• Pensioni

    Campagna RedEst 2025 al via le dichiarazioni dei pensionati all’estero

    Con il messaggio n. 1607 del 21 maggio 2025, l’INPS ha ufficialmente comunicato l’apertura della Campagna RedEst 2025, relativa ai redditi percepiti nel 2024 da parte dei pensionati residenti all’estero titolari di prestazioni collegate al reddito.

     La trasmissione dei dati è possibile a partire dal 22 maggio 2025, data in cui viene riaperta anche la Campagna RedEst 2024 (redditi 2023).

    L’Istituto ricorda inoltre che la Campagna RedEst 2023, relativa ai redditi 2022, si è definitivamente chiusa il 31 marzo 2025. Eventuali dichiarazioni ancora pendenti devono ora essere gestite con una procedura di ricostituzione.

    Campagna RedEst come si comunicano i redditi

    La trasmissione telematica può essere effettuata:

    • dagli Istituti di patronato, 
    • dai Consolati e 
    • dalle Strutture territoriali INPS.

    Questi ultimi accedono tramite l’ambiente intranet istituzionale, mentre patronati e consolati utilizzano le apposite aree sul portale INPS. 

    Nella sezione “Statistiche ed elenchi redditi esteri” della piattaforma RedEst sono disponibili anche le segnalazioni di variazioni anagrafiche o di rientro in Italia, che richiedono l’intervento diretto delle sedi territoriali.

    Per facilitare il processo, nel mese di settembre 2025 l’INPS invierà i modelli cartacei RedEst ai soggetti coinvolti nella campagna. 

    Gli Istituti di patronato e i Consolati avranno il compito di:

    • ricevere la documentazione, 
    • verificare l’identità del dichiarante,
    •  controllare la correttezza dei dati e 
    • trasmetterli all’INPS attraverso il portale web, seguendo il manuale tecnico disponibile nella procedura..

    REDEST cos’è – rischio sospensione prestazioni

    L’obbligo di comunicare i redditi da parte dei pensionati esteri trova fondamento nell’articolo 49, comma 1, della legge 289/2002, attuato dal decreto interministeriale del 12 maggio 2003 ed è necessario per garantire il corretto calcolo delle prestazioni pensionistiche collegate al reddito, riducendo il rischio di percezioni  indebite e successive sospensioni delle prestazioni  

    La collaborazione tra INPS, strutture consolari e patronati è centrale  e la norma norma distingue i casi in cui è necessaria una certificazione degli organismi esteri e quelli in cui è sufficiente l’autocertificazione. 

  • Rubrica del lavoro

    Gestione Separata: avviso su MyINPS se si supera il massimale

    L’INPS  comunica nel messaggio 1561 del 19.5.2025 di aver introdotto una nuova procedura di comunicazione digitale rivolta ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata, finalizzata a semplificare gli adempimenti contributivi e migliorare la trasparenza nei rapporti con il cittadino. 

    A partire da maggio 2025, i lavoratori che superano il massimale di reddito annuale riceveranno un avviso  nell'area riservata e sull'applicazione “MyINPS”.

    Giova ricordare infatti che ogni anno, ai sensi della legge 335/1995, viene stabilito un massimale contributivo per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Oltre questo limite di reddito, non è più dovuta la contribuzione previdenziale.

    A partire dal mese di maggio, l’INPS invierà una comunicazione informativa a tutti quei lavoratori per cui, sulla base delle denunce Uniemens trasmesse dai committenti, risulti superato il massimale di reddito. La comunicazione sarà visibile esclusivamente sul proprio account personale MyINPS.

    Massimale gestione separata: cosa contiene la comunicazione

    Nel messaggio inviato, l’Istituto informa il lavoratore che è stato raggiunto il massimale contributivo annuo. Viene inoltre invitato a informare il proprio committente per evitare che continuino ad essere applicati i contributi previdenziali sui compensi successivi.

