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Domande Fondo Garanzia TFR: servizio telematico anche per i cessionari
Con il messaggio n. 4429 del 23 dicembre 2024 Inps aveva comunicato il rilascio sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Lavoro”, di un nuovo servizio per l’invio della domanda di intervento del Fondo di Garanzia riservato ai cittadini.
Con il Messaggio INPS n. 3144 del 22 ottobre 2025, l’Istituto comunica l’estensione del servizio telematico per la presentazione delle domande anche agli Avvocati, per inoltrare le domande in rappresentanza dei propri assistiti. fino al 30 novembre 2025 era ancora possibile utilizzare la precedente procedura di invio.
Dal 1 dicembre 2025 nuovo servizio telematico rivolto ai cessionari del credito ( Messaggio INPS 3655 del 3.12.2025.
Ricordiamo nel paragrafi che seguono in sintesi cos'è il fondo di garanzia INPS e le nuove funzionalità per la richiesta tra cui:
- la possibilità di acquisire direttamente nella domanda telematica le informazioni per l'applicazione delle ritenute l’individuazione delle ultime tre mensilità di retribuzione coperte dalla garanzia. In questo modo non è più necessario allegare alla stessa i moduli “SR52”, “SR53” e “SR54”, nonché i moduli “SR95” e “SR96”.
- di allegare file in formato .EML per cui non è necessario inviare l’estratto dello stato passivo e l’attestazione di conformità dello stesso.
Cos’è il Fondo di garanzia INPS?
Il Fondo di garanzia INPS è uno strumento che tutela i lavoratori dipendenti nel caso in cui il loro datore di lavoro non sia in grado di pagare il trattamento di fine rapporto (TFR) e, in certi casi, anche le ultime tre mensilità di stipendio.
È stato istituito dalla legge n. 297 del 1982 e si attiva nei casi di insolvenza del datore di lavoro, ad esempio se l’azienda fallisce o è in crisi grave.
Il Fondo può intervenire quando:
- il rapporto di lavoro è cessato;
- il datore di lavoro è fallito o non ha beni sufficienti per pagare;
- il lavoratore ha provato, anche tramite decreto del giudice, che il credito (TFR o retribuzione) è dovuto;
- non è stato possibile recuperare le somme nemmeno con il pignoramento dei beni del datore di lavoro.
Chi può richiederlo?
Tutti i lavoratori dipendenti, inclusi apprendisti, dirigenti, giornalisti, lavoratori dello spettacolo e sportivi subordinati. Anche gli eredi o i soggetti che hanno diritto al TFR (es. chi ha ricevuto una cessione del credito) possono fare domanda.
Fondo di Garanzia INPS Come si richiede?
La richiesta si fa online tramite il sito INPS, un patronato o un avvocato, allegando i documenti che provano:
- il credito (TFR o retribuzioni non pagate)
- la cessazione del lavoro;
- l’insolvenza o la non assoggettabilità del datore a fallimento.
Quadro normativo e dettagli messaggio 4429 2024
Il 7 gennaio 2025 era stata rilasciata la nuova domanda telematica di intervento dei Fondi di garanzia del Trattamento di fine rapporto (TFR) e dei crediti di lavoro e della posizione previdenziale complementare riservata ai cittadini, reperibile sul sito www.inps.it nella sezione “Lavoro”, opzione “Fondi di garanzia”.
Il servizio consente di presentare contestualmente o disgiuntamente le domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR (art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297) e dei crediti di lavoro (artt. 1 e 2 del D.lgs 27 gennaio 1992, n. 80), nonché del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare (art. 5 del D.lgs n. 80/1992).
La nuova procedura supporta gli utenti evitando che siano fornite informazioni errate e riducendo la necessità di fornire ulteriore documentazione in fase di istruttoria.
Per una maggiore trasparenza, nella fase di compilazione della domanda è indicata la finalità per la quale i dati richiesti sono utilizzati.
In particolare, con riferimento al Trattamento di fine rapporto, è stata predisposta una specifica sezione per l’acquisizione delle informazioni utili alla corretta applicazione dell’IRPEF; con riferimento ai crediti di lavoro, sono indicati tutti i parametri per l’individuazione delle ultime tre mensilità di retribuzione coperte dalla garanzia del Fondo. Di conseguenza, non è più necessaria l’allegazione dei moduli “SR52”, “SR53” e “SR54”, nonché dei moduli “SR95” e “SR96”.
