deve prevedere:

    • Una durata compresa tra 8 e 40 ore;
    • Un numero di partecipanti tra 4 e 20 allievi, inquadrati tra i lavoratori destinatari;
    • Un contributo massimo concedibile pari a 20.000 euro.

    Le attività possono essere svolte in due modalità:

    • Formazione in presenza, con un contributo pari a 23 euro per ora per partecipante;
    • Formazione a distanza sincrona (FAD), con un contributo pari a 22 euro per ora per partecipante.

    L'intervento formativo dovrà essere erogato da un ente attuatore iscritto all’apposito Albo di Fondoprofessioni, incaricato anche della gestione amministrativa e rendicontativa del piano.

    Obiettivi , valutazione e assistenza

    Uno dei tratti distintivi dell’Avviso 08/25 è il forte orientamento alla personalizzazione formativa. 

    Ogni progetto deve partire da un’analisi dettagliata dei fabbisogni professionali e definire obiettivi di apprendimento misurabili, legati al ruolo del lavoratore e al contesto aziendale. La progettazione deve fare riferimento anche a standard nazionali ed europei come l’Atlante del Lavoro, DigComp, EntreComp, ESCO, LifeComp e OCSE-PIAAC.

    A fine percorso è prevista una valutazione individuale degli apprendimenti, mediante test strutturati, semi-strutturati o pratici. Solo in caso di esito positivo verrà rilasciata un’attestazione trasparente e spendibile, redatta secondo il modello-base di Fondoprofessioni. Il punteggio minimo per l’ammissione al finanziamento è di 60 punti su 100, assegnati secondo criteri qualitativi che valorizzano il grado di personalizzazione, l’impatto sugli over 55 o sui neoassunti, e la chiarezza degli obiettivi formativi.

    Infine, i datori di lavoro che applicano il CCNL Studi professionali e aderiscono a Ebipro potranno richiedere anche il rimborso del 100% della retribuzione per un massimo di 40 ore annue per dipendente in formazione

    Per supporto operativo o per accedere alla piattaforma di presentazione, Fondoprofessioni è contattabile via email all’indirizzo [email protected] o telefonicamente al numero 06/54210661.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo Solidarietà Trentino 2025: regole e novita Uniemens

    La circolare INPS n. 112 del 16 luglio 2025 illustra le novità operative derivanti dal D.I. 15 novembre 2023 che ha aggiornato il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento. L’intervento recepisce le modifiche al D.lgs. 148/2015, previste dalla legge n. 234/2021, estendendo le tutele anche alle aziende con un solo dipendente e ampliando le prestazioni ordinarie e integrative.

    Il Fondo assicura tutela in costanza di rapporto di lavoro per riduzioni o sospensioni dell’attività, ma anche prestazioni integrative alla NASpI, assegni straordinari in uscita e contributi per programmi formativi. Sono obbligatoriamente soggetti al Fondo i datori di lavoro privati (esclusi quelli con fondi bilaterali) che hanno almeno il 75% del personale in unità produttive ubicate nella provincia di Trento.

    Fondo solidarietà Trentino: AIS, durata e requisiti

    L’assegno di integrazione salariale corrisponde all’80% della retribuzione persa per ore non lavorate, fino al tetto massimo annuo. Dopo la riduzione del 5,84%, i limiti netti mensili per il 2025 sono pari a €1.322,05. Ai beneficiari spetta anche l’ANF e la contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici. 

    Nella tabella le durate massime del trattamento (biennio/quinquennio mobile):

    Tipologia datore di lavoro Durata massima per causali ordinarie/straordinarie Durata massima per contratto di solidarietà (CIGS)
    Fino a 5 dipendenti 13 sett. per singola richiesta – max 52 sett. 24 mesi
    Da 6 a 15 dipendenti 26 sett. per singola richiesta – max 52 sett. 24 mesi
    Oltre 15 dipendenti 52 sett. ordinarie
    12 mesi crisi aziendale
    24 mesi riorganizzazione
    24 o 36 mesi (in base all’art. 22, co. 5, D.lgs. 148/2015)

    I requisiti di accesso includono un’anzianità lavorativa di almeno 30 giorni. 

    Sono esclusi dirigenti, dipendenti pubblici e lavoratori non rientranti nella disciplina statale.

