• Pensioni

    Pensioni estero: stop ai pagamenti con assegno

    L'inps informa con il  Messaggio  del 21 marzo 2024 n. 1194 che continua l'iter di eliminazione , per il pagamento di pensioni all'estero  della modalità di pagamento  con assegno. In particolare è in corso la campagna informativa con la raccolta dei dati per i pensonati residenti in paesi europei.

     Si ricorda che attualmente il contratto con Citibank N.A. incaricata della gestione finanziaria delle prestazioni pensionistiche all'estero , prevede che i pagamenti siano eseguiti :

    1. in via ordinaria a mezzo accredito su conto corrente bancario intestato al pensionato oppure
    2.  in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (Western Union, nella maggior parte dei paesi).

    Soltanto in via del tutto eccezionale, la banca può disporre l'erogazione della pensione mediante  spedizione al pensionato di un assegno di deposito non trasferibile. 

    L'istituto  spiega che la regolarità dei pagamenti eseguiti a mezzo assegno spesso è compromessa da ritardi  per disservizi postali quando addirittura da  smarrimento o il danneggiamento, che obbligano il pensionato  a chiedere una nuova emissione 

    Tenuto conto di questo l'Istituto è impegnato a eliminare gradualmente il suddetto strumento di pagamento e sono già state disposte le interruzioni  nei riguardi dei pensionati residenti in Austria, Belgio, Tunisia e Australia.

    Eliminazione assegni per pensioni in Europa: come funziona

    Citibank  sta inviando ai beneficiari di pensioni pagate in modalità assegno residenti nei paesi europei, un modulo diretto all'acquisizione dei dati bancari sui quali localizzare i futuri pagamenti. 

    I pensionati sono stati invitati a restituire il modulo compilato  entro il 15 giugno 2024, con in allegato copia di un documento d'identità del richiedente  e un documento  bancario con  le coordinate bancarie – cioè BIC e IBAN oppure Sort Code e Numero di conto per il Regno Unito – nome dell'intestatario ed  eventuale cointestatario del conto.

    In assenza del modulo compilato  il pagamento della rata di luglio 2024 sarà disposto a sportello presso le locali agenzie di Western Union.

    Il messaggio  tra le altre cose precisa inoltre che 

    • in caso di domanda di riattivazione di pagamenti precedentemente sospesi  si richiederanno al pensionato le sopraindicate coordinate bancarie utili all'accredito dei pagamenti In caso contrario, il pagamento sarà disposto agli sportelli Western Union.
    • a partire dal 1° luglio 2024, Citibank provvederà alla conversione nella modalità in contanti a Western Union di pagamenti di rate di pensione di nuova liquidazione o per le quali sia stato richiesto il trasferimento dall'Italia all'estero. Tale modalità di riscossione rimarrà attiva anche per i successivi pagamenti, fino alla richiesta di variazione .

    I pensionati che non abbiano inviato nei termini le comunicazioni dirette alla variazione della modalità di pagamento potranno:

    • contattare il Servizio Citibank di assistenza attraverso l'indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure chiamando il numero +39 02 6943 0693 o i numeri  verdi , per ciascun paese, indicati nel sito della Banca all'indirizzo https://www.citibank.com/tts/sa/inps/useful_links.html ,
    • avvalersi dell'assistenza dei servizi dei locali Uffici di patronato, oppure 
    • rivolgersi alla  Direzione centrale Pensioni, alla  casella di posta elettronica istituzionale [email protected].

  • Riforma dello Sport

    Comunicazioni direttori di gara e arbitri: disponibile il RASD

    Disponibile dopo lunga attesa e varie proroghe la funzionalità per le comunicazioni relative per i direttori di gare sportive e gli arbitri o comunque tutti gli addetti al  regolare svolgimento delle gare  all'interno del  RASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche), attraverso l'accesso nell'apposita area riservata.

    Lo ha comunicato il 21 marzo   2024  il Dipartimento dello sport in un comunicato . Si ricorda che l'adempimento scade il 31 marzo.

