-
Gestione credito INPS pubblico impiego: le novità 2025
La circolare INPS n. 49 del 3 marzo 2025 illustra le novità relative all'adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito), a seguito dell'approvazione dell’articolo 27 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 (Collegato Lavoro).
L'adesione alla Gestione credito INPS diventa più flessibile e accessibile a un numero maggiore di pensionati e lavoratori pubblici, con semplificazioni nelle procedure e contributi obbligatori definiti.
Gestione credito INPS: cos’è
La Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito INPS) è un fondo che eroga prestazioni di credito agevolato e assistenza sociale a favore di dipendenti pubblici e pensionati che vi aderiscono.
L'obiettivo principale è fornire sostegno economico attraverso prestiti e agevolazioni per varie esigenze personali e familiari.
Principali prestazioni offerte
Prestiti a tasso agevolato
- Piccolo prestito con importo limitato con rimborso fino a 48 mesi.
- Prestiti pluriennali: concessi per specifiche necessità (es. spese mediche, ristrutturazione casa), con rimborso fino a 10 anni.
- Mutui ipotecari
- Finanziamenti per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa a tassi vantaggiosi rispetto al mercato.
Contributi e sussidi per situazioni di difficoltà
Contributi per spese sanitarie, assistenza a familiari non autosufficienti o calamità naturali.
Borse di studio e iniziative per il diritto allo studio:
- Supporto economico per studenti meritevoli (figli di iscritti o pensionati).
- Soggiorni studio in Italia e all’estero per ragazzi e corsi di formazione professionale.
Agevolazioni per soggiorni vacanza e termali
L'adesione alla Gestione Credito è obbligatoria per alcuni dipendenti pubblici, mentre per altri (pensionati e alcune categorie di lavoratori) è volontaria, con trattenute mensili proporzionali alla retribuzione o alla pensione.
Gestione credito INPS: i beneficiari dal 2025 e stop scadenze
Dal 12 gennaio 2025, l'adesione può avvenire senza limiti temporali, eliminando le scadenze precedenti.
L’adesione è irrevocabile e le prestazioni possono essere richieste dopo un anno dall’iscrizione.
I nuovi destinatari della Gestione credito
- Pensionati ex dipendenti pubblici che non avevano aderito in precedenza.
- Pensionati ex dipendenti di enti pubblici, anche se la loro pensione è a carico di gestioni diverse dalla Gestione dipendenti pubblici.
- Sottufficiali e ufficiali prossimi al pensionamento o al collocamento in ausiliaria.
- Dipendenti pubblici non iscritti ai fondi pensionistici ex ENPAS o ex INADEL.
Esclusi: titolari di pensione ai superstiti e soggetti con carriera lavorativa prevalentemente fuori dal settore pubblico.
Modalità di adesione semplificate
- Domanda online tramite il portale INPS con credenziali digitali.
- Per i lavoratori prossimi alla pensione, possibilità di adesione contestuale alla domanda di pensionamento.
- In alternativa, per i dipendenti pubblici iscritti, opzione di mantenimento automatico barrando la casella "Chiedo di aderire al fondo credito" nella richiesta di pensionamento.
Gestione credito INPS: Nuove regole contributive dal 2025
Per i contributi le nuove regole prevedono
- Per i dipendenti pubblici iscritti: 0,35% della retribuzione lorda.
- Per i pensionati aderenti: 0,15% della pensione lorda, detratto direttamente dall’INPS.
- Non è previsto rimborso dei contributi, anche in assenza di utilizzo delle prestazioni.
Le denunce contributive devono essere trasmesse tramite il sistema Uniemens, con specifici codici per lavoratori attivi, sottufficiali e ufficiali in ausiliaria.
-
Puc: la copertura INAIL per il lavoro nei Comuni
E' stato pubblicato il 18 gennaio 2024 in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del lavoro n. 156/ 2023 con le disposizioni sui Progetti Utili alla Collettività (PUC) rivolti ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (decreto-legge n. 48 del 2023.)
I percorsi personalizzati previsti dalle due misure di sostegno economico per i meno abbienti possono infatti includere l’impegno del beneficiario a partecipare a Progetti Utili alla Collettività (PUC), predisposti dai Comuni o da altri enti con essi convenzionati in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.
Il Decreto e relativo allegato specificano le forme e le caratteristiche dei PUC, le modalità di attuazione, gli obblighi in materia di salute e sicurezza .
In particolare nell'allegato sono forniti esempi di ambiti di intervento con i PUC e lo schema per la predisposizione dei progetti .
Con la circolare 19 del 27 febbraio 2025 INAIL ha fornito le istruzioni per la copertura assicurativa contro gli infortuni di questi lavoratori
Vediamo qualche dettaglio ulteriore.
