• Lavoro Dipendente

    Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: no al tetto di 6 mensilità

    Con la sentenza n. 118 del 2025, depositata il 21 luglio, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 23/2015, «limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”».

     La Corte ha stabilito cioè che il limite risarcitorio  invalicabile, applicato in modo uniforme a tutti i datori di lavoro sotto soglia, viola i principi di uguaglianza, adeguatezza della tutela e dignità del lavoratore, sanciti dagli articoli 3, 4, 35, 41 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta Sociale Europea.

    Secondo la Consulta, la previsione di un tetto massimo rigido impediva al giudice di personalizzare il risarcimento in base alla gravità dell’illegittimità del licenziamento, rendendolo talmente esiguo da trasformarlo in una liquidazione forfetaria e standardizzata, inidonea a garantire un ristoro effettivo e una funzione deterrente. 

    La sentenza non ha invece censurato il dimezzamento delle indennità rispetto alle imprese sopra soglia, considerandolo compatibile con la Costituzione, purché inserito in una forbice ampia e flessibile. 

    Risarcimento per licenziamento illegittimo: il contesto normativo

    Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, noto come parte del “Jobs Act”, ha introdotto un nuovo regime per i contratti a tutele crescenti, modificando in modo rilevante la disciplina dei licenziamenti illegittimi. 

    In particolare, l’articolo 9, comma 1, stabiliva che, nei casi di licenziamenti dichiarati illegittimi da parte di datori di lavoro con meno di 15 dipendenti (quindi non soggetti all’articolo 18 della legge 300/1970, lo Statuto dei lavoratori), l’indennità risarcitoria dovesse essere dimezzata rispetto a quella prevista per le imprese sopra soglia e, in ogni caso, non potesse superare le sei mensilità dell’ultima retribuzione utile al calcolo del TFR per ogni anno di servizio.

    Tale disciplina mirava a rendere più sostenibili i costi per le piccole imprese, ma ha generato ampio dibattito sul piano costituzionale, in particolare per la sua rigidità e per la difficoltà di adattare il risarcimento alla gravità del licenziamento. 

    Già con la sentenza n. 183 del 2022 la Corte Costituzionale aveva segnalato l’inadeguatezza del limite massimo fisso, invitando il legislatore a intervenire. Tuttavia, a distanza di oltre due anni, nessuna modifica normativa era stata introdotta, rendendo necessario un nuovo intervento diretto della Consulta

    Implicazioni pratiche della decisione: cosa cambia

    A seguito della pronuncia, il risarcimento per licenziamenti illegittimi da parte di datori di lavoro con meno di 15 dipendenti non sarà più soggetto al tetto delle sei mensilità. 

    Pur restando in vigore il dimezzamento previsto dal d.lgs. 23/2015, si amplia la forbice risarcitoria: 

    • dai precedenti 3-6 mesi si passa a 
    • un intervallo potenziale di 3-18 mensilità, allineato alla metà della fascia prevista per le grandi imprese (6-36 mensilità).

    Di fatto sarà il giudice del lavoro, caso per caso, a determinare l’importo dell’indennità, tenendo conto di vari elementi:

    •  anzianità del lavoratore, 
    • gravità della violazione,
    •  comportamento delle parti e 
    • caratteristiche dell’impresa, tra cui non solo il numero di dipendenti, ma anche fatturato e bilancio

    Questa apertura alla valutazione giudiziale personalizzata segna un riequilibrio tra le esigenze delle imprese e i diritti dei lavoratori e risponde anche alla mancata attuazione legislativa auspicata dalla precedente sentenza.

  • Lavoro Dipendente

    Protocollo lavoro nelle emergenze climatiche: pubblicato il decreto

    E' stato  recepito con decreto ministeriale 95 del 09.7.2025  l'Accordo firmato  il 2 luglio  2025 presso il Ministero del lavoro  per un  " Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro", resosi necessario per l'eccezionale ondata di caldo che ha colpito anche quest'anno il paese.

