-
Contratti di lavoro negli appalti: le novità del DL 19-2024 convertito
Il decreto legge 19 2024 recentemente convertito in legge come noto ha previsto una serie di modifiche alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, sulle sanzioni al lavoro irregolare con specificazioni ulteriori alle previsioni in tema di appalti.
Leggi in merito anche Appalti e CCNL obbligatorio :novità del DL PNRR e Sicurezza sul lavoro le nuove misure.
Nell'iter di conversione in legge appena concluso, in particolare è stata rimaneggiata la norma che dettava le regole per la scelta del contratto collettivo da prendere a riferimento per la congruità delle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’appalto e nel subappalto. Si specifica ulteriormente anche la responsabilità solidale del committente con le società appaltanti
Vediamo piu in dettaglio le novità del nuovo testo di legge.
Applicazione CCNL piu rappresentativi a livello nazionale
L’articolo 29 al comma 2 come detto interviene in materia di trattamento economico e normativo del personale impiegato nell’appalto, anche con riferimento all’ampliamento dei casi in cui è possibile configurare una
responsabilità solidale dei soggetti coinvolti per la corresponsione di tale trattamento economico.
Nel dettaglio, con la conversione è previsto l’obbligo di corrispondere al personale un trattamento sia economico che normativo complessivamente non inferiore o peggiorativo a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto .
Da notare però che, con le modifiche apportate alla Camera, il contratto collettivo di riferimento NON è piu quello maggiormente applicato nel settore, ma quello:
- stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
- strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente
Si prevede inoltre che la responsabilità solidale tra committente imprenditore, l’appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori, per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori – si applica anche nei casi in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli
autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, nonché nei casi di appalto e di distacco privi dei requisiti.
Congruità dell’incidenza della manodopera
Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, il decreto legge ha introdotto l’obbligo:
- per il responsabile del progetto negli appalti pubblici, e
- per il committente, negli appalti privati, nelle opere di importo pari o superiore ad euro settantamila.
di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 25 giugno 2021, n. 143.
Leggi su questo Congruità Edilizia : regole tabella valori, faq
Con riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro (comma 11), l'assenza di verifica ha conseguenze sulla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance del responsabile, con comunicazione della violazione all’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione).
Con riferimento agli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente.
I rischi fiscali e responsabilità 231 2001 per le imprese
I rischi per il mancato controllo non comportano soltanto le conseguenze viste sopra.
Va ricordato che oltre alle sanzioni dell'ispettorato del lavoro, il rischio di intermediazione illecita, può comportare contestazioni fiscali anche sulla detraibilità dell’Iva pagata sul corrispettivo dell’appalto,e sulla deducibilita dei corrispettivi versati, ai fini IRPEF e IRAP.
Inoltre potrebbe essere contestato il reato di «dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti», di cui all’articolo 2 del Dlgs 74/2000 con possibile applicazione anche del Dlgs 231/2001 per le società coinvolte .
Anche la normativa europea, anche con riguardo alla responsabilità sociale delle imprese sta introducendo ulteriori obblighi sui processi aziendali di controllo sul trattamento dei lavoratori coinvolti
-
Carta cultura e carta del merito: da richiedere entro il 30.06
Entro il 30 giugno è possibile richiedere:
- la “Carta della cultura giovani”,
- la “Carta del merito”,
ciascuna del valore di 500 euro, cumulabili tra loro con cui acquistare i beni consentiti fino al 31 dicembre 2024.
Ricordiamo che le due carte per i neo maggiorenni, hanno sostituito la carta cultura del passato secondo quanto disciplinato dal DM n 225/2023 pubblicato in GU n 12 del 16 gennaio scorso.
l valore nominale di ciascuna Carta non costituisce reddito imponibile del beneficiario né rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Ciascuna Carta è generata attraverso piattaforma informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet,
La piattaforma richiede la registrazione dei beneficiari di ciascuna Carta e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare ciascuna Carta, secondo le modalità stabilite
La piattaforma prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all'acquisto di uno dei beni o servizi consentiti.Carta del merito: a chi spetta
La Carta del Merito è riconosciuta:
- a tutti i residenti nel territorio nazionale,
- in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità,
- che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età,
- il diploma finale con una votazione di 100 o 100 e lode.
Carta cultura giovani: a chi spetta
La Carta della cultura giovani è riconosciuta:
- ai nati nel 2005,
- residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno,
- appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro.
Carta cultura e del merito: cosa ci si acquista
Carta cultura e carta del merito servono per acquistare, cumulativamente, i medesimi prodotti e servizi:
- a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- b) libri;
- c) abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;
- d) musica registrata;
- e) prodotti dell'editoria audiovisiva;
- f) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
- g) corsi di musica;
- h) corsi di teatro;
- i) corsi di danza;
- l) corsi di lingua straniera.
Nel dettaglio, le Carte sono utilizzabili entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui i beneficiari si sono registrati, per acquisti presso le strutture e gli esercizi convenzionati secondo le regole del decreto.
Le Carte sono usate attraverso buoni di spesa individuale e nominativo che può essere speso esclusivamente dal titolare della Carta, previo controllo dell'identità da parte dell'esercente
I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica o su eventuali altre applicazioni riconosciute allo scopo dal MIC, e impiegati per gli acquisti.
I buoni possono essere stampati.
-
Fondo Artigianato: nuove procedure per gli assegni da maggio 2024
Per le domande di assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato sono in vigore nuove procedure a seguito delle modifiche previste dalla legge di bilancio 2022 recepite con il regolamento in vigore dal 1 gennaio 2023 QUI IL TESTO.
Sono state inoltre adeguate le procedure informatiche per recepire l'ampliamento delle funzioni e delle prestazioni di tutela dei lavoratori che il Fondo è tenuto a svolgere e rinnovato di conseguenza anche il sito istituzionale. L'area riservata con la piattaforma informatica per le richieste di prestazioni del Fondo FSBA è Sinaweb.
Il consiglio direttivo con Delibera del 27 marzo 2024, ha definito alcune modifiche alle procedure per la gestione delle prestazioni di Assegno di integrazione salariale ordinario e straordinario con effetti dalle domande ricevute dal 1° maggio 2024.
Prestazioni del Fondo bilaterale Artigiani
Ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali regolarmente iscritti ad FSBA è fornita una indennità ai sensi dell’ art. 27, del d.lgs n. 148/2015, nei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del d.lgs 148/2015
Le integrazioni salariali sono previste:
- per un massimo di 20 settimane (100 giornate per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni nell’arco di un biennio mobile, 120 giornate su 6 giorni a settimana e 140 giornate su 7 giorni a settimana) in caso di assegno ordinario
- per un massimo di 26 settimane (130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni nell’arco di un biennio mobile, 156 giornate su 6 giorni a settimana e 182 giornate su 7 giorni a settimana) in caso di assegno di solidarietà, con causali ordinarie o straordinarie AIS (nelle aziende con almeno 1 dipendente) o ACIGS (nelle aziende con più di 15 dipendenti
Le prestazioni diverse dal sostegno al reddito vengono invece erogate dagli Enti Bilaterali Regionali dell’Artigianato facenti capo all’EBNA Si tratta ad esempio di :
- Anzianità professionale
- Contributo congedo parentale
- Borse di studio
- Rappresentanza sindacale
- Rappresentanza territoriale sicurezza
FSBA Gli obblighi dei datori di lavoro
Il versamento del contributo ad EBNA e quindi ad FSBA esonera le imprese con oltre 5 dipendenti dall’obbligo dell’ulteriore versamento al Fondo di Integrazione Salariale costituito presso l’INPS, ma comprende tutte le imprese anche con un solo dipendente.
Sono tenute al versamento le imprese che applicano i seguenti CCNL:
- Area Acconciatura – Estetica
- Area Alimentari e Panificazione
- Area Comunicazione
- Area Chimica e Ceramica
- Area Legno e Lapidi
- Area Meccanica
- Area Tessile – Moda
- Area Pulizia
- Area Autotrasporto
Sono escluse dai versamenti le imprese dell’edilizia.
Rientrano tra i dipendenti in forza nel mese sia gli assunti, sia i dipendenti che interrompono il rapporto di lavoro nel corso dello stesso mese.
Versamenti FSBA 2023
Per il finanziamento del Fondo tutte le aziende sono tenute al versamento di una somma pari a
- 0.60% della retribuzione ( un quarto della somma a carico del dipendente) per le aziende fino a 15 dipendenti
- 1%% per le imprese con più di 15 dipendenti.
Le aziende che fossero state irregolari negli anni passati hanno a disposizione sulla piattaforma una procedura semplice e un calcolo forfettario per mettersi in regola finalizzato anche all’emissione del modello DURC
FSBA Assegno integrazione salariale
Le prestazioni di integrazione salariale possono essere richieste solo dopo il raggiungimento di un Accordo Sindacale e quanto dovuto può essere erogato direttamente alla lavoratrice/lavoratore dall'INPS oppure per il tramite dell’impresa.
Ad ogni pagamento dell'assegno di integrazione salariale, il Fondo provvede al versamento all’INPS della contribuzione previdenziale correlata.
Ulteriori informazioni sul sito WWW.FONDOFSBA.IT
FSBA novità da maggio 2024
La delibera del 27 marzo 2024 prevede le seguenti modifiche :
In merito ad AIS:
1) Mensilizzazione degli accordi: gli accordi dovranno avere durata mensile uniformandosi alla durata delle domande. Fermo restando quanto previsto al successivo punto 2), nel periodo di transizione saranno ritenuti validi accordi trimestrali solo se sottoscritti entro il 30/04/2024.
2) Decorrenza prestazione solo dopo la protocollazione: a pena di esclusione , le domande devono essere presentate preventivamente rispetto al periodo di trattamento richiesto. Non saranno concesse deroghe in caso di tardiva protocollazione della domanda.
3) Caricamento in piattaforma del documento del legale rappresentante: al fine di verificare le dichiarazioni rese, sarà necessario caricare in piattaforma il documento del legale rappresentante ogni volta che si presenta una nuova domanda.
4) Comunicazione alle organizzazioni sindacali – omogeneizzazione con procedure ACIGS. L’impresa comunica per iscritto (tramite e-mail, PEC o raccomandata a mano) alle RSU/RSA (ove presenti) e ai delegati di bacino e/o alle rappresentanze territoriali dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale la volontà di ricorrere alla AIS.
5) Dati di bilancio anno fiscale antecedente alla presentazione della domanda richiesti: FATTURATO/ UTILE /PAREGGIO/ PERDITA /DEBITI VERSO FORNITORI
In merito ad ACIGS (Assegno straordinario):
1) 90 giornate di anzianità lavorativa del dipendente: per poter essere posti in trattamento di sospensione o riduzione previsto dalle causali ACIGS, i dipendenti dovranno avere una anzianità lavorativa presso il datore di lavoro richiedente la prestazione di almeno 90 giorni.
2) Periodo di blocco delle domande in caso di interruzione anticipata. Qualora l’impresa comunicasse di aver ripreso l’attività produttiva prima della scadenza della domanda approvata, la stessa non potrà presentare ulteriori domande prima che sia decorso il termine di 60 giorni di calendario per la protocollazione, fermo restando i limiti e le decorrenze previsti dalle procedure ACIGS.
Scarica qui il documento completo delle istruzioni operative aggiornate.
-
Legittimità costituzionale licenziamento dirigenti in periodo Covid
L'esclusione dei dirigenti dal divieto di licenziamento individuale (ma non da quello collettivo) che era stato previsto durante la pandemia COVID, viene sottoposto al vaglio della Corte costituzionale con l'ordinanza interlocutoria della Cassazione 15030 del 29 maggio 2024, che rimarca il possibile contrasto con l'art 3 della Costituzione . Ecco i dettagli.
Licenziamento individuale del dirigente nullo
Nel caso in esame, la Corte d'Appello aveva dichiarato nullo il licenziamento di un dirigente, avvenuto durante un processo di riorganizzazione aziendale, sostenendo che il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto alla pandemia si sarebbe dovuto applicare anche ai dirigenti. La nullità del licenziamento era stata giustificata con il contrasto con una norma imperativa.
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, pur ritenendo manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale formulate dal datore di lavoro, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 del DL 18/2020 per presunto contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
I giudici hanno evidenziato come l’art. 10 della Legge 604/66 escluda esplicitamente i dirigenti dal divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, mentre essi sono inclusi nella disciplina dei licenziamenti collettivi. Questa asimmetria è stata giudicata irragionevole e in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
La Corte ha sottolineato che la ratio del divieto di licenziamento era quella di evitare che le conseguenze economiche negative della pandemia causassero un massivo incremento dei licenziamenti per motivi economici. Tuttavia, questa ratio è stata applicata solo ai lavoratori dipendenti non dirigenti, escludendo i dirigenti dai licenziamenti individuali, ma non da quelli collettivi.
Le motivazioni della Cassazione
L’ordinanza evidenzia due considerazioni da parte della suprema Corte :
- la prima riguarda la non applicabilità analogica del divieto, essendo una norma eccezionale introdotta dalla normativa emergenziale.
- La seconda concerne le misure di sostegno previste dal legislatore (come la cassa integrazione guadagni e la sospensione temporanea di oneri fiscali e previdenziali), che presuppongono una portata generalizzata del blocco dei licenziamenti.
La Cassazione ha evidenziato come il divieto di licenziamento abbia imposto un sacrificio significativo alle aziende, particolarmente in riferimento ai licenziamenti collettivi, che coinvolgono un numero maggiore di dipendenti e comportano oneri procedurali considerevoli. Nonostante ciò, per i dirigenti, il divieto di licenziamenti individuali per ragioni oggettive è stato escluso, nonostante la presenza di misure di sostegno che avrebbero potuto compensare tale esclusione.
L'ordinanza della Corte di Cassazione ha quindi posto in evidenza un problema di ragionevolezza nella normativa emergenziale adottata durante la pandemia, rimettendo alla Corte Costituzionale la valutazione della legittimità costituzionale dell’esclusione dei dirigenti dal divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Questa pronuncia sottolinea l'importanza di un approccio equilibrato e coerente nelle misure di tutela del lavoro in situazioni di emergenza economica e sanitaria, ponendo la questione delle garanzie di protezione identiche per tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti.
-
Pari opportunità: nuove direttive UE
Le direttive UE n. 1499 e n. 1500 del 14 maggio 2024 , del Parlamento e del Consiglio europeo, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Europea del 29 maggio 2024, stabiliscono i requisiti essenziali per il funzionamento delle autorità nazionali deputate a vigilare sulla parità di genere in tutto il territorio dell'unione.
L'intento è di migliorare l'efficienza e assicurare l'autonomia di tali enti, rafforzando l'applicazione del principio di pari trattamento definiti dalle direttive precedenti in materia, 2006/54/CE e 2010/41/UE, che vengono parzialmente modificate.
Risorse necessarie, strategie, comunicazione
Le direttive sottolineano in primo luogo che gli organismi per la parità devono essere forniti delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per svolgere le loro funzioni e competenze in modo efficiente, inclusi i casi in cui abbiano mandati in altri ambiti
Gli Stati membri devono assicurarsi che le autorità deputate possano adottare strategie adeguate per informare i cittadini sui diritti in materia di parità di genere sanciti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e sull'esistenza delle autorità per la parità, garantendo a questi enti il potere di prevenire la discriminazione e promuovere la parità di trattamento. Tali iniziative possono comprendere ad esempio:
- Promozione di azioni positive e integrazione della dimensione di genere negli enti pubblici e privati;
- Formazione, consulenza e supporto;
- Partecipazione al dibattito pubblico;
- Comunicazione con i soggetti interessati, incluse le parti sociali;
- Promozione dello scambio di buone pratiche.
Accertamenti e azioni legali
Le autorità per la parità devono offrire la possibilità di risolvere le controversie in modo alternativo, tramite mediazione o conciliazione, secondo la normativa e le prassi nazionali. Il mancato raggiungimento di una risoluzione alternativa non impedisce il diritto di intraprendere un'azione legale. Gli Stati membri devono garantire termini di prescrizione sufficienti, sospendendoli durante la procedura alternativa.
