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Lavori usuranti: nuova funzione di controllo INPS
L’INPS, con il messaggio interno 2422 del 28 giugno 2024 ha comunicato ai propri uffici la disponibilità di una nuova funzione nelle procedure informatiche in ambito previdenziale (WEBDOM) la quale consente di verificare la completezza della documentazione presente ai fini della richiesta di pensione anticipata da parte dei lavoratori.
Si tratta in particolare dei dati obbligatori che i datori di lavoro sono tenuti a inviare al Ministero del lavoro tramite modello LAV.US telematico, con l'indicazione
- del periodo e
- del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti.
entro il 31 marzo di ogni anno, funzionale per l’istruttoria della richiesta di pensione anticipata. La nuova funzione consente la verifica immediata e incrociata con il ministero .
Giova ricordare che in caso di omissione è prevista una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro, che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere.
Si ricorda che la certificazione di svolgimento di lavori usuranti, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e dell’articolo 6 del decreto interministeriale 20 settembre 2011. è funzionale al pensionamento anticipato nei seguenti casi:
- pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016, lett. d)-usuranti,
- pensione di vecchiaia anticipata di cui all’articolo 1, commi 147 e 148, lette. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Pensione lavori usuranti requisiti fino al 31.12.2024
Hanno diritto alla pensione anticipata le seguenti categorie di lavoratori
- Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo e
- lavoratori notturni a turni per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno o per tutto l'anno lavorativo
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2024 al 31.12.2024
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
minimo 61 e 7 mesi
97,6
almeno 35 anni
minimo 62 e 7 mesi
98,6
3 . Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno:
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2024 al 31.12.2024
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
minimo 63 e 7 mesi*
99,6*
almeno 35 anni
minimo 64 e 7 mesi*
100,6*
4 . Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni da 72 a 77 all'anno
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2024 al 31.12.2024
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
minimo 62 e 7 mesi
98,6
almeno 35 anni
minimo 63 e 7 mesi
99,6
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Privacy: multa da 120mila euro per uso di software di controllo attività
Sanzionato con multa da 120mila euro il datore di lavoro che utilizzava un software di monitoraggio puntuale dell'attività dei dipendenti ( su tempi, modalità di lavorazione e pause) , senza adeguata informativa, e uno strumento per l'accesso al luogo di lavoro tramite riconoscimento facciale.
Si tratta del provvedimento del Garante Privacy 338 2024 del 6 giugno 2024.
Vediamo il caso in maggiore dettaglio.
Utilizzo software di controllo e riconoscimento facciale: il caso
A seguito di un reclamo presentato da un dipendente contro il proprio datore di lavoro (una officina meccanica) per un presunto illecito trattamento dei dati personali dei dipendenti, l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ha esaminato la documentazione e ha effettuato ispezioni per verificare la conformità della società alle normative vigenti in materia di protezione dei dati.
Il dipendente in particolare evidenziava che erano stati utilizzati senza un adeguata informativa ai dipendenti :
- il software "Infinity DMS" per la gestione delle prestazioni lavorative di ciascun lavoratore e
- l'hardware "X-Face 380" , un sistema di riconoscimento facciale, per il controllo degli accessi sul luogo di lavoro.
Le ispezioni effettuate presso la società hanno confermato l'uso di questi strumenti e hanno raccolto informazioni dettagliate sul loro funzionamento e finalità.
L'installazione del software considerata integrata alle attrezzature di lavoro, che raccoglieva e trattava dati personali dei dipendenti senza fornire loro una adeguata informativa, era avvenuta senza accordo con la rappresentanza sindacale.
Sono state quindi accertate violazioni in tema di trattamento dei dati personali sui principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.
Software di controllo e dati biometrici vietati: la decisione del Garante Privacy
Per quanto riguarda l'hardware che consente il riconoscimento facciale dei dipendenti, il Garante ha ribadito l'indirizzo restrittivo già seguito in casi simili: tali strumenti sono proibiti perché realizzano un trattamento illecito dei dati biometrici che appartengono alle categorie di dati sensibili .
L'utilizzo è generalmente vietato, salvo quando sia necessario per adempiere obblighi e esercitare diritti specifici in materia di diritto del lavoro e protezione sociale; questa ipotesi non si verifica nel caso in questione, mentre è giustificata ad esempio per la compilazione delle buste paga .
Il Garante sottolinea che, nel contesto del rapporto di lavoro, il consenso espresso dai dipendenti non può essere considerato un valido presupposto di liceità del trattamento, data l'asimmetria tra le rispettive posizioni.
Anche l'utilizzo del software gestionale è stato duramente criticato dall'autorità in quanto il datore di lavoro aveva imposto ai dipendenti, tramite un codice a barre individuale, la registrazione delle diverse fasi dell'attività lavorativa, comprese le pause (con la specifica causale).
L'Autorità ha sottolineato inoltre la mancanza di risposte da parte del datore di lavoro sulla natura e tipologia dei dati trattati, le modalità e i tempi di conservazione dei dati, che non ha permesso di valutare l'effettiva necessità e proporzionalità del software rispetto alle finalità da perseguire.
Ancora piu grave il fatto che tali informazioni non fossero state comunicate nemmeno ai dipendenti, considerando che nell'ambito del rapporto di lavoro l'obbligo di informare il dipendente è espressione del dovere di correttezza e trasparenza
Controllo dipendenti: le sanzioni previste dal Garante Privacy
Alla luce degli elementi sopra indicati e delle valutazioni effettuate, è stata irrogata la sanzione amministrativa pari ad euro 120.000,00 (centoventimila).
Inoltre in considerazione della tipologia delle violazioni accertate che hanno riguardato i principi generali e le condizioni di liceità del trattamento, che ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, è stata richiesta la pubblicazione in chiaro del provvedimento sul sito Internet del Garante.
Infine il Garante ha richiesto alla Società di comunicare le iniziative intraprese per
- conformare il trattamento dei dati effettuato mediante il software gestionale Infinity DMS alle disposizioni e ai principi generali in materia di trattamento dei dati personali nei termini esposti in motivazione entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento;
- cessare il trattamento dei dati biometrici dei dipendenti attraverso il sistema di riconoscimento facciale.
e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento;
L’eventuale mancato riscontro può comportare l’applicazione della ulteriore sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento.
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Vincolo sportivo: proroga al 2025
La riforma dello sport, sancita dal D.lgs. n.36/2021 e dal D.lgs. n.163/2022, ha modificato profondamente il vincolo sportivo.
Dal 1° luglio 2023, il vincolo è stato eliminato per il settore professionistico seguendo le regole dettate dalle singole federazioni sportive. Fino al 1° luglio 2024, per il settore dilettantistico il vincolo avrebbe dovuto essere applicabile solo ai rinnovi dei tesseramenti esistenti, ed essere eliminato nelle nuove collaborazioni
Il D.L. n. 89/2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2024, introduce ulteriori modifiche all'articolo 31 del D.Lgs. n. 36/2021.
In particolare, proroga di un anno, dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025, i termini per:
- l'abolizione del vincolo sportivo per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti senza soluzione di continuità.
- l'abolizione del vincolo sportivo previsto dalla federazione sportiva nazionale o dalla disciplina sportiva associata che non abbiano adottato i regolamenti relativi al riconoscimento del premio di formazione tecnica in caso di primo contratto di lavoro sportivo entro il 31 dicembre 2023.
Tutte le federazioni stanno adeguando in questo senso i propri regolamenti .
Il cambiamento intende consentire un passaggio graduale per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e alle società sportive dilettantistiche (SSD) alla nuova normativa che prevede di instaurare rapporti di lavoro annuali con diritto di recesso per l'atleta in qualsiasi momento.
A tutela delle associazioni e societa la riforma ha previsto il Premio di formazione tecnica a carico delle società che assumono per la prima volta giovani atleti di talento, destinato alle società che hanno contribuito alla sua preparazione ( vedi sotto i dettagli)
Vincolo sportivo: cos’è
Il vincolo sportivo è l' obbligo che un atleta assume al momento del tesseramento con una società sportiva, che lo lega a quella società per una durata prestabilita dalla federazione sportiva a cui la società è affiliata.
Questo vincolo impedisce all'atleta di tesserarsi contemporaneamente a enti della stessa federazione e intendeva garantire una certa stabilità alle società sportive, permettendo loro di pianificare gli investimenti e gli impegni sportivi. Inoltre, consente alle società di ottenere un riconoscimento economico per la formazione e lo sviluppo di giovani atleti talentuosi.
Prima della riforma, il vincolo sportivo era particolarmente controverso, soprattutto a livello dilettantistico. Mentre i professionisti avevano visto un'evoluzione della loro situazione contrattuale con il cd decreto Bosman, i dilettanti erano (sono , a seguito della proroga) ancora soggetti a lunghi rapporti obbligatori con le società sportive, con limitazione del diritto a spostarsi liberamente a causa del rapporto giuridico con l'associazione sportiva.
L’abolizione è giunta per i soli professionisti con il il decreto-legge PA-bis – convertito con L. n. 112/2023 – che all’art. 41, stabilisce che «a decorrere dal 1° luglio 2023, anche al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l’articolo 31, comma 1 del D.lgs. 36/2021 non si applica agli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica, per i quali le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni».
Per i professionisti – al fine di mitigare le conseguenze di questa abolizione – il relativo termine era stato prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.
Vincolo sportivo e Premio di formazione tecnica
Per tutelare gli investimenti fatti dalle società sportive nella formazione degli atleti, la riforma ha introdotto il Premio di Formazione Tecnica.
Questo incentivo è destinato alle società che stipulano un nuovo contratto di lavoro con atleti alla loro prima esperienza lavorativa. Il premio è ripartito proporzionalmente tra le società dilettantistiche che hanno contribuito alla formazione dell'atleta.
Le modalità e i parametri per la determinazione del premio sono stabiliti dalle singole federazioni sportive .
Il termine previsto per l definizione delle regole era fissato al 31 dicembre 2023.
Proroga vincolo sportivo le dichiarazioni di Abodi e Gravina
Il ministero dello sport Abodi aveva anticipato qualche giorno fa la decisione del governo dichiarando che
"Preso atto dell’impatto di prima applicazione della norma, si è resa necessaria la proroga per garantire una graduale, ma definitiva, entrata in vigore della nuova disciplina, tesa a bilanciare gli interessi degli atleti con quelli delle associazioni e società sportive, dilettantistiche e professionistiche".
Un comunicato del dipartimento specifica che «A partire dalla prossima settimana, il Ministro inviterà le parti interessate a una serie di audizioni con il gruppo di lavoro tecnico presso i propri uffici, per affrontare e risolvere strutturalmente le problematiche relative al tema riscontrate in questi mesi, nell’ambito di un quadro complessivo che comprende anche l’apprendistato sportivo e i premi di formazione».
Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha sottolineato l'importanza della decisione per la tutela dei vivai del settore calcistico «La tutela dei vivai è una delle priorità della Figc perché rappresentano un asset fondamentale per lo sviluppo dell’intero movimento calcistico italiano. Per questo ringrazio l’intero Governo e il Ministro Abodi, nonché tutte le forze politiche che si sono dimostrate sensibili all’argomento, per aver accolto l’appello che ho lanciato non più tardi di una settimana fa nella richiesta di proroga di un anno sull’abolizione del cosiddetto vincolo sportivo, un provvedimento fondamentale che consente alle società che credono nei settori giovanili il tempo necessario per riorganizzare il proprio lavoro in ottica di valorizzazione dei giovani».
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Assunzione agevolata beneficiari Reddito di cittadinanza: le istruzioni
La legge di Bilancio 2023, nell'articolo 1, comma 294, aveva confermato l'incentivo per i datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, assumessero beneficiari del reddito di cittadinanza con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le istruzioni operative INPS arrivano finalmente con la circolare 75 del 28 giugno 2024.
Vediamo di seguito le principali indicazioni .
Assunzione agevolata beneficiari RDC con esonero contributivo 2023/24
Va ricordato innanzitutto che l'incentivo consiste nell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL, con un limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato mensilmente
Questa esenzione contributiva è applicabile anche alle trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nello stesso periodo. Tuttavia, l'esonero è alternativo a quello previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 .