    In caso di versamenti in eccesso sarà possibile presentare una specifica istanza di rimborso, secondo le modalità indicate.

    Questa iniziativa rientra nel più ampio piano di digitalizzazione e semplificazione dell’INPS, che mira a:

    • Ridurre gli errori contributivi;
    • Snellire il flusso di informazioni tra lavoratore, committente e Istituto;
    • Incentivare l’uso dei servizi online tramite “MyINPS”, ormai sempre più centrale per la gestione previdenziale individuale.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento e comporto: la Cassazione conferma l’obbligo di preavviso

    Il periodo di comporto è il tempo massimo durante il quale il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto. Superato tale periodo, il datore può legittimamente procedere al licenziamento. Il riferimento normativo è l’articolo 2110 del Codice Civile, ma le concrete modalità applicative – come la durata del comporto o eventuali obblighi di comunicazione – sono spesso stabilite dai contratti collettivi.

    Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 12293 del 9 maggio 2025, la questione centrale riguarda proprio l’interpretazione di una clausola del CCNL Industria Calzature e le conseguenze della sua violazione nel contesto di un licenziamento per superamento del comporto.

    Il fatto: assenza per malattia e licenziamento oltre il termine di comporto

    Una società aveva licenziato un dipendente dopo il superamento del periodo massimo di comporto previsto dal contratto collettivo, fissato a 13 mesi di assenza nel triennio. Tuttavia, il CCNL applicabile – all’art. 58, lett. B) – impone al datore l’obbligo di informare il lavoratore almeno un mese prima della scadenza di tale periodo.

    Nel caso specifico, tale comunicazione era stata omessa o effettuata tardivamente, ossia dopo la scadenza del comporto. 

    La Corte d’Appello di Venezia aveva già riconosciuto l’illegittimità del licenziamento, e la Cassazione ha confermato l’interpretazione, sottolineando che l’avviso deve precedere la scadenza per essere valido.

    La Corte ha ribadito che la funzione della comunicazione prevista dal contratto collettivo non è meramente informativa, ma ha natura sostanziale: serve a mettere il lavoratore nella condizione di valutare soluzioni alternative, come il ricorso a ferie residue o aspettativa, e a tutelare il proprio rapporto di lavoro. 

    Una comunicazione tardiva – come nel caso in esame – equivale a una mancata comunicazione, vanificando la funzione garantista della norma contrattuale. 

    Ne consegue che il rispetto del termine è essenziale. 

    Il contratto collettivo, in questo caso, non solo disciplina la durata del comporto, ma impone una procedura a tutela del lavoratore, che condiziona la legittimità del recesso datoriale. L’omissione o il ritardo sono da considerarsi violazioni gravi, con impatto diretto sulla validità del licenziamento. 

    La Cassazione ha respinto la tesi della società secondo cui la finalità della norma fosse puramente contabile, ossia permettere al lavoratore di verificare la correttezza dei conteggi sulle assenze. Ha invece valorizzato la ratio garantista della previsione pattizia, che deve essere rispettata per intero, non solo nella forma ma anche nei tempi. 

    Impugnazione del licenziamento e impatto sulle sanzioni

    Un ulteriore aspetto da sottolineare nella sentenza è il fatto che, pur  riconoscendo l’illegittimità del licenziamento, il lavoratore non aveva impugnato la decisione nella parte relativa alla tipologia di tutela applicabile.

    Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna al pagamento di una indennità pari a 20 mensilità, senza disporre la reintegrazione nel posto di lavoro. Questo passaggio evidenzia un aspetto procedurale rilevante: l’ampiezza della tutela applicabile dipende anche dalle impugnazioni proposte. In assenza di un ricorso incidentale specifico da parte del lavoratore, resta ferma la pronuncia di secondo grado, che aveva optato per la tutela indennitaria.

