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Campagna RedEst 2025 al via le dichiarazioni dei pensionati all’estero
Con il messaggio n. 1607 del 21 maggio 2025, l’INPS ha ufficialmente comunicato l’apertura della Campagna RedEst 2025, relativa ai redditi percepiti nel 2024 da parte dei pensionati residenti all’estero titolari di prestazioni collegate al reddito.
La trasmissione dei dati è possibile a partire dal 22 maggio 2025, data in cui viene riaperta anche la Campagna RedEst 2024 (redditi 2023).
L’Istituto ricorda inoltre che la Campagna RedEst 2023, relativa ai redditi 2022, si è definitivamente chiusa il 31 marzo 2025. Eventuali dichiarazioni ancora pendenti devono ora essere gestite con una procedura di ricostituzione.
Campagna RedEst come si comunicano i redditi
La trasmissione telematica può essere effettuata:
- dagli Istituti di patronato,
- dai Consolati e
- dalle Strutture territoriali INPS.
Questi ultimi accedono tramite l’ambiente intranet istituzionale, mentre patronati e consolati utilizzano le apposite aree sul portale INPS.
Nella sezione “Statistiche ed elenchi redditi esteri” della piattaforma RedEst sono disponibili anche le segnalazioni di variazioni anagrafiche o di rientro in Italia, che richiedono l’intervento diretto delle sedi territoriali.
Per facilitare il processo, nel mese di settembre 2025 l’INPS invierà i modelli cartacei RedEst ai soggetti coinvolti nella campagna.
Gli Istituti di patronato e i Consolati avranno il compito di:
- ricevere la documentazione,
- verificare l’identità del dichiarante,
- controllare la correttezza dei dati e
- trasmetterli all’INPS attraverso il portale web, seguendo il manuale tecnico disponibile nella procedura..
REDEST cos’è – rischio sospensione prestazioni
L’obbligo di comunicare i redditi da parte dei pensionati esteri trova fondamento nell’articolo 49, comma 1, della legge 289/2002, attuato dal decreto interministeriale del 12 maggio 2003 ed è necessario per garantire il corretto calcolo delle prestazioni pensionistiche collegate al reddito, riducendo il rischio di percezioni indebite e successive sospensioni delle prestazioni
La collaborazione tra INPS, strutture consolari e patronati è centrale e la norma norma distingue i casi in cui è necessaria una certificazione degli organismi esteri e quelli in cui è sufficiente l’autocertificazione.
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Gestione Separata: avviso su MyINPS se si supera il massimale
L’INPS comunica nel messaggio 1561 del 19.5.2025 di aver introdotto una nuova procedura di comunicazione digitale rivolta ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata, finalizzata a semplificare gli adempimenti contributivi e migliorare la trasparenza nei rapporti con il cittadino.
A partire da maggio 2025, i lavoratori che superano il massimale di reddito annuale riceveranno un avviso nell'area riservata e sull'applicazione “MyINPS”.
Giova ricordare infatti che ogni anno, ai sensi della legge 335/1995, viene stabilito un massimale contributivo per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Oltre questo limite di reddito, non è più dovuta la contribuzione previdenziale.
A partire dal mese di maggio, l’INPS invierà una comunicazione informativa a tutti quei lavoratori per cui, sulla base delle denunce Uniemens trasmesse dai committenti, risulti superato il massimale di reddito. La comunicazione sarà visibile esclusivamente sul proprio account personale MyINPS.
Massimale gestione separata: cosa contiene la comunicazione
Nel messaggio inviato, l’Istituto informa il lavoratore che è stato raggiunto il massimale contributivo annuo. Viene inoltre invitato a informare il proprio committente per evitare che continuino ad essere applicati i contributi previdenziali sui compensi successivi.
In caso di versamenti in eccesso sarà possibile presentare una specifica istanza di rimborso, secondo le modalità indicate.
