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Fondo Clero: contributi previdenziali per il 2023
Con il Decreto del 30 ottobre 2024 del Ministero del Lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2024, è stato disposto l’adeguamento del contributo annuo dello Stato destinato al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto di confessioni religiose diverse dalla cattolica per l'anno 2023.
Il contributo statale, previsto dall’art. 21, comma 2, della Legge 22 dicembre 1973, n. 903, è stato aumentato a partire dal 1° gennaio 2023, passando
- da:€ 8.402.539,37
- a € 9.083.145,06.
Il contributo straordinario, ai sensi dell’art. 11 del Decreto-Legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla Legge 26 febbraio 1982, n. 54, è stabilito in € 1.032.914,00.
Con il Decreto del 27 novembre 2024 del Ministero del Lavoro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024, è stato adeguato anche il contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo , incrementato del 8,1% , che a partire dal 1° gennaio 2023, passa
- da € 1.802,65
- a € 1.948,66.
Questo aumento si allinea alla percentuale di incremento delle pensioni erogate dal Fondo, come rilevato dall'INPS.
Si ricorda che gli adeguamenti contributivi sono applicati retroattivamente anche ai pensionati, con recupero delle differenze sulle pensioni erogate dal Fondo Clero.
Beneficiari del Fondo Clero
Come da ultima circolare INPS 94 del 23.11.2024 ,si ricorda che l’iscrizione al Fondo è obbligatoria per i ministri di culto, a partire dall’acquisizione dello status o dall’inizio del ministero in Italia.
Nello specifico i beneficiari del Fondo clero sono
- Sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sistema di sostentamento della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
- Ministri di culto acattolici con obbligo di contribuzione individuale.
- Sacerdoti e ministri di culto che desiderano versare contributi volontari.
Sono richieste:
- Per i sacerdoti cattolici: attestazione dell’ordinario diocesano.
- Per i ministri di altre confessioni: attestazione dagli organi competenti della confessione.
Dal 1° gennaio 2000, l’obbligo si estende a:
- Ministri di culto stranieri operanti in Italia.
- Ministri italiani operanti all’estero.
Precisazioni per il clero cattolico
L’INPS specifica che:
- L’obbligo contributivo non coincide con l’accesso al sistema di sostentamento.
- La contribuzione è dovuta dal momento dell’ordinazione fino all’inserimento nel sistema di sostentamento.
Le Curie Diocesane devono comunicare tempestivamente le ordinazioni e variazioni alla Direzione provinciale di Terni.
Modalità di pagamento dei contributi previdenziali del Fondo clero INPS
Il pagamento del contributo individuale annuo avviene tramite sistema pagoPA nei seguenti canali:
- Agenzie bancarie
- Home banking (logo CBILL o pagoPA, codice INPS: AAQV6)
- Sportelli ATM abilitati
- Esercenti convenzionati (tabaccherie, ricevitorie, edicole, ecc.)
- Uffici postali
Il versamento unico tramite bonifico bancario va destinato a
- Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (ICSC) per i sacerdoti cattolici.
- Enti delle confessioni acattoliche con obbligo di versamento unico , per ministri di culto di altre religioni.
Coordinate bancarie:
IBAN: IT06H0100003245321200001248
BIC: BITAITRRENT (valido per l’area euro)
Nota: I singoli iscritti all’estero possono usare il bonifico previa autorizzazione della Direzione provinciale di Terni tramite e-mail ordinaria ([email protected]) o PEC ([email protected]).
Causale del bonifico
Per garantire la corretta registrazione, indicare:
La parola “CLERO”.
Il codice fiscale del sacerdote o dell'ente.
Il periodo di riferimento (es. “dal/al gg/mm/aaaa”).
Importi Contributi Fondo Clero 2022-2023
Anno Contributo Statale Contributo Individuale 2022 € 8.402.539,37 € 1.802,65 2023 € 9.083.145,06 € 1.948,66 -
Gestione separata sportivi: nuovo codice attività INPS
Con il messaggio 4189 del 10 dicembre 2024 INPS comunica l'istituzione di un nuovo codice attività del flusso Uniemens Gestione separata collegato ai tipi rapporto D1 – D2 – D3
La novità si è resa necessaria a seguito del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, con il quale è stata data attuazione alla legge delega 8 agosto 2019, n. 8 cd "Riforma dello sport".
ln particolare, uno dei decreti attuativi della riforma (decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120) ha previsto l’obbligo in capo alla Federazione sportiva nazionale o alla Disciplina sportiva associata o all’Ente di promozione sportiva competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A., di comunicare ai Centri per l’impiego :
- ogni singola prestazione svolta dai direttori di gara o dai soggetti comunque preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, operanti nel settore dilettantistico, o
- o la loro designazione per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi,
che vanno comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare.
Codice attività Uniemens Gestione separata – arbitri
Per consentire l’individuazione puntuale dei compensi erogati ai soggetti a
- direttori di gara arbitri e
- soggetti deputati alla verifica dellaregolarita delle competiioni sportive dilettantistiche
e a integrazione delle indicazioni fornite al paragrafo 10.1.1 della circolare n. 88/2023, si comunica che tra le attività collegate al “Tipo rapporto” D1 – D2 – D3 è stato definito il seguente <Codice attività>: 32 “Arbitri – UNIArbitri – art. 25, 6ter D.Lgs 36/21”.
Tale codice deve essere inserito obbligatoriamente nel flusso Uniemens nell’elemento <Codice attività> per individuare i soggetti come sopra descritti.
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Nuove Causali contributi INPS Agricoltura e Gestione separata
Con due risoluzioni , n. 61 e 62 di ieri 9 dicembre 2024 l'Agenzia delle Entrate ha istituito nuove causali per il versamento dei contributi INPS in casi particolari. Ecco il dettaglio .
Causali contributo INPS pregressi e sanzioni Gestione Agricoltura
A seguito della richiesta INPS di ’istituzione delle causali contributo per la riscossione di contributi pregressi e relative sanzioni civili della Gestione
datori di Lavoro Agricoli, Lavoratori Autonomi Agricoli e PCCF (Piccoli Coloni/Compartecipanti Familiari).
Tanto premesso, si istituiscono le seguenti causali contributo:
• “PLAS” denominata “Aziende agricole per OTI e OTD – contribuzione pregressa”;
• “SLAS” denominata “Aziende agricole per OTI e OTD – sanzioni civili”;
• “PLAA” denominata “Lavoratori autonomi agricoli – contribuzione pregressa”;
• “SLAA” denominata “Lavoratori autonomi agricoli – sanzioni civili”;
• “PPCF” denominata “PC/CF – contribuzione pregressa”;
• “SPCF” denominata “PC/CF – sanzioni civili”.
In sede di compilazione del modello F24, le causali contributo in argomento sono esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate
nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;
– nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 17 caratteri numerici, elaborato da INPS;
– nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno di inizio di competenza del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a mm/aaaa” il mese e l’anno di fine competenza del contributo nel formato “MM/AAAA”.
Causali contributo INPS rateazione Gestione separata
Con la risoluzione 62 del 9 dicembre 2024 l'Agenzia istituisce la seguente causale contributo:
• “RUGS” denominata “Rateazione Gestione separata”.
In sede di compilazione del modello F24, la causale contributo iva esposta nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate
nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;
– nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è stata gestita la rateazione unica;
– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice identificativo elaborato da INPS con le regole del formato 9 e fornita al soggetto contribuente;
– nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il primo periodo di competenza interessato dalla rateazione nel formato “MM/AAAA”; nella colonna
“a mm/aaaa” l’ultimo periodo di competenza interessato dalla stessa nel formato “MM/AAAA”.
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Licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di un giorno
Con l’Ordinanza n. 30613 del 28 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un lavoratore licenziato per giusta causa a seguito di una condotta disciplinare grave.
La decisione della Suprema Corte chiarisce in particolare la distinzione tra una semplice assenza ingiustificata diun giorno e una condotta truffaldina, che rappresenta una violazione grave del rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
La pronuncia ribadisce che, in presenza di comportamenti dolosi e fraudolenti, il licenziamento disciplinare è legittimo e proporzionato, anche quando l’assenza dal lavoro è di breve durata.
Licenziamento disciplinare per abuso di fiducia: descrizione del caso
Il caso riguardava il licenziamento disciplinare di un direttore di un punto vendita a seguito di una condotta considerata grave e incompatibile con gli obblighi connessi al ruolo ricoperto. La società datrice di lavoro aveva contestato al dipendente i seguenti comportamenti avvenuti tra il 12 e il 13 febbraio 2018:
- Ritardo nel riprendere il lavoro dopo la pausa pranzo senza informare il responsabile.