     L’istanza deve essere preceduta da informativa sindacale, anche in forma di autodichiarazione.

    Contribuzione e flussi Uniemens

    I datori devono versare:

    1- Contributo ordinario:

    • 0,50% per aziende con 1-5 dipendenti
    • 0,80% tra 5,1 e 15 dipendenti
    • 0,90% oltre 15 dipendenti

    A partire dal 2025, le aziende fino a 5 dipendenti che non presentano istanze da almeno 24 mesi possono ottenere una riduzione fino al 40% dell’aliquota, su delibera del Comitato.

    2 – Contributo addizionale: 4% delle retribuzioni perse dai lavoratori durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario.

    Per la trasmissione dati tramite Uniemens è obbligatorio il ticket identificativo per ciascuna istanza. 

    Le aziende dovranno utilizzare i codici “AOR” per l’evento, “A101” per il contributo addizionale e “L001” per il conguaglio

    Non vanno più usati i codici “ASR”, “A102” e “L002”.

    Infine, per istanze con causale "contratto di solidarietà", è obbligatorio allegare il verbale sindacale con l’elenco dei lavoratori coinvolti.

  • Pensioni

    INPS Relazione 2025: l’età media della pensione sale a 64,8 anni

    Nel  XXIV Rapporto annuale sull'attività dell'INPS  presentato ieri a Roma il presidente  Fava sono fotografate le recenti evoluzioni del sistema pensionistico italiano, evidenziando segnali di trasformazione significativi per cittadini, datori di lavoro e professionisti.

     Il dato più emblematico? L’età media di pensionamento è salita a 64,8 anni nel 2024, complici il calo del 9% delle pensioni anticipate e le misure che incentivano la permanenza al lavoro. 

    Contestualmente, crescono del 6,5% le prestazioni assistenziali e aumentano i pensionati che decidono di continuare a lavorare (8,5%).

    Il presidente INPS ha inoltre confermato la solidità  finanziaria del sistema, ma ha lanciato un chiaro appello a interventi strutturali: investire su donne, giovani e lavoratori anziani è essenziale per garantire la sostenibilità del welfare pubblico. 

    Anche il ministro Calderone, che ha assistito alla presentazione,  ha ribadito che non è in programma un innalzamento dell’età pensionabile, pur sottolineando l’importanza delle attuali politiche occupazionali.

    Un altro aspetto evidenziato   dalla relazione è il grande sforzo tecnico e organizzativo per la digitalizzazione e razionalizzazione delle procedure che sta portando ottimi risultati nei servizi agli utenti e per la trasparenza complessiva del sistema.

    Il testo del rapporto annuale è allegato in fondo all'articolo.

    I dati principali della relazione: importi, pensioni e contributi

    Secondo il XXIV Rapporto Annuale INPS, il 2024 ha segnato un punto di svolta nelle dinamiche pensionistiche italiane.

     L’età media effettiva di pensionamento è salita a 64,8 anni, principalmente a causa della riduzione delle pensioni anticipate (-9% rispetto al 2023) , che precedentemente erano invece cresciute, da Quota 100 in poi, e dei recenti  incentivi alla permanenza al lavoro .

    Leggi Incentivo trattenimento in servizio per tutte le gestioni.

     Il sistema resta  finanziariamente solido, ma la sostenibilità futura richiede politiche coraggiose e investimenti mirati su giovani e donne, considerati strategici per l’equilibrio contributivo a lungo termine e  data anche la preoccupante tendenza demografica di invecchiamento della popolazione. (Sulla  situazione  vedi anche la relazione COVIP Fondi pensione adesioni in crescita ma resta il rischio previdenziale per i giovani)

    In questo contesto ovviamente  il numero di pensioni liquidate è cresciuto (+4,5%), cosi come le prestazioni assistenziali (+6,5%). 

    Un altro dato interessante  è l’aumento dei pensionati che continuano a lavorare (8,5%), in particolare tra gli ex lavoratori agricoli.

    Il comunicato stampa precisa: A trainare la crescita degli assicurati è soprattutto il lavoro dipendente privato, mentre il lavoro autonomo tradizionale (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) continua la sua lenta contrazione.

