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TFR pagamento diretto INPS: nuovo invio domande
Nel messaggio 4469 del 12 dicembre 2022 INPS fornisce le indicazioni riguardanti la nuova modalità di invio delle domande di intervento al Fondo di Tesoreria per il pagamento diretto del TFR ai lavoratori
Si ricorda che la possibilità è prevista per i datori di lavoro che dichiarano l’incapienza contributiva, ossia l’impossibilità di conguagliare il pagamento del TFR ai lavoratori con gli importi contributivi dovuti all'Istituto.
La nuova modalità di trasmissione della domanda prevede l’invio SOLO tramite i servizi online, accedendo con le proprie credenziali al sito internet www.inps.it alla sezione “Prestazioni e Servizi”>Servizi”:
- “TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria”;
- “TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria – Domande XML” (modalità massiva tramite file XML, preferibile qualora il numero dei beneficiari sia elevato)
Le istruzioni tecniche per la creazione del file XML sono disponibili sul sito dell’Istituto (vedi sotto)
Invio domande pagamento diretto TFR
Viene precisato anche nel messaggio che per permettere la più ampia informazione e divulgazione delle novità riguardanti la dichiarazione di incapienza con file XML, è previsto un periodo transitorio della durata di 60 giorni, a partire dalla pubblicazione del messaggio, in cui si potranno utilizzare entrambi i canali :
- procedura online per l’acquisizione del file XML e
- canale telematico via mail per la trasmissione del file XML.
La doppia modalità scadrà quindi il giorno 10 febbraio 2023.
Istruzioni operative file XML per pagamento TFR
Le istruzioni tecniche per la creazione di file XML per domande massive complete sono indicate nella documentazione allegata:
- Manuale operativo con specifica del tracciato e descrizione delle relative informazioni;
- File di definizione schema XML file XSD di definizione di schema XML.
L'istituto raccomanda , prima di inviare i file XML di:
- effettuare una validazione del file rispetto al file di definizione XSD per verificare in anticipo la presenza di eventuali errori bloccanti che comporterebbero lo scarto;
- verificare la qualità dei dati presenti nei file XML prodotti al fine di evitare ricicli nelle lavorazioni delle pratiche, che inevitabilmente comporterebbero ritardi.
Il servizio online " TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria – Domanda XML" permette anche di consultare gli esiti delle lavorazioni dei file XML inviati, esiti che si rendono disponibili entro 24 ore dalla consegna dei singoli file. Per informazioni riguardanti i possibili esiti di lavorazione e i relativi formati si rimanda al Manuale Operativo
È possibile sottoporre esclusivamente quesiti di carattere tecnico scrivendo alla casella istituzionale [email protected].
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CCNL pesca coop personale non imbarcato: rinnovo 2022-2025
Aumenti in busta paga del 6% già a partire da dicembre 2022 e rafforzamento del welfare contrattuale nel rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura.
L'accordo è stato firmato il 30 novembre 2022 da Agci – Agrital, Confcooperative Federcoopesca, Legapesca, Fai – Cisl, Flai – Cgil e Uilapesca
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025, sia per la parte normativa, sia per la parte economica. Per la pubblicazione del testo si attende l'approvazione delle assemblee di lavoratori.
I sindacati hanno valutato molto positivamente l'accordo , che presenta novità importanti, tra cui l'impegno a un nuovo incontro entro il 2023 per valutare soluzioni per la salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni.
Vediamo di seguito piu in dettaglio le novità previste dal nuovo contratto.
CCNL Pesca coop personale non imbarcato
L' ncremento salariale previsto in occazione del rinnovo è pari al 6% complessivo, da erogare in due tranches :
- la prima del 3% dal primo dicembre 2022
- la seconda sempre del 3% dal primo marzo 2023.
iInoltre si prevedono:
- aumento del 20% per la retribuzione delle ore in flessibilità positiva
- aumento del 10% ( dal 20 al 30%) per la retribuzione del lavoro straordinario diurno
- nuova indennità aggiuntiva fissa di 4 euro al giorno per pernottamenti in valle da pesca, fissate ad un massimo di 6 al mese
- aumento indennità di malattia a partire dal 4 e fino al 20° giorno dal 75 al 100% per i primi cinque eventi in un anno. Invariata l'indennità per i successivi.
- aumento indennità di cassa dal 5 al 10%
Viene infine introdotta l'assistenza sanitaria integrativa, con l'iscrizione al fondo bilaterale Filcoop (Fondo Integrativo Lavoratori Cooperative agricoltura e pesca tabacco) che sarà finanziato con contributi di 52 euro annui suddivisi in misura paritetica tra datore di lavoro e lavoratore.
Le parti si sono impegnate a sostenere il piu possibile le adesioni degli interessati. Qui il Regolamento sulle prestazioni del Fondo attualmente in vigore.
Si vedano ulteriori informazioni in filcoopsanitario.it
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Giornalisti: disponibili online gli estratti conto sul sito INPS
Come noto per i giornalisti dipendenti dal 1° luglio 2022 la funzione previdenziale viene svolta dall'INPS in sostituzione dell'INPGI . Lo ha prrevisto la legge di bilancio 2022 , n. 234 2021 .
Le indicazioni operative sono state illustrate dall'INPS con la circolare n. 82 del 14 luglio 2022.
Con il messaggio n. 4436 del 7 dicembre 2022 l'istituto informa che, a partire dal 12 dicembre 2022, l’Estratto conto contributivo esporrà – nella sezione “Regime generale” – i periodi ex INPGI correlati a lavoro subordinato di natura giornalistica.
A partire dalla medesima data, il Casellario dei lavoratori attivi elencherà gli stessi periodi come di competenza dell’INPS.
Gli iscritti ex INPGI potranno consultare il proprio estratto conto on line, accedendo – con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS – all’area riservata “MyInps” del sito www.inps.it.
Il messaggio precisa che gli iscritti hanno anche la possibilità di segnalare eventuali anomalie presenti nell’estratto tramite il servizio dedicato, al seguente percorso: “Fascicolo previdenziale” > “Segnalazione di anomalie su estratto conto” > “Settore privato” > “Nuova segnalazione” > “Dipendenti e autonomi” > “Lavoro dipendente in aziende non agricole)”.
Si ricorda che per quanto riguarda invece i chiarimenti sui vrsamenti assicurativi INAIL è stata pubblicata pochi giorni fa la circolare INAIL 44 2022.
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Ispezioni sul lavoro: delega diretta dalle Procure
E' stato firmato nei giorni scorsi un Protocollo quadro che definisce una ampia collaborazione tra Procure della repubblica e ispettorati territoriali del lavoro atrraverso la delega per le indagini su una serie di violazioni specifiche in ambito giuslavoristico, definite " di notevole impatto sociale".Si prevede infatti che gli ispettori possano essere incaricati dalle procure di verifiche in tema di:
- lesioni personali per mobbing
- le violazioni relative al modello organizzativo legge 231 2001, da verificare in particolare nei casi di infortuni gravi o mortali
- molestie nei luoghi di lavoro
oltre naturalmente alle
- violazioni delle normative sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- le omissioni contributive e assicurative
- lo sfruttamento dei lavoratori in condizione di bisogno
- la somministrazione fraudolenta di manodopera
L'ispettorato nazionale ha emanato in merito due note n. 474 e 483 del 2 e del 5 dicembre che illustrano e specificano le novità, anche per assicurare una applicazione omogenea da tutto il personale ispettivo sul territorio nazionale in attesa dell'incremento dell'organico in corso.
In particolare spiega la nota 483 -2022 è auspicabile la stipula di un protocollo di azione comune specifico di ciascuna realtà territoriale che dovrà tenere conto ovviamente dell'attuale presenza di personale ispettivo e dei tempi del progressivo ed effettivo incremento di organico.
Anche in ragione di quanto sopra, in questa fase, le materie oggetto di possibile delega potranno essere adeguatamente selezionate e oggetto di eventuale successiva implementazione.
Il protocollo ricorda in particolare il potere di sospensione dell’attività imprenditoriale, che viene considerato utile per:
- evitare il ricorso alla misura sequestro preventivo (articolo 321 del Codice di procedura penale) e per
- abbreviare la tempistica delle procedure.
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Pensioni giornalisti INPS: ok al cumulo con redditi da lavoro
Pubblicate dall'INPS con il messaggio 4213 del 22.11.2022, le istruzioni che illustrano il regime di cumulabilità di pensioni anticipate e dei trattamenti di invalidità dei giornalisti dipendenti,( gestita non più dall'INPGI ma dall'INPS a partire dal 1 luglio scorso) con i redditi da lavoro dipendente o autonomi
L'istituto ricorda che la disciplina concernente le pensioni di vecchiaia è stata illustrata con la circolare 92 2022
Ora vengono chiariti invece tre casi di incumulabilità che riguardano
- pensioni e assegni