-
Impatriati: la Naspi non rientra tra i redditi agevolabili
Con la risposta n. 228 del 2025 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire il trattamento fiscale delle somme percepite a titolo di NASpI da un contribuente rientrato in Italia dall’estero, che aveva fruito del regime speciale per lavoratori impatriati previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
L’interessato, trasferitosi in Italia nel 2022, aveva svolto attività di lavoro dipendente fino a settembre 2023, beneficiando delle agevolazioni previste. Successivamente, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ha percepito l’indennità di disoccupazione NASpI da ottobre 2023 ad agosto 2024. Non avendo trovato nuova occupazione, si è poi trasferito nuovamente all’estero.
Il quesito posto all’Amministrazione finanziaria riguardava la possibilità di assoggettare la NASpI percepita nel 2024 al regime agevolativo degli impatriati, considerandola come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, in continuità con l’attività svolta in Italia.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ha precisato che il quadro normativo di riferimento distingue chiaramente i redditi agevolabili da quelli esclusi. L’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 stabilisce che concorrono alla formazione del reddito complessivo in misura ridotta i redditi di lavoro dipendente, quelli assimilati, i redditi di lavoro autonomo e quelli di impresa prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato, a condizione che lo spostamento sia funzionale allo svolgimento di un’attività lavorativa. Sono comprese anche le somme conseguite in sostituzione dei redditi sopra citati, come cassa integrazione o mobilità, secondo quanto già chiarito da precedenti circolari e interpelli.
Tuttavia, la NASpI non rientra in questa tipologia, poiché non deriva dallo svolgimento di un’attività lavorativa, ma presuppone la cessazione del rapporto di lavoro e ha natura di sostegno al reddito.
Tipologia di reddito Agevolabile regime impatriati Redditi di lavoro dipendente Sì Redditi assimilati (cassa integrazione, mobilità, ecc.) Sì Indennità di disoccupazione (NASpI) No Le conclusioni della risposta n. 228/2025
In coerenza con la finalità della disciplina, diretta a incentivare il trasferimento di lavoratori qualificati in Italia attraverso un regime fiscale di favore applicabile solo a redditi effettivamente prodotti nel territorio, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che la NASpI possa essere assoggettata all’agevolazione. Le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione devono quindi essere tassate integralmente, senza riduzioni.
La risposta, come sempre resa sulla base degli elementi forniti nell’istanza, conferma il principio per cui l’agevolazione per impatriati si applica esclusivamente ai redditi derivanti da attività lavorativa, non a prestazioni di sostegno al reddito.
Ne consegue che i contribuenti che si trovano nella stessa condizione non potranno indicare la NASpI nella dichiarazione dei redditi con l’abbattimento previsto dal regime speciale, ma dovranno riportarla per l’intero importo certificato dall’ente erogatore.
-
Mese dell’Educazione Finanziaria 2025 linee guida per ETS e imprese
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso il Comitato Edufin, promuove dal 1° al 30 novembre 2025 l’ottava edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria. L’iniziativa rappresenta la più ampia manifestazione italiana dedicata all’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, con un calendario di eventi, seminari, attività culturali e laboratori rivolti a cittadini, scuole, enti e imprese
L’obiettivo è duplice:
- da un lato, rafforzare le competenze dei cittadini nella gestione delle finanze personali;
- dall’altro, sensibilizzare i soggetti più vulnerabili – come donne, famiglie a basso reddito e migranti – per favorire decisioni economiche più consapevoli e sostenibili.
Lo slogan 2025, “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”, sottolinea l’importanza di investire nella conoscenza per prevenire rischi e affrontare meglio il futuro. Vediamo le opportunita e modalità per partecipare.
Linee guida per la partecipazione di enti e imprese
La partecipazione al Mese è aperta a pubbliche amministrazioni, enti del Terzo settore, fondazioni, scuole, università e aziende private (eccetto singoli professionisti). Gli eventi candidabili devono essere gratuiti, senza fini commerciali o promozionali, e coerenti con la Strategia nazionale per l’educazione finanziaria 2024-2026.
Sono ammesse iniziative diversificate:
- programmi formativi per target specifici (giovani, imprenditori, lavoratori, migranti);
- conferenze, workshop e seminari anche in modalità online;
- attività culturali e laboratori interattivi;
- eventi collegati a campagne internazionali come la World Investor Week (WIW) o nazionali come la Settimana dell’Educazione Previdenziale.
Gli enti proponenti possono candidare le attività dal 1° settembre al 17 ottobre 2025 tramite il portale del Comitato Edufin.
Una volta approvate, le iniziative saranno pubblicate nel calendario ufficiale e potranno utilizzare il logo dell’iniziativa, personalizzato in base al tema trattato (es. rosa per eventi dedicati alle donne, verde per la sostenibilità, viola per l’innovazione tecnologica)
Obiettivi e valore aggiunto per il Terzo settore e le imprese
Il Mese dell’Educazione Finanziaria offre alle realtà partecipanti un’opportunità unica di visibilità e impatto sociale. Entrare nel calendario ufficiale significa contribuire alla crescita della cultura economica nazionale, consolidando il proprio ruolo di attori responsabili verso la comunità. Per le imprese e gli enti del Terzo settore, l’iniziativa rappresenta anche un’occasione per rafforzare il dialogo con stakeholder e cittadini, migliorare la reputazione e sostenere percorsi di cittadinanza economica inclusiva.
Il Comitato Edufin, inoltre, monitora qualità e coerenza delle attività, garantendo standard elevati e un approccio imparziale, senza interessi commerciali . Di seguito
i principali dati di riferimento per la partecipazione all’edizione 2025:
Voce Dettaglio Periodo 1° – 30 novembre 2025 Scadenza candidature 17 ottobre 2025 Modalità di presentazione Form online sul sito del Comitato Edufin Destinatari principali Cittadini, scuole, lavoratori, imprenditori, gruppi vulnerabili Logo ufficiale Disponibile in 5 varianti cromatiche (blu, rosa, verde, giallo, viola) -
Lavoro familiare in agricoltura: precisazioni dalla Cassazione
L'ordinanza di Cassazione n. 23919 del 26 agosto 2025 precisa i criteri per definire lavoro subordinato e lavoro familiare gratuit), e trae origine da un accertamento dell’INPS che aveva disconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo tra un datore di lavoro e cinque dipendenti, tra cui il figlio dello stesso. In particolare INPS affermava che non era provata la onerosita del rapporto con il familiare.
Riepiloghiamo i gradi di giudizio sulla vicenda e le regole generali sul lavoro familiare
Il caso: lavoro subordinato e retribuzione
In primo grado il giudice aveva accolto solo parzialmente il ricorso dell’imprenditore agricolo, riconoscendo la validità dei rapporti per quattro lavoratori ma confermando il disconoscimento per il figlio, ritenendo insufficienti le prove presentate dall'inps per dimostrare che il rapporto era a titolo oneroso.
La Corte d’Appello di Caltanissetta ha successivamente confermato tale impostazione, sottolineando che nei rapporti familiari la prova del vincolo di subordinazione deve essere particolarmente rigorosa, poiché si tratta di prestazioni che possono essere rese per motivi di solidarietà o benevolenza.
Secondo i giudici territoriali, dunque non bastavano le buste paga a dimostrare la natura onerosa del rapporto, e occorreva l’effettiva prova del pagamento delle retribuzioni. Inoltre, le dichiarazioni testimoniali rese da chi avrebbe materialmente corrisposto in contanti i compensi erano state considerate generiche e prive della necessaria precisione
L’imprenditore agricolo ha proposto ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, la violazione delle regole sull’onere della prova (art. 2697 c.c.), sostenendo che spettasse all’INPS dimostrare il disconoscimento del rapporto.
La Suprema Corte ha tuttavia respinto tali doglianze, ricordando che in caso di annullamento di rapporti di lavoro dichiarati ai fini previdenziali è il lavoratore o il datore a dover dimostrare l’effettiva esistenza della subordinazione e l’onerosità della prestazione.
La motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell'imprenditore. È stata confermata infatti la correttezza della decisione della Corte d’Appello, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002.
Nello specifico si richiamano precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 12001/2018; Cass. ord. n. 809/2021; Cass. ord. n. 19144/2021) ribadendo che anche in assenza di convivenza tra datore e familiare lavoratore, non opera una presunzione automatica di onerosità.
È pertanto necessario fornire prova chiara e rigorosa di tutti gli elementi tipici del lavoro subordinato, ovvero:
- continuità della prestazione,
- vincolo di soggezione al potere organizzativo e disciplinare del datore,
- osservanza di un orario di lavoro,
- effettivo pagamento della retribuzione.
Sul piano processuale, la Cassazione ha inoltre precisato che il verbale ispettivo dell’INPS fa piena prova, fino a querela di falso, solo per i fatti attestati direttamente dal pubblico ufficiale, ma che l’Istituto può comunque, in esercizio del potere di autotutela, disconoscere rapporti di lavoro e cancellare periodi contributivi già dichiarati, salvo che l’interessato dimostri il contrario
La pronuncia riveste particolare importanza per il settore agricolo, dove i rapporti di lavoro tra parenti sono frequenti ma ha valore generale.
La Suprema Corte ha chiarito che l’onere probatorio rimane in capo al lavoratore o al datore che intenda far valere tali rapporti ai fini previdenziali, senza che sia sufficiente esibire documentazione formale come buste paga prive di riscontro effettivo. In conclusione, per ottenere l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e il riconoscimento dei periodi contributivi è indispensabile dimostrare con precisione sia la subordinazione sia la natura onerosa del rapporto, anche quando la convivenza familiare sia cessata
Onere della prova nei rapporti di lavoro subordinato agricolo tra familiari.- SINTESI
Nei rapporti di lavoro tra parenti la prova deve essere rigorosa: non basta la documentazione formale (es. buste paga).
Onere della prova: spetta al lavoratore o al datore dimostrare subordinazione e onerosità, se l’INPS disconosce il rapporto.
Verbale ispettivo INPS: fa piena prova solo per i fatti direttamente constatati dall’ispettore; l’INPS può disconoscere rapporti e cancellare contributi versati.
Convivenza familiare: comporta presunzione di gratuità della prestazione; la non convivenza non genera automaticamente presunzione di onerosità.Elementi da dimostrare:
- continuità della prestazione;
- osservanza di orario e direttive;
- vincolo di soggezione al potere organizzativo e disciplinare;
- effettivo pagamento della retribuzione.
Riferimenti normativi
Art. 2697 c.c. (onere della prova)
Art. 116 c.p.c. (valutazione delle prove)
Art. 9 D.Lgs. 375/1993 (iscrizione lavoratori agricoli)
Art. 152 disp. att. c.p.c. (esonero spese processuali)
Art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002 (contributo unificato)
-
Ispezioni sul lavoro: in arrivo oltre 500 nuove assunzioni INPS e INAIL
A fronte del continuo aumento degli infortuni sul lavoro e in attuazione dei recenti decreti legge il ministro del lavoro Calderone ha annunciato ieri un nuovo potenziamento per le ispezioni previsto entro i prossimi mesi con un concorso congiunto INPS e INAIL.
