• Lavoro Autonomo

    Ricongiunzione contributi casse professionali – INPS 2026

    La  circolare INPS  n. 5 del 28 gennaio 2026 fornisce le disposizioni relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

     In  particolare, applicazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, vengono definite le modalità di rateizzazione degli oneri relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2026, con l’aggiornamento dei coefficienti in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.

    Le rate prevedono una maggiorazione basata sul tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. 

    Per l'anno 2026, tale tasso è stato fissato all'1,4 %. Di seguito i dettagli operativi .

    Ricongiunzione contributi liberi professionisti : istruzioni ed esempi

    Come detto il pagamento dell'onere di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti può avvenire in forma rateizzata.

     Le rate prevedono una maggiorazione basata sul tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. 

    Per l'anno 2026, tale tasso è stato fissato al 1,4 %.

    Le tabelle aggiornate 2026 permettono di calcolare con precisione la rata mensile necessaria per il pagamento del capitale dovuto. Nello specifico sono fornite 

    •  tabella 1  (Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,8% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità)
    •  tabella 2 ( Coefficienti per la determinazione del debito residuo nel caso  di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito  al tasso annuo )

    Nell'allegato 1 Inps  fornisce  il seguenti esempi: 

    ISTRUZIONI ED ESEMPI

    a) Determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione.

    L'importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2026 in corrispondenza del numero delle

    rate mensili concesse per l'ammortamento.

    b) Determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell'estinzione del debito.

    Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2026 in corrispondenza del numero delle rate che l'assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l'operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell'ultima rata pagata, si determina moltiplicando l'importo della rata per il coefficiente sopra indicato.

    Ricongiunzione liberi professionisti: Domande e Modalità di Pagamento

    I professionisti interessati possono presentare la domanda di ricongiunzione presso gli uffici competenti, allegando la documentazione necessaria (estratti contributivi, documento di identità, ecc.). .

     È possibile scegliere il numero di rate fino a un massimo di 120 mesi, con importi calcolati secondo i coefficienti stabiliti nella tabella ufficiale.

    Si ricorda che la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi deve essere presentata all'ente previdenziale di destinazione, ovvero l'ente presso cui il professionista desidera accorpare i contributi.

    • INPS: se il professionista vuole ricongiungere i contributi presso la Gestione Separata, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o altre gestioni dell'INPS.
    • Cassa Professionale: se il professionista è iscritto a una cassa previdenziale autonoma (ad esempio, Cassa Forense per avvocati, ENPAM per medici, INARCASSA per ingegneri e architetti, ecc.), la domanda deve essere presentata direttamente alla propria cassa.

    Ricongiunzione contributi professionisti

    Si ricorda che la ricongiunzione dei periodi assicurativi permette di trasferire in un solo ente le contribuzioni esistenti in più enti per ottenere una pensione unica. La ricongiunzione può essere gratuita oppure onerosa.

    • La ricongiunzione gratuita si rivolge ai dipendenti di enti soppressi 
    • La ricongiunzione onerosa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e ai superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta e ai  liberi professionisti.

    Per questi ultimi  la ricongiunzione onerosa consente di riunire tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa (legge 5 marzo 1990, n. 45). Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei periodi.

    Se i periodi di contribuzione da ricongiungere sono stati maturati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali) occorrono almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria successiva ai periodi autonomi da ricongiungere. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell’interessato.

    Tutte le informazioni  sulle nuove modalità di domanda sono state fornite dall'INPS con la circolare 46 2021.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Formazione sicurezza sul lavoro: prorogato al 2026 l’accordo INAIL–Regioni

    Con apposito Addendum, sottoscritto nel dicembre 2025, INAIL e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome hanno disposto il prolungamento della durata dell’Accordo quadro di collaborazione firmato il 13 luglio 2023, modificando l’articolo 8 relativo alla durata dell’intesa 

    La proroga interviene a seguito della richiesta formalizzata dalla Conferenza delle Regioni, motivata dalla necessità di disporre di un arco temporale più ampio per consentire alle imprese una più estesa partecipazione agli Avvisi pubblici regionali e per garantire l’ottimale impiego delle risorse finanziarie residue.