  • Rubrica del lavoro

    Registro Micologi. l’elenco aggiornato al 2025

    In Gazzetta ufficiale n 107 del 10 maggio 2025 è apparso il comunicato sull'aggiornamento del Registro nazionale micologi per il 2025 , avvenuto con decreto dirigenziale del  ministero della Salute del 17  aprile  2025.

    Qui l'elenco aggiornato 

    Rivediamo di seguito le regole per l'attività dei micologi autorizzati.

    Aggiornamento registro nazionale e registri regionali Regolamento 686 1996

    Il decreto 17.4.2025 aggiorna i nominativi dei nuovi soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo.

    A  norma del Regolamento 686 del 29.11  1996 infatti  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  sono  responsabili della formazione e devono  tenere un registro dei candidati che  hanno  conseguito l'attestato di micologo ( vedi sotto)  ,

    Annualmente  devono comunicare tali nominativi al Ministero della Sanità per l'iscrizione nel  registro nazionale.

    Il ruolo del micologo – Elenco Ispettorati micologici

    Il micologo riconosce e controlla i funghi epigei freschi e conservati, nell'ambito di

    •  strutture pubbliche (ispettorato micologico delle ASL) ( vedi qui l'elenco )
    •  private (responsabile del controllo nella filiera produttiva).

    L'attestato di micologo è rilasciato dalle Regioni e Province autonome, a seguito di partecipazione ad un corso di formazione teorico pratico, secondo un  programma ministeriale e con obbligo di frequenza ed esame finale, cui sono ammessi i candidati che hanno frquentato per almeno il 75% delle ore .

    Per l'ammissione al corso di micologo e' richiesto  il  possesso   del diploma di scuola media superiore.

     Il  corso  ha  una  durata  minima  di  240  ore . La parte pratica si compone di almeno 120 ore.

     Le domande di ammissione al  corso  di  micologo  devono  essere  presentate all'ente organizzatore del corso stesso.

    Possono  accedere  al corso organizzato da una regione o da una  provincia autonoma anche soggetti provenienti da altra regione o  provincia  autonoma.

  • Lavoro Dipendente

    Autotrasporto, decreto approvato in via definitiva: le novità

    Il Governo aveva approvato invia preliminare  a marzo 2025  un decreto legislativo che modifica il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27, attuativo della direttiva (UE) 2020/1057 sul distacco dei conducenti nel trasporto su strada. Tra le novità, l’accesso ai dati del sistema di classificazione del rischio per gli ispettori del lavoro e l’aggiornamento delle infrazioni al tachigrafo e ai tempi di guida e riposo, in linea con la direttiva delegata (UE) 2024/846. 

    Nel  consiglio dei ministri il provvedimento è stato approvato in via definitiva , dopo l'esame delle commissioni parlamentari, sena modifiche di rilievo.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Decreto autotrasporti: Classificazione rischi – utilizzo del tachigrafo

    Il decreto legislativo introduce due principali modifiche all'articolo 2 del D.Lgs. 27/2023, che a sua volta ha aggiornato il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144.

    • Estensione dell'accesso ai dati del sistema di classificazione del rischio:

    Viene ampliato l’accesso ai dati contenuti nel sistema nazionale di classificazione del rischio, consentendone la consultazione anche agli ispettori del lavoro.

    Questa modifica permette all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) di pianificare le proprie attività ispettive con maggiore precisione, basandosi sul rischio attribuito alle imprese di trasporto.   L’iniziativa si inserisce nel quadro delle linee strategiche nazionali di controllo su strada e nei locali delle imprese, come previsto dall’Organismo di coordinamento intracomunitario.

    • Tempi guida e utilizzo tachigrafo: sostituzione dell’allegato III del D.Lgs. 144/2008:

    L’allegato III, che elenca le infrazioni relative ai tempi di guida, di riposo e all’utilizzo del tachigrafo, viene aggiornato per riflettere le modifiche introdotte dalla direttiva delegata (UE) 2024/846.  Le infrazioni vengono classificate con nuovi criteri di gravità, garantendo maggiore uniformità con gli standard europei e aumentando l’efficacia delle sanzioni.