    Rilevante è anche la dinamica del Mezzogiorno, dove gli assicurati crescono del 7,4% tra il 2019 e il 2024.  In parallelo, aumentano l’occupazione femminile (+ 6,7%) e quella giovanile (+11,2%), con oltre 719mila giovani in più dal 2019, pur restando critico l’accesso stabile al lavoro."

    In sintesi:

    Indicatore Valore 2024 Note
    Importo medio mensile pensione (lordo) 1.861 € Dato medio generale INPS
    Importo medio pensione uomini 2.142,60 € +34% rispetto alle donne
    Importo medio pensione donne 1.594,82 €
    Numero totale pensionati 16,3 milioni 96% con prestazione INPS
    Totale pensioni erogate 355 miliardi € Su 364 mld complessivi di spesa
    Contributi previdenziali raccolti ~265 miliardi € Stima da bilanci INPS, il gap  è finanziato dalla  fiscalità generale

    Per chi guarda alla pensione in anticipo rispetto ai requisiti ordinari, è importante valutare le evoluzioni recenti. 

    La tabella seguente mostra il confronto tra 2023 e 2024:

    Indicatore Anno 2023 Anno 2024 Variazione
    Età media pensione anticipata 61,1 anni 61,6 anni +0,5 anni
    % pensioni anticipate su totale ~45% ~40% -5 p.p.
    Pensioni anticipate erogate ~700.000* ~637.000* -9%
    Motivo calo Norme Quota 103 in vigore Inasprimento + bonus permanenza

    *Valori stimati sulla base del totale delle prestazioni liquidate (1,57 milioni) e della variazione percentuale.

    Semplificazione digitale: servizi più accessibili con App e MyINPS

    Tra le novità più rilevanti del 2024, evidenziate nella Relazione , la spinta decisa  sulla digitalizzazione dei servizi, con numeri impressionanti: ben 771 milioni di prestazioni sono state fornite in modalità completamente digitale.

    Due strumenti in particolare hanno migliorato l’accesso ai servizi:

    1. Nuova App INPS Mobile: già 6 milioni di utenti registrati. L’App consente di consultare, prenotare e gestire prestazioni in tempo reale.
    2. MyINPS: l’area personale online che centralizza tutte le comunicazioni, notifiche e fascicoli individuali, semplificando la gestione dei rapporti con l’Istituto.

    Questi strumenti rendono più immediato l’accesso al welfare, riducono la burocrazia e favoriscono la “prossimità digitale”, trasformando l’INPS in una vera piattaforma intelligente, capace di offrire assistenza proattiva.

    Nella tabella che segue i principali servizi online INPS disponibili: 

    Servizio Descrizione Link
    MyINPS Area personale con fascicolo previdenziale, notifiche, documenti, simulazioni pensionistiche Accedi a MyINPS
    App INPS Mobile App per smartphone con servizi personalizzati, notifiche push e accesso semplificato Android | iOS
    INPS per i Giovani Ecosistema per under 35: previdenza, bonus, stage, orientamento Vai al portale
    Simulatore pensione Strumento per stimare l’importo della futura pensione Accedi al simulatore
    Assegno Unico Universale Domande, modifiche, consultazioni e pagamenti per figli a carico Vai al servizio
    Supporto Formazione Lavoro (SFL) Domande e gestione per beneficiari in sostituzione del Reddito di cittadinanza Vai al servizio
    Assegno di Inclusione (ADI) Gestione domande e consultazione dei pagamenti per nuclei familiari fragili Vai al servizio
    Contact Center INPS Supporto via telefono, chat e ticket per tutti i servizi INPS Contatta l’INPS

    Le prestazioni assistenziali

    Da rilevare infine per le prestazioni assistenziali che, sul versante delle famiglie crescono le misure di sostegno alla genitorialità:

    •  più domande di congedo parentale grazie all’indennità all’80%, 
    • decontribuzione mamme per rafforzare il potere di acquisto delle retribuzioni e 
    • Bonus asilo nido che alleggerisce i costi per oltre 500mila famiglie. 

    L’Assegno di Inclusione (ADI) e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) registrano una partecipazione al mercato del lavoro più che raddoppiata degli ex percettori di Reddito di Cittadinanza.

    Allegati: