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CCNL terziario Confsal 2024: profili per l’ intelligenza artificiale
Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le aziende dl settore terziario aderenti a sISTEMA IMPRESA CONFSAL , firmato il 2 settembre 2024, introduce significative novità che includono una revisione della classificazione del personale, aumenti retributivi e l'introduzione di nuove figure professionali legate all'intelligenza artificiale (IA).
Il contratto sarà valido dal 1° maggio 2023 fino al 31 marzo 2027, con decorrenze specifiche per alcune norme e istituti.
Ecco le principali novità in sintesi.
Classificazione del personale e nuove figure legate all’IA
Tra i cambiamenti più rilevanti, troviamo l'inserimento di nuove figure professionali con competenze legate all'intelligenza Artificiale previste all'articolo 96-bis.
Oltre alla ristrutturazione per il settore ICT, viene introdotta una nuova sezione (D) specifica per professioni inerenti all'intelligenza artificiale, con le seguenti figure chiave:
- Ingegnere software e machine learning
- Ingegnere dei dati
- Sustainability manager
- Scienziati comportamentali e cognitivi
- Consulenti di IA
Questo aggiornamento è uno dei primi esempi di risposta alla richiesta di competenze specializzate in ambito digitale e tecnologico, riflettendo l'importanza sempre maggiore dell'IA nelle dinamiche aziendali.
CCNL Terziario Confsal 2024: aumenti retributivi e una tantum
Il nuovo accordo prevede un aumento della paga base nazionale conglobata per il IV livello, per un totale di 240 euro, distribuito in più fasi dal 1° aprile 2023 al 1° febbraio 2027. Questi aumenti saranno proporzionati per i diversi livelli di inquadramento.
I dettagli nella tabella seguente:
Tabella Aumenti Retributivi
Data Aumento (Euro) 1° aprile 2023 30,00 1° aprile 2024 70,00 1° marzo 2025 30,00 1° novembre 2025 35,00 1° novembre 2026 35,00 1° febbraio 2027 40,00 UNA TANTUM
In aggiunta, ai lavoratori in forza al 2 settembre 2024 sarà riconosciuta un'una tantum di 350 euro (riferita al IV livello), riparametrata per gli altri livelli.
Tale importo, relativo al periodo di servizio dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023, sarà erogato in due tranche:
- la prima nel settembre 2024 e
- la seconda nel luglio 2025.
L'importo sarà proporzionalmente ridotto in caso di assenze, aspettative non retribuite, o sospensioni concordate dell'orario di lavoro.
CCNL Terziario Confsal 2024: altre modifiche normative
Il rinnovo del CCNL Terziario Sistema Impresa Confsal 2024 include anche importanti aggiornamenti su altri fronti, come:
- Procedura di rinnovo contrattuale
- Clausole elastiche
- Congedo parentale e per donne vittime di violenza
- Assunzioni a tempo determinato
- Stagionalità in località turistiche.
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Calcolo anzianità con contratti a termine: le regole UE
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la Sentenza del 19 settembre 2024 relativa alla Causa C-439/23, ha chiarito un importante aspetto riguardante il computo dell'anzianità di servizio per i lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa in forza di contratti a tempo determinato.
Nello specifico si chiarisce l'applicabilità della direttiva europea 1999/70 CE che prevede un calcolo dell'anzianità identico per i lavoratori con contratti a tempo determinato e indeterminato, anche per contratti precedenti l'entrata in vigore della normativa UE.
Ecco i dettagli del caso e la decisione della Corte .
Contratti a termine svolti prima della direttiva UE che impone la parita di trattamento
il caso coinvolgeva un ricercatore che ha lavorato per il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con contratti a tempo determinato stipulati prima dell'entrata in vigore della Direttiva 1999/70/CE,e ha ottenuto successivamente un contratto a tempo indeterminato.
La questione giuridica sollevata riguardava il fatto se tali periodi di lavoro , precedenti il recepimento della Direttiva dovessero essere computati nell'anzianità di servizio ai fini retributivi .
La Corte di Giustizia ha esaminato cioè se il principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, possa estendersi ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi prima della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva stessa.