    Il decreto correttivo prevede che le nuove disposizioni entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Inoltre, il decreto include una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale l’attuazione delle nuove norme non deve comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti dovranno provvedere ai nuovi adempimenti con le risorse già disponibili.

    Decreto autotrasporti: Distacco conducenti e classificazione infrazioni

    Il decreto correttivo non introduce modifiche sostanziali alle norme sul distacco dei conducenti, già disciplinate dal D.Lgs. 27/2023 in attuazione della direttiva (UE) 2020/1057. Tuttavia, le nuove disposizioni rafforzano il quadro normativo complessivo, migliorando i controlli e l’accesso ai dati da parte delle autorità ispettive.

    Le imprese di autotrasporto devono comunque rispettare i requisiti già previsti, tra cui:

    • La comunicazione preventiva del distacco tramite il sistema IMI;
    • L’applicazione delle condizioni di lavoro del paese ospitante per i conducenti distaccati;
    • L’obbligo di conservazione e presentazione della documentazione relativa al distacco in caso di controlli.

    Infine , come detto, uno degli aspetti più rilevanti del decreto correttivo è l’aggiornamento dell’allegato III del D.Lgs. 144/2008. 

    Le infrazioni vengono suddivise in diverse categorie:

    • Infrazioni sui tempi di guida: riguardano il superamento del periodo massimo di guida giornaliero e settimanale, nonché il mancato rispetto delle pause obbligatorie.
    • Infrazioni sui tempi di riposo: includono la riduzione irregolare dei riposi giornalieri e settimanali, il mancato rispetto della compensazione per i riposi ridotti e il riposo effettuato a bordo del veicolo.
    • Infrazioni relative al tachigrafo: comprendono l’uso scorretto dell’apparecchio, la manomissione dei dati registrati e il mancato rispetto dell’obbligo di conservazione delle registrazioni.
    • Infrazioni sull’organizzazione del lavoro: si riferiscono all’obbligo del datore di lavoro di garantire il rientro periodico dei conducenti e al divieto di collegare la retribuzione alla distanza percorsa o alla rapidità della consegna.

    Decreto autotrasporti: La normativa e le implicazioni per le imprese

    Le modifiche introdotte dal decreto correttivo si inseriscono in un contesto più ampio di adeguamento alle normative europee che sono:

    • Direttiva (UE) 2020/1057: disciplina il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada, stabilendo criteri per il trattamento retributivo e le condizioni di lavoro.
    • Direttiva delegata (UE) 2024/846: aggiorna il sistema di classificazione del rischio per le imprese di autotrasporto, introducendo nuovi parametri per il calcolo delle infrazioni legate ai tempi di guida e di riposo e all’uso del tachigrafo.
    • D.Lgs. 27/2023: ha recepito la direttiva (UE) 2020/1057, modificando il D.Lgs. 144/2008 e introducendo nuovi obblighi di controllo e applicazione per le autorità competenti.
    • D.Lgs. 144/2008: ha dato attuazione alla direttiva 2006/22/CE, stabilendo le norme minime per l’applicazione delle regolamentazioni sui tempi di guida e di riposo e sull’uso del tachigrafo.

    Implicazioni per le imprese di autotrasporto

    Le nuove disposizioni avranno un impatto significativo sulle imprese di trasporto su strada, che dovranno adeguarsi a una maggiore vigilanza sui tempi di guida e di riposo e all’uso corretto del tachigrafo. In particolare:

    Maggiori controlli: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà accedere ai dati del sistema di classificazione del rischio, aumentando la probabilità di ispezioni mirate.

    Sanzioni più severe: l’aggiornamento delle infrazioni e la loro classificazione secondo nuovi criteri di gravità comporterà un’applicazione più rigorosa delle sanzioni.