- Allontanamento dalla sede di lavoro nella serata del 12 febbraio per prendere un volo verso un’altra città, senza presentarsi al lavoro il giorno successivo.
- Giustificazione dell’assenza con dichiarazioni false su impedimenti personali che facevano credere all’azienda che fosse ancora in città e disponibile a rientrare in caso di necessità.
Differenza tra Assenza Ingiustificata e Condotta Truffaldina
La Corte d’Appello ha evidenziato che la condotta contestata non può essere considerata una semplice assenza ingiustificata, ma BENSì una condotta truffaldina che viola gravemente il rapporto di fiducia tra dipendente e datore di lavoro. La differenza tra i due concetti è fondamentale per valutare la proporzionalità della sanzione disciplinare:
Assenza Ingiustificata:
Si verifica quando il lavoratore non si presenta al lavoro senza fornire una giustificazione valida. Secondo il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, l’assenza ingiustificata per un solo giorno può comportare una sanzione conservativa (ad esempio, una sospensione), mentre il licenziamento può essere applicato solo per assenze ripetute o protratte oltre i limiti previsti.Condotta Truffaldina:
È caratterizzata non solo dall’assenza, ma anche da un intento fraudolento e una violazione della fiducia che costituisce la base del rapporto di lavoro. In questo caso, il lavoratore ha pianificato l’allontanamento per motivi personali, ha fornito dichiarazioni fuorvianti all’azienda e ha cercato di celare la propria reale intenzione di non presentarsi al lavoro. Tale comportamento implica un abuso di fiducia e una grave violazione degli obblighi di responsabilità propri di un dirigente. La natura dolosa della condotta, associata alla posizione apicale ricoperta, giustifica il licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. e delle previsioni del contratto collettivo applicabile.Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento respingendo i motivi di ricorso del lavoratore. In particolare, ha sottolineato che:
La condotta non era una mera assenza: Il comportamento contestato comprendeva un quid pluris rispetto all’assenza ingiustificata, ovvero una serie di dichiarazioni fuorvianti e un premeditato allontanamento per motivi personali nascosti all’azienda.
- Violazione del rapporto fiduciario: La natura fraudolenta della condotta ha minato irrimediabilmente la fiducia necessaria per mantenere il rapporto di lavoro, soprattutto considerando le responsabilità di un dirigente.
La falsità delle dichiarazioni è stata provata attraverso una combinazione di prove documentali, risultanze investigative, e la valutazione complessiva della condotta del lavoratore, rivelatasi fraudolenta e lesiva del rapporto fiduciario con l’azienda anche per la natura del ruolo ricoperto (direttore di un punto vendita) r che richiedeva particolare responsabilità e trasparenza.
Il licenziamento è stato ritenuto proporzionato alla gravità della condotta, in linea con quanto previsto dal CCNL per le violazioni degli obblighi di fiducia e responsabilità.
La sentenza ha ribadito il principio secondo cui una condotta truffaldina del lavoratore, con dichiarazioni oggettivamente false e volte a ingannare il datore di lavoro, giustifica il licenziamento per giusta causa, distinguendosi nettamente da una semplice assenza ingiustificata.
La decisione evidenzia l’importanza della fiducia reciproca e del rispetto degli obblighi derivanti dal ruolo ricoperto, soprattutto per chi occupa posizioni di responsabilità all’interno dell’azienda.
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Assicurazione Inail studenti: chiarimenti sulla durata delle cure
L'INAIL ha fornito dei chiarimenti in merito alle prestazioni sanitarie per gli studenti assicurati in caso di infortuni durante attività scolastiche pratiche o esperimenti tecnico-scientifici , con l'istruzione operativa datata 20 novembre ma pubblicata il 6 dicembre sul sito istituzionale . Erano giunte diverse richieste in particolare in merito alla durata delle prestazioni di terapie riabilitative post infortuni.
La nota ricorda innanzitutto che la tutela assicurativa riguarda gli studenti di scuole e istituti di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati. Questa copertura è prevista dall’articolo 4 del DPR n. 1124 del 1965. La normativa garantisce l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anche agli studenti che partecipano a esperienze pratiche o scientifiche. Per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, il Decreto-Legge n. 48/2023 e il Decreto-Legge n. 113/2024 hanno ampliato il concetto di tutela assicurativa, ma non hanno modificato le prestazioni sanitarie previste. Vediamo meglio nei paragrafi che seguono
Prestazioni sanitarie INAIL – Studenti assicurati
Le prestazioni sanitarie sono disciplinate dall’articolo 86 del DPR n. 1124/1965. L’INAIL deve fornire agli studenti infortunati:
- Cure mediche e chirurgiche necessarie durante tutto il periodo di inabilità temporanea.
