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Bonus part time 550 euro: domande riesame entro il 5 giugno 24
Il bonus da 550 euro per il sostegno ai lavoratori con rapporti di lavoro part time ciclici verticali era stato introdotto con la conversione del Decreto Aiuti n. 50 2022 (legge 91 2022) per riconoscere, in parte, con un una tantum annuale la contribuzione persa per i periodi non lavorati (vedi sotto i dettagli).
Nel decreto fiscale (DL 145 2023) è contenuto un articolo che rifinanzia la misura con 30 milioni di euro anche per i periodi lavorati nel 2022 .
Viene anche fornita una interpretazione autentica della norma precedente per cui tra i beneficiari sono ricompresi non solo lavoratori ciclici o verticali ma tutti i casi di rapporto di lavoro part time che preveda sospensioni del lavoro per almeno un mese. Vedi sotto i requisiti .
Con le nuove istruzioni operative (messaggio 3977 del 10 novembre 2023) INPS ha anche riaperto la piattaforma per la presentazione della domanda, dal 13 novembre al 15 dicembre 2023, sia per chi non aveva fatto richiesta del bonus pensando di non avere i requisiti, sia per chi ha avuto il diniego e voleva chiedere il riesame
Con il messaggio 2247 del 16 giugno 2023 l'istituto ha specificato che le richieste devono essere accolte anche in presenza di denunce erronee da parte dei datori di lavoro.
AGGIORNAMENTO 6 FEBBRAIO 2023
Bonus part time istruzioni e scadenze domande di riesame
Con il messaggio INPS 491 del 5 febbraio 2023 vengono fornite le istruzioni per chiedere il riesame delle domande respinte.
In particolare viene specificato che gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili, sia da parte degli Istituti di Patronato che da parte del cittadino (avvalendosi dello SPID almeno di livello 2 o della CIE o della CNS), accedendo al portale web dell’Istituto nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento” e selezionando la prestazione per l’anno 2022 e/o per l’anno 2023.
in allegato al messaggio sono forniti i dettagli delle possibili motivazioni di rigetto delle indennità una tantum e la documentazione necessaria per richiedere il riesame, il termine non perentorio per presentare istanza di riesame è pari a 120 giorni decorrenti dal 5 febbraio o dalla conoscenza della reiezione se successiva. La scadenza minima è quindi fissata al 5 giugno 2024. .
Si può fare richiesta di riesame attraverso il pulsante “Chiedi riesame” all’interno della Sezione “Dati della domanda” sul portale web dell’INPS, inserendo una motivazione e la relativa documentazione attraverso il link “Allega documentazione”.
Da evidenziare che , in caso di reiezione per errata valorizzazione dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, le Strutture territoriali competenti possono dare corso a un esito favorevole anche sulla base della documentazione prodotta dal lavoratore
Indennità part time verticale: di cosa si tratta
Il contratto di lavoro a part time ciclico verticale (o multi-periodale) ha la caratteristica di una prestazione lavorativa articolata su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell'anno (cioè i lavoratori prestano servizio in alcuni giorni a tempo pieno e mentre in altri non lavorano affatto).
L'istituzione del Fondo per il sostegno di questi lavoratori costituisce una risposta per i periodi di sospensione -interruzione dal lavoro (con prolungata mancanza di retribuzione) . La legge di bilancio 2021 ha previsto per questa categoria il riconoscimento pieno dei periodi lavorati ai fini previdenziali, dopo che il diritto è stato sancito da una sentenza della Corte Europea. Ora è possibile conteggiare tutte le settimane coperte dal contratto di lavoro, malgrado non sempre siano operative a causa della ciclicità della prestazione.
Bonus 550 euro: come e a chi spetta
L’art. 2 bis inserito in sede di conversione in legge del Decreto Aiuti n. 50 2022, prevedeva l’erogazione di una indennità Una Tantum di importo pari a 550 euro, per l’anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private con i seguenti requisiti:
- titolari di contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che prevedesse periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente, non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane
e alla data della domanda: non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente o
- non percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) ( sul punto la nuova circolare precisa che l lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nella ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa è stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato
- né di un trattamento pensionistico;
il bonus inoltre:
- è cumulabile con l'assegno di invalidità
- può essere riconosciuto solo una volta a ciascun lavoratore
- non concorre alla formazione del reddito
- è erogato dall’INPS che provvede anche al monitoraggio del limite di spesa.