I responsabili delle procedure concorsuali hanno comunque la possibilità di inviare i dati utilizzando il modulo “SR52” o trasmettendoli tramite file in formato .XML.
Il nuovo servizio consente, inoltre, di allegare file in formato .EML. Pertanto, per gli utenti che alleghino un file .EML, integro e non modificato, il servizio consente la comunicazione della PEC del responsabile della procedura concorsuale non rendendo necessario allegare alla domanda l’estratto dello stato passivo e l’attestazione di conformità dello stesso.
Istruzioni per gli avvocati
Come anticipato .: dal 23 ottobre 2025, gli Avvocati possono accedere al servizio tramite il portale www.inps.it , nella sezione: Lavoro → Fondi di garanzia → Domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro / Fondo di garanzia previdenza complementare. In fase di primo accesso, il sistema richiede l’inserimento di alcune informazioni di contatto:
Dati richiesti Descrizione Indirizzo dello studio legale Come registrato presso l’Albo professionale di appartenenza PEC (Posta Elettronica Certificata) Utilizzata per le comunicazioni ufficiali relative alle domande Recapito telefonico Per eventuali contatti diretti con l’INPS Tali informazioni sono utilizzate per l’invio delle comunicazioni inerenti la domanda e possono essere successivamente modificate nella sezione “Gestione contatti” del portale.
Per le modalità tecniche di compilazione e trasmissione della domanda, l’INPS rinvia alle istruzioni già contenute nel Messaggio n. 4429/2024, applicabili anche ai nuovi utenti abilitati.
Servizio telematico Fondo di Garanzia per i cessionari
Dal 1° dicembre 2025, sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Lavoro”, opzione “Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro”, è stata pubblicata la nuova domanda telematica di intervento del Fondo di garanzia del TFR, destinata ai cessionari del credito.
Sino al 15 dicembre 2025, il nuovo servizio affiancherà quello attualmente disponibile.
La procedura è stata arricchita con il servizio “Invio documenti”, che consente di allegare ulteriore documentazione alle domande già protocollate e sono consultabili unitamente alla domanda. Anche in questo caso non è più necessaria l’allegazione dei moduli “SR52”, “SR53” e “SR54”.
Il messaggio precisa che le ritenute IRPEF sono calcolate con i dati disponibili o sulla base dei dati dichiarati nella corrispondente domanda del lavoratore cedente, se presente.
I responsabili delle procedure concorsuali che intendano collaborare con l’Istituto hanno, comunque, la possibilità di inviare i dati utilizzando il modulo “SR52” o trasmettendoli tramite file in formato .XML.
Il nuovo servizio, inoltre, consente di allegare file in formato .EML; pertanto, gli utenti che allegano, senza alterare alcun elemento, la comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) del responsabile della procedura concorsuale, non devono trasmettere l’estratto dello stato passivo e l’attestazione di conformità dello stesso.
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Licenziamento per offese al superiore su Whatsapp: è illegittimo
Con la sentenza n. 5936 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha confermato l’illegittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore per alcuni messaggi vocali a contenuto offensivo inviati all’interno di una chat WhatsApp composta da 14 colleghi.
La Corte ha stabilito che si trattava di comunicazioni private, tutelate dall’art. 15 della Costituzione, e che dunque non potevano costituire giusta causa di recesso da parte del datore di lavoro.
Vediamo meglio il caso specifico e le motivazioni della sentenza.
Il caso e la decisione della Cassazione: la chat privata è riservata
Il caso nasceva dal ricorso presentato da un’azienda avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che aveva confermato la decisione del Tribunale di primo grado , ugualmente favorevole al lavoratore. Quest’ultimo era stato licenziato in seguito alla diffusione, da parte di un partecipante alla chat, di messaggi audio contenenti espressioni offensive, ritenute denigratorie e razziste, rivolte al proprio team leader.
Tuttavia, secondo la Corte d’Appello, la comunicazione era avvenuta in un ambito ristretto e chiuso, e quindi non poteva essere assimilata a una pubblicazione in un luogo accessibile a una moltitudine di persone, come ad esempio un post su Facebook.
Nel rigettare il ricorso dell’azienda, confermando la decisione delle corti di merito, la Cassazione ha confermato che la comunicazione tra membri di una chat chiusa su WhatsApp gode della protezione costituzionale prevista dall’art. 15 della Costituzione, che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza.
La Corte ha richiamato la recente giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 170/2023), secondo cui anche le forme digitali di comunicazione – come email, SMS e messaggi WhatsApp – rientrano nel concetto di “corrispondenza” tutelata, indipendentemente dal mezzo tecnico utilizzato.
Nel caso specifico, la diffusione del messaggio al datore di lavoro era avvenuta ad opera di uno dei partecipanti alla chat, cioè di un destinatario diretto, il che non fa venir meno la tutela costituzionale. Anzi, ha sottolineato la Corte, si tratta di una violazione della segretezza ad opera di un co-destinatario, che non autorizza il datore di lavoro ad utilizzare quei contenuti come base per un licenziamento.
La Cassazione ha inoltre ribadito che il contenuto in sé delle comunicazioni private, se espresso in forma riservata e non destinato alla pubblicazione, non può costituire giusta causa di recesso.
Il potere disciplinare del datore di lavoro incontra un limite nei diritti fondamentali del lavoratore, in particolare nel diritto alla libertà di comunicazione e alla riservatezza. Anche il principio dell’art. 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro) non può giustificare un’ingerenza che comporti la compressione di diritti costituzionalmente garantiti.
Precedente giuridico e implicazioni
Questa pronuncia si inserisce nel solco già tracciato da precedenti decisioni (Cass. civ. n. 21965/2018) e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, le quali hanno stabilito che i messaggi scambiati in contesti privati non costituiscono una forma di comunicazione pubblica e quindi non possono essere considerati diffamatori in senso giuridico, né integrare fattispecie penalmente rilevanti come la minaccia, se non rivolti direttamente all’interessato.
La Corte ha anche escluso che il contenuto dei messaggi potesse rappresentare una lesione del rapporto fiduciario tale da giustificare il licenziamento per giusta causa, in assenza di un’effettiva diffusione o impatto all’esterno del contesto privato. Infatti, secondo i giudici, il datore di lavoro non può sanzionare moralmente i propri dipendenti per espressioni private, a meno che tali comportamenti non compromettano oggettivamente la possibilità di una prosecuzione del rapporto lavorativo.
In sintesi, la Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale: anche nell’ambiente di lavoro i diritti alla libertà di comunicazione e alla riservatezza devono essere tutelati, anche quando i mezzi usati sono digitali.
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Disoccupazione agricola 2025: CISOA eventi climatici equiparata al lavoro
Con la circolare INPS n. 149 del 3 dicembre 2025 l’Istituto fornisce istruzioni operative per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza 2025, tenendo conto della disciplina speciale introdotta a regime nel 2025 per fronteggiare le emergenze climatiche.
Il punto chiave è l’equiparazione al lavoro – ai fini del calolo della indennità di disoccupazione agricola – dei periodi di CISOA (cassa integrazione speciale operai agricoli) fruiti nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, ma solo quando l’evento comporta la sospensione dell’attività per l’intera giornata.
L’indicazione è particolarmente rilevante perché incide sia sul requisito contributivo di accesso sia sulle giornate indennizzabili e sulla retribuzione di riferimento da utilizzare nel calcolo, con effetti diretti sugli importi liquidati e sulle verifiche preliminari da svolgere in istruttoria.
Quadro normativo (con cosa cambia e per chi)
La novità discende dall’art. 10-bis, comma 2, del D.L. 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2025, n. 113 e dalla disciplina sulla CISOA prevista dall’art. 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457 (intemperie stagionali), per la quale in caso di sospensioni o riduzioni dell’attività nel periodo 1° luglio–31 dicembre 2025, la CISOA è riconosciuta :
- sia agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI)
- sia agli operai agricoli a tempo determinato (OTD),
- a prescindere dal requisito delle 181 giornate previsto dalla disciplina ordinaria.
Tali periodi CISOA non concorrono al raggiungimento della durata massima annua di 90 giornate e, soprattutto, sono equiparati al lavoro ai fini della disoccupazione agricola (calcolo e – come chiarito dall’Istituto – anche accesso).
La circolare precisa però un passaggio operativo essenziale: l’equiparazione opera esclusivamente nei casi di sospensione per l’intera giornata, mentre non si applica alle ipotesi di riduzione oraria, perché in tali casi le giornate risultano già utili (per gli OTD tramite elenchi annuali; per gli OTI tramite accredito contributivo).
Da ultimo, in deroga all’art. 14 della L. 457/1972, la CISOA per eventi meteo estremi viene concessa dalla Struttura INPS territorialmente competente ed è erogata direttamente dall’Istituto.
Istruzioni operative check list per i datori di lavvoro
Platea interessata
Per l’equiparazione al lavoro dei periodi CISOA (eventi climatici) sono destinatari:
- OTI assunti o licenziati nel 2025, purché nel 2025 abbiano svolto almeno 1 giorno di lavoro effettivo;
- OTD, purché risultino iscritti negli elenchi nominativi annuali 2025 per almeno 1 giorno di effettivo lavoro.
Esclusioni. Gli OTI dipendenti di cooperative e consorzi che trasformano/manipolano/commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai soci (L. 240/1984) sono fuori dalla disoccupazione agricola perché, per eventi dal 1° gennaio 2022, accedono a NASpI.
Requisito contributivo (102 giornate nel biennio)
In via letterale, l’equiparazione “ai fini del calcolo” non avrebbe inciso sul requisito di 102 giornate nel biennio (anno di competenza + anno precedente). Tuttavia INPS, su conforme parere del Ministero del Lavoro, applica l’equiparazione anche per perfezionare il requisito contributivo, evitando penalizzazioni legate alle riduzioni di attività dovute al clima. Anche qui vale la regola pratica: rilevano solo i periodi CISOA per emergenze climatiche con sospensione per intera giornata; restano fuori le riduzioni orarie (già utili).
Indicazioni per la gestione aziendale (operatività):
- Classificare correttamente gli eventi CISOA 1/7–31/12/2025 distinguendo intera giornata vs riduzione oraria (la differenza decide l’equiparazione).
- Verificare l’anzianità utile: OTI/OTD devono avere almeno 1 giorno effettivo nel 2025.
- Controllare il biennio 2024–2025: ai fini delle 102 giornate, sommare lavoro effettivo + (solo) CISOA equiparabile per intere giornate.
Giornate indennizzabili e alcolo
La disoccupazione agricola, se sussistono i requisiti, è riconosciuta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza entro il limite annuo di 365 (o 366 negli anni bisestili), dal quale vanno detratti: periodi di lavoro agricolo e non agricolo (dipendente e autonomo), giornate già indennizzate ad altro titolo (es. malattia, maternità, infortunio), giornate non indennizzabili.
Per il 2025, alle giornate di lavoro effettivo si aggiungono i periodi di CISOA (1/7–31/12/2025) equiparati al lavoro. Attenzione al punto operativo evidenziato dall’INPS: il “guadagno” in termini di giornate indennizzabili si realizza solo se la somma giornate lavoro effettivo + giornate CISOA equiparabili non supera 182 nel 2025; oltre tale soglia, il beneficio è neutralizzato perché la combinazione di giornate lavorate + giornate indennizzate (varie causali, inclusa disoccupazione agricola) non può superare il tetto di capienza 365 riferito al 2025.
Misura della prestazione e trattenute.
vedi tabella seguente
Per calcolare la quota di disoccupazione agricola riferita ai periodi CISOA fruiti in base all’art. 10-bis, comma 2, INPS utilizza come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per il trattamento CISOA.
L’importo complessivo 2025 è quindi determinato applicando 40% (OTD) o 30% (OTI) a una media ponderata tra:
- retribuzione dei giorni di lavoro effettivo;
- retribuzione percepita per i periodi di CISOA equiparati.
Voce Valore/Regola Nota operativa (INPS) Periodo CISOA “climatica” rilevante 1° luglio 2025 – 31 dicembre 2025 Equiparazione al lavoro solo per sospensione intera giornata Equiparazione al lavoro Sì, solo “intera giornata” Esclusa per riduzione oraria Requisito per accesso Disoccupazione agricola (biennio) 102 giornate (2024–2025) INPS applica equiparazione anche al requisito (solo intera giornata) Requisito minimo 2025 Almeno 1 giorno di lavoro effettivo Per OTI e OTD (OTD: presenza in elenchi 2025) Beneficio sulle giornate indennizzabili Solo se (lavoro + CISOA) ≤ 182 nel 2025 Oltre 182, beneficio neutralizzato (capienza annua 365) Aliquota indennità OTD 40% retribuzione di riferimento Trattenuta 9% fino a max 150 giorni Aliquota indennità OTI 30% retribuzione effettiva Nessuna trattenuta di solidarietà Retribuzione per giornate CISOA Importo giornaliero CISOA Calcolo su media ponderata con retribuzione dei giorni lavorati -
Imposta sostitutiva TFR 2025: scadenza 16 dicembre
Entro il 16 dicembre 2025, le aziende dovranno adempiere all'obbligo di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’Irpef sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonato al 31 dicembre 2024.
Questa imposta, pari al 17%, grava sui sostituti d’imposta, come previsto dall’articolo 2120 del Codice civile, e coinvolge la maggior parte dei datori di lavoro, con l’eccezione significativa dei datori di lavoro domestici.
L’acconto è pari al 90 dell'importo totale, lasciando il saldo al 16 febbraio 2026..
Da notare che la somma da versare a saldo sarà calcolata sulla base delle rivalutazioni effettive, una volta che sarà pubblicato dall’Istat l’indice annuo di rivalutazione del Tfr, relativo al 2025.
Imposta sostitutiva TFR: il calcolo dell’acconto
Per il calcolo dell’acconto, sono disponibili due metodi principali, il metodo storico e il metodo previsionale, che si differenziano per il periodo di riferimento delle rivalutazioni.
- Il metodo storico calcola l’acconto applicando il 90% alle rivalutazioni maturate nel 2024, includendo quelle relative ai Tfr già erogati durante l’anno.
- Il metodo previsionale, invece, considera le rivalutazioni maturate nel 2025 fino al 30 novembre e calcola l’acconto sulla base del 90% dell’imposta dovuta per i dipendenti ancora in forza al 30 novembre.
Per i lavoratori che hanno cessato il rapporto entro tale data, l’acconto si basa sull’imposta effettiva calcolata al momento della cessazione. Tuttavia, vi è un’importante eccezione: se tutti i dipendenti cessano il rapporto prima del 16 dicembre, l’acconto sarà calcolato sulla rivalutazione maturata nell’anno in corso, anziché su quella dell’anno precedente.
Versamento imposta sostitutiva TFR : codici tributo e casi particolari
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 indicando i seguenti codici tributo:
- 1712 per l’acconto
- 1713 per il saldo.
I datori di lavoro possono compensare l’imposta sostitutiva, direttamente nel modello F24, utilizzando eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi.
E' anche possibile usufruire del credito che deriva dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (articolo 3 della legge n. 662/1996).
Questo credito :
- può essere utilizzato fino a compensazione dell’imposta dovuta e
- l’importo compensato non rileva per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione.
L'Agenzia nelle proprie Istruzioni specifica i seguenti casi particolari
1 – In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i dovuti versamenti dell’acconto (e anche del saldo) dell’imposta sostitutiva:
- gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione
- la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla data di efficacia dell’operazione.
2 – In presenza di operazioni che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i versamenti:
- il soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro
- il soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio dei dipendenti e del relativo Tfr maturato.
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Impatriati autonomi soggetti al “de minimis”: cosa cambia
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella persona del sottosegretaria Lucia Albano ha chiarito in modo definitivo alla Camera in una risposta a interrogazione parlamentare scritta del 25 novembre 2025 che i lavoratori autonomi che applicano il regime impatriati devono rispettare le regole sugli aiuti di Stato “de minimis”. Si tratta di una condizione essenziale prevista dal combinato disposto dell’articolo 8-bis del Dl 148/2017 e dell’articolo 5 del Dlgs 209/2023.
Secondo il regolamento UE 1407/2013, ha confermato il MEF, sia le imprese individuali come i professionisti – non possono ricevere più di 200.000 euro di aiuti “de minimis” nell’arco di tre esercizi finanziari. La risposta specifica che " l’applicazione della normativa unionale in materia di aiuti di importanza minore a misure nazionali ricade nella responsabilità degli Stati membri, non essendo richiesta alcuna preventiva qualificazione dell’intervento da parte della Commissione europea".
Si ricorda tra l'altro che dal 2024 la soglia europea è stata innalzata a 300.000 euro dal regolamento UE 2831/2023, ma il legislatore italiano continua a richiamare il regolamento precedente, mantenendo quindi per il momento la soglia da 200.000 euro ai fini del regime impatriati ma alimentando dubbi interpretativi che hanno richiesto il nuovo chiarimento.
Regime de minimi per gli impatriati: come si applica
Il Ministero ha ribadito anche un aspetto tecnico : il triennio da valutare è “mobile”, non “fisso”. Ciò significa che a ogni nuovo aiuto occorre verificare gli aiuti ricevuti nei tre anni precedenti, non in un triennio solare o predeterminato.
Per i professionisti che negli ultimi anni hanno aderito ad altri strumenti agevolativi, questo controllo può rivelarsi determinante anche per evitare il recupero totale delle imposte
La risposta ministeriale ha dunque ricollocato il regime impatriati all’interno della disciplina generale degli aiuti minori, negando l’idea – diffusa tra molti contribuenti, anche per la mancanza di adeguati rimandi nel testo della legge – che la detassazione potesse essere fruita automaticamente senza verifiche pregresse.
Onere del professionista e rischio restituzione
L'Interrogazione evidenziava anche l'ulteriore problema legato al fatto che alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate stanno contestando ai professionisti che superano il plafond, non solo l’eccedenza, ma l’intera agevolazione, ritenendo che il beneficio cada integralmente .
Si tratta di un tema ancora dibattuto, anche perché il regolamento UE 1407/2013 non prevede espressamente la perdita totale dell’agevolazione. A complicare le cose anche il funzionamento tecnico del Registro aiuti che ha portato all’impossibilità di utilizzare correttamente l'istituto del ravvedimento operoso per l'anno in cui si applica il regime agevolato.
Il Ministero quindi, con la conferma del vincolo “de minimis”, ha ribadito che l’onere di verifica preventiva è a carico del contribuente, e che la mancanza di spazio nel plafond rende comunque illegittima la fruizione.
Gli onorevoli interroganti , dopo la risposta hanno comunque evidenziato che malgrado la precisione formale della risposta del sottosegretario , resta aperta la discussione sull’opportunità di dare la giusta diffusione in forma ufficiale anche su questo aspetto per evitare che un errore materiale comporti un recupero particolarmente oneroso per i professionisti.
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Domande d’ingresso 2026: scadenza precompilazione 7 dicembre
Con la circolare congiunta del 16 ottobre 2025, i Ministeri dell’Interno, del Lavoro, dell’Agricoltura e del Turismo hanno fornito le istruzioni applicative sul D.P.C.M. 2 ottobre 2025 relativo alla programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per il triennio 2026-2028.
Con una ulteriore circolare il 30 ottobre è stata comunicata una piccola rettifica in tema di associazioni datoriali autorizzate per il settore turistico stagionale
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2025, stabilisce criteri, quote e procedure per l’assunzione di cittadini di Paesi terzi per lavoro subordinato, autonomo e stagionale.
Il provvedimento risponde all’esigenza di una pianificazione triennale unica, in attuazione dell’art. 1 del D.L. 20/2023, che semplifica e anticipa la gestione delle quote, adeguandola ai fabbisogni effettivi del mercato del lavoro italiano.
Le quote d’ingresso 2026-2028
l D.P.C.M. 2 ottobre 2025 disciplina gli ingressi per lavoro subordinato, autonomo e stagionale, fissando le quote annuali per ciascun anno del triennio.
Questo il quadro generale delle quote
Anno Lavoro subordinato Lavoro autonomo Lavoro stagionale Totale 2026 76.200 650 88.000 164.850 2027 76.200 650 89.000 165.850 2028 76.200 650 90.000 166.850 Le quote per lavoro subordinato non stagionale (art. 6 D.P.C.M.) comprendono 25.000 posti riservati ai cittadini di 35 Paesi con accordi di cooperazione migratoria (tra cui Albania, Marocco, India, Filippine, Tunisia, Ucraina), oltre a 13.600 posti nel 2026 per l’assistenza familiare.
Sono inoltre previste 18.000 quote aggiuntive nel 2026 per Paesi con nuovi accordi, che saliranno a 34.000 nel 2028.
Per il lavoro autonomo le quote annuali sono 650, destinate a: imprenditori con investimenti minimi di 500.000 euro e almeno 3 posti di lavoro creati, professionisti e titolari di cariche societarie, cittadini italiani all’estero e rifugiati riconosciuti.
Per il lavoro stagionale, le quote raggiungono 90.000 nel 2028, con priorità come sempre ai settori agricolo e turistico e riserve specifiche per i lavoratori già impiegati in Italia nei cinque anni precedenti.
Si segnala che i modelli per le richieste di verifica e dichiarazione sostitutiva sono quelli allegati alla circolare 2025.
Istruzioni operative per i datori di lavoro
Per le assunzioni non stagionali, i datori di lavoro devono richiedere preventivamente al Centro per l’Impiego la verifica dell’indisponibilità di lavoratori già presenti in Italia. In assenza di riscontro entro otto giorni, la verifica si considera negativa e l’impresa può procedere con la richiesta di nulla osta.
È inoltre obbligatoria l’asseverazione da parte di un consulente del lavoro o di un’associazione datoriale, che certifichi la regolarità del rapporto e il rispetto dei contratti collettivi.
Il reddito minimo annuo richiesto è:
- 30.000 euro per imprese e lavoratori autonomi,
- 20.000 euro per datori di lavoro singoli e 27.000 euro per nuclei familiari con più componenti, nel settore domestico,
Sono previste esenzioni per i datori non autosufficienti, documentate da certificazione medica.
Presentazione delle domande
Le istanze vanno inoltrate tramite il Portale ALI (https://portaleservizi.dlci.interno.it), con autenticazione SPID o CIE.
Il calendario operativo dei click day è il seguente:
Data Procedura Modello 23 ottobre – 7 dicembre 2025 Precompilazione delle domande Tutti i modelli 12 gennaio 2026 Click day settore agricolo C-Stag agricolo 9 febbraio 2026 Click day settore turistico C-Stag turistico 16 febbraio 2026 Click day lavoro subordinato B2020 18 febbraio 2026 Click day assistenza familiare A-bis Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2026, nel limite delle quote disponibili.
È richiesto un indirizzo PEC registrato su INI-PEC o INAD, che costituirà il domicilio digitale per le comunicazioni.
Nella circolare del 30 ottobre 2025 viene precisato che nella lista delle associazioni autorizzate all'inoltre delle domande va considerata Confartigianato imprese.
Istruttoria, rilascio del nulla osta e contratto
Le quote vengono ripartite dal Ministero del Lavoro entro 10 giorni dai click day, sulla base delle domande ricevute.
Il nulla osta viene rilasciato:
- entro 20 giorni per il lavoro stagionale,
- entro 60 giorni per il lavoro non stagionale.
In assenza di pareri contrari entro i termini, il nulla osta è rilasciato automaticamente e inviato telematicamente al datore e alle autorità consolari.
Contratto di soggiorno e assunzione
Entro otto giorni dall’ingresso del lavoratore in Italia, il datore e il lavoratore devono firmare digitalmente il contratto di soggiorno tramite il Portale ALI.
ATTENZIONE Il lavoratore può iniziare a lavorare immediatamente dopo l’ingresso, anche nelle more della firma e della richiesta del permesso di soggiorno.
Il contratto firmato genera automaticamente la comunicazione obbligatoria ai servizi competenti, salvo i casi in cui l’assunzione avvenga autonomamente nel settore domestico.
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Confapi: nuova convenzione INPS e codici contratto
Con il messaggio 3592 del 28.11.2025 INPS ha reso noto il rinnovo della Convenzione tra INPS, e INL – CONFAPI, CGIL, CISL e UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza per la contrattazione collettiva nazionale di categoria.
La precedente Convenzione tra le parti, adottata con la determinazione n. 106 del 26 settembre 2019, in attuazione dell’Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza del 26 luglio 2016, siglata il 27 settembre 2019 era stata rinnovata fino al 26 settembre 2025.
Codice autorizzazione ed elenco codici CCNL Confapi
Il nuovo documento ha validità triennale e, al riguardo, l’Istituto ha provveduto a prorogare per ulteriori tre anni la validità del codice di autorizzazione “0Y”, avente il significato di “Azienda che conferisce i dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria”, per le matricole dell’area di rappresentanza di CONFAPI, già codificate.
Al fine di agevolare sia i datori di lavoro che gli intermediari autorizzati, si allega l’elenco dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) riferibili all’area di rappresentanza di CONFAPI in cui sono riportati :
- codice contratto per la misura della rappresentatività sindacale (c.d. Ra.Si.) e
- codice contratto alfanumerico CNEL.