Partecipazione ai Progetti utili alla collettività PUC
Nell'ambito del percorso personalizzato definito con i nuclei familiari beneficiari dell’AdI, può essere prevista la partecipazione ai progetti utili alla collettività, da svolgere:
- a titolo gratuito,
- presso il Comune di residenza, ovvero, previo accordo, presso i Comuni dell'Ambito Territoriale o
- presso enti del Terzo settore d'intesa con il Comune.
La mancata partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari dell’AdI, tenuti agli obblighi, (se previsti nel Patto di inclusione sociale ovvero nel Patto di servizio) comporta la decadenza dal beneficio.
La partecipazione è facoltativa per i componenti il nucleo beneficiario non tenuti agli obblighi.
Lo svolgimento delle attività è a titolo gratuito ma per i percettori di Supporto alla formazione e al lavoro la partecipazione al PUC determina l’accesso al beneficio economico,art. 12, comma 7 del decreto-legge n. 48 del 2023.
Il Comune o altra amministrazione pubblica titolare del PUC deve istituire preventivamente per ogni progetto un apposito registro cartaceo o elettronico per la registrazione della presenze dei percettori di ADI o SFL.
Le assenze per malattia o per motivi personali devono essere giustificate e documentate. Le assenze non giustificate sono oggetto di richiamo nelle modalità di cui all’Allegato 1, salvo l’eventuale recupero delle ore in accordo con l'ente ospitante.
Il soggetto attuatore ha la facoltà di sostituire il partecipante in caso di criticità.
Le attività escluse per percettori di ADI e SFL
I soggetti obbligati non possono:
- svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall’ente pubblico
- ricoprire ruoli o posizioni dell’organizzazione
- essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico
- partecipare a lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto.
Il catalogo dei PUC va comunicato dal Comune al SIUSL Piattaforma GEPI, ai CPI territorialmente competenti e alle Agenzie di servizi per il lavoro e vanno inoltre comunicati gli abbinamenti tra i percettori e i progetti.
La copertura INAIL: calcolo del premio
La circolare Inail 19 2025 disciplina il premio speciale unitario giornaliero per l'assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali per i partecipanti ai Progetti Utili alla Collettività (PUC), stabilendo le modalità di applicazione e gli obblighi relativi.
1. Premio Speciale Unitario Giornaliero
Con il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2024, n. 68, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recepito la determina dell'INAIL del 26 marzo 2024, n. 73, stabilendo per l'anno 2024 un premio speciale unitario di 1,04 euro per ogni giornata di attività prestata. A tale importo si aggiunge l’addizionale ANMIL pari all’1% come previsto dall’art. 181 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.
Il calcolo del premio si basa sulla retribuzione convenzionale giornaliera minima, fissata per il 2024 a 46,87 euro, e sulle attività svolte nei PUC. Tale premio viene aggiornato automaticamente in relazione a eventuali variazioni della retribuzione giornaliera minima.
Poiché non vi sono modifiche nelle caratteristiche dei PUC rispetto a quanto stabilito nel decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il premio speciale unitario è stato calcolato seguendo i medesimi criteri adottati con il decreto del 14 gennaio 2020, in vigore fino al 31 dicembre 2023.
Soggetti Assicurati INAIL per progetti utili alla collettività
Sono assicurati contro infortuni sul lavoro e malattie professionali i seguenti soggetti:
- Beneficiari dell’Assegno di inclusione obbligati a partecipare ai PUC;
- Beneficiari dell’Assegno di inclusione con disabilità, di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti in percorsi di protezione per violenza di genere, che partecipano volontariamente ai PUC;
- Beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro che partecipano ai PUC;
- Soggetti in condizione di povertà individuati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che partecipano volontariamente ai PUC.
L’attività viene svolta presso il Comune di residenza o, previa sottoscrizione di un accordo, in altri Comuni dello stesso ambito territoriale. L’impegno richiesto è compatibile con altre attività del partecipante, con un minimo di otto ore settimanali, incrementabili fino a sedici ore settimanali previo consenso delle autorità competenti.
Prestazioni in Caso di Infortunio o Malattia Professionale
I partecipanti ai PUC hanno diritto alle medesime prestazioni assicurative previste per la generalità dei lavoratori, incluse:
Indennità per inabilità temporanea assoluta; Prestazioni per danno permanente (in capitale o rendita);Prestazioni per i superstiti; Cure sanitarie, protesiche e riabilitative.
Sono coperti anche gli infortuni avvenuti in itinere . Il calcolo delle prestazioni si basa sulla retribuzione convenzionale giornaliera rivalutata annualmente in base all’indice ISTAT del costo della vita.
Obblighi dell’Assicurato
L’assicurato è tenuto a comunicare qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, e a denunciare eventuali malattie professionali, fornendo al Comune o all’Amministrazione titolare del PUC i dettagli del certificato medico trasmesso all’INAIL per via telematica.
