• Lavoro Dipendente

    Comunicazione lavori usuranti entro il 31 marzo: come fare

    La scadenza per la compilazione e invio del modello “LAV_US” con riferimento alle attività lavorative usuranti  scade il prossimo  31 marzo.

    Ricordiamo di seguito in sintesi gli aspetti principali dell'adempimento, che, si ricorda,  viene richiesto ai  soli fini di monitoraggio.

    Comunicazione obbligatoria lavori usuranti: le categorie e i contenuti

    L'adempimento è previsto del D.M. 20/9/2011, che ha introdotto la possibilità di accesso anticipato alla pensione per quei lavoratori che sono:

    1. addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti  c.d. usuranti (art. 2, comma 5, decreto legislativo 67/2011); 
    2. addetti a  un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena” o
    3.  addetti all’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo e compreso in regolari turni periodici
    4.  conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

    Con l'articolo 5, si impone al datore di lavoro  l'invio di una comunicazione con l'indicazione  del periodo e  del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti nell'anno precedente.

    • Comunicazione lavoro notturno

    In caso di lavoro notturno, la comunicazione deve indicare anche , per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno.

    in riferimento al lavoro notturno a turni,  se effettuato  per l'intero anno ed in via esclusiva, la comunicazione è dovuta solo in caso di effettuazione di un  minimo di 64 giornate. 

    Invece per il semplice lavoro notturno ( ex art. 1, comma 1, lett b, n. 2, del D.Lgs. 67/2011), la comunicazione  è dovuta solo  per lo svolgimento di  almeno 3 ore giornaliere nell'arco dell'interno anno. 

    Comunicazione obbligatoria lavori usuranti: come fare, scadenza invio

    L'obbligo viene assolto    normalmente entro il 31 Marzo di ogni anno, tramite la compilazione del Modello LAV_US direttamente sul sito  di Servizi per il lavoro  del Ministero (https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome). 

    Qualora il soggetto che effettua l'invio non sia  in possesso delle credenziali d'accesso dovrà procedere dapprima con la registrazione, aspettare l'esito del Ministero, e successivamente iniziare la compilazione.

    Il Modello può essere presentato da

    • datore di lavoro, 
    • azienda utilizzatrice in caso di lavoratori somministrati, o da
    •  intermediari abilitati ( consulenti o associazioni datoriali).

    Il Modello LAV_US si compone di tre parti principali:

    1. Sezione Datore di Lavoro, si indicano i riferimenti dell'azienda che svolge lavori faticosi o pesanti, insieme anche alla matricola e i codici di inquadramento INPS, Codice Cliente attribuito dall'INAIL, eventuale iscrizione ad alti enti e alla Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane;
    2. Sezione elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività, nella quale vanno indicate tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge attività usuranti, i dati anagrafici dei singoli lavoratori impegnati in tali attività e il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto;
    3. Sezione dati di invio, compilata automaticamente dal sistema, in cui sono presenti i dati di chi ha compilato il modello, azienda o intermediario.

    Comunicazione obbligatoria lavori usuranti: sanzioni e FAQ

    Il Ministero del lavoro, nella sezione URP ON LINE, ha pubblicato alcune FAQ. In particolare viene chiarito ad esempio che 

    1. in caso di lavoro in somministrazione,  sono obbligate all'invio del modello  le imprese utilizzatrici, senza distinzione dagli altri lavoratori.
    2. Inoltre si specifica che le comunicazioni vanno fatte per tutti i lavoratori a prescindere da fatto che abbiano maturato i  requisiti necessari per l’accesso anticipato alla pensione.
    3.  in caso di fusione tra due aziende con  estinzione dell’incorporata, l’obbligo di invio  è in capo all’azienda incorporante.

  • Edilizia

    Costo medio lavoro edilizia: tabelle 2026

    E' stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il decreto direttoriale 23 del 26.3.2026 della direzione  Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industria che definisce  

    1. L'aggiornamento del costo medio orario del lavoro, per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e  attività affini e delle cooperative per gli operai e per gli impiegati con decorrenza dalla  data di emanazione del decreto e 
    2.  il costo del lavoro in edilizia  a livello provinciale, per operai e impiegati

    Il decreto fornisce in allegato  le tabelle  di dettaglio.