Questa iniziativa rientra nel più ampio piano di digitalizzazione e semplificazione dell’INPS, che mira a:
- Ridurre gli errori contributivi;
- Snellire il flusso di informazioni tra lavoratore, committente e Istituto;
- Incentivare l’uso dei servizi online tramite “MyINPS”, ormai sempre più centrale per la gestione previdenziale individuale.
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Licenziamento e comporto: la Cassazione conferma l’obbligo di preavviso
Il periodo di comporto è il tempo massimo durante il quale il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto. Superato tale periodo, il datore può legittimamente procedere al licenziamento. Il riferimento normativo è l’articolo 2110 del Codice Civile, ma le concrete modalità applicative – come la durata del comporto o eventuali obblighi di comunicazione – sono spesso stabilite dai contratti collettivi.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 12293 del 9 maggio 2025, la questione centrale riguarda proprio l’interpretazione di una clausola del CCNL Industria Calzature e le conseguenze della sua violazione nel contesto di un licenziamento per superamento del comporto.
Il fatto: assenza per malattia e licenziamento oltre il termine di comporto
Una società aveva licenziato un dipendente dopo il superamento del periodo massimo di comporto previsto dal contratto collettivo, fissato a 13 mesi di assenza nel triennio. Tuttavia, il CCNL applicabile – all’art. 58, lett. B) – impone al datore l’obbligo di informare il lavoratore almeno un mese prima della scadenza di tale periodo.
Nel caso specifico, tale comunicazione era stata omessa o effettuata tardivamente, ossia dopo la scadenza del comporto.
La Corte d’Appello di Venezia aveva già riconosciuto l’illegittimità del licenziamento, e la Cassazione ha confermato l’interpretazione, sottolineando che l’avviso deve precedere la scadenza per essere valido.
La Corte ha ribadito che la funzione della comunicazione prevista dal contratto collettivo non è meramente informativa, ma ha natura sostanziale: serve a mettere il lavoratore nella condizione di valutare soluzioni alternative, come il ricorso a ferie residue o aspettativa, e a tutelare il proprio rapporto di lavoro.
Una comunicazione tardiva – come nel caso in esame – equivale a una mancata comunicazione, vanificando la funzione garantista della norma contrattuale.
Ne consegue che il rispetto del termine è essenziale.
Il contratto collettivo, in questo caso, non solo disciplina la durata del comporto, ma impone una procedura a tutela del lavoratore, che condiziona la legittimità del recesso datoriale. L’omissione o il ritardo sono da considerarsi violazioni gravi, con impatto diretto sulla validità del licenziamento.
La Cassazione ha respinto la tesi della società secondo cui la finalità della norma fosse puramente contabile, ossia permettere al lavoratore di verificare la correttezza dei conteggi sulle assenze. Ha invece valorizzato la ratio garantista della previsione pattizia, che deve essere rispettata per intero, non solo nella forma ma anche nei tempi.
Impugnazione del licenziamento e impatto sulle sanzioni
Un ulteriore aspetto da sottolineare nella sentenza è il fatto che, pur riconoscendo l’illegittimità del licenziamento, il lavoratore non aveva impugnato la decisione nella parte relativa alla tipologia di tutela applicabile.
Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna al pagamento di una indennità pari a 20 mensilità, senza disporre la reintegrazione nel posto di lavoro. Questo passaggio evidenzia un aspetto procedurale rilevante: l’ampiezza della tutela applicabile dipende anche dalle impugnazioni proposte. In assenza di un ricorso incidentale specifico da parte del lavoratore, resta ferma la pronuncia di secondo grado, che aveva optato per la tutela indennitaria.
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Registro Micologi. l’elenco aggiornato al 2025
In Gazzetta ufficiale n 107 del 10 maggio 2025 è apparso il comunicato sull'aggiornamento del Registro nazionale micologi per il 2025 , avvenuto con decreto dirigenziale del ministero della Salute del 17 aprile 2025.
Rivediamo di seguito le regole per l'attività dei micologi autorizzati.
Aggiornamento registro nazionale e registri regionali Regolamento 686 1996
Il decreto 17.4.2025 aggiorna i nominativi dei nuovi soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo.
A norma del Regolamento 686 del 29.11 1996 infatti le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono responsabili della formazione e devono tenere un registro dei candidati che hanno conseguito l'attestato di micologo ( vedi sotto) ,
Annualmente devono comunicare tali nominativi al Ministero della Sanità per l'iscrizione nel registro nazionale.
Il ruolo del micologo – Elenco Ispettorati micologici
Il micologo riconosce e controlla i funghi epigei freschi e conservati, nell'ambito di
- strutture pubbliche (ispettorato micologico delle ASL) ( vedi qui l'elenco )
- private (responsabile del controllo nella filiera produttiva).
L'attestato di micologo è rilasciato dalle Regioni e Province autonome, a seguito di partecipazione ad un corso di formazione teorico pratico, secondo un programma ministeriale e con obbligo di frequenza ed esame finale, cui sono ammessi i candidati che hanno frquentato per almeno il 75% delle ore .
Per l'ammissione al corso di micologo e' richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore.
Il corso ha una durata minima di 240 ore . La parte pratica si compone di almeno 120 ore.
Le domande di ammissione al corso di micologo devono essere presentate all'ente organizzatore del corso stesso.
Possono accedere al corso organizzato da una regione o da una provincia autonoma anche soggetti provenienti da altra regione o provincia autonoma.
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Autotrasporto, decreto approvato in via definitiva: le novità
Il Governo aveva approvato invia preliminare a marzo 2025 un decreto legislativo che modifica il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27, attuativo della direttiva (UE) 2020/1057 sul distacco dei conducenti nel trasporto su strada. Tra le novità, l’accesso ai dati del sistema di classificazione del rischio per gli ispettori del lavoro e l’aggiornamento delle infrazioni al tachigrafo e ai tempi di guida e riposo, in linea con la direttiva delegata (UE) 2024/846.
Nel consiglio dei ministri il provvedimento è stato approvato in via definitiva , dopo l'esame delle commissioni parlamentari, sena modifiche di rilievo.
Vediamo maggiori dettagli.
Decreto autotrasporti: Classificazione rischi – utilizzo del tachigrafo
Il decreto legislativo introduce due principali modifiche all'articolo 2 del D.Lgs. 27/2023, che a sua volta ha aggiornato il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144.
- Estensione dell'accesso ai dati del sistema di classificazione del rischio:
Viene ampliato l’accesso ai dati contenuti nel sistema nazionale di classificazione del rischio, consentendone la consultazione anche agli ispettori del lavoro.
Questa modifica permette all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) di pianificare le proprie attività ispettive con maggiore precisione, basandosi sul rischio attribuito alle imprese di trasporto. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle linee strategiche nazionali di controllo su strada e nei locali delle imprese, come previsto dall’Organismo di coordinamento intracomunitario.
- Tempi guida e utilizzo tachigrafo: sostituzione dell’allegato III del D.Lgs. 144/2008:
L’allegato III, che elenca le infrazioni relative ai tempi di guida, di riposo e all’utilizzo del tachigrafo, viene aggiornato per riflettere le modifiche introdotte dalla direttiva delegata (UE) 2024/846. Le infrazioni vengono classificate con nuovi criteri di gravità, garantendo maggiore uniformità con gli standard europei e aumentando l’efficacia delle sanzioni.
Il decreto correttivo prevede che le nuove disposizioni entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Inoltre, il decreto include una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale l’attuazione delle nuove norme non deve comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti dovranno provvedere ai nuovi adempimenti con le risorse già disponibili.
Decreto autotrasporti: Distacco conducenti e classificazione infrazioni
Il decreto correttivo non introduce modifiche sostanziali alle norme sul distacco dei conducenti, già disciplinate dal D.Lgs. 27/2023 in attuazione della direttiva (UE) 2020/1057. Tuttavia, le nuove disposizioni rafforzano il quadro normativo complessivo, migliorando i controlli e l’accesso ai dati da parte delle autorità ispettive.