Gli Stati membri devono comunque conferire alle autorità per la parità il potere di indagare sulle violazioni del principio di pari trattamento. Tali autorità devono poter fornire e documentare la loro valutazione, comprendente un'indagine sui fatti e una conclusione sull'esistenza di discriminazioni, mediante pareri non vincolanti o decisioni vincolanti, secondo la scelta degli Stati membri.
Il diritto delle autorità per la parità di intraprendere azioni legali deve includere in particolare:
a) Il diritto di avviare procedimenti per conto delle vittime;
b) Il diritto di partecipare ai procedimenti a sostegno delle vittime;
c) Il diritto di avviare procedimenti in nome proprio per difendere l'interesse pubblico.
Assistenza alle vittime di violenza di genere
Viene specificato inoltre che con riguardo al fenomeno della violenza di genere gli organismi nazionali deputati all'attuazione della parità devono essere in grado di ricevere denunce di discriminazione e fornire supporto alle vittime, offrendo anche specifiche informazioni su:
a) Il quadro giuridico e consulenza specifica;
b) I servizi offerti e le procedure;
c) I mezzi di ricorso disponibili, inclusa l'azione legale;
d) Riservatezza e protezione dei dati personali;
e) Possibilità di supporto psicologico o di altro tipo da parte di altri enti o organizzazioni.
-
Riscatto periodi senza contribuzione 2024/25: istruzioni per le domande
La legge di bilancio 2024 ha introdotto una nuova opportunità di rinsaldare la propria posizione previdenziale aumentando i contributi versati.
Nello specifico, l'art 1 ai commi 126-.130 della legge 213 2023 prevede la possibilità temporanea, per il biennio 2024-2025, di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione fino a un massimo di cinque anni parificandoli a periodi di lavoro, versando il dovuto a rate mensili in un massimo di 12 anni senza interessi.
Vediamo i beneficiari e le modalità di attuazione previste .
Il 7 marzo l'Agenzia ha emanato la circolare 5 2024 che illustra la misura ma non fornisce precisazioni ulteriori rispetto al testo di legge.
INPS ha pubblicato le istruzioni applicative nella circolare 69 del 29 maggio 2024. (vedi i dettagli sotto)
Riscatto periodi non coperti da retribuzione: chi ha diritto, per quali periodi
La facoltà può essere esercitata da:
- lavoratori pubblici e privati
- iscritti alle gestioni INPS dipendenti o autonomi o alle forme sostitutive (Fondi speciali come fondo telefonici, fondo elettrici, fondo trasporti, Fondo Dirigenti d'Azienda ex Inpdai; Fondo Volo; Fondo di Previdenza dello Spettacolo).
- che abbiano iniziato a versare a partire dal 1 gennaio 1996, quindi soggetti al calcolo della pensione con metodo interamente contributivo
Ciò comporta l'esclusione di fatto dei lavoratori più anziani che hanno iniziato a versare prima di quella data.
La norma specifica che l'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato con restituzione dei contributi.
I periodi da riscattare devono essere compresi comunque tra il primo e l'ultimo versamento contributivo effettuato.(cioè non si può anticipare il periodo complessivamente coperto).
L’Istituto chiarisce anche che mancando riferimenti alla precedente normativa sul riscatto contributivo previsto dal Dl 4/2019 , non si tiene conto di eventuali periodi già richiesti nel periodo 2019-2021, quindi è possibile presentare una seconda richiesta e i periodi di riscatto sono cumulabili.
Il costo del riscatto, versamento e trattamento fiscale
L'onere economico per il riscatto è determinato in base all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (sistema contributivo, con le aliquote contributive vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda)
Per i lavoratori del settore privato l'onere può essere sostenuto dal datore di lavoro attraverso i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.
In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non rientra nel reddito fiscalmente imponibile del dipendente
Il versamento può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza :
- in unica soluzione
- in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi
La norma specifica che la rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui
- i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o
- tali contributi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di versamenti volontari.
Riscatto periodi contributivi: presentazione della domanda di riscatto
La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024–2025, quindi va effettuata entro il 31.12.2025.
la domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini, acquisendo il consenso dell'interessato
Il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.
La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- web, tramite i servizi online dedicati, accessibili dal cittadino munito di SPID almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), o CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, o PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano , sul sito www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Riscatti”;
- Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
- tramite gli Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online.
Versamento dell’onere di riscatto
La circolare precisa che l’onere di riscatto versato in forma parziale da comunque diritto all’accredito di un periodo di durata corrispondente a quanto versato
ATTENZIONE : resta esclusa la possibilità di richiedere la restituzione dell’onere versato (salva l’ipotesi di annullamento per acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996)
-
Malattia marittimi 2024: nuovi chiarimenti
Nella legge di bilancio 2024 pubblicata il 30 dicembre come legge 213 2023 è stata prevista una “Modifica della misura dell’indennità di malattia della gente di mare”. Si tratta per i lavoratori marittimi di una modifica al ribasso in quanto si prevede che l'indennità venga calcolata sul 60% invece che 75 % della retribuzione. Le istruzioni operative INPS sono state completate con la circolare 55 del 4 aprile 2024.
Con il messaggio 2022 del 29 maggio 2024 l'istituto è intervenuto nuovamente con alcuni chiarimenti sulla retribuzione da prendere a riferimento
Di seguito tutti i principali aspetti della nuova disciplina e le istruzioni
Novità malattia marittimi nella legge di bilancio 2024
Il testo della legge 213/2023 prevede in particolare «Per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, ad una indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell’articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244.»;
Viene inoltre specificato un nuovo sistema di calcolo delle indennità : «Per gli eventi di malattia di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, insorti dal 1° gennaio 2024, l’indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si sia verificato nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.».
Con il messaggio 157 del 12 gennaio 2024 INPS è intervenuto con le prime indicazioni in merito, specificando che il servizio web di trasmissione dei flussi retributivi è in corso di aggiornamento, per cui, al fine di assicurare continuità nel riconoscimento delle tutele di malattia, le Sedi determinano provvisoriamente le indennità di inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare sulla base dell’ultima retribuzione teorica Uniemens disponibile per lo specifico rapporto di lavoro.
In caso di ritardo nell’invio di flussi Uniemens, le stesse Sedi dovranno provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi salariali previsti.
L'istituto ribadisce che le componenti retributive da includere nella base di calcolo delle indennità di malattia devono essere espressamente previste in specifiche norme di legge o del contratto collettivo di categoria. e rinvia per ulteriori dettagli ad un prossima circolare completa.
Con un ulteriore messaggio del 23 febbraio l'istituto ha precisato alcuni aspetti sulla gestione delle domande fondate su eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023:
Marittimi : eventi malattia fino al 2023
L'istituto ricorda l'iter di migrazione dei dati relativi alle prestazioni in argomento dalla gestione Inail ex Ipsema alle banche dati INPS dal 2014 e riconferma che
- per gli eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023, costituiscono base di calcolo le componenti retributive come determinate dall’articolo 10 del regio decreto-legge n. 1918/1937 – nella formulazione previgente alla riforma recata dalla legge di Bilancio 2024 – nonché quelle aventi fondamento nella contrattazione collettiva. Ciò significa che ai fini del calcolo della prestazione devono essere considerate anche le voci retributive riconducibili, oltre che alla contrattazione collettiva nazionale di settore, alla contrattazione aziendale, o ai contratti di lavoro individuali, in quanto elementi strutturali del “salario”, sempreché si tratti di componenti retributive regolarmente assoggettate a contribuzione obbligatoria.
- Inoltre ricorda che per gli eventi di malattia antecedenti al 1° gennaio 2024, le Strutture territoriali effettuano le verifiche tra i dati dichiarati riferiti ai 30 giorni precedenti lo sbarco e l’importo esposto relativo alla retribuzione teorica nei flussi Uniemens di riferimento, relativi, invece, alla mensilità in cui avviene lo sbarco medesimo.
Va tenuto presente che eventuali componenti retributive imponibili liquidate in unica soluzione in occasione dell’evento dello sbarco e, quindi, interamente denunciate sul flusso Uniemens della mensilità in cui avviene lo sbarco, devono essere riparametrate sulla base di un numero di mensilità pari a quelle interessate dal rapporto di lavoro anche mediante acquisizione delle buste paga ove utili a eventuali supplementi istruttori.