    Nei giorni successivi alla firma era proseguita la raccolta delle firme di tutte le parti sociali, ora elencate nel decreto.  Si tratta in particolare di :

    •  CISL
    • CGIL
    • UIL
    • UGL 
    • CONFINDUSTRIA
    • CONFARTIGIANATO
    • CNA
    • COLDIRETTI 
    • ANCE
    • CONFAGRICOLTURA
    • CASARTIGIANI
    • CONFCOOPERATIVE
    • LEGACOOP
    • AGCI
    • CIA – AGRICOLTORI ITALIANI
    • CONFESERCENTI
    • CONFCOMMERCIO

    Il ministro del lavoro ha  affermato che "Con la sottoscrizione del Protocollo caldo al Ministero, le parti sociali hanno dato una risposta importante ai lavoratori e alle imprese, in un momento eccezionale ; il protocollo, il primo dopo il Covid-19 ha l’obiettivo di scongiurare infortuni e malattie professionali connessi al clima estremo. L’obiettivo è coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Allo stesso tempo si propone di valorizzare le iniziative, anche contrattuali, di categoria, territorio o azienda, già assunte in sede nazionale e di diventare un punto di riferimento per gli eventuali provvedimenti adottati dalle amministrazioni locali".

    Come noto  attualmente  sono  in vigore molte ordinanze regionali che vietano il lavoro nelle ore piu calde della giornata  Il documento ministeriale chiarisce le modalità di armonizzazione di  questi documenti con le indicazioni del protocollo,  che si basa anche sulle linee guida INAIL.

    Da segnalare in particolare  l'obbligo per i datori di lavoro di  condivide con  Inps   gli accordi sottoscritti a livello territoriale  in materia di CIG.

    Vediamo più in dettaglio i contenuti dell'accordo quadro.

    Protocollo quadro misure di contenimento dei rischi nelle emergenze climatiche

    Ecco una panoramica dettagliata delle misure previste dal Protocollo quadro, sottoscritto il 2 luglio 2025, che nasce con i seguenti obiettivi:

    • Contenere i rischi lavorativi derivanti da emergenze climatiche (in particolare il caldo estremo).
    • Garantire la prosecuzione delle attività produttive tutelando la salute psicofisica dei lavoratori.
    • Promuovere buone pratiche condivise, anche attraverso accordi contrattuali a livello nazionale, territoriale e aziendale.

    Il documento si riferisce sia ai lavoratori outdoor (esposti direttamente agli agenti atmosferici) che indoor, specie in ambienti privi di condizioni microclimatiche idonee.

    Le  Misure previste nel protocollo :

    A. Valutazione e gestione del rischio

    • Il rischio climatico, incluso il microclima, deve essere integrato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.

    I datori di lavoro sono obbligati a monitorare quotidianamente i bollettini ufficiali meteo (es. www.salute.gov.it/caldo) e a prevedere azioni preventive immediate in caso di allerta.

    • B. Integrazione nei contratti collettivi

    È prevista l’attivazione di tavoli contrattuali nazionali, territoriali o aziendali, per tradurre il protocollo in misure specifiche per ciascun settore.

    Le misure possono confluire nei CCNL vigenti.

    C. Temi specifici d’intervento

    Il protocollo individua alcune buone prassi da declinare a livello settoriale:

    • Informazione e formazione specifica sui rischi climatici.
    • Sorveglianza sanitaria mirata ai rischi da calore e microclima.
    • Fornitura adeguata di DPI e indumenti in funzione della stagione.
    • Riorganizzazione di turni e orari di lavoro, ad esempio anticipando o posticipando l’inizio delle attività.

    D. Misure per i cantieri temporanei (Titolo IV, D.Lgs. 81/2008)

    I Coordinatori per la sicurezza dovranno includere il rischio microclima nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

    I datori di lavoro appaltatori devono prevedere nel POS misure come:

    • aree d’ombra,
    • pause più frequenti,
    • fornitura di bevande,
    • adeguamento dei DPI.

    Da notare che il testo pubblicato  sul sito del Ministero, prevede l'obbligo per i datori di lavoro di  trasmettere alla sede Inps competente gli accordi «sottoscritti a livello territoriale con la parte sindacale in attuazione del…protocollo, che prevedono l’erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche».

    Il ruolo delle istituzioni e l’attuazione

    Dal punto di vista del supporto istituzionale alla realizzazione delle misure si prevede che l’INAIL potrà riconoscere premialità per le imprese che applicano accordi attuativi del protocollo, senza incremento della spesa pubblica.

    Il Ministero del Lavoro è chiamato a:

    • formalizzare il protocollo;
    • facilitare l’uso degli ammortizzatori sociali (es. CIGO, CISOA), anche per stagionali;
    • qualificare le ordinanze e i protocolli attuativi come giustificazioni valide per ritardi nei lavori dovuti a eventi climatici estremi.

