• PRIMO PIANO

    Autotrasporto: le novità del D.lgs. 77/2025

    E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2025, il Decreto Legislativo 21 maggio 2025, n. 77, con disposizioni correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27,  riguardante il recepimento della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, in tema di  distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada  e i relativi obblighi di applicazione e regolamento (UE) n. 1024/2012.

    Nello specifico il testo  sostituisce l’Allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, aggiornando  il sistema nazionale di classificazione del rischio e le tabelle sulla gravita delle infrazioni.

    Vediamo di seguito una breve sintesi delle novità.

    Il contesto normativo

     Come anticipato, il decreto intende recepire in modo corretto e completo la normativa UE sul distacco transnazionale dei conducenti nel trasporto su strada, con particolare riferimento a:

    • Direttiva 96/71/CE: distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.
    • Direttiva 2014/67/UE: applicazione della direttiva 96/71/CE.
    • Direttiva (UE) 2020/1057: norme specifiche per il settore dell’autotrasporto.
    • Direttiva 2006/22/CE: obblighi di applicazione in materia sociale.

    Il nuovo D.lgs. 77/2025 corregge e integra il D.lgs. 27/2023, sfruttando la facoltà concessa dall’art. 31, comma 5, della Legge 234/2012 che consente al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive entro determinati termini.

    Controlli ispettivi nelle sedi aziendali autotrasportatori

    Due le modifiche fondamentali dettate con l'art 1 che modifica l’articolo 2 del D.lgs. 27/2023

    1 – Lettera o): nel comma 4 dell’articolo 11 del D.lgs. 27/2023, le parole «Al fine di agevolare controlli su strada» sono integrate con «e nei locali delle imprese».

    Questo chiarisce che i controlli possono essere effettuati anche presso le sedi aziendali e non solo su strada.

    Questa variazione, seppur testualmente minima, ha implicazioni rilevanti:

    • Rende esplicito che le autorità di vigilanza (come gli ispettori del lavoro) possono accedere non solo ai dati presenti su strada (es. tachigrafi, documenti di bordo), ma anche ai documenti e registrazioni conservati presso le sedi aziendali.
    • L’estensione mira a potenziare l’efficacia dei controlli nei casi di distacco transnazionale dei conducenti, contrastando possibili pratiche elusive e rendendo verificabili anche le condizioni contrattuali, retributive e organizzative.

    Inoltre ne consegue che gli organi di controllo italiani, nell'ambito del distacco di conducenti da altri Stati membri, possono accedere fisicamente ai locali aziendali italiani, e, viceversa, che gli operatori italiani all’estero sono tenuti a rendere disponibile la documentazione richiesta anche a distanza o tramite sportelli digitali unificati (regolamento IMI).

    Questa modifica va letta come una misura di rafforzamento dell’attività ispettiva, in linea con i principi della direttiva UE 2020/1057 e del pacchetto Mobilità 1. Ha impatti pratici diretti per le aziende di autotrasporto, i consulenti del lavoro e gli operatori transfrontalieri, che dovranno garantire disponibilità e tracciabilità dei dati agli ispettori.

    Decreto distacco autotrasporto 77/2025: nuove tabelle infrazioni

    La seconda modifica riguarda la Lettera q-bis) per cui viene sostituito l’Allegato III con un nuovo schema di classificazione delle infrazioni:

    • Infrazioni al Regolamento (CE) n. 561/2006: relativo ai tempi di guida e riposo.
    • Infrazioni al Regolamento (UE) n. 165/2014: relativo ai tachigrafi.

    Le nuove classificazioni delle infrazioni saranno rilevanti per le valutazioni sulla conformità normativa e le sanzioni.

    I consulenti del lavoro e le imprese del settore dovranno quindi aggiornare i propri protocolli di gestione del personale distaccato e della documentazione tachigrafica.