Soggetti Assicuranti
I titolari dei PUC sono considerati datori di lavoro ai fini assicurativi, in conformità all’art. 9 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e sono soggetti alle relative disposizioni.. Possono essere titolari dei PUC:
Comuni, singoli o associati;
Amministrazioni pubbliche convenzionate con i Comuni;
Società partecipate dai Comuni, nel rispetto di specifici criteri normativi.
I Comuni e le amministrazioni convenzionate sono responsabili della gestione assicurativa nei confronti dell’INAIL, inclusa l’attivazione della copertura e la trasmissione periodica delle giornate lavorate.
Attivazione della Copertura Assicurativa
I Comuni e le amministrazioni pubbliche devono attivare la copertura assicurativa secondo l’art. 4 del DM 15 dicembre 2023, n. 156, e trasmettere trimestralmente all’INAIL il numero delle giornate lavorate tramite la piattaforma GePI, interoperabile con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).
Se il PUC è gestito da un’amministrazione pubblica convenzionata, l’obbligo di assicurazione resta in capo a essa, mentre il Comune si fa carico degli adempimenti verso l’INAIL. Le modalità operative sono disciplinate dalla circolare INAIL 27 marzo 2020, n. 10.
-
Regime impatriati: riduzione per figli minori a entrambi i genitori
L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 53 del 28 febbraio 2025, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al nuovo regime speciale dedicato ai lavoratori impatriati, di cui all'art. 5. D.Lgs n. 209/2023 e in particolare in tema di:
- periodo minimo di residenza all'estero nel caso in cui il richiedente abbia svolto attività lavorativa per lo stesso datore di lavoro o gruppo sia prima che dopo il trasferimento anche in forma di lavoro autonomo .
- sulle condizioni per la riduzione della base imponibile al 40% per la presenza di un figlio minore.
Impatriati i quesiti di un managing director
ll caso presentato nell'istanza riguarda un cittadino italiano che ha lavorato in Italia fino ad aprile 2019 per una società chiamata "Alfa" con la qualifica di Managing Director. Successivamente, a maggio 2019, si è trasferito all'estero, iscrivendosi all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) il 18 giugno 2019, e ha continuato a lavorare presso la sede estera della stessa società italiana fino al 30 giugno 2024.
Dopo aver interrotto il rapporto di lavoro con la società estera, ha iniziato a lavorare come autonomo nello stesso Paese estero, offrendo consulenza come "sale trader".
A partire da gennaio 2025, il contribuente desidera lavorare presso la sede italiana della società per cui aveva già lavorato all'estero, beneficiando del regime fiscale agevolato previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023.
Il contribuente pone due quesiti principali:
- il primo riguarda il periodo minimo di residenza all'estero richiesto per accedere al regime agevolato, nel caso in cui il lavoratore abbia interrotto il rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero e non vi sia continuità tra il lavoro svolto all'estero e quello successivamente svolto in Italia.
- Il secondo quesito riguarda la possibilità per entrambi i genitori di beneficiare della maggiore esenzione fiscale prevista dal comma 4, lettera a), dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023, nel caso in cui entrambi i genitori siano intenzionati a richiederla.
Impatriati la durata della permanenza all’estero
L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere ai quesiti posti dal contribuente, chiarisce che il regime agevolato per i lavoratori impatriati, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023, prevede che i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, a condizione che i lavoratori non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il trasferimento. Tuttavia, se il lavoratore presta l'attività lavorativa in Italia per lo stesso datore di lavoro o per un soggetto appartenente allo stesso gruppo per cui ha lavorato all'estero, il periodo minimo di permanenza all'estero richiesto è di sei periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato precedentemente impiegato in Italia per lo stesso datore di lavoro o gruppo, o di sette periodi d'imposta, se il lavoratore è stato precedentemente impiegato in Italia per lo stesso datore di lavoro o gruppo.
Nel caso specifico del contribuente, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il periodo minimo di residenza all'estero richiesto per accedere al regime agevolato sia di sette periodi d'imposta, poiché il contribuente ha lavorato all'estero per la stessa società per cui intende lavorare in Italia dopo il trasferimento, nonostante abbia interrotto il rapporto di lavoro dipendente con la società estera per svolgere un'attività di lavoro autonomo.
L'Agenzia sottolinea che la norma non specifica la tipologia di rapporto contrattuale che deve intercorrere tra i soggetti, pertanto il periodo minimo di permanenza all'estero è aumentato a sei o sette anni in tutte le ipotesi in cui il contribuente, al rientro in Italia, presti l'attività lavorativa per lo stesso datore di lavoro o gruppo per cui ha lavorato all'estero.
Impatriati: condizioni per la riduzione fiscale per figli minori
In merito al secondo quesito, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la riduzione al 40% della base imponibile, prevista dal comma 4 dell'articolo 5 in presenza di un figlio minore, è subordinata alla sola condizione che il figlio minore sia residente nel territorio dello Stato durante il periodo di fruizione del regime agevolato.
Pertanto, in assenza di ulteriori limiti specifici riguardo alla spettanza della riduzione a uno solo dei genitori, la stessa può essere applicata ad entrambi i genitori, nel rispetto di ogni altra condizione posta dalla norma.
-
CCNL Edili 2025 aumenti e nuovo modello contributivo
In data 21 febbraio, le associazioni datoriali Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro e le organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 3 marzo 2022, applicabile ai lavoratori dipendenti delle imprese edili, affini e delle cooperative-
La vigenza parte dal 1° febbraio 2025 e scade il 30 giugno 2028 .
Tra le principali novità da segnalare un nuovo strumento il Modello "Due", per la regolarità contributiva volto a garantire maggiore trasparenza e legalità nel settore, riducendo gli effetti negativi derivanti da evasione ed elusione contributiva, nonché dal fenomeno del dumping contrattuale.
Il modello 2 entrerà in vigore dal 1° ottobre 2025. (ulteriori dettagli al paragrafo 4)
Per quanto concerne il trattamento economico, è stato concordato un incremento retributivo complessivo di 180,00 euro per il primo livello del settore industria e cooperative a corrispondere in tre tranche con decorrenza
- al 1° febbraio 2025 (80,00 euro),
- 1° marzo 2026 (50,00 euro) e
- 1° marzo 2027 (50,00 euro).
Vediamo altri dettagli e le tabelle retributive complete nei paragrafi che seguono .
CCNL Edilizia 2025 : le principali novità contrattuali
Il testo dell'accordo comprende anche :
- disposizioni riguardanti il fondo di previdenza complementare Prevedi, per il quale le parti firmatarie si impegnano a definire una disciplina specifica entro il 31 marzo 2025, con particolare attenzione alle nuove assunzioni di operai.
- È stata inoltre istituita una commissione paritetica con il compito di armonizzare le disposizioni relative alla classificazione del personale tra industria e cooperazione, con conclusione dei lavori prevista entro il 31 marzo 2025.
- E stato definito, con il supporto tecnico del Formedil, il Catalogo Formativo Nazionale (di seguito anche "CFN"); – il catalogo formativo nazionale è suddiviso in tre sezioni: • sezione "corsi professionalizzanti"; • sezione "corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro"; • sezione "altro";- in corrispondenza di ciascun corso, il CFN indica la gratuità dello stesso o l'eventuale previsione di un contributo economico, fermo restando che i corsi indicati come gratuiti sono tali per le imprese che applicano i C.C.N.L. di settore per cui è previsto il contributo dello 0,20% al Fondo territoriale per la Qualificazione del settore;
- Per quanto attiene alla disciplina del lavoro straordinario, è stato modificato il secondo comma dell’articolo 19 del CCNL industria e dell’articolo 59 del CCNL cooperazione, stabilendo un limite massimo annuale di 250 ore, di cui 150 richiedono il consenso del lavoratore, in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 66/2003.
- Infine, dal 1° ottobre 2025 entrerà in vigore la nuova regolamentazione in materia di trasferta nazionale, applicabile esclusivamente ai cantieri avviati successivamente a tale data; questa disciplina sostituirà gli accordi territoriali relativi alla trasferta regionale, garantendo una maggiore uniformità e semplificazione degli adempimenti per le imprese e le casse edili, grazie all’integrazione con il sistema Cnce Edilconnect.
CCNL EDILIZIA 2025 Tabelle retributive
INDUSTRIA
Liv.
Par.
Aumenti – Importi mensili
Nuovi minimi – Importi mensili
Complessivi
1.2.2025 mensile
1.3.2026 mensile
1.3.2027 mensile
1.2.2025
1.3.2026
1.3.2027
VII
200
360,00
160,00
100,00
100,00
2.134,71
2.234,71
2.334,71
VI
180
324,00
144,00
90,00
90,00
1.921,23
2.011,23
2.101,23
V
150
270,00
120,00
75,00
75,00
1.601,02
1.676,02
1.751,02
IV
140
252,00
112,00
70,00
70,00
1.494,31
1.564,31
1.634,31
III
130
234,00
104,00
65,00
65,00
1.387,56
1.452,56
1.517,56
II
117
210,60
93,60
58,50
58,50
1.248,81
1.307,31
1.365,81
I
100
180,00
80,00
50,00
50,00
1.067,36
1.117,36
1.167,36
COOPERATIVE
Liv.
Par.
Aumenti – Importi mensili
Nuovi minimi – Importi mensili
Complessivi
1.2.2025
1.3.2026
1.3.2027
1.2.2025
1.3.2026
1.3.2027
VIII (*)
250
450,00
200,00
125,00
125,00
2.712,99
2.837,99
2.962,99
VII
210
378,00
168,00
105,00
105,00
2.274,90
2.379,90
2.484,90
VI
180
324,00
144,00
90,00
90,00
1.953,34
2.043,34
2.133,34
V
153
275,40
122,40
76,50
76,50
1.659,16
1.735,66
1.812,16
IV
136,5
245,70
109,20
68,25
68,25
1.485,49
1.553,74
1.621,99
III
127
228,60
101,60
63,50
63,50
1.381,81
1.445,31
1.508,81
II
114
205,20
91,20
57,00
57,00
1.240,72
1.297,72
1.354,72
I
100
180,00
80,00
50,00
50,00
1.085,21
1.135,21
1.185,21
(*) Al fine di omogeneizzare il trattamento economico del settore, a far data dalla sottoscrizione del C.C.N.L. 18.7.2018 il livello è soppresso. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti.
CCNL edili industria e cooperative: il periodo di applicabilità
Nel testo viene specificato che il contratto si applica dall’1.2.2025 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente e avrà durata fino al 30.6.2028.
Qualora non sia disdetto da una delle Parti, con lettera raccomandata A./R., almeno sei mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato.
Inoltre le Parti ribadiscono la non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali e delle relative erogazioni iniziali. Pertanto, i Contratti integrativi territoriali da rinnovare negli anni 2024 e 2025 avranno efficacia non anteriore all’1.2.2026.
CCNL EDILIZIA 2025 Modello DUE per la regolarità contributiva
il nuovo modello di denuncia unica D.U.E. presenterà, al fine di rendere effettivamente uniformi procedure e comportamenti di tutte le Casse Edili, i seguenti elementi obbligatori e bloccanti:
a) Ore ordinarie: verifica su ore lavorabili nel mese, decurtate da ore assenza correttamente imputate e verificate;
b) Permessi non retribuiti: esimente bloccante limite 40 h annue;
c) Permessi retribuiti: fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del C.C.N.L. Industria e dagli artt. 46 e 46 bis del C.C.N.L. Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione degli stessi, esimente bloccante limiti 88 h;
d) Ferie: fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del C.C.N.L. Industria e dall'art. 55 del C.C.N.L. Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione delle stesse, esimente bloccante limite 160 h;
e) E.V.R.: ferma restando la non incidenza dell'EVR sui singoli istituti, ivi compreso il TFR, introduzione di un campo ("flag") relativo alla dichiarazione aziendale circa il pagamento dello stesso, se spettante in base alla normativa applicabile;
f) C.C.N.L. applicato;
g) C.I.P.L. applicato bloccante;
h) Ore malatia – bloccante con obbligo di verifica codice certificato;
i) Trasferta: secondo la nuova formulazione dell'art. 21 del C.C.N.L. Industria e dall'art. 61 del C.C.N.L. Cooperazione. Tutte le esimenti si intendono riferite ad anno solare/civile.
-
Infortuni: responsabilità penale del committente privato
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha recentemente emesso una sentenza significativa riguardante la responsabilità penale del committente in caso di infortuni sul lavoro, specificamente nel contesto di appalti e subappalti.
La sentenza, depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2025, affronta un caso complesso che ha visto coinvolti due imputati, A.A. e G.G., accusati di omicidio colposo ai sensi dell'art. 589, commi 1 e 2, del codice penale, in seguito alla morte di un lavoratore, H.H., avvenuta durante i lavori di ristrutturazione di un rudere.
Responsabilità penale committente privato: il caso
Il caso ha origine nel 2004, quando A.A., proprietario di un complesso rurale in disuso, decide di avviare lavori di ristrutturazione affidando l'incarico al geometra G.G., nominato responsabile dei lavori e coordinatore per la progettazione.
Nel corso dei lavori, avvenuti in diverse fasi e con modifiche sostanziali al progetto iniziale, si verifica un tragico incidente: un operaio impegnato nella demolizione manuale di una muratura portante, viene travolto dal crollo del secondo solaio dell'edificio, riportando gravi lesioni che ne causano il decesso immediato.
La Corte di Appello di Bologna, confermando in parte la sentenza del Tribunale di Parma, aveva ritenuto entrambi gli imputati colpevoli, condannandoli anche al risarcimento dei danni alle parti civili.
La Cassazione ha invece ribaltato il giudizio accogliendo il ricorso di A.A. con annullamento della sentenza nei suoi confronti , mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso di G.G.
Responsabilità del Committente e del Coordinatore: Analisi Giurisprudenziale
La sentenza della Cassazione si concentra sulla distinzione tra la responsabilità del committente privato e quella del coordinatore dei lavori, evidenziando l'evoluzione giurisprudenziale in materia di sicurezza sul lavoro.
Secondo la Corte, il committente privato, come A.A., non può essere ritenuto responsabile delle inadempienze prevenzionistiche se non ha interferito nell'esecuzione dei lavori o se non era in grado di percepire immediatamente situazioni di pericolo.
La giurisprudenza ha infatti stabilito che il committente privato deve scegliere un appaltatore competente e affidabile, ma non è tenuto a conoscere le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale.
Nel caso specifico, il committente aveva affidato l'incarico di demolizione dell'ex casa colonica alla ditta "J.J. e K.K.", la quale aveva a sua volta subappaltato i lavori alla ditta "F.F.".
La Cassazione ha riconosciuto che A.A. aveva nominato G.G. come responsabile dei lavori, conferendogli un mandato omnicomprensivo.
G.G., in qualità di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione, avrebbe dovuto adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in seguito alle modifiche sostanziali del progetto, cosa che non è avvenuta.
La Corte ha sottolineato che il coordinatore essendo un professionista con esperienza trentennale, era in grado di percepire i rischi connessi ai lavori e avrebbe dovuto intervenire per garantire la sicurezza del cantiere.
Responsabilità committente privato per infortunio: le conclusioni
La sentenza della Cassazione rappresenta un importante precedente nella giurisprudenza in materia di responsabilità penale per infortuni sul lavoro.
La Corte ha ribadito che la responsabilità del committente privato non può essere automatica e deve essere valutata in base all'effettiva incidenza della sua condotta nel causare l'evento.
Inoltre, ha evidenziato l'importanza del ruolo del coordinatore per la sicurezza, il quale deve garantire che il PSC sia adeguato alle modifiche del progetto e che tutte le misure di prevenzione siano correttamente implementate.
Si segnala peraltro il precedente della sentenza 11603 2024 nella quale la Cassazione ha emesso la seguente massima : "L'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 impone al committente di informare sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro e di cooperare nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, nonché di predisporre un piano di sicurezza. L'inadempimento di questi obblighi configura una responsabilità colposa del committente
-
Iscrizione disoccupati al SIISL: nuove precisazioni INPS
Il Portale SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa) previsto dal Decreto Lavoro 48 2023 è nato per contribuire a gestire i percorsi di inclusione lavorativa collegati all'Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto Formazione Lavoro SFL che hanno sostituito il precedente Reddito di Cittadinanza.
Negli ultimi mesi , anche grazie all'intelligenza artificiale, sta evolvendo verso una gestione piu ampia del mercato del lavoro con accesso generalizzato a tutti i cittadini in cerca di occupazione e aziende alla ricerca di personale.
E' stato pubblicato a questo fine il decreto ministeriale 174 del 21 novembre 2024 con le modalità attuative di questa implementazione
Il 29 novembre 2024 INPS ha pubblicato il messaggio di istruzioni 4011-2024 sull'iscrizione automatica al SIISL per i percettori di NASPI e DISCOLL e con il messaggio 666 del 27.2.2025 chiarisce la gestione di alcune problematiche tecniche segnalate dagli utenti (vedi ultimo paragrafo).
La piattaforma SIISL per l’assegno di inclusione ADI e SFL
Come detto originariamente il portale SIISL ha funzionato come punto di accesso digitale per l'attivazione dei percorsi personalizzati obbligatori per i beneficiari dei sostegni Assegno di inclusione e Supporto formazione Lavoro.
Il SIISL permette ai beneficiari di:
- Iscriversi alla piattaforma;
- Ricevere comunicazioni sull'esito dell'istruttoria delle loro domande di ADI;
- Sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD) in seguito all'accettazione della domanda;
- Organizzare il primo appuntamento con i servizi sociali per avviare il percorso di inclusione, necessario per non incorrere in sospensioni del beneficio;
- Accedere a informazioni sullo stato della domanda e sulle attività previste dal progetto di inclusione sociale.
La piattaforma SIISL non solo agevola la gestione del Patto di attivazione Digitale ma offre anche un servizio di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, mirando a reintegrare nel mercato del lavoro coloro che percepiscono sussidi. È progettata per assistere i beneficiari nella ricerca attiva di opportunità lavorative e nella partecipazione a iniziative di formazione, garantendo l'incrocio tra le opportunità di lavoro disponibili e le esigenze dei beneficiari.
Per accedere al SIISL, gli utenti devono collegarsi al sito dell'INPS e identificarsi tramite SPID, CIE o CNS. Si puo accedere solo DOPO aver presentato domanda di ADI o SFL
Una volta effettuato l'accesso, si viene reindirizzati alla sezione riservata della piattaforma, dove è possibile procedere con le varie fasi di gestione della domanda di Assegno di Inclusione o del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).
ADI e SFL: ricordiamo cosa sono
SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO
È una misura istituita a decorrere dal 1° settembre 2023 che prevede un contributo economico concesso a seguito della partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, ai cittadini in particolare difficoltà economica .