Sono stati pubblicati il 29 agosto due decreti ministeriali che autorizzano le assunzioni di
- 403 unità di personale presso INPS da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza e
- 111 assunzioni per la stessa funzione presso INAIL
La ministra ha dichiarato in particolare :Proseguiamo convinti nelle azioni a sostegno del lavoro regolare, tutelato, sicuro – ha affermato il Ministro Calderone – con fatti e provvedimenti concreti. Lo sblocco delle assunzioni di ispettori Inps e Inail dopo tanti anni è un altro passo avanti in questa direzione e una risposta reale all’esigenza di aumentare la capacità di controllo del nostro paese. Ed è una scelta coerente con gli obiettivi di questo governo per un lavoro sicuro e di qualità. Agiamo costantemente per promuovere un mondo del lavoro che rifiuta l’illegalità, investe sulla collaborazione interistituzionale e sull’accompagnamento delle imprese».
Decreto ministeriale: assunzioni INPS
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, rende operativo lo sblocco dei ruoli ispettivi dell’istituto nazionale di previdenza sociale inserito nel decreto legge Agricoltura (D.L. n. 63/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/2024) e da il via al processo di selezione.
Per i funzionari selezionati si prevede un contratto a tempo indeterminato e mansioni finalizzate a migliorare la capacità di contrasto alle irregolarità, in termini sia di mitigazione del rischio che di controllo e sanzione.
Decreto ministeriale 111 Assunzioni in INAIL
Pubblicato il 29 agosto un ulteriore decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, riguardante 111 assunzioni a tempo indeterminato presso INAIL sempre da inquadrare come funzionari nella famiglia professionale dell’ispettore di vigilanza.
-
IA e piattaforme digitali: le nuove occupazioni entro il 2030
Il mercato del lavoro sta attraversando una trasformazione senza precedenti, guidata dall’intelligenza artificiale (IA), dalla digitalizzazione e dalla transizione ambientale e demografica.
Secondo il Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, entro il 2030 si registrerà un saldo occupazionale positivo a livello globale: 170 milioni di nuovi posti creati, a fronte di 92 milioni di ruoli eliminati, con un incremento netto di 78 milioni di occupati.
Le professioni più richieste nei prossimi anni saranno legate ai big data, alla finanza tecnologica e all’IA applicata, ma non solo: gran parte delle 804 professioni censite dall’Istat in Italia subiranno trasformazioni, con l’intelligenza artificiale che da un lato genererà nuove figure, dall’altro ne cancellerà alcune, e soprattutto andrà a integrare e potenziare le mansioni già esistenti .
Scenario occupazionale globale 2030 Posti di lavoro Nuovi posti creati 170 milioni Posti eliminati 92 milioni Saldo netto +78 milioni IA nei settori produttivi: opportunità e sfide
L’intelligenza artificiale sta già modificando numerosi ambiti professionali. Nel settore sanitario, il machine learning supporta diagnosi e medicina personalizzata; nella finanza contribuisce alla gestione dei rischi e al contrasto delle frodi; nel marketing rende possibili campagne predittive e personalizzate. La visione artificiale trova applicazioni in sicurezza e mobilità, mentre l’IA generativa sta entrando nel mondo della formazione e dell’educazione, affiancando docenti e formatori nella creazione di contenuti interattivi.
Tuttavia, l’adozione diffusa dell’IA richiede due condizioni fondamentali: accessibilità per le piccole e medie imprese tramite centri di competenza territoriali e formazione continua dei lavoratori, per ridurre il rischio di un divario tra chi acquisisce nuove competenze e chi rimane escluso dal mercato. L’uso dell’IA deve inoltre essere responsabile, inclusivo e coerente con i diritti e le tutele dei lavoratori.
Scarica qui il testo integrale del Report
Le piattaforme digitali e la direttiva UE 2024/2831
Un ulteriore fronte riguarda le piattaforme digitali, che intermediano domanda e offerta di lavoro nei settori del delivery, dei trasporti, dei freelance e della formazione online.