    In base alla nuova formulazione dell’articolo 8, l’Accordo, entrato in vigore dalla data di sottoscrizione, con ha durata quadriennale,  prevede che le attività formative siano realizzate nel periodo 2023–2026. Si prolunga quindi di un anno 

    Restano ferme e integralmente applicabili tutte le altre disposizioni contenute nell’Accordo quadro originario del 13 luglio 2023, al quale l’Addendum rinvia espressamente per quanto non modificato. La proroga non comporta variazioni nei criteri di finanziamento, nei soggetti destinatari né nelle modalità di attuazione degli interventi formativi, ma incide esclusivamente sull’estensione temporale delle attività.

    Ricordiamo di seguito i principali contenuti dell'accordo e le risorse stanziate.

    L’Accordo-quadro 2023

    L’Accordo quadro INAIL–Regioni  è nato per disciplinare la realizzazione di una campagna nazionale di rafforzamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso interventi di carattere aggiuntivo rispetto alla formazione obbligatoria prevista dagli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 

    L’intesa è finalizzata a:

    • sostenere la diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro;
    • favorire il trasferimento di conoscenze e competenze operative;
    • supportare l’adozione di corrette misure di prevenzione, con particolare attenzione ai contesti produttivi a maggiore rischio.

    Le attività sono realizzate mediante Avvisi pubblici regionali, emanati dalle Regioni e Province autonome che abbiano formalmente aderito all’Accordo, e sono rivolte a lavoratori, preposti e altre figure della prevenzione aziendale.

    I percorsi formativi devono essere coerenti con il Catalogo degli interventi formativi allegato all’Accordo, che include, tra l’altro:

    • corsi sulle tecnologie digitali a supporto della prevenzione;
    • modul su procedure e comportamenti sicuri;
    • interventi su aspetti gestionali, organizzativi e sui ruoli della sicurezza;
    • iniziative formative mirate ai cantieri e alle attività finanziate anche con risorse PNRR.

    Le Regioni curano la gestione, il controllo e la rendicontazione delle attività finanziate, mentre INAIL assicura il trasferimento delle risorse e il supporto tecnico-specialistico, anche attraverso il coinvolgimento dei propri esperti nei processi di valutazione dei progetti.

    Risorse finanziarie disponibili e ripartizione territoriale

     Per l’attuazione degli interventi previsti dall’Accordo, INAIL ha stanziato risorse complessive pari a 10.462.000 euro, ripartite tra le Regioni e Province autonome aderenti sulla base di criteri omogenei, tra cui il numero degli addetti e la gravità degli infortuni rilevati nei territori di riferimento

     Di seguito la tabella di ripartizione delle risorse.

    Totale 10.462.000
    Regione / Provincia autonoma Budget assegnato (euro)
    Piemonte 717.043
    Valle d’Aosta 30.884
    Lombardia 1.767.683
    Provincia autonoma di Bolzano 78.371
    Provincia autonoma di Trento 87.371
    Veneto 835.750
    Friuli Venezia Giulia 160.761
    Liguria 324.458
    Emilia-Romagna 800.588
    Toscana 702.186
    Umbria 198.896
    Marche 299.714
    Lazio 945.390
    Abruzzo 305.466
    Molise 56.236
    Campania 1.010.848
    Puglia 638.432
    Basilicata 161.211
    Calabria 313.064
    Sicilia 710.505
    Sardegna 300.308

  • Rubrica del lavoro

    Contributi vigilanza per criptoattività a CONSOB: importi e scadenze

    Con la delibera Consob n. 23799 del 17 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2026, viene introdotto in modo organico il contributo di vigilanza dovuto dai soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività per l’esercizio 2026. Il provvedimento si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento del sistema di supervisione dei mercati finanziari digitali, in linea con l’evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale e con l’estensione delle competenze di vigilanza della Consob ai nuovi operatori del settore crypto.

     La disciplina definisce i soggetti obbligati, l’ammontare del contributo, le modalità di calcolo e i termini di versamento, introducendo regole operative uniformi anche per gli operatori esteri che intendono operare sul mercato italiano delle cripto-attività . 

    Di seguito il quadro normativo e  una sintesi delle indicazioni su importi, modalità di calcolo , scadenze (primo termine 15 aprile 2026)

    Il quadro normativo vigilanza CONSOB sulle criptoattività

    La delibera trae fondamento dall’articolo 40 della legge n. 724/1994, che attribuisce alla Consob il potere di determinare annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, quale forma di autofinanziamento dell’Autorità. A tale base normativa si affiancano la legge istitutiva della Consob (legge n. 216/1974) e le precedenti delibere in materia contributiva.

    Il provvedimento estende espressamente il contributo di vigilanza ai soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività, coerentemente con l’evoluzione del diritto europeo e con l’entrata in vigore del regolamento MiCA, che ha ampliato il perimetro dei soggetti regolamentati nel settore degli asset digitali.

    Nel quadro delineato dalla delibera, la contribuzione assume natura obbligatoria, è distinta per categorie di operatori e si affianca alle altre forme di contribuzione già previste per emittenti, intermediari, gestori di mercati e soggetti iscritti in registri vigilati. Il contributo è finalizzato esclusivamente al finanziamento delle funzioni istituzionali di vigilanza, autorizzazione e controllo esercitate dalla Consob.

    Contributo modalità di pagamento e sanzioni

    Il provvedimento elenca i  soggetti tenuti al versamento del contributo di vigilanza per il 2026, tra cui rientrano espressamente

    1. i prestatori di servizi per le cripto-attività e
    2.  gli altri operatori autorizzati o registrati che svolgono attività rilevanti sui mercati digitali sotto la supervisione Consob.

     Per ciascuna categoria di soggetti è prevista una misura del contributo definita in apposite tabelle allegate alla delibera, che tengono conto della tipologia di attività svolta e della rilevanza operativa del soggetto vigilato.(vedi una sintesi al paragrafo seguente)

    In via ordinaria, il pagamento avviene tramite avviso PagoPA, che viene inviato ai soggetti obbligati nei quindici giorni antecedenti la scadenza. 

    Per i soggetti esteri è prevista, in alternativa, la possibilità di effettuare il versamento tramite bonifico bancario, qualora non sia tecnicamente possibile utilizzare la piattaforma PagoPA, nel rispetto di specifiche regole sulla causale e sull’identificazione del soggetto pagante.

    La delibera disciplina inoltre i casi in cui il contributo deve essere corrisposto al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione o riconoscimento, prevedendo che l’esame della domanda da parte della Consob sia subordinato all’effettivo pagamento dell’importo dovuto. 

    Particolare attenzione è riservata agli obblighi informativi: in alcune ipotesi, i soggetti vigilati sono tenuti a trasmettere alla Consob tabelle esplicative del computo del contributo, corredate da una dichiarazione di conformità, entro termini prestabiliti.

    Infine, il provvedimento chiarisce  che il mancato versamento entro i termini comporta l’avvio delle procedure di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente, con applicazione degli interessi di mora nella misura legale. 