    Le parti firmatarie si incontreranno entro sei mesi dalla sottoscrizione per verificare l’attuazione del protocollo. Inoltre potranno essere istituiti gruppi di lavoro territoriali o settoriali con il coinvolgimento di autorità sanitarie locali e altri enti istituzionali.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Congedo obbligatorio per la 2^mamma, dice la Consulta

    Con la sentenza n. 115 del 2025, depositata il 21 luglio, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 27-bis del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui esclude dal congedo di paternità obbligatorio le lavoratrici che, in una coppia di due donne, siano riconosciute come genitori nei registri dello stato civile. 

    La disposizione  sul congedo obbligatorio di 10 giorni era stata introdotta con il D.lgs. 30 giugno 2022, n. 105, attuativo della direttiva (UE) 2019/1158 sull’equilibrio tra vita professionale e familiare. 

    Leggi  per approfondire  Congedo 

    A sollevare la questione dell'equiparazione per le coppie omosessuali era stata la Corte d’appello di Brescia nel corso di una causa intentata da Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+ Aps, che denunciava una discriminazione da parte dell’INPS. Il problema nasceva dalla procedura informatica dell’ente previdenziale che, nella domanda di congedo, accettava esclusivamente l’indicazione del “padre”, escludendo la “seconda madre” legalmente riconosciuta.

    Congedo al genitore 2: il ragionamento della Consulta

    La Corte ha fondato il proprio giudizio sull’art. 3 della Costituzione, che vieta disparità di trattamento in assenza di ragioni oggettive

    . È stata infatti ritenuta irragionevole la differenziazione tra il padre lavoratore di una coppia eterosessuale e la madre intenzionale di una coppia omogenitoriale femminile, quando entrambe le figure sono legalmente riconosciute e partecipano alla cura del figlio. 

    La sentenza richiama anche la precedente pronuncia n. 68/2025, ribadendo che il vincolo genitoriale nasce dall’assunzione condivisa di responsabilità. 

    Il diritto del minore a ricevere cura e attenzione da entrambe le figure genitoriali – siano esse biologiche o intenzionali – prevale su qualsiasi considerazione legata all’orientamento sessuale, come già sancito anche dalla sentenza n. 33/2021. 

    Di conseguenza, il beneficio del congedo – dieci giorni di astensione dal lavoro retribuiti al 100% – deve estendersi anche alla madre intenzionale, in linea con l’interesse superiore del minore.

    Impatti e prospettive

    La decisione della Corte rappresenta un passo significativo verso la piena equiparazione dei diritti delle famiglie omogenitoriali rispetto a quelle tradizionali.

     Oltre a sanare un vulnus normativo, la pronuncia valorizza il principio di funzionalità della genitorialità: ciò che rileva, sottolinea la Consulta, è il contributo attivo e consapevole alla cura del minore, e non il genere del genitore. 

    Da evidenziare che  tale concetto  potrebbe essere esteso  anche alle coppie maschili che abbiano ottenuto il riconoscimento del rapporto genitoriale tramite adozione in casi particolari (stepchild adoption).

    Si attendono ora gli adeguamenti legislativi e di prassi da parte dell'INPS.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto Infrastrutture 2025 convertito in legge: tutte le novità

    Il Decreto-Legge n. 73 del 21 maggio 2025, pubblicato il 22 maggio in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto  una serie di misure urgenti in materia di infrastrutture, trasporti e appalti pubblici.  Tra le  disposizioni, rivolte soprattutto al settore pubblico  ci sono anche alcune novità che coinvolgono direttamente le imprese private, in particolare nei settori dell’autotrasporto, con nuovi fondi per l'ammodernamento dei mezzi. Per i contratti pubblici si segnalano invece nuove deroghe per  eventi eccezionali.

     Altri articoli riguardano i settori della logistica e  delle energie rinnovabili.

    La legge di conversione n. 105/2025 del Decreto-Legge n. 73/2025,   pubblicata il 19 luglio nella Gazzetta ufficiale N. 166 ha introdotto numerose modifiche e integrazioni al testo originario, intervenendo non solo con correzioni tecniche ma soprattutto con disposizioni innovative che arricchiscono l’impianto iniziale del decreto. 

    Vediamo in sintesi  in attesa dei decreti attuativi e relative istruzioni operative.

    SCARICA QUI IL TESTO COORDINATO DEL DECRETO 73 CONVERTITO IN LEGGE 105-2025.

