• Lavoro Dipendente

    Stop Servizi-Lavoro: istruzioni per le dimissioni telematiche

    Il Ministero del lavoro ha comunicato che ci sarà un altro momento di indisponibilità dei servizi digitali  per attività di manutenzione programmata del portale servizi.lavoro.gov it ,

    Nello specifico :

    • venerdì 8 novembre 2024, a partire dalle 15 
    •  e fino a sabato 9 novembre 

    saranno svolti interventi tecnici di manutenzione programmata sulle infrastrutture e  verrà   comunicato tempestivamente l'orario in cui il portale tornerà disponibile.

    Il ministero fornisce anche le indicazioni per l'invio telematico delle Dimissioni volontarie   con specifiche modalità  alternative. 

    Il sito istituzionale del Ministero  non subirà invece alcuna interruzione.

    Itruzioni per dimissioni volontarie durante lo stop di servizi.lavoro

    Il comunicato ministeriale informa che per l'invio delle dimissioni volontarie nel periodo di interruzione  si dovrà:

    •  compilare il modello ( QUI IL FILE) in autonomia e trasmetterlo, dalla propria casella di posta elettronica, a [email protected], sottoscritti con firma autografa, allegando la copia del proprio documento di identità oppure con firma digitale (i modelli con firma autografa privi del documento non saranno considerati validi);

    oppure 

    • rivolgersi a uno dei soggetti abilitati che dovranno farsi carico di identificare il cittadino, acquisire il modello compilato e inviarlo a [email protected] e all'azienda  datrice di lavoro, contestualmente.

    ATTENZIONE Per tutti i soggetti obbligati e abilitati delle regioni Lazio e Umbria, si ricorda che è attivo il portale COUNIURG per l’invio delle comunicazioni di assunzione preventiva nei casi di indisponibilità dei Sistemi informativi.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Nomina RLS, unità territoriali e RSU: chiarimenti ministeriali

    Il 24 ottobre 2024, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha rilasciato il parere relativo all'Interpello n. 5/2024, riguardante la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

     La richiesta di interpello è stata avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con particolare riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ( Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro)   su alcuni aspetti normativi relativi alla nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

     Il Ministero delle Infrastrutture  ha chiesto alla Commissione due specificazioni :

    1.  se le  proprie singole articolazioni territoriali debbano essere considerate come entità autonome ai fini della designazione del RLS, oppure se debbano essere trattate come un'unica entità e 
    2. se in aziende con più di 15 lavoratori il RLS debba necessariamente appartenere alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) o se sia sufficiente che venga designato da quest'ultima, anche se esterno alla rappresentanza.

    RSL e RSU il contesto normativo

    L’interrogativo  nasceva dalla necessità di stabilire quanti RLS devono essere designati o eletti nelle articolazioni del Ministero. In particolare, la questione si poneva tra l’alternativa di designare

    • 6 RLS (uno per ciascuna articolazione territoriale) o 
    • 3 RLS in base alla dimensione  aziendale  con un numero di lavoratori compreso tra 201 e 1.000.

    Per rispondere a questi quesiti, la Commissione ha fatto riferimento agi  articoli del Decreto Legislativo 81/2008 che prevedono:

    • Articolo 2, comma 1, lettera t: definisce "unità produttiva" come uno stabilimento o struttura destinata alla produzione di beni o servizi, con autonomia finanziaria e funzionale.
    • Articolo 47, comma 2: stabilisce l'obbligo di eleggere o designare il RLS in tutte le aziende o unità produttive.
    • Articolo 47, comma 4: nelle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. Qualora tali rappresentanze non siano presenti, il RLS può essere eletto direttamente dai lavoratori.
    • Articolo 47, comma 7: stabilisce il numero minimo di RLS in base alle dimensioni aziendali. In particolare:
      • Un RLS per aziende fino a 200 lavoratori,
      • Tre RLS per aziende con un numero di lavoratori compreso tra 201 e 1.000,
      • Sei RLS per aziende con più di 1.000 lavoratori.