    Ricordiamo di seguito qualche dettaglio operativo

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     Ti segnaliamo inoltre :

    Comunicazione inizio attività 2023 direttori di gare e arbitri 

    Il decreto Anticipi  215 2023  aveva prorogato al 30 gennaio 2024  l'iniziale scadenza del 30 dicembre 2023  per le comunicazioni di inizio attività a partire dal 1 luglio 2023  al 31 dicembre per 

    1.  direttori di gara e 
    2. soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, co nel settore dilettantistico

     relativamente alle designazione con l'erogazione di compensi per  manifestazioni sportive riconosciute da parte di Federazione sportiva nazionale o  Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici.(art 25 comma 6 ter dlgs 36 2021)

    ATTENZIONE I  direttori di gara professionisti non sono soggetti a questa disciplina. 

    Successivamente  la conversione in legge del decreto Milleproroghe ha prorogato nuovamente la scadenza al 31 marzo 2024 

    La norma ordinaria prevede che le comunicazioni di inizio attività sono effettuate  dall'ente o dalle proprie affiliate , se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate :

    • entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; 
    • entro dieci giorni dalle singole manifestazioni,

     all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o direttamente ai CPI .

    Tali comunicazioni riguardano i nominativi  dei soggetti convocati e i relativi compensi. 

    La piattaforma mette poi a disposizione la comunicazione  all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. 

     Si ricorda che l'assolvimento delle comunicazioni senza sanzioni  entro il 31 marzo, si riferisce esclusivamente alla fase di prima applicazione ovvero alle comunicazioni relative al periodo luglio-dicembre 2023. 

    La  successiva scadenza , per le prestazioni del primo trimestre  2024 ordinariamente  scade il  30 aprile.

    Tramite il RAS è previsto però che  che , per tutte le prestazioni successive al 1 gennaio 2024,  si applica il  termine di 10 giorni dalla manifestazione, tramite l’apposita funzione “designazioni” nell’area  riservata a FSN/DSA/EPS.

    Si ricorda che invece  l'iscrizione nel Libro unico del lavoro  può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi,  dalla data di  scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

  • Lavoro Dipendente

    Tutele crescenti: ok anche per i dipendenti assunti prima del Jobs Act

    La Corte costituzionale  con la sentenza n. 44 del  19.3. 2024 , di nuovo sul tema del Jobs act,   ha  fornito questa volta una conferma della legittimità costituzionale della parte della disciplina  sulle tutele nei licenziamenti  individuali   nelle PMI. 

    In particolare,   si conferma l'applicabilità dell’articolo 1, comma 3, del   decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero il regime detto "a  tutele crescenti " anche  nel caso di licenziamento illegittimo di  lavoratori   che fossero già assunti alla data del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore della norma in piccole imprese che successivamente oltrepassano la soglia dei 15 dipendenti.

    Licenziamenti e tutele crescenti nelle PMI: il caso le motivazioni della Consulta

    La questione era stata posta dalla  Sezione lavoro del Tribunale di Lecce, in un caso   evidenziando che il  regime di tutele crescenti previsto dal d.lgs. 23 2015   poteva costituire  violazione dell’art. 76 della Costituzione, in riferimento ai  criteri di delega fissati dall’art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014 . 

    La legge delega avrebbe infatti  circoscritto alle «nuove assunzioni», ossia ai lavoratori “giovani”  assunti a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. (7  marzo 2015), il nuovo regime , mentre il decreto legislativo prevede che esso  si applichi anche a lavoratori assunti prima di tale data, nelle aziende che abbiano superato la soglia di quindici dipendenti successivamente. 