    Novità autotrasporto: indennizzi e nuovi fondi per rinnovo veicoli

    Per le imprese di autotrasporto si segnalano in particolare due misure:

    1 . Indennizzo automatico per i ritardi nel carico e scarico merci e sanzioni per ritardo pagamenti 

    L’art. 4 del decreto modifica la disciplina dei tempi di attesa per carico e scarico nel settore dell’autotrasporto. È previsto un indennizzo automatico di 100 euro per ogni ora (o frazione) di ritardo oltre una franchigia di 90 minuti. Tale somma è a carico solidale del committente e del caricatore. L'importo sarà rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT FOI.

    Il decreto introduce anche  un nuovo comma 15-bis all’art. 83-bis del DL 112/2008, prevedendo che eventuali violazioni contrattuali nei tempi di pagamento possano dar luogo a sanzioni da parte dell’Autorità garante della concorrenza, su iniziativa del creditore o del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori.

    2. Fondi per l’ammodernamento dei mezzi di trasporto

    Sono stanziati 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per incentivare il rinnovo della flotta veicolare del settore dell’autotrasporto. Le modalità di accesso saranno definite da un decreto del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il MEF.

    Deroghe e semplificazioni nei contratti pubblici – Cruscotto di controllo logistica CIGAL

    Per le imprese di costruzione e fornitura che operano con la PA l’art. 2 del decreto prevede semplificazioni temporanee e deroghe al Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023) in caso di emergenze (ad es. eventi alluvionali o sismici), consentendo anche :

    • l’affidamento diretto sopra soglia entro un limite temporale di 30 giorni e solo per situazioni non differibili. e 
    • l’esclusione automatica delle offerte anomale in gare con meno di 5 partecipanti.

    Tra le semplificazioni più rilevanti, figura l’estensione dell’uso del criterio del prezzo più basso e l’eliminazione di alcuni vincoli formali nelle comunicazioni. Per interventi su infrastrutture strategiche o strutture temporanee destinate a esigenze abitative, scolastiche, civili o produttive, si amplia la possibilità di ricorrere a Consip e centrali di committenza tramite procedura negoziata.

    ANAC vigilerà sulla corretta applicazione delle deroghe, ma le verifiche antimafia potranno avvalersi di un’informativa liberatoria provvisoria, che consente la stipula dei contratti sotto condizione risolutiva, in attesa delle verifiche integrative da completarsi entro 60 giorni.

    Per il settore della logistica è istituito una nuova piattaforma telematica  di raccolta e condivisione dati, alimentata dai principali  enti, tra cui INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, Unioncamere e regioni per in tempo reale  informazioni funzionali alla verifica di conformità fiscale, contributiva e lavoristica dei soggetti appaltatori. È prevista anche una sezione dedicata alle sanzioni irrogate dagli organi di vigilanza.

    Accelerazione su zone impianti fonti rinnovabili

    L’articolo 13 del decreto introduce modifiche rilevanti per accelerare la pianificazione e la realizzazione degli impianti FER (fonti di energia rinnovabile), con l’obiettivo di rispettare le scadenze del PNIEC 2030 e del PNRR.

    Il nuovo comma 7-bis dell’art. 12 del D.lgs. 190/2024 prevede che:

    • Sono considerate zone di accelerazione anche le aree industriali, così come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali.
    • Queste aree devono coincidere con quelle individuate dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) tramite una mappatura nazionale.
    • Il GSE ha 10 giorni dalla pubblicazione del DL (quindi entro il 31 maggio 2025) per rendere disponibile una rappresentazione cartografica ufficiale online.

    Dunque non sarà più necessario attendere delibere regionali per sapere dove è possibile costruire un impianto con iter semplificato. Saranno immediatamente identificabili le aree idonee.

    Modifiche e novità della legge di conversione

    Ecco un riepilogo delle  novità apportate in sede di conversione del decreto in legge :

     1. Nuovi interventi infrastrutturali strategici

    ● Art. 1-bis – Interventi per il GNL

    Viene autorizzata una nuova spesa (15 mln € nel 2027, 2028 e 5 mln € nel 2029) per aumentare la capacità di stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquido, in particolare nel settore marittimo. Il finanziamento è destinato a opere già autorizzate ma non coperte dal PNRR

    Art. 1-ter – Opere indifferibili e urgenti

    Si autorizza ANAS S.p.A. alla progettazione di 5 nuovi tratti stradali prioritari, tra cui la SS 700 (Reggia di Caserta), la Galleria della Guinza e la variante Armo-Cantarana

    2. Potenziamento dei sistemi di monitoraggio e vigilanza

     Art. 2-bis – Efficienza del monitoraggio finanziario

    Viene potenziato il sistema SIMOI per il controllo della spesa nelle infrastrutture strategiche, con un nuovo stanziamento triennale (1,17 mln € nel 2025, 480.000 €/anno dal 2026)

    Art. 3-quinquies – Tavolo per le opere incompiute

    È istituito presso il MIT un tavolo tecnico per la ricognizione e il completamento delle opere pubbliche incompiute, con la partecipazione delle Regioni e del MEF

    3. Settore autotrasporto e motorizzazione: norme innovative

    Indennizzo per attese nei carichi/scarichi

    Il nuovo art. 6-bis del D.lgs. 286/2005 definisce un indennizzo automatico di 100 € l’ora per i ritardi oltre 90 minuti nelle operazioni di carico e scarico, a carico di committenti e caricatori.

    Corridoi per i trasporti eccezionali

    L’art. 4 (comma 3-bis) potenzia AINOP come infrastruttura digitale di riferimento per pianificare i trasporti in condizioni di eccezionalità, interconnettendo sistemi GIS, archivi telematici, enti locali e concessionari

     4. Concessioni e governance autostradale

     Art. 11-ter – Avvio di Autostrade dello Stato S.p.A.

    È finanziata l’operatività della nuova società pubblica con contributi crescenti fino al 2027. Essa sarà chiamata a gestire nuove concessioni autostradali e progetti innovativi per la sicurezza stradale

     5. Valorizzazione e memoria storica

     Art. 13-bis – Collegamento Sant’Anna di Stazzema – Farnocchia

    È stanziato un contributo straordinario per la realizzazione di una nuova infrastruttura viaria a servizio del Parco nazionale della Pace e dei luoghi della memoria in Toscana

    6. Sicurezza e circolazione ferroviaria

     Art. 10-bis e 10-ter – Norme su passaggi a livello e sanzioni

    Si amplia il novero dei soggetti abilitati a presidiare i passaggi a livello e si aggiornano le sanzioni pecuniarie per infrazioni in ambito ferroviario, in alcuni casi quintuplicandole rispetto agli importi originari in lire.

  • Rubrica del lavoro

    Certificato di infortunio telematico: novità e manuale aggiornato

    Inail aveva  pubblicato con la circolare n. 25 del 14 giugno 2022  istruzioni sul  nuovo applicativo per l’invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro.

    Con avviso pparso il 10 luglio 2025  viene comunicato che dalla stessa data anche i medici che collaborano con i Patronati possono compilare e trasmettere i certificati medici di infortunio attraverso il servizio online "Certificati medici di infortunio".

    Per l’accesso al servizio online, il professionista deve richiedere preliminarmente alla sede Inail territorialmente competente l’attribuzione del codice medico attraverso l’invio dell’apposito modulo disponibile sul portale al seguente percorso Atti e documenti > Moduli e modelli > Altri moduli > Abilitazione ai servizi online > Medico di Patronato.

    Maggiori dettagli sono presenti nel manuale utente  aggiornato disponibile al percorso Atti e documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Certificati medici > sezione Certificato medico di infortunio – Supporto al servizio online.

    Trasmissione dei certificati medici di infortunio

    Le modalità di trasmissione dei certificati medici di infortunio sono le seguenti:

    1.  Modalità online: accedendo al portale istituzionale, il medico ha la possibilità di compilare e inviare i certificati di infortunio;
    2.  Modalità offline: accedendo al portale istituzionale, è possibile trasmettere ilcontenuto informativo della certificazione di infortunio in formato xml utilizzando la funzione “Invio tramite file” del servizio applicativo certificati medici di infortunio;le specifiche tecniche per il confezionamento del file da trasmettere all’Inail sonoubblicate sul portale istituzionale11;
    3.  Cooperazione Applicativa/Interoperabilità: è la metodologia di interazione degli utenti in cooperazione applicativa tramite Porta di Dominio oppure in interoperabilità (servizio “Rest”) in virtù di appositi accordi di adesione sottoscritti dalle Regioni

    La circolare 25 2022 ricorda che il Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dispone che ”Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore"  . In particolare dopo le modifiche del DLGS 151 2015  e la relativa circolare di istruzioni  tale obbligo deve essere adempiuto entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza

     Dal 28 aprile 2022 il nuovo servizio gestisce l’inoltro all’Inail dei certificati di infortunio sul lavoro da parte dei medici, compresi quelli operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie  consentendo l’inserimento delle informazioni e dei dati  in modo strutturato con  distinte sezioni tematiche compilabili in base alle evidenze emerse  nel corso della visita medica.