    Responsabile lavoratori sicurezza e unità territoriali la risposta

    La Commissione per gli interpelli ha ribadito che il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro prevede in modo chiaro che l'unità produttiva si riferisca a strutture dotate di autonomia sia finanziaria che tecnica, finalizzate alla produzione di beni o all'erogazione di servizi. 

    Questa distinzione permette di identificare ogni articolazione territoriale come un'unità produttiva autonoma se possiede le caratteristiche sopra indicate.

    Inoltre, la normativa stabilisce che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS sia eletto all'interno delle rappresentanze sindacali in azienda. Tuttavia, in assenza di queste rappresentanze, i lavoratori hanno la facoltà di eleggere direttamente il proprio rappresentante.

    Per il caso specifico del ministero la Commissione ha chiarito che il numero minimo di RLS va applicato a ciascuna unità produttiva secondo le dimensioni della forza lavoro. Se le articolazioni territoriali del Ministero possono essere considerate come unità produttive separate, ognuna di esse dovrà avere almeno un RLS in base alla sua dimensione.

     Riguardo all'appartenenza alla RSU  l'interpello precisa che l' RLS non è obbligato ad appartenere alla RSU. È sufficiente che sia designato da essa. In altre parole, la designazione può avvenire anche tra lavoratori non appartenenti alla RSU, purché questi rappresentino gli interessi dei lavoratori in materia di sicurezza.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Assegno inclusione 2024: l’obbligo di comunicazione ADI COM

    L'INPS ha delineato nel messaggio 3624 del 31 ottobre 2024  le procedure di controllo attivate  riguardo all'obbligo, per i beneficiari dell'Assegno di inclusione (Adi),   di comunicare tempestivamente l'avvio di attività lavorative durante il periodo di fruizione del beneficio.

    Si ricorda infatti che secondo l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, e l'articolo 8, comma 8, del D.M. n. 154/2023, i componenti del nucleo familiare che iniziano un'attività di lavoro dipendente durante la percezione dell'Adi devono comunicare all'INPS il reddito derivante entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. 

    La comunicazione avviene tramite il modello "ADI-Com Esteso", disponibile  sul sito dedicato. Le istruzioni sono state fornite dall'INPS nel messaggio 1090 di marzo 2024.

    Specifichiamo di seguito quando è obbligatoria la comunicazione, i controlli , qual è il reddito compatibile con la prestazione e le possibili conseguenze in caso di violazione.

    Obbligo ADI COM e reddito compatibile

    A partire da giugno 2024, l'INPS ha implementato controlli per identificare i beneficiari che non hanno presentato il modello "ADI-Com Esteso" nonostante l'avvio di un'attività lavorativa.

     Questi controlli si basano sulla verifica delle  comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni e confrontano tali dati con le informazioni fornite dai beneficiari. Se emerge che un componente del nucleo familiare ha iniziato un lavoro dipendente o un percorso di politica attiva del lavoro con indennità senza aver presentato il modello entro 30 giorni, l'erogazione dell'Adi viene sospesa.

    L'istituto ricorda che i  componenti il nucleo familiare sono tenuti all’adempimento degli obblighi di comunicazione  in caso di avvio, durante il periodo in cui ricevo l'ADI di :

    • rapporti di lavoro dipendente 
    • percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione  o  accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, 

    SONO ESCLUSI dall'obbligo i tirocini di inclusione inseriti dai servizi sociali nei patti di inclusione e registrati nella piattaforma GE.PI, o che prevedano la presa in carico dai servizi sociali e/o sanitari (evidenziati in UNILAV nella categoria 09).

    Il messaggio INPS specifica  che il reddito derivante dall'attività lavorativa non concorre alla determinazione dell'importo dell'Adi fino a un massimo di 3.000 euro lordi annui. 

    L'eventuale eccedenza oltre questa soglia viene considerata nel calcolo del beneficio a partire dal mese successivo alla variazione occupazionale e fino a quando il nuovo reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Pertanto, è fondamentale comunicare tempestivamente all'INPS qualsiasi variazione reddituale per garantire il corretto calcolo dell'Adi.

    È importante  sottolineare  che, sebbene i redditi fino a 3.000 euro lordi annui non incidano sul calcolo dell'Adi, l'obbligo di comunicazione rimane in vigore per garantire la trasparenza e la corretta gestione del beneficio verso tutti gli aventi diritto.

    Sospensione e possibile decadenza del diritto all’ADI

    In caso di mancata comunicazione entro i termini previsti, l'erogazione dell'Adi è sospesa fino alla presentazione del modello "ADI-Com Esteso", e comunque fino a un massimo di tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa. 

    Se il beneficiario non adempie entro questo periodo, il diritto all'Adi decade. In pratica i tre mesi rappresentano il limite massimo entro cui è possibile sanare la propria posizione per evitare la decadenza dal beneficio, cioè l'interruzione  definitiva della possibilità di ricevere l'assegno.

    È importante notare che la sospensione non preclude il riconoscimento delle mensilità arretrate una volta  che il beneficiario regolarizza la posizione.

  • Rubrica del lavoro

    ISA contributivi in arrivo

    In uno  dei decreti approvati dal Governo , n. 160 2024,  si introduce  nuove misure contro il lavoro sommerso tra cui una importante novità per i contribuenti con partita IVA 

    Il nuovo decreto legge  con misure su lavoro università ricerca per l'attuazione degli obiettivi del PNRR introduce  in particolare all'art 1 rubricato "Misure contro il lavoro sommerso"  i nuovi  Indici sintetici di affidabilità contributiva (Isac), con l'obiettivo di rafforzare il controllo sulla regolarità dei versamenti   dei contributi previdenziali   in alcuni settori produttivi e dei servizi .  Per l'operatività  saranno necessari decreti attuativi del Ministero del lavoro di concerto con quello dell'Economia.

    Vediamo qualche dettaglio in più

    “ISAC “indici di affidabilità contributiva nel nuovo decreto lavoro

    Il meccanismo degli Isac si ispira a quello degli indici di affidabilità fiscale, premiando i contribuenti più virtuosi  in relazione agli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale, con vantaggi  come la riduzione dei termini per i controlli.

     Il decreto stabilisce che entro la fine del 2025, tramite un decreto del ministro del Lavoro in collaborazione con quello dell'Economia, saranno definiti criteri e modalità di applicazione.

    La norma dovrebbe essere applicabile a  partire dal 1° gennaio 2026 inizialmente solo nei  settori a più alto rischio, come l'alberghiero e la grande distribuzione alimentare. 

    Prevista poi  un'estensione graduale ad altri sei settori entro agosto dello stesso anno.

    Gli Isac sono pensati per verificare la congruità della forza lavoro dichiarata dalle imprese e l'aderenza ai contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) applicati. La loro implementazione sarà seguita da un accordo tra Inps e Sogei per lo sviluppo di ulteriori strumenti tecnologici volti a ridurre l’evasione contributiva.

    Incentivi ISI INAIL e premialità per la rete agricola di qualità

    Si prevede anche un meccanismo di  premialità per le aziende agricole che partecipano ai bandi ISI INAIL con l'obiettivo di rafforzare la  rete agricola di qualità. Si ricorda che la Rete agricola di qualità istituita presso l’Inps  raccoglie le realtà aziendali che si distinguono per il rispetto della normativa sul lavoro sociale e fiscale 

    Le  nuove norme intendono  quindi potenziare  gli incentivi  per queste aziende inserendo nel bando ISI  annuale  che finanzia i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, un  avviso loro dedicato.