Le imprese di autotrasporto devono comunque rispettare i requisiti già previsti, tra cui:
- La comunicazione preventiva del distacco tramite il sistema IMI;
- L’applicazione delle condizioni di lavoro del paese ospitante per i conducenti distaccati;
- L’obbligo di conservazione e presentazione della documentazione relativa al distacco in caso di controlli.
Infine , come detto, uno degli aspetti più rilevanti del decreto correttivo è l’aggiornamento dell’allegato III del D.Lgs. 144/2008.
Le infrazioni vengono suddivise in diverse categorie:
- Infrazioni sui tempi di guida: riguardano il superamento del periodo massimo di guida giornaliero e settimanale, nonché il mancato rispetto delle pause obbligatorie.
- Infrazioni sui tempi di riposo: includono la riduzione irregolare dei riposi giornalieri e settimanali, il mancato rispetto della compensazione per i riposi ridotti e il riposo effettuato a bordo del veicolo.
- Infrazioni relative al tachigrafo: comprendono l’uso scorretto dell’apparecchio, la manomissione dei dati registrati e il mancato rispetto dell’obbligo di conservazione delle registrazioni.
- Infrazioni sull’organizzazione del lavoro: si riferiscono all’obbligo del datore di lavoro di garantire il rientro periodico dei conducenti e al divieto di collegare la retribuzione alla distanza percorsa o alla rapidità della consegna.
Decreto autotrasporti: La normativa e le implicazioni per le imprese
Le modifiche introdotte dal decreto correttivo si inseriscono in un contesto più ampio di adeguamento alle normative europee che sono:
- Direttiva (UE) 2020/1057: disciplina il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada, stabilendo criteri per il trattamento retributivo e le condizioni di lavoro.
- Direttiva delegata (UE) 2024/846: aggiorna il sistema di classificazione del rischio per le imprese di autotrasporto, introducendo nuovi parametri per il calcolo delle infrazioni legate ai tempi di guida e di riposo e all’uso del tachigrafo.
- D.Lgs. 27/2023: ha recepito la direttiva (UE) 2020/1057, modificando il D.Lgs. 144/2008 e introducendo nuovi obblighi di controllo e applicazione per le autorità competenti.
- D.Lgs. 144/2008: ha dato attuazione alla direttiva 2006/22/CE, stabilendo le norme minime per l’applicazione delle regolamentazioni sui tempi di guida e di riposo e sull’uso del tachigrafo.
Implicazioni per le imprese di autotrasporto
Le nuove disposizioni avranno un impatto significativo sulle imprese di trasporto su strada, che dovranno adeguarsi a una maggiore vigilanza sui tempi di guida e di riposo e all’uso corretto del tachigrafo. In particolare:
Maggiori controlli: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà accedere ai dati del sistema di classificazione del rischio, aumentando la probabilità di ispezioni mirate.
Sanzioni più severe: l’aggiornamento delle infrazioni e la loro classificazione secondo nuovi criteri di gravità comporterà un’applicazione più rigorosa delle sanzioni.
Necessità di adeguamento: le imprese dovranno garantire una gestione più attenta dei tempi di guida e di riposo e adottare misure per evitare violazioni delle normative sul tachigrafo.
Decreto autotrasporti: l’approvazione definitiva
Lo schema di decreto legislativo correttivo al D.Lgs. 27/2023 è stato approvato in via definitiva senza modifiche, come confermato dalla relazione illustrativa trasmessa alle Camere. Le Commissioni IX (Trasporti) e XI (Lavoro) della Camera avevano espresso parere favorevole con osservazione, suggerendo l’introduzione di una deroga ai tempi di guida e riposo per i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o carcasse non destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. n), del Regolamento (CE) n. 561/2006.
Tuttavia, il Governo ha deciso di non modificare il testo dello schema, in quanto la deroga richiesta era già stata introdotta per via amministrativa con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 aprile 2025.
Tale decreto ha inserito la fattispecie tra quelle esentate dagli obblighi relativi ai tempi di guida e di riposo (artt. 6-9 Reg. 561/2006) e dall’obbligo del tachigrafo (art. 3, par. 2 Reg. 165/2014), come recepiti nel Codice della Strada (artt. 174 e 179 D.Lgs. 285/1992).
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Bonus assunzioni 2025 pubblicati i decreti
A quasi un mese della firma dei ministri sono stati pubblicati sul sito del Ministero del lavoro i due decreti di attuazione per gli incentivi per l'assunzione previsti dal DL Coesione 60 2024 detti
I provvedimenti definiscono i criteri e le modalità operative dell’esonero contributivo totale per l’assunzione a tempo indeterminato o la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro stabile, di
- lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato e
- di donne prive di impiego regolarmente retribuito.
Le misure di esonero contributivo sono state accolte positivamente, sebbene ci siano state alcune critiche riguardo alla tempistica e ai criteri di accesso ai bonus.
Scarica qui il testo del Decreto Coesione
La comunicazione dell'approvazione da parte della commissione UE sugli incentivi per le assunzioni di giovani e donne nel Mezzogiorno nell'ambito degli Aiuti di Stato era giunta il 31 gennaio,
Il Decreto Coesione, entrato in vigore l'8 maggio 2024, ha introdotto questi incentivi per promuovere l'occupazione giovanile e femminile, con un investimento di 1,1 miliardi di euro, in parte finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). L'obiettivo è ridurre i divari territoriali e creare nuove opportunità di lavoro stabile, soprattutto nel Mezzogiorno.
Vediamo di seguito piu in dettaglio tutti gli incentivi mentre per l'applicazione dei Bonus Giovani e Donne si attendono ora anche le istruzioni operative INPS .
Decreto Coesione: incentivi assunzioni lavoro dipendente
Al capo IV del decreto Coesione, Misure per il lavoro, per quanto riguarda il lavoro dipendente, si segnalano tre nuovi bonus contributivi per l'assunzione di giovani, donne e soggetti over 35 residenti nella Zona economica speciale del Mezzogiorno.
In particolare i beneficiari sono:
- i giovani sotto i 35 anni, che non abbiano avuto mai contratti a tempo indeterminato, potranno essere assunti fino a dicembre 2025 con uno sgravio contributivo totale fino a 500 euro mensili per due anni, estendibile a 650 euro in specifiche regioni meridionali. Potrà essere utilizzato anche per assunzioni successive se il primo datore di lavoro non ne fruisce interamente per interruzione del rapporto (art . 22)
- Per le lavoratrici svantaggiate (disoccupate da almeno 24 mesi o sei mesi per le residenti nel Mezzogiorno), il bonus è analogo, con esonero totale fino a 650 euro mensili per 24 mesi, applicabile alle assunzioni dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025 (art 23)
- Un simile esonero è previsto anche per tutte le assunzioni , senza limiti di età (esclusi dirigenti e lavoratori domestici) nella Zona Economica Speciale del Mezzogiorno, ( ovvero Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) estendendosi fino a 30 mesi.
Gli esoneri NON sono cumulabili con altri esoneri ma sono compatibili senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
Dopo l'approvazione UE Il Ministro del Lavoro Calderone e il nuovo ministro degli affari europei Foti hanno sottolineato che “L’investimento di 1,1 miliardi di euro, previsto dal decreto coesione n. 60/2024, per incentivare e sostenere il lavoro delle donne del sud, dei giovani e delle categorie più svantaggiate, finanziato in parte dal fondo FSE+, è un passo in avanti importante per creare nuove opportunità di lavoro a tempo indeterminato e rafforzare così le politiche occupazionali nella nostra Nazione, riducendo i divari territoriali. Alleggerire la pressione della disoccupazione, soprattutto nel Mezzogiorno, è un obiettivo strategico non solo per il governo Meloni ma per tutta l’Unione europea”.
Decreto Coesione: sgravi contributivi in dettaglio
1 – BONUS GIOVANI 2024-2025
L'Art .22 del Decreto Coesione prevede per i datori di lavoro privati che:
- dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono a tempo indeterminato (o trasformano i contratti a termine in indeterminati)
- personale non dirigenziale che alla data dell'assunzione non hanno compiuto 35 anni e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.
- per un periodo massimo di ventiquattro mesi,
- l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i premi INAIL)
- nel limite massimo di 500 euro su base mensile , nei limiti della spesa autorizzata e dei criteri di ammissibilita' previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e rapporti di apprendistato. (Ma l'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non confermato)
ATTENZIONE : per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unita' produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il l limite massimo di importo sale a 650 euro su base mensile
l'esonero contributivo NON spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unita' produttiva.
Il licenziamento nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata della lavoratrice e di altro dipendente nella stessa mansione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio.
Le risorse stanziate sono pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027.
2 – BONUS DONNE
All'art 23 si prevede un simile esonero totale per
- le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 per un periodo massimo di ventiquattro mesi,
- nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per
- donne di qualsiasi eta', prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, e per
- donne di qualsiasi eta' prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
E' richiesto un conseguente incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Il limite di spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,7 milioni di euro per l'anno 2027.
3- Bonus Piccole imprese Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Art. 24)
Infine, ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che
- assumono presso una sede o unita' produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno
- dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025
- soggetti under 35 disoccupati da almeno ventiquattro mesi oppure
- soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero
- e' riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL,
- nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
ATTENZIONE questa ultima misura non ha ancora avuto l' approvazione europea.
Decreto Coesione: le misure per il lavoro autonomo
Il decreto contiene come detto anche incentivi per l'autoimpiego attraverso il finanziamento delle attività imprenditoriali e libero-professionali nel Nord e Centro Italia, e un programma specifico per il Sud e le aree sismiche del Centro.
Nello specifico , all'art 16 si prevede un decreto del ministro del lavoro che definirà in dettaglio due specifiche azioni di sostegno ad attività imprenditoriali e libero-professionali, finanziate a valere sul Programma nazionale Giovani denominate, rispettivamente,
- Autoimpiego centro-nord Italia e
- Investire al Sud – Resto al Sud 2.0.
In entrambi i casi saranno destinatari dell’intervento:
a) persone giovani di età inferiore ai trentacinque anni;
b) persone disoccupate da almeno dodici mesi;
c) persone in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come definiti dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
d) persone inattive, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
e) donne inoccupate, inattive e disoccupate;
f) disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.
e saranno ammissibili a finanziamento, le seguenti iniziative:
- erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l’avvio delle attività definita su base territoriale e di concerto con le Regioni interessate, in coerenza con il Programma Giovani, Donne e Lavoro e con il programma GOL;
- tutoraggio, finalizzato all’incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui sopra nello svolgimento delle attività
- interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti destinatari degli interventi.
Decreto Coesione: le altre misure per il lavoro
Gli altri articoli del capo IV del Decreto Coesione prevedevano:
- l'iscrizione d'ufficio dei percettori NASPI nella piattaforma SIISL
- la previsione di un nuovo decreto ministeriale per consentire l'utilizzo del SIISL da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori per l'inserimento di offerte o ricerche di lavoro
- la modifica dei limiti di importo degli appalti ai fini dell'applicazione dell'obbligo, per il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e committente, negli appalti privati, di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.
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Geolocalizzazione lavoratori in smart working: sanzione del Garante Privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto nei confronti di un ente pubblico regionale, in seguito a un reclamo presentato da una dipendente e a una segnalazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. Entrambe le segnalazioni riguardavano l’uso, da parte dell’ente, di sistemi di geolocalizzazione per controllare i lavoratori in smart working tramite l’applicazione “Time Relax”.