    Necessità di adeguamento: le imprese dovranno garantire una gestione più attenta dei tempi di guida e di riposo e adottare misure per evitare violazioni delle normative sul tachigrafo.

    Decreto autotrasporti: l’approvazione definitiva

    Lo schema di decreto legislativo correttivo al D.Lgs. 27/2023 è stato approvato in via definitiva senza modifiche, come confermato dalla relazione illustrativa trasmessa alle Camere. Le Commissioni IX (Trasporti) e XI (Lavoro) della Camera avevano espresso parere favorevole con osservazione, suggerendo l’introduzione di una deroga ai tempi di guida e riposo per i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o carcasse non destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. n), del Regolamento (CE) n. 561/2006.

    Tuttavia, il Governo ha deciso di non modificare il testo dello schema, in quanto la deroga richiesta era già stata introdotta per via amministrativa con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 aprile 2025. 

    Tale decreto ha inserito la fattispecie tra quelle esentate dagli obblighi relativi ai tempi di guida e di riposo (artt. 6-9 Reg. 561/2006) e dall’obbligo del tachigrafo (art. 3, par. 2 Reg. 165/2014), come recepiti nel Codice della Strada (artt. 174 e 179 D.Lgs. 285/1992).

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Bonus assunzioni 2025 pubblicati i decreti

    A quasi un mese della firma dei ministri sono stati pubblicati sul sito del Ministero del lavoro i due decreti di attuazione per  gli incentivi per l'assunzione previsti dal DL Coesione  60 2024 detti

    I provvedimenti definiscono i criteri e le modalità operative dell’esonero contributivo totale per l’assunzione a tempo indeterminato o la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro stabile, di

    1.  lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato e 
    2. di donne prive di impiego regolarmente retribuito. 

     Le misure di esonero contributivo  sono state accolte positivamente, sebbene ci siano state alcune critiche riguardo alla tempistica e ai criteri di accesso ai bonus.

    Scarica qui il testo del Decreto Coesione 

    La comunicazione dell'approvazione da parte della commissione UE sugli incentivi  per le assunzioni  di giovani e donne nel Mezzogiorno nell'ambito degli Aiuti di Stato era giunta il 31 gennaio, 

    Il Decreto Coesione, entrato in vigore l'8 maggio 2024, ha introdotto questi incentivi per promuovere l'occupazione giovanile e femminile, con un investimento di 1,1 miliardi di euro, in parte finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). L'obiettivo è ridurre i divari territoriali e creare nuove opportunità di lavoro stabile, soprattutto nel Mezzogiorno. 

    Vediamo  di seguito piu in dettaglio tutti gli incentivi mentre per l'applicazione dei Bonus Giovani e Donne si attendono ora anche  le istruzioni operative INPS .

    Decreto Coesione: incentivi assunzioni lavoro dipendente

    Al capo IV del decreto Coesione, Misure per il lavoro, per quanto riguarda il lavoro dipendente, si segnalano tre nuovi bonus contributivi  per l'assunzione di giovani, donne e  soggetti over 35 residenti  nella Zona economica speciale del Mezzogiorno. 

    In particolare i beneficiari sono:

    1.   i  giovani sotto i 35 anni, che non abbiano avuto mai contratti  a tempo indeterminato, potranno  essere assunti  fino a dicembre 2025 con uno sgravio contributivo totale fino a 500 euro mensili per due anni, estendibile a 650 euro in specifiche regioni meridionali. Potrà essere utilizzato anche per assunzioni successive se il primo datore di lavoro non ne fruisce interamente per interruzione del rapporto (art . 22)
    2.  Per le lavoratrici svantaggiate (disoccupate  da almeno 24 mesi o sei mesi per le residenti nel Mezzogiorno), il bonus è analogo, con esonero totale fino a 650 euro mensili per 24 mesi, applicabile alle assunzioni dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025 (art 23)
    3. Un simile esonero è previsto anche  per  tutte le assunzioni , senza limiti di età  (esclusi dirigenti e lavoratori domestici) nella Zona Economica Speciale del Mezzogiorno, ( ovvero Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia,  Calabria e Sardegna)  estendendosi fino  a 30 mesi.