Tale clausola impone che i criteri per il calcolo dell'anzianità di servizio siano identici per i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differente. La Corte ha quindi dovuto stabilire se fosse ammissibile che l'anzianità di servizio maturata con contratti a tempo determinato, integralmente svolti prima del recepimento della Direttiva, possa influire sul calcolo della retribuzione nel momento in cui il lavoratore viene assunto con contratto a tempo indeterminato.
Contratti a termine – La decisione della Corte UE
La Corte ha concluso che, pur non essendo possibile applicare la Direttiva in modo retroattivo alle situazioni già definite giudizio prima del suo recepimento, essa deve invece essere applicata agli effetti futuri delle situazioni ancora in corso di giudizio
Di conseguenza, i periodi di lavoro svolti con contratti a tempo determinato prima del recepimento della Direttiva devono essere computati nell'anzianità di servizio al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, se non vi sono giustificazioni oggettive per escluderli.
La Corte ha stabilito infatti che escludere tali periodi di lavoro ai fini del calcolo della retribuzione del lavoratore sarebbe contrario al principio di non discriminazione previsto dall'accordo quadro.
Si riconferma quindi l’importanza di tutelare la parità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
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Sicurezza piattaforme elevabili: le linee guida ministeriali
La Circolare n. 7 del 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali affronta le problematiche di sicurezza connesse all'uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE), Il documento ha l'obiettivo di fornire linee guida per la progettazione, costruzione, verifica e utilizzo in sicurezza di tali attrezzature, a seguito di una raccolta di dati su incidenti sul lavoro per cedimenti strutturali .
Vediamo in sintesi l'analisi e le raccomandazioni fornite dal ministero.
Sicurezza piattaforme elevabili: l’Analisi degli incidenti e raccomandazioni
La raccolta dati, effettuata dal Ministero in collaborazione con l'INAIL e il Coordinamento Tecnico Interregionale, ha evidenziato che i cedimenti strutturali sono spesso riconducibili a fenomeni come fatica del materiale, imbozzamento e saldature mal eseguite. Questi incidenti si sono verificati anche su macchine con meno di 10 anni di vita.
- A seguito dell'indagine supplementare ai sensi del decreto interministeriale dell'11 aprile 2011 sono stati individuati i punti più vulnerabili delle piattaforme, dove più frequentemente si verificano cedimenti strutturali, che sono
- Zone di articolazione e rotazione.
- Bracci articolati e telescopici.
- Torretta porta ralla e stabilizzatori.
- Cilindri di sollevamento ed estensione.
LA circolare raccomanda quindi di mantenere le Piattaforme elevabili in buono stato di conservazione attraverso:
- Verifiche periodiche obbligatorie da parte di soggetti pubblici e privati abilitati.
- Controlli e manutenzioni ordinari e straordinari, documentati in un registro di controllo, che attesti l'effettivo stato di conservazione e il rispetto delle indicazioni del fabbricante.
Obblighi per fabbricanti e utilizzatori ed enti
La circolare sottolinea i seguenti obblighi per le diverse categorie di soggetti coinvolti:
- Fabbricanti: Garantire che le PLE rispettino le norme di sicurezza nelle fasi di progettazione e costruzione.
- Utilizzatori: Attenersi alle istruzioni del fabbricante per l’uso e la manutenzione, riportando tutte le attività di controllo nel registro. Si richiide in particolare di conservare la seguente documentazione
- Comunicazione di messa in servizio.
- Certificato di prima verifica periodica/omologazione.
- Istruzioni del fabbricante.
- Registro di controllo con esiti dei controlli e manutenzioni, incluse eventuali indagini approfondite.
- Enti di vigilanza (ASL, INL): Verificare che le PLE abbiano superato le verifiche periodiche e che siano state effettuate le manutenzioni previste.
Sensibilizzazione e formazione: necessario inoltre promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e formazione pubblica per prevenire incidenti, rivolgendo particolare attenzione ai soggetti più esposti.
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Rivalutazione prestazioni INAIL 2024 radiologi
Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del lavoro i due decreti datati luglio 2024 con la definizione della retribuzione convenzionale per il 2024 ai fini della determinazione dei nuovi importi delle prestazioni economiche erogate dall’Inail per medici e tecnici radiologi esposti all'azione di raggi X e sostanze radioattive.