L'efficacia della misura era subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, che è stata ottenuta il 31 ottobre 2023 e successivamente prorogata al 30 giugno 2024.
ATTENZIONE : non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
– i premi e i contributi dovuti all’INAIL
– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di Solidarietà
– il contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle volte ad apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Assunzione agevolata beneficiari RDC le condizioni
L'incentivo si applica esclusivamente alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di beneficiari del reddito di cittadinanza
L'accesso all'incentivo è riservato ai datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo, ma esclusi quelli della pubblica amministrazione
- Non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico.
- Non si estende ai rapporti di lavoro intermittente o occasionale.
- Non è disponibile per i contratti di apprendistato, dato che questi già beneficiano di aliquote previdenziali ridotte(circolare 75).
L'incentivo è applicabile anche ai contratti part-time e ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Esonero contributivo per RDC: Esposizione Uniemens non agricoli
i datori di lavoro non agricoli che intendono fruire dell’esonero , devono esporre i lavoratori per i quali spetta valorizzando nell’elemento <Contributo> la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.
Per esporre il beneficio in oggetto dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della circolare (quindi da luglio 2024) , devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
- – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERCI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2023 a giugno 2024), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2024.
Esonero contributivo per RDC: Esposizione Uniemens Posagri
I datori di lavoro agricoli che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 294, della legge n. 197/2022, devono valorizzare, a partire dalla competenza di luglio 2024, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento <DatiAgriRetribuzione>, gli elementi di seguito specificati:
- – in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
- – in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “CL”, che assume il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Per dichiarare l’importo dell’esonero spettante relativamente alle competenze pregresse, da gennaio 2023 a giugno 2024, devono essere valorizzati i seguenti elementi:
- – in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
- – in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “CK”, che assume il significato di “Recupero arretrati CodAgio “CL” Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- – in <Retribuzione> l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.
Il codice agevolazione “CK” deve essere essere utilizzato, per conguagliare l’importo dell’esonero spettante rispetto ai periodi pregressi, esclusivamente nella competenza di luglio 2024 inviata entro il terzo periodo di trasmissione 2024 (entro 30 novembre 2024).
Per ulteriori dettagli anche per i flussi POSPA consultare la circolare 75 2024.
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CCNL Agromeccanici: novità e aumenti nel rinnovo 2024
É stato firmato il 19 giugno 2024 da CAI e Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil il rinnovo del Ccnl per i lavoratori dipendenti da aziende che esercitano attività agromeccaniche valido per il quadriennio 2024-2027.
Il contratto riguarda in particolare le attività di contoterzismo in agricoltura che rivestono un ruolo strategico a sostegno dell’agricoltura italiana
Vediamo le principali novità dell'accordo.
CCNL agromeccanica 2024: novità economiche
É stato definito un aumento del minimo retributivo pari a 220 euro, al terzo livello, da erogare in quattro tranches:
- la prima di 80 euro a decorrere dal 1 giugno 2024
- la seconda di 60 euro il 1 giugno 2025,
- la terza per 40 euro il 1 giugno 2026 e
- la quarta di 40 euro il 1 giugno 2027.
Viene anche aumentato il premio di continuità professionale aggiungendo un importo annuo di 50 euro per i lavoratori con 5 anni di anzianità lavorativa presso la stessa azienda.
Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto sono ampliate le casistiche per l’anticipo, che potrà essere richiesto anche:
- in caso di danni alla prima casa derivanti a calamità o eventi catastrofici, e
- per l’estinzione o riduzione del mutuo prima casa.
CCNL agromeccanica 2024 – altre novità contrattuali
Sul tema della conciliazione tempi di vita-lavoro si segnala:
- aumento a 24 ore i permessi retribuiti per la cura dei genitori anziani e per assistere, in caso di malattia, i figli fino ai 12 anni di età.
- ulteriori 5 giorni di permessi non retribuiti per la malattia dei figli dai 12 ai 14 anni.