In particolare è destinato a
- persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni
- con un valore ISEE non superiore ai 6000 euro,
- privi dei requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione (ADI) oppure a singoli componenti dei nuclei percettori di ADI che decidono di partecipare ai percorsi di inclusione purché non siano calcolati nella scala di equivalenza applicata ai nuclei
ASSEGNO DI INCLUSIONE
l'Assegno di inclusione (ADI) è in vigore dal 1° gennaio 2024, come misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
E' riconosciuto ai nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 9.360 euro, in cui almeno uno dei componenti sia in una delle seguenti condizioni:
- Disabilità
- Minorenne
- Di svantaggio e inserita in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
Necessaria anche la residenza in Italia da almeno 5 anni di cui gli ultimi due in via continuativa.
Le novità nel SIISL grazie all’intelligenza artificiale
La piattaforma SIISL, ha recepito qualche mese fa una novità significativa ovvero l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) per migliorare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Lo ha annunciato INPS nel messaggio 1358 del 5 aprile 2024
Le principali Novità possibili grazie all'Intelligenza Artificiale sono le seguenti:
- Personalizzazione dell'Offerta di Lavoro: L'IA analizza i profili dei beneficiari del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) e dell'Assegno di Inclusione (ADI), proponendo offerte di lavoro che meglio si adattano alle loro competenze professionali.
- Indice di Affinità: Gli utenti e le Agenzie per il Lavoro visualizzeranno un indicatore che mostra il livello di compatibilità tra il curriculum vitae dell'utente e l'offerta di lavoro, basato su algoritmi di apprendimento automatico che analizzano la vicinanza semantica tra i testi.
- Variabili di Confronto: Questo sistema prende in considerazione diversi fattori, come formazione, esperienza lavorativa, vicinanza geografica, competenze e aspirazioni, tra gli altri, utilizzando 18 variabili per confrontare i curricula con le proposte di lavoro.
- Miglioramento Continuo: L'INPS, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, Sviluppo Lavoro Italia e Inapp, prevede ulteriori sviluppi per affinare il meccanismo di matching e la qualità dei corsi di formazione, anche tramite l'uso di mappe aggiornate delle competenze a livello nazionale ed europeo.
SIISL: novità per percettori NASPI e DISCOLL e datori di lavoro
In attuazione degli articoli 25 e 26 del Decreto Coesione, il D.M. 21 novembre 2024 n. 174 fissa al 24 novembre la data a partire dalla quale la domanda di NASpI e DIS-COLL (una volta accolta e in pagamento) porterà all'iscrizione d'ufficio alla piattaforma SIISL, con l'obiettivo di promuovere la riqualificazione professionale dei beneficiari dell'indennità e facilitare un loro più efficace reinserimento nel mercato del lavoro.
Dal 18 dicembre 2024 poi, la piattaforma sarà aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri che volontariamente potranno caricare il proprio curriculum vitae e manifestare interesse a svolgere un’attività lavorativa o formativa.
Lo stesso decreto a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone indica inoltre
- le modalità e
- le condizioni attraverso cui i datori di lavoro possono pubblicare su SIISL le proprie ricerche di personale.
Anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su altre piattaforme pubbliche nazionali e internazionali saranno inserite nel sistema.
Il decreto precisa infine i limiti e le garanzie nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per indirizzare gli utenti verso opportunità formative e lavorative nel pieno rispetto dei dati personali secondo la normativa GDPR.
"Il nostro obiettivo è il lavoro: la piattaforma SIISL è uno strumento per ottimizzare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro e formazione – ha dichiarato il Ministro Calderone -; con questo decreto consolidiamo la creazione di un unico sistema digitale a livello nazionale che supera le parcellizzazioni finora esistenti e in prospettiva consentirà di mappare fabbisogni formativi, tipologie di corsi offerti e di competenze ricercate, oltre che di lavoratori alla ricerca di un nuovo impiego. Un’operazione di trasparenza e quindi anche legalità, che aiuterà ad avere una visione di sistema fondamentale per affrontare le grandi transizioni in corso nel mondo del lavoro".
Iscrizione automatica disoccupati: nuove precisazioni
Con il messaggio n. 4011/2024, l'INPS ha comunicato le modalità di iscrizione automatica dei beneficiari di NASpI e DIS-COLL alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), operative dal 24 novembre 2024.
L'iscrizione decorre dalla data di inizio della prestazione, viene effettuata direttamente dall’INPS. Gli utenti possono aggiornare i propri dati direttamente sulla piattaforma, che verifica le informazioni inviate.
Adempimenti obbligatori per i beneficiari
Entro 15 giorni dall’avvio della prestazione, il beneficiario deve accedere alla piattaforma SIISL per completare la compilazione del curriculum vitae, sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale e fornire le informazioni necessarie per il Patto di Servizio Personalizzato, che sarà successivamente finalizzato dal Centro per l’Impiego. In caso di mancato rispetto dei termini, il sistema invia un ulteriore sollecito per invitare l'utente a prendere contatti con il Centro per l’Impiego. Sebbene non siano previste sanzioni immediate, eventuali inadempienze non giustificate possono comportare segnalazioni
Accesso alla piattaforma e opportunità disponibili
L’accesso alla piattaforma SIISL è garantito per tutta la durata della prestazione NASpI o DIS-COLL. In caso di cessazione definitiva della prestazione, l’iscrizione viene archiviata per cinque anni, mentre in caso di sospensione la registrazione rimane attiva. Una volta iscritto, il beneficiario può accedere a offerte di lavoro e opportunità formative, visibili a prescindere dalla stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Le proposte non comportano effetti automatici rispetto alle condizionalità.
AGGIORNAMENTO 27.2.2025
Con il messaggio n. 666/2025, indirizzato alle sedi territoriali l’Istituto specifica che attualmente possono trascorrere fino a quattro giorni lavorativi tra il pagamento della NASpI o DIS-COLL e l’iscrizione effettiva al SIISL. Ciò significa che, pur avendo ricevuto il pagamento, l’utente potrebbe temporaneamente non risultare registrato nel sistema e quindi non riuscire ad accedere alla piattaforma. Tuttavia, l’INPS rassicura che questo disguido si risolve in pochi giorni, e che a breve queste tempistiche saranno ridotte a sole 24 ore.
In ogni caso questo non comporta conseguenze negative, poiché il periodo di 15 giorni previsto dal DM 174/2024 per accedere alla piattaforma decorre solo dal momento in cui la richiesta di NASpI o DIS-COLL viene effettivamente registrata nel SIISL. Inoltre, il mancato o tardivo completamento delle attività richieste sulla piattaforma non comporta l’applicazione di sanzioni legate alla condizionalità
Inoltre per quanto riguarda le difficoltà riscontrate da alcuni utenti nel completare il Patto di attivazione digitale (PAD), l’INPS segnala che il problema potrebbe derivare da una discrepanza tra i dati presenti nei sistemi regionali. In questi casi si consiglia di rivolgersi al proprio Centro per l’impiego.
-
Autoliquidazione INAIL 2025 dichiarazione in scadenza
Inail ha pubblicato il 23 dicembre 2024 la circolare 46 di istruzioni per l'autoliquidazione per la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e la misura della riduzione per il 2025 per i premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93 e per i contributi assicurativi della gestione agricoltura.
Si ricorda che con l'istruzione operativa del 4 dicembre 2024 era stato comunicato che i servizi online relativi alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per procedere all’autoliquidazione 2024/2025 sono disponibili in www.inail.it nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni” dal 3 dicembre 2024
Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega.
Dal 10 dicembre 2024 è disponibile il servizio online “Visualizza elementi di calcolo” dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).
Autoliquidazione INAIL 2024-25
L'istituto precisa che in presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle Sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all’inizio della lista.
Si ricorda che dal 2022 il servizio online “Richiesta Basi di calcolo” permette di acquisire il file delle basi di calcolo oltre che in formato .pdf e .txt anche nella nuova versione .json.
Autoliquidazione INAIL ditte cessate: servizi online dedicati
Per quanto riguarda le ditte cessate nel corso del 2023 l'istruzione ricorda che se hanno utilizzato la nuova funzionalità “Autoliquidazione ditte cessate” , avendo completato gli adempimenti nei confronti dell’Istituto, le basi di calcolo non sono disponibili.
A tal fine sono stati previsti appositi avvisi nei servizi online e nell’archivio GRA web dell’Istituto.
Autoliquidazione del premio: le scadenze
La circolare 46 2024 ricorda che :
- Fermo restando il termine del 17 febbraio 2025, per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale,
- il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2024 è il 28 febbraio 2025 e
- i contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 17 febbraio 2025.
Riduzione di presunto
- I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2025 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2024 devono inviare all’Inail entro il 17 febbraio 2025 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte ( con il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2025.
- entro la stessa data gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni con il servizio a loro dedicato “Riduzione presunto” per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.
Autoliquidazione INAIL 2025: coefficienti calcolo rate
Con istruzione operativa 370 del 14 gennaio INAIL ha comunicato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2024, pari allo 3,41% , da utilizzare per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione.
Su questa base vengono definiti anche i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2024/2025, che tengono conto :
- del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo, e
- della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto, senza alcuna maggiorazione:
Rate
Data scadenza
Data utile per il pagamento
Coefficienti interessi
1°
16 febbraio 2025
17 febbraio
0
2°
16 maggio 2025
16 maggio
0,00822137
3°
16 agosto 2025
20 agosto
0,01681644
4°
16 novembre 2025
17 novembre
0,02541151