    Costo medio lavoro in edilizia: i dati di riferimento

     Si ricorda che i valori sono determinanti esaminando il rinnovo del seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro: 

    • CCNL EDILI Industria-Cooperative astipulato in data 21 febbraio 2025 tra ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;  
    • CCNL EDILI Piccola Industria stipulato in data 15 aprile 2025 tra CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL; 
    • il CCNL EDILI Artigianato stipulato in data 20 maggio 2025 tra ANAEPA-CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI-EDILIZIA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
      e  sulla base dei nuovi importi dei minimi tabellari a valere da maggio 2025 con decorrenza 26 marzo 2026

    Il decreto precisa che il costo del lavoro  cosi determinato  è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

    1.  benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
    2.  oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive  modificazioni.

  • Lavoro Dipendente

    Call center: costo medio del lavoro 2026

    ll Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il Decreto n. 16 del 25.3.2026  per la determinazione del costo del lavoro per il personale dipendente da imprese che svolgono attività di call center., pubblicato sul sito istituzionale il 25 marzo.

     Il costo del lavoro medio , definito fino al minuto di effettiva prestazione per il personale dipendente da imprese  che svolgono attività di call center,  è stabilito, da aprile 2026 a dicembre 2028,     nelle tabella allegate che costituiscono parte integrante del decreto.

    Il decreto precisa che il costo del lavoro nei call center, così determinato  è suscettibile di oscillazioni in relazione:
    a) ad eventuali benefici di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
    b) ad oneri derivanti dall’applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);
    c) ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 

  • Lavoro Autonomo

    Formazione giornalisti 2026: nuovo regolamento, con qualche criticità

    Con la pubblicazione nel Bollettino del Ministero della Giustizia n. 5 del 15 marzo 2026, è stato adottato il nuovo regolamento sulla formazione professionale continua (FPC) degli iscritti all’Ordine dei giornalisti, ai sensi del d.P.R. n. 137/2012.

    Il provvedimento non è immediatamente operativo, ma entrerà in vigore il 13 giugno 2026, cioè decorsi 90 giorni dalla pubblicazione.

    Il nuovo regolamento aggiorna in modo significativo la disciplina della formazione obbligatoria, confermando il suo ruolo centrale non solo ai fini dell’aggiornamento professionale, ma anche come requisito deontologico essenziale per incarichi e funzioni all’interno dell’Ordine.

    Ci sono però aspetti che hanno creato perplessità . Vediamo in sintesi cosa cambia.

    Il nuovo regolamento in sitensi

    Il regolamento ribadisce l’obbligo formativo per tutti i giornalisti iscritti all’Albo, sia professionisti sia pubblicisti. 

    In particolare, è previsto il conseguimento di 60 crediti formativi nel triennio, di cui almeno 20 in materia deontologica, da distribuire in almeno due anni.

    Per gli iscritti da oltre 30 anni l’obbligo è ridotto a 20 crediti complessivi, con almeno 10 crediti deontologici.

    Le attività formative possono essere svolte in presenza, in streaming o in modalità on demand e possono essere organizzate da diversi soggetti: Consiglio nazionale, ordini regionali, enti terzi autorizzati e aziende editoriali. 

    Il regolamento introduce anche  criteri più stringenti per garantire qualità e coerenza dei percorsi formativi.

    Tra i principali requisiti operativi:

    • i corsi devono avere contenuti strettamente attinenti alla professione giornalistica;
    • è obbligatoria la presenza di relatori qualificati e in regola con la formazione;
    • sono esclusi eventi non formativi (come conferenze stampa o attività promozionali);
    • la durata dei corsi deve essere compresa tra due e quattro ore, salvo eccezioni motivate.

    Il sistema di accreditamento è gestito dal Consiglio nazionale attraverso il Comitato tecnico scientifico (Cts), che valuta i corsi, attribuisce i crediti e verifica il rispetto delle regole, con possibilità di intervento anche durante lo svolgimento degli eventi.

    Gli enti terzi devono ottenere un’autorizzazione triennale, subordinata al parere vincolante del Ministero della Giustizia, dimostrando adeguati requisiti organizzativi e formativi.

    In caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo, sono previste sanzioni disciplinari progressive, dall’avvertimento alla censura.

    Le novità 2026

    Tra le novità più rilevanti emerge una revisione significativa della formazione in modalità on demand. Il regolamento stabilisce infatti che tali corsi siano organizzati dal Consiglio nazionale dell’Ordine, anche in collaborazione o su proposta di consigli regionali o altri enti e istituzioni.

    Questa impostazione rafforza il ruolo centrale del Cnog nella gestione della formazione digitale asincrona

    Ulteriori elementi innovativi , come detto, riguardano:

    • il rafforzamento dei controlli qualitativi sui corsi e sui soggetti organizzatori;
    • limiti agli eventi a pagamento organizzati dagli enti terzi;
    • l’utilizzo obbligatorio di piattaforme digitali per la gestione e il monitoraggio delle presenze;
    • criteri più rigorosi nella selezione dei relatori, anche sotto il profilo etico e disciplinare.

    Viene inoltre confermata la gratuità dei corsi deontologici organizzati dagli ordini territoriali, al fine di garantire l’accesso alla formazione obbligatoria.

    I punti critici : limitazione dell’offerta formativa

    Il nuovo regolamento ha suscitato alcune perplessità, evidenziate in due interrogazioni parlamentari  in particolare sotto il profilo della concorrenza e dell’organizzazione dell’offerta formativa.

    Il punto più critico riguarda la gestione dei corsi on demand, affidata in via principale al Consiglio nazionale con esclusione di enti terzi. Secondo l’interrogazione, tale scelta potrebbe limitare  la pluralità dell’offerta e incidendo sulla possibilità per i giornalisti di accedere facilmente ai percorsi formativi necessari.

    Sono inoltre segnalate:

    • la mancata consultazione degli enti terzi nella fase di revisione del regolamento;
    • l’assenza di analisi sull’impatto delle nuove regole sull’offerta formativa complessiva;
    • possibili profili di criticità rispetto ai principi di concorrenza, richiamati anche dall’Autorità garante.

    Nella risposta ufficiale, il Ministero della Giustizia ha chiarito che la propria funzione di vigilanza riguarda esclusivamente gli aspetti organizzativi e non la definizione dei soggetti formatori. Ha inoltre evidenziato che il regolamento non esclude del tutto altri soggetti, prevedendo forme di collaborazione.

    Resta tuttavia aperto il confronto tra esigenze di controllo qualitativo e tutela della concorrenza, con possibili sviluppi anche sul piano applicativo dopo l’entrata in vigore del regolamento il 13 giugno 2026.

  • TFR e Fondi Pensione

    TFS e TFR dipendenti pubblici: le novità sui pagamenti

    Con la circolare n. 30 del 27 marzo 2026, l’Istituto fornisce un quadro aggiornato e sistematico dei termini di pagamento e delle modalità di rateizzazione del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) per i dipendenti pubblici. 

    Il documento interviene in un contesto normativo già oggetto di numerosi interventi, con l’obiettivo di chiarire le tempistiche applicabili in base alle diverse causali di cessazione dal servizio e ai requisiti pensionistici maturati. 

    Si tratta delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026, che incidono sui tempi di liquidazione per alcune categorie di lavoratori, imponendo ai datori di lavoro pubblici e ai consulenti una attenta gestione delle decorrenze.

    La disciplina del pagamento del TFS/TFR trova fondamento nell’articolo 3 del decreto-legge n. 79/1997, successivamente modificato da diversi interventi legislativi che hanno introdotto sia il differimento dei termini sia la rateizzazione delle prestazioni. 

    In particolare, la legge n. 147/2013 ha stabilito soglie di importo oltre le quali il pagamento avviene in più tranche annuali.

    La Corte costituzionale, con le sentenze n. 159/2019 e n. 130/2023, ha confermato la legittimità del sistema, pur evidenziando l’esigenza di garantire una liquidazione tempestiva, soprattutto nei casi di cessazione per limiti di età.

    Su tale assetto interviene l’articolo 1, comma 198, della legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026), che modifica il termine dilatorio per il pagamento del TFS/TFR, riducendolo da 12 a 9 mesi per i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2027. 

    La modifica riguarda esclusivamente le cessazioni per pensionamento di vecchiaia o per limiti ordinamentali, lasciando invariati i termini per le altre fattispecie, come dimissioni volontarie o cessazioni senza diritto a pensione.

    Le novità 2026

    La principale novità operativa consiste nella riduzione dei tempi di pagamento per specifiche ipotesi di cessazione.

     In particolare: 

    • per i pensionamenti maturati entro il 31 dicembre 2026 resta il termine di 12 mesi (più 3 mesi per il pagamento); 
    • per i pensionamenti dal 1° gennaio 2027 il termine scende a 9 mesi (più 3 mesi per il pagamento); 
    • restano invariati i termini più lunghi per dimissioni volontarie o altre cessazioni (24 mesi); 
    • continua ad applicarsi il termine breve di 105 giorni nei casi di decesso o inabilità.

    Permane inoltre il sistema di rateizzazione in base all’importo complessivo della prestazione:

    Importo TFS/TFR Modalità di pagamento
    Fino a 50.000 euro Unica soluzione
    Tra 50.000 e 100.000 euro Due rate annuali (50.000 + residuo)
    Oltre 100.000 euro Tre rate annuali (50.000 + 50.000 + residuo)

    Le rate successive alla prima vengono erogate a distanza di 12 mesi dalla maturazione del diritto al primo pagamento.

    Le istruzioni operative – i diversi casi

    Dal punto di vista applicativo, i datori di lavoro pubblici e i consulenti devono verificare con precisione la causa di cessazione e la data di maturazione del diritto pensionistico, elementi determinanti per individuare il corretto termine di pagamento.

    Nei casi ordinari:

    • cessazione per limiti di età o pensionamento: decorrenza dopo 12 mesi (o 9 mesi dal 2027) e pagamento entro i successivi 3 mesi;
    • cessazione per dimissioni volontarie o licenziamento: decorrenza dopo 24 mesi;
    • cessazione per inabilità o decesso: pagamento entro 105 giorni.

    Particolare attenzione deve essere posta alle fattispecie con requisiti pensionistici “speciali” (quota 100, quota 102, pensione anticipata flessibile, APE sociale, cumulo contributivo). In tali casi, la decorrenza del termine non coincide con la cessazione dal servizio, ma con il momento in cui si maturano i requisiti ordinari della pensione di vecchiaia o anticipata.

    Per il comparto scuola, inoltre, la cessazione avviene al termine dell’anno scolastico (31 agosto), ma la decorrenza del termine può essere collegata alla maturazione del requisito entro il 31 dicembre dello stesso anno.

    Ulteriore aspetto operativo riguarda i lavoratori che cessano senza diritto a pensione e presentano successivamente domanda: se la richiesta avviene entro 24 mesi, i termini si ricalcolano sulla base del requisito pensionistico; decorso tale periodo, resta fermo il termine originario.

    Infine,  si ricorda che il mancato rispetto dei termini comporta l’obbligo di corresponsione degli interessi legali per ogni giorno di ritardo, con conseguenti impatti economici per le amministrazioni.

  • Rubrica del lavoro

    Assegni familiari e maggiorazione pensioni 2026

    E' stata pubblicata il 27 marzo 2026  la  Circolare Inps n. 32   che fornisce gli importi e le tabelle dei limiti di reddito per gli assegni familiari e per le quote di maggiorazione di pensioni  per i  soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare. 

    Si tratta  ricordiamo di:

    • coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e 
    • pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). 

    La circolare precisa che la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico. 

    Importi assegni familiari e limiti di reddito 2026

    Si ricorda che la disciplina si applica ai 

    coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e ai 

    pensionati delle Gestioni speciali per lavoratori autonomi.

     Per tali soggetti, la normativa sugli assegni familiari continua a trovare applicazione in alternativa all’assegno per il nucleo familiare.

    Il sistema prevede che il diritto alla prestazione sia subordinato al rispetto di specifici limiti reddituali familiari, aggiornati annualmente sulla base dell’inflazione programmata. Per il 2025, tale indice è stato fissato all’1,8%, determinando la rivalutazione delle soglie a decorrere dal 1° gennaio 2026.

    Resta fermo che la cessazione del diritto agli assegni familiari per superamento dei limiti di reddito non incide su altri benefici collegati alla vivenza a carico.

     Le procedure informatiche di liquidazione delle pensioni sono state adeguate ai nuovi parametri, garantendo l’applicazione automatica delle soglie aggiornate

    I nuovi importi

    Ecco le  novità riguardanti sia gli importi delle prestazioni sia i limiti reddituali per il riconoscimento e la misura degli assegni familiari.

     Di seguito si riportano gli importi mensili aggiornati per il 2026:

    Categoria beneficiari Importo mensile
    Coltivatori diretti, coloni, mezzadri (fratelli, sorelle, nipoti) € 8,18
    Pensionati gestioni autonome e piccoli coltivatori diretti (coniuge e familiari) € 10,21
    Piccoli coltivatori diretti (genitori ed equiparati) € 1,21

    Per quanto riguarda i limiti reddituali mensili per l’accertamento del carico familiare (non autosufficienza economica), gli stessi sono stati determinati in relazione al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fissato per il 2026 a 611,85 euro mensili.

     I nuovi limiti risultano i seguenti:

    Composizione familiare Limite reddito mensile
    Coniuge, un genitore, fratelli, sorelle, nipoti € 861,69
    Due genitori ed equiparati € 1.507,96

    Le istruzioni operative

    Ai fini operativi, i datori di lavoro e i consulenti devono verificare annualmente il rispetto dei nuovi limiti reddituali per determinare la spettanza degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione pensionistica.

    Per i soggetti interessati, la valutazione deve essere effettuata considerando il reddito complessivo del nucleo familiare, secondo le regole vigenti. In caso di superamento delle soglie, si determina la cessazione o la riduzione del beneficio, con effetti a partire dal 1° gennaio 2026.

    Le procedure di calcolo delle pensioni e delle prestazioni collegate risultano già aggiornate dall’Istituto, ma resta fondamentale il controllo preventivo dei dati reddituali dichiarati.

  • Pensioni

    Ape sociale 2026: domande entro il 31 marzo

     La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha prorogato  ancora una volta, per un anno,  il periodo di sperimentazione dell’APE sociale. 

    La misura continua quindi ad applicarsi ai soggetti che, al compimento di 63 anni e 5 mesi, entro il 31 dicembre 2026 si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 179, lettere da a) a d), della legge n. 232/2016 (disoccupati, caregiver, invalidi e addetti a mansioni gravose). La proroga è accompagnata da un incremento delle risorse finanziarie stanziate per gli anni dal 2026 al 2031.

    In conseguenza della proroga,  con il messaggio  n. 128 del 14 gennaio 2026  INPS ha comunicato la riapertura della piattaforma per le  domande di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale, da presentare tramite l’istanza “Verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale”. Le domande possono essere inoltrate online sul sito INPS con credenziali SPID, CNS, CIE o eIDAS, tramite i patronati oppure attraverso il Contact Center. vedi sotto 

    Questa agevolazione, attiva già dal 2017 consente a chi desidera lasciare il lavoro prima del raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia,  di accedere a un sostegno finanziario fino al momento della pensione.

    Di seguito  rivediamo  in dettaglio chi può accedere all’Ape Sociale, quali sono i requisiti e la procedura da seguire per presentare la domanda entro i termini.

    Ape sociale, di cosa si tratta

    L’Ape Sociale è un’indennità economica parametrata alla pensione maturata, entro un limite massimo di 1500 euro,   riservata a specifiche categorie di lavoratori che  a causa di particolari condizioni personali o lavorative, desiderano accedere a un anticipo pensionistico rispetto alla normale età pensionabile. Si rivolge a lavoratori con difficoltà socio-economiche che si trovano in condizioni di 

    • disoccupazione,
    •  caregiving,
    •  riduzione di capacità lavorativa  del 74% o  
    • che hanno svolto lavori particolarmente gravosi

    Ape sociale 2026 : tutti i requisiti e le categorie di beneficiari

    L’Ape Sociale è riservata a lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata.

    Per beneficiare dell’Ape Sociale, il lavoratore deve soddisfare specifici requisiti di età, anzianità contributiva e condizione lavorativa:

    • Età: Almeno 63 anni e 5 mesi.
    • Anzianità Contributiva: Almeno 30 anni di contributi versati; per i lavori gravosi, il requisito contributivo sale a 36 anni o a 32 anni in alcune categorie particolari. (vedi sotto)
    • Cessazione dell’Attività Lavorativa: Al momento della domanda, il lavoratore non deve essere titolare di alcuna pensione diretta e deve avere cessato ogni attività lavorativa, sia dipendente sia autonoma.

    Le donne possono inoltre beneficiare di una riduzione del requisito contributivo di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di due anni.