Viene riconosciuto il diritto soggettivo alla formazione, considerata strategica per valorizzare le risorse umane, favorendo l’accesso di tutti i lavoratori ai programmi di formazione professionale e riconoscendo un pacchetto di ore annue ad essa dedicate: si prevedono 12 ore annue di permesso retribuito per partecipare a corsi di formazione anche su materie non inerenti alle mansioni svolte.
Sul versante della salute e sicurezza, si introduce il diritto dei rappresentanti dei lavoratori (Rls) di essere informati in merito alle eventuali ispezioni degli organismi di vigilanza e sarà incrementato il loro coinvolgimento nella valutazione dei rischi derivanti dall’inserimento di nuove tecnologie.
Da segnalare infine modifiche alla classificazione del personale con l’inserimento di nuove figure per aggiornare le competenze e la professionalità dei lavoratori: In particolare si tratta di
- addetti a operazioni inerenti gli impianti energetici,
- addetti ai trattamenti fitosanitari in possesso di abilitazione professionale e con responsabilità dirette sull’erogazione dei prodotti,
- impiegati tecnici con competenze professionali attestate da specifici titoli di studio e
- addetti alla gestione dei dati informatici rilevati dalle strumentazioni durante le lavorazioni.
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EPPI causale recupero previdenza dei periti industriali
L'agenzia delle entrate ha istituito con la Risoluzione N. 32/E del 24 giugno 2024 la causale contributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero delle prestazioni pensionistiche dei periti industriali iscritti all'ente previdenziale EPPI.
Causale contributo “Recupero oneri pensionistici” EPPI
Si tratta in particolare della la seguente causale contributo:
- “E073” denominata “EPPI – Recupero oneri pensionistici”.
In sede di compilazione del modello F24, la causale andrà esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- – nel campo “codice ente”, il codice “0009”;
- – nel campo “codice sede”, nessun valore;
- – nel campo “codice posizione”, nessun valore;
– nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.
Si ricorda che con risoluzione 22 settembre 2023, sono state istituite e modificate le causali contributo per il versamento tramite il modello F24 dei
contributi previdenziali.
Le altre causali contributo EPPI
Si ricorda che con la risoluzione n. 53/R del 22 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha disposto la riattivazione della causale contributo E068, denominata “EPPI – Saldo contributivo – art. 8, c. 1, del Regolamento di previdenza” e già attivata con risoluzione n. 19/E del 17 febbraio 2015, per il versamento delle somme di pertinenza tramite modello F24, successivamente temporaneamente soppressa,
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CIGS e mobilità aree crisi complessa: proroga e fondi 2024
Con il messaggio 2304 del 20 giugno INPS comunica che il Governo ha stanziato ulteriori 70 milioni di euro per le aree di crisi complessa
Inoltre resta applicabile l’articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha semplificato in un’unica disposizione tutti gli interventi nel tempo riferiti all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, per cui anche in assenza di una proroga specifica delle singole misure, possono intendersi implicitamente prorogati e rifinanziati per l’anno 2024, ovvero:
- i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, e all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
- i trattamenti di mobilità in deroga (articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,convertito, con modificazioni)
per le aziende operanti in aree di crisi complessa.
Le norme prevedono in particolare che a ogni singolo lavoratore può essere concesso un ulteriore periodo massimo di dodici mesi di mobilità in deroga, purché
- risulti già beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, e che
- siano contestualmente applicate le misure di politica attiva previste nei piani regionali.
Nella tabella seguente le risorse ripartite fra le Regioni come da richieste pervenute al Ministero e stanziate con il decreto n. 886 dell’11 aprile 2024:
Regione
Risorse 2024
Toscana € 22.130.337,69 Lazio
€ 13.794.810,36
Campania
€ 7.018.729,40
Molise
€5.639.666,70
Abruzzo
€ 1.427.763,72
Puglia
€ 3.569.409,31
Sardegna
€ 9.637.405,13
Piemonte
€3.569.409,31
Sicilia
€ 3.212.468,38
Totale
€ 70.000.000,00
Per le istruzioni sulle comunicazioni dei periodi di integrazione salariale o mobilità l'istituto rinvia alla circolare n. 159 del 31 ottobre 2017, circolare n. 90 del 1° agosto 2018 e messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019.