    Decreto-legge lavoro: controlli anche a iscritti alla Lista di conformità

    Il decreto legge 160 2024   sempre in tema di lotta al lavoro nero  contiene anche una norma di interpretazione autentica  dell'articolo 29 comma 8 del DL 192014  relativo alla lista di conformita presso INL che  dovrebbe raccogliere   i datori di lavoro  verso i quali  a seguito di ispezioni,   non  siano emerse violazioni o irregolarità  in materia di lavoro e di legislazione sociale,  compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

    Si ricorda che la  lista non è ancora operativa  perche manca un provvedimento attuativo dell'INL.

    Si specifica ora che le aziende iscritte nella lista di conformità Inl non sono escluse   in automatico dalle possibilità di verifica degli ispettori ma resta aperta la valutazione degli ispettori caso per caso.

  • Edilizia

    Patente a crediti: modello per rettifica errori materiali

    L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)  ha pubblicato il modello da utilizzare  per rettificare l'istanza per la  patente a crediti in edilizia  

    Il modello deve essere  inviato dalla PEC aziendale all'indirizzo:  [email protected].

    Vediamo come è composto  e come va compilato.

    Modello richiesta rettifica errori materiali patente a crediti

     Si precisa che il modulo va compilato unicamente con le informazioni di cui si intende chiedere la rettifica.

    Il Modello è cosi composto 

    Sezione A) – Informazioni generali: il "Codice fiscale soggetto richiedente" (CF) si riferisce al Codice fiscale del soggetto persona fisica che ha effettuato l'accesso alla piattaforma online relative all'istanza di cui si chiede rettifica. Il "Codice istanza" si trova nella pagina di riepilogo dell'istanza e sulla ricevuta.

    Sezione B) – Rettifica del codice fiscale impresa/lavoratore autonomo: la rettifica di questa informazione comporta necessariamente l'eliminazione dell'istanza e della patente eventualmente già generata. Occorre inserire nel modulo di cui alla pagina successiva, il codice fiscal dell'impresa/lavoratore autonomo erroneamente digitato nella piattaforma online.

    Sezione C) – Rettifica delle informazioni aggiuntive dell'impresa/lavoratore autonomo: in questa sezione è possibile richiedere la rettifica dell'istanza già inviata e della relativa ricevuta, in merito ai campi:

    – Ragione sociale

    – PEC

    – Codice fiscale del legale rappresentante/lavoratore autonomo delegante

    Sezione D) – Rettifica dei requisiti minimi per il rilascio della Patente a Crediti: anche in questa sezione, selezionare solamente le voci di cui si intende chiedere rettifica, indicando il valore corretto. Le lettere corrispondono ai requisiti minimi elencati all’art. 27 d.lgs. 81/2008:

    – a) “iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, in quanto requisito obbligatorio, non viene riportata nel modulo da compilare.

    c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

    e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

    b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

    d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

    f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Assegno inclusione ADI:, regole, FAQ e calendario pagamenti

    E' operativo il sussidio economico che sostituisce il reddito di cittadinanza dal 2024, ovvero l'ASSEGNO DI INCLUSIONE " ADI"  (istituito con il    decreto legge 48 2023  convertito in legge   Legge 85 2023 , con  piccole modifiche) i cui pagamenti sono iniziati a fine gennaio 2024  dopo la pubblicazione in GU del decreto  sulla CARTA ADI .

    INPS ha pubblicato il 26 febbraio  nel messaggio 835 2024  il  calendario dei prossimi pagamenti (vedi penultimo paragrafo)  e ricorda che a partire dai rinnovi del mese di marzo viene preso a  riferimento l’ISEE 2024. Pertanto, nel caso in cui la DSU 2024 non sia stata ancora presentata in tempo utile per l’elaborazione della mensilità a rinnovo, la domanda verrà posta nello stato “sospesa” in attesa della disponibilità dell’ISEE 2024; con le  elaborazioni dei rinnovi delle mensilità successive verranno recuperate anche le eventuali pregresse mensilità  “sospese”.

    Rivediamo nell'articolo tutte le principali  regole  sull' ADI, ricordando che a settembre 2024 sono state aggiornate le FAQ  su dubbi e  casi particolari per l'applicazione dell'Assegno di inclusione (vedi ultimo paragrafo)

    I sussidi che hanno sostituito il  Reddito di cittadinanza

    La legge 85 2023 ha previsto   diversi strumenti  di sostegno contro la povertà e l'esclusione sociale, al posto del RDC, con platee  e tempi di attuazione  diversi ovvero: 

    1. L'" Assegno di inclusione"  in vigore da gennaio 2024 ( con importo non inferiore a 480 euro mensili) per i nuclei con componenti "fragili" e  con impostazione molto simile a quella del vecchio RDC.
    2.  una misura temporanea "Supporto per la formazione e  il lavoro " (350 euro)  in vigore da settembre per coloro che non hanno i requisiti per il sussidio precedente, con durata  massima 12 mesi.

    I contributi  economici saranno erogati dall'Inps  su richiesta , che va effettuata tramite la piattaforma telematica INPS a questo link

    Il 15 dicembre 2023  è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Ministero del lavoro 154 2023  e il 16 dicembre INPS ha fornito le istruzioni aggiornate  sui requisiti e le procedure   per la domanda con la circolare 105 2023 .

    Assegno di inclusione: importo, durata

    Il contributo economico  dell'Assegno di inclusione  consiste  in:

    • una integrazione al reddito  fino a 6mila euro l’anno  moltiplicato per la scala di equivalenza sulla base dei componenti, con importo minimo pari a 480 euro e
    • integrazione  per l'affitto  fino a un massimo di 3360 euro annui o pari a 1800 euro per nuclei composti da over 67 o con disabili gravi o non autosufficienti

    Il contributo viene erogato con la Carta  ADI di inclusione elettronica consente di fare prelievi di contante (max 100 euro mensili moltiplicati per la scala di equivalenza) e un solo bonifico per l'affitto o il mutuo. Non si può utilizzare all'estero,  online ne per acquisto di armi sigarette gioco d'azzardo, materiale pornografico (Vedi la lista completa nel decreto ministeriale pubblicato il 4.3.24)

    L'assegno di inclusione  dura 18 mesi  con stop di 1 mese e possibili  rinnovi  per ulteriori 12 mesi sempre con 1 mese di stop.

    In caso di avvio di attività di lavoro l'assegno ADI  sarà  cumulabile con i  relativi redditi fino a 3000 euro annui, che andranno comunicati all'INPS.

    Per i primi due mesi di variazione del reddito l'assegno ADI  è comunque garantito.

    Chi ha diritto all'assegno di inclusione: requisiti,  cittadinanza  e  ISEE

    Il nuovo assegno di inclusione  2024  come detto è riservato ai nuclei familiari in cui siano presenti persone:

    •   con disabilità oppure
    •     minorenni , oppure
    •     con almeno 60 anni di età, oppure 
    • soggetti in condizioni di svantaggio inserite  in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari  certificati (con disturbi mentali o dipendenze patologiche, disabilità certificate per almeno il 46%,  vittime di tratta e vittime di violenza  di genere, ex detenuti persone senza fissa dimora, neo-maggiorenni che vivono fuori dalla famiglia di origine per provvedimento delle autorità)

    I richiedenti possono essere 

    • cittadini italiani 
    • cittadini europei o loro familiari
    • cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo 

    Non devono:

    •  essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
    •  avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"), nei 10 anni precedenti  la  richiesta.