In data 16 settembre INAIL ha pubblicato le relative circolari operative.
MEDICI RADIOLOGI
La retribuzione convenzionale annua da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2024, è stabilita nella misura di euro 66.366,14.
2. La rivalutazione delle prestazioni economiche con decorrenza 1° luglio 2024, è fissata nella misura del 5,4%
TECNICI RADIOLOGI E ALLIEVI
La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e agli allievi dei corsi per malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza
1° luglio 2024, è stabilita nelle misure seguenti:
- Anno 2016 e precedenti 29.137,41 euro
- Anno 2017 29.376,94 euro
- Anno 2018 29.895,38 euro
- Anno 2019 29.679,65 euro
- Anno 2020 29.766,69 euro
- Anno 2021, 2022 e 2023 : 30.377,22 euro
- Anno 2024: 30.377,22 euro.
Rivalutazione rendite tecnici radiologi 2024
Con la circolare 27 2024 INAIL precisa che gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite dovuti ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 2024, n. 112 saranno liquidati d’ufficio, sulla base delle retribuzioni sopra riportate e saranno corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di dicembre 2024.
La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invierà agli interessati il provvedimento di liquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio,
mediante i modelli 170/IMec e 171/IMec che riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote integrative” e delle “rendite a superstiti” come risulta memorizzata negli archivi informatici.
ATTENZIONE In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario dovrà comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei suddetti modelli, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.
Rivalutazione rendite infortuni medici esposti a radiazioni
Per la rivalutazione delle rendite per i medici di radiologia sottoposti a radiazioni ionizzanti si fa riferimento invece alla circolare INAIL 25 del 16.9.2024
Rivalutazione radiologi 2023: istruzioni INAIL
Il 6 dicembre INAIL aveva pubblicato la circolare di istruzioni 54 2023 (v. sotto i dettagli)
Come noto la rivalutazione avviene annualmente sulla base della variazione dell'indice Foi Istat, che nello specifico nel 2022 rispetto al 2021 e risultata pari al + 8,1 per cento.
- Qui il testo del decreto riferito a medici di radiologia
- Qui il testo del decreto riferito ai tecnici e sanitari di radiologia
TECNICI SANITARI RADIOLOGIA
La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e agli allievi dei corsi per malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1°luglio 2023, è stabilita nelle misure riportate nella seguente tabella:
Eventi
Retribuzioni convenzionali (CCNL 2018)
Anno 2005 e precedenti
€ 27.644,60
Anno 2006
€ 27,644,60
Anno 2008
€ 27.644,60
Anno 2009-2016
€ 27,644,60
Anno 2017
€ 27.871,86
Anno 2018-2023
€ 28.363,74
MEDICI RADIOLOGI
La retribuzione convenzionale annua da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2023, è stabilita nella misura di
- euro 62.937,51.
La rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL con decorrenza 1° luglio 2023, è fissata nella misura del
- 2,53 per cento.
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Contributi formazione autotrasporti: le regole per il 2025
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2024, il decreto che definisce le modalità di ripartizione e erogazione delle risorse 2024 destinate agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell’autotrasporto da realizzare nel 2025 .
L'obiettivo ormai consueto è quello di supportare le imprese di autotrasporto conto terzi attraverso programmi di formazione volti a migliorare la gestione aziendale, le nuove tecnologie, la competitività e la sicurezza stradale e sul lavoro.
Le risorse anche quest'anno ammontano a 5 milioni di euro. Le domande potranno essere presentate a partire dal 10 dicembre 2024.
Di seguito vediamo piu in dettaglio i beneficiari e le modalità per le domande e l'erogazione dei contributi.
Contributi formazione per l’autotrasporto nel 2025
L'incentivo è rivolto alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti, inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale di Logistica, Trasporto e Spedizioni, possono partecipare alle attività di formazione.
Le attività formative mirano a migliorare la gestione dell’impresa, l’adozione di nuove tecnologie, la competitività e la sicurezza, sia stradale che sul lavoro.
Sono esclusi i corsi necessari per l’accesso alla professione di autotrasportatore o per l’ottenimento e il rinnovo delle patenti e di altri titoli obbligatori.
Le iniziative di formazione possono essere realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere.
Le imprese interessate devono specificare la loro volontà di partecipare al piano formativo, indicando l'articolazione del progetto e garantendo il rispetto dei requisiti.
Formazione autotrasporto 2025: durata corsi e contributo massimo
Le attività formative devono essere avviate a partire dal 27 febbraio 2025 e concludersi entro il 1° agosto 2025.
Sono ammissibili anche costi di preparazione antecedenti l’inizio delle attività, purché successivi alla pubblicazione del decreto ministeriale (avvenuta il 13 settembre 2024).
Il contributo massimo che si può ottenere è differenziato sulla base della dimensione dell' impresa, come segue
- Microimprese: fino a 15.000 euro;
- Piccole imprese: fino a 50.000 euro;
- Medie imprese: fino a 100.000 euro;
- Grandi imprese: fino a 150.000 euro.
Le forme associate di imprese possono ottenere contributi fino a un massimo di 300.000 euro.
I costi ammissibili riguardano principalmente la docenza, i tutor, le spese di consulenza e altre spese correlate.
Formazione autotrasporto 2025: erogazione, rendicontazione e controlli
L'erogazione del contributo avviene al termine dei progetti formativi, che, come detto, devono essere completati entro il 1° agosto 2025.
Le imprese devono inviare una rendicontazione dei costi sostenuti entro il 26 settembre 2025, corredata da fatture e documentazione contabile certificata da un revisore legale.
La rendicontazione deve includere:
- Elenco dei partecipanti e dettagli dei costi;
- Documentazione comprovante la presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;
- Registrazioni dei corsi a distanza, se applicabile.
- Le imprese devono dimostrare che il progetto formativo corrisponde a quanto dichiarato nella domanda e che i costi preventivati siano conformi alla realtà.
Verifiche e controlli
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si riserva il diritto di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, sia durante che dopo la loro esecuzione.
In caso di irregolarità gravi o dichiarazioni mendaci, l’impresa sarà esclusa dal contributo e obbligata alla restituzione delle somme già erogate.
Formazione autotrasporto 2025: presentazione delle domande
Le domande di accesso agli incentivi devono essere presentate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo [email protected] :
- dal 10 dicembre 2024 al
- al 23 gennaio 2025.
Devono essere sottoscritte digitalmente e accompagnate da una dichiarazione che attesta l'assenza di eventuali domande duplicate, sia come impresa singola che come parte di un consorzio o cooperativa.
Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo. Le domande duplicate saranno escluse.
ATTENZIONE in caso di controlli con esito negativo in edizioni precedenti, le domande delle imprese coinvolte saranno automaticamente escluse dal contributo.
Per ulteriori dettagli consulta qui il testo del decreto .
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Indennizzo commercianti: pagamenti autorizzati fino al 31 agosto
Nuova tranche di pagamenti in arrivo relativa agli indennizzi riservati ai commercianti in caso di cessazione dell'attività anche per le domande pervenute alle sedi territoriali dal 1° maggio al 31 agosto 2024; lo ha comunciato INPS con IL messaggio 2999 dell’11 settembre 2024.
A tal proposito, vengono richiamate le precedenti istruzioni emanate in materia, con le quali, via via, si è data autorizzazione alla liquidazione degli indennizzi per i vari periodi interessati.
Sono stati ormai praticamente recuperati gli arretrati dovuti all'interruzione dei pagamenti che era stata comunicata con messaggio n. 2347 del 05/06/2020. I fondi erano infatti in fase di esaurimento ed era stata sospesa la liquidazione di nuove indennità, anche se le domande potevano continuare ad essere inviate.
Resta fermo in ogni caso che ciascuna sede territoriale deve prima terminare la liquidazione delle domande con data di presentazione antecedente.
Inoltre si ricorda che per le richieste che non hanno i requisiti per l’accoglimento, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, occorre seguire l'iter ordinario per la reiezione.
Per le domande presentate dopo il 3i agosto 2024 l'istituto ribadisce che saranno fornite nuove istruzioni a seguito del previsto monitoraggio della capienza dei finanziamenti rispetto agli oneri. Nel frattempo resta bloccata la procedura di calcolo online nella procedura Nuova IVS.
Indennizzo commercianti: come funziona
L'indennizzo per cessazione attività commerciali, ricordiamo consiste in un contributo mensile pari al trattamento minimo di pensione fino al compimento dell'età pensionabile.
E' riservato a:
- titolari di licenze commerciali
- di almeno 62 anni di età (se uomo) e 57 anni (se donna)
- con almeno 5 anni di iscrizione nella Gestione INPS commercianti
- che chiudono definitivamente la loro attività, NON a quelli che cedono la licenza.
L'agevolazione viene finanziata con un contributo aggiuntivo che viene versato con i contributi previdenziali annuali dagli iscritti alla Gestione commercianti .
La misura, inizialmente sperimentale, è diventata strutturale con la legge di stabilità 2019 (L.145-2018).
Successivamente la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha previsto un ulteriore stanziamento di risorse f per cui l'istituto ha potuto procedere, alla progressiva lavorazione e liquidazione delle domande di indennizzo.
Indennizzo cessazione commercianti: come si richiede
La domanda per l’indennizzo per la cessazione di attività commerciale deve essere indirizzata alla Struttura INPS territorialmente competente e presentata telematicamente all’Istituto:
- direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso ( SPID o Carta Nazionale dei Servizi) tramite il servizio “Domanda Indennità commercianti”, accessibile dal sito www.inps.it cliccando su “Tutti i servizi” > “Domanda Indennità commercianti”, oppure
- per il tramite dei Patronati o degli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS
- in alternativa, tramite il Contact Center INPS.
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Agenti: sul patto di non concorrenza vale l’accordo tra le parti
L'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro n. 23331 2024 interviene in una materia di grande interesse per agenti e rappresentanti e riguarda il ricorso presentato da un ex agente commerciale contro la società committente.
L'oggetto del contenzioso riguardava il pagamento dell’indennità per patto di non concorrenza post-contrattuale, in base all'articolo 1751 bis del Codice Civile, a seguito delle dimissioni dell’ex agente.
Secondo il lavoratore l’indennità per il patto di non concorrenza doveva essere corrisposta separatamente dalle provvigioni e al termine del rapporto di agenzia e la relativa clausola contrattuale risultava nulla, ma la suprema Corte conferma le sentenze di merito respingendo il suo ricorso.
Vediamo meglio il caso e le motivazioni della decisione
Indennità non concorrenza agenti: il caso
L’ex agente aveva presentato ricorso in seguito alla decisione della Corte d'Appello, che aveva confermato la sentenza di primo grado del Tribunale
. Il Tribunale, nello specifico aveva respinto la richiesta di riconoscimento dell’indennità per il patto di non concorrenza come separata dalle provvigioni.
L’ex agente sosteneva che l’indennità dovesse essere pagata alla fine del rapporto di agenzia e non contestualmente alle provvigioni. La società , dal canto suo, sosteneva che l’indennità era stata correttamente calcolata corrisposta insieme alle provvigioni maturate durante il rapporto di lavoro come previsto dal contratto firmato tra le parti.
La Corte d'Appello aveva ribadito che la liquidazione anticipata dell'indennità non era contraria alla normativa vigente e aveva respinto l'appello dell’ex agente.
Indennità non concorrenza agenti: la motivazione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ex- agente , affermando che le modalità di pagamento dell'indennità per il patto di non concorrenza possono essere regolate liberamente dalle parti, anche derogando alle previsioni di legge.
La Corte ha ribadito che, in base alla giurisprudenza consolidata, la norma contenuta nell'articolo 1751 bis c.c. non impone un pagamento separato e non è inderogabile in quanto non è diretta alla tutela di un interesse pubblico e non prevede espressamente una sanzione di nullità della eventuale clausola contrattuale che preveda il pagamento anticipato.
È stato infatti chiarito che, in assenza di un espresso divieto normativo, le parti possono stabilire modalità diverse di liquidazione dell’indennità, come il pagamento anticipato con le provvigioni. Pertanto, ha confermato la legittimità della clausola contrattuale che prevedeva il pagamento anticipato di una quota dell'indennità insieme alle provvigioni.