• TFR e Fondi Pensione

    TFR pagamento diretto INPS: nuovo invio domande

    Nel messaggio 4469  del  12 dicembre 2022 INPS fornisce  le indicazioni riguardanti la nuova modalità di invio delle domande di intervento al Fondo di Tesoreria per il pagamento diretto del TFR ai lavoratori 

    Si ricorda che la possibilità è prevista per i datori di lavoro che dichiarano l’incapienza contributiva, ossia l’impossibilità di conguagliare il pagamento del TFR ai lavoratori con gli importi contributivi dovuti all'Istituto.

    La nuova modalità di trasmissione della domanda prevede l’invio SOLO tramite i  servizi online, accedendo con le proprie credenziali al sito internet www.inps.it alla sezione “Prestazioni e Servizi”>Servizi”:

    • “TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria”;
    • “TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria – Domande XML” (modalità massiva tramite file XML, preferibile qualora il numero dei beneficiari sia elevato) 

    Le istruzioni tecniche per la creazione del file XML sono disponibili sul sito dell’Istituto (vedi sotto)

    Invio domande pagamento diretto TFR

    Viene precisato anche nel messaggio che per permettere la più ampia informazione e divulgazione delle novità riguardanti la  dichiarazione di incapienza con file XML, è previsto un periodo transitorio della durata di 60 giorni, a partire dalla pubblicazione del  messaggio, in cui si potranno utilizzare entrambi i canali :

    1. procedura online per l’acquisizione del file XML e 
    2. canale telematico  via mail per la trasmissione del file XML.

    La doppia modalità scadrà quindi il giorno 10 febbraio  2023.

    Istruzioni operative file XML per pagamento TFR

    Le istruzioni tecniche per la creazione di file XML per domande massive complete sono indicate nella documentazione allegata:

    L'istituto raccomanda , prima di inviare i file XML  di:

    • effettuare una validazione del file rispetto al file di definizione XSD per verificare in anticipo la presenza di eventuali errori bloccanti  che comporterebbero lo scarto;
    • verificare la qualità dei dati presenti nei file XML prodotti al fine di evitare ricicli nelle lavorazioni delle pratiche, che inevitabilmente comporterebbero ritardi.

    Il servizio online " TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria – Domanda XML" permette anche di consultare gli esiti delle lavorazioni dei file XML inviati, esiti che si rendono disponibili entro 24 ore dalla consegna dei singoli file. Per informazioni riguardanti i possibili esiti di lavorazione e i relativi formati si rimanda al Manuale Operativo

    È possibile sottoporre esclusivamente  quesiti di carattere tecnico  scrivendo alla casella istituzionale [email protected].

  • CCNL e Accordi

    CCNL pesca coop personale non imbarcato: rinnovo 2022-2025

    Aumenti in busta paga del 6% già  a partire da dicembre 2022  e rafforzamento del welfare contrattuale nel rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura. 

    L'accordo è stato firmato il 30 novembre 2022  da  Agci – Agrital, Confcooperative Federcoopesca, Legapesca, Fai – Cisl, Flai – Cgil e Uilapesca 

    Il contratto decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025,  sia per la parte normativa, sia per la parte economica. Per la pubblicazione del testo si attende l'approvazione delle assemblee di lavoratori.

    I sindacati hanno valutato molto positivamente l'accordo , che presenta novità importanti,  tra cui l'impegno a un nuovo incontro entro il 2023 per valutare soluzioni  per la salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni.

    Vediamo di seguito piu in dettaglio le novità previste dal nuovo contratto.

    CCNL Pesca coop personale non imbarcato

    L' ncremento salariale previsto in occazione del rinnovo è pari al  6% complessivo,  da erogare  in due tranches :

    1.  la prima del 3% dal primo dicembre 2022
    2.  la seconda sempre del 3% dal primo marzo 2023.

    iInoltre  si prevedono:

    • aumento del 20% per la retribuzione delle ore in flessibilità positiva 
    • aumento del 10% ( dal 20 al 30%)  per la retribuzione del lavoro  straordinario diurno 
    • nuova indennità aggiuntiva  fissa di 4 euro al giorno per pernottamenti in valle da pesca, fissate ad un massimo di 6 al mese 
    • aumento indennità di malattia a partire dal 4 e fino al 20° giorno  dal 75 al 100% per i primi  cinque eventi in un anno. Invariata l'indennità per i successivi.
    • aumento indennità di cassa dal 5 al 10%

    Viene  infine introdotta l'assistenza sanitaria integrativa,  con l'iscrizione  al fondo bilaterale Filcoop (Fondo Integrativo Lavoratori Cooperative agricoltura e pesca tabacco)  che sarà finanziato con contributi di 52 euro  annui suddivisi in misura paritetica tra  datore di lavoro e  lavoratore.

    Le parti si sono impegnate a sostenere il piu possibile le adesioni degli interessati.  Qui  il Regolamento sulle prestazioni del Fondo attualmente in vigore.

    Si vedano  ulteriori informazioni in filcoopsanitario.it

  • Lavoro Dipendente

    Giornalisti: disponibili online gli estratti conto sul sito INPS

    Come noto per i giornalisti dipendenti dal 1° luglio 2022 la funzione previdenziale  viene svolta  dall'INPS in sostituzione dell'INPGI . Lo ha prrevisto la legge di bilancio 2022 , n. 234 2021 .

     Le indicazioni operative sono state illustrate dall'INPS con la circolare n. 82 del 14 luglio 2022.

    Con il messaggio  n. 4436 del 7 dicembre 2022 l'istituto informa che, a partire dal 12 dicembre 2022, l’Estratto conto contributivo esporrà – nella sezione “Regime generale” – i periodi ex INPGI correlati a lavoro subordinato di natura giornalistica. 

    A partire dalla medesima data, il Casellario dei lavoratori attivi elencherà gli stessi periodi come di competenza dell’INPS.

    Gli iscritti ex INPGI potranno consultare il proprio estratto conto on line, accedendo – con  le proprie credenziali SPID, CIE o CNS – all’area riservata “MyInps” del sito www.inps.it.

    Il messaggio precisa che gli iscritti hanno anche la possibilità di segnalare  eventuali anomalie presenti nell’estratto tramite il servizio dedicato, al seguente percorso: Fascicolo previdenziale” > “Segnalazione di anomalie su estratto conto” > “Settore privato” > “Nuova segnalazione” > “Dipendenti e autonomi” > “Lavoro dipendente in aziende non agricole)”.

    Si ricorda che per quanto riguarda invece   i chiarimenti  sui  vrsamenti assicurativi  INAIL  è stata pubblicata  pochi giorni fa la circolare INAIL 44 2022.

  • Lavoro Dipendente

    Ispezioni sul lavoro: delega diretta dalle Procure

    E' stato firmato nei giorni scorsi un Protocollo  quadro  che definisce una ampia collaborazione tra Procure della repubblica e ispettorati territoriali del lavoro  atrraverso la delega per le indagini su una serie di violazioni  specifiche in ambito giuslavoristico, definite  " di notevole impatto sociale".

    Si prevede infatti che gli ispettori possano essere incaricati   dalle procure di verifiche in tema di:

    • lesioni personali per mobbing
    • le violazioni relative al modello organizzativo legge 231 2001, da verificare in particolare  nei casi di infortuni gravi o mortali 
    • molestie nei luoghi di lavoro 

    oltre naturalmente alle

    •  violazioni delle normative sulla  sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
    • le omissioni contributive e assicurative 
    • lo sfruttamento dei lavoratori in condizione di bisogno
    • la somministrazione fraudolenta di manodopera 

    L'ispettorato nazionale ha emanato in merito due note n. 474 e 483 del 2 e del 5 dicembre che illustrano e specificano le novità, anche per assicurare una applicazione omogenea da tutto il personale ispettivo sul territorio nazionale in attesa dell'incremento dell'organico in corso.

    In particolare spiega la nota 483 -2022  è auspicabile la stipula di un protocollo di azione comune specifico di  ciascuna realtà territoriale  che dovrà tenere conto ovviamente dell'attuale presenza di personale ispettivo e dei tempi del progressivo ed effettivo incremento di organico.

    Anche in ragione di quanto sopra, in questa fase, le materie oggetto di possibile delega potranno essere adeguatamente selezionate e oggetto di eventuale successiva implementazione.

    Il protocollo ricorda in particolare il potere di sospensione dell’attività imprenditoriale, che viene considerato utile per:

    • evitare il ricorso alla misura  sequestro preventivo (articolo 321 del Codice di procedura penale) e per 
    • abbreviare la tempistica delle procedure.
  • Rubrica del lavoro

    Pensioni giornalisti INPS: ok al cumulo con redditi da lavoro

    Pubblicate dall'INPS  con il messaggio 4213 del 22.11.2022, le istruzioni che illustrano  il regime di cumulabilità   di  pensioni anticipate e dei trattamenti di invalidità dei giornalisti dipendenti,( gestita non più dall'INPGI ma  dall'INPS a partire dal 1 luglio scorso) con i redditi da lavoro dipendente o autonomi

    L'istituto ricorda che la disciplina concernente le pensioni di vecchiaia è stata illustrata con la circolare 92 2022 

    Ora  vengono chiariti  invece tre  casi di incumulabilità  che riguardano 

    1. pensioni e assegni d’invalidità,
    2.  pensioni anticipate con Quota 102 e
    3. pensioni anticipate per il lavoratori "precoci".

    In particolare  :

    • Pensioni e assegni d’invalidità: si applicano  le norme previste dall’articolo 1, comma 422, della legge 335/1995  per cui in presenza di redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa  rendita previdenziale si riduce del 25% se superano di quattro volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ogni annoLa riduzione sale al 50% se si supera di 5 volte detto importo.Inoltre ,   a norma dell’articolo 10 del Dlgs 503/1992 e dell’articolo 72 della legge 388/2000, nei casi di  anzianità contributiva inferiore a 40 anni, la quota eccedente  il minimo può ancora  ridursi del 50% in caso di lavoro dipendente e del 30% in caso di lavoro autonomo. 
    • Pensione anticipata con Quota 102 :   come prevede la norma generale fino al raggiunimento dei requisiti per il trattamento di vecchiaia (67 anni) l è vietato il cumulo della pensione con redditi da lavoro dipendente e/o autonomo tranne per redditi occasionale  fino al limite di  5000 lordi annui. I
    • Pensione lavoratori precoci : la pensione per i lavoratori che escono  con 41 anni di contributi p revidenziali senza limite di età  non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo e in quel caso si il trattamento pensionistico viene sospeso  fino al raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta per lla pensione anticipata. 

    L'istituto  ricorda anche le modalità di comunicazione all'istituto della percezione degli eventuali redditi percepiti.

  • Riforme del Governo Draghi

    Bonus 200 euro anche per lavoratori in mobilità

    Con il messaggio 4231-2022 del 23 novembre 2022,  Inps  informa sulla possibilità di erogazione del bonus  200 euro previsto dall’articolo 32, comma 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  a favore dei soggetti che, nel mese di giugno 2022, fossero titolari dei trattamenti di mobilità in deroga o indennità di importo pari alla mobilità, prestazioni analoghe  a NASpI/DIS-COLL, anche se non vengono citati specificamente dalla norma.

    Il chiarimento  viene fornito a seguito del parere del Ministero del lavoro che ha specificato che la disposizione può  essere interpretate in maniera estensiva.

    Viene anche ricordato  che la mobilità in deroga, a oggi, è disciplinata dall'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed è destinata ai lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nonché da norme particolari che hanno le stesse finalità, per aree non incluse inizialmente nelle previsioni di legge.

    L'indennità  verrà conseguentemente riconosciuta d’ufficio, senza necessità di una domanda da parte dell’interessato. L'istituto precisa che  i pagamenti avverranno nel mese di dicembre 2022.

    Per quanto riguarda invece il  riconoscimento dell’indennità una tantum di importo pari a 150 euro, istituita  successivamente dal decreto legge Aiuti ter n. 144-2022, l'istituto  rinvia alla circolare n. 127/2022 in cui è stato precisato che il bonus sarà erogato insieme alla  stessa prestazione assistenziale di nobilità.

  • Lavoro Dipendente

    E’ condotta antisindacale non applicare il contratto con ultravigenza

    Se un datore di lavoro, durante le trattative per il rinnovo del contratto aziendale  cessa di applicare il contratto integrativo   in vigore in cui sia presente la clausola di ultrattività,   opera una condotta  antisindacale. Lo afferma la Corte di Cassazione, ribaltando le sentenze di merito  nella pronuncia n. 33092 del 17 novembre  2022 

    Il caso di condotta antisindacale 

    Il ricorso era stato presentanto dalla organizzazione  sindacale  FILCAMS-CGIL di Ascoli Piceno  ai sensi dell’art. 28, legge n. 300 del 1970, nei confronti di una società cooperativa della grande distribuzione  . Si chiedeva di ar dichiarare il carattere antisindacale del comportamento tenuto dall'amministrazione che aveva nel periodo tra la disdetta (31.12.2015) del contratto  collettivo integrativo aziendale del 26.7.2001 e  la firma del nuovo contratto (16.6.2016),  disapplicato il  contratto del 2001, in  violazione della clausola di ultravigenza  presente nel contratto stesso; in tal modo  delegittimando la stessa  organizzazione sindacale rispetto ai lavoratori, privati del trattamento ivi previsto.

     Il tribunale di Ascoli aveva respinto il ricorso per un vizio formale mentre la corte d'appello di Ancona  ha respinto nel merito l’impugnazione . 

    Ha ritenuto infatti  che il comportamento della società non fosse idoneo a ledere  gli interessi  dell'organizzazione e ad incidere sulle trattative  in corso. Osservava infatti che il sindacato  aveva  regolarmente partecipato alla fase delle  trattative, e  liberamente scelto di non  presenziare ad alcune sedute mentre il referendum svolto  aveva dimostrato l’accoglimento da parte  della   maggioranza dei lavoratori del nuovo contratto integrativo  aziendale.  

    La corte territoriale ha anche osservato che la  mancata applicazione del  contratto collettivo integrativo disdettato, avrebbe potuto essere oggetto di ricorso da parte dei singoli lavoratori.

    In sede di Cassazione invece la conclusione è stata ribaltata.

    Va ricordato che la clausola di ultrattività o di ultravigenza  consiste nella previsione che i  collettivi aziendali alla scadenza restino in vigore fino alla conclusione di un contratto  di rinnovo. Tale clausola era presente nel contratto aziendale della parte in causa 

    I giudici di legittimità  per prima cosa  affermano che per  l’autonomia contrattuale delle parti  nulla vieta di inserire  clausole che prevedano la perdurante vigenza del contratto fino alla stipulazione di un nuovo accordo anche con  scadenza  indeterminata  

    Sul punto contestato di condotta antisindacale inoltre la Cassazione  ribadisce che  in presenza di una  clausola  di ultrattività  la violazione da parte del datore di lavoro  integra una condotta antisindacale perche  dequalifica l'azione dell'organizzazione anche se questa contrinua le trattative. 

    Viene inoltre ricordato,   rispetto all'affermazione della Corte di appello sulla possibile azione individuale dei lavoratori,  che  per consolidata giurisprudenza,  il comportamento antisindacale  non viene meno in caso di azione individuale dei lavoratori perche le  due azioni  sono del tutto autonome  e distinte.

    La Corte richiama infine  una precedente  sentenza (Cass. n. 21537 del 2019 ) in cui si afferma  la rilevanza ai fini della condotta antisindacale  della “illegittimità della disdetta unilaterale del  contratto applicato da parte del datore prima della  sua scadenza” ed ha ribadito che" nessun principio  o norma dell'ordinamento  induce a ritenere consentita l'applicazione di un nuovo CCNL  prima della prevista scadenza di quello in corso di applicazione, che le parti si sono impegnate a rispettare”.

    La sentenza della Corte di merito viene quindi cassata e rinviata per un nuovo giudizio..