Malattia marittimi 2024: nuove istruzioni
Pubblicata il 4 aprile 2024 una nuova circolare INPS 55/2024 , che fornisce ulteriori indicazioni sulla determinazione della retribuzione media globale giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità previste
Viene anche annunciato sulle procedure di comunicazione che
- le procedure di gestione sono in corso di aggiornamento per l’automatico inserimento della “retribuzione teorica” esposta nei flussi Uniemens.
- Al termine dell’aggiornamento, si avrà la determinazione in automatico del valore della RMGG, con conseguente calcolo della percentuale di legge per l’erogazione della prestazione, in coerenza con le informazioni presenti nel flusso Uniemens.
Considerato che le imprese armatoriali e della pesca possono assolvere agli obblighi contributivi e di Uniemens mensili entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi si riferiscono:
- la prestazione di malattia è liquidata provvisoriamente e in automatico sulla base dell’ultima “retribuzione teorica” disponibile nel flusso Uniemens per lo specifico rapporto di lavoro.
- In assenza di flussi Uniemens, le Strutture territoriali devono, invece, provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi contrattuali di categoria.
A seguito della ricezione del flusso Uniemens del mese di competenza, la prestazione viene ricalcolata in via definitiva, senza ulteriori adempimenti da parte degli interessati.
Viene conseguentemente meno, per i datori di lavoro interessati, l’obbligo di trasmissione con l’applicativo “Comunicazione dei flussi retributivi”.
Comunicazione Bonus adjustment
In merito alla determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) si chiarisce in particolare l'inclusione, nel computo della RMGG, della voce retributiva c.d. “bonus adjustment – gross up”.
Il c.d. “bonus adjustment – gross up” è una componente a carattere ricorrente, anche se variabile nell' importo , che costituisce retribuzione imponibile, in quanto non appartenente alle voci di cui di cui all’articolo 51, commi 2 e seguenti, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel quale sono indicati i redditi esclusi.
Il messaggio del 29 maggio precisa che solo nel caso in cui la pattuizione individuale preveda che tale voce retributiva deve essere corrisposta dal datore di lavoro anche durante il periodo di malattia, la stessa deve rimanere esclusa dal calcolo della RMGG.
Inoltre , per consentire all’Istituto la determinazione in automatico del valore della RMGG al datore di lavoro è richiesta l' esposizione di questo dato nel flusso mensile Uniemens di competenza, con l’onere del necessario riproporzionamento e di rideterminazione del pro-quota.
Indennità di malattia gente di mare: come funziona
Come noto i lavoratori marittimi sono soggetti a una disciplina di diritto del lavoro particolare . Il rapporto di lavoro è regolato dal Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327) e il contratto , definito di arruolamento, è il contratto sottoscritto dall’armatore con il personale marittimo.
La regolamentazione specifica è dettata dal D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231 (Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare), nonché dalla Convenzione internazionale OIL sul Lavoro Marittimo (MLC- 2006) che stabilisce i principi e i diritti minimi sul lavoro marittimo.
Per questo settore, la competenza all’assistenza sanitaria è suddivisa tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN), medici fiduciari in Italia e all’estero e medici del Servizio Sanitario Nazionale sulla base della posizione lavorativa del lavoratore assicurato (navigante o no).
In base all’art. 114 del Codice, per personale marittimo si intende:
- la gente di mare;
- il personale addetto ai servizi dei porti;
- il personale tecnico delle costruzioni navali.
A sua volta la" gente di mare" è suddivisa in tre categorie (art. 115 Codice della Navigazione):
- personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
- personale addetto ai servizi complementari di bordo;
- personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.
Dal 2014 (decreto legge 76 2013), la gestione della malattia e della maternità è affidata all'INPS che garantisce attualmente :
- l'indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale per la malattia insorta a bordo che causa lo sbarco,
- l'indennità di malattia complementare per gli eventi insorti entro 28 giorni dallo sbarco. In caso di malattia dopo 28 giorni dallo sbarco in continuità di rapporto di lavoro è prevista l'indennità per inabilità temporanea per un massimo di 180 giorni.