• Lavoro estero

    Regime ricercatori: il reddito rilevante per essere fiscalmente a carico

    La Risposta n. 67/2025 dell'Agenzia delle Entrate, affronta un quesito relativo   agli incentivi fiscali per il rientro in Italia di ricercatori che hanno svolto attività all'estero. 

    La questione riguarda specificamente la possibilità per un ricercatore, che ha beneficiato del regime fiscale agevolato previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, di essere considerato fiscalmente a carico del coniuge.

    Si ricorda che questo regime fiscale prevede l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e ricercatori che, dopo aver svolto attività di ricerca o docenza all'estero per almeno due anni, rientrano in Italia e acquisiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

    Regime agevolato ricercatori il caso

    Nell'interpello l'Istante, una ricercatrice rientrata in Italia nel 2022, ha chiesto chiarimenti sull'applicabilità delle detrazioni fiscali per coniuge a carico, ai sensi dell'articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     La ricercatrice ha precisato che il suo reddito soggetto a tassazione è inferiore a 2.840,51 euro, e ha chiesto se tale reddito possa essere considerato ai fini della detrazione per coniuge a carico, nonostante la quota esente prevista dal regime agevolato. 

    La questione è particolarmente  complessa perché riguarda l'interpretazione delle norme fiscali relative al calcolo del reddito complessivo ai fini delle detrazioni per familiari a carico da coordinare con l'agevolazione cd "rientro dei cervelli".

    Regime agevolato ricercatori : la risposta dell’Ade

    L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito, ha chiarito che il reddito escluso dall'IRPEF in applicazione dell'articolo 44 del decreto-legge n. 78/2010 non deve essere computato ai fini della determinazione del limite di reddito per essere considerati a carico di un familiare, ai sensi dell'articolo 12 del TUIR. 

    Questo perché la norma non prevede espressamente che la quota esente debba essere aggiunta al reddito complessivo per la verifica del limite reddituale. 

    Pertanto, la quota di reddito esente non rileva ai fini della determinazione del reddito complessivo del familiare. 

    L'Agenzia ha dunque  confermato che, nel caso specifico, qualora il reddito complessivo dell'Istante, determinato al netto della quota esente, non superi i 2.840,51 euro, la ricercatrice potrà essere considerata fiscalmente a carico del coniuge, con conseguente riconoscimento delle detrazioni fiscali previste. 

    Come di consueto l'Agenzia  precisa che il  parere è stato reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati dall'Istante, assumendo la veridicità e la concreta attuazione delle informazioni fornite.

  • Lavoro estero

    Impatriati: niente piu vincolo tra rientro e attività lavorativa

    Con la risposta a interpello  66 del 6 marzo 2025 l'Agenzia  chiarisce un importante aspetto del nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023.

     In particolare specifica che si  può beneficiare del regime agevolato anche in assenza di nesso funzionale tra  rientro e inizio attività di lavoro  a partire dal momento in cui maturano i requisiti richiesti, anche successivamente al rientro.

    Ecco i dettagli del caso e i chiarimenti dell'AdE.

    Nuovo regime impatriati: Il caso

    Un soggetto ha presentato un interpello all'Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di accedere al nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023. 

    Il contribuente, residente all'estero da diversi anni e regolarmente iscritto all'AIRE,  specificava di aver maturato esperienza lavorativa in un paese straniero e di aver conseguito titoli di studio in management e finanza, sia in Italia che all'estero. 

    Con un'offerta di lavoro per un impiego a tempo indeterminato in Italia a partire da aprile 2025, ha chiesto chiarimenti circa l'applicabilità del regime agevolato per i redditi generati da questa nuova occupazione, considerando anche il fatto che nei primi tre mesi del 2025 lavorerà ancora  in smart working o come frontaliere per il suo attuale datore di lavoro estero.

    Nuovo regime impatriati: nesso causale e decorrenza agevolazione

    L'Agenzia delle Entrate ha ricordato  in primo luogo i nuovi  requisiti per accedere al regime agevolato, evidenziando che il soggetto deve trasferire la residenza fiscale in Italia e possedere un titolo di elevata qualificazione o specializzazione, come definito dalla normativa vigente. Inoltre, è richiesto un periodo minimo di permanenza all'estero di tre anni, che si estende a sei o sette anni qualora l'attività lavorativa in Italia venga svolta per lo stesso datore di lavoro o per una società dello stesso gruppo di quello presso cui si era impiegati all'estero. 

    Nel caso specifico, il contribuente soddisfa i requisiti di permanenza all'estero, ma i redditi derivanti dall'attività svolta nei primi tre mesi del 2025 non potranno beneficiare dell'agevolazione, poiché in tale periodo continuerà a lavorare per il datore di lavoro estero.

     Tuttavia, a partire da aprile 2025, una volta assunto da un nuovo datore di lavoro italiano, il reddito generato potrà essere soggetto al regime agevolato.

    L'Agenzia ha  quindi chiaramente  precisato che non è più necessario dimostrare un collegamento funzionale tra il trasferimento della residenza fiscale e l'inizio dell'attività lavorativa in Italia.

    Di conseguenza, il contribuente potrà beneficiare del regime agevolato a partire dal momento in cui maturano i requisiti richiesti, anche successivamente al rientro. 

    Infine, è stato chiarito che, per il riconoscimento del regime agevolativo, la valutazione dei titoli di elevata qualificazione o specializzazione non può essere oggetto di interpello, ma spetta all'amministrazione finanziaria verificarne la sussistenza in sede di eventuale accertamento fiscale.

     La risposta dell'Agenzia, quindi, conferma che il soggetto potrà beneficiare dell'agevolazione a partire dal nuovo impiego in Italia, rispettando le condizioni stabilite dalla normativa vigente.

  • Lavoro Dipendente

    Accordi aziendali su contratti a termine: la Cassazione chiarisce

    La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con sentenza n. 3353 del 10 febbraio 2025, ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore contro la società datrice di lavoro confermando la decisione della Corte d'Appello di Campobasso che, a sua volta, aveva avallato il rigetto operato in primo grado dal Tribunale.

    Il ricorrente aveva impugnato due contratti di lavoro a tempo determinato e di natura intermittente stipulati con la società resistente, sostenendo la loro nullità e chiedendo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato o, in subordine, part-time indeterminato. 

    La Corte d'Appello aveva ritenuto legittimi tali contratti,  effettuati sulla base di  accordi aziendali qualificabili come "accordi di prossimità", ai sensi dell'art. 8 del D.L. 138/2011, e finalizzati all'incremento dell'occupazione e della competitività aziendale.

     Vediamo le motivazioni delle sentenze di merito.

    Accordi di prossimità: le motivazioni della Cassazione

    La Corte di Cassazione ha esaminato i dieci motivi di ricorso proposti dal lavoratore, rigettandoli per le seguenti ragioni:

    • Legittimità degli accordi di prossimità: la Corte ha ribadito la validità degli accordi aziendali in quanto conformi ai requisiti normativi, sottoscritti da organizzazioni sindacali operanti in azienda e finalizzati a obiettivi collettivi, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27806/2023; Cass. n. 33131/2021).
    • In particolare la Corte ha escluso che l'accordo aziendale necessitasse di un'esplicita menzione dell'art. 8 del D.L. 138/2011,  come segnalato nel ricorso,  ritenendo  invece del tutto sufficiente il riferimento alle finalità di incremento occupazionale e competitività previsti nel CCNL di riferimento.
    • Onere della prova: il ricorrente ha lamentato un'errata attribuzione dell'onere probatorio in relazione alla legittimità dell'accordo e della rappresentatività sindacale. La Corte ha chiarito che l'onere di dimostrare la non rappresentatività sindacale non spettava al lavoratore, in quanto la legittimità degli accordi risultava per tabulas dai documenti prodotti in giudizio.
    • Pubblicità e conoscibilità dell'accordo: la sentenza ha accertato che gli accordi aziendali erano stati adeguatamente pubblicizzati e richiamati nei contratti individuali di lavoro, garantendo così la conoscibilità da parte del ricorrente.
    • Deroghe al contratto intermittente: la Corte ha ritenuto che l'accordo aziendale potesse validamente derogare alla disciplina generale del lavoro intermittente, compresi i limiti di età e il numero di giornate lavorative, come consentito dall'art. 8 del D.L. 138/2011.
    • Utilizzo improprio del fatto notorio: il ricorrente ha contestato la correlazione tra oscillazioni della produzione e variazioni della movimentazione della merce, sostenendo che la Corte d'Appello avesse introdotto elementi non provati. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che tale affermazione costituisse un mero ragionamento logico e non una indebita assunzione di fatto notorio.
    • Criteri di selezione dei lavoratori intermittenti: il ricorrente ha lamentato l'assenza di criteri oggettivi nella scelta dei lavoratori assunti con contratti intermittenti. La Corte ha respinto tale motivo, ritenendo che non vi fosse alcun obbligo normativo di definire criteri specifici.
    • Omessa pronuncia su aspetti retributivi: la Corte ha ritenuto infondata la censura riguardante una presunta violazione dell'art. 36 Cost., in quanto il rispetto dei minimi retributivi contrattuali era stato accertato e il ricorrente non aveva fornito elementi a sostegno della propria doglianza.
    • Errata valutazione della documentazione probatoria: il ricorrente ha sostenuto che la Corte d'Appello avesse ignorato prove orali e documentali dimostranti che l'accordo aziendale non si applicava agli addetti alla logistica. Tuttavia, la Cassazione ha confermato la decisione di merito, ritenendo che l'accordo avesse efficacia erga omnes e comprendesse anche i lavoratori della logistica.
    • Contestazione sulla produzione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): il ricorrente ha lamentato irregolarità nella produzione del DVR, ma la Corte ha ritenuto che la documentazione fosse stata depositata in modo conforme e che il ricorrente avesse avuto la possibilità di esaminarla e contestarla in giudizio.

    In conclusione la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della società resistente, 

    La sentenza conferma l'orientamento secondo cui gli accordi di prossimità possono derogare alla disciplina generale, purché rispettino nella sostanza i criteri normativi e siano finalizzati a obiettivi collettivi legittimi, anche in assenza di riferimenti normativi espliciti.

  • Lavoro Autonomo

    Artigiani e commercianti: novità Cassetto Previdenziale

    INPS ha annunciato nel messaggio 798 del 5 marzo 2025  una ulteriore innovazione nel sistema di comunicazione con i lavoratori autonomi artigiani e commercianti, attraverso l'introduzione della Comunicazione Bidirezionale nel Cassetto Previdenziale del Contribuente. 

    Grazie a questa funzione, i lavoratori autonomi  artigiani e commercianti e i loro intermediari potranno interagire con l’INPS in maniera più rapida ed efficace. 

    La nuova piattaforma consente di inviare richieste specifiche, allegare documenti, monitorare lo stato delle proprie pratiche e ricevere notifiche in tempo reale via email o SMS. Inoltre, la storicitá delle comunicazioni permette di tracciare più facilmente le interazioni passate, migliorando la qualità del servizio. 

    Un altro aspetto fondamentale  è la possibilità per l’INPS di inviare comunicazioni mirate agli utenti, arricchendo così il Fascicolo Elettronico del Contribuente con tutta la documentazione necessaria per una gestione più trasparente e organizzata delle pratiche previdenziali.

    Parallelamente, l’INPS ha introdotto anche una nuova funzionalità denominata Agenda Appuntamenti, che permette ai lavoratori autonomi artigiani e commercianti di prenotare incontri direttamente con l’Istituto per la gestione delle proprie posizioni contributive. 

     Da sottolineare che, con l’attivazione della Comunicazione Bidirezionale, le precedenti funzioni del Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti verranno gradualmente dismesse e integrate nella nuova piattaforma. E' previsto comunque un periodo  transitorio di gestione in entrambe le piattaforme.

    DI seguito una sintesi dei percorsi  da utilizzare.

    Cassetto previdenziale artigiani e commercianti: Comunicazione bidirezionale

    Accesso alla Comunicazione Bidirezionale nel Cassetto previdenziale del contribuente

    • Accedere al sito www.inps.it
    • Selezionare la sezione "Imprese e Liberi Professionisti"
    • Cliccare su "Comunicazioni per adempimenti contributivi"
    • Accedere a "Aree tematiche"
    • Selezionare "Cassetto Previdenziale del Contribuente"

     Accesso temporaneo dal Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti  (Finché il servizio non sarà completamente migrato)

    • Accedere al sito www.inps.it
    • Selezionare "Imprese e Liberi Professionisti"
    • Cliccare su "Debiti Contributivi"
    • Accedere a "Aree tematiche"
    • Selezionare "Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti"

     Accesso all’Agenda Appuntamenti

    • Accedere al sito www.inps.it
    • Selezionare "Imprese e Liberi Professionisti"
    • Cliccare su "Comunicazioni per adempimenti contributivi"
    • Accedere a "Agenda Appuntamenti".

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Nuove causali contributo Fondi sanitari dal 1 aprile

    Con la risoluzione del 4 marzo 2024 l'Agenzia comunica l'istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite   modello F24, dei contributi all’INPS da destinare ad  alcuni Enti  Bilaterali, a seguito delle  convenzioni  relative al servizio di riscossione  recentemente stipulate tra l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale  (di seguito INPS) e gli Enti Bilaterali, i Fondi e le Casse aventi i caratteri di  bilateralità di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

    Ecco i dettagli  e le istruzioni di compilazione.

    Causali contributo per F24 ENFEA SALUTE, FASS, FONDO SALUS

    Sono istituite , con decorrenza 1 aprile 2025 le seguenti nuove causali contributo:

    1. • “ESAL” denominata “FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA CONFAPI (Enfea Salute)”;
    2. • “FASS” denominata “FONDO di ASSISTENZA SANITARIA  (F.AS.S.)”;
    3. • “SAL1” denominata “FONDO SALUS (FONDO SALUS)”.

    In sede di compilazione del modello F24, le causali contributo sono esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle  somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    – nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;

    – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta  la posizione contributiva aziendale;

    – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 10  caratteri che identifica la posizione contributiva aziendale;

     – nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno di riscossione del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella  colonna “a mm/aaaa” nessun valore.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Misure per le famiglie: nuovo riparto delle risorse

    Il DPCM  del 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 3 marzo 2025, stabilisce il riparto del "Fondo per le politiche della famiglia" per l'anno 2024. 

    Ecco i punti salienti del decreto. Il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Maria Roccella, è responsabile dell'attuazione del decreto.

    Il Fondo è destinato a supportare le famiglie attraverso interventi mirati e coordinati a livello nazionale e regionale, con un'attenzione particolare alla tutela dei minori e al supporto delle dinamiche familiari.

    Fondo politiche per la famiglia: le risorse

    Il fondo per il 2024 ammonta a 95.842.949 euro, ridotto a 90.681.911 euro dopo alcune riduzioni e allocazioni specifiche.

    Ripartizione dei fondi disponibili,:

    1. 60.000.000 euro sono destinati a misure di competenza statale, mentre
    2.  30.681.911 euro sono ripartiti tra le regioni per interventi locali.

    Il decreto prevede il potenziamento dei Centri per la Famiglia, con un focus su:

    •         Alfabetizzazione mediatica e digitale per i minori.
    •         Prevenzione dell'assunzione di sostanze psicotrope.
    •         Promozione dell'invecchiamento attivo attraverso il volontariato e attività sociali.

        Coinvolgimento Regionale: Le regioni devono garantire l'erogazione dei servizi in almeno il 30% dei Centri per la Famiglia presenti sul territorio.

    Fondo politiche per la famiglia: Procedura Finanziamento

    Per il  Finanziamento le regioni devono presentare una richiesta dettagliata, inclusa una delibera della giunta regionale, un piano operativo, e un cronoprogramma delle attività. QUI IL TESTO DEL DECRETO con le indicazioni dettagliate

    Monitoraggio e Rendicontazione: Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia monitorerà l'attuazione delle azioni e i risultati, con le regioni obbligate a fornire relazioni periodiche e giustificativi di spesa.

    Tracciabilità: Tutti i progetti finanziati devono riportare la dicitura "Finanziato con il Fondo per le politiche della famiglia 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

    Controllo: Il decreto è trasmesso agli organi di controllo competenti e registrato presso la Corte dei Conti.

    Fondo per le famiglie: riparto alle Regioni

  • TFR e Fondi Pensione

    Gestione credito INPS pubblico impiego: le novità 2025

    La circolare INPS n. 49 del 3 marzo 2025 illustra le novità relative all'adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito), a seguito dell'approvazione dell’articolo 27 della legge 13 dicembre 2024, n. 203  (Collegato Lavoro). 

    L'adesione alla Gestione credito INPS diventa più flessibile e accessibile a un numero maggiore di pensionati e lavoratori pubblici, con semplificazioni nelle procedure e contributi obbligatori definiti.

    Gestione credito INPS: cos’è

    La Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito INPS) è un fondo che eroga prestazioni di credito agevolato e assistenza sociale a favore di dipendenti pubblici e pensionati che vi aderiscono.

    L'obiettivo principale è fornire sostegno economico attraverso prestiti e agevolazioni per varie esigenze personali e familiari.

    Principali prestazioni offerte

    Prestiti a tasso agevolato

    • Piccolo prestito con importo limitato con rimborso fino a 48 mesi.
    • Prestiti pluriennali: concessi per specifiche necessità (es. spese mediche, ristrutturazione casa), con rimborso fino a 10 anni.
    • Mutui ipotecari
    • Finanziamenti per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa a tassi vantaggiosi rispetto al mercato.

    Contributi e sussidi per situazioni di difficoltà

    Contributi per spese sanitarie, assistenza a familiari non autosufficienti o calamità naturali.

    Borse di studio e iniziative per il diritto allo studio:

    • Supporto economico per studenti meritevoli (figli di iscritti o pensionati).
    • Soggiorni studio in Italia e all’estero per ragazzi e corsi di formazione professionale.

    Agevolazioni per soggiorni vacanza e termali

    L'adesione  alla Gestione Credito è obbligatoria per alcuni dipendenti pubblici, mentre per altri (pensionati e alcune categorie di lavoratori) è volontaria, con trattenute mensili proporzionali alla retribuzione o alla pensione.

    Gestione credito INPS: i beneficiari dal 2025 e stop scadenze

    Dal 12 gennaio 2025, l'adesione può avvenire senza limiti temporali, eliminando le scadenze precedenti.

    L’adesione è irrevocabile e le prestazioni possono essere richieste dopo un anno dall’iscrizione.

    I nuovi destinatari della Gestione credito

    • Pensionati ex dipendenti pubblici che non avevano aderito in precedenza.
    • Pensionati ex dipendenti di enti pubblici, anche se la loro pensione è a carico di gestioni diverse dalla Gestione dipendenti pubblici.
    • Sottufficiali e ufficiali prossimi al pensionamento o al collocamento in ausiliaria.
    • Dipendenti pubblici non iscritti ai fondi pensionistici ex ENPAS o ex INADEL.

    Esclusi: titolari di pensione ai superstiti e soggetti con carriera lavorativa prevalentemente fuori dal settore pubblico.

    Modalità di adesione semplificate

    • Domanda online tramite il portale INPS con credenziali digitali.
    • Per i lavoratori prossimi alla pensione, possibilità di adesione contestuale alla domanda di pensionamento.
    • In alternativa, per i dipendenti pubblici iscritti, opzione di mantenimento automatico barrando la casella "Chiedo di aderire al fondo credito" nella richiesta di pensionamento.

    Gestione credito INPS: Nuove regole contributive dal 2025

    Per i contributi le nuove regole  prevedono 

    • Per i dipendenti pubblici iscritti: 0,35% della retribuzione lorda.
    • Per i pensionati aderenti: 0,15% della pensione lorda, detratto direttamente dall’INPS.
    • Non è previsto rimborso dei contributi, anche in assenza di utilizzo delle prestazioni.

    Le denunce contributive devono essere trasmesse tramite il sistema Uniemens, con specifici codici per lavoratori attivi, sottufficiali e ufficiali in ausiliaria.