• Formazione e Tirocini

    Progetto Rete: voucher da 10.000€ per ogni stagista

    Il Progetto Rete, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, e in collaborazione con Invitalia, ha aperto una nuova opportunità per le imprese italiane interessate a ospitare giovani stagisti.

     Attraverso il Voucher stage, le aziende potranno offrire ai giovani diplomati e laureati l’opportunità di acquisire competenze professionali e orientarsi nel mercato del lavoro,  ricevendo un sostanzioso contributo economico per ogni stagista. Ecco tutti i dettagli e il modello di manifestazione di interesse.

    La scadenza è alle 17.00 dell'8 novembre 

    Voucher stage Progetto Rete: come funziona

    Le imprese italiane, con almeno 30 dipendenti, possono partecipare alla call per ospitare fino a tre stagisti, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, presso le loro sedi in Italia o negli altri paesi dell'Unione Europea. 

    L'obiettivo del Progetto Rete è quello di favorire lo sviluppo delle competenze dei giovani, stimolando la loro vocazione imprenditoriale e agevolando l'accesso al mercato del lavoro.

    Per ogni stagista formato, l’impresa riceverà da Invitalia un contributo sotto forma di voucher di 10.000 euro, al termine dei sei mesi di stage. Le imprese che sceglieranno di co-finanziare il periodo di formazione avranno maggiori possibilità di ottenere i voucher, aumentando l’attrattiva dell’offerta e dimostrando il loro impegno nel sostenere i talenti emergenti.

    Il Progetto Rete Giovani 2030 ha stanziato una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per questa iniziativa, con una riserva del 50% destinata agli stage che si svolgeranno all'estero. Questo contributo non solo consente alle aziende di investire in nuovi talenti, ma offre ai giovani una concreta occasione di sviluppo professionale in contesti lavorativi stimolanti e dinamici.

    Voucher stage progetto Rete come partecipare

    La call è aperta fino alle ore 17.00 dell' 8 novembre 2024 e le imprese interessate possono presentare la propria domanda sulla piattaforma dedicata, accessibile dal sito rete.giovani2030.it.

    Una volta selezionata, l'impresa avrà la possibilità di gestire autonomamente la selezione e la contrattualizzazione dei candidati.

    Qui il documento di manifestazione di interesse delle imprese –

    ATTENZIONE  tutte le domande verranno considerate, indipendentemente dall'ordine cronologico di presentazione.

    Progetto Rete Hub territoriali per la formazione

    Il Progetto Rete non si ferma qui: prevede anche l’apertura di diversi Hub territoriali, pensati per offrire orientamento e formazione gratuita ai giovani. Attualmente gli hub attivi si trovano a Nuoro, Verona, Salerno e Novara, ognuno con una specifica vocazione territoriale.

    • Hub Nuoro: economia verde e circolare, con focus su bio-energia e rinnovabili, agrifood e servizi alle imprese.
    • Hub Verona: cultura e imprese creative, con laboratori innovativi.
    • Hub Salerno: agrifood, per rafforzare competenze nel settore agroalimentare.
    • Hub Novara: meccatronica, chimica verde e moda, con percorsi formativi specializzati.

    Nei prossimi mesi apriranno nuovi Hub a L’Aquila, Palermo, Brindisi e in altre città italiane, ampliando l'offerta di orientamento e formazione a livello nazionale.

  • Agricoltura

    Agricoltura: requisiti speciali per l’APE sociale

    In risposta a richieste degli uffici territoriali, nel messaggio interno 3365 dell'11 ottobre 2024,  INPS chiarisce la procedura di valutazione dei requisiti per l'APE Sociale dei  lavoratori agricoli.  che si differenzia da quella ordinaria  prevista  dall'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232 del 2016 . 

    Viene  infatti  definita una procedura che tiene conto del fatto che il momento di fruizione dell'indennità di disoccupazione agricola   può non coincidere con lo stato di disoccupazione. 

    L’istruttoria delle domande per l'APE Sociale da parte dei lavoratori agricoli richiede  quindi una valutazione specifica delle peculiarità del sistema di disoccupazione agricola, con particolare attenzione alla verifica della fruizione integrale del beneficio e del mantenimento dello stato di disoccupazione post-disoccupazione agricola.

    Vediamo piu in dettaglio le particolarità e i chiarimenti dell'istituto che annuncia un successivo messaggio concernente nuove istruzioni per le domande

    Indennità di disoccupazione agricola: particolarita

    Come noto  l'indennità di disoccupazione agricola presenta uno sfasamento temporale:  può essere richiesta ed erogata l'anno successivo rispetto alla cessazione involontaria del lavoro.

     Il pagamento avviene in un'unica soluzione e non richiede che il lavoratore sia disoccupato al momento della domanda.

    Pertanto, il diritto alla disoccupazione agricola è indipendente dallo stato di disoccupazione nel momento della richiesta.

    La "fine prestazione di disoccupazione" è fissata convenzionalmente al 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.

    Per i lavoratori agricoli, la domanda di verifica delle condizioni per accedere all'APE Sociale deve essere trattata tenendo conto di queste particolarità.

    Le domande saranno gestite tramite il sistema UNICARPE e le istruzioni per la loro trattazione verranno fornite successivamente. Per il momento, le sedi locali invieranno le segnalazioni a INPS tramite email per la gestione delle verifiche e dell’accesso al beneficio.

    Lavoratori agricoli e verifica disoccupazione per APE Sociale

    Per decidere se la domanda di certificazione per  APE Sociale  sia accoglibile, l'ufficio INPS deve  verificare in anticipo se il lavoratore avrà diritto alla disoccupazione agricola l'anno successivo.

    L'APE Sociale non sarà concessa finché non sarà completamente fruita la disoccupazione agricola. Anche se il soggetto presenta domanda di anticipo pensionistico, il beneficio sarà erogato solo dopo l'integrale fruizione della prestazione di disoccupazione.

    In ogni caso per i lavoratori agricoli non è richiesto di presentare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), in quanto la disoccupazione agricola non richiede lo stato di disoccupazione al momento della richiesta.

    Ape sociale requisito contributivo dopo contratto a termine

    Il messaggio precisa inoltre  le condizioni per l'Ape sociale in caso di  disoccupazione dopo un rapporto di lavoro a termine. 

    La regola generale per l'anticipo pensionistico   richiede che il lavoratore interessato abbia avuto nei 36 mesi precedenti la cessazione,  periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, risultanti dai flussi Unilav.

    Nel caso del lavoro agricolo INPS prende in considerazione le giornate lavorate coperte da contribuzione obbligatoria e gli eventi figurativi che presuppongono l’esistenza del rapporto di lavoro nell'arco  dei 36 mesi antecedenti la scadenza del contratto a termine  

    Non si calcolano invece i periodi di contribuzione figurativa eventualmente accreditati per periodi di disoccupazione.

  • CCNL e Accordi

    CCNL aziende termali: ecco il rinnovo 2024-27

    E' stato firmato l'8 ottobre 2024 dopo oltre un anno di trattative,  il rinnovo del Contratto Nazionale applicato ai 15mila dipendenti delle aziende termali e dei centri benessere termali.

    Lo comunicano i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs firmatari con Federterme Confindustria.

    L’ipotesi di accordo,  che verrà sottoposta, nelle prossime settimane, alla consultazione delle assemblee dei lavoratori,  resterà in vigore dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2027.  Vediamo le novità retributive e gli altri aspetti contrattuali.

    Scarica qui il testo del contratto previgente con le tabelle retributive 

    CCNL Terme aumenti salariali e altre novità economiche

    L’aumento economico a regime definito con il rinnovo è pari a 200 euro  complessivi per il 4° livello, da riparametrare per gli altri livelli , che significa un importo  salariale complessivo medio di oltre 6.400 euro per ogni lavoratore  nell'arco della vigenza contrattuale.

     La prima tranche di aumento salariale, pari ad €60, sarà erogata già con la retribuzione di ottobre 2024, l'ultima  di 35 euro a dicembre 2026 

    Sempre dal punto di vista economico sono previsti:

    •  dal 1° gennaio 2025 un sistema di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori con un contributo di 15 euro una tantum per ciascun iscritta/o, da versare a carico dell’impresa, all’atto dell’iscrizione, e  un contributo mensile pari a 10 euro a carico dell’azienda e a 2 euro a carico della lavoratrice/del lavoratore.
    •  il rafforzamento del secondo livello di contrattazione con l'introduzione del tema della malattia e dell’infortunio non sul lavoro tra le materie oggetto di contrattazione di secondo livello, per l’adozione di condizioni di miglior favore
    • il miglioramento economico per i congedi legati a maternità, paternità e parentali, in particolare con l' integrazione fino al  100% della retribuzione  ai fini della quattordicesima mensilità, maturata durante i periodi di congedo di maternità obbligatorio e congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo; riconoscimento della maturazione dei ratei di ferie, riposi per riduzione dell'orario, ex festività, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità durante i periodi di congedo parentale.

    CCNL Terme rinnovo 2024: le altre novità

    Il documento, di cui si attende il testo dopo l'approvazione dei lavoratori,  prevede anche:

    •  l’aggiornamento della classificazione del personale del settore terme
    •  l’introduzione della figura della Garante di parità 
    • nuove norme per la tutela delle donne vittime della violenza di genere.
    • l'impegno ad istituire tavoli tecnici volti ad analizzare e fare proposte per il miglioramento di vari istituti contrattuali, al fine di facilitare e ridurre le tempistiche dei futuri percorsi di rinnovo.

  • Lavoro Autonomo

    Regime forfettario professionisti anche con lavoro dipendente

    Il disegno di legge in materia di lavoro ribattezzato Collegato lavoro, approvato dalla Camera la scorsa settimana,    introduce significative deroghe all'applicazione del regime forfetario, permettendo l'accesso a questo regime anche a professionisti e lavoratori autonomi che, in determinate condizioni, lavorano per lo stesso datore di lavoro come dipendenti .

    Si ricorda che il regime forfetario, disciplinato dalla legge n. 190 del 2014 e modificato dalla legge di bilancio 2023, offre una tassazione ridotta  con un'aliquota del 15% e una gestione fiscale semplificata  agli operatori con partita IVA sotto una certa soglia di fatturato  e ordinariamente non è applicabile a chi svolge anche attivita di lavoro dipendente. 

    Vediamo piu in dettaglio le novità in corso di attuazione.

    Regime forfettario e contratti misti: cosa sono e chi è interessato

    L'art 17 del DDL  prevede la possibilita di essere contestualmente 

    • lavoratori dipendenti part-time ( con contratti che prevedabbotra il 40% e il 50% dell'orario pieno) 
    • lavoratori autonomi  in  regime forfetario,

     derogando al divieto previsto dall'articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della legge n. 190/2014: tale divieto  precluderebbe l'accesso al regime forfetario svolge attività principalmente per datori di lavoro con cui vi siano rapporti di lavoro dipendente  in corso o siano intercorsi nei due precedenti periodi d'imposta. 

    La nuova  norma si rivolge in particolare a:

    • Persone fisiche iscritte ad albi o repertori professionali che esercitano attività libero-professionali, a
    • Lavoratori autonomi non iscritti ad albi o repertori professionali purche il rapporto sia regolato da specifiche intese realizzate ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 138/2011 attraverso contratti collettivi a livello aziendale o territoriale.

    Regime forfettario e contratti misti: requisiti e condizioni

    Per quanto riguarda i requisiti:

    •  il numero dei dipendenti del datore di lavoro  deve essere superiore a 250.
    • il tetto  viene calcolato al 1° gennaio dell'anno in cui sono stipulati i contratti di lavoro autonomo e subordinato.

    La norma specifica inoltre che  il lavoratore autonomo deve avere un domicilio professionale diverso da quello del datore di lavoro, e che non ci deve essere sovrapposizione tra le attività autonome e subordinate in termini di orario, giorni di lavoro e modalità della prestazione.

    Viene anche previsto che  per garantire la validità dei contratti autonomi contestuali a quelli subordinati, i primi  devono essere certificati dagli organi di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 276/2003, tra cui 

    •  enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livellonazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell’ambito di organismibilaterali a competenza nazionale;
    • Direzioni provinciali del lavoro e le province;
    • università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie,esclusivamente nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo;
    •  Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela  delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le  proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali cheabbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero 
    •  consigli provinciali dei consulenti del lavoro, esclusivamente per i contratti di   lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento 

  • Rubrica del lavoro

    Farmacisti contributo neogenitori 2024: primo elenco ammessi

    ENPAF ha stanziato 600.000 euro per sostenere i farmacisti neogenitori per la nascita di un figlio, dell’adozione o dell’affidamento preadottivo di un minore.

    La piattaforma per le domande è aperta dal 16 settembre 2024  per gli iscritti all’ente, indipendentemente dalla categoria professionale, con i seguenti requisiti:

    I neogenitori possono beneficiare di un sostegno economico di 1.000 euro per ogni nascita o adozione o affidamento preadottivo. In caso di parti gemellari o adozioni o affidamenti preadottivi plurimi, l’importo aumenta a 1.500 euro  in caso di parti gemellari o adozioni/affidamenti preadottivi plurimi.

    Il bonus è cumulabile con altri sostegni economici per la maternità ed è esente da imposizione fiscale, garantendo così un aiuto concreto e diretto alle famiglie dei farmacisti e delle farmaciste.

    AGGIORNAMENTO 15 OTTOBRE 

    ENPAF ha comunicato che è disponibile online il primo elenco delle domande ammesse e delle respinte per l’assegnazione del bonus bebè. presentate fino al 18 settembre 2024.

    L’importo  di pagamento è pari a 111.000 euro sui 600.000 euro totali destinati all’iniziativa. Il pagamento avverrà con data valuta 23 ottobre 2024.

    Diverse domande sono state respinte per documentazione incompleta. I richiedenti che si trovano in questa situazione possono ripresentare la domanda rispettando quanto previsto dal regolamento. L'ente raccomanda di verificare tutta la documentazione richiesta, che è da presentare entro 180 giorni dalla data del parto o dell’ingresso del minore in famiglia per adozioni e affidamenti preadottivi.

    Gli esiti delle domande presentate successivamente al 18 settembre 2024 verranno pubblicati periodicamente fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

     qui  l’elenco delle domande ammesse e delle respinte.

    Contributo neogenitori farmacisti: ISEE, patrimonio e documenti richeisti

    Per richiedere il contributo, gli iscritti devono avere un ISEE non superiore a 30.000 euro e un patrimonio mobiliare che non superi i 40.000 euro. Per ogni componente successivo al secondo a tale importo si aggiungono 5.000 euro, fino a un massimo di 55.000 euro complessivi.

     Ricordiamo di seguito tutti i requisiti e documenti richiesti :

    • iscrizione all’ente da almeno 5 anni;
    • regolarità contributiva;
    • attività professionale del farmacista in corso al momento della presentazione della domanda;
    • attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente in corso di validità, aggiornato alla nascita o all’ingresso del minore, non superiore a 30.000 euro;
    • patrimonio mobiliare sino a 40 mila euro; per ciascun componente successivo al secondo a tale importo si aggiungono ulteriori 5.000 euro. L’importo del patrimonio mobiliare non potrà essere superiore a complessivi 55.000 euro;
    • copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
    • copia del codice fiscale del bambino o del minore per il quale viene presentata la domanda;
    • certificato di assistenza al parto o, in alternativa, certificato di nascita;
    • copia del provvedimento di adozione o affidamento preadottivo o  sentenza di adozione internazionale;

    Contributo neogenitori farmacisti: le domande

    Le domande possono essere presentate dal 16 settembre 2024, utilizzando il modulo  disponibille sul sito  e dovranno essere inviate all’indirizzo PEC [email protected]  entro 180 giorni dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

    Si sottolinea che le domande sono valutate in base all’ordine di presentazione e accolte nei limiti dei fondi disponibili. Nel caso in cui entrambi i genitori siano farmacisti iscritti all’Enpaf, il contributo viene erogato una sola volta per lo stesso evento; il bonus non potrà essere assegnato in caso di adozione a seguito di affidamento preadottivo per il quale era già stato concesso il contributo.

    Nel rispetto del Regolamento generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/679/UE) sarà riportato, in luogo del nominativo del richiedente, il codice di iscrizione all’Enpaf.

    Per ulteriori informazioni: [email protected]

  • Agricoltura

    Gestione agricoltura: novità su sospensione inattività stagionale

    La circolare INPS  91 del 9.10.2024 forrnisce chiarimenti relativi  alla gestione contributiva dei datori di lavoro agricoli (GCA) ai sensi della legge n. 88 del 1989 e dell’articolo 2135 del codice civile.  In particolare viene comunicata una nuova modalità di sospensione della contribuzione in caso di inattività  per i datori di lavoro che impiegano solo operai a tempo determinato e l'obbligo di comunicazione della ripresa  entro 30 giorni.

    Viene ricordato in primo luogo che secondo tali disposizioni, sono tenuti a iscriversi alla GCA non solo datori di lavoro che svolgono attività agricole  ma anche  coloro che, pur non essendo imprenditori agricoli, vengono assimilati per legge a tali figure, come nel caso delle cooperative agricole. Inoltre, anche alcune imprese non agricole, come quelle del settore commercio e servizi, possono essere obbligate a iscrivere i propri lavoratori alla GCA se operano in particolari condizioni previste da specifiche normative. 

    Nella circolare sono ricordate  le tipologie di imprese soggette a tale iscrizione,  con una tabella riassuntiva delle principali normative di riferimento.

    Tabella Datori di Lavoro Iscrivibili alla GCA

    Tipologia di impresa Normativa di riferimento
    Imprese agricole art. 2135 del c.c.
    Imprese assimilate dalla legge a quelle agricole art. 1, comma 2, del D.lgs n. 228/2001
    art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
    Imprese non agricole (settore commercio, servizi, ecc.) art. 1 della legge n. 240/1984
    art. 6 della legge n. 92/1979

    Gestione agricoltura : istruzioni sulla sospensione e comunicazione ripresa

    Un punto rilevante della circolare è la gestione delle situazioni di "sospensione dell’attività con dipendenti", ossia quei periodi in cui il datore di lavoro agricolo non ha operai in forza, esonerando così l’obbligo contributivo e assicurativo. 

    Viene precisato che  in generale il datore di lavoro deve comunicare lo stato di sospensione entro 30 giorni dalla cessazione dell'ultimo contratto, ma se l'azienda utilizza esclusivamente operai a tempo determinato, la semplice interruzione stagionale del lavoro non configura una vera sospensione. 

    Solo in mancanza di nuove assunzioni per un intero anno civile, la posizione contributiva verrà sospesa d’ufficio. 

    La ripresa dell’attività con dipendenti comporta la riattivazione della posizione contributiva, da comunicare all'INPS entro 30 giorni tramite il portale istituzionale.

  • Lavoro Dipendente

    INAIL le nuove sanzioni dal 1 settembre 2024

    Con la Circolare  n. 31 del 10 ottobre 2024 INAIL riepiloga il nuovo regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024  per omissione e per evasioni contributive. 

    Le novità sono state apportate con le modifiche all’articolo 116, commi 8, 10 e 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388  dall’articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

    Nuove sanzioni per violazioni contributi Inail

    Le principali novità riguardano la riduzione delle sanzioni in caso di pagamenti entro determinati termini e di regolarizzazioni spontanee. Il regime varia a seconda della gravità dell'inadempienza e della tempestività con cui vengono effettuati i pagamenti. In estrema sintesi le principali indicazioni dell'istituto sono le seguenti 

    Omissioni contributive:

    • Pagamenti effettuati entro 120 giorni dalla scadenza: sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento (ORP), con un tetto del 40%.
    • Pagamenti oltre i 120 giorni: tasso ORP maggiorato di 5,5 punti.

    Regolarizzazioni spontanee (entro 12 mesi):

    • Pagamenti entro il termine fissato: tasso ORP maggiorato di 5,5 punti.
    • Pagamenti entro 60 giorni: tasso ORP maggiorato di 7,5 punti.

    Tetto massimo della sanzione: 40%.

    Evasioni contributive:

    • Sanzione ordinaria: 30% con un tetto del 60%.
    • In caso di regolarizzazione spontanea, si applica la sanzione per omissione (tasso ORP maggiorato di 5,5 o 7,5 punti a seconda dei termini di pagamento).

    Situazioni debitorie rilevate d'ufficio o da verifiche ispettive:

    • Sanzioni ridotte del 50% in caso di pagamento entro 30 giorni dalla contestazione.

    Incertezze oggettive:

    Nei casi di inadempienze dovute a incertezze giuridiche o amministrative, si applicano solo gli interessi legali.

    Sanzioni violazioni INAIL : Tabella di riepilogo

    Condotta Data di pagamento Misura sanzione Condizioni
    Omissione contributiva Entro 120 giorni dalla scadenza Tasso ORP, con tetto del 40% Nessuna
    Omissione contributiva Oltre 120 giorni Tasso ORP + 5,5 punti, con tetto del 40% Nessuna
    Regolarizzazione spontanea Entro termine fissato Tasso ORP + 5,5 punti, con tetto del 40% Prima rata versata in caso di rateizzazione
    Regolarizzazione spontanea Entro 60 giorni dal termine fissato Tasso ORP + 7,5 punti, con tetto del 40% Prima rata versata in caso di rateizzazione
    Evasione contributiva 30%, con tetto del 60% Nessuna
    Debiti rilevati d'ufficio Entro termine fissato Tasso ORP o 30%, ridotti del 50% Prima rata versata in caso di rateizzazione
    Incertezze oggettive Entro termine fissato Interessi legali Nessuna