Bonus 550 euro: come fare domanda
Le domande all’INPS andavano presentate entro la data del 15 dicembre 2023 sia per i periodi 2021 che 2022 , esclusivamente in via telematica, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, sul sito www.inps.it, seguendo il percorso :“Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”. Si accede con:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta :
- tramite il servizio telefonico di Contact Center Multicanal o
- attraverso gli Istituti di Patronato.
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Riscatto periodi senza contribuzione 2024/25: istruzioni per le domande
La legge di bilancio 2024 ha introdotto una nuova opportunità di rinsaldare la propria posizione previdenziale aumentando i contributi versati.
Nello specifico, l'art 1 ai commi 126-.130 della legge 213 2023 prevede la possibilità temporanea, per il biennio 2024-2025, di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione fino a un massimo di cinque anni parificandoli a periodi di lavoro, versando il dovuto a rate mensili in un massimo di 12 anni senza interessi.
Vediamo i beneficiari e le modalità di attuazione previste .
Il 7 marzo l'Agenzia ha emanato la circolare 5 2024 che illustra la misura ma non fornisce precisazioni ulteriori rispetto al testo di legge.
INPS ha pubblicato le istruzioni applicative nella circolare 69 del 29 maggio 2024. (vedi i dettagli sotto)
Riscatto periodi non coperti da retribuzione: chi ha diritto, per quali periodi
La facoltà può essere esercitata da:
- lavoratori pubblici e privati
- iscritti alle gestioni INPS dipendenti o autonomi o alle forme sostitutive (Fondi speciali come fondo telefonici, fondo elettrici, fondo trasporti, Fondo Dirigenti d'Azienda ex Inpdai; Fondo Volo; Fondo di Previdenza dello Spettacolo).
- che abbiano iniziato a versare a partire dal 1 gennaio 1996, quindi soggetti al calcolo della pensione con metodo interamente contributivo
Ciò comporta l'esclusione di fatto dei lavoratori più anziani che hanno iniziato a versare prima di quella data.
La norma specifica che l'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato con restituzione dei contributi.
I periodi da riscattare devono essere compresi comunque tra il primo e l'ultimo versamento contributivo effettuato.(cioè non si può anticipare il periodo complessivamente coperto).
L’Istituto chiarisce anche che mancando riferimenti alla precedente normativa sul riscatto contributivo previsto dal Dl 4/2019 , non si tiene conto di eventuali periodi già richiesti nel periodo 2019-2021, quindi è possibile presentare una seconda richiesta e i periodi di riscatto sono cumulabili.
Il costo del riscatto, versamento e trattamento fiscale
L'onere economico per il riscatto è determinato in base all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (sistema contributivo, con le aliquote contributive vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda)
Per i lavoratori del settore privato l'onere può essere sostenuto dal datore di lavoro attraverso i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.
In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non rientra nel reddito fiscalmente imponibile del dipendente
Il versamento può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza :
- in unica soluzione
- in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi
La norma specifica che la rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui
- i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o
- tali contributi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di versamenti volontari.
Riscatto periodi contributivi: presentazione della domanda di riscatto
La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024–2025, quindi va effettuata entro il 31.12.2025.
la domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini, acquisendo il consenso dell'interessato
Il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.
La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- web, tramite i servizi online dedicati, accessibili dal cittadino munito di SPID almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), o CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, o PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano , sul sito www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Riscatti”;
- Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
- tramite gli Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online.
Versamento dell’onere di riscatto
La circolare precisa che l’onere di riscatto versato in forma parziale da comunque diritto all’accredito di un periodo di durata corrispondente a quanto versato
ATTENZIONE : resta esclusa la possibilità di richiedere la restituzione dell’onere versato (salva l’ipotesi di annullamento per acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996)
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Malattia marittimi 2024: nuovi chiarimenti
Nella legge di bilancio 2024 pubblicata il 30 dicembre come legge 213 2023 è stata prevista una “Modifica della misura dell’indennità di malattia della gente di mare”. Si tratta per i lavoratori marittimi di una modifica al ribasso in quanto si prevede che l'indennità venga calcolata sul 60% invece che 75 % della retribuzione. Le istruzioni operative INPS sono state completate con la circolare 55 del 4 aprile 2024.
Con il messaggio 2022 del 29 maggio 2024 l'istituto è intervenuto nuovamente con alcuni chiarimenti sulla retribuzione da prendere a riferimento
Di seguito tutti i principali aspetti della nuova disciplina e le istruzioni
Novità malattia marittimi nella legge di bilancio 2024
Il testo della legge 213/2023 prevede in particolare «Per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, ad una indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell’articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244.»;
Viene inoltre specificato un nuovo sistema di calcolo delle indennità : «Per gli eventi di malattia di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, insorti dal 1° gennaio 2024, l’indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si sia verificato nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.».
Con il messaggio 157 del 12 gennaio 2024 INPS è intervenuto con le prime indicazioni in merito, specificando che il servizio web di trasmissione dei flussi retributivi è in corso di aggiornamento, per cui, al fine di assicurare continuità nel riconoscimento delle tutele di malattia, le Sedi determinano provvisoriamente le indennità di inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare sulla base dell’ultima retribuzione teorica Uniemens disponibile per lo specifico rapporto di lavoro.
In caso di ritardo nell’invio di flussi Uniemens, le stesse Sedi dovranno provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi salariali previsti.
L'istituto ribadisce che le componenti retributive da includere nella base di calcolo delle indennità di malattia devono essere espressamente previste in specifiche norme di legge o del contratto collettivo di categoria. e rinvia per ulteriori dettagli ad un prossima circolare completa.
Con un ulteriore messaggio del 23 febbraio l'istituto ha precisato alcuni aspetti sulla gestione delle domande fondate su eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023:
Marittimi : eventi malattia fino al 2023
L'istituto ricorda l'iter di migrazione dei dati relativi alle prestazioni in argomento dalla gestione Inail ex Ipsema alle banche dati INPS dal 2014 e riconferma che
- per gli eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023, costituiscono base di calcolo le componenti retributive come determinate dall’articolo 10 del regio decreto-legge n. 1918/1937 – nella formulazione previgente alla riforma recata dalla legge di Bilancio 2024 – nonché quelle aventi fondamento nella contrattazione collettiva. Ciò significa che ai fini del calcolo della prestazione devono essere considerate anche le voci retributive riconducibili, oltre che alla contrattazione collettiva nazionale di settore, alla contrattazione aziendale, o ai contratti di lavoro individuali, in quanto elementi strutturali del “salario”, sempreché si tratti di componenti retributive regolarmente assoggettate a contribuzione obbligatoria.
- Inoltre ricorda che per gli eventi di malattia antecedenti al 1° gennaio 2024, le Strutture territoriali effettuano le verifiche tra i dati dichiarati riferiti ai 30 giorni precedenti lo sbarco e l’importo esposto relativo alla retribuzione teorica nei flussi Uniemens di riferimento, relativi, invece, alla mensilità in cui avviene lo sbarco medesimo.
Va tenuto presente che eventuali componenti retributive imponibili liquidate in unica soluzione in occasione dell’evento dello sbarco e, quindi, interamente denunciate sul flusso Uniemens della mensilità in cui avviene lo sbarco, devono essere riparametrate sulla base di un numero di mensilità pari a quelle interessate dal rapporto di lavoro anche mediante acquisizione delle buste paga ove utili a eventuali supplementi istruttori.
Malattia marittimi 2024: nuove istruzioni
Pubblicata il 4 aprile 2024 una nuova circolare INPS 55/2024 , che fornisce ulteriori indicazioni sulla determinazione della retribuzione media globale giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità previste
Viene anche annunciato sulle procedure di comunicazione che
- le procedure di gestione sono in corso di aggiornamento per l’automatico inserimento della “retribuzione teorica” esposta nei flussi Uniemens.
- Al termine dell’aggiornamento, si avrà la determinazione in automatico del valore della RMGG, con conseguente calcolo della percentuale di legge per l’erogazione della prestazione, in coerenza con le informazioni presenti nel flusso Uniemens.
Considerato che le imprese armatoriali e della pesca possono assolvere agli obblighi contributivi e di Uniemens mensili entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi si riferiscono:
- la prestazione di malattia è liquidata provvisoriamente e in automatico sulla base dell’ultima “retribuzione teorica” disponibile nel flusso Uniemens per lo specifico rapporto di lavoro.