In particolare, l’ente richiedeva ai dipendenti in lavoro agile di effettuare timbrature in entrata e uscita tramite dispositivi elettronici, abilitando la localizzazione, per verificare la compatibilità della posizione effettiva con quanto previsto negli accordi individuali. In almeno un caso, tali informazioni sono state utilizzate per avviare un procedimento disciplinare nei confronti della persona interessata.
Ecco i dettagli sulla decisione del Garante in merito.
Smart working e geolocalizzazione: le violazioni evidenziate dal Garante
Il Garante ha riscontrato nell'attività del ente numerose violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Codice Privacy (D.lgs. 196/2003). Le principali criticità sono:
- Illiceità del trattamento dei dati
Il monitoraggio della posizione geografica dei lavoratori risultava finalizzato a verificare il rispetto delle condizioni dell’accordo di lavoro agile, rappresentando un controllo diretto dell’attività lavorativa. Tale finalità non è ammessa dalla legge e contrasta con i principi di proporzionalità e rispetto della libertà morale del lavoratore.
- Assenza di base giuridica idonea
L’ente ha giustificato il trattamento facendo riferimento a una propria delibera e a un accordo con i sindacati. Tuttavia, secondo il Garante, questi atti non bastano a legittimare il trattamento. Inoltre, il consenso del lavoratore, richiesto dall’app per attivare la localizzazione, non è considerato valido in ambito lavorativo a causa dello squilibrio tra le parti.
- Violazione dei principi di minimizzazione e finalità
La raccolta sistematica di coordinate GPS eccedeva quanto strettamente necessario per la gestione del rapporto di lavoro, comportando un’intrusione nella sfera privata non giustificata.
- Informativa carente
I documenti aziendali non contenevano tutte le informazioni previste dall’art. 13 del GDPR. I lavoratori non erano adeguatamente informati su come e perché venivano trattati i loro dati di geolocalizzazione.
- Assenza di valutazione d’impatto
L’ente non aveva effettuato la valutazione preventiva dei rischi sui diritti e le libertà delle persone interessate, nonostante il trattamento implicasse un elevato grado di rischio.
- Uso improprio a fini disciplinari
I dati geolocalizzati sono stati utilizzati per avviare un procedimento disciplinare, anche se successivamente sospeso. Secondo il Garante, questo utilizzo era illecito, essendo basato su dati raccolti per altre finalità e comunque senza una base giuridica adeguata.
La decisione e i limiti alla sorveglianza sul lavoro agile
l Garante ha quindi dichiarato illecito il trattamento e ha comminato una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro. Ha inoltre disposto la pubblicazione dell’ordinanza sul proprio sito istituzionale per ragioni di trasparenza e funzione deterrente, data la gravità della condotta e il numero significativo di lavoratori coinvolti.
L’ente, da parte sua, ha dichiarato di aver interrotto il trattamento contestato e disattivato la funzione di geolocalizzazione dell’applicazione, adottando misure correttive in autotutela.
Il provvedimento ribadisce il principio cardine generale per cui il controllo dell’attività lavorativa deve avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, senza trasformarsi in sorveglianza invasiva.
Il datore di lavoro può ricorrere a strumenti tecnologici solo se strettamente necessari per finalità organizzative, produttive, di sicurezza o tutela del patrimonio, e comunque solo in forma indiretta e limitata. Ogni trattamento di dati personali deve poggiare su basi giuridiche solide, essere proporzionato e preceduto da un’attenta valutazione dei rischi.
Va anche sottolineato il principio dell’inadeguatezza del consenso del lavoratore come fondamento giuridico nei rapporti di lavoro, riaffermando l’esigenza di tutele rafforzate nei contesti contrattuali asimmetrici come quello tra dipendente e datore pubblico o privato.