    Tabelle di riepilogo

    Contributi per istanze e documentazione (una tantum)

    Causale Soggetti Importo Quando si paga
    Art. 3, lett. aa) CASP e SIM (diverse da classe 1) che presentano istanza di autorizzazione nel 2026 € 20.000 per istanza Al momento della presentazione dell’istanza
    Art. 3, lett. ab) Notifica o modifica di white paper per cripto-attività “other than” € 3.000 (notifica)
    € 1.000 (modifica)
    Al momento della presentazione
    Art. 3, lett. ac) Autorizzazione o approvazione del white paper per ART € 3.000 (approvazione)
    € 1.000 (modifica)
    Dopo l’autorizzazione/approvazione

    Contributi annuali – gestori di piattaforme di negoziazione

    Cripto-attività trattate Importo annuo Scadenza
    Fino a 100 € 47.130 15 luglio 2026
    Fino a 1.000 € 100.990 15 luglio 2026
    Fino a 3.000 € 154.840 15 luglio 2026
    Fino a 5.000 € 208.700 15 luglio 2026
    Oltre 5.000 € 262.550 15 luglio 2026

    Contributi annuali – emittenti e prestatori di servizi

    Causale Soggetti Importo Scadenza
    Art. 3, lett. ae) Emittenti ART e cripto-attività “other than” vigilati al 2 gennaio 2026 € 5.000 15 aprile 2026
    Art. 3, lett. af) CASP (esclusi gestori di piattaforme e depositari centrali) € 10.000 per ciascun servizio autorizzato 15 luglio 2026

    Registro per la circolazione digitale

    Fattispecie Importo Quando si paga
    Istanza di iscrizione – caso a) € 20.000 Alla presentazione
    Istanza di iscrizione – caso b) € 15.000 Alla presentazione
    Istanza di iscrizione – caso c) € 10.000 Alla presentazione
    Soggetti già iscritti – casi d), e), f) € 10.000 / € 7.500 / € 5.000 15 aprile 2026

  • Sicurezza sul Lavoro

    Verifiche attrezzature: elenco abilitati gennaio 2026

     Il Ministero del lavoro ha reso noto di avere  adottato  con il Decreto Direttoriale 4 del 27.1.2026 il “68 Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro” (come previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico   recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto  legislativo").

    Il decreto  sostituisce integralmente il precedente Elenco n. 67  pubblicato con DD n.154 dell 23.12.2025.

     Sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione le abilitazioni risultanti in tale elenco  sono modificate dalla data del nuovo decreto per le società: 

    • ASSOVER S.r.l., 
    • CVE Engineering  s.r.l. 
    •  VERICERT s.r.l.

    Obbligo di verifica: quali sono le attrezzature soggette

    Si evidenzia  che l'obbligo di verifica riguarda   le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto,  come, ad esempio, 

    • le scale aeree a inclinazione variabile, 
    • le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
    • gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
    • ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 

    ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo  stato di conservazione e di efficienza ai fini della  sicurezza.

    La frequenza delle verifiche è indicata  nel medesimo decreto 11.4.2011

    ATTENZIONE:

    1.   per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL  che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra  inutilmente  il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.
    2.  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione  entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al  controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.

    Verifiche attrezzature: gli adempimenti dei soggetti abilitati

       Giova ricordare che gli obblighi dei soggetti abilitati  sono i seguenti:

    • il rispetto dei termini previsti dal  D.I. 11.4.2011 e 
    •  l'obbligo di  riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011.   Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della   funzione.
    • Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un  periodo non inferiore a dieci anni.
    • Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente  comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione
    •  All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1,   lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni intervenute.

    Allegati:
  • TFR e Fondi Pensione

    Casse previdenziali e fondi di fondi: ok al regime agevolato

    L'evoluzione degli strumenti finanziari ha portato a un utilizzo sempre più frequente di strutture complesse, come i cosiddetti “fondi di fondi”, nei quali l’investimento non è diretto verso imprese operative ma mediato da ulteriori organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).  In questi casi l'applicazione delle norme fiscali puo diventare problematica. 

    Ne è un esempio la risposta a interpello n. 18/2026, con la quale l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire se e a quali condizioni  i versamenti contributivi in forma indiretta possano rientrare nel regime agevolato previsto per gli investimenti qualificati effettuati da casse di previdenza e fondi pensione, disciplinato dall’articolo 1, commi da 88 a 96, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

    Il documento sottolinea in particolare l'importanza del requisito della “prevalenza” degli investimenti con  strumenti ammessi.