    Gli esoneri NON sono  cumulabili con altri  esoneri   ma sono  compatibili  senza  alcuna  riduzione con la maggiorazione del  costo  ammesso  in  deduzione  in  presenza di nuove  assunzioni  di  cui  all'articolo  4  del  decreto  legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. 

    Dopo l'approvazione UE Il Ministro del Lavoro  Calderone e il nuovo ministro degli affari europei Foti hanno sottolineato che  “L’investimento di 1,1 miliardi di euro, previsto dal decreto coesione n. 60/2024, per incentivare e sostenere il lavoro delle donne del sud, dei giovani e delle categorie più svantaggiate, finanziato in parte dal fondo FSE+, è un passo in avanti importante per creare nuove opportunità di lavoro a tempo indeterminato e rafforzare così le politiche occupazionali nella nostra Nazione, riducendo i divari territoriali. Alleggerire la pressione della disoccupazione, soprattutto nel Mezzogiorno, è un obiettivo strategico non solo per il governo Meloni ma per tutta l’Unione europea”.

    Decreto Coesione: sgravi contributivi in dettaglio

    1 – BONUS GIOVANI  2024-2025

    L'Art .22 del Decreto Coesione  prevede per  i datori di lavoro privati che: 

    • dal 1°  settembre  2024  e  fino  al  31  dicembre 2025 assumono a tempo indeterminato (o trasformano i contratti a termine in  indeterminati)
    • personale non dirigenziale   che alla  data  dell'assunzione  non hanno compiuto  35 anni  e non sono  stati mai occupati a tempo indeterminato.
    •   per  un  periodo  massimo di ventiquattro mesi,
    •  l'esonero dal versamento  del  100  per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro  (esclusi i premi INAIL)
    •  nel limite massimo di  500 euro su base  mensile ,   nei  limiti  della  spesa  autorizzata  e dei criteri  di  ammissibilita'  previsti  dal  Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

     Resta  ferma  l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

    Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e  rapporti  di apprendistato. (Ma l'esonero  spetta  anche  nei  casi  di  precedente  assunzione con contratto di lavoro di  apprendistato non confermato) 

     ATTENZIONE : per i datori di lavoro privati che assumono  lavoratori  in una sede o unita' produttiva ubicata nelle regioni  Abruzzo,  Molise, Campania, Basilicata,  Sicilia,  Puglia,  Calabria  e  Sardegna,  il l limite massimo di importo  sale a  650 euro su base mensile 

    l'esonero contributivo NON  spetta ai datori di lavoro che,  nei  sei  mesi precedenti l'assunzione, abbiano effettuato  licenziamenti  individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a  licenziamenti collettivi,   nella medesima unita' produttiva. 

     Il  licenziamento  nei  sei  mesi  successivi  all'assunzione  incentivata  della lavoratrice e di altro dipendente nella stessa mansione,  comporta  la  revoca  dell'esonero  e  il  recupero  del  beneficio.

    Le risorse stanziate sono pari a 34,4 milioni di euro  per  l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5  milioni  di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2027.                 

    2 – BONUS DONNE  

    All'art 23 si prevede  un simile esonero totale  per

    • le assunzioni a  tempo  indeterminato effettuate   tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 per un  periodo  massimo di ventiquattro mesi,
    • nel limite massimo di importo pari a 650 euro  su  base  mensile   per
    • donne  di  qualsiasi eta', prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno  sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica  per il Mezzogiorno,  e per 
    •   donne  di  qualsiasi  eta'  prive  di  un  impiego  regolarmente  retribuito  da  almeno   ventiquattro   mesi,   ovunque  residenti. 