- In assenza di flussi Uniemens, le Strutture territoriali devono, invece, provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi contrattuali di categoria.
A seguito della ricezione del flusso Uniemens del mese di competenza, la prestazione viene ricalcolata in via definitiva, senza ulteriori adempimenti da parte degli interessati.
Viene conseguentemente meno, per i datori di lavoro interessati, l’obbligo di trasmissione con l’applicativo “Comunicazione dei flussi retributivi”.
Comunicazione Bonus adjustment
In merito alla determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) si chiarisce in particolare l'inclusione, nel computo della RMGG, della voce retributiva c.d. “bonus adjustment – gross up”.
Il c.d. “bonus adjustment – gross up” è una componente a carattere ricorrente, anche se variabile nell' importo , che costituisce retribuzione imponibile, in quanto non appartenente alle voci di cui di cui all’articolo 51, commi 2 e seguenti, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel quale sono indicati i redditi esclusi.
Il messaggio del 29 maggio precisa che solo nel caso in cui la pattuizione individuale preveda che tale voce retributiva deve essere corrisposta dal datore di lavoro anche durante il periodo di malattia, la stessa deve rimanere esclusa dal calcolo della RMGG.
Inoltre , per consentire all’Istituto la determinazione in automatico del valore della RMGG al datore di lavoro è richiesta l' esposizione di questo dato nel flusso mensile Uniemens di competenza, con l’onere del necessario riproporzionamento e di rideterminazione del pro-quota.
Indennità di malattia gente di mare: come funziona
Come noto i lavoratori marittimi sono soggetti a una disciplina di diritto del lavoro particolare . Il rapporto di lavoro è regolato dal Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327) e il contratto , definito di arruolamento, è il contratto sottoscritto dall’armatore con il personale marittimo.
La regolamentazione specifica è dettata dal D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231 (Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare), nonché dalla Convenzione internazionale OIL sul Lavoro Marittimo (MLC- 2006) che stabilisce i principi e i diritti minimi sul lavoro marittimo.
Per questo settore, la competenza all’assistenza sanitaria è suddivisa tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN), medici fiduciari in Italia e all’estero e medici del Servizio Sanitario Nazionale sulla base della posizione lavorativa del lavoratore assicurato (navigante o no).
In base all’art. 114 del Codice, per personale marittimo si intende:
- la gente di mare;
- il personale addetto ai servizi dei porti;
- il personale tecnico delle costruzioni navali.
A sua volta la" gente di mare" è suddivisa in tre categorie (art. 115 Codice della Navigazione):
- personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
- personale addetto ai servizi complementari di bordo;
- personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.
Dal 2014 (decreto legge 76 2013), la gestione della malattia e della maternità è affidata all'INPS che garantisce attualmente :
- l'indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale per la malattia insorta a bordo che causa lo sbarco,
- l'indennità di malattia complementare per gli eventi insorti entro 28 giorni dallo sbarco. In caso di malattia dopo 28 giorni dallo sbarco in continuità di rapporto di lavoro è prevista l'indennità per inabilità temporanea per un massimo di 180 giorni.
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Retribuzioni medie lavoratori agricoli 2024
Con il decreto 370 del 22.5.2024 Il ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha fornito le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l’anno 2024, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari , stabilite, per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato come da tabella allegata al decreto.
Reddito medio convenzionale giornalieri
Si ricorda che ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l’anno 2024, per ciascuna fascia di reddito agrario è determinato nella misura di € 63,06.
Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l’anno 2024, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella di cui al primo capoverso del presente decreto per la categoria dei salariati fissi.
Nel caso sia previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata .
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Influencer inquadrabile come agente di commercio
Per la promozione continuativa dei prodotti di una azienda sulle proprie pagine social l'attività dell'influencer è inquadrabile come rapporto di agenzia per cui l'azienda è tenuta a versare i contributi previdenziali ad Enasarco.
E' quanto prevede la sentenza del Tribunale di Roma 2615/24 del 4 marzo, confermando le considerazioni in corso già da tempo sulla natura dei rapporti tra aziende e le nuove figure di intermediari che utilizzano gli strumenti digitali per la promozione commerciale.
Vediamo di seguito piu specificamente dettagli del caso.
Influencer e testimonial per le vendite online
Il giudice ha deciso sul ricorso di una società commerciale che svolge l'attività di vendita online di integratori alimentari prodotti con marchio proprio, pubblicizzati attraverso l'attività di propaganda e informazione svolta da sportivi e da consulenti.
A seguito di una ispezione è stata considerata dimostrata l'esistenza di rapporti contrattuali riconducibili all'art. 1742 con la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di € 70.264,95 per contributi Fondo Previdenza , al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, e per sanzioni a ENASARCO. Il ricorso all'ispettorato interregionale ha confermato quanto accertato in sede ispettiva;
Nel ricorso la società affermava che i testimonial e gli influencer utilizzati (campioni di body building, allenatori ecc) non possono essere considerati agenti in in quanto mancano i presupposti giuridici per inquadrare gli influencer quali agenti di commercio; infatti il termine influencer ha cominciato a essere usato per indicare colui che, avendo un ampio seguito di pubblico, con un grado di conoscenza elevato relativamente ad alcuni prodotti o che comunque li utilizzano abitualmente, tanto che le loro opinioni arrivano ad influenzare quelle degli altri consumatori.
La società affermava nel ricorso che secondo l'articolo 1742 Cod civ.: "Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata."; cio significa che affinché esista un rapporto di agenzia occorre che l'agente assuma l'obbligazione di attivarsi in modo stabile per promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente e che ciò avvenga con riferimento ad definita area geografica .
Vendita tramite influencer e rapporto di agenzia
Nella decisione del giudice viene invece confermato che l'attività degli influencer contrattualizzati, come accertato dall'Ispettore, è riconducibile alla fattispecie civilistica prevista dagli artt. 1742 e seguenti del codice civile (rapporto di agenzia) in quanto svolgevano una vera e propria attività promozionale di vendita, con compenso determinato dagli ordini direttamente procurati e andati a buon fine
Nello specifico viene osservato che :
- I'influencer poteva anche concedere sconti al cliente attraverso il codice sconto personalizzato, raggiungibile unicamente attraverso le sue pagine social cosi che per ogni acquisto attraverso quel codice, il relativo ordine viene contrattualmente considerato come "direttamente procurato" dall'influencer;
- posto che il raggio di azione della società in questione è unicamente lo spazio virtuale della rete, il concetto di zona geografica non ha valore ma la "zona" non deve essere necessariamente geografica, ma può essere rappresentata anche da un determinato segmento di mercato, nel caso dell'influencer la "zona" è determinata dal perimetro entro il quale è inserita la popolazione di fòllowers che acquistano i prodotti della mediante il suo codice sconto;
- risulta irrilevante che l'influencer non sia destinatario di particolari direttive ed istruzioni, o che non possa/ debba instaurare specifiche trattative sui prezzi e sugli sconti, atteso che questo particolare tipo di mercato, nel mondo web, è altamente standardizzato, in quanto l'acquisto si effettua con un click e le condizioni di vendita sono fissate una volta per tutte;
- irrilevante anche che il contratto prevedesse che "l 'influencer svolgerà la propria attività in piena indipendenza ed autonomia", in quanto indipendenza ed autonomia sono caratteristiche tipiche anche dell'agente;
- la previsione che l'influencer agirà "senza alcun obbligo di attività minima né obbligo di risultati minimi" significa solo che non è tenuto ad attività ulteriori e diverse rispetto a quella di promuovere i prodotti pubblicizzandoli sulle proprie pagine social;
- il vincolo di stabilità è sufficientemente provato, non solo dalla presenza di estratti conto contabili delle provvigioni ma anche dalla sistematica emissione di fatture per una serie indeterminata di affari; pertanto risultano sussistere nel caso di specie gli elementi della stabilità e della continuità, tipici dell'agenzia di cui all'art. 1742
Quanto al termine di preavviso previsto (15 giomi) inferiore a quello previsto in materia di agenzia dall'art. 1750 cc, si osserva che la Cassazione ha chiarito che "In tema di contratto di agenzia, la mancata concessione del termine di preavviso, ovvero la concessione di un termine inferiore a quello dovuto, non travolge né rende invalido il recesso come manifestazione di volontà di porre fine al rapporto; in tale caso, infatti, la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa che impone la concessione del preavviso (art. 1419, secondo comma, cod. civ.)" (Cass. sez. 2 sent. n. 4149 del 15/03/2012).
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Ferie collettive: differimento da richiedere entro il 31 maggio
Come ogni anno , è in scadenza a breve il termine per la richiesta di differimenti dei versamenti contributivi in caso di chiusura aziendale per ferie che renda impossibile effettuare le comunicazioni e i versamenti entro i termini ordinari
La richiesta va inviata all'INPS come sempre entro il 31 maggio 2024.
Chiariamo di seguito gli aspetti principali.
Ferie collettive cosa si intende
Per ferie collettive si intende il periodo di chiusura dell'azienda che la proprietà decide di effettuare per motivi di opportunità organizzative commerciali, ecc, in cui vengono garantite le ferie a tutti i dipendenti delle varie unità , reparti e sedi
Il concetto di ferie collettive è applicabile anche se nel periodo sia comunque necessaria la presenza di personale preposto alla manutenzione degli impianti o personale addetto a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purché la generalità del personale rimanente usufruisca invece del periodo di riposo per ferie.Richiesta differimento adempimenti per ferie collettive
In caso di chiusura si può richiedere il differimento dei termini che comprende:
- la comunicazione del flusso Uniemens e il
- versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Il differimento per ferie collettive è possibile solo una volta nel corso dell'anno e non può mai superare il mese di durata.
ATTENZIONE Questo si applica anche nel caso il periodo di ferie collettive si svolga a cavallo di due mesi.
Richiesta differimento contributi per ferie collettive: come fare
Le domande possono riguardare anche periodi diversi da quello estivo e vengono esaminate dalla sede Inps competente per territorio.
In genere, il termine di cui viene chiesto il differimento è quello del 20 agosto (relativo al mese di luglio). In questo caso il versamento dei contributi di luglio andrà poi eseguito entro il 16 settembre e la presentazione del flusso UNIEMENS dovrà avvenire entro il 30 settembre.
il versamento dei contributi poi dovrà essere effettuato in unica soluzione con la maggiorazione degli interessi di dilazione. Nel messaggio di autorizzazione INPS comunica anche la percentuale per il calcolo degli interessi di differimento. Attualmente, a seguito dei numerosi aumenti del tasso ufficiale di sconto decisi dalla Banca Europea il tasso INPS è fissato al 9,75%.
Per la domanda va utilizzato unicamente il canale telematico (v. messaggio INPS 8609/2012) .
Il termine del 31 maggio in realtà non è perentorio: Le richieste possono essere presentate anche dopo, presentando una giustificazione del ritardo
L'applicazione per l'invio è disponibile sul sito INPS www.inps.it, seguendo il percorso : Servizi online – Aziende consulenti e professionisti – cassetto previdenziale – istanze on line – invio nuova istanza – codice 445 Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive.
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Videosorveglianza lavoratori: ancora multe dal Garante
Il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso la newsletter n.523 del 21.05.2024, rende noto un provvedimento n.234 dell'11.04.2024 in cui afferma che gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori e le garanzie assicurate ai dipendenti dalla normativa privacy, devono essere rispettati nei luoghi di lavoro che utilizzano la videosorveglianza.
Garante privacy: videosorveglianza e rilevazione delle presenze – il caso
Un Comune installa una telecamera per motivi di sicurezza a seguito di alcune aggressioni avvenute nei confronti di un assessore e di un 'assistente sociale.
La telecamera viene installata nell'atrio del Comune, in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori.
La presenza della videosorveglianza ha permesso al Comune di rilevare, attraverso l'utilizzo delle immagini registrate, alcune violazioni dei doveri d'ufficio di una dipendente, tra cui il mancato rispetto dell'orario di servizio.
Tuttavia la dipendente segnala la vicenda al Garante per la protezione dei dati personali.
L'Autorità rileva nel corso dell'istruttoria che il Comune non aveva assicurato il rispetto delle procedure di garanzia previste dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza e aveva utilizzato le immagini di videosorveglianza per adottare un provvedimento disciplinare nei confronti della lavoratrice.
L'Amministrazione è stata così sanzionata dall'Autorità e obbligata a fornire a tutti gli interessati (lavoratori e visitatori presso la sede comunale) un'idonea informativa sui dati personali trattati mediante l'utilizzo della telecamera in questione.
Questo anche perchè il Comune non era in regola con quanto prevede il Regolamento europeo circa gli elementi informativi necessari e non risultavano idonei altri documenti redatti dal titolare per diversi fini.