- Trattamenti riabilitativi anche dopo la guarigione clinica, se utili al recupero della capacità fisica e psicologica.
L’INAIL può erogare queste cure utilizzando servizi sanitari pubblici e privati, in collaborazione con le Regioni, senza costi aggiuntivi per le imprese (articolo 11 del D.Lgs. n. 81/2008).
La tutela assicurativa si applica non solo agli studenti delle scuole dell'obbligo ma anche a:
- Studenti dei percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).
- Apprendisti di tutte le tipologie: qualifiche professionali , diplomi e alta formazione e ricerca.)
Assicurazione INAIIL studenti e continuità delle cure
Il chiarimento principale del documento INAIL riguarda la possibilità per gli studenti infortunati di continuare a ricevere prestazioni sanitarie da parte dell’INAIL anche dopo la guarigione clinica, se queste sono necessarie per il recupero della capacità psico-fisica, indipendentemente dal fatto che l’infortunio li obblighi o meno a interrompere la frequenza scolastica.
In pratica anche se lo studente riprende a frequentare la scuola prima della guarigione completa (ad esempio in caso di traumi o fratture), l’INAIL continua a erogare le prestazioni sanitarie necessarie per il recupero totale delle sue capacità.
Inoltre lle prestazioni sanitarie non si interrompono necessariamente al termine del periodo di inabilità temporanea. Se il medico dell’INAIL ritiene che ulteriori cure siano necessarie per il completo recupero, queste saranno garantite.
In questo infatti gli studenti sono equiparati ai lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
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CCNL Fondazioni lirico-sinfoniche: testo rinnovo in vigore
E' stata apposta il 13 novembre 2024 la firma definitiva al l rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le Fondazioni lirico-sinfoniche, dopo 20 anni di vacanza contrattuale. L'accordo è stato siglato tra ANFOLS, con l’assistenza dell’ARAN, e le principali sigle sindacali del settore.
La validazione della Corte dei Conti, avvenuta il 7 ottobre 2024, ha preceduto la firma definitiva, fornendo raccomandazioni specifiche per il raccordo tra contrattazione aziendale e previsioni nazionali.
Il contratto è valido dal 14 novembre 2024 per le 12 Fondazioni aderenti ad ANFOLS, escludendo realtà come il Teatro alla Scala di Milano e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che operano con contratti autonomi.
Rinnovo contratto Fondazioni lirico sinfoniche
Il rinnovo arriva in un contesto di crisi e riforme nel settore culturale, aggravate dalla pandemia. Negli ultimi anni, il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo ha visto un incremento di €200 milioni annui, destinati alle Fondazioni liriche. Tuttavia, il settore resta caratterizzato da un quadro normativo frammentato, con le Fondazioni oscillanti tra natura giuridica privata e pubblicistica.
Dal punto di vista normativo, il contratto si inserisce in un percorso evolutivo delineato da leggi come il D.L. n. 64/2010, che ha introdotto una procedura di contrattazione specifica, e la sentenza n. 153/2011 della Corte Costituzionale, che ha evidenziato il ruolo pubblico delle Fondazioni.
Le parti dovranno affrontare ulteriori temi nel rinnovo 2022-2024, tra cui:
- Revisione normativa e retributiva in linea con il pubblico impiego.
- Applicazione delle previsioni della Legge Bray (L. n. 91/2013) per la valorizzazione culturale.
- Gestione del turnover del personale.
- Adeguamento delle politiche di contrattazione integrativa ai vincoli finanziari stabiliti dai piani di risanamento.
Rinnovo CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche 2019-21 e aumenti 2024
Il 30 novembre 2023 è stato firmato l'accordo per il rinnovo del CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche, tra Anfols, assistita da Aran, e Slc CGIL, Fistel CISL e Uilcom UIL valido per il triennio 2019/2021.
Si tratta della ripresa di una regolare contrattazione che intende giungere al rinnovo del CCNL del 2022/2024, che riguarderà la parte normativa, oltre a quella economica.