    E' stato anche aggiornato il relativo modulo cartaceo, differenziato  a seconda della tipologia di evento lesivo, disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/certificati-medici.html con il manuale utenti e le specifiche XML

    Istruzioni per l’accesso e l’abilitazione al servizio

    L’accesso ai servizi online del portale www.inail.it deve essere effettuato esclusivamente tramite SPID, CNS o CIE

    Gli utenti abilitati al nuovo servizio applicativo dei certificati medici di infortunio sono  tutti i medici, compresi i medici operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

    I referenti territoriali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, sono abilitati esclusivamente alla trasmissione offline dei certificati  medici di infortunio.

    Per ottenere l’abilitazione al rilascio della certificazione medica di infortunio in modalità  telematica, il medico e il rappresentante legale della suddette strutture devono  presentare apposita richiesta alla Sede Inail competente per territorio mediante la  modulistica disponibile sul portale INAIL

    Per informazioni e assistenza dell’applicativo è possibile rivolgersi al Contact center Inail al numero 06.6001.

    Allegati:
  • Formazione e Tirocini

    Fondoprofessioni 2025: al via formazione individuale e per piccoli gruppi

    Dopo l’Avviso 07/25, destinato a finanziare interventi formativi monoaziendali  con budget di 1,6 milioni di euro, il Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni ha approvato il 18 giugno 2025 , pubblicato pochi giorni fa l’Avviso 08/25, destinato al finanziamento di piani formativi su misura per studi professionali e aziende aderenti al fondo. 

    L’iniziativa, che mette a disposizione 600.000 euro ripartiti su due sportelli (da 300.000 euro ciascuno), promuove interventi altamente personalizzati rivolti a 1-3 dipendenti, attraverso modalità di formazione individuale o in piccoli gruppi, esclusivamente in presenza e con un taglio operativo concreto.

    Avviso 8 2025 Fondoprofessioni : destinatari e contributi

     

    L’Avviso si rivolge a studi professionali e aziende già aderenti a Fondoprofessioni (adesione verificabile tramite il “Cassetto previdenziale” INPS) e i beneficiari dei percorsi possono essere dipendenti a tempo indeterminato, determinato o apprendisti. 

    Gli enti proponenti devono incaricare un Ente attuatore accreditato, che seguirà tutte le fasi: dall’analisi dei fabbisogni fino alla rendicontazione. L’Ente attuatore può presentare progetti per un massimo di 20.000 euro per ciascuno sportello. 

    Dal punto di vista dei beneficiari, in particolare, è data priorità a due categorie di lavoratori: 

    • neoassunti (assunti da meno di 6 mesi) e 
    • over 55.

    Il contributo massimo ottenibile per ciascun piano formativo è di 4.000 euro, con un tetto di 100 euro all’ora per ciascun partecipante e una durata minima obbligatoria di 16 ore. 

    Non sono ammesse attività erogate esclusivamente in aula né in modalità a distanza: viene invece incoraggiata la formazione on the job e l’affiancamento operativo.

     Gli interventi dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di approvazione, con rendicontazione finale a costi reali e verifica ex post da parte di revisori legali accreditati

    Fondoprofessioni avviso 8 2025: piani formativi e scadenza domande

    I piani formativi vanno condivisi con le Parti sociali secondo le modalità previste dal Protocollo disponibile sul sito del Fondo. 

    1. Per lo Sportello 1, la richiesta di condivisione deve essere inviata entro il 2 ottobre 2025, mentre la domanda di finanziamento va caricata sulla piattaforma online entro le ore 17:00 del 17 ottobre 2025. 
    2.  per lo Sportello 2, la richiesta scade il  21 novembre   mentre la domanda di contributo  va effettuata entro  il  19 dicembre 2025.

    La documentazione da allegare è articolata e comprende:

    • Domanda firmata e timbrata dal legale rappresentante;
    • copie documenti di identità;
    • Bozza del piano e accordo di condivisione con le Parti sociali;
    • Visura camerale o certificato di attribuzione della partita IVA;
    • Schermata del Cassetto previdenziale INPS attestante l’adesione a Fondoprofessioni;
    • Eventuale documentazione che attesti lo status di neoassunto.