    Il caso

    L’istanza riguarda una società di gestione del risparmio che ha istituito un fondo di investimento alternativo chiuso strutturato come fondo di fondi. 

    Il regolamento del fondo prevede infatti che le risorse siano impiegate principalmente nella sottoscrizione di quote o azioni di altri OICR, italiani o UE/SEE, i quali a loro volta investono in imprese residenti o con stabile organizzazione in Italia. 

    Una quota minoritaria del patrimonio può essere destinata a investimenti con focus internazionale, a condizione che vi sia un impegno a reinvestire in imprese italiane.

    Il fondo è destinato alla sottoscrizione da parte di casse di previdenza e fondi pensione interessati a beneficiare del regime di non imponibilità dei redditi derivanti da investimenti qualificati. 

    La struttura indiretta dell’investimento solleva  però dubbi circa la possibilità di applicare l’agevolazione, poiché il fondo non investe direttamente in azioni o quote di imprese, ma tramite uno o più livelli di OICR.

    La SGR chiede quindi se tale modalità di investimento sia compatibile con il regime agevolato e, in caso di risposta positiva, come debba essere verificato il requisito della prevalenza degli investimenti qualificati. In particolare, viene domandato se sia sufficiente fare riferimento alla politica di investimento risultante dai regolamenti dei fondi oppure se sia necessario un controllo puntuale degli investimenti effettivamente realizzati.

    La risposta dell’Agenzia sul doppio livello per investimenti qualificati

    L’Agenzia delle Entrate conferma che la struttura del fondo di fondi è idonea a consentire l’accesso al regime degli investimenti qualificati. 

    Secondo l’Amministrazione, la normativa ammette espressamente che l’investimento in imprese residenti possa avvenire anche in forma indiretta, mediante la sottoscrizione o l’acquisto di quote di OICR che investono prevalentemente in tali imprese.

    Ne consegue che gli investimenti effettuati tramite due livelli di fondi possono essere considerati qualificati, purché tutti gli OICR coinvolti siano residenti in Italia o in Stati UE/SEE e rispettino i requisiti previsti.

     In questo contesto, il fondo di fondi che investe in OICR “compliant”, ossia con regolamenti che impongono una politica di investimento prevalentemente rivolta a strumenti qualificati, può considerare tali investimenti integralmente rilevanti ai fini dell’agevolazione.

    Le condizioni per il regime agevolato

    Quanto al requisito della prevalenza, l’Agenzia chiarisce che la verifica deve avvenire su un doppio livello:

    • da un lato, l’investitore istituzionale deve accertare che il regolamento del fondo di fondi sia coerente con la disciplina agevolativa; 
    • dall’altro, occorre che anche i fondi sottostanti rispettino il requisito della prevalenza, verificabile sulla base dell’attivo investito, al netto di oneri e commissioni. 

    In presenza di OICR non pienamente conformi, è ammesso l’approccio “look through”, che consente di considerare, in modo demoltiplicato, la quota di investimenti effettivamente riferibile a imprese ammesse, sulla base delle informazioni fornite dai gestori dei fondi partecipati.

    Un ulteriore chiarimento riguarda i fondi chiusi, caratterizzati da un periodo di investimento pluriennale. In tali casi, la verifica della prevalenza può essere effettuata al termine della fase di investimento, quando la composizione del portafoglio risulta definita, restando comunque applicabile il regime agevolato ai redditi prodotti nel periodo. Non assumono rilievo, ai fini della prevalenza, i disinvestimenti effettuati nella fase finale di vita del fondo.

    La risposta conclude riconoscendo che, nel caso esaminato, le casse di previdenza e i fondi pensione che investono nel fondo di fondi possono beneficiare del regime agevolato, in quanto la politica di investimento prevista dal regolamento assicura che più della metà delle risorse sia destinata, anche indirettamente, a imprese italiane o UE/SEE con stabile organizzazione in Italia.

  • CCNL e Accordi

    In Gazzetta il nuovo contratto scuola: Testo e tabella degli aumenti

     È stato firmato nella mattinata del 5 novembre il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2022-2024 per il comparto scuola. L’annuncio è arrivato ieri sera dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha definito l’accordo “un risultato storico”, sottolineando come per la prima volta nella storia della scuola italiana venga garantita una reale continuità contrattuale.Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2026

    Con questa firma – ha dichiarato Valditara – si pongono le basi per chiudere in tempi rapidi anche il contratto 2025-2027. Se riusciremo nell’intento, sarà la prima volta che tre contratti nazionali vengono siglati durante la durata di un solo governo”.

    Il nuovo CCNL,  per il quale sono stati stanziati 240 milioni di euro aggiuntivi di  finanziamento  prevede aumenti retributivi significativi per tutto il personale scolastico, sia docente che non docente.

    Per il triennio 2022-2024, gli incrementi medi sono di 

    • 144 euro mensili lordi per i docenti e di 
    • 105 euro per il personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario). 
    • per università euro 141;
    •  enti di ricerca euro 211; 
    • AFAM euro 173.

    Si tratta di un ulteriore passo avanti dopo l’accordo del triennio precedente (2019-2021), che aveva riconosciuto aumenti medi di 123 euro per gli insegnanti e 89 euro per gli Ata.

    Con la futura firma del contratto 2025-2027, gli incrementi complessivi raggiungeranno – secondo le stime fornite dal Ministero – 416 euro mensili lordi per i docenti e 303 euro per il personale Ata, includendo anche gli arretrati maturati, per  circa 2.500 euro per i docenti e oltre 1.830 euro per gli Ata.

    Welfare Misure fiscali e bonus collegati

    L’accordo contrattuale si accompagna a una serie di misure fiscali e di welfare previste nella legge di bilancio 2026, volte a sostenere ulteriormente il reddito dei lavoratori della scuola.

    Tra queste spiccano:

    1. una detassazione del salario accessorio, finanziata con 170 milioni di euro, che si tradurrà in un bonus una tantum di circa 140 euro;
    2. il taglio del cuneo fiscale, che comporterà un incremento annuo fino a 850 euro per la maggior parte dei docenti;
    3. l’aumento del bonus mensile per le lavoratrici madri, portato a 60 euro al mese.

    Queste misure fiscali, sommate agli aumenti contrattuali e alle indennità previste, delineano un quadro complessivo di significativa  rivalutazione economica del personale scolastico 

    Inoltre dal 1° gennaio 2026, , entrerà in vigore una polizza sanitaria nazionale dedicata al personale della scuola, con rimborsi fino a 3.000 euro l’anno per spese mediche e sanitarie.

    A questa copertura si aggiunge l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che fino ad oggi gravava interamente sui lavoratori.

    Un intervento che, secondo Valditara, “restituisce dignità e sicurezza a chi ogni giorno lavora per la formazione delle nuove generazioni”.

    Tabella aumenti retributivi CCNL scuola (richieste ARAN)

    In attesa del testo ufficiale riportiamo i valori richiesti dalla piattaforma ARAN nell'ultimo incontro .