Per i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 30.11.2023 si prevedono le seguenti novità economiche:
- aumento dei minimi tabellari del 4% con decorrenza da gennaio 2024;
- riconoscimento dell’una tantum dell’8% , anche ai lavoratori con contratto a termine in forza alla data del 30 novembre 2023 a condizione che nel corso del 2023 abbiano svolto almeno 115 giornate di lavoro (anche non consecutive) e abbiano lavorato per almeno 100 giornate complessive (anche non consecutive) nell’arco del triennio 2019-2021 alle dipendenze della fondazione
- trasferimento di una quota economica di 150 euro da aggiungere ai minimi tabellari dagli integrativi aziendali al ccnl nazionale per tutte le fondazioni;
- garanzia delle dinamiche retributive del pubblico impiego nei prossimi rinnovi;
- erogazione di un’ulteriore una tantum di 250 euro in welfare aziendale, spendibile nelle piattaforme digitali, anche ai contratti a tempo determinato che hanno fornito la loro prestazione lavorativa nel triennio 2019-2021 con le modalità descritte nel documento sottoscritto.
La retribuzione base da gennaio 2024 è riassunta nella tabella seguente:
Area artistica livelli e ruoli nuovi minimi 2024 liv. 1 (Primo violino) 2.380,50 euro liv. 1 (Primo violoncello/Direttore musicale palcoscenico), 2.293,28 euro liv. 2 (Maestro gruppo A 2.201,51 euro; liv. 2 (1ª cat. Orchestra/Maitre de ballet/Tersicorei extra), 2.121,55 euro; liv. 3 (Maestro gruppo B/cat. B Orchestra/1A Tersicorei) 1.958,11 euro; liv. 4 (2ª cat. Orchestra), 1.828,84 euro liv. 5 (1B Tersicorei) 1.673,51 euro liv. 5 (2ª cat. Orchestra ingresso/cat. Speciale Coro/2S Tersicorei) 1.618,70 euro liv. 6 (ingresso Coro/ingresso Tersicorei) 1.438,26 euro. Area tecnico amministrativa – livelli e ruoli nuovi minimi 2024 funzionari A 2.334,64 euro funzionari B 2.083,34 euro LIVELLO 1 1.896,10 euro LIVELLO 2 1.756,52 euro LIVELLO 3A 1.694,76 euro LIVELLO 3B 1.588,80 euro LIVELLO 4 1.456,10 euro; LIVELLO 5 1.362,18 euro LIVELLO 6 1.205,38 euro. -
Licenziamento nullo senza contestazione disciplinare
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 28971 2024 ha affrontato un caso di licenziamento disciplinare che ha sollevato la questione del rispetto delle procedure previste dalla legge.
Il licenziamento di un dipendente è stato dichiarato illegittimo per la mancanza di una preventiva contestazione degli addebiti, un vizio che ha invalidato l’intero procedimento e resa applicabile la reintegra per il lavoratore.
Con questa decisione, la Corte ha ribadito l’importanza delle tutele previste dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, sottolineando che il rispetto delle procedure disciplinari non è un semplice formalismo, ma un principio essenziale per garantire la giustizia nei rapporti di lavoro.
Contestazione preliminare degli addebiti e licenziamento: il caso
Il caso riguardava un licenziamento per giusta causa, ritenuto illegittimo dalla Corte d’Appello, in quanto effettuato senza una preventiva contestazione degli addebiti.
La controversia si è incentrata sull’applicazione dell’art. 18 della Legge 300/1970, come modificato dalla Legge 92/2012.
Il datore di lavoro aveva impugnato la decisione, sostenendo l’applicabilità di una tutela indennitaria meno onerosa prevista dal comma 6 dello stesso articolo.
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di reintegrare il lavoratore, evidenziando che la mancanza di contestazione costituisce un vizio procedurale tale da invalidare l’intero procedimento disciplinare.
Licenziamento senza contestazione disciplinare: la decisione della Corte
Nella sentenza della Cassazione viene ribadito che l’assenza di contestazione preliminare rappresenta una grave violazione procedurale, incompatibile con la tutela indennitaria, " con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, comemodificato dalla legge. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito"
Come da giurisprudenza consolidata, dunque la Corte ha chiarito che il comma 6 dell’art. 18 è limitato alle violazioni procedurali meno gravi, mentre il comma 4 si attiva quando il vizio è così grave da rendere nullo il licenziamento. L’omessa contestazione degli addebiti priva il lavoratore della possibilità di difendersi, compromettendo l’intero procedimento disciplinare.