     E' richiesto un conseguente  incremento occupazionale netto calcolato sulla  base  della  differenza  tra  il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e  il  numero  dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

    Il limite di spesa di 7,1 milioni di  euro  per  l'anno  2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2  milioni  di  euro  per l'anno  2026  e  di  115,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2027.

    3- Bonus  Piccole imprese  Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno  (Art. 24)

    Infine,  ai datori di  lavoro  privati  che  occupano  fino  a  10  dipendenti nel mese di assunzione e che

    •  assumono presso  una  sede  o  unita' produttiva ubicata in una delle regioni della  Zona  economica  Speciale unica per il Mezzogiorno
    •  dal 1° settembre 2024 al 31  dicembre  2025 
    • soggetti under 35  disoccupati da almeno ventiquattro mesi oppure 
    •  soggetti che  alla  data  dell'assunzione  incentivata sono stati occupati a  tempo  indeterminato  alle  dipendenze  di  un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero
    •  e' riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro  mesi, l'esonero dal versamento del  100  per  cento  dei  complessivi contributi  previdenziali  a  carico  dei  datori  di   lavoro,   con  esclusione dei premi e contributi INAIL,
    •   nel  limite  massimo di importo pari a  650  euro  su  base  mensile  per  ciascun  lavoratore. 

    ATTENZIONE questa ultima misura non ha ancora avuto l' approvazione europea.

    Decreto Coesione: le misure per il lavoro autonomo

    Il decreto contiene come detto anche incentivi per l'autoimpiego attraverso il finanziamento delle attività imprenditoriali e libero-professionali nel Nord e Centro Italia, e un programma specifico per il Sud e le aree sismiche del Centro.

    Nello specifico , all'art 16  si  prevede un decreto del ministro del lavoro che definirà in dettaglio due   specifiche azioni di sostegno ad attività imprenditoriali e libero-professionali, finanziate a valere sul Programma nazionale Giovani   denominate, rispettivamente, 

    1. Autoimpiego centro-nord Italia e
    2. Investire al Sud – Resto al Sud 2.0.

    In entrambi i casi saranno  destinatari dell’intervento:

    a) persone giovani di età inferiore ai trentacinque anni;

    b) persone disoccupate da almeno dodici mesi;

    c) persone in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come  definiti dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;

    d) persone inattive, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;

    e) donne inoccupate, inattive e disoccupate;

    f) disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali destinatari delle misure del  programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

    e saranno ammissibili a finanziamento,  le seguenti iniziative:

    1. erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione  preliminare per l’avvio delle attività  definita su base territoriale e di concerto con le Regioni interessate, in coerenza con il Programma Giovani, Donne e Lavoro e con il programma GOL;
    2. tutoraggio, finalizzato all’incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di  cui sopra  nello svolgimento delle attività
    3. interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti  destinatari degli interventi.

    Decreto Coesione: le altre misure per il lavoro

    Gli altri articoli del capo IV  del Decreto Coesione  prevedevano:

    1.  l'iscrizione d'ufficio  dei percettori NASPI nella piattaforma SIISL  
    2. la previsione di un nuovo decreto ministeriale per consentire l'utilizzo del SIISL da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori  per l'inserimento di offerte o ricerche di lavoro 
    3. la modifica dei limiti di importo degli appalti ai fini dell'applicazione dell'obbligo, per il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e  committente, negli appalti privati, di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

  • Privacy

    Geolocalizzazione lavoratori in smart working: sanzione del Garante Privacy

    Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto nei confronti di un ente pubblico regionale, in seguito a un reclamo presentato da una dipendente e a una segnalazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. Entrambe le segnalazioni riguardavano l’uso, da parte dell’ente, di sistemi di geolocalizzazione per controllare i lavoratori in smart working tramite l’applicazione “Time Relax”.

    In particolare, l’ente richiedeva ai dipendenti in lavoro agile di effettuare timbrature in entrata e uscita tramite dispositivi elettronici, abilitando la localizzazione, per verificare la compatibilità della posizione effettiva con quanto previsto negli accordi individuali. In almeno un caso, tali informazioni sono state utilizzate per avviare un procedimento disciplinare nei confronti della persona interessata.

    Ecco i dettagli sulla decisione del Garante in  merito.

    Smart working e geolocalizzazione: le violazioni evidenziate dal Garante

    Il Garante ha riscontrato nell'attività del ente  numerose violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Codice Privacy (D.lgs. 196/2003). Le principali criticità sono:

    • Illiceità del trattamento dei dati

    Il monitoraggio della posizione geografica dei lavoratori risultava finalizzato a verificare il rispetto delle condizioni dell’accordo di lavoro agile, rappresentando un controllo diretto dell’attività lavorativa. Tale finalità non è ammessa dalla legge e contrasta con i principi di proporzionalità e rispetto della libertà morale del lavoratore.

    • Assenza di base giuridica idonea

    L’ente ha giustificato il trattamento facendo riferimento a una propria delibera e a un accordo con i sindacati. Tuttavia, secondo il Garante, questi atti non bastano a legittimare il trattamento. Inoltre, il consenso del lavoratore, richiesto dall’app per attivare la localizzazione, non è considerato valido in ambito lavorativo a causa dello squilibrio tra le parti.

    • Violazione dei principi di minimizzazione e finalità

    La raccolta sistematica di coordinate GPS eccedeva quanto strettamente necessario per la gestione del rapporto di lavoro, comportando un’intrusione nella sfera privata non giustificata.

    • Informativa carente

    I documenti aziendali non contenevano tutte le informazioni previste dall’art. 13 del GDPR. I lavoratori non erano adeguatamente informati su come e perché venivano trattati i loro dati di geolocalizzazione.

    • Assenza di valutazione d’impatto

    L’ente non aveva effettuato la valutazione preventiva dei rischi sui diritti e le libertà delle persone interessate, nonostante il trattamento implicasse un elevato grado di rischio.

    • Uso improprio a fini disciplinari

    I dati geolocalizzati sono stati utilizzati per avviare un procedimento disciplinare, anche se successivamente sospeso. Secondo il Garante, questo utilizzo era illecito, essendo basato su dati raccolti per altre finalità e comunque senza una base giuridica adeguata.

    La decisione e i limiti alla sorveglianza sul lavoro agile

    l Garante ha  quindi dichiarato illecito il trattamento e ha comminato una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro. Ha inoltre disposto la pubblicazione dell’ordinanza sul proprio sito istituzionale per ragioni di trasparenza e funzione deterrente, data la gravità della condotta e il numero significativo di lavoratori coinvolti.

    L’ente, da parte sua, ha dichiarato di aver interrotto il trattamento contestato e disattivato la funzione di geolocalizzazione dell’applicazione, adottando misure correttive in autotutela.

    Il provvedimento ribadisce il  principio cardine  generale per cui il controllo dell’attività lavorativa deve avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, senza trasformarsi in sorveglianza invasiva.

    Il datore di lavoro può ricorrere a strumenti tecnologici solo se strettamente necessari per finalità organizzative, produttive, di sicurezza o tutela del patrimonio, e comunque solo in forma indiretta e limitata. Ogni trattamento di dati personali deve poggiare su basi giuridiche solide, essere proporzionato e preceduto da un’attenta valutazione dei rischi.

    Va anche sottolineato  il principio  dell’inadeguatezza del consenso del lavoratore come fondamento giuridico nei rapporti di lavoro, riaffermando l’esigenza di tutele rafforzate nei contesti contrattuali asimmetrici come quello tra dipendente e datore pubblico o privato.