    Secondo il tribunale  a norma della delega legislativa  si sarebbe dovuta prevedere una  disciplina dei licenziamenti a doppio regime, cioè:

    1. per  i lavoratori in servizio alla data del 7 marzo 2015, il mantenimento della tutela reintegratoria ex art. 18 statuto dei lavoratori, anche in caso di licenziamenti intimati  successivamente;
    2. per i lavoratori assunti a partire da tale data,  si sarebbe applicata direttamente la nuova  disciplina d.lgs 23 2015

    Licenziamenti e tutele crescenti nelle PMI: le motivazioni della Consulta

    Come anticipato, la consulta ha invece  considerato legittimo dal punto di vista costituzionale l'articolo del d.lgs 23 in quanto nelle aziende sotto i 15 dipendenti non era comunque applicabile la tutela reintegratoria dell'art 18 legge 300 1970 e trovava invece applicazione solo la tutela indennitaria di cui alla legge n. 604 del 1966. 

    In  particolare la Corte ha ritenuto che il legislatore delegato, nell’esercizio del  suo potere di completamento della disciplina,  non sia comunque intervenuto peggiorando la tutela per tali  lavoratori in quanto il  nuovo regime è, comunque, più favorevole del   precedente regime della legge n. 604 del 1966, per i casi che si verificano  prima del superamento della soglia occupazionale. 

    Viene anche osservato che  se invece fosse  stata consentita l’acquisizione ex novo del regime di tutela dell’art. 18, ciò avrebbe potuto rappresentare una remora, per il datore di lavoro, a fare  nuove assunzioni,  cosa che  invece il legislatore  delegante voleva incentivare.

    Quindi non è  stata violata la legge di delega, sotto questo profilo, e pertanto anche ai lavoratori di piccole imprese, assunti prima dell’entrata in vigore dello  

    decreto legislativo, non si applica l’art. 18 statuto dei lavoratori, bensì il  regime di tutela del licenziamento individuale illegittimo, previsto per i 

    contratti a tutela crescente, nel caso in cui il datore di lavoro abbia superato  la soglia dimensionale di quindici lavoratori occupati nell’unità produttiva in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute  successivamente all’entrata in vigore del decreto.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Cassa integrazione 2024 cooperative portuali: nuovi codici e istruzioni

    Con il  messaggio 1167 2024 INPS completa le istruzioni  sui trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà bilaterali, per le cooperative di lavoro  che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo portuale, a seguito delle modifiche apportate  con la legge 30 dicembre 2021, n. 234  alla normativa , illustrate con la  circolare n. 101 del 12 dicembre 2023.

    Anche questi datori di lavoro  con mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e  – non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali   destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS) rientrano dal 1 gennaio 2022 nella disciplina in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano essi soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.

    Dal periodo di competenza gennaio 2024, successivo alla pubblicazione della citata circolare n. 101/2023, la procedura di calcolo è stata aggiornata in questo senso. Nel messaggio l'istituto  chiarisce l’assetto assicurativo e contributivo relativo alle citate cooperative, attualmente contraddistinte dal codice di autorizzazione “4B”,  e  illustra i nuovi codici di autorizzazione che saranno utilizzati da aprile 2024.

    Cooperative portuali obblighi FIS e CIGS

    CONTRIBUTO FIS 

    I messaggio ricorda che ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 148/2015, le società cooperative  contrassegnate dal  codice di autorizzazione “4B”,  se non coperte dalle tutele  dei Fondi di solidarietà  rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell’ambito di applicazione del FIS e sono quindi  assoggettati all’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al FIS,  per tutti i dipendenti tranne i dirigenti.

    Il contributo è pari 

    •  allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e
    • allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

    Le aliquote  sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, di due terzi e di un terzo e  sono calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali 

    CONTRIBUTO CIGS

    Alle stesse società è applicabile  la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi, i solo per i relazione ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

    I contributo  ordinario da versare è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (sia per i lavoratori soci che per i lavoratori non soci.

    Cooperative portuali : nuovi codici e regolarizzazione 2024

    Sulle matricole contributive  viene eliminato a livello centrale il codice di autorizzazione “4B” e, contestualmente, vengono assegnati i codici di autorizzazione “4A” e “0J”.