    SCARICA QUI LE NUOVE TABELLE

  • Rubrica del lavoro

    Verifiche attrezzature: domande solo online dal 3 giugno 2025

    Dal 3 giugno 2025 entrerà in funzione l’applicativo “Verifiche periodiche”, messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per digitalizzare e semplificare la gestione delle istanze relative all’elenco dei soggetti abilitati alle verifiche delle attrezzature di lavoro (ai sensi dell’Allegato VII del D.lgs. 81/2008).  

    La circolare ministeriale che illustra la novità n. 11 2025 è stata pubblicata sul sito istituzionale il 23 maggio 2025.

    Ecco come funziona e cosa cambia in concreto per aziende e operatori.

    Servizio online verifiche attrezzature: a cosa serve, come accedere

    Lo strumento consente la presentazione telematica delle seguenti istanze:

    • iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche;
    • richiesta di variazione delle abilitazioni già concesse;
    • aggiornamento dell’organico dei verificatori;
    • comunicazione di ogni variazione di fatto o di diritto relativa ai soggetti abilitati.

    Per accedere è necessario:

    In alternativa, si può operare mediante delega rilasciata da un soggetto già associato.

    I consulenti o referenti delegati dovranno quindi assicurarsi che l’Azienda sia correttamente censita e il profilo utente opportunamente collegato.

    Sono disponibili anche due manuali di istruzioni :

    • Manuale utente Servizi Lavoro, per la registrazione dell’azienda e dell’utente;
    • Manuale utente Verifiche periodiche, per l’uso specifico dell’applicativo.

    Per supporto tecnico è attivo anche  il servizio URP online, accessibile direttamente dall’applicativo.

    Modalità di invio, documentazione e comunicazione esito

    Le domande potranno essere inviate solo tramite l’applicativo a partire dal 3 giugno 2025. Da quella data non saranno più accettate istanze presentate con altri mezzi.

    Il sistema:

    • permette di allegare i documenti richiesti in formato digitale;
    • consente il pagamento dell’imposta di bollo da 16 euro direttamente via PagoPA;
    • rilascia una ricevuta telematica con codice identificativo e numero di protocollo inviato via PEC.

    Eventuali integrazioni documentali richieste dall’amministrazione dovranno essere caricate anch’esse attraverso l’applicativo. Solo per le istanze inviate prima del 3 giugno, eventuali integrazioni potranno ancora essere trasmesse con le modalità tradizionali.

    Dopo l’invio:

    • l’istanza verrà esaminata dalla Commissione interministeriale prevista dal D.M. 11 aprile 2011;
    • l’esito verrà comunicato via PEC dall’indirizzo [email protected] (casella non abilitata a ricevere messaggi);
    • il provvedimento sarà visibile anche online tramite l’applicativo stesso.

    Servizio online periodo transitorio

    Le nuove modalità saranno operative dal 3 giugno 2025. Fino al 2 giugno sarà ancora possibile utilizzare i canali tradizionali, ma solo per l’invio di nuove istanze. 

    Da quel momento in poi, tutte le nuove richieste dovranno obbligatoriamente passare per il nuovo sistema digitale.

    Rimangono in vigore le disposizioni delle circolari precedenti (n. 21/2011 e n. 18/2013) nei punti espressamente richiamati dalla nuova circolare.

    Per le imprese che intendono ottenere o aggiornare l’abilitazione alle verifiche periodiche è consigliabile quindi :

    • prepararsi subito alla nuova procedura digitale;
    • verificare l’accesso SPID/CIE e la corretta registrazione dell’Azienda;
    • coordinarsi con i consulenti per eventuali deleghe o accessi tecnici;
    • scaricare i manuali operativi per un corretto utilizzo del portale.

  • Lavoro Dipendente

    Corsi ADR 2025: nuove regole per i conducenti merci pericolose

    Con il decreto 16 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato le regole per l'erogazione dei corsi destinati ai conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada (ADR). 

    Il provvedimento modifica il decreto del 6 ottobre 2006 e introduce significative novità operative per gli organismi di formazione, i docenti e gli uffici della motorizzazione.

    Il decreto si inserisce in un processo di armonizzazione con le norme europee e mira a elevare la qualità dei percorsi formativi, offrendo maggiori opportunità anche a operatori italiani che finora si rivolgevano a corsi esteri.

    Vediamo qualche dettaglio operativo.

    Nuove definizioni CFP e riferimento all’ADR aggiornato

    L’articolo 1 del decreto 2006 viene integralmente sostituito. Vengono definite chiaramente le fonti normative aggiornate:

    Allegati A e B dell’accordo ADR (versione aggiornata dalla direttiva 2025/149/UE) entrano a pieno titolo nella normativa italiana.

    Si chiarisce il significato di CFP (certificato di formazione professionale), obbligatorio per chi guida veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, come da capitolo 8.2 dell’allegato B ADR.

    Si ricorda che il rilascio dei CFP (certificati ADR) è competenza esclusiva degli uffici della motorizzazione civile, che operano secondo le disposizioni impartite dalla Direzione generale per la motorizzazione. Non cambiano quindi le procedure, ma viene confermata l’organizzazione attuale.

    Le disposizioni applicative per il rilascio dei certificati (CFP) saranno dettate a livello interno, con circolari o note operative della Direzione Generale,

    Soggetti abilitati per la formazione e requisiti docenti

    Una delle principali novità è l’ampliamento dei soggetti che possono erogare i corsi ADR. Accanto agli organismi già autorizzati, potranno accreditarsi anche:

    • Associazioni di esperti in trasporto merci pericolose, attive da almeno 10 anni nel campo della formazione, a condizione che rispettino i requisiti previsti dall’art. 5 del decreto 2006.

    Inoltre, è aggiornata la terminologia ministeriale: scompaiono i riferimenti ai “S.I.I.T. – settore trasporti”, ora sostituiti dalla Direzione generale territoriale, coerentemente con la riorganizzazione interna del MIT.

    Requisiti più stringenti per i docenti

    Chi intende insegnare nei corsi ADR dovrà possedere:

    • Laurea in chimica, ingegneria o equipollenti;
    • Certificato di consulente per la sicurezza nel trasporto di merci pericolose, valido e riferito alle stesse materie oggetto del corso.

     Probabile un prossimo provvedimento amministrativo, linee guida o circolare, che definisca le modalità per questi nuovi soggetti per:

    • presentare domanda di autorizzazione;
    • dimostrare i 10 anni di esperienza;
    •  documentare il possesso dei requisiti dei docenti.

    Conclusioni

    Per mantenere aggiornati i contenuti d’esame rispetto alle evoluzioni della normativa ADR, il decreto prevede che la  Direzione generale per la motorizzazione istituisca  un gruppo di lavoro tecnico, con:

    • Esperti esterni nel settore ADR;
    • Compiti di elaborazione dei questionari d’esame.

    Importante: la partecipazione al gruppo non prevede compensi.

    Per i consulenti del lavoro e i datori di lavoro che gestiscono autisti ADR, queste modifiche implicano:

    • Controllare che gli enti formativi scelti siano aggiornati e abilitati secondo i nuovi requisiti;
    • Verificare i titoli e le abilitazioni dei docenti coinvolti nei corsi;
    • Assicurarsi che i CFP rilasciati provengano dalla motorizzazione, come previsto.

    Per gli enti di formazione, invece, è fondamentale verificare il possesso dei requisiti e, per le nuove associazioni ammesse, prepararsi a documentare l’esperienza decennale nel settore.

  • Riforma dello Sport

    ASD e SSD: Esclusione Inail per Istruttori e Amministrativi senza contratto

    Con la circolare n. 31 del 20 maggio 2025, l’Inail ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in merito all’obbligo assicurativo per i soggetti che operano nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e nelle Società Sportive Dilettantistiche (SSD).

     Il documento, in accordo con gli uffici del ministero del lavoro,  risponde a dubbi sollevati dalle strutture territoriali a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha riformato in modo organico il lavoro sportivo.

    La circolare stabilisce che non sono soggetti a obbligo assicurativo Inail gli associati e i soci che svolgono attività di istruttore sportivo o amministrativo-gestionale all’interno di ASD e SSD in assenza di un formale contratto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

     Viene quindi esclusa la possibilità di applicare la norma generale dell’articolo 4, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 1124/1965 che include nell’assicurazione anche i soci che prestino attività manuale o non manuale.

    Il quadro normativo: prevalenza della disciplina speciale

    Secondo la circolare Inail , il decreto legislativo n. 36/2021 costituisce normativa speciale rispetto alla disciplina generale del Testo Unico per l’assicurazione contro gli infortuni (D.P.R. n. 1124/1965). Infatti, l’articolo 25, comma 5, del decreto prevede che alle fattispecie non regolate dalla nuova normativa si applichino, in quanto compatibili, le norme generali. Tuttavia, nel caso del lavoro sportivo, l’articolo 34 dello stesso decreto stabilisce che l’obbligo assicurativo riguarda esclusivamente i lavoratori subordinati – quindi in presenza di un regolare contratto.

    Di conseguenza, un socio o associato che svolga attività di allenatore, istruttore o figura similare non è automaticamente assicurato Inail se tale attività non è inquadrata formalmente come rapporto di lavoro. Il vincolo associativo o la semplice partecipazione alla vita associativa non sono sufficienti per far scattare la tutela. Un'interpretazione estensiva in senso favorevole all’obbligo assicurativo, come chiarisce la circolare, contrasterebbe con il principio di tassatività delle previsioni assicurative e con i limiti soggettivi e oggettivi dell'attuale sistema tutelare.

    Niente tutela INAIL in assenza di contratto anche per attività amministrative

    La stessa logica vale anche per le attività di tipo amministrativo-gestionale. L’articolo 37 del decreto legislativo n. 36/2021 consente che queste mansioni, se svolte mediante un contratto di collaborazione co.co.co., siano coperte da assicurazione Inail dal 1° luglio 2023. Tuttavia, anche in questo caso, l’assicurazione è esclusa se manca il contratto formale.

    L’Inail ricorda che prima della riforma tali prestazioni erano considerate “redditi diversi” e quindi escluse dalla tutela. Oggi, ai fini dell’obbligo assicurativo, è necessario che il collaboratore rientri tra i lavoratori parasubordinati di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile e riceva un compenso fiscalmente assimilato a quello del lavoro dipendente.

    Pertanto, se un socio svolge attività di front office, accoglienza o gestione pagamenti all’interno di una ASD o SSD, ma senza essere titolare di un contratto di co.co.co., non rientra nella copertura assicurativa. La disciplina speciale contenuta nel decreto legislativo n. 36/2021 ha un carattere prevalente e non può essere integrata con la normativa generale in assenza di espressa previsione legislativa.

  • PRIMO PIANO

    Assegno incollocabilità INAIL: importo 2025 e modalità di richiesta

    L'assegno di incollocabilità  INAIL 2025 è pari a 308,23 euro. Lo ha stabilito il decreto del ministero del lavoro n. 52 2025, pubblicato il 13 maggio (v. sotto le istruzioni INAIL)

    Giova ricordare che si tratta di una prestazione economica, erogata dall'INAIL  cui hanno diritto :

    • invalidi per infortunio o
    • invalidi per malattia professionale 

    che siano titolari della rendita INAIL e che  si trovino nell’impossibilità di fruire del collocamento obbligatorio  al lavoro riservato alle persone con disabilità.

    Assegno di incollocabilità:  i requisiti

    I requisiti specifici per ottenere l’assegno  sono i seguenti:

    • età non superiore ai 65 anni
    • grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006
    • grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

    L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita INAIL e viene rivalutato annualmente, sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo.

    Assegno incollocabilità:  come fare domanda

    Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza  tramite posta ordinaria o Pec. Pu anche farsi assistere da un patronato. 

    La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità.

     In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione. e posta ordinaria Pec (posta elettronica certificata). Il lavoratore può farsi assistere da un patronato. 

    L’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico Inail al momento dell’accertamento del danno permanente.

    Assegno incollocabilità importo 2023

    Il Ministero del lavoro, con decreto del 31 maggio 2023 , vista la relazione INAIL e in accordo con il ministero dell'Economia ha  rideterminato l'importo dell'assegno di incollocabilità  con decorrenza dal 1° luglio 2023, nella misura di euro 290,11, sulla base della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2021 e il 2022, pari all’8,1%.

    INAIL ha fornito le istruzioni con la  circolare n. 34 del 26 luglio 2023.

    Assegno incollocabilità 2024

    Con decreto del Ministero del lavoro del 26 giugno 2024 , pubblicato il 23 luglio  nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale,  l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è  stato rivalutato sulla base della variazione ISTAT, pari al pari a 5,4 %, con decorrenza 1° luglio 2024, nella  misura di € 305,78.

    La circolare INAIL n. 20 in materia è stata pubblicata il 26 luglio 2024.

    Assegno Incollocabilità 2025

    Con decreto del Ministero del lavoro n 52 del 18 aprile 2025,   pubblicato il 13 maggio   nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale,  l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità a seguito della variazione dell’indice dei prezzi al consumo  tra il 2023 ed il 2024, registrata dall’ISTAT e risultata pari a 0,8 %, è determinato nella misura di 308,23 Euro.

    In data 20 maggio l'Istituto ha chiarito con la circolare 31 2025 che alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione centrale per  l’organizzazione digitale con il pagamento del rateo di agosto 2025.

    Allegati:
  • Formazione e Tirocini

    Borse di studio Inarcassa: contributi per la formazione specialistica

    Inarcassa, l’ente previdenziale degli Ingegneri e Architetti liberi professionisti, ha pubblicato il bando per l’assegnazione di borse di studio relative all’anno accademico 2023/2024, destinate a chi ha frequentato corsi universitari specialistici, post-lauream, dottorati di ricerca o master universitari.

     L'iniziativa si inserisce nel quadro degli interventi a sostegno dello sviluppo professionale e dell’aggiornamento continuo, previsti dallo Statuto e dal Regolamento Generale Assistenza dell’ente, recentemente aggiornato.

    L’obiettivo  delle borse di studio è rimborsare, fino a un tetto massimo prefissato, le spese sostenute per la formazione superiore presso istituzioni accreditate dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), comprese quelle all’estero. Il bando rappresenta un’opportunità concreta per i giovani professionisti che desiderano rafforzare le proprie competenze con percorsi formativi di alto livello, compatibilmente con requisiti economici e previdenziali ben definiti. Ecco i dettagli 

    Requisiti di accesso e modalità di presentazione della domanda

    Per accedere ai contributi o, i candidati devono essere Ingegneri o Architetti iscritti a Inarcassa oppure in possesso dei requisiti per l’iscrizione (con relativa procedura in corso). È inoltre richiesto che non abbiano superato il 35° anno di età nell’anno 2025, quindi nati dal 1990 in poi.

    Altri requisiti fondamentali sono:

    • aver frequentato nell’a.a. 2023/2024 uno dei corsi previsti dal bando (laurea specialistica, post-lauream, master o dottorato);
    • essere in possesso di un’attestazione ISEE 2025 non superiore a 36.600 euro;
    • non aver beneficiato, per lo stesso corso, di altri contributi o borse di studio da parte di enti pubblici o privati;
    • essere in regola con gli obblighi dichiarativi e contributivi verso Inarcassa alla data di scadenza del bando (eventuali irregolarità devono essere sanate entro tale termine).

    La domanda di partecipazione deve essere inviata via PEC all’indirizzo [email protected] utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito dell’ente. 

    La documentazione da allegare comprende: attestazione o certificato di frequenza del corso (o titolo conseguito), ricevute delle spese sostenute, certificazione ISEE 2025 e copia del documento d’identità.

    Le domande possono essere presentate dal 15 maggio 2025 fino al 31 luglio 2025, pena l’inammissibilità.

    SCARICA QUI IL TESTO DEL BANDO

    Importo e criteri di assegnazione della borsa inarcassa

    ll contributo economico previsto dalla borsa di studio può arrivare fino a 6.000 euro, a copertura delle spese sostenute e debitamente documentate per un solo corso tra quelli elencati nel bando. Il rimborso tiene conto della quota effettivamente pagata per la partecipazione al percorso formativo.

    L’assegnazione delle borse avverrà sulla base di una graduatoria elaborata tenendo conto del valore ISEE: verrà data precedenza agli ISEE più bassi. 

    In caso di parità, sarà favorito il professionista più giovane e, a seguire, quello con maggiore anzianità di iscrizione a Inarcassa.

    Se rimarranno risorse inutilizzate in una delle categorie previste dal bando, Inarcassa potrà ridistribuirle in misura proporzionale tra gli altri aventi diritto, nel rispetto del budget complessivo deliberato per l’anno 2025.

    I beneficiari saranno pubblicati in un apposito elenco sul sito Inarcassa, identificati con un codice pratica e non con il nominativo.

     Va infine ricordato che la presentazione della domanda implica l’autorizzazione a eventuali verifiche documentali: in caso di dichiarazioni false o irregolarità, il beneficio verrà revocato e l’importo già erogato dovrà essere restituito.

  • Rubrica del lavoro

    Taglio cuneo fiscale 2025: chiarimenti Agenzia

     La legge di bilancio 2025 è stata pubblicata  in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2025.

    Per il sostegno al potere d’acquisto  dei lavoratori  delle classi medie e basse , la manovra 2025 riconferma i tagli al cuneo fiscale  dello scorso anno  per i lavoratori dipendenti,  ampliando la platea dei beneficiari fino ai 40mila euro di reddito invece che 35mila e li rende strutturali, quindi senza scadenza .

     Viene modificata  la modalità , che interviene sull'aspetto fiscale e non piu contributivo.

      Da notare  quindi che i risparmi  in busta paga   rispetto  alla legislazione  ordinaria (prima del  taglio dei contributi dal Governo Draghi   riguardano  i soggetti con  reddito da 35mila a 40 mila euro, platea raggiunta solo quest'anno dalle nuove  detrazioni. 

    Per i redditi inferiori cambiano le procedure ma i saldi di spesa per lo Stato e i vantaggi in busta paga per i contribuenti  resteranno piu o meno  gli  stessi dello scorso anno.

    Taglio cuneo fiscale e contributivo 2025

    Il testo della legge di bilancio dal 2025 conferma le aliquote  fiscali e gli scaglioni di reddito  2025 come per il 2024,   fissi su tre fasce:  

    1. 23% fino a 28mila euro, 
    2. 35% tra 28mila e> 50mila euro, e 
    3. 43% oltre i 50mila euro.  

    Cambia invece l'agevolazione cd Taglio del cuneo:  non ci sarà più il taglio al cuneo contributivo del 6/7 %  per i redditi fino a 35mila euro , bensì una combinazione di indennità esente da tasse (sulla falsariga del bonus Renzi) per chi ha redditi fino a 20mila euro e, per chi guadagna di più, ci sarà un sistema di detrazione fiscale decrescente: 

    •  per i redditi fino a 20mila euro ci sarà un’indennità esente, che va dal 7,1% per chi guadagna fino a 8.500 euro, al 4,8% per chi guadagna fino a 20mila euro. 
    • Per chi guadagna tra 20mila e 32mila euro, ci sarà una detrazione fissa di 1.000 euro,
    • oltre i 32mila euro la detrazione  diminuisce gradualmente fino ad azzerarsi a 40mila euro.

    Da evidenziare anche :

    • l'estensione della  No Tax Area: fino a €8.500 per i redditi da lavoro dipendente, parificata a quella per i pensionati.
    • Conguagli: Eventuali benefici non spettanti saranno recuperati in dieci rate mensili se l’importo da recuperare supera i €60.
    • Compensazione del sostituto d'imposta: I sostituti di imposta maturano un credito che può essere compensato in F24 per i lavoratori con redditi fino a €20.000.
    • Esenzioni reddituali: Il calcolo del reddito complessivo tiene conto della quota esente per i lavoratori rientrati in Italia e non considera il reddito della prima casa e sue pertinenze.

    Taglio cuneo fiscale 2025. costo e beneficiari

    Come detto il nuovo sistema di agevolazioni con l'approvazione definitiva della legge di bilancio  diventa strutturale dal 2025, cioè diventa definitivo e non piu temporaneo come le misure precedenti in materia

    Queste modifiche  hanno un costo di quasi 13miliardi di minori entrate fiscali per lo Stato e porteranno vantaggi in busta paga paragonabili  a quelli del 2024, ma con alcune differenze. 

    Rilevante anche  il fatto che ne beneficeranno circa un milione e 300mila lavoratori in piu, grazie all'innalzamento della soglia massima di reddito agevolato  che arriva a 40mila euro .

    Tabella taglio cuneo fiscale: esempi di risparmio in busta paga

    Reddito Annuo Complessivo Intervento valore percentuale dell' indennità  Vantaggi Economici
    Fino a €20.000 Indennità basata sul reddito di lavoro dipendente – Fino a €8.500: 7,1%
    – Da €8.501 a €15.000: 5,3%
    – Da €15.001: 4,8%
    Fino a €1.000 l’anno
    €20.001 – €32.000 Detrazione fissa Detrazione pari a €1.000 per l’intero anno, proporzionata al periodo di lavoro Circa €1.000 l’anno
    €32.001 – €40.000 Detrazione decrescente Detrazione diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi a €40.000 Vantaggio inferiore a €1.000
    €36.000 – €44.000 Beneficio in continuità Vantaggi meno significativi rispetto alle fasce inferiori Vantaggi variabili fino a €1.000

    Compensazione trattamento integrativo dipendenti

    Con la risoluzione 9 del 31 gennaio 2025 l'Agenzia ha istituito i codici tributo  per la compensazione in F24 delle somme versate ai dipendenti in attuazione della nuova misura.

    Si tratta in particolare  di: 

    • Per il modello F24:

    • “1704” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1,  comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

    •   Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):

    • “175E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per  l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

    Taglio cuneo 2025 i chiarimenti dell’Agenzia

    Come detto, per poter beneficiare delle nuove misure, trattamento integrativo e ulteriore detrazione,  il reddito complessivo  del lavoratore deve essere rispettivamente inferiore a 20.000 euro e 40.000 euro. 

    Questo reddito viene calcolato secondo il comma 9 dell’articolo 1 della legge di Bilancio e segue le stesse regole già previste per le detrazioni, inclusa la quota esente  da imposte dei redditi dei lavoratori impatriati e dei “cervelli in rientro”.  Ma ATTENZIONE , la circolare 4/ 2025 del 16 maggio  dell'Agenzia specifica che  la percentuale per calcolare la somma spettante si applica solo al reddito imponibile, esclusa la quota esente.

    Per calcolare correttamente la percentuale di beneficio, il reddito da lavoro dipendente deve essere "rapportato all’anno", cioè normalizzato su base annua. 

    L’Agenzia chiarisce questo con un esempio: un reddito  di 2000 euro percepito per un periodo di 62 giorni va proiettato su 365 giorni per stabilire la soglia e l’aliquota applicabile, e solo dopo si applica la percentuale sul reddito effettivamente percepito (2.000/62*365= 11.744,19 euro quindi  aliquota 5,3  e somma spettante (2.000 euro * 5,3% = 106 euro)

    Il sostituto d’imposta deve riconoscere in busta paga la misura spettante, stimando mensilmente il reddito, anche includendo quanto percepito da altri datori di lavoro, se comunicato dal dipendente. 

    Si precisa inoltre che, nei casi di più rapporti part-time, la misura spetta a un solo sostituto, da individuare dal lavoratore. 

    In caso di errore o rettifica tra le due misure (comma 4 e comma 6), l’eventuale importo da recuperare, se superiore a 60 euro, sarà trattenuto in 10 rate. 

    Infine, le misure possono essere fruite o restituite tramite la dichiarazione dei redditi.