    La famiglia deve  avere 

    •  Isee non superiore a 9.360 euro ( come per il Reddito di cittadinanza ) e 
    • valore di reddito familiare  inferiore  6mila euro annui  maggiorato sulla base del numero di componenti in particolare disabili
    • privi di  auto oltre 1600 cc o moto  oltre 250 cc ., o barche 
    • immobile prima casa non superiore a 150mila euro ai fini IMU 
    • altri immobili non superiori a 30mila euro ai fini ISEE

    Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza,  la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui,

    L'assegno è compatibile con la percezione di NASPI, DISCOLL, Disoccupazione agricola 

    ATTENZIONE  NON  deve essere presente nella famiglia un componente che abbia rassegnato le dimissioni dal posto di lavoro (tranne che per giusta causa).

    Con il messaggio 623  del 10 febbraio 2024  INPS ha specificato le modalità di verifica dei requisiti relativi   alle  condizioni di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza degli enti locali  e il rilascio  di uno specifico servizio telematico per gli operatori delle ASL , in attesa del completamento  del NSIS  Nuovo Sistema informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute  che prevede una interoperabilità di tutte le banche dati coinvolte.

    Assegno di inclusione Scala di equivalenza

    Assegno di inclusione  minimo e massimo scala di equivalenza coefficienti  aggiuntivi
    parametro 1 per nucleo con 1 soggetto fragile  0,5 per ciascun altro componente con disabilita
    arriva a un massimo di 2,2, elevato a 2,3 in presenza di disabili gravi o non autosufficienti 0,4 per ogni altro componente con età pari o oltre 60 anni o
    per componente maggiorenne con carichi di cura
    0,30 per ogni componente con grave disagio bio-psico-sociale inserito in programmi di cura certificati
    0,15 per ogni minore, fino a 2
    0,10 per ogni minore oltre il secondo 
    non sono conteggiati i componenti che risiedono in strutture pubbliche e che interrompono la residenza in Italia per piu di 4 mesi anche non continuativi nel periodo di 18 mesi


    Assegno di inclusione:  sgravi per assunzioni  e lavoro autonomo

    Come per il reddito di cittadinanza, restano  gli sgravi  per i datori di lavoro  che assumano i percettori  di Assegno di inclusione  e le agenzie per il lavoro che facciano da tramite e  un contributo aggiuntivo per il beneficiario che intraprenda una attività lavorativa autonoma .

    Il  decreto  prevede in particolare:

    • un esonero contributivo  totale del 100% (fino a 8mila euro l’anno)  per i datori di lavoro privati per 24 mesi  per contratti a tempo indeterminato 
    •  ridotto del 50% per contratti a termine o stagionali  per 12 mesi,

    È previsto un incentivo del 30%  per  l'eventuale intervento delle agenzie per il lavoro per ogni assunzione   di percettori di assegno di inclusione o supporto per il lavoro un incentivo del 60%  per la mediazione da parte di enti autorizzati e  enti del terzo settore in caso di assunzione di persone con disabilità. 

    Per i casi in cui il percettore avvii una attività di lavoro autonomo o di impresa o si associ a una cooperativa può richiedere un beneficio aggiuntivo di  6 mensilità dell'assegno (max 3mila euro).  Le modalità di richiesta saranno stabilite da un prossimo decreto del Ministero del lavoro .

    Le agevolazioni descritte sono concesse nei limiti del vigente Regolamento UE  sugli aiuti di Stato. 

    Assegno di inclusione e obbligo di  studio o lavoro – offerta congrua

    Come per il RDC i componenti del nucleo che percepisce l'assegno di inclusione  che siano   disoccupati,  maggiorenni ,  non impegnati in corsi di studi devono intraprendere il percorso di inserimento lavorativo previa registrazione al SIISL nuovo sistema  informativo per l' inclusione sociale e lavorativa  che trasmette i dati dal competente Centro per l'Impiego.   

    I beneficiari dell'Assegno di inclusione  tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto agli obblighi di istruzione devono frequentare i corsi di istruzione per adulti di primo livello.  