Secondo le stime UE, i lavoratori tramite piattaforma passeranno da 28 milioni nel 2022 a 43 milioni entro il 2025. A tutela di questa platea, gli Stati membri dovranno recepire entro dicembre 2026 la direttiva 2024/2831, volta a migliorare le condizioni di lavoro ed evitare che decisioni totalmente automatizzate – dalla determinazione dei compensi alle selezioni – incidano negativamente sui lavoratori
In Italia, la sfida sarà bilanciare la realtà di rapporti spesso ibridi tra lavoro autonomo e dipendente con la necessità di costruire un sistema di diritti sociali universali, valido a prescindere dal contratto applicato. Intanto, le stesse piattaforme stanno introducendo competenze legate all’IA nei propri organici, in particolare di profili “nativi dell’IA” capaci di progettare nuovi flussi di lavoro con le nuove tecnologie.
Alcui dati rilevanti per l’Italia
Il rapporto dedica analisi specifiche ai principali paesi, a pag 157 è illustrata in dettaglio la situazione italiana. I dati piu rilevanti sono sintetizzati nella tabella seguente :
Indicatore Valore per l’Italia Aziende con programmi IA attivi 96 % Adozione politiche DEI 88 % % competenze da aggiornare entro 5 anni 38 % Turnover strutturale previsto entro il 2030 18 % Employer che vedono la mancanza di competenze come ostacolo 63 % Aziende con piani di riqualificazione strutturati 50 % Lavoratori aggiornati nel ruolo 29 % Lavoratori riassegnati internamente 19 % Lavoratori senza formazione prevista 11 % -
Contratti a termine nulli: ok a disoccupazione e indennità risarcitoria
Con la sentenza n. 23876 del 26 agosto 2025, le Sezioni Unite della Cassazione civili hanno chiarito che, quando il termine apposto a un contratto di lavoro è dichiarato nullo e il rapporto è convertito a tempo indeterminato fin dall’origine, il lavoratore mantiene il diritto a trattenere l’indennità di disoccupazione percepita nel periodo tra la scadenza del termine e la decisione giudiziale che ne accerta la nullità (periodo intermedio).
Non è quindi dovuta la restituzione all’INPS, anche se il lavoratore ha percepito anche l'indennità risarcitoria da parte del datore di lavoro prevista dalla legge n. 183 del 2010 (“Collegato lavoro”) art. 32, comma 5.
Il caso
Il caso specifico riguardava una serie di rapporti a termine cessati nel 2010; il lavoratore aveva percepito per un anno la disoccupazione ex art. 42 r.d.l. 1827 1935. e, anni dopo, aveva ottenuto la conversione del rapporto a tempo indeterminato con condanna del datore a versare l’indennità forfettaria prevista per l’illegittima apposizione del termine.
L’INPS chiedeva di restituire quanto erogato a titolo di disoccupazione, sostenendo che la ricostituzione del rapporto “ex tunc” facesse venir meno lo stato di disoccupazione.
I giudici di merito avevano respinto la pretesa e le Sezioni Unite hanno confermato tale esito, rigettando il ricorso dell’INPS.
Le motivazioni della sentenza di Cassazione
Il principio affermato è semplice: si muovono su piani diversi la tutela previdenziale contro la disoccupazione e la tutela risarcitoria connessa al rapporto di lavoro; infatti:
- l’indennità di disoccupazione ha funzione previdenziale, serve a fronteggiare lo stato di bisogno determinato dalla perdita di retribuzione;
- l’indennità forfettaria dovuta per l’illegittima apposizione del termine ha funzione risarcitoria e opera nel piano del rapporto di lavoro.
Le due tutele sono quindi compatibili e cumulabili perché rispondono a finalità differenti.
Cosa significa “periodo intermedio”: è l’intervallo tra la scadenza del contratto a termine (poi giudicato nullo) e la decisione che accerta la nullità.
In quel lasso di tempo, se il lavoratore non presta attività e non percepisce retribuzione, persiste uno stato di bisogno effettivo.
La Corte precisa che la sola ricostituzione giuridica del rapporto non cancella il dato di fatto della carenza di reddito patita in quel periodo; la condizione protetta dalla prestazione previdenziale cessa soltanto quando si ripristina in concreto il sinallagma lavoro–retribuzione.
La questione oggi: dalla vecchia disoccupazione alla NASpI
Va specificato che il caso trattava la vecchia indennità ordinaria di disoccupazione riconducibile al r.d.l. del 1935.
Dal 2015 come è noto è stata sostituita dalla NASpI, (artt. 1 e 3 d.lgs. n. 22/2015) che ha la medesima funzione di sostegno al reddito in caso di perdita involontaria del lavoro.
La logica affermata dalla Cassazione rimane attuale: la prestazione di disoccupazione ha natura previdenziale e può coesistere con l’indennità risarcitoria per l’illegittima apposizione del termine; non è quindi automatica alcuna restituzione delle somme percepite per il periodo effettivamente privo di retribuzione.
-
Appalti e compatibilità incarichi pubblici: nuove regole ANAC
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2025 il comunicato con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) rende note le delibere n. 328 e n. 329 del 30 luglio 2025. Con questi provvedimenti vengono aggiornati due regolamenti chiave:
- il primo sull’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi pubblici,
- il secondo sulla vigilanza e sanzioni per le violazioni del divieto triennale di pantouflage previsto dall’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 21 agosto 2025.
Novità Regolamento inconferibilià e incompatibilità (Delibera n. 328/2025)
L’ANAC ha aggiornato il Regolamento relativo all’attività di vigilanza su inconferibilità e incompatibilità di incarichi e sul rispetto delle regole di comportamento dei funzionari pubblici.
Le modifiche riguardano l’art. 7 e la gestione delle segnalazioni. È ora possibile archiviare, oltre a quelle manifestamente infondate o generiche, anche le segnalazioni di carattere personale prive di interesse pubblico. Inoltre, il dirigente può non avviare istruttorie per segnalazioni non prioritarie, quando non emergono elementi gravi o lesivi dell’interesse collettivo. In presenza di profili penali o contabili, le segnalazioni devono essere trasmesse alle Procure competenti, mentre i report bimestrali di archiviazione saranno pubblicati sul sito ANAC in ottica di trasparenza
Nuove regole sul pantouflage (Delibera n. 329/2025)
La delibera n. 329/2025 ha introdotto modifiche al Regolamento in materia di vigilanza e attività sanzionatoria per le violazioni del divieto triennale post impiego. Le novità si concentrano sugli articoli 9 e 12: viene definito un nuovo ordine di priorità delle segnalazioni, che privilegia quelle provenienti da Autorità di controllo (Guardia di Finanza, Magistratura, Prefettura), dalle amministrazioni centrali e sugli incarichi apicali, oltre a quelle trasmesse da RPCT e RUP. Priorità anche agli incarichi in corso o conferiti da meno di tre anni. Le segnalazioni non prioritarie possono essere archiviate, ma restano utili ai fini di monitoraggio e programmazione ispettiva. In ogni caso, se emergono profili penali o contabili, l’Autorità è tenuta a trasmetterle alle Procure competenti, pubblicando periodicamente prospetti riassuntivi online.
Tabella di sintesi operativa
Delibera Oggetto Principali novità 328/2025 Vigilanza su inconferibilità e incompatibilità incarichi • Archiviazione anche di segnalazioni personali
• Possibilità di non avviare istruttorie per casi non prioritari
• Trasmissione alle Procure se emergono profili penali/contabili
• Report bimestrali pubblicati sul sito ANAC329/2025 Vigilanza e sanzioni su pantouflage • Nuovo ordine di priorità delle segnalazioni (Autorità, incarichi apicali, RPCT/RUP)
• Urgenza per incarichi in corso o entro 3 anni
• Archiviazione motivata con pubblicazione online
• Obbligo di trasmissione a Procure in caso di illeciti