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Contributi INPGI: saldo in scadenza il 31 ottobre 2025
Come ogni anno, il 31 ottobre 2025. scade il termine previsto per il pagamento dei contributi eccedenti il minimo (in un unica soluzione o dilazionati in tre rate,, sui redditi 2024 dei giornalisti, che non sono dipendenti né collaboratori ( la cui gestione è passata a INPS)
Si ricorda che sono tenuti al versamento i giornalisti iscritti all'INPGI (ex Gestione Separata) che nel corso dell'anno 2024 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.
Vediamo come fare.
Modalità operative
Per il versamento dei contributi dei giornalisti autonomi a INPGI si deve utilizzare il Modello F24/Accise (reperibile sul sito dell'INPGI e su quello dell'Agenzia delle Entrate), sul quale si indicherà:
- Ente P,
- codice identificativo 22222
- e nei campi mese/anno di riferimento 01/2024.
Il modello deve obbligatoriamente essere intestato al giornalista interessato.
In alternativa, potrà essere effettuato un bonifico bancario sul conto IBAN: IT60D0503411701000000002907, avendo cura di indicare nella causale:
- “SU (per i versamenti in unica soluzione) oppure
- S1 (per la prima rata del 31 ottobre e S2 e S3 per le rate successive con scadenza 31 novembre e 31 dicembre)
seguiti da 2024 e dal codice fiscale e/o matricola INPGI dell’iscritto cui si riferiscono i versamenti.
Per maggiori chiarimenti in merito alla corretta compilazione del Modello può consultare l'apposita sezione del sito dell'Istituto – "Giornalista Lavoratore autonomo – liberi professionisti – contribuzioni – modalità di pagamento contributi e scadenze" .
I contributi minimi dei giornalisti
Se l' anzianità di iscrizione all'Ordine dei Giornalisti, alla data del 31 luglio 2024, risulta superiore a cinque anni, il contributo minimo dovuto da versare entro il 31 luglio 2025 era pari Euro 416,64 di cui:
- Euro 298,66 a titolo di contributo soggettivo;
- Euro 99,55 a titolo di contributo integrativo;
- Euro 18,43 a titolo di contributo di maternità.
Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2024 svolgevano l'attività esclusivamente nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l'interessato deve necessariamente comunicare (Dichiarazione di attività) all'INPGI le modalità con cui svolge la professione.
Va ricordato che i giornalisti iscritti all'INPGI che – alla data del 31/07/2024 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell'anno 2024 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati dal versamento del contributo minimo, previa Comunicazione Cessazione Attività. Questi ultimi, se interessati ad ottenere la copertura contributiva nell'anno 2024 – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali – possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.
Coloro i quali non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, in fase di invio di comunicazione reddituale per l'anno 2024 (da effettuarsi in via telematica entro il 30 settembre 2025), in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo, con le relative maggiorazioni.
Ulteriori dettagli nella Circolare INPGI n. 4 del 26/06/2024, consultabile nel sito internet dell'Istituto.
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Nuovi ATECO 2025: ecco applicativo e Manuale INPS
Come annunciato da comunicato del 9 ottobre 2025 e illustrato al scorsa settimana da dirigenti INPS e Entrate alla stampa , con il messaggio INPS n. 3206 del 27 ottobre 2025, l’Istituto ha comunicato la pubblicazione del Manuale di classificazione previdenziale aggiornato alla nuova codifica ATECO 2025, che sostituisce la precedente versione basata su ATECO 2007.
L’aggiornamento si inserisce nel percorso di adeguamento alla classificazione europea NACE rev. 2.1, in vigore dal 1° gennaio 2025, e mira a garantire maggiore coerenza tra le informazioni statistiche e le classificazioni contributive applicate alle aziende.
Nello specifico: nel servizio “Iscrizione nuova azienda” all’interno della sezione “apertura/variazione azienda” sarà disponibile il “Manuale di classificazione previdenziale” aggiornato a seguito della riforma dei codici Ateco 2025 e un nuovo tool che traduce e implementa informaticamente le regole del manuale stesso.
Vediamo in sintesi le principali novità e funzioni del servizio e le modalità di accesso.
Il nuovo servizio
A partire dal 1° aprile 2025, la procedura di Iscrizione e Variazione azienda consente ai datori di lavoro di utilizzare i nuovi codici ATECO 2025 per le iscrizioni delle matricole e l’attribuzione del Codice Statistico Contributivo (CSC), secondo quanto previsto dall’art. 49 della legge n. 88/1989.
Per le aziende già iscritte prima di tale data, l’INPS ha provveduto all’assegnazione automatica del codice ATECO 2025 corrispondente, mediante una tabella di conversione predisposta sulla base delle nuove codifiche.
Struttura del Manuale INPS per ATECO 2025
Il nuovo Manuale di classificazione previdenziale ATECO 2025 rappresenta lo strumento di riferimento per la corretta attribuzione del CSC e dei Codici di Autorizzazione (CA) alle aziende. Per ogni sezione, divisione, gruppo e classe della classificazione, il Manuale elenca: i codici ATECO a sei cifre con la relativa descrizione dell’attività economica; le inclusioni ed esclusioni definite dall’ISTAT; i CSC corrispondenti individuati dall’Istituto; eventuali CA associati, necessari per la corretta determinazione del carico contributivo.
Sono inoltre previste sezioni dedicate ai “Particolari criteri di inquadramento”, che chiariscono le regole da applicare in presenza di attività peculiari o modalità di esercizio che comportano variazioni del CSC. Per una migliore leggibilità, ecco un riepilogo sintetico:
Elemento Descrizione Codici ATECO 6 cifre, descrizione attività e prodotti CSC Codice statistico contributivo assegnato in base all’art. 49 L. 88/1989 CA Codici di autorizzazione collegati ai CSC, con periodo di validità Particolari criteri Indicazioni specifiche per casi particolari di classificazione Istruzioni di accesso
L’INPS ha reso disponibile una nuova funzionalità di consultazione online delle regole di compatibilità tra codici ATECO, CSC e CA.
Il servizio — denominato “Compatibilità ATECO-CSC-CA” — consente a datori di lavoro e consulenti di:
- verificare i CSC compatibili con un determinato codice ATECO 2025;
- individuare i codici ATECO compatibili con un CSC o un CA;
- visualizzare i periodi di validità e le associazioni di compatibilità/incompatibilità, contrassegnate da un pallino verde (compatibile) o rosso (incompatibile);
- scaricare i risultati o l’intero elenco dei codici in formato Excel, tramite la funzione “Scarica Excel”.
È importante verificare il progressivo del CA (PRG 0,1,2…) e la relativa validità temporale, poiché lo stesso codice può aver assunto nel tempo significati diversi. La data fine validità 31/12/9999 identifica le situazioni attualmente in essere.
Accesso al Manuale
Il Manuale e il servizio di consultazione sono accessibili:
- dal portale www.inps.it, , seguendo il percorso: “Imprese e liberi professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura azienda/attività” > “Manuale di classificazione previdenziale e compatibilità ATECO-CSC-CA”; oppure
- dalla sezione UNIEMENS, all’interno dei servizi per aziende e consulenti (“Tutti i servizi” > “Servizi per le aziende ed i consulenti”).
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Riduzione contributi edilizia 2025: regole e istruzioni
E' stato pubblicato il 24 ottobre 2025 nel sito del ministero del Lavoro, il decreto del ministero del lavoro di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, che conferma nella misura dell'11,50%, anche per l'anno 2025, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili .
La conferma della misura della riduzione si basa sulle rilevazioni INPS sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione 2023 , secondo le quali l’ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva.
In attesa di eventuali nuove indicazioni, ricordiamo di seguito le piu recenti istruzioni fornite dall'INPS .
Riduzione contributiva edilizia: requisiti e condizioni
Si ricorda che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:
- nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e
- nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305,
- nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse :
- le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed
- altri lavori simili,
contraddistinti dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quell pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore la settimana.
Non spetta:
- per i lavoratori a tempo parziale, e
- per quelli a cui si applicano agevolazioni ad altro titolo.
In presenza di contratti di solidarietà, il beneficio è fruibile solo per i lavoratori ai quali non viene applicata la riduzione d'orario.
ATTENZIONE : Non è piu applicabile invece ai premi assicurativi Inail.
Si ricorda infine che il beneficio, come sempre in materia di sgravi contributivi, è applicabile solo in presenza di:
- regolarità contributiva attestata dal Durc,
- rispetto delle ulteriori norme e degli accordi e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- assenza di o condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione.
Riduzione edilizia 2024: come fare domanda
Le domande di applicazione della riduzione contributiva devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil” – disponibile all’interno del Cassetto previdenziale sul sito www.inps.it – nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione” fino a 15 febbraio 2025
In caso di definizione delle istanze con esito positivo, viene attribuito il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025. L’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.
INPS sottolinea che i sistemi informativi centrali verificano la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione, non consentendo la fruizione effettiva del beneficio ai datori di lavoro che non siano in possesso dei requisiti . Se fosse accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro le Strutture territorialmente competenti, avviseranno l’Autorità giudiziaria, e procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.
In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2024 a dicembre 2024.
Riduzione edilizia 2024: esposizione in Uniemens
I datori di lavoro autorizzati possono esporre lo sgravio nel flusso Uniemens :
- a decorrere dal flusso di competenza ottobre 2024,
- fino al mese di competenza gennaio 2025.
con il codice causale “L206” nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>. - Per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2024 deve essere utilizzato il codice causale “L207”, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavorodeve inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile (Allegato n. 2); la Struttura territorialmente competente attribuisce il codice di autorizzazione “7N” all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. I datori di lavoro quindi devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile vanno inseriti gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; escudendo settimane, giorni retribuiti e calendario giornaliero. Deve essere, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso il datore di lavoro.
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Aiuti per fermo pesca: pubblicate nuove graduatorie
Sul sito del Ministero sono stati pubblicati la scorsa settimana quattro decreti direttoriali con graduatorie parziali relative ad aiuti per le imprese di pesca
Si tratta in particolare dei seguenti
- FEAMPA 2021/2027 Decreto Direttoriale prot. n. 559363 del 20 ottobre 2025 – Approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 17 (Mar Adriatico centro settentrionale) sistema di pesca PICCOLA PESCA classe di lunghezza 06<=LFT<12 redatta ai sensi dell'art. 4 del Decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024.
- FEAMPA 2021/2027 Decreto Direttoriale prot. n. 559361 del 20 ottobre 2025 – Approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 10 (Mar Tirreno centrale/meridionale) sistema di pesca STRASCICO classe di lunghezza 06<=LFT<12 redatta ai sensi dell'art. 4 del Decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024.
- FEAMPA 2021/2027 – Decreto Direttoriale n. 536072 del 09 ottobre 2025 – Approvazione della seconda graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art.1 del Decreto Direttoriale n. 142369 del 27 marzo 2025
- FEAMPA 2021/2027 Decreto Direttoriale prot. n. 550586 del 15 ottobre 2025 – Approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 18 (Mar Adriatico meridionale) sistema di pesca STRASCICO classe di lunghezza 18<=LFT<24 redatta ai sensi dell'art. 4 del Decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024.
- FEAMPA 2021/2027 Decreto Direttoriale prot. n. 550573 del 15 ottobre 2025 – Approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 17 (Mar Adriatico centro settentrionale) sistema di pesca STRASCICO classe di lunghezza 06<=LFT<12 redatta ai sensi dell'art. 4 del Decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024.
Aiuti fermo pesca: le risorse
Lo stanziamento massimo previsto dal Decreto di marzo 2025 era di 8 milioni di euro, con possibilità di incremento qualora si rendano disponibili ulteriori fondi.
Il contributi alle singole imprese saranno calcolati sulla base dei giorni di fermo effettivamente svolti e vengono erogati in applicazione delle norme europee sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA), in particolare l’art. 21 del Regolamento UE 2021/1139.
In pratica il valore dell’aiuto varia per ciascuna imbarcazione in base a parametri tecnici come:
- la potenza del motore (kW),
- la stazza dell’imbarcazione (GT),
- l’indice SHI (legato alla produttività).
Nelll'allegato 1 è presente una tabella di riepilogo
È bene sapere che i contributi non sono accessibili a chi ha sbarcato il personale imbarcato prima dell’interruzione obbligatoria (tranne nei casi giustificati come malattia o sbarco volontario) o a chi non ha rispettato i termini tecnici richiesti.
Un punto essenziale è la manifestazione di interesse: ogni impresa doveva presentarla entro e non oltre il 31 dicembre 2023, tramite l’Autorità marittima competente. Chi ha effettuato l’arresto in un compartimento diverso da quello di iscrizione, doveva inoltre fornire apposita comunicazione scritta.
Questa manifestazione deve ora essere integrata con ulteriori informazioni, come l’IBAN del beneficiario, compilando il modulo (allegato 2 ) attraverso una piattaforma online dedicata, che sarà attivata sul sito del Ministero dell’Agricoltura. Le date di apertura e chiusura della piattaforma saranno comunicate con apposita circolare.
Aiuti per fermo pesca: requisiti e casi di esclusione
Per accedere al contributo economico, l’impresa di pesca deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:
- Avere un’unità autorizzata alla pesca con sistema a strascico (reti a divergenti, sfogliare rapidi, gemelle a divergenti).
- Aver effettuato almeno 120 giorni di attività di pesca in mare nei due anni civili precedenti il fermo.
- Avere l’unità regolarmente armata, equipaggiata e con documenti di bordo validi alla data di inizio dell’arresto temporaneo.
- Aver rispettato l’intero periodo di fermo obbligatorio previsto dal DM 208415/2023 e dal decreto regionale (per le unità siciliane).
- Aver rispettato le misure tecniche richieste entro il 31 dicembre 2023.
- Aver presentato la manifestazione di interesse entro il termine stabilito (non oltre il 31 dicembre 2023).
- Non aver sbarcato personale imbarcato alla data di inizio del fermo, salvo:
- malattia,
- infortunio,
- sbarco volontario,
- motivi non imputabili all’armatore.
- Essere in possesso di titolo abilitativo valido all’inizio del fermo.
- Non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dall’art. 11 del Regolamento UE 2021/1139.
- Non essere destinatario di infrazioni gravi secondo il regolamento UE 2022/2181 e il decreto legislativo 4/2012.
Inoltre, per aiuti superiori a 15.000 euro: non essere soggetto alle esclusioni dell’art. 136 del regolamento UE 2018/1046.
Casi di esclusione dall’aiuto
Le domande verranno escluse se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
- L’unità non è autorizzata alla pesca a strascico o non rientra tra gli attrezzi indicati nel decreto.
- Non è stata rispettata la durata minima o le misure tecniche del fermo obbligatorio.
- La manifestazione di interesse è stata presentata oltre il 31 dicembre 2023.
- Il personale imbarcato è stato sbarcato ingiustificatamente prima o durante il fermo.
- L’impresa ha violato norme gravi in materia di pesca nei termini indicati dai regolamenti UE.
- Il beneficiario ha optato per l’opzione alternativa prevista dall’art. 8, comma 4, del DM 208415/2023.
- L’unità non era armata o attiva alla data di inizio del fermo.
- L’impresa non ha presentato o completato l’integrazione online alla manifestazione di interesse, secondo le modalità ministeriali.
- I documenti richiesti non sono stati trasmessi dall’Autorità marittima entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Aiuti fermo pesca graduatoria, criteri e pagamento
Una volta raccolta anche dalle Autorità di navigazione e verificata tutta la documentazione, il Ministero procederà alla redazione della graduatoria.
Questa sarà basata su criteri ben definiti, che attribuiscono un punteggio in base alle caratteristiche tecniche dell’imbarcazione. Tre sono i parametri principali: la potenza installata a bordo (espressa in kilowatt), la stazza lorda (GT) e l’indice SHI (un valore tecnico legato alla produttività dell’unità secondo il Regolamento UE 1380/2013). Ogni classe ha un coefficiente, e la somma dei punteggi determina la posizione in graduatoria.
L’aiuto sarà erogato in un’unica soluzione, ma solo dopo l’approvazione della graduatoria definitiva, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Ministero. Prima del pagamento, verranno effettuati ulteriori controlli di primo livello da parte della Direzione generale della pesca, per assicurarsi che tutto sia in regola.
Infine, il decreto si applica anche alle imbarcazioni iscritte nei compartimenti della Regione Siciliana, purché abbiano rispettato il fermo nei termini stabiliti dal relativo decreto regionale. Questo garantisce un’uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, evitando disparità tra imprese soggette a normative differenti.
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Prestazione universale anziani: nuove istruzioni per gli eredi
Con il Messaggio n. 3203 del 27 ottobre 2025, l’INPS annuncia di aver reso pienamente operativa la procedura online per la richiesta dei ratei maturati e non riscossi della Prestazione Universale per gli anziani non autosufficienti, prevista dal decreto legislativo n. 29/2024.
Si tratta di un aggiornamento che completa le indicazioni già diffuse a settembre con il messaggio n. 2821 e consente agli eredi di gestire l’iter in modalità digitale: dalla presentazione della domanda telematica fino all’invio della documentazione integrativa e alla rendicontazione delle spese sostenute dal dante causa.
Quadro normativo bonus anziani
La Prestazione Universale è stata introdotta dal D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 a sostegno delle persone anziane non autosufficienti. È rivolta ai cittadini ultraottantenni con grave o gravissima limitazione dell’autonomia e si compone di due quote:
- Quota base, corrispondente all’indennità di accompagnamento;
- Quota integrativa, “assegno di assistenza”, pari a 850 euro mensili, destinata a coprire i costi dei servizi di cura e assistenza.
In caso di decesso del beneficiario, le mensilità maturate e non riscosse della quota integrativa spettano agli eredi legittimi o testamentari, previa domanda e presentazione della documentazione richiesta. Le nuove istruzioni definiscono canali e modalità interamente telematiche per domanda e allegati.
Riferimento Contenuto principale D.lgs. 29/2024, art. 34 e ss. Istituzione della Prestazione Universale per persone anziane non autosufficienti Messaggio INPS n. 2821/2025 Prime indicazioni operative su ratei non riscossi in caso di decesso Messaggio INPS n. 3203/2025 Attivazione procedura telematica per domanda, allegazioni e rendicontazione degli eredi Esempi pratici
Il messaggio fornisce alcuni esempi
1- DECESSO PRIMA DELL'AVVIO DEI PAGAMENTI
1. il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale in data 15 gennaio 2025 ed è deceduto in data 15 maggio 2025, prima dell’avvio dei pagamenti . Agli eredi spettano tutte le mensilità (da gennaio 2025 a maggio 2025) per importo pari alla documentazione sempre fino a un massimo massimo di 850 euro mensili.
ATTENZIONE . Per il mese del decesso (maggio 2025), in caso di rapporto di lavoro domestico, se gli eredi allegano la busta paga di importo almeno pari a 850 euro (comprensiva dell’indennità di mancato preavviso, del trattamento di fine rapporto, del rateo di tredicesima e di ogni altro emolumento erogato con l’ultima busta paga), deve essere liquidata l’intera mensilità di maggio 2025, anche se il rapporto di lavoro cessa il giorno del decesso. In caso di busta paga di importo inferiore, il rateo viene liquidato nella misura corrispondente.
Ugualmente nel caso di fruizione dei servizi di assistenza , l’allegazione per il mese del decesso delle fatture quietanzate i importo almeno pari a 850 euro, comporta l’erogazione dell’intera rata mensile di maggio 2025. In alternativa viene liquidato l’importo corrispondente alla spesa rendicontata;
2 – DECESSO ENTRO IL PRIMO MESE DALLA DOMANDA
Se il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale il 5 agosto 2025 ed è deceduto il 20 agosto 2025., agli eredi può essere erogata la mensilità di agosto 2025 per un importo massimo di 850 euro, secondo le regole indicate al punto n. 1;
3- DECESSO DOPO IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
Se il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale il 10 gennaio 2025 con pagamenti effettuati fino al mese di luglio 2025 e il richiedente è deceduto il 5 agosto 2025. Il rateo spettante per il mese di agosto 2025 può essere erogato, secondo le regole indicate al punto n. 1;
4 -DECESSO IN RSA
Nel caso in cui sia stata fatta richiesta di Prestazione Universale il 10 febbraio 2025 e il beneficiario è deceduto in data 4 maggio 2025, prima dell’avvio dei pagamenti correnti , in residenza sanitaria assistenziale (RSA) a partire dal 24 marzo 2025. La prestazione decade da qusta data per cui gli eredi possono riscuotere i ratei maturati fino al mese di febbraio 2025, se regolarmente rendicontato, mentre per il mese di marzo 2025 devono essere seguite le indicazioni riportate al punto n. 1.
Le nuove istruzioni operative
Accesso alla procedura
Gli eredi presentano la domanda esclusivamente online su www.inps.it seguendo il percorso:
“Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” → “Utilizza lo strumento”.L’accesso avviene con SPID livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS. In alternativa è possibile delegare gli Istituti di patronato.
All’interno della piattaforma selezionare:
“Decreto Anziani – Prestazione Universale (art. 34 e ss. D.lgs. 29/2024)” → “Rateo agli eredi”.Allegazione della documentazione
La funzione “Inserimento documentazione integrativa da parte degli eredi” consente di caricare:
- Documentazione sanitaria integrativa per il riconoscimento del bisogno assistenziale gravissimo;
- Rendicontazione delle spese sostenute dal dante causa (es. fatture/ricevute quietanzate; contratto di lavoro domestico e buste paga quietanzate);
- Eventuale documentazione amministrativa utile alla definizione della domanda.
Per il mese del decesso, il rateo della quota integrativa può essere riconosciuto per intero se la spesa documentata è almeno pari a 850 euro; in caso contrario, è liquidata la sola spesa effettivamente comprovata.
Consultazione della pratica
Lo stato della domanda è consultabile accedendo con le credenziali alla stessa procedura. Assistenza disponibile tramite patronato o Contact Center INPS:
803 164 (rete fissa, lun–ven 8–20; sab 8–14) – 06 164164 (cellulare). -
Volontariato: riconoscimento delle competenze
Con il decreto del 31 luglio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Pubblica Amministrazione, ha definito i criteri per il riconoscimento delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.
L’obiettivo è promuovere il volontariato, soprattutto tra i giovani, come esperienza di apprendimento non formale utile alla crescita personale e alla spendibilità delle competenze nei contesti formativi e lavorativi.
Il provvedimento attua l’articolo 19 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e si collega al quadro generale del Sistema nazionale di certificazione delle competenze (D.Lgs. 13/2013).
Le norme
Il decreto si inserisce in un articolato sistema normativo che include:
- D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, che definisce le norme generali per l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali;
- Decreto interministeriale 5 gennaio 2021, relativo all’interoperatività tra enti pubblici titolari del sistema di certificazione;
- Decreto ministeriale 9 luglio 2024, n. 115, che disciplina i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.
Il riconoscimento delle esperienze di volontariato avviene, quindi, nell’ambito del repertorio nazionale delle qualificazioni e delle procedure previste dagli enti titolati del Terzo settore, in coerenza con gli standard di qualificazione stabiliti.
Il decreto specifica che tali servizi non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo svolti nell’ambito delle risorse già disponibili.
I requisiti minimi e parametri
Il volontariato è riconosciuto come contesto di apprendimento non formale che favorisce lo sviluppo di competenze sociali, civiche e trasversali.
Le competenze possono essere individuate e certificate su richiesta della persona o su iniziativa degli enti del Terzo settore titolati ai sensi del D.M. 9 luglio 2024.
Per l’attivazione del processo di riconoscimento, il decreto prevede alcuni parametri quantitativi e procedurali fondamentali:
Parametro Requisito minimo Durata attività di volontariato Almeno 60 ore in 12 mesi Frequenza minima per attestazione 75% del percorso previsto Progetto personalizzato Obbligatorio e sottoscritto all’avvio Tutoraggio Figura dedicata per tutto il percorso Documento di trasparenza Rilasciato secondo modello allegato al D.I. 5/1/2021 Gli enti del Terzo settore possono inoltre stipulare accordi di collaborazione con i Centri duali nazionali per lo sviluppo delle competenze professionali, al fine di ricevere supporto operativo nei processi di individuazione delle competenze.
Il rilascio delle attestazioni avviene in conformità alle specifiche del decreto ministeriale del 9 luglio 2024 e garantisce la tracciabilità delle evidenze formative e delle ore svolte.
Procedure per il riconoscimento – DM Luglio 2024
Le competenze individuate dal decreto sono portabili e spendibili sia in ambito scolastico e universitario, sia nel mercato del lavoro.
Gli enti pubblici titolari (scuole, università, regioni, pubbliche amministrazioni) valutano e riconoscono tali competenze su richiesta della persona, secondo le procedure interne di certificazione previste dal D.Lgs. 13/2013 e dal D.I. 5 gennaio 2021.Inoltre, le attestazioni rilasciate possono essere considerate titoli valutabili nei concorsi pubblici, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente (art. 6, comma 2, D.M. 31 luglio 2025).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è incaricato del monitoraggio e della valutazione dell’attuazione del decreto, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D.M. 9 luglio 2024, al fine di assicurare omogeneità e qualità nell’applicazione dei servizi di riconoscimento.
Ambito e riferimenti
- Il decreto si applica ai servizi IVC riferiti alle qualificazioni del Repertorio del Ministero del Lavoro.
- Resta ferma l’adozione e l’interoperabilità secondo le Linee guida del D.I. 5/01/2021 (documento di trasparenza, standard minimi, tracciabilità).
Standard e procedure
- Standard di sistema e di processo: i servizi devono essere progettati con obiettivi di apprendimento/risultati attesi riferiti agli standard di qualificazione; sono previsti vigilanza e monitoraggio.
- Documentazione: rilascio del documento di trasparenza e delle attestazioni secondo i modelli previsti dalle Linee guida SNCC. :
- Formato delle attestazioni: in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale, conservate dagli enti titolari/delegati e registrate nel sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro.
Riferimenti ufficiali: G.U. – DM 9 luglio 2024 • Ministero del Lavoro – scheda decreto
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Pensioni sportivi 2025: INPS corregge le istruzioni sul FPLS
Con la circolare n. 127 del 22 settembre 2025, l’INPS ha fornito chiarimenti di dettaglio sulla disciplina previdenziale applicabile ai lavoratori sportivi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), istituito dal D.lgs. 36/2021 e riformato dal D.lgs. 163/2022.
Con il messaggio 3185 del 24 ottobre l'istituto corregge le descrizioni relative alla decodifica dei codici qualifica n. 785 e n. 788, di cui all’Allegato n. 1 della citata circolare, allineandole con le medesime descrizioni di cui alla circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, fornendo l'elenco aggiornato
La riforma ha introdotto una gestione unitaria delle posizioni assicurative per atleti, tecnici e altre figure professionali del settore, superando le frammentazioni tra Fondo pensioni sportivi professionisti (ex ENPALS), Fondo lavoratori dipendenti e Gestione separata.
Le disposizioni si applicano dal 1° luglio 2023, con rilevanti effetti sugli adempimenti dei datori di lavoro sportivi e sugli obblighi contributivi e pensionistici da parte di consulenti e professionisti incaricati della gestione dei rapporti di lavoro.
Dal 1° luglio 2023 i lavoratori sportivi come definiti dalla riforma, sono iscritti al FPSP, salvo i collaboratori del settore dilettantistico, che restano nella Gestione separata.
Il sistema pensionistico applicabile varia in base alla data di iscrizione e all’anzianità contributiva:
- Iscritti prima del 1996: accesso a pensioni con sistema misto, con specifiche regole di vecchiaia anticipata.
- Iscritti dal 1996 e dal 1° luglio 2023: applicazione del sistema contributivo puro, con requisiti anagrafici e contributivi analoghi a quelli del FPLD, ma con alcune Peculiarità legate all’attività sportiva.
Il FPSP garantisce prestazioni pensionistiche (vecchiaia, anticipata, invalidità, inabilità, ai superstiti), nonché supplementi e pensioni supplementari.
Gli Allegati n. 2 e n. 3 illustrano, rispettivamente, gli schemi riepilogativi della contribuzione utile a pensione nel Fondo per gli iscritti ante e post 1° gennaio 1996 ai fini dell’accesso alle prestazioni pensionistiche, nonché alcuni esempi relativi all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 374, lettera c), della legge n. 205/2017.
Vediamo le principali indicazioni nei paragrafi seguenti
Quadro normativo: lavoratore sportivo – regime applica bile
La nozione di lavoratore sportivo include atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, preparatori atletici, arbitri e ogni tesserato che, a fronte di corrispettivo, svolga attività necessarie alla pratica sportiva, a prescindere dall’ambito dilettantistico o professionistico
- Iscrizione al FPSP: riguarda i lavoratori subordinati e, se in ambito professionistico, anche i collaboratori coordinati e continuativi.
- Gestione separata: vi confluiscono invece i lavoratori autonomi e co.co.co. del settore dilettantistico.
Il regime pensionistico applicabile è il contributivo puro per tutti i lavoratori sportivi privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, cioè:
- iscritti al FPSP dal 1996 in poi,
- nuovi iscritti al 1° luglio 2023 (inclusi dilettanti con co.co.co. o subordinati),
- soggetti provenienti da altre gestioni con contribuzione iniziata dal 1996.
Invece
- Sportivi professionisti già iscritti al Fondo al 31 dicembre 1995 continuano a vedersi applicato il sistema retributivo o misto, a seconda dell’anzianità maturata.
- Figure confluite dal Fondo Spettacolo (FPLS) se in possesso di anzianità ante 1996, mantengono diritto a pensione con il sistema retributivo/misto.
INPS segnala inoltre che:
- l'annualità contributiva si consegue con 260 contributi giornalieri annui su 312 giorni convenzionali;
- è possibile il cumulo gratuito tra FPSP, FPLD, gestioni autonome CD/CM ed ex ENPALS;
- per la totalizzazione internazionale è prevista la validità dei periodi assicurativi maturati in Stati UE/SEE, Svizzera, Regno Unito (anche post-Brexit) e Paesi convenzionati;
- In merito al massimale retributivo: per iscritti post-1996 si applica il tetto previsto dall’art. 2, c. 18, L. 335/1995.
Chiarimenti operativi per l’accesso a pensione sportivi
Per la corretta gestione previdenziale dei lavoratori sportivi, la circolare stabilisce i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e le condizioni di compatibilità con altri redditi:
- Pensione di vecchiaia anticipata (iscritti ante 1995): accessibile a 54 anni con almeno 20 anni di assicurazione e 5.200 contributi giornalieri.
- Pensione anticipata contributiva (iscritti dal 1996): 42 anni e 10 mesi per uomini e 41 anni e 10 mesi per donne; alternativa con 64 anni di età e 20 anni effettivi di contribuzione.
Importo soglia: dal 2024 la prima rata deve essere ≥ 3 volte assegno sociale (ridotta a 2,8 per madri con un figlio e 2,6 per madri con due o più figli). Dal 2030 la soglia passa a 3,2 volte.
Pensione di vecchiaia contributiva: ordinaria a 67 anni con 20 anni di contributi (importo ≥ assegno sociale) oppure alternativa a 71 anni con 5 anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall’importo.
Cumulo e ricongiunzioni: consentito l’utilizzo dei contributi di più gestioni, sia nazionali che estere, con le regole vigenti in materia.
Incumulabilità: le pensioni conseguite non sono cumulabili con redditi da lavoro sportivo dilettantistico, salvo deroghe per lavoro autonomo occasionale nei limiti previsti (5.000 euro).
Tabella riepilogativa requisiti pensionistici
Prestazione Età Contributi richiesti Condizioni Vecchiaia anticipata (ante 1995) 54 anni 20 anni (5.200 giornalieri) Cessazione rapporto di lavoro Anticipata contributiva (dal 1996) 42a 10m (uomini) / 41a 10m (donne) Effettivi, esclusi figurativi Incrementi speranza di vita dal 2027 Anticipata contributiva alternativa 64 anni 20 anni effettivi Importo ≥ 3x assegno sociale (dal 2024) Vecchiaia contributiva ordinaria 67 anni 20 anni Importo ≥ assegno sociale Vecchiaia contributiva alternativa 71 anni 5 anni effettivi Indipendente dall’importo Cumulabilita con redditi da lavoro
La circolare n. 127/2025 chiarisce che, a decorrere dal 1° luglio 2023, anche i redditi derivanti da lavoro sportivo dilettantistico assumono rilevanza ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici erogati dal Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP).
Regola generale: per i pensionati titolari di trattamenti a carico del Fondo (pensione di vecchiaia, anticipata, invalidità, ecc.) vige il divieto di cumulo con redditi da lavoro sportivo, sia subordinato sia di collaborazione coordinata e continuativa. Tali redditi rientrano tra le fattispecie che comportano incumulabilità.
Eccezioni: resta ferma la possibilità di cumulo con redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui, secondo quanto già previsto per altre tipologie di pensioni anticipate (quota 100, quota 102/103, APE sociale, pensione anticipata flessibile).
Prestazioni interessate: l’incumulabilità opera nei confronti dei titolari di pensioni di invalidità, assegni ordinari, pensioni anticipate (incluse quelle a 64 anni con 20 anni di contributi effettivi) e altre forme introdotte dalle leggi di bilancio più recenti
APE sociale e indennizzo per cessazione attività commerciale: lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica comporta, di regola, la decadenza dal beneficio, salvo che i compensi rientrino nei limiti di reddito consentiti dalle specifiche norme (8.000 euro per redditi assimilati a lavoro dipendente, 4.800 euro per redditi di lavoro autonomo fino al 2023; dal 2024, solo lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro lordi).
Norma transitoria per il 2023
Per i compensi percepiti nel periodo d’imposta 2023, derivanti da lavoro sportivo dilettantistico e qualificati fiscalmente come redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. m) TUIR, è prevista un’esclusione fino a 15.000 euro dalla base imponibile. In tal caso non opera il recupero per incumulabilità o incompatibilità con le prestazioni pensionistiche