    Le categorie specifiche ammissibili sono:

    • Disoccupati: Lavoratori che hanno perso il lavoro per licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale,  con un minimo di 30 anni di anzianità contributiva.
    • Caregiver: Lavoratori  con un minimo di 30 anni di anzianità contributiva, che assistono, da almeno sei mesi, il coniuge o un parente convivente di primo grado con disabilità grave (Legge 104, art. 3 comma 3). Sono ammissibili anche i caregiver di parenti o affini di secondo grado se i genitori della persona con disabilità sono deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti.
    • Invalidità: Lavoratori con una capacità lavorativa ridotta almeno del 74% e con un minimo di 30 anni di anzianità contributiva.
    • Lavoratori con  Mansioni Gravose: Dipendenti con almeno 36 anni di contributi che abbiano svolto lavori gravosi per almeno sette anni negli ultimi dieci anni o sei anni negli ultimi sette anni. L'anzianità  richiesta è di 32 anni per gli operai edili.

    APE sociale: gli step e i documenti per la domanda

    Per ottenere l'APE SOCIALE è necessario richiedere all'INPS la verifica dei requisiti e successivamente  inviare domanda di pensione telematica Se  è già avvenuta la cessazione dell'attività lavorativa  i due passaggi possono essere effettuati contemporaneamente 

    La verifica dei requisiti può essere effettuata tramite il portale INPS, nella sezione dedicata all’“APE Sociale – Anticipo pensionistico – Verifica requisiti”. 

    Qui, il lavoratore può consultare le informazioni necessarie per capire se rientra tra i beneficiari dell’Ape Sociale e utilizzare il servizio telematico.

    La domanda può essere inviata direttamente  o appoggiandosi a un Patronato.

    I passaggi  sono i seguenti 

    1. Accedere al Portale INPS: Collegarsi al sito dell’INPS e accedere con le proprie credenziali digitali SPID o CIE o CNS
    2. Inviare la Domanda di Verifica: Compilare la richiesta online e inviarla per avviare la verifica dei requisiti.
    3. Attendere la Risposta INPS:  l’INPS comunicherà l’esito della domanda entro 30 giorni dalla data di presentazione.
    4.  Domanda di Accesso alla Prestazione: Dopo aver ottenuto la conferma del possesso dei requisiti, il lavoratore deve presentare la domanda di accesso alla prestazione vera e propria. Tale domanda va inoltrata all’INPS  per non perdere alcuna mensilità del trattamento, subito dopo la cessazione dell’attività lavorativa.

    I requisiti  che  devono essere  perfezionati prima del 31 dicembre, sono:

    -lo stato di disoccupato e la cessazione da almeno 3 mesi dei relativi trattamenti;

    -il requisito di assistenza del portatore di handicap da almeno 6 mesi continuativi;

    -lo stato invalidante uguale o superiore al 74%.

    Invece  il requisito temporale per i lavori gravosi deve sussistere alla data di presentazione della domanda di accesso.

    Sono richiesti i seguenti documenti : 

    • -lettera di licenziamento o dimissioni per giusta causa, oppure verbale di risoluzione consensuale;
    • -un'attestazione del o dei datore/datori di lavoro redatta sul modello predisposto dall'INPS, nel quale indicare i periodi di lavoro prestato , il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative svolte;
    • -nel caso dell'edilizia, gli operai edili possono sostituire le attestazioni  del datore di lavoro, con una dichiarazione,  firmata dai responsabili delle Casse edili, dalla quale risultino i periodi durante i quali sono stati iscritti alle Casse.

    Per ulteriori informazioni:

    APE Sociale : quali sono le scadenze

     Si ricorda infine che le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’indennità di APE Sociale  possono  essere presentate entro

    • 31 marzo 
    •  15 luglio  
    •  30 novembre 2025,   per le  eventuali residue  risorse finanziarie.

    Le risposte dell'INPS giungeranno quindi, rispettivamente :

    • entro il 30 giugno 2026 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2025;
    • entro il 15 ottobre 2026 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2025;
    • entro il 31 dicembre  2026 per le domande di verifica delle condizioni presentate  entro il 30 novembre del medesimo anno.

    ATTENZIONE: se sono già stati perfezionati tutti i requisiti richiesti può essere  inviata contestualmente  anche la domanda  di accesso alla prestazione.