    Sono esonerati dall'obbligo di lavoro

    •  over 60,
    •  disabili 
    • soggetti con patologie oncologiche
    •  componenti con carichi di cura (figli sotto i  tre anni o disabili in condizioni di gravità)
    •  le donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere  

    L'assegno  decade in caso di   rifiuto della prima offerta di lavoro congrua cioè

    • contratto o a tempo indeterminato senza limiti di distanza a tempo pieno o almeno part time per almeno il 60% con stipendio previsto dal ccnl 
    • contratto a tempo determinato entro 80 km dalla residenza.

    Solo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche  con genitori  legalmente separati, l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio  o  raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

    L'assegno si sospende per il periodo di eventuali contratti di lavoro fino a 6 mesi e riprende al termine.

    Assegno di inclusione: le sanzioni previste

    Chiunque per ottenere indebitamente  l'Assegno di inclusione  rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o  omette  informazioni  dovute,  è   punito  con  la   reclusione da due a sei anni. 

     L'omessa  comunicazione  delle  variazioni  del  reddito  o  del  patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, e  di altre informazioni dovute e rilevanti  è punita con la reclusione da  uno  a  tre anni. 

    Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati  citati  o  per  un  delitto  non  colposo  che  comporti  l'applicazione di una pena non inferiore a  un  anno  di  reclusione,   consegue,   l'immediata decadenza dal beneficio  e  il  beneficiario  e'  tenuto  alla  restituzione  di  quanto  indebitamente  percepito. 

    Calendario pagamenti e nuove carte ADI 

    DISPONIBILITA' RINNOVI MENSILI 

    Questo  il  calendario della disponibilità degli  importi sulle carte di inclusione  in fase di rinnovo mensile, sempre se confermati i  requisiti : 

    • martedì 27 febbraio 2024
    • mercoledì 27 marzo 2024
    • venerdì 26 aprile 2024
    • martedì 28 maggio 2024
    • giovedì 27 giugno 2024
    • sabato 27 luglio 2024

    Da febbraio in poi i  pagamenti, all’esito positivo dell’istruttoria, saranno riconosciuti dal mese successivo a quello di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale,  alla data del 27 del mese .
        A partire dai rinnovi di marzo, l’INPS utilizzerà l’Isee 2024 per determinare l’importo dell’assegno.

    DISPONIBILITA NUOVE CARTE ASSEGNO DI INCLUSIONE  

    Domande presentate entro

    Sottoscrizione Patto di attivazione digitale ed esito positivo dell’Istruttoria

    Disponibilità carte inclusione e  importo presso gli Uffici postali per i richiedenti che abbiano ricevuto gli SMS

    febbraio 2024

    febbraio 2024

    venerdì 15 marzo 2024

    marzo 2024

    marzo 2024

    martedì 16 aprile 2024

    aprile 2024

    aprile 2024

    mercoledì 15 maggio 2024

    maggio 2024

     maggio 2024

    sabato 15 giugno 2024

    giugno 2024

    giugno 2024

    martedì 16 luglio 2024

    ATTENZIONE Nel caso in cui, invece, il patto di attivazione digitale venga sottoscritto insieme alla presentazione della domanda e comunque nello stesso mese, ma l’esito  arrivi , piu tardi  il primo pagamento verrà disposto alla prima data utile successiva . Le mensilità  verranno  COMUNQUE riconosciute a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD, con erogazione delle mensilità arretrate.

    Assegno inclusione: le domande di riesame 

    Dal 29 febbraio 2024 è disponibile nella procedura ADI, il dettaglio delle causali delle domande respinte per le quali il richiedente potrà presentare istanza di riesame alla sede INPS territorialmente competente entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario.

    Per le domande in evidenza per omissioni o difformità della DSU, gli utenti riceveranno un SMS/mail di notifica  della problematica.

    Assegno inclusione  FAQ aggiornate

    Il ministero del lavoro  ha fornito nuove risposte a dubbi frequenti e casi particolari  sull'assegno di inclusione nella sezione dedicata del sito URPOLINE.  
     FAQ-Qui l'elenco completo

  • Contributi Previdenziali

    Transazione crediti contributivi e concordato: istruzioni INPS

    Il messaggio  INPS n. 3553  del 25 ottobre 2024 fornisce indicazioni  sulle modalità operative per i contribuenti interessati dalle disposizioni del Decreto legislativo n. 136/2024, (Correttivo del codice per la crisi di impresa e dell'Insolvenza – CCII)  che riguardano  le transazioni su crediti tributari e contributivi e il loro  trattamento nell'ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR) e concordato preventivo, così come per i piani di ristrutturazione che richiedono omologa (noti come PRO).

    Va sottolineato innanzitutto che  la nuova normativa si applica alle proposte presentate dopo il 28 settembre 2024, in conformità all’art. 56, comma 3, del D.Lgs. 136/2024.

    Tra le innovazioni principali, spiccano le disposizioni sulla competenza per l’adesione alle proposte preliminari all’ADR o necessarie per il concordato, ambito che in passato era di esclusiva pertinenza dell’Agenzia delle Entrate.

     Ecco i dettagli principali  forniti dall'Istituto  su questi aspetti  in attesa di una circolare di istruzioni complessiva.

    Transazione su crediti tributari e contributivi:

    A norma del nuovo decreto  legislativo 136 2024 il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori, inclusi contributi previdenziali e premi, nei confronti degli Enti gestori di previdenza e assicurazioni obbligatorie.

    La proposta di transazione deve essere accompagnata dalla documentazione prevista dall’articolo 63, comma 2 del CCII e depositata presso la Direzione territoriale individuata sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore. 

    Se ci sono crediti gestiti da più Direzioni territoriali, il deposito avviene presso la Direzione che gestisce il credito di importo maggiore, che assumerà anche un ruolo di coordinamento.

    Tempi per la presentazione: 

    L’adesione alla proposta deve essere manifestata entro 90 giorni dal deposito della domanda di transazione. Questo termine può essere prorogato di:

    • 60 giorni, se viene modificata la proposta originale;
    • 90 giorni, se la modifica include una nuova proposta.

    Competenza decisionale: La competenza a decidere sulla proposta è del Direttore regionale, mentre la sottoscrizione dell'atto negoziale è compito del Direttore dell’ufficio territoriale titolare della gestione del credito.

    Adesione e omologazione: Se la proposta riceve adesione dai creditori entro i 90 giorni, il debitore può procedere con la domanda di omologazione. Se invece non vi è adesione, il debitore può comunque richiedere l'omologazione della proposta di transazione.

    Pagamento crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo

    Proposta di pagamento nel concordato: Nell’ambito del concordato preventivo, il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori, inclusi i contributi e i premi amministrati dagli Enti previdenziali.

    Documentazione: Come per la transazione sui crediti, la proposta deve essere presentata agli uffici competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore, oltre che presso la Direzione territoriale titolare della gestione dei crediti oggetto della proposta.

    Voto sulla proposta: Il voto sulla proposta di concordato è espresso dalla Direzione territoriale competente su decisione del Direttore regionale. Se la Direzione competente è diversa da quella del tribunale, il voto sarà espresso da quest’ultima in rappresentanza delle altre sedi coinvolte.

    Proposta di modifica o nuova proposta

    Se il debitore apporta modifiche sostanziali alla proposta originale, come descritto, il termine di adesione può essere esteso a seconda delle circostanze:

    • 60 giorni per modifiche alla proposta;
    • 90 giorni per una nuova proposta.

    La PEC (Posta Elettronica Certificata) è il mezzo ufficiale di comunicazione tra le parti per notificare l'avvenuto deposito delle proposte e le richieste di omologazione.