    Profilo Fascia di anzianità Aumento totale ARAN (€) Anticipo IVC (€) Aumento effettivo lordo (€)
    Docente infanzia/primaria 0-8 115,59 67,70 47,89
    9-14 126,75 74,86 51,89
    15-20 138,84 81,15 57,69
    21-27 148,41 87,29 61,12
    28-34 161,30 93,38 67,92
    da 35 168,47 97,98 70,49
    Docente diplomato sec. II grado 0-8 115,59 67,70 47,89
    9-14 126,75 74,86 51,89
    15-20 138,89 81,18 57,71
    21-27 153,23 90,38 62,85
    28-34 165,94 96,36 69,58
    da 35 173,25 101,05 72,20
    Docente sec. I grado 0-8 124,28 73,28 51,00
    9-14 137,28 81,62 55,66
    15-20 150,93 88,91 62,02
    21-27 162,13 96,09 66,04
    28-34 176,68 103,25 73,43
    da 35 184,97 108,57 76,40
    Docente laureato sec. II grado 0-8 124,28 73,28 51,00
    9-14 140,55 83,72 56,83
    15-20 155,15 91,61 63,54
    21-27 171,07 101,83 69,24
    28-34 184,97 108,57 76,40
    da 35 193,31 113,92 79,39
    Collaboratori scolastici 0-8 91,33 52,71 38,62
    9-14 98,40 57,25 41,15
    15-20 103,55 60,55 43,00
    21-27 108,73 63,88 44,85
    28-34 112,55 66,33 46,22
    da 35 115,34 68,12 47,22
    Assistenti 0-8 101,65 58,76 42,89
    9-14 110,62 64,51 46,11
    15-20 117,39 68,86 48,53
    21-27 124,09 73,16 50,93
    28-34 128,94 76,27 52,67
    da 35 132,67 78,66 54,01
    Funzionari 0-8 137,22 76,96 60,26
    9-14 151,03 85,83 65,20
    15-20 163,33 93,72 69,61
    21-27 176,50 102,17 74,33
    28-34 190,23 110,98 79,25
    da 35 203,62 119,58 84,04

  • Lavoro Dipendente

    Sanità integrativa: esenzione fiscale in caso di cessazione del rapporto

    Con la risposta per consulenza giuridica  n. 2 del 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sul trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria integrativa versati dal datore di lavoro in attuazione di un CCNL rinnovato nel 2024.

    Il chiarimento interessa in particolare i settori caratterizzati da rapporti di lavoro discontinui, nei quali si alternano periodi di attività e fasi di cessazione del rapporto, con corresponsione del TFR e delle competenze maturate.

    La questione posta riguarda la possibilità di applicare l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente ai contributi sanitari versati in costanza di rapporto, anche se la copertura assicurativa decorre in un periodo in cui il lavoratore non è più alle dipendenze del medesimo datore.

    La normativa in materia

    ll riferimento principale è l’articolo 51 del TUIR, che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente. Il comma 1 stabilisce il principio di onnicomprensività, secondo cui concorrono al reddito tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro.

    Il comma 2 individua tuttavia specifiche deroghe. In particolare, la lettera a) prevede la non imponibilità dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse con esclusiva finalità assistenziale, purché:

    • il versamento avvenga in conformità a disposizioni di contratti collettivi o regolamenti aziendali;
    • l’ente o la cassa sia iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi presso il Ministero della Salute;
    • il fondo operi secondo i principi di mutualità e solidarietà;
    • sia rispettato il limite complessivo annuo di euro 3.615,20.

    Il limite è cumulativo e riguarda sia i contributi del datore sia quelli del lavoratore; l’eventuale eccedenza concorre a formare il reddito imponibile.

    Le indicazioni operative: condizioni per l’esenzione fiscale

    Alla luce del chiarimento, datori di lavoro e consulenti del lavoro possono applicare l’esclusione dal reddito ai contributi di assistenza sanitaria integrativa anche nei casi di rapporti discontinui, a condizione che la struttura del sistema rispetti i requisiti normativi.

    Dal punto di vista operativo è necessario quindi  verificare le seguenti condizioni:

    • Fonte contrattuale: il contributo deve essere previsto dal CCNL applicato o da regolamento aziendale conforme.
    • Tempistica del versamento: il pagamento del contributo deve avvenire durante un rapporto di lavoro in essere, al raggiungimento della durata-soglia prevista.
    • Caratteristiche del fondo: il soggetto  deve risultare iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e operare secondo mutualità e solidarietà.
    • Limiti di importo: va monitorato il rispetto del limite annuo complessivo di euro 3.615,20.