    A decorrere dal periodo di competenza “aprile 2024” la procedura di calcolo è  viene aggiornata 

    La regolarizzazione del  periodo da gennaio 2024 a marzo 2024  va effettuata nei flussi Uniemens di competenza di aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024. viene precisato che 

    "Ai fini del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del contributo CIGS (0,90%) per i lavoratori soci e del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del recupero della contribuzione CIGO (1,70% o 2%) per i lavoratori non soci relativo alle mensilità di competenza da gennaio 2024 a marzo 2024, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

    • – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore:

    – M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS”;

    “M039”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti”;

    “M052”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti”;

    “L121”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contribuzione CIGO”;

    • – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito per il codice già in uso “M032”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, mentre per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121” il valore “N”;
    • – nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’“AnnoMese gennaio, febbraio e marzo 2024”;
    • – nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito, per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
    • – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del contributo da versare o recuperare relativo al singolo mese."

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica INAIL 2024 come scaricarla

    Inail ha comunicato con avviso sul proprio sito istituzionale che  dal 18 marzo è disponibile la Certificazione unica 2024  relativa alle   indennità e emolumenti  INAIL.

    Sono interessati in particolare: 

    •  i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale    che trovano indicate  nella certificazione le indennità di inabilità temporanea assoluta e i redditi esenti liquidati nell'anno precedenti
    •  i lavoratori del settore navigazione  per i quali sono riportate  le indennità per temporanea inidoneità alla navigazione erogate ai sensi della legge 1486/1962 (c.d. legge Focaccia). 
    •  gli ex dipendenti Inail e i loro superstiti   dei quali la CU da conto degli emolumenti del trattamento di pensione.

    Come acquisire la CU INAIL 2024

    L'istituto precisa  le modalità per ottenere la CU, rispettivamente per :

    i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale 

    • Dal portale Inail > Servizi online
    • Tramite i Caf convenzionati
    • Attraverso il Contact center Inail

     Lavoratori settore navigazione  

    • Dal portale Inail > Servizi online, per la certificazione dal 2015
    • Per le certificazioni antecedenti il 2015 (Cud 2014 e precedenti) occorre effettuare una segnalazione attraverso “Inail Risponde” (sezione SUPPORTO del sito) avendo cura di allegare alla richiesta un documento di identità valido nel caso in cui si utilizzi il servizio senza autenticazione.
    • Tramite i Caf convenzionati
    • Attraverso il Contact center Inail

     Ex dipendenti Inail e i loro superstiti, titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza

    • Dal Portale del pensionato, raggiungibile dalla sezione Servizi online del portale Inail
    • Via posta, unitamente al cedolino del mese di riferimento, per i soli  pensionati che hanno fatto richiesta del servizio di spedizione cartacea del cedolino, a fronte di un contributo al costo di spedizione nella misura di € 13,00 annui.

     Soltanto nel caso in cui non sia possibile ottenere la Certificazione unica attraverso le modalità  descritte, sarà possibile acquisirla in forma cartacea presso una sede territoriale Inail.

    L'istituto mette a disposizione  a questo fine  anche i manuali utente:

    la lista dei caf convenzionati con INAIL .

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica: anche per ASD SSD entro il 31 ottobre

    L'Agenzia delle entrata aveva risposto con la risoluzione 13 2024 al dubbio sul termine ultimo per l'invio del modello CU 2024 per i redditi da lavoro autonomo sollevato da molte parti, per la novità sulla disponibilità della dichiarazione precompilata, non solo per i dipendenti ma anche per le persone fisiche con tipologie di reddito diverse, compresi i forfettari, introdotta dall'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 1/2024, noto come "Decreto Semplificazione degli adempimenti tributari".

    Si ricorda infatti che l'articolo 4, comma 6-quinquies, del DPR n. 322/98 prevede un diverso termine per le certificazioni che includono solo redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione dei redditi precompilata (come previsto dal decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175) che  possono essere trasmesse elettronicamente entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta Modello 770, come di consueto fissata al 31 ottobre.

    Tra gli addetti ai lavori, sostituti di imposta e loro intermediari era sorto quindi il dubbio sul fatto di non poter usufruir, della scadenza estesa fino al 31 ottobre 2024 per l'invio del modulo CU 2024 per i contribuenti  per i quali, da quest'anno, è stata  resa disponibile la precompilata. Qui il modello e le istruzioni CU 2024 

    AGGIORNAMENTO 17 MARZO E' giunta anche in extremis la risposta ad una richiesta di chiarimenti inviata da US Acli; il Capo Legislativo del Ministro per lo Sport conferma che le Certificazioni Uniche dei redditi esenti, o di quelli non dichiarabili con la dichiarazione precompilata, in cui sono ricompresi redditi da lavoro sportivo corrisposti ai propri collaboratori nell’anno 2023 fino alla soglia massima di € 15mila, rientrano tra quelle che possono essere inviate entro il 31/10/2024.

    I dettagli in questo approfondimento di FISCOSPORT:  Redditi lavoro sportivo fino a 15mila euro CU entro il 31 ottobre

    CU redditi autonomi e provvigioni entro il 31 ottobre : i chiarimenti

    L'Agenzia , come detto,  risponde affermativamente alla possibilità di fruire ancora per quest'anno del termine  del 31 ottobre  per le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024”) > (come i redditi di lavoro autonomo  “professionale).

     La motivazione è  che nel 2024    le informazioni ricavate dalle CU contenenti compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello  Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”), saranno  utilizzate dall’Agenzia delle entrate solo in  forma sperimentale. 

    L'agenzia aggiunge che ne sarà data  comunicazione nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi  nell’applicativo web dedicato. Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo “professionale” pervenute fino al 18 marzo e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la  dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.

    Comunque l'amministrazione invita i sostituti d’imposta ad attivarsi per trasmettere le  anzidette certificazioni all’Agenzia delle entrate entro il 18 marzo, poiché, in tal  modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti  che prestano assistenza fiscale (CAF e professionisti)..  agevolandoli così nell’adempimento dichiarativo.

    Dal 2025, per i redditi 2024 invece le informazioni presenti nelle CU  contenenti redditi dichiarabili mediante il modello Redditi persone fisiche saranno ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata per cui l'invio dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.

     Nella risoluzione si precisa anche che  resta ferma, a regime, la possibilità per i  sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del Modello 770  (31 ottobre) le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730 né con il modello Redditi persone fisiche, come ad esempio i redditi assoggettati a  tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione  per la tassazione ordinaria (es. arretrati e TFR).

  • CCNL e Accordi

    Nuovo CCNL attori e interpreti in vigore dal 1 marzo

    Il 20 dicembre 2023 le sigle sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL e le associazioni datoriali ANICA, APE e APA hanno raggiunto il primo accordo nel settore della produzione cineaudiovisiva, al fine di definire e garantire nuovi livelli di tutela ad attori, attrici ed interpreti.

    Il Ccnl sarà vigente dal 1° marzo 2024 e avrà durata triennale, con scadenza il 28 febbraio 2027.

    Si tratta di un accordo storico  in quanto definisce   non solo tipologie contrattuali,  minimi salariali e  modalità di  gestione del rapporto di lavoro, sia nella forma subordinata sia in quella autonoma, ma anche  aspetti innovativi come la tutela dei professionisti in rapporto all'utilizzo dell’intelligenza artificiale, la promozione delle pari opportunità e la prevenzione della violenza di genere.

    CCNL interpreti, attrici e attori: aspetti economici

    Come detto l'accordo individua il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato quale tipologia contrattuale tipica del settore ma  precisa che  le condizioni del CCNL sono applicabili al lavoro autonomo.

    Dal punto di vista retributivo, il contratto collettivo stabilisce I compensi minimi individuati sulla base della seguente suddivisione  dei ruoli :

        Gruppo 1: Protagonisti e protagonisti di puntata:

        Gruppo 2: Comprimari, personaggi fissi della serie, non protagonisti, camei;

        Gruppo 3: Tutti gli altri non previsti nei punti precedenti.

