• Appalti

    Contratti di lavoro negli appalti: le novità del DL 19-2024 convertito

    Il decreto legge 19 2024 recentemente convertito in legge come noto ha previsto una serie di modifiche alla normativa sulla sicurezza sul lavoro,  sulle sanzioni al lavoro irregolare  con specificazioni ulteriori alle previsioni in tema di appalti.

    Leggi in merito anche Appalti e CCNL obbligatorio :novità del DL PNRR  e Sicurezza sul lavoro le nuove misure.

    Nell'iter di  conversione in legge appena concluso,  in particolare è stata rimaneggiata la norma che dettava  le  regole per la scelta del  contratto collettivo  da prendere a riferimento per la congruità delle retribuzioni dei  lavoratori impiegati nell’appalto e nel subappalto. Si specifica ulteriormente anche la responsabilità solidale del committente con le società appaltanti 

    Vediamo piu in dettaglio le novità del nuovo testo di legge.

    Applicazione CCNL piu rappresentativi a livello nazionale

    L’articolo 29 al comma 2 come detto interviene in materia di trattamento economico e normativo del personale impiegato nell’appalto, anche con  riferimento all’ampliamento dei casi in cui è possibile configurare una

    responsabilità solidale dei soggetti coinvolti per la corresponsione di tale  trattamento economico.

    Nel dettaglio, con la conversione è previsto  l’obbligo di corrispondere al personale   un trattamento  sia economico che normativo complessivamente non inferiore o peggiorativo  a quello previsto dal contratto collettivo  nazionale e territoriale applicato nel settore e per la zona strettamente  connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto .

    Da notare però che,  con le modifiche apportate alla Camera,   il contratto collettivo di riferimento NON è piu quello maggiormente applicato nel settore, ma quello:

    •  stipulato dalle  associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente  più rappresentative sul piano nazionale e 
    • strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta  dall'impresa anche in maniera prevalente

    Si prevede inoltre che la responsabilità solidale  tra committente imprenditore, l’appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori, per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai  lavoratori – si applica anche  nei casi in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli

    autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di  intermediazione e di ricerca e selezione del personale, nonché nei casi di  appalto e di distacco privi dei requisiti.

    Congruità dell’incidenza della manodopera

    Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori  edili,  il decreto legge ha introdotto l’obbligo:

    •  per il responsabile del progetto negli appalti pubblici, e 
    • per il committente, negli appalti privati, nelle opere di  importo pari o superiore ad euro settantamila.

     di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità  dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 25 giugno 2021, n. 143.

    Leggi su questo Congruità Edilizia : regole tabella valori,  faq

    Con riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro (comma 11), l'assenza di verifica ha conseguenze sulla stazione appaltante ai fini della  valutazione della performance del responsabile,   con comunicazione della violazione all’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione).

    Con riferimento agli appalti privati di valore complessivo pari o  superiore a 500.000 euro  il versamento del saldo finale, in  assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della  posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione  amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente.

    I rischi fiscali e responsabilità 231 2001 per le imprese

    I rischi per il mancato controllo non comportano soltanto le conseguenze viste sopra. 

    Va ricordato che oltre alle sanzioni dell'ispettorato del lavoro,  il rischio di intermediazione illecita, può  comportare  contestazioni fiscali anche sulla  detraibilità dell’Iva pagata sul corrispettivo dell’appalto,e sulla deducibilita   dei corrispettivi  versati, ai fini IRPEF  e IRAP.

    Inoltre  potrebbe essere contestato il reato di «dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti», di cui all’articolo 2 del Dlgs 74/2000 con possibile applicazione anche del Dlgs 231/2001 per le società coinvolte .

    Anche la normativa europea, anche con riguardo alla responsabilità sociale delle imprese sta introducendo ulteriori obblighi sui processi aziendali di controllo sul trattamento dei lavoratori coinvolti 

  • Concorsi e offerte di lavoro

    Carta cultura e carta del merito: da richiedere entro il 30.06

    Entro il 30 giugno è possibile richiedere:

    • la “Carta della cultura giovani”,
    • la “Carta del merito”

    ciascuna del valore di 500 euro, cumulabili tra loro con cui acquistare i beni consentiti fino al 31 dicembre 2024.

    Ricordiamo che le due carte per i neo maggiorenni, hanno sostituito la carta cultura del passato secondo quanto disciplinato dal DM n 225/2023 pubblicato in GU n 12 del 16 gennaio scorso. 

    l valore nominale di ciascuna Carta non costituisce reddito imponibile del  beneficiario né rileva  ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
    Ciascuna Carta è  generata attraverso piattaforma informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet,
    La piattaforma richiede la registrazione dei beneficiari di ciascuna Carta e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare ciascuna Carta, secondo le modalità stabilite
    La piattaforma prevede la generazione, nell'area  riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all'acquisto di uno dei beni o servizi consentiti.

    Carta del merito: a chi spetta

    La Carta del Merito è riconosciuta:

    • a tutti i residenti nel territorio nazionale,
    • in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità,
    • che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età,
    • il diploma finale con una votazione di 100 o 100 e lode.

    Carta cultura giovani: a chi spetta

    La Carta della cultura giovani è riconosciuta:

    • ai nati nel 2005, 
    • residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno,
    • appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro.

    Carta cultura e del merito: cosa ci si acquista

    Carta cultura e carta del merito servono per acquistare, cumulativamente, i medesimi prodotti e servizi:

    • a) biglietti per rappresentazioni teatrali e  cinematografiche  e spettacoli dal vivo;
    • b) libri;
    • c)  abbonamenti  a  quotidiani  e  periodici  anche  in   formato digitale;
    • d) musica registrata;
    • e) prodotti dell'editoria audiovisiva;
    • f) titoli  di  accesso  a  musei,  mostre  ed  eventi  culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
    • g) corsi di musica;
    • h) corsi di teatro;
    • i) corsi di danza;
    • l) corsi di lingua straniera.

    Nel dettaglio, le Carte sono utilizzabili entro e  non  oltre il  31  dicembre dell'anno in cui i  beneficiari si sono registrati, per acquisti presso le strutture e gli esercizi convenzionati secondo le regole del decreto.

    Le  Carte  sono usate attraverso  buoni di  spesa  individuale e nominativo che può essere  speso esclusivamente dal titolare della Carta, previo controllo dell'identità da parte dell'esercente

    I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica  o  su  eventuali altre applicazioni riconosciute allo scopo dal MIC, e impiegati per  gli acquisti. 

    I buoni possono essere stampati.

  • Rubrica del lavoro

    Fondo Artigianato: nuove procedure per gli assegni da maggio 2024

    Per le domande di assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato sono in vigore nuove procedure a seguito delle modifiche previste dalla legge di bilancio 2022 recepite con il regolamento in vigore dal 1 gennaio 2023 QUI IL TESTO.

    Sono state inoltre adeguate le procedure informatiche  per recepire l'ampliamento delle funzioni e delle prestazioni  di tutela dei lavoratori che il Fondo è tenuto a svolgere  e rinnovato di conseguenza  anche  il sito istituzionale. L'area riservata con la piattaforma informatica   per le richieste di prestazioni del Fondo FSBA è  Sinaweb.

    Il consiglio direttivo con Delibera del 27 marzo 2024, ha definito alcune  modifiche alle procedure per la gestione delle prestazioni di Assegno di integrazione salariale ordinario e straordinario con effetti dalle domande ricevute  dal 1° maggio 2024.

    Prestazioni  del Fondo bilaterale Artigiani

    Ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali regolarmente iscritti ad FSBA è fornita una indennità ai sensi dell’ art. 27, del d.lgs n. 148/2015, nei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del d.lgs 148/2015

    Le integrazioni salariali sono previste:

    1. per un massimo di 20 settimane (100 giornate per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni nell’arco di un biennio mobile, 120 giornate su 6 giorni a settimana e 140 giornate su 7 giorni a settimana) in caso di assegno ordinario 
    2.  per un massimo di 26 settimane (130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni nell’arco di un biennio mobile, 156 giornate su 6 giorni a settimana e 182 giornate su 7 giorni a settimana) in caso di assegno di solidarietà,  con causali ordinarie o straordinarie AIS (nelle aziende con almeno 1 dipendente) o ACIGS (nelle aziende con più di 15 dipendenti

    Le prestazioni diverse dal sostegno al reddito  vengono  invece erogate dagli Enti Bilaterali Regionali dell’Artigianato facenti capo all’EBNA  Si tratta ad esempio di :

    • Anzianità professionale
    • Contributo congedo parentale
    • Borse di studio
    • Rappresentanza sindacale
    • Rappresentanza territoriale sicurezza

     FSBA Gli obblighi dei datori di lavoro 

    Il versamento del contributo ad EBNA e quindi ad FSBA esonera le imprese con oltre 5 dipendenti dall’obbligo dell’ulteriore versamento al Fondo di Integrazione Salariale costituito presso l’INPS, ma comprende tutte le imprese anche con un solo dipendente.

    Sono tenute al versamento le imprese che applicano i seguenti CCNL:

    • Area Acconciatura – Estetica
    • Area Alimentari e Panificazione
    • Area Comunicazione
    • Area Chimica e Ceramica
    • Area Legno e Lapidi
    • Area Meccanica
    • Area Tessile – Moda
    • Area Pulizia
    • Area Autotrasporto

    Sono escluse dai versamenti le imprese dell’edilizia.

    Rientrano tra i dipendenti in forza nel mese sia gli assunti, sia i dipendenti che interrompono il rapporto di lavoro nel corso dello stesso mese.

    Versamenti  FSBA 2023

    Per  il finanziamento del Fondo  tutte le aziende sono tenute al versamento di una somma pari a

    •  0.60% della retribuzione ( un quarto della somma a carico del dipendente) per le aziende fino a 15 dipendenti
    • 1%%  per le  imprese con più di 15 dipendenti.

     Le aziende che fossero state irregolari negli anni passati hanno a disposizione  sulla piattaforma una procedura semplice e un calcolo forfettario per mettersi in regola  finalizzato anche all’emissione del modello DURC

    FSBA Assegno integrazione salariale

     Le prestazioni di integrazione salariale  possono essere richieste solo dopo il raggiungimento di un Accordo Sindacale e quanto dovuto può essere erogato direttamente alla lavoratrice/lavoratore dall'INPS  oppure per il tramite dell’impresa. 

    Ad ogni pagamento dell'assegno di integrazione salariale, il Fondo provvede al versamento all’INPS della contribuzione previdenziale correlata.

    Ulteriori informazioni sul sito WWW.FONDOFSBA.IT

    FSBA novità da maggio 2024

    La delibera del 27 marzo 2024 prevede le seguenti modifiche :

    In merito ad AIS:

    1) Mensilizzazione degli accordi: gli accordi dovranno avere durata mensile  uniformandosi alla durata delle domande. Fermo restando quanto previsto al successivo punto 2), nel periodo di transizione saranno ritenuti validi  accordi trimestrali solo se sottoscritti entro il 30/04/2024. 

    2) Decorrenza prestazione solo dopo la protocollazione: a pena di  esclusione , le domande devono essere presentate preventivamente  rispetto al periodo di trattamento richiesto. Non saranno concesse deroghe in caso di tardiva protocollazione della domanda.

    3) Caricamento in piattaforma del documento del legale rappresentante:  al fine di verificare le dichiarazioni rese, sarà necessario caricare in piattaforma il documento del legale rappresentante ogni volta che si  presenta una nuova domanda.

    4) Comunicazione alle organizzazioni sindacali – omogeneizzazione con  procedure ACIGS. L’impresa comunica per iscritto (tramite e-mail, PEC o  raccomandata a mano) alle RSU/RSA (ove presenti) e ai delegati di bacino  e/o alle rappresentanze territoriali dei sindacati dei lavoratori  comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale la volontà di  ricorrere alla AIS.

    5) Dati di bilancio anno fiscale antecedente alla presentazione della  domanda richiesti: FATTURATO/ UTILE /PAREGGIO/ PERDITA /DEBITI VERSO FORNITORI

    In merito ad ACIGS (Assegno straordinario): 

    1) 90 giornate di anzianità lavorativa del dipendente: per poter essere posti  in trattamento di sospensione o riduzione previsto dalle causali ACIGS, i   dipendenti dovranno avere una anzianità lavorativa presso il datore di lavoro richiedente la prestazione di almeno 90 giorni.

    2) Periodo di blocco delle domande in caso di interruzione anticipata.  Qualora l’impresa comunicasse di aver ripreso l’attività produttiva prima  della scadenza della domanda approvata, la stessa non potrà presentare  ulteriori domande prima che sia decorso il termine di 60 giorni di calendario  per la protocollazione, fermo restando i limiti e le decorrenze previsti dalle procedure ACIGS.

    Scarica qui il documento completo delle istruzioni operative aggiornate.

  • Lavoro Dipendente

    Legittimità costituzionale licenziamento dirigenti in periodo Covid

    L'esclusione dei dirigenti dal divieto di licenziamento individuale (ma non da quello collettivo)  che era stato previsto durante la pandemia COVID, viene sottoposto al vaglio della Corte costituzionale  con l'ordinanza interlocutoria della Cassazione 15030 del 29 maggio 2024, che rimarca il possibile contrasto con l'art 3  della Costituzione . Ecco i dettagli.

    Licenziamento individuale del dirigente nullo

    Nel caso in esame, la Corte d'Appello aveva dichiarato nullo il licenziamento di un dirigente, avvenuto durante un processo di riorganizzazione aziendale, sostenendo che il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto alla pandemia si sarebbe dovuto applicare anche ai dirigenti. La nullità del licenziamento era stata giustificata con il   contrasto con una norma imperativa.

    La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, pur ritenendo manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale formulate dal datore di lavoro, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 del DL 18/2020 per presunto contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

    I giudici hanno evidenziato come l’art. 10 della Legge 604/66 escluda esplicitamente i dirigenti dal divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, mentre essi sono inclusi nella disciplina dei licenziamenti collettivi. Questa asimmetria è stata giudicata irragionevole e in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

    La Corte ha sottolineato che la ratio del divieto di licenziamento era quella di evitare che le conseguenze economiche negative della pandemia causassero un massivo incremento dei licenziamenti per motivi economici. Tuttavia, questa ratio è stata applicata solo ai lavoratori dipendenti non dirigenti, escludendo i dirigenti dai licenziamenti individuali, ma non da quelli collettivi.

    Le motivazioni della Cassazione

    L’ordinanza evidenzia  due considerazioni da parte della suprema Corte :

    •  la prima riguarda la non applicabilità analogica del divieto, essendo una norma eccezionale introdotta dalla normativa emergenziale.
    •  La seconda concerne le misure di sostegno previste dal legislatore (come la cassa integrazione guadagni e la sospensione temporanea di oneri fiscali e previdenziali), che presuppongono una portata generalizzata del blocco dei licenziamenti.

    La Cassazione ha evidenziato come il divieto di licenziamento abbia imposto un sacrificio significativo alle aziende, particolarmente in riferimento ai licenziamenti collettivi, che coinvolgono un numero maggiore di dipendenti e comportano oneri procedurali considerevoli. Nonostante ciò, per i dirigenti, il divieto di licenziamenti individuali per ragioni oggettive è stato escluso, nonostante la presenza di misure di sostegno che avrebbero potuto compensare tale esclusione.

    L'ordinanza della Corte di Cassazione ha quindi posto in evidenza un problema di ragionevolezza nella normativa emergenziale adottata durante la pandemia, rimettendo alla Corte Costituzionale la valutazione della legittimità costituzionale dell’esclusione dei dirigenti dal divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. 

    Questa pronuncia sottolinea l'importanza di un approccio equilibrato e coerente nelle misure di tutela del lavoro in situazioni di emergenza economica e sanitaria, ponendo la questione delle garanzie di protezione identiche  per tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti.

  • Parità di genere e Politiche del Lavoro Femminile

    Pari opportunità: nuove direttive UE

    Le direttive UE n. 1499 e n. 1500 del 14 maggio 2024 , del Parlamento e del Consiglio europeo, pubblicate   nella Gazzetta Ufficiale Europea  del 29 maggio 2024,    stabiliscono i requisiti essenziali per il funzionamento delle autorità nazionali deputate a vigilare sulla parità di genere in tutto il territorio dell'unione.

    L'intento è di migliorare l'efficienza e assicurare l'autonomia di tali enti, rafforzando l'applicazione del principio di pari trattamento definiti  dalle  direttive precedenti in materia,  2006/54/CE e 2010/41/UE, che vengono parzialmente modificate.

    Risorse necessarie, strategie, comunicazione

    Le direttive sottolineano in primo luogo che gli organismi  per la parità devono essere forniti delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per svolgere le loro funzioni e competenze in modo efficiente, inclusi i casi in cui abbiano mandati in altri ambiti

    Gli Stati membri devono  assicurarsi che  le autorità deputate possano adottare strategie  adeguate  per informare  i cittadini sui diritti  in   materia di parità di genere sanciti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e sull'esistenza delle autorità per la parità, garantendo a questi enti il potere di prevenire la discriminazione e promuovere la parità di trattamento. Tali iniziative possono comprendere  ad esempio:

    • Promozione di azioni positive e integrazione della dimensione di genere negli enti pubblici e privati;
    • Formazione, consulenza e supporto;
    • Partecipazione al dibattito pubblico;
    • Comunicazione con i soggetti interessati, incluse le parti sociali;
    • Promozione dello scambio di buone pratiche.

    Accertamenti e azioni legali

    Le autorità per la parità devono offrire la possibilità di risolvere le controversie in modo alternativo, tramite mediazione o conciliazione, secondo la normativa e le prassi nazionali. Il mancato raggiungimento di una risoluzione alternativa non impedisce il diritto di intraprendere un'azione legale. Gli Stati membri devono garantire termini di prescrizione sufficienti, sospendendoli durante la procedura alternativa.

    Gli Stati membri devono comunque  conferire alle autorità per la parità il potere di indagare sulle violazioni del principio di pari trattamento. Tali autorità devono poter fornire e documentare la loro valutazione, comprendente un'indagine sui fatti e una conclusione sull'esistenza di discriminazioni, mediante pareri non vincolanti o decisioni vincolanti, secondo la scelta degli Stati membri.

    Il diritto delle autorità per la parità di intraprendere azioni legali deve  includere in particolare:

    a) Il diritto di avviare procedimenti per conto delle vittime;

    b) Il diritto di partecipare ai procedimenti a sostegno delle vittime;

    c) Il diritto di avviare procedimenti in nome proprio per difendere l'interesse pubblico.

    Assistenza alle vittime di violenza di genere

    Viene specificato inoltre che  con riguardo al fenomeno della violenza di genere  gli organismi nazionali deputati  all'attuazione della parità  devono essere in grado di ricevere denunce di discriminazione e fornire supporto alle vittime, offrendo anche specifiche  informazioni su:

    a) Il quadro giuridico e consulenza specifica;

    b) I servizi offerti e le procedure;

    c) I mezzi di ricorso disponibili, inclusa l'azione legale;

    d) Riservatezza e protezione dei dati personali;

    e) Possibilità di supporto psicologico o  di altro tipo da parte di altri enti o organizzazioni.

  • Pensioni

    Riscatto periodi senza contribuzione 2024/25: istruzioni per le domande

    La  legge di bilancio 2024  ha introdotto una nuova opportunità di rinsaldare la propria posizione previdenziale aumentando i contributi versati.

     Nello specifico, l'art 1 ai  commi 126-.130 della legge 213 2023 prevede la possibilità  temporanea, per  il biennio 2024-2025, di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione  fino a un massimo di cinque anni parificandoli a periodi di lavoro, versando il  dovuto a rate mensili  in un massimo di  12 anni  senza interessi.

    Vediamo i beneficiari e le modalità  di attuazione previste . 

    Il 7 marzo l'Agenzia ha emanato la circolare 5 2024  che illustra la misura  ma non fornisce precisazioni ulteriori rispetto al testo di legge.

    INPS ha pubblicato le istruzioni applicative nella circolare 69 del 29 maggio 2024(vedi i dettagli sotto)

    Riscatto periodi non coperti da retribuzione:  chi ha diritto, per quali periodi

     La facoltà  può essere esercitata da:

    • lavoratori pubblici e privati  
    • iscritti alle gestioni INPS dipendenti o autonomi o alle forme sostitutive (Fondi speciali come fondo telefonici, fondo elettrici, fondo trasporti, Fondo Dirigenti d'Azienda ex Inpdai;  Fondo Volo; Fondo di Previdenza dello Spettacolo). 
    • che abbiano iniziato a versare a partire dal 1 gennaio 1996, quindi soggetti al calcolo della pensione con metodo interamente contributivo

    Ciò comporta l'esclusione di fatto dei lavoratori più anziani che hanno iniziato a versare  prima di quella data.

    La norma specifica  che l'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato con  restituzione dei contributi. 

    I periodi da riscattare devono essere compresi comunque tra il primo e l'ultimo versamento contributivo effettuato.(cioè non si può anticipare il periodo complessivamente coperto).

    L’Istituto chiarisce anche che mancando riferimenti alla precedente normativa sul riscatto contributivo previsto dal Dl 4/2019 , non si tiene  conto di eventuali periodi già richiesti nel periodo 2019-2021, quindi è possibile presentare una seconda richiesta e  i periodi di riscatto sono cumulabili.

    Il costo del riscatto, versamento e trattamento fiscale

    L'onere economico per il riscatto  è determinato in base all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (sistema contributivo, con le  aliquote contributive vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda)

     Per i lavoratori del settore privato l'onere  può essere sostenuto dal datore di lavoro  attraverso  i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

     In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non rientra nel reddito fiscalmente imponibile del dipendente 

     Il versamento  può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza :

    • in unica soluzione
    •  in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi

    La norma specifica che la rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui 

    • i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o
    • tali contributi siano determinanti per l'accoglimento  di una domanda di versamenti volontari.

    Riscatto periodi contributivi: presentazione della domanda di riscatto

    La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024–2025, quindi va effettuata entro il 31.12.2025. 

    la domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini, acquisendo il consenso dell'interessato 

    Il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.

    La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

    1. web, tramite i servizi online dedicati, accessibili dal cittadino munito di SPID  almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), o CIE (Carta di identità elettronica) 3.0,  o PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano , sul sito  www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Riscatti”;
    2. Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
    3.  tramite gli Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

     Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online.

    Versamento dell’onere di riscatto

    La circolare precisa che l’onere di riscatto  versato in forma parziale  da comunque diritto all’accredito di un periodo di durata corrispondente a quanto versato 

    ATTENZIONE :  resta esclusa la possibilità di richiedere la restituzione dell’onere  versato (salva l’ipotesi di annullamento per acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996)

  • Lavoro Dipendente

    Malattia marittimi 2024: nuovi chiarimenti

     Nella legge di bilancio  2024 pubblicata il 30 dicembre come legge 213 2023  è  stata prevista  una  “Modifica della misura dell’indennità di malattia della gente di mare”.    Si tratta  per i lavoratori marittimi di una modifica al ribasso in quanto si prevede che l'indennità venga calcolata sul 60% invece che 75 % della retribuzione. Le istruzioni  operative INPS sono state completate con la circolare 55 del 4 aprile 2024. 

    Con il messaggio 2022  del 29 maggio 2024 l'istituto è intervenuto nuovamente con alcuni chiarimenti sulla retribuzione  da prendere a riferimento

    Di seguito   tutti i principali aspetti della nuova  disciplina e le istruzioni

    Novità malattia marittimi nella legge di bilancio 2024

    Il testo della legge 213/2023  prevede in particolare  «Per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, ad una indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell’articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244.»; 

    Viene inoltre specificato un nuovo sistema di calcolo delle indennità :   «Per gli eventi di malattia di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, insorti dal 1° gennaio 2024, l’indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si sia  verificato nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.».

    Con il messaggio 157 del 12 gennaio 2024  INPS è intervenuto  con le prime indicazioni  in merito, specificando che  il servizio web di trasmissione dei flussi retributivi  è in corso di aggiornamento, per cui,  al fine di assicurare continuità nel riconoscimento delle tutele di malattia,  le Sedi  determinano provvisoriamente  le indennità di inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare   sulla base dell’ultima retribuzione teorica Uniemens disponibile per lo specifico rapporto di lavoro.

    In caso di ritardo nell’invio di flussi Uniemens, le stesse Sedi dovranno provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi salariali previsti.

    L'istituto ribadisce che le componenti retributive da includere nella base di calcolo delle indennità di malattia devono essere espressamente previste in specifiche norme di legge o del contratto collettivo di categoria. e rinvia  per ulteriori dettagli ad un prossima circolare completa.

    Con un ulteriore messaggio del 23 febbraio l'istituto  ha precisato alcuni aspetti sulla  gestione delle domande fondate su eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023: 

    Marittimi : eventi malattia fino al 2023

    L'istituto ricorda l'iter di migrazione dei dati relativi alle  prestazioni in argomento  dalla gestione Inail ex Ipsema alle banche dati INPS dal 2014 e  riconferma che 

    • per gli eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023, costituiscono base di calcolo le componenti retributive come determinate dall’articolo 10 del regio decreto-legge n. 1918/1937 – nella formulazione previgente alla riforma recata dalla legge di Bilancio 2024 – nonché quelle aventi fondamento nella contrattazione collettiva. Ciò significa che ai fini del calcolo della prestazione devono essere considerate anche le voci retributive riconducibili, oltre che alla contrattazione collettiva nazionale di settore, alla contrattazione aziendale, o ai contratti di lavoro individuali, in quanto elementi strutturali del “salario”, sempreché si tratti di componenti retributive regolarmente assoggettate a contribuzione obbligatoria.
    • Inoltre ricorda che  per gli eventi di malattia antecedenti al 1° gennaio 2024, le Strutture territoriali effettuano le verifiche  tra i dati dichiarati  riferiti ai 30 giorni precedenti lo sbarco e l’importo esposto relativo alla retribuzione teorica nei flussi Uniemens di riferimento, relativi, invece, alla mensilità in cui avviene lo sbarco medesimo.

    Va tenuto presente che  eventuali componenti retributive imponibili liquidate in unica soluzione in occasione dell’evento dello sbarco e, quindi, interamente denunciate sul flusso Uniemens della mensilità in cui avviene lo sbarco, devono essere riparametrate sulla base di un numero di mensilità pari a quelle interessate dal rapporto di lavoro anche mediante acquisizione delle buste paga ove utili a eventuali supplementi istruttori.

    Malattia marittimi 2024: nuove istruzioni

    Pubblicata il 4 aprile 2024 una nuova circolare INPS 55/2024 , che fornisce ulteriori indicazioni  sulla determinazione della retribuzione media globale giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità previste 

    Viene anche annunciato  sulle procedure di comunicazione che 

    • le procedure di gestione sono in corso di aggiornamento per l’automatico inserimento della “retribuzione teorica” esposta nei flussi Uniemens.
    • Al termine dell’aggiornamento, si avrà la determinazione in automatico del valore della RMGG, con conseguente calcolo della percentuale di legge per l’erogazione della prestazione, in coerenza con le informazioni presenti nel flusso Uniemens.

    Considerato che le imprese armatoriali e della pesca possono assolvere agli obblighi contributivi e di Uniemens mensili entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi si riferiscono:

    •  la prestazione di malattia è liquidata provvisoriamente e in automatico sulla base dell’ultima “retribuzione teorica” disponibile nel flusso Uniemens per lo specifico rapporto di lavoro.
    • In assenza di flussi Uniemens, le Strutture territoriali devono, invece, provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi contrattuali di categoria.

    A seguito della ricezione del flusso Uniemens del mese di competenza, la prestazione viene ricalcolata in via definitiva, senza ulteriori adempimenti da parte degli interessati.

    Viene conseguentemente meno, per i datori di lavoro interessati, l’obbligo di trasmissione con l’applicativo “Comunicazione dei flussi retributivi”.

    Comunicazione  Bonus adjustment

    In merito alla  determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) si chiarisce in particolare l'inclusione, nel computo della RMGG, della voce retributiva c.d. “bonus adjustment – gross up”.

    Il c.d. “bonus adjustment – gross up” è una componente a carattere ricorrente, anche se  variabile nell' importo , che costituisce retribuzione imponibile, in quanto non appartenente alle voci di cui di cui all’articolo 51, commi 2 e seguenti, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel quale sono indicati i redditi  esclusi.

    Il messaggio  del 29 maggio precisa che solo nel caso in cui la pattuizione individuale preveda che tale voce retributiva deve essere corrisposta dal datore di lavoro anche durante il periodo di malattia, la stessa deve rimanere esclusa dal calcolo della RMGG.

    Inoltre , per consentire all’Istituto la determinazione in automatico del valore della RMGG  al datore di lavoro è richiesta  l' esposizione di questo dato  nel flusso mensile Uniemens di competenza,  con l’onere del necessario riproporzionamento e di rideterminazione del pro-quota. 

    Indennità di malattia gente di mare: come funziona

    Come noto i lavoratori marittimi sono soggetti a una disciplina  di diritto del lavoro particolare . Il rapporto di lavoro  è  regolato dal Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327) e  il  contratto , definito  di arruolamento, è il contratto sottoscritto dall’armatore con il personale marittimo.

    La regolamentazione specifica  è dettata dal D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231 (Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare), nonché dalla Convenzione internazionale OIL sul Lavoro Marittimo (MLC- 2006)  che stabilisce i principi e i diritti minimi sul lavoro marittimo.

    Per questo settore, la competenza all’assistenza sanitaria è suddivisa tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN), medici fiduciari in Italia e all’estero e medici del Servizio Sanitario Nazionale sulla base della posizione lavorativa del lavoratore assicurato (navigante o no).

    In base all’art. 114 del Codice, per personale marittimo si intende:

    1. la gente di mare;
    2. il personale addetto ai servizi dei porti;
    3. il personale tecnico delle costruzioni navali.

    A sua volta la" gente di mare" è suddivisa in tre categorie (art. 115 Codice della Navigazione):

    • personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
    • personale addetto ai servizi complementari di bordo;
    • personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.

    Dal  2014 (decreto legge 76 2013),  la gestione  della malattia e della maternità è affidata all'INPS che garantisce attualmente :

    • l'indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale  per la malattia insorta a bordo che causa lo sbarco,
    • l'indennità di malattia complementare  per gli eventi insorti entro 28 giorni dallo sbarco. In caso di malattia dopo 28 giorni dallo sbarco in continuità di rapporto di lavoro è prevista l'indennità per inabilità temporanea per un massimo di 180 giorni.