• Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Misure per le famiglie: nuovo riparto delle risorse

    Il DPCM  del 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 3 marzo 2025, stabilisce il riparto del "Fondo per le politiche della famiglia" per l'anno 2024. 

    Ecco i punti salienti del decreto. Il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Maria Roccella, è responsabile dell'attuazione del decreto.

    Il Fondo è destinato a supportare le famiglie attraverso interventi mirati e coordinati a livello nazionale e regionale, con un'attenzione particolare alla tutela dei minori e al supporto delle dinamiche familiari.

    Fondo politiche per la famiglia: le risorse

    Il fondo per il 2024 ammonta a 95.842.949 euro, ridotto a 90.681.911 euro dopo alcune riduzioni e allocazioni specifiche.

    Ripartizione dei fondi disponibili,:

    1. 60.000.000 euro sono destinati a misure di competenza statale, mentre
    2.  30.681.911 euro sono ripartiti tra le regioni per interventi locali.

    Il decreto prevede il potenziamento dei Centri per la Famiglia, con un focus su:

    •         Alfabetizzazione mediatica e digitale per i minori.
    •         Prevenzione dell'assunzione di sostanze psicotrope.
    •         Promozione dell'invecchiamento attivo attraverso il volontariato e attività sociali.

        Coinvolgimento Regionale: Le regioni devono garantire l'erogazione dei servizi in almeno il 30% dei Centri per la Famiglia presenti sul territorio.

    Fondo politiche per la famiglia: Procedura Finanziamento

    Per il  Finanziamento le regioni devono presentare una richiesta dettagliata, inclusa una delibera della giunta regionale, un piano operativo, e un cronoprogramma delle attività. QUI IL TESTO DEL DECRETO con le indicazioni dettagliate

    Monitoraggio e Rendicontazione: Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia monitorerà l'attuazione delle azioni e i risultati, con le regioni obbligate a fornire relazioni periodiche e giustificativi di spesa.

    Tracciabilità: Tutti i progetti finanziati devono riportare la dicitura "Finanziato con il Fondo per le politiche della famiglia 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

    Controllo: Il decreto è trasmesso agli organi di controllo competenti e registrato presso la Corte dei Conti.

    Fondo per le famiglie: riparto alle Regioni

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Nuove causali contributo Fondi sanitari dal 1 aprile

    Con la risoluzione del 4 marzo 2024 l'Agenzia comunica l'istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite   modello F24, dei contributi all’INPS da destinare ad  alcuni Enti  Bilaterali, a seguito delle  convenzioni  relative al servizio di riscossione  recentemente stipulate tra l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale  (di seguito INPS) e gli Enti Bilaterali, i Fondi e le Casse aventi i caratteri di  bilateralità di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

    Ecco i dettagli  e le istruzioni di compilazione.

    Causali contributo per F24 ENFEA SALUTE, FASS, FONDO SALUS

    Sono istituite , con decorrenza 1 aprile 2025 le seguenti nuove causali contributo:

    1. • “ESAL” denominata “FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA CONFAPI (Enfea Salute)”;
    2. • “FASS” denominata “FONDO di ASSISTENZA SANITARIA  (F.AS.S.)”;
    3. • “SAL1” denominata “FONDO SALUS (FONDO SALUS)”.

    In sede di compilazione del modello F24, le causali contributo sono esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle  somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    – nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;

    – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta  la posizione contributiva aziendale;

    – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 10  caratteri che identifica la posizione contributiva aziendale;

     – nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno di riscossione del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella  colonna “a mm/aaaa” nessun valore.

  • TFR e Fondi Pensione

    Gestione credito INPS pubblico impiego: le novità 2025

    La circolare INPS n. 49 del 3 marzo 2025 illustra le novità relative all'adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito), a seguito dell'approvazione dell’articolo 27 della legge 13 dicembre 2024, n. 203  (Collegato Lavoro). 

    L'adesione alla Gestione credito INPS diventa più flessibile e accessibile a un numero maggiore di pensionati e lavoratori pubblici, con semplificazioni nelle procedure e contributi obbligatori definiti.

    Gestione credito INPS: cos’è

    La Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito INPS) è un fondo che eroga prestazioni di credito agevolato e assistenza sociale a favore di dipendenti pubblici e pensionati che vi aderiscono.

    L'obiettivo principale è fornire sostegno economico attraverso prestiti e agevolazioni per varie esigenze personali e familiari.

    Principali prestazioni offerte

    Prestiti a tasso agevolato

    • Piccolo prestito con importo limitato con rimborso fino a 48 mesi.
    • Prestiti pluriennali: concessi per specifiche necessità (es. spese mediche, ristrutturazione casa), con rimborso fino a 10 anni.
    • Mutui ipotecari
    • Finanziamenti per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa a tassi vantaggiosi rispetto al mercato.

    Contributi e sussidi per situazioni di difficoltà

    Contributi per spese sanitarie, assistenza a familiari non autosufficienti o calamità naturali.

    Borse di studio e iniziative per il diritto allo studio:

    • Supporto economico per studenti meritevoli (figli di iscritti o pensionati).
    • Soggiorni studio in Italia e all’estero per ragazzi e corsi di formazione professionale.

    Agevolazioni per soggiorni vacanza e termali

    L'adesione  alla Gestione Credito è obbligatoria per alcuni dipendenti pubblici, mentre per altri (pensionati e alcune categorie di lavoratori) è volontaria, con trattenute mensili proporzionali alla retribuzione o alla pensione.

    Gestione credito INPS: i beneficiari dal 2025 e stop scadenze

    Dal 12 gennaio 2025, l'adesione può avvenire senza limiti temporali, eliminando le scadenze precedenti.

    L’adesione è irrevocabile e le prestazioni possono essere richieste dopo un anno dall’iscrizione.

    I nuovi destinatari della Gestione credito

    • Pensionati ex dipendenti pubblici che non avevano aderito in precedenza.
    • Pensionati ex dipendenti di enti pubblici, anche se la loro pensione è a carico di gestioni diverse dalla Gestione dipendenti pubblici.
    • Sottufficiali e ufficiali prossimi al pensionamento o al collocamento in ausiliaria.
    • Dipendenti pubblici non iscritti ai fondi pensionistici ex ENPAS o ex INADEL.

    Esclusi: titolari di pensione ai superstiti e soggetti con carriera lavorativa prevalentemente fuori dal settore pubblico.

    Modalità di adesione semplificate

    • Domanda online tramite il portale INPS con credenziali digitali.
    • Per i lavoratori prossimi alla pensione, possibilità di adesione contestuale alla domanda di pensionamento.
    • In alternativa, per i dipendenti pubblici iscritti, opzione di mantenimento automatico barrando la casella "Chiedo di aderire al fondo credito" nella richiesta di pensionamento.

    Gestione credito INPS: Nuove regole contributive dal 2025

    Per i contributi le nuove regole  prevedono 

    • Per i dipendenti pubblici iscritti: 0,35% della retribuzione lorda.
    • Per i pensionati aderenti: 0,15% della pensione lorda, detratto direttamente dall’INPS.
    • Non è previsto rimborso dei contributi, anche in assenza di utilizzo delle prestazioni.

    Le denunce contributive devono essere trasmesse tramite il sistema Uniemens, con specifici codici per lavoratori attivi, sottufficiali e ufficiali in ausiliaria.

  • Lavoro estero

    Regime impatriati: riduzione per figli minori a entrambi i genitori

    L'Agenzia delle Entrate, con  la Risposta ad Interpello n. 53 del 28 febbraio 2025, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al nuovo regime speciale dedicato ai lavoratori impatriati, di cui all'art. 5. D.Lgs n. 209/2023 e in particolare  in tema di: 

    •  periodo minimo di residenza all'estero  nel caso in cui il richiedente abbia svolto attività lavorativa per lo stesso datore di lavoro o gruppo sia prima che dopo il trasferimento anche in forma di  lavoro autonomo . 
    • sulle condizioni per la  riduzione della base imponibile al 40%  per la presenza di un figlio minore.

    Impatriati i quesiti di un managing director

    ll caso presentato nell'istanza  riguarda un cittadino italiano che ha lavorato in Italia fino ad aprile 2019 per una società chiamata "Alfa" con la qualifica di Managing Director. Successivamente, a maggio 2019, si è trasferito all'estero, iscrivendosi all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) il 18 giugno 2019, e ha continuato a lavorare presso la sede estera della stessa società italiana fino al 30 giugno 2024. 

    Dopo aver interrotto il rapporto di lavoro con la società estera, ha iniziato a lavorare come autonomo nello stesso Paese estero, offrendo consulenza come "sale trader". 

    A partire da gennaio 2025, il contribuente desidera lavorare presso la sede italiana della società per cui aveva già lavorato all'estero, beneficiando del regime fiscale agevolato previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023.

    Il contribuente pone due quesiti principali:

    1.  il primo riguarda il periodo minimo di residenza all'estero richiesto per accedere al regime agevolato, nel caso in cui il lavoratore abbia interrotto il rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero e non vi sia continuità tra il lavoro svolto all'estero e quello successivamente svolto in Italia. 
    2. Il secondo quesito riguarda la possibilità per entrambi i genitori di beneficiare della maggiore esenzione fiscale prevista dal comma 4, lettera a), dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023, nel caso in cui entrambi i genitori siano intenzionati a richiederla.

    Impatriati la durata della permanenza all’estero

    L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere ai quesiti posti dal contribuente, chiarisce che il regime agevolato per i lavoratori impatriati, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023, prevede che i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, a condizione che i lavoratori non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il trasferimento. Tuttavia, se il lavoratore presta l'attività lavorativa in Italia per lo stesso datore di lavoro o per un soggetto appartenente allo stesso gruppo per cui ha lavorato all'estero, il periodo minimo di permanenza all'estero richiesto è di sei periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato precedentemente impiegato in Italia per lo stesso datore di lavoro o gruppo, o di sette periodi d'imposta, se il lavoratore è stato precedentemente impiegato in Italia per lo stesso datore di lavoro o gruppo.

    Nel caso specifico del contribuente, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il periodo minimo di residenza all'estero richiesto per accedere al regime agevolato sia di sette periodi d'imposta, poiché il contribuente ha lavorato all'estero per la stessa società per cui intende lavorare in Italia dopo il trasferimento, nonostante abbia interrotto il rapporto di lavoro dipendente con la società estera per svolgere un'attività di lavoro autonomo

    L'Agenzia sottolinea che la norma non specifica la tipologia di rapporto contrattuale che deve intercorrere tra i soggetti, pertanto il periodo minimo di permanenza all'estero è aumentato a sei o sette anni in tutte le ipotesi in cui il contribuente, al rientro in Italia, presti l'attività lavorativa per lo stesso datore di lavoro o gruppo per cui ha lavorato all'estero.

    Impatriati: condizioni per la riduzione fiscale per figli minori

    In merito al secondo quesito, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la riduzione al 40% della base imponibile, prevista dal comma 4 dell'articolo 5 in presenza di un figlio minore, è subordinata alla sola  condizione che il figlio minore sia residente nel territorio dello Stato durante il periodo di fruizione del regime agevolato. 

    Pertanto, in assenza di ulteriori limiti specifici riguardo alla spettanza della riduzione a uno solo dei genitori, la stessa può essere applicata ad entrambi i genitori, nel rispetto di ogni altra condizione posta dalla norma.

  • Lavoro estero

    Retribuzioni convenzionali 2025 istruzioni INAIL

    E' stata pubblicata il 27 febbraio 2025   la circolare INAIL  20/2025  con le istruzioni per  il calcolo dei premi  assicurativi sulle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero definite dal  decreto del Ministero del lavoro.

    La principale indicazione che viene fornita riguarda i lavoratori  interessati :

    • per i collaboratori non vanno utilizzate le retribuzioni convenzionali contenute nelle tabelle ministeriali e rivolte ai lavoratori dipendenti,  mentre,   
    • in deroga alla norma generale di cui all’art. 4 comma 1 del DLgs. 38/2000, esse si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell’area dirigenziale.

    Scarica qui il file delle tabelle ministeriali 2025

    Retribuzioni convenzionali: i Paesi e lavoratori interessati

    Nella circolare INAIL riepiloga i contenuti del decreto elencando i Paesi esclusi dall’ambito di applicazione delle retribuzioni convenzionali, ovvero:

    Stati membri Ue  ed ex colonie Guyana francese, Isola di Martinica e Isola di Guadalupa,, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del dipartimento della Guadalupa);

    • gli Stati  extra Ue  cdello spazio SEE  Norvegia Lichtenstein Islanda e Svizzera.
    •  Paesi con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale (Argentina, Brasile, Tunisia, San Marino ).

    Si ricorda inoltre  che gli importi delle retribuzioni convenzionali fissati da  decreto ministeriale sono mensili, ma frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese. 

    Nei casi in cui siano  previste fasce di retribuzione,  la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata  sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa: occorre ternere presente che per retribuzione nazionale si intende il trattamento economico mensile, cioè il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12,

    comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione  dell’indennità estero. detto importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore

    corrispondente, al fine di identificare la fascia retributiva da prendere a riferimento

    Riguardo l’applicabilità  si conferma che sono interessati non solo i lavoratori italiani, ma anche

    • i lavoratori  comunitari e 
    • gli extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Infortuni: responsabilità penale del committente privato

    La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha recentemente emesso una sentenza significativa riguardante la responsabilità penale  del committente in caso di infortuni sul lavoro, specificamente nel contesto di appalti e subappalti. 

    La sentenza, depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2025, affronta un caso complesso che ha visto coinvolti due imputati, A.A. e G.G., accusati di omicidio colposo ai sensi dell'art. 589, commi 1 e 2, del codice penale, in seguito alla morte di un lavoratore, H.H., avvenuta durante i lavori di ristrutturazione di un rudere.

    Responsabilità penale committente privato: il caso

    Il caso ha origine nel 2004, quando A.A., proprietario di un complesso rurale in disuso, decide di avviare lavori di ristrutturazione affidando l'incarico al geometra G.G., nominato responsabile dei lavori e coordinatore per la progettazione. 

    Nel corso dei lavori, avvenuti in diverse fasi e con modifiche sostanziali al progetto iniziale, si verifica un tragico incidente: un operaio impegnato nella demolizione manuale di una muratura portante, viene travolto dal crollo del secondo solaio dell'edificio, riportando gravi lesioni che ne causano il decesso immediato.

    La Corte di Appello di Bologna, confermando in parte la sentenza del Tribunale di Parma, aveva ritenuto entrambi gli imputati colpevoli, condannandoli anche al risarcimento dei danni alle parti civili. 

    La Cassazione ha invece  ribaltato il giudizio accogliendo il ricorso di A.A. con annullamento della sentenza nei suoi confronti , mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso di G.G.

    Responsabilità del Committente e del Coordinatore: Analisi Giurisprudenziale

    La sentenza della Cassazione si concentra sulla distinzione tra la responsabilità del committente privato e quella del coordinatore dei lavori, evidenziando l'evoluzione giurisprudenziale in materia di sicurezza sul lavoro. 

    Secondo la Corte, il committente privato, come A.A., non può essere ritenuto responsabile delle inadempienze prevenzionistiche se non ha interferito nell'esecuzione dei lavori o se non era in grado di percepire immediatamente situazioni di pericolo. 

    La giurisprudenza ha infatti stabilito che il committente privato deve scegliere un appaltatore competente e affidabile, ma non è tenuto a conoscere le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale.

    Nel caso specifico, il committente  aveva affidato l'incarico di demolizione dell'ex casa colonica alla ditta "J.J. e K.K.", la quale aveva a sua volta subappaltato i lavori alla ditta "F.F.". 

    La Cassazione ha riconosciuto che A.A. aveva nominato G.G. come responsabile dei lavori, conferendogli un mandato omnicomprensivo.

     G.G., in qualità di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione, avrebbe dovuto adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in seguito alle modifiche sostanziali del progetto, cosa che non è avvenuta. 

    La Corte ha sottolineato che il coordinatore  essendo un professionista con esperienza trentennale, era in grado di percepire i rischi connessi ai lavori e avrebbe dovuto intervenire per garantire la sicurezza del cantiere.

    Responsabilità committente privato per infortunio: le conclusioni

    La sentenza della Cassazione rappresenta un importante precedente nella giurisprudenza in materia di responsabilità penale per infortuni sul lavoro. 

    La Corte ha ribadito che la responsabilità del committente privato non può essere automatica e deve essere valutata in base all'effettiva incidenza della sua condotta nel causare l'evento

    Inoltre, ha evidenziato l'importanza del ruolo del coordinatore per la sicurezza, il quale deve garantire che il PSC sia adeguato alle modifiche del progetto e che tutte le misure di prevenzione siano correttamente implementate.

    Si segnala peraltro  il precedente della sentenza 11603 2024 nella quale la Cassazione ha emesso la seguente  massima : "L'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 impone al committente di informare sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro e di cooperare nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, nonché di predisporre un piano di sicurezza. L'inadempimento di questi obblighi configura una responsabilità colposa del committente

  • CCNL e Accordi

    CCNL tessili calzaturieri CONFAPI: il rinnovo 2025

    Il 18 febbraio 2025 è stata sottoscritta un'ipotesi di accordo tra Uniontessile-Confapi, Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i lavoratori della piccola e media industria nei settori tessile, abbigliamento e moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali e giocattoli. Questo accordo rappresenta un passo significativo nel miglioramento delle condizioni lavorative e nella regolamentazione delle relazioni industriali in questi settori. L'accordo, che decorre dal 1° aprile 2024 e scade il 31 marzo 2027, introduce una serie di modifiche e innovazioni che riguardano vari aspetti economici e normativi.

    Vediamo una sintesi nei paragrafi seguenti.

    CCNL tessili calzaturieri CONFAPI 2025: Aspetti economici

    Uno degli elementi più rilevanti dell'accordo riguarda gli aumenti salariali e i nuovi minimi contrattuali. Le parti hanno concordato un incremento contrattuale a regime per il livello 4 di ogni settore pari a 200,00 euro lordi, da erogarsi in tre tranches: 100,00 euro con la retribuzione di gennaio 2025, 60,00 euro con quella di gennaio 2026 e 40,00 euro con quella di gennaio 2027. 

    Inoltre, l'accordo prevede l'erogazione di un importo forfetario a titolo di "una tantum" del valore di 100,00 euro lordi con la retribuzione del mese di febbraio 2025 per tutti i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2025. Questo importo è definito in egual misura per tutti i livelli d'inquadramento ed è omnicomprensivo degli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale. 

    PREVIDENZA COMPLEMENTARE.

    L'accordo prevede un aumento dell'aliquota contributiva a carico dell'azienda, che a partire dal 1° gennaio 2026 passerà dall'1,90 al 2,00 per cento. 

    LAVORO STRAORDINARIO 

    L'accordo prevede modifiche alle percentuali di maggiorazione del lavoro straordinario per alcuni settori. A partire dal 1° marzo 2025, la maggiorazione sul lavoro straordinario diurno aumenta dal 25 al 27 per cento per il settore giocattoli e per le ore eccedenti l'orario contrattuale e legale nel settore occhiali.

    CCNL tessili calzaturieri CONFAPI: le nuove tabelle retributive

    Liv.

    Minimi dall’1.2.2022

    Par.

    Minimi  SETTORE TESSILI ABBIGLIAMENTO

    Aumenti

    Dall’1.1.2025

    Dall’1.1.2026

    Dall’1.1.2027

    Incrementi

    Minimi

    Incrementi

    Minimi

    Incrementi

    Minimi

    8

    229

    2.294,34

    127,22

    2.421,56

    76,33

    2.497,90

    50,89

    2.548,78

    254,44

    7

    214

    2.165,73

    118,89

    2.284,62

    71,33

    2.355,95

    47,56

    2.403,51

    237,78

    6

    203

    2.032,22

    112,78

    2.145,00

    67,67

    2.212,66

    45,11

    2.257,77

    225,56

    5

    191

    1.904,62

    106,11

    2.010,73

    63,67

    2.074,40

    42,44

    2.116,84

    212,22

    4

    180

    1.802,56

    100,00

    1.902,56

    60,00

    1.962,56

    40,00

    2.002,56

    200,00

    3 bis

    175

    1.761,28

    97,22

    1.858,50

    58,33

    1.916,84

    38,89

    1.955,72

    194,44

    3

    170

    1.720,03

    94,44

    1.814,47

    56,67

    1.871,14

    37,78

    1.908,92

    188,89

    2 bis

    163

    1.669,04

    90,56

    1.759,60

    54,33

    1.813,93

    36,22

    1.850,15

    181,11

    2

    155

    1.624,36

    86,11

    1.710,47

    51,67

    1.762,14

    34,44

    1.796,58

    172,22

    1

    100

    1.281,95

    1.558,00

    1.558,00

    1.558,00

    Liv.

    Minimi dall’1.2.2022

    Par.

    Minimi SETTORE CALZATURE

    Aumenti

    Dall’1.1.2025

    Dall’1.1.2026

    Dall’1.1.2027

    Incrementi

    Minimi

    Incrementi

    Minimi

    Incrementi

    Minimi

    8

    229,00

    2.304,39

    127,22

    2.431,61

    76,33

    2.507,94

    50,89

    2.558,83

    254,44

    7

    214,00

    2.142,11

    118,89

    2261,00

    71,33

    2.332,33

    47,56

    2.379,89

    237,78

    6

    203,00

    1.982,64

    112,78

    2.095,42

    67,67

    2.163,08

    45,11

    2.208,19

    225,56

    5

    191,00

    1.882,46

    106,11

    1.988,57

    63,67

    2.052,24

    42,44

    2.094,68

    212,22

    4

    180,00

    1.802,82

    100,00

    1.902,82

    60,00

    1.962,82

    40,00

    2.002,82

    200,00

    3 bis

    175,00

    1.761,28

    97,22

    1858,50

    58,33

    1.916,84

    38,89

    1.955,72

    194,44

    3

    170,00

    1720,25

    94,44

    1814,70

    56,67

    1.871,36

    37,78

    1.909,14

    188,89

    2 bis

    163,00

    1.669,10

    90,56

    1.759,66

    54,33

    1.813,99

    36,22

    1.850,21

    181,11

    2

    155,00

    1624,55

    86,11

    1710,66

    51,67

    1.762,32

    34,44

    1.796,77

    172,22

    1

    100,00

    1.279,53

    1.558,00

    1.558,00

    1.558,00

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    Minimi dall’1.2.2022

    Par.

    Minimi SETTORE OCCHIALI

    Aumenti

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    Incrementi

    Minimi

    Incrementi

    Minimi

    Incrementi

    Minimi

    6

    224,00

    2.240,20

    125,14

    2.365,34

    75,08

    2.440,42

    50,06

    2.490,48

    250,28

    5

    208,00

    2.046,27

    116,20

    2.162,47

    69,72

    2.232,19

    46,48

    2.278,67

    232,40

    4S

    192,00

    1.894,69

    107,26

    2.001,95

    64,36

    2.066,31

    42,91

    2.109,22

    214,53

    4

    179,00

    1.808,06

    100,00

    1.908,06

    60,00

    1.968,06

    40,00

    2.008,06

    200,00

    3

    173,00

    1.729,01

    96,65

    1.825,66

    57,99

    1.883,65

    38,66

    1.922,31

    193,30

    2

    160,00

    1.630,40

    89,39

    1.719,79

    53,63

    1.773,42

    35,75

    1.809,17

    178,77

    1

    100,00

    1.279,86

    1.558,00

    1.558,00

    1.558,00

    VEDI le altre tabelle retributive  nel testo dell'accordo IN PDF

    CCNL tessili calzaturieri CONFAPI 2025: novità contrattuali

    L'accordo introduce diverse modifiche normative che riguardano vari aspetti del rapporto di lavoro. In primo luogo, vengono ridefinite le durate dei periodi di prova. A partire dal 1° marzo 2025, per tutti i settori, il periodo di prova non potrà superare determinate durate specifiche. Questa modifica mira a garantire maggiore chiarezza e trasparenza nelle fasi iniziali del rapporto di lavoro, sia per i lavoratori che per i datori di lavoro.

    CONTRATTI A TERMINE

    Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, l'accordo stabilisce che essi possano avere una durata superiore a 12 mesi, ma non oltre i 24 mesi, in casi specifici come l'esecuzione di un progetto definito nel tempo, la realizzazione di progetti temporanei legati alla modernizzazione degli impianti produttivi o il lancio di nuovi prodotti. PERMESSI E MALATTIE

    Questa flessibilità consente alle aziende di rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato, pur garantendo tutele ai lavoratori.

    In materia di permessi, assenze ed aspettative viene prevista la possibilità di fruire dei permessi mensili previsti dall'articolo 33 della legge 104/1992 in modalità frazionata a gruppi di 4 ore, per un totale di 24 ore al mese, con un preavviso di almeno 5 giorni.

    Inoltre, a partire dal 1° marzo 2025, il congedo di paternità obbligatoria viene incrementato di una giornata retribuita a carico dell'azienda, portando il totale a 11 giorni lavorativi. 

    In materia di malattia e infortunio non sul lavoro  viene esteso a 15 mesi il periodo di comporto per i lavoratori affetti da gravi patologie che richiedono terapie salvavita, con decorrenza a partire dal 18 febbraio 2025. 

    VIOLENZA DI GENERE

    Un altro aspetto normativo rilevante riguarda le misure contro la violenza di genere. Le lavoratrici vittime di violenza e molestie sui luoghi di lavoro hanno diritto a un periodo di astensione retribuito della durata massima di 5 mesi, fruibile su base oraria o giornaliera in un arco temporale di 3 anni. Inoltre, viene riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a 12 mesi, nonché agevolazioni per l'accesso a forme di flessibilità e di modalità agile dal lavoro.