    Caratteristiche dei piani formativi per Fondoprofessioni

    Ogni piano formativo deve prevedere:

    • Una durata compresa tra 8 e 40 ore;
    • Un numero di partecipanti tra 4 e 20 allievi, inquadrati tra i lavoratori destinatari;
    • Un contributo massimo concedibile pari a 20.000 euro.

    Le attività possono essere svolte in due modalità:

    • Formazione in presenza, con un contributo pari a 23 euro per ora per partecipante;
    • Formazione a distanza sincrona (FAD), con un contributo pari a 22 euro per ora per partecipante.

    L'intervento formativo dovrà essere erogato da un ente attuatore iscritto all’apposito Albo di Fondoprofessioni, incaricato anche della gestione amministrativa e rendicontativa del piano.

    Obiettivi , valutazione e assistenza

    Uno dei tratti distintivi dell’Avviso 08/25 è il forte orientamento alla personalizzazione formativa. 

    Ogni progetto deve partire da un’analisi dettagliata dei fabbisogni professionali e definire obiettivi di apprendimento misurabili, legati al ruolo del lavoratore e al contesto aziendale. La progettazione deve fare riferimento anche a standard nazionali ed europei come l’Atlante del Lavoro, DigComp, EntreComp, ESCO, LifeComp e OCSE-PIAAC.

    A fine percorso è prevista una valutazione individuale degli apprendimenti, mediante test strutturati, semi-strutturati o pratici. Solo in caso di esito positivo verrà rilasciata un’attestazione trasparente e spendibile, redatta secondo il modello-base di Fondoprofessioni. Il punteggio minimo per l’ammissione al finanziamento è di 60 punti su 100, assegnati secondo criteri qualitativi che valorizzano il grado di personalizzazione, l’impatto sugli over 55 o sui neoassunti, e la chiarezza degli obiettivi formativi.

    Infine, i datori di lavoro che applicano il CCNL Studi professionali e aderiscono a Ebipro potranno richiedere anche il rimborso del 100% della retribuzione per un massimo di 40 ore annue per dipendente in formazione

    Per supporto operativo o per accedere alla piattaforma di presentazione, Fondoprofessioni è contattabile via email all’indirizzo [email protected] o telefonicamente al numero 06/54210661.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Assegno di inclusione 2025: regole rinnovo e conferma del bonus

    Dal primo gennaio 2024 è in vigore l’Assegno di inclusione (ADI), misura nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale che prevede un sostegno economico accompagnato da percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Per i nuclei familiari che hanno iniziato a beneficiare dell’ADI sin dal primo mese di applicazione, la prestazione sta giungendo al termine del primo ciclo di erogazione, fissato per legge in 18 mensilità. 

    Questo significa che, per chi ha ricevuto il primo pagamento a gennaio 2024, la mensilità di giugno 2025 rappresenta l’ultima del primo periodo. 

    In conformità al D.L. n. 48/2023, è previsto un mese di sospensione obbligatoria al termine delle 18 mensilità prima di poter accedere al rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

    La scorsa settimana il ministro Calderone ha annunciato l'intenzione di superare la sospensione prevista stanziando fondi per un bonus mensile extra che coprirà anche l'assegno per il mese di stop. 

    Domanda di rinnovo ADI luglio 2025: come presentarla

    Nel messaggio 2052 del 27 giugno  2025,  INPS  ricorda che,  dal 1° luglio 2025, possono presentare una nuova domanda di rinnovo i beneficiari che hanno ricevuto tutte le 18 mensilità dell’ADI, a partire da gennaio 2024.

    L’INPS invia un SMS di avviso agli interessati. La nuova prestazione decorrerà dal mese successivo alla domanda; i primi pagamenti, in caso di esito positivo, sono previsti per il 14 agosto 2025.

    Se il nucleo familiare non ha subito cambiamenti (a parte nascite o decessi), non è necessario iscriversi nuovamente al SIISL né firmare un nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD). Verranno considerati validi quelli già sottoscritti con la precedente domanda. Se il richiedente compila comunque un nuovo PAD, questo sarà trattato come aggiornamento.

    In caso di variazione del nucleo familiare, valgono le regole ordinarie: obbligo di iscrizione al SIISL e sottoscrizione del PAD.

    Per la compilazione si utilizza lo o stesso modello già previsto per la prima domanda.

    •  tramite il portale dell’INPS con credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS, oppure 
    • con il supporto di CAF e Patronati.

    Può presentarla lo stesso richiedente o un altro maggiorenne del nucleo originario.

    Eventuali certificazioni di svantaggio già utilizzate devono essere ancora valide. In caso di scadenza, bisogna avere nuova documentazione prima della presentazione.

    Se si vuole mantenere la suddivisione individuale del beneficio (carta ADI) tra più membri, la richiesta va ripetuta nella nuova domanda.

     Obbligo di presentazione ai Servizi Sociali

    Resta valido l’obbligo di presentarsi ai Servizi Sociali entro 120 giorni dalla presentazione della domanda (decorrenza coincidente con la data del nuovo invio). Per nuclei fragili, saranno previste modalità alternative di contatto.

    Come già previsto, le prime tre mensilità saranno comunque erogate se la domanda viene accolta in prossimità della scadenza dei 120 giorni.

    Per agevolare la comprensione delle modalità di rinnovo, sono disponibili brochure informative, locandine e una sezione aggiornata sul sito “ADI Operatori”, oltre a un sistema multilivello di assistenza (sul sito Urponline del Ministero, il  contact center INPS telefonico e chatbot interattivi).

    Assegno di inclusione – ADI – come funziona

    Ricordiamo che l'ADI  consiste in un contributo economico   destinato solo alle famiglie in cui ci sono componenti fragili o svantaggiati come:

    •  minori, 
    • anziani sopra i sessant'anni,
    •  disabili.

    L'importo è proporzionato  all'ISEE familiare  (che non deve superare i 9360   e al numero di componenti , con un  minimo di 480 euro mensili  cui si aggiungono 3360 euro annui di contributo affitto.  Vedi tutti i requisiti aggiornati in dettaglio nell'articolo Assegno inclusione e SFL 2025 soglie e istruzioni  

    Dura 18 mesi  con stop di 1 mese e possibili  rinnovi di ulteriori 12 mesi.

    Viene erogato con una Carta elettronica come il Reddito di cittadinanza.

    Per ottenerlo è necessario: 

    • fare domanda all'INPS 
    •  iscriversi sul portale SIISL  che è la piattaforma cui fanno capo tutti gli enti che intervengono con diversi strumenti di inserimento sociale e lavorativo ( INPS, servizi sociali dei comuni Agenzie per il lavoro)

    ATTENZIONE necessario essere in possesso di un ISEE aggiornato, Necessario ogni anno  procurarsi entro febbraio  la DSU aggiornata ai fini ISEE per continuare a ricevere l'assegno di inclusione nei mesi successivi. per le domande presentate fino a febbraio  se non si dispone di un ISEE  valido,  la verifica dei requisiti si basa sull'ISEE valido al 31 dicembre  dell'anno precedente

    L'assegno di inclusione   richiede comunque che i componenti della stessa famiglia "occupabili" cioè tra i 18 e i 59 anni debbano firmare un patto di attivazione per lavoro o formazione o lavori socialmente utili.

    L'erogazione del contributo è prevista entro  120 giorni dalla domanda, dopo che  i componenti del nucleo familiare tra 18 e 59 anni, senza figli minori, sono  stati  convocati dai Servizi sociali per un’analisi  della situazione e la firma del Patto di attivazione .

    Bonus ADI straordinario: le ultime notizie

    Nel contesto del rinnovo dell’ADI, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone aveva  annunciato  un’importante novità: il Governo intende superare la sospensione obbligatoria prevista dal decreto istitutivo. Infatti nel Consiglio dei Ministri  del  30 giugno,  è stata proposta una norma che introduce un contributo straordinario destinato ai nuclei familiari il cui primo ciclo di fruizione dell’ADI termina nel 2025

    Tale misura, ha dichiarato Calderone, "mira a rafforzare l'impegno del Governo a sostegno delle categorie fragili", in coerenza con quanto già previsto nella Legge di Bilancio 2025, che ha incrementato l’importo mensile dell’assegno. Il contributo straordinario, quindi, servirà a colmare il mese di sospensione, evitando interruzioni nel sostegno economico, e rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di un sistema più equo e continuativo a favore dei nuclei più vulnerabili della società.

    Il comunicato ministeriale del 1 luglio ha confermato lo stanziamento di 234 milioni  di euro per finanziare la misura annunciata. Si attendono ora indicazioni operative dall'INPS.

    Nella recente relazione annuale INPS viene evidenziato che  nel primo anno di attuazione ADI  ha interessato oltre 1,84 milioni di persone, con 766mila nuclei familiari beneficiari.

    Allegati: