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Flat tax dipendenti: le novità della Delega Fiscale
Il disegno di legge delega fiscale è stato approvaoa ieri alla Camera e passa ora all'esame del Senato.
Una delle principali novità riguarda la revisione dell'imposta sulle persone fisiche con una graduale riduzione del carico fiscale, pur nel rispetto del principio di progressività .
Vedi qui il testo integrale del DDL
Un principio generale esposto nella legge delega è anche quello per perseguimento della equità orizzontale per cui i contribuenti nelle stesse condizioni finanziarie, indipendentemente dal tipo di reddito prodotto dovrebbero essere sottoposti allo stesso carico fiscale.
A questo fine il Governo nella legge delega fiscale prevedeva nel testo originario la cd flat tax incrementale sia per il lavoro autonomo che per il lavoro dipendente.
Ecco in sintesi testo di legge dopo le modificazioni in Commissione (in corso di approvazione, quindi non ancora definitiva)
Novità Irpef e flat tax lavoro dipendente
Come detto la legge delega con riguardo agli aspetti generali, dispone la revisione e la graduale riduzione dell’Irpef, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica .
Altro criterio generale è il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta,delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta, tenendo conto in particolare di
- composizione del nucleo familiare, in particolare la presenza di persone con disabilità, e ai costi sostenuti per la crescita dei figli;
- tutela del bene costituito alla casa, in proprietà o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell’istruzione e della previdenza complementare;
- salvaguardia degli obiettivi del miglioramento dell’efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio, rigenerazione urbana , conservazione dei beni culturali e del paesaggio
- favorire la stipula di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato
- a misure volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età;
Leggi anche Busta paga 2023 aliquote Irpef e detrazioni.
Sugli obiettivi sopracitati si può ipotizzare dunque che i decreti attuativi della legge delega introducano nuove agevolazioni fiscali o confermino quelle già presenti ( ad esempio gli incentivi per assunzioni di giovani, i bonus edilizi o nuovi bonus fiscali per assicurazioni e previdenza integrativa)
Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i criteri direttivi prevedono revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall’imponibile , salvaguardando le specifiche finalità e introducendo una specifica ipotesi di flat tax ossia una imposta sostitutiva con aliquota fissa limitata nell'applicazione, a seguito delle modifiche introdotte in Commissione, a:
- retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario
- di tredicesima mensilità
- premi di produttività.
Detrazioni progressive redditi da lavoro
Quindi nell'ottica di agevolare i redditi che vedono prevalente la componente lavorativa al loro interno, il legislatore ha cercato di attenuare l'impatto della tassazione attraverso la previsione di una detrazione Irpef da applicarsi in maniera progressiva, fino a certe soglie, al reddito derivante da lavoro autonomo, dipendente o da pensione (la detrazione pertanto non si applica agli altri redditi sottoposti a Irpef indicati dal TUIR: fondiari, dei fabbricati e dei terreni, di capitale, di impresa, redditi diversi).
Tali detrazioni specifiche sono decrescenti al crescere del reddito, contribuiscono a definire il grado di progressività complessivo del sistema e garantiscono l’esenzione dall’imposta dei redditi più bassi .In questo senso si cerca di salvaguardare il principio di progressività previsto dalla Costituzione
Dall’applicazione delle diverse detrazioni per lavoro dipendente o pensione o da lavoro autonomo,infatti deriva la cd. no tax area, ossia una soglia di reddito esente da imposizione. Questa sioglia di reddito , come le detrazioni specifiche, varia a seconda delle diverse categorie di contribuenti: è pari a
- circa 8.145 euro per i lavoratori dipendenti, a
- circa 8.130 per i pensionati,
- a 4.800 per i lavoratori autonomi.
Tenendo conto anche delle detrazioni per familiari a carico, la no tax area per una famiglia monoreddito formata da due genitori lavoratori dipendenti e due figli è di circa 16.340 euro. Da segnalare anche che in questo caso l'azzeramento dell’Irpef porta con sé quello delle relative addizionali regionale e comunale;
Deduzione spese connesse al reddito da lavoro dipendente
La legge delega intende inoltre consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso mentre attualmente ai lavoratori dipendenti e assimilati è attribuita una detrazione specifica e non è dunque possibile dedurre le spese sostenute per la produzione del reddito. Questo non succede per il reddito di lavoro autonomo (tranne che per il forfettario )
Deduzione contributi obbligatori per tutti i contribuenti
La legge delega introduce anche la possibilità, per tutti i contribuenti, non solo i dipendenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria, consentendo, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo.
Da sottolineare infine che il testo prevede la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l’anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Sulla flat tax già in vigore leggi anche l'articolo Flat tax incrementale 2023 le regole nella circolare 18E
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Retribuzione ferie: spettano anche le indennità di mansione
Gli incentivi retributivi collegati alle mansioni del singolo dipendente vanno erogati anche per i giorni di ferie. Questo quanto afferma la sentenza di Cassazione n. 19663 dell'11 luglio 2023.
In particolare il caso riguardava un gruppo di dipendenti per i quali il datore di lavoro aveva sospeso la corresponsione degli elementi retributivi connessi a specifiche mansioni nell'intento di evitare la fruizione delle ferie. Vediamo piu in dettaglio .
Alcuni dipendenti di una srl avevano proposto ricorso per il mancato computo nella retribuzione dovuta durante le ferie dei compensi spettanti a titolo di incentivo per:
- indennità di condotta ed
- indennità di riserva
previsti dall'art. 54 del contratto aziendale La corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale evidenziando o che i lavoratori avevano assolto all'onere di allegazione e prova che su di loro incombeva depositando con il ricorso di primo grado le buste paga, i contratti collettivi e conteggi analitici delle somme chieste.
Quindi ha ricordato che la giurisprudenza della Cassazione nell'esaminare la questione della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione Europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore".
Era stato anche verificato che la retribuzione erogata dalla società durante il periodo di ferie comprendeva la parte fissa prevista dall'art. 48.1.1. del c.c.a. e l'indennità di turno di cui all'art. 48.1.2. dello stesso contratto, mentre ne erano esclusi gli altri compensi, pure erogati incontestatamente in maniera continuativa, e segnatamente l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva sebbene fossero collegati alla prestazione delle attività di condotta e riserva e previste dal c.c.n.l. come lavoro effettivo
E' stato ritenuto inoltre che i compensi rientrassero tutti nella base di calcolo della retribuzione da erogare durante le ferie, alla luce di quanto disposto dal c.c.n.l
Inoltre, sulla corrispondenza della retribuzione percepita nel periodo feriale sulla base della normativa interna rispetto a quella fissata imperativamente dall'art. 7 della direttiva 2003/88, come interpretata dalla Corte di Giustizia, la Corte di appello ha ribadito che occorre verificare se la retribuzione corrisposta possa costituire una dissuasione dal godimento delle ferie ed in tale prospettiva ha accertato che una diminuzione tra il 13,50% ed il 19% è effettivamente idonea a dissuadere dal beneficiarne.
Ha escluso poi che i compensi per attività di condotta e di riserva fossero stati incorporati nella voce premiale "patto di competitività" essendo le relative voci tutte distintamente presenti nelle buste paga depositate.
Infine, la Corte ha escluso che le somme chieste fossero prescritte evidenziando che, nel regime novellato dell'art. 18 dello Statuto per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro.
La Corte di Cassazione a sua volta ribadisce, come già in passato, che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425). 7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589).
Ricorda anche che "le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale" sicchè non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme.
Respinge quindi il ricorso della società, confermando la sentenza della Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
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Aziende agricole: contributi 2023 per piccoli coloni e compartecipanti
Con la circolare 60 del 10 luglio 2023 Inps ha comunicato i parametri per il calcolo della contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2023.
Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24 alle seguenti scadenze:
- 17 luglio 2023 (in quanto il 16 luglio 2022, termine ordinario di scadenza cade di domenica),
- 18 settembre 2023,
- 16 novembre 2023 e
- 16 gennaio 2024.
Il concedente può visualizzare sul sito INPS/servizi on-line per il cittadino, la lettera con i dettagli e stampare la delega di pagamento F24, selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF”.
Aziende agricole: aliquote e riduzioni contributive 2023
L'aliquota contributiva Fondo pensioni lavoratori dipendenti posta a carico dei concedenti ai piccoli coloni e partecipanti familiari per l’anno 2023 è aumentata nuovamente (deve raggiungere progressivamente il 32%) :
Totale dovuto 29,79% di cui
- 20,95% (esclusa la quota base pari a 0,11%) a carico del concedente
- 8,84% a carico del cessionario
Per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri da applicare sono i seguenti:
- Assegni familiari: 0,43%
- Tutela maternità: 0,03%
- Disoccupazione: 0,34%
Inoltre continuano ad applicarsi la riduzione del costo del lavoro ex art. 1, co. 361 e 362, L. n. 266/2005 in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive, e la riduzione di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, come segue :
- Aliquota disoccupazione: 2,75%
- Esonero 1,00%
Le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2023 sono le seguenti:
- Comuni montani riduzione del 75%
- Comuni svantaggiati riduzione del 68%.
Contributi INAIL 2022 piccoli coloni e compartecipanti
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono fissati, nelle seguenti misure:
- Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125%
- Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%
Va applicata la riduzione prevista dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, per il 2023 nella misura pari al 15,77% alle aziende indicate negli specifici elenchi trasmessi dall’INAIL.
La circolare ricorda infine che la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale determinato annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale. Per l’anno 2023, le retribuzioni medie sono state stabilite con il decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 . Qui il testo
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Trasferimento in Svizzera e mancata iscrizione all’AIRE: chiarimenti
Con la Risposta 370 del 4 luglio 2023 l'Agenzia risponde al quesito di una lavoratrice trasferitasi in Svizzera per lavoro effettuando l' iscrizione all'Aire solo nell'anno successivo al trasferimento.
L'Istante chiedeva chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle norme interne e convenzionali sulla residenza fiscale riguardo la sua situazione, sulla quale dichiarava in particolare :
- di aver prestato lavoro subordinato in Italia alle dipendenze di una società italiana dal 1 gennaio al 31 maggio dell'anno x (data di cessazione del rapporto di lavoro);
- di essersi trasferita definitivamente in Svizzera in data 31 maggio dell'anno x;
- di aver iniziato un nuovo impiego con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di una società svizzera a partire dal 1 giugno dell'anno x;
- di aver annunciato il suo arrivo presso il comune sede della società nella stessa data fissandovi la sua residenza principale, abitazione permanente e sede dei suoi interessi privati
- di aver proceduto con l'iscrizione all'AIRE nel mese di marzo dell'anno successivo all'assunzione.
Poneva quindi i seguenti due quesiti.
Quesito 1: se il reddito da lavoro dipendente percepito in Svizzera (e già tassato alla fonte) per l'attività di lavoro dipendente ivi svolta dal 1 giugno dell'anno x al 31 dicembre dell'anno x debba essere sottoposto a tassazione esclusiva in Svizzera e, pertanto, non incluso nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia per il periodo d'imposta x
Quesito 2: se il reddito da lavoro dipendente percepito in Svizzera (e già tassato alla fonte) per l'attività di lavoro dipendente ivi svolta nell'anno x+1 debba essere sottoposto a tassazione esclusiva in Svizzera
Nell'interpello veniva proposta la soluzione offerta dal paragrafo 4 dell'articolo 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia Svizzera che prevede il criterio del ''frazionamento del periodo d'imposta'' (c.d. split year), in caso di trasferimento da uno Stato contraente all'altro in corso d'anno
Le disposizione prevedrebbe che con riguardo al primo quesito se il trasferimento è intervenuto il 31 maggio dell'anno x,
- l'Italia potrà esercitare la propria potestà impositiva fino a tale data,
- mentre la Svizzera potrà far valere la propria pretesa a partire dal 1 giugno .
I redditi prodotti in Italia dal 1 gennaio al 31 maggio dell'anno x sarebbero da assoggettare a tassazione esclusiva in Italia, dove la stessa Istante dovrà presentare dichiarazione dei redditi soltanto per i redditi prodotti nel periodo citato.
Con riferimento al Quesito 2, l'Istante, non producendo reddito in Italia nell'anno successivo ritiene di non risultare residente nel nostro Paese per l'intero periodo d'imposta, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del TUIR( ''ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte
del periodo di imposta del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile''. ) in quanto cancellata dall'anagrafe della popolazione residente a partire dal mese di marzo
Parere dell'Agenzia Convenzione Italia Svizzera
Premessa la consueta precisazione sul fatto che la risposta di basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell'istanza di interpello, fermo restando il potere di verifica e di accertamento , la risposta dell'Agenzia conferma l'interpretazione della istante con le motivazioni che seguono.
In generale ricorda che l'articolo 2, comma 2, del TUIR considera fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che
- per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente oppure
- hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Tali condizioni sono alternative e la sussistenza di una sola di esse per la maggior parte del periodo d'imposta è sufficiente ai fini della residenza fiscale
Va sottolineato però che il comma 2bis dell'articolo 2 del TUIR considera comunque residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con Decreto Ministeriale 4 maggio 1999, tra i quali è compresa la Svizzera .
La Circolare del Ministero delle Finanze del 24 giugno 1999, n. 140, in merito ha specificato che la residenza fiscale è ritenuta, in via presuntiva, sussistente per coloro che siano anagraficamente emigrati in uno degli anzidetti Stati o territori senza dimostrare l'effettività della nuova residenza.
Per la normativa italiana dunque l'Agenzia rileva che la Contribuente dovrebbe, in ogni caso, essere considerata, residente nel nostro Paese per l'annualità x, in quanto iscritta nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta.
A questo punto interviene pero la convenzione bilaterale che prevede esplicitamente la soluzione al problema della doppia residenza mediante il frazionamento del periodo d'imposta,
Dunque, come proposto dalla istante , è corretto l' assoggettamento ad imposizione in Italia del reddito conseguito fino al 31 maggio dell'anno x (giorno del trasferimento definitivo), mentre a partire dal giorno successivo a quello del trasferimento della sede principale dei suoi affari e interessi in Svizzera, l'Amministrazione italiana non potrà esercitare nessuna pretesa impositiva sui redditi ivi prodotti.
In riferimento al Quesito 2 sulla tassazione dei reddi prodotti nell'anno successivo al trasferimento l'Agenzia osserva che l'articolo 3, comma 1, del TUIR prevede che ''l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato''.
Quindi nel caso prospettato i redditi di lavoro dipendente prodotti dall'Istante in Svizzera nell'anno successivo al trasferimento sono assoggettati ad imposizione solo nella Confederazione Elvetica e NON sottoposti a tassazione in Italia, anche ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione, in quanto percepiti da un residente nel suddetto Stato estero, a fronte di un'attività lavorativa svolta nello stesso Paese.
Per le suddette ragioni, l'Istante non sarà tenuta nell'anno a presentare nel secondo anno successivo la dichiarazione dei redditi a meno che non abbia prodotto in Italia redditi individuati dall'articolo 23 del TUIR.
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Costo riscatto laurea con opzione contributivo: calcolo e versamento
Inps ha fornito con il messaggio 2564 del 7 luglio 2023 nuove precisazioni sul riscatto dei periodi non coperti da contribuzione con contestuale opzione per il calcolo contributivo della pensione.
In particolare l'istituto di sofferma sulle modalità di calcolo e versamento dell'onere di riscatto nei casi in cui i periodi siano indispensabili per raggiungere i requisito contributivi per la pensione
Come già anticipato nella circolare 54.del 6 aprile 2021 se l' opzione per il sistema contributivo viene esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto, i periodi da riscattare possono essere valutati per raggiungere i requisiti minimi richiesti per esercitare l’opzione e accedere anche al riscatto agevolato del corso di studi per la laurea
Le alternative possibili sono le seguenti
- se l’assicurato con gli anni di laurea raggiunge un’anzianità pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione al sistema contributivo non può essere esercitata e il costo del riscatto sarà calcolato con le modalità ordinarie;
- se l’assicurato raggiunge: il requisito di almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996 e/o il requisito di almeno 15 anni di contribuzione (di cui almeno cinque dal 1996), si utilizzerà il metodo della riserva matematica per acquisire contributo minimo necessario a risultare iscritto al 31 dicembre 1995, passando al sistema di calcolo misto della pensione, e il calcolo a percentuale
ATTENZIONE:
- La quota del costo per il riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti deve essere versata in unica soluzione.
- Il pagamento di almeno una rata del riscatto, o dell'onere per periodi determinanti per i requisiti, rende irrevocabile l’esercizio della facoltà, avendo quest’ultima prodotto effetti.
I requisiti per il sistema contributivo
Inps ricorda i requisiti necessari
- a) meno di 936 settimane (pari a 18 anni) di contribuzione al 31 dicembre 1995 (la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è, comunque, concessa a coloro che possono fare valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001);
- b) almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996;
- c) almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.
Costo riscatto laurea per raggiungimento requisiti: come si versa
La circolare specifica l'iter procedurale interno e chiarisce infine le modalità di versamento con un
ESEMPIO
- Anni chiesti a riscatto = 4 = 48 mesi;
- Onere corrispondente a 1 mese ante 1996: € 500,00;
- Onere corrispondente agli altri periodi (47 mesi): € 19.500,00;
- Onere totale: € 20.000,00;
Importo da versare in unica soluzione: 1 mese (calcolato con riserva matematica) + 11 mesi (determinati con calcolo a percentuale/agevolato) =
€ 500,00 + (€ 19.500,00:47*11) = € 5.063,00 > trasformato in giorni sarà pari a € 500,00 + (€ 19.500,00:1410*330) = € 5.063,00;
Importo totale da versare a rate (da suddividere in 119 rate): onere totale – onere della prima rata da versare in unica soluzione = € 20.000,00 – € 5.063,00 = € 14.937,00;
Importo rata mensile: € 14.937,00:119 = € 125,52.
