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Alluvione: sospensione dei termini non totale per l’Ispettorato del lavoro
Con una nota ai propri uffici del 13 giugno 2023 l'Ispettorato nazionale del lavoro ricorda che a seguito dell'emergenza alluvione che ha colpito molti territori dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, il Dl 61/2023 ha sospeso i dal 1° maggio fino al 31 agosto i termini tributari e gli obblighi contrattuali ,amministrativi, giudiziari per i cittadini e le imprese con sede nelle zone elencate in allegato al decreto.
Si sottolinea in particolare che la sospensione riguarda anche i termini dei procedimenti amministrativi (…) comunque denominatI pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori (…)" in carico all'Ispettorato nazionale del lavoro
Sono da ritenersi sospesi quindi :
- i termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla L. n. 689/1981, con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all’art. 14 e al termine di prescrizione ex art. 28;
- – i termini per la notificazione dei processi verbali (ad es. quelli in materia di autotrasporto ex art. 201 del D.Lgs. n. 285/1992) diversi dai verbali notificati ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/1981;
- – il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l’istanza di rateizzazione di cui agli artt. 18 e 26 della L. n. 689/1981;
- – i termini per presentare ricorsi amministrativi di cui agli artt. 12, 14, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004, art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 16 del D.P.R. n. 1124/1965;
- – il termine per la trattazione dei ricorsi sopra indicati. Si precisa che, per espressa previsione dell’art. 4, comma 3 – secondo cui “nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento” – lo stato emergenziale incide anche sul corretto computo del termine per la formazione della volontà conclusiva dell'Amministrazione nelle forme del silenzio significativo (rigetto o accoglimento);
- – termine per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 e all’art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994 con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere “formale”;
- termine di avvio dell’inchiesta infortuni di cui all’art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l’infortunio sia mortale;
- – termine per il pagamento in misura ridotta dei verbali di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981 nonché termine per il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima, legati alla emanazione di una diffida)
- i termini per la costituzione in giudizio e per le funzioni procuratorie in udienza dell'INL nei processi di giustizia civile e penale ex articolo 2 del Dl 61/2023 .
- il termine di 7 giorni per i tentativi di conciliazione nei casi di licenziamento individuale per giusta causa di cui all'articolo 7 della legge 604/1966
I termini riprenderanno a decorrere dal 1 settembre 2023, conteggiando i periodi trascorsi fino al 30 aprile 2023.
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Proroga regime impatriati: da chiedere entro il 30 giugno
Per i lavoratori impatriati che hanno goduto del regime agevolato quinquennale fino all'anno scorso è possibile chiedere la proroga entro il 30 giugno 2023 .
Entro la stessa data va effettuato il pagamento dell'imposta forfettaria .
Vale la pena ricordare che l'agevolazione fiscale , disciplinata dall'articolo 16 del Dlgs 147/2015 per i lavoratori rientrati in Italia a partire dal 2012, dopo periodi di residenza all'estero, puo infatti essere prorogata per ulteriori 5 anni in presenza di determinati requisiti.
Le modifiche sono state introdotte dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Richiesta di proroga del regime impatriati
i titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente
- nome, cognome e data di nascita, il codice fiscale, l’indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia; l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta ; l
- ’impegno a comunicare ogni variazione della residenza o del domicilio,
- i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata o l’impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi ;
- il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento;
- l’anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati;
- l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione elativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione; gli estremi del versamento effettuato
i titolari di reddito di lavoro autonomo possono accedere al regime agevolato:
- direttamente nella dichiarazione dei redditi oppure
- possono richiedere l'applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti; a tal fine, devono presentare una richiesta scritta in cui vanno riportate le medesime informazioni previste per il lavoratore dipendente e la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti)
Requisiti per la proroga dell'opzione regime impatriati
I lavoratori devono essere :
- italiani che siano stati iscritti all'Aire (prima del rientro in Italia) oppure cittadini dell'Unione europea
- già fruitori del regime agevolato nel 2019
- trasferitisi in Italia entro il 30 aprile 2019
- con almeno un figlio minore (anche in affido preadottivo) oppure
- proprietari di un immobile residenziale acquistato dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti, o che lo acquistino entro 18 mesi dalla data di versamento dell'imposta (anche in comproprietà ).
Opzione e versamento dell'imposta agevolata impatriati
L'opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari:
- al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici requisiti: ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) ovvero è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni;
- al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi
Il versamento deve avvenire in unica soluzione mediante modello F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione utilizzando i codici tributo
"1860" – "Importo dovuto (10 per cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'articolo 5, co. 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019"- e
"1861"-"Importo dovuto (5 per cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'articolo 5, co. 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019"-,
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015.
ATTENZIONE I termini per i versamenti che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
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INAIL giornalisti: denunce di infortunio online dal 6 giugno
Inail rende noto con la circolare n. 24 del 6 giugno 2023 che, per la gestione degli infortuni dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, è stato rilasciato un nuovo servizio applicativo online che semplifica l’attività di compilazione e di invio all’Inail delle denunce di infortunio, e velocizza la gestione delle richieste di indennizzo.
Il servizio è dedicato esclusivamente alla gestione delle denunce relative agli infortuni che si verificano nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023 con un regime transitorio dovuto al passaggio della gestione previdenziale giornalisti dipendenti da INPGI a INPS, avvenuta il 1 luglio 2022, e in attesa di ulteriori e definitive implementazioni del servizio.
L'accesso si effettua dal seguente percorso Servizi per te>Lavoratore> Gestione transitoria infortuni ex Inpgi oppure direttamente dalla funzione Accedi ai servizi online sul sito istituzionale www.inail.it, con le proprie credenziali:
- SPID,
- CNS o
- CIE
- INAIL
L'istituto ricorda che la normativa prevede che gli infortunati o, in caso di evento mortale, i familiari superstiti devono presentare le relative denunce:
- entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato l’infortunio,
- utilizzando la modulistica allegata alla circolare Inail 5 dicembre 2022, n. 44.
Alla denuncia deve essere allegato un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni riportate e il presumibile grado di invalidità permanente, nonché ogni idonea
documentazione medica relativa all’evento stesso.
Inoltre, a guarigione avvenuta, può essere effettuata la trasmissione della documentazione sanitaria attestante il presumibile grado di invalidità permanente ai fini dell’eventuale indennizzo.
Qui il testo della Circolare Inail n. 24 del 6 giugno 2023
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CCNL pelletteria ombrelli 2023: aumenti e novità
Il 26 maggio 2026 le delegazioni di Assopellettieri e Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei, ombrelli e ombrelloni. Il settore occupa circa 56 mila addetti in quasi 5000 imprese.
Il CCNL, scaduto lo scorso 31 marzo (vedi ultimo paragrafo), avrà vigenza triennale e scadrà il 31 marzo 2026. L’ipotesi di accordo sarà presentata e votata dai lavoratori nelle assemblee nei luoghi di lavoro entro il prossimo 31 luglio.
Vediamo di seguito le principali novità in attesa del testo definitivo.
CCNL pelletteria ombrelli 2023- Aspetti economici
L‘intesa prevede un aumento complessivo (Tec) di 200 euro.
Sui minimi retributivi TEM l’incremento salariale sarà di 180 euro al 3° livello, in tre tranches:
- 60 euro da dicembre 2023;
- 60 euro da dicembre 2024;
- 60 euro da dicembre 2025
per un montante retributivo complessivo di 3.240 euro.
Sul welfare contrattuale sono previsti
- un incremento di 3 euro sull’assistenza sanitaria integrativa Sanimoda, con decorrenza gennaio 2024, e
- incremento dello 0,30% a carico delle imprese da luglio 2025 sul fondo previdenziale Previmoda
- Inoltre, 2 euro sul welfare sanitario destinati alle coperture assicurative per la non autosufficienza.
EDR
L’elemento di garanzia retributiva, nelle aziende non applicano la contrattazione di 2° livello, sarà elevato a 310 euro annui dal 2024.
CCNL pelletteria ombrelli 2023 – Aspetti normativi
L'accantonamento alla Banca ore passa da 40 a 50 ore annue.
Contratti part time
Obbligo di accogliere richieste di trasformazione fino al limite complessivo del 12% ( invece che 8%) per motivi di assistenza a familiari per malattia, disabilità legge 104/1992, figli conviventi portatori di handicap.
Possibile anche la riduzione oraria per frequentare corsi di formazione continua collegati all'attività lavorativa.
Aspettativa non retribuita per fecondazione assistita
Nuova possibilità di aspettativa fino 21 giorni lavorativi , fruibili anche separatamente, per terapie di fecondazione assistita documentate.
Periodo di comporto
Il periodo di comporto è fissato
- ordinariamente in 13 mesi,
- elevati a 15 in presenza di gravi patologie comprese quelle oncologiche e degenerative, certificate come invalidanti dal medico competente.
Preavviso di licenziamento e dimissioni
La durata del preavviso viene diversificata in rapporto all'anzianità di servizio e al livello di inquadramento e va
- da un minimo di 2
- a un massimo di 6 settimane.
CCNL pelletteria 2021: le modifiche precedenti
Il precedente rinnovo era stato firmato il 1 marzo 2021 e prevedeva le seguenti modifiche:
RETRIBUZIONE
Aumento retributivo (TEM) di 78 euro per il 3° livello, cui si aggiungono 230 euro annui di elemento di garanzia retributiva per le aziende prive di contrattazione di 2 livello, per un totale di 90 euro mensili cosi suddivisi
- novembre 2021 – 20 euro
- aprile 2022 – 25 euro
- ottobre 2022 20 euro
- marzo 2023 13 euro
WELFARE
Contributo assistenza sanitaria integrativa Sanimoda sale a 12,00 euro mensili, 4 euro in più, dal 1° aprile 2021
Contributo Fondo previdenziale Previmoda con decorrenza dal 1° aprile 2022 il contributo a carico dell’azienda elevato al 2,00% (8 euro medi).
L’elemento di garanzia retributiva, per i lavoratori le cui aziende non applicano la contrattazione di 2° livello, sale a 230 euro annui dall’anno 2021 ed erogazione a febbraio 2022.
NORMATIVA
Importanti gli articoli, inseriti per la prima volta in un CCNL, relativi al contrasto al dumping contrattuale . Si prevede l’impegno per le imprese a commettere lavoro solo ad aziende che applicano i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative nel territorio nazionale. Tale impegno viene inserito nel contratto di fornitura e viene richiesto di inserirlo anche nei contratti di sub fornitura lungo tutta la filiera.
Per quanto riguarda il tema delle violenze di genere le Parti si impegnano per la diffusione e l’attuazione dell’“Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro” sottoscritto il 25 gennaio 2016 da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.
Sulla formazione e sul coinvolgimento delle Rsu, la possibilità di nominare all’interno delle stesse il “Delegato alla formazione” con l’incarico di curare i rapporti con le figure aziendali. Inoltre, vengono aumentate da 32 a 40, le ore da far confluire nella “Banca individuale delle ore”, da utilizzare sotto forma di riposi compensativi di eventuali straordinari
Infine, salita a 8 mesi l’aspettativa non retribuita per la conservazione del posto di lavoro nel caso di malattie gravi.
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CCNL penne, spazzole e affini: firmato il rinnovo
E' stata siglata il 3 maggio 2023 dai rappresentanti sindacali e datoriali di Assospazzole e Assoscrittura (Confindustria Moda) l'ipotesi di rinnovo del CCNL per gli addetti alle aziende produttrici di penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini e di spazzole, pennelli, scope e preparatrici relative materie prime.
Il nuovo contratto ha vigenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
In attesa dell'approvazione del testo da parte delle assemblee di lavoratori, vediamo di seguito le principali novità normative e retributive. In fondo all'articolo il testo in pdf 2020-2022 .
CCNL penne spazzole Aspetti normativi
CONCILIAZIONE VITA LAVORO
Aumenta al 12% la percentuale di r accoglienza delle richieste di lavoro part time per il rientro da congedi di maternità/paternità e per esigenze di cura dei figli.
Diritto a permessi per i periodi di inserimento figli presso asili nido e scuole dell’infanzia.
Diritto a periodi di aspettativa in caso di terapie di fecondazione assistita.
Elevato da 15 a 18 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro nei casi di gravi patologie.
PERIODO DI PROVA
La durata massima è fissata a
- 20 gg per il 1° livello
- 2 mesi per il 2° livello
- 3 mesi per 3° e 4 ° livello
- 3,5 mesi per 4 ° e 4S livello
- 4,5 mesi per 5° livello
- 6 mesi per 6° e 7° livello
BANCA ORE INDIVIDUALE
per il 2023 previste 24 ore annue di lavoro straordinario per ogni lavoratore da recuperare con riposi compensativi che diventeranno 32 ore dal l ° gennaio 2024 .
I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale possono compensare le prime 12 ore annuali di lavoro supplementare; che diventeranno 16 dal 1 gennaio 2024 .
CCNL penne spazzole Aspetti economici
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Aumento del contributo a carico dei datori di lavoro al Fondo Previmoda al 2,30%, dal 1 gennaio 2025
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Dal 1° gennaio 2024 contributo mensile a carico azienda sale a 15,00, euro ( con passaggio al Piano Sanitario Premium)
dal 1° ottobre 2023 istituita un’assicurazione contro la non autosufficienza con contributo a caricao azienda pari ad euro 2,00
AUMENTI RETRIBUTIVI
L'aumento complessivo delle retribuzioni è pari a 160,00 euro per il livello 3 Super, erogato in tre tranches:
- euro 60,00 con decorrenza maggio 2023;
- euro 50,00 con decorrenza maggio 2024;
- euro 50,00 con decorrenza giugno 2025.
ELEMENTO PEREQUATIVO
In mancanza di contrattazione aziendale entro il mese di novembre di ciascun anno, è dovuta una somma annua a titolo perequativo pari a
- euro 300,00 lordi a partire dall’anno 2021,
- euro 330,00 a partire dall’anno 2024;
da riproporzionare pro quota per i mesi di servizio ( si considerano mese intero le frazioni di mese pari ad almeno 15 giorni)
CCNL penne spazzole: tabella minimi retributivi 2023-2025
livello
Elemento retributivo nazionale
(minimi retributivi)
al 30 aprile 2023
Ern 05/2023
Ern 05/2024
Ern 06/2025
7
1.714,24
2.324,33
2.388,30
2.452,27
6
1.531,62
2.127,77
2.186,34
2.244,90
5
1.430,98
2.021,19
2.076,82
2.132,45
4S
1.337,65
1.921,68
1.974,57
2.027,46
4
1.279,27
1.861,30
1.912,53
1.963,76
3S
1.238,63
1.816,70
1.866,70
1.916,70
3
1.195,48
1.772,08
1.820,85
1.869,62
2
1.102,99
1.674,78
1.720,88
1.766,97
1
764,23
1.371,18
1.464,18
1.559,00
CCNL Penne spazzole industria 2020
Il precedente rinnovo dell'ottobre 2020 aveva previsto un aumento complessivo (TEC) di 76 euro.
Sui minimi (TEM) l'aumento salariale è di 68 euro (3° livello S.), in tre tranches:
- 1° gennaio 2021 di 25 euro;
- 1° gennaio 2022 di 25 euro;
- 1° luglio 2022 di 18 euro.
Per quanto riguarda il welfare contrattuale, invece, previsto un incremento di 0,5% (stimato in circa 8 euro) del contributo aziendale per la previdenza complementare.
Per le imprese che non praticano contrattazione di 2° livello, l'elemento perequativo passa da 275 a 300 euro.
Tra gli altri elementi di novità da segnalare:
- l'attivazione dell'osservatorio nazionale di categoria
- Maggiore ruolo delle RSU su: informazione e consultazione; informazione su appalti presenti nei cicli produttivi; programmi di formazione; organizzazione e orari di lavoro con la predisposizione di linee guida sulla base delle esperienze acquisite
- maggiori possibilità di fruizione del part-time per il rientro dalla maternità / paternità,
- periodi di conservazione del posto di lavoro in caso di gravi patologie e di aspettativa non retribuita a seguito del periodo di comporto.
- emanazione di linee guida su temi come lo sviluppo sostenibile dell'economia e il rispetto dell'ambiente.
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Welfare aziendale e premi di risultato: le istruzioni
Con la circolare 49 del 31 maggio Inps fornisce le istruzioni aggiornate sulla disciplina del welfare aziendale e dei premi di risultato.
L ’articolo 51, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ha subito infatti numerose modifiche negli ultimi anni, ricorda l'istituto nella premessa.
La novità principale nell'ampia panoramica fornita dalla circolare, consiste nell'indicazione dell'obbligo di versamento del contributo di solidarietà del 10 % dovuto dai datori di lavoro anche nel caso in cui i premi di risultato siano convertiti, per scelta del dipendente in beni e servizi di welfare aziendale (previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera f) della legge 153/1969, nonché dall'articolo 16 del Dlgs 252/2005).
Con riguardo all'ultimo intervento normativo apportato dal decreto legge 48 2023 ( l’elevazione solo per i dipendenti con figli a carico a 3.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, che include nei c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche ) INPS specifica che continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, e cioè:
- da un lato la soglia di esenzione fino a 258,23 euro per i lavoratori senza figli a carico mentre , dall'altro
- sui rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente
Inoltre resta ferma, in ogni caso, la regola generale per cui se il valore dei beni o dei servizi prestati risultino complessivamente superiori al limite previsto dalle disposizioni il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.
La circolare segnala inoltre la novità dell’articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 ovvero l'esclusione dall'imposizione fiscale ma NON da quella contributiva del c.d. bonus carburante 2023, che consente di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.
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CCNL Occhiali industria: testo e novità del rinnovo 2023
E' stato sottoscritta da parte di ANFAO (aderente a Confindustria) con Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil il 28 aprile l'ipotesi di rinnovo del Ccnl per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria (montature, lenti di qualsiasi materiale, astucci, galvanica, minuterie ecc.). Il ccnl interessa circa 900 imprese per : circa 17.000 dipendenti .
Vediamo nei paragrafi seguenti i principali aspetti di novità sia economici che contrattuali e le nuove tabelle retributive.
CCNL Occhiali industria: parte economica
L’aumento medio complessivo (Tec) previsto sottoscritto è di 180 euro. 167 euro l’aumento sui minimi (Tem) con riferimento al 4° livello, distribuiti in 3 tranches:
- 62 euro da maggio 2023;
- 48 euro da marzo 2024,
- 57 euro da febbraio 2025
per un montante complessivo di 4006 euro.
Aumento premi di professionalità a valore aggiunto (PPVA) per un massimo di dodici mensilità (non incide sugli istituti contrattuali e di legge), con i seguenti importi
• euro 14,00 per l’area operativa, step centrato;
• euro 16,00 per l’area operativa, step consolidato;
• euro 18,00 per l’area qualificata, step base;
• euro 20,00 per l’area qualificata, step centrato.
Sull’inquadramento al primo livello, l’intesa prevede il passaggio automatico dopo 6 mesi ai livelli superiori e un aumento nel triennio di 268 euro. Vedi sotto la tabella retributiva complessiva
WELFARE CONTRATTUALE:
- aumento dello 0,3% euro sulla previdenza integrativa (fondo Previmoda) dal 1° luglio 2024 , per un totale del 2,00 per cento.
- aumento di 3 euro per l'assistenza sanitaria integrativa (fondo Sanimoda) arrivando a un totale di 15,00 euro che consentono il passaggio a un livello superiore di prestazioni ( Piano Sanitario Premium). La contribuzione è dovuta per tutti gli assunti non in prova, da non meno di 9 mesi
- nuova assicurazione contro la non autosufficienza di 2,00 euro mensili per 12 mesi , sempre dal 1° gennaio 2024
- aumento dell'elemento perequativo del 10%, per imprese che non praticano la contrattazione di secondo livello per un totale di 360 euro annui.
Tabella retributiva dal 1 maggio 2023
NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI CCNL OCCHIALI INDUSTRIA Livelli
ERN dal 1° maggio 2023
ERN dal 1° marzo 2024
ERN dal 1° febbraio 2025
Quadri
2.323,95
2.383,03
2.453,19
6°
2.319,66
2.378,63
2.448,66
5°S
2.200,87
2.256,83
2.323,28
5°
2.124,05
2.178,05
2.242,18
4°S
1.966,19
2.014,69
2.074,05
4°
1.887,96
1.935,96
1.992,96
3°S
1.834,24
1.880,87
1.936,25
3°
1.798,40
1.844,12
1.898,42
2°
1.698,50
1.741,68
1.792,96
1°
1.380,43
1.469,43
1.559,43
CCNL Occhiali industria: parte normativa
TUTELA LAVORATORI
Numerosi i miglioramenti degli aspetti contrattuali a tutela dei lavoratori. In particolare:
- Si allunga a 18 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattie gravi.
- si aggiungono 2 mesi retribuiti a carico dell’azienda oltre a quanto previsto per legge per i casi di violenza di genere
- continua lo sviluppo dell’Osservatorio per agevolare la realizzazione delle buone pratiche aziendali
- Normate le linee guida sulla partecipazione dei lavoratori e sullo smart working.
- introduzione del diritto alla formazione continua con 16 ore obbligatorie nel biennio a carico dell'azienda
ORARIO DI LAVORO
Possibili diversificazioni dell'orario con superamento dell’orario contrattuale fino 48 ore settimanali e per 96 ore nell’anno solare.
Puoi scaricare qui il testo integrale del contratto occhiali industria