    I compensi per giornata di posa, lunga serialità, lunghissima serialità  sono definiti distinguendo le produzioni sulla base del budget impiegato 

     il compenso minimo di ciascun attore in ogni caso è fissato  a € 325,00 per giornata di posa. 

    Di seguito una tabella riepilogativa:

    Gruppo Tariffa Standard (per giornata di posa) Riduzione da 8ª posa Lunga Serialità (da 8 episodi di 50min, da 8ª posa) Lunghissima Serialità (>40 episodi di 25min) Opere Specifiche (budget limitato)*
    1 Gruppo 1.100,00 € 900,00 € 550,00 € 550,00 €
    2 Gruppo 850,00 € 650,00 € 650,00 € 500,00 € 425,00 €
    3 Gruppo 650,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 325,00 €

    * Per opere specifiche con budget limitato si intendono :

    • opere cinematografiche di registi debuttanti con budget inferiore a 2 milioni di euro,
    •  cortometraggi con budget inferiore a 750.000 euro,
    •  documentari e docufiction con budget inferiore a 500.000 euro per ora di prodotto, e
    •  prodotti di ricerca e formazione come definiti dal D.L. n. 70/2021. 

    Viene inoltre precisato che: 

    • per le attività promozionali il  compenso  non può essere inferiore al 30% del compenso globale effettivo 
    • per le prove la retribuzione è pari al 50% dei minimi contrattuali previsti.

    RIMBORSI SPESE 

    • Le spese di viaggio sostenute per casting e audizioni fuori dalla regione di residenza  e
    • le spese di vitto, viaggio e alloggio per  prestazioni fuori dalla città di domicilio abituale del lavoratore 

    sono a carico della produzione.

    Per la disponibilità previsto un  compenso forfettario, per ogni settimana continuativa tra le  giornate di posa ,  pari al 20% del minimo contrattuale.

    WELFARE 

    Le Parti convengono di rimandare  ad una negoziazione generale di filiera la determinazione delle modalità di accesso a piani di assicurazioni sanitaria e di

    trattamento integrativo previdenziale.

    Intelligenza artificiale e diritti di immagine

    Sul tema attualissimo dell'uso dell’intelligenza artificiale sono stati stabiliti  principi volti a salvaguardare  la creatività del lavoro con la tutela dei diritti d’autore e d’interprete.   L’art. 20 del Ccnl  afferma  infatti che:

    Le parti dovranno giungere a una  specifica pattuizione che regolamenti le cessioni dei diritti, anche relative alle  performance artistiche di cui al presente Contratto Interpreti/Attrici/Attori, tenendo comunque anche in considerazione la libertà negoziale delle Parti nonché le  normative emanate a livello europeo e il loro recepimento nella legislazione nazionale (…)

    In assenza di espliciti accordi si prevede che  la cessione dei diritti inerenti l’utilizzo e la relativa registrazione e riproduzione  dell’immagine e della voce di ciascun Interprete/Attrice/Attore siano considerati leciti  e validi solamente se riferiti al prodotto audiovisivo per cui sono stati realizzati e al  suo conseguente sfruttamento e promozione in ogni forma, mezzo, canale e modalità per qualsiasi finalità e che, al contempo, è considerata illegittima ogni estrazione anche di parti della recitazione e ogni attività di campionamento e   riproduzione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la modifica, rielaborazione e utilizzo in qualsiasi altra forma dell’immagine e/o della voce di  ciascun Interprete per sviluppare o addestrare algoritmi di intelligenza artificiale   (machine-learning). 

    Sono salve le attività di

    • post-produzione, montaggio,  sistemazione; 
    • riordino, revisione o modifica della fotografia e/o della traccia sonoraecc.

    fondate su ragioni tecniche e/o artistiche, che non modifichino in maniera  significativa l’immagine dell’Interprete/Attrice/Attore. 

    (..) , le Parti si impegnano ad organizzare un tavolo permanente composto da  rappresentanti di tutti i comparti della filiera, al fine di regolare e disciplinare gli

    effetti delle nuove evoluzioni tecnologiche e normative nel mondo del lavoro della  filiera cine-audiovisiva.