Il messaggio precisa infine che qualora si scelga la modalità di pagamento rateale, verrà generata una quota di onere di importo differente dal resto del piano da versare obbligatoriamente in unica soluzione con modello “F24”, entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riscatto.
ATTENZIONE il mancato pagamento è considerato come rinuncia alla domanda di riscatto: il lavoratore deve quindi fornire all’Ente datore di lavoro o alla Ragioneria per gli iscritti alla Gestione separata copia del pagamento effettuato con il modello “F24” per consentire l'avviamento del piano di ammortamento e applicazione della ritenuta mensile sullo stipendio.
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Voucher prestazioni occasionali: torna la vendita in Poste e tabaccai
I voucher per le prestazioni occasionali (Libretto famiglia) saranno nuovamente acquistabili , oltre che negli uffici postali ,anche dai rivenditori di articoli di monopolio (Tabaccai) dove i lavoratori potranno anche ottenere il pagamento.
Lo prevede la legge di conversione del DL Lavoro 48 2023, n. 85 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio.
La novità si aggiunge a quella relativa all' innalzamento della soglia dei voucher a 15mila euro per le aziende del settore terme, fiere eventi e parchi divertimento, già presente nel decreto legge del 4 maggio 2023, DL 48 2023.
Vediamo di seguito qualche dettaglio in più .
Voucher prestazioni occasionali per terme, fiere e congressi
Si innalza la soglia prevista per l'utilizzo di prestazioni occasionali (articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,) tramite i voucher telematici INPS, da 10.000 a 15.000 euro annui per gli utilizzatori che operano nei settori
- dei congressi,
- delle fiere,
- degli eventi,
- degli stabilimenti termali e
- dei parchi divertimento .
Inoltre, la misura non è applicabile a tutte le azienda ma solo ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Restano fermi i valori soglia per gli altri settori, come modificati dall'Ultima legge di bilancio:
- numero massimo di dipendenti: 10
- valore complessivo delle prestazioni annue per un utilizzatore.
Inoltre, ciascun utilizzatore potrà acquistare
- sulla piattaforma informatica INPS oppure
- presso gli uffici postali e presso
- le rivendite di generi di monopolio ,
il libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”.
Allo stesso modo i prestatori di lavoro potranno ottenere il pagamento delle prestazioni lavorative effettuate, "decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile a fronte della presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS."
Si attendono in merito ovviamente le indicazioni INPS in particolare sull'implementazione delle procedure presso uffici postali e rivenditori.
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Concorsi: nuovo regolamento e stop alla pubblicazione in GU
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno il nuovo regolamento per le assunzioni nella pubblica amministrazione e per i concorsi pubblici: DPR n. 82 2023.
La principale novità è la fine dell'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie concorsi e l'utilizzo invece del portale di reclutamento online IN.PA.
Vengono anche modificati i requisiti generali richiesti per la partecipazione e si ammette la possibilità per gli enti di prevedere modalità di svolgimento da remoto e in sedi decentrate. Diventa obbligatoria la conoscenza di una lingua straniera e i termini per le domande vengono abbreviati.
Vediamo di seguito alcuni dettagli in più.
Gli obiettivi del nuovo regolamento per assunzioni e concorsi pubblici
Le nuove modalità sono state messe a punto con diversi obiettivi tra cui la semplificazione e velocizzazione delle procedure concorsuali anche per dare attuazione alle riforme e progetti del PNRR.
Inoltre, per le assunzioni nelle pubblica amministrazioni si intende dare effettiva applicazione al principio della parita' di genere attraverso misure attributive di vantaggi specifici ovvero che evitino/ compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato.
Requisiti generali per tutti i concorsi
Il DPR sostituisce l'articolo della normativa vigente in materia di Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego come segue:
– 1. Possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
b) maggiore eta';
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) idoneita' fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione;
e) possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti.
2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), e' riferito al Paese di cittadinanza.
3. Per le assunzioni nel pubblico impiego della Provincia autonoma di Bolzano sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e
di quella tedesca.
4. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.
5. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
Pubblicazione e tempistica dei bandi di concorso
Il bando di concorso sarà pubblicato nel Portale unico del reclutamento INPA e tale pubblicazione esonera le amministrazioni
pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando di concorso deve contenere almeno:
a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Portale, e le modalita' di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale;
b) i requisiti generali e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione
c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua
straniera nonche' la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneita';
d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di punteggio diversi da quelli di cui
all'articolo 5, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;
e) le percentuali dei posti riservati al personale interno,
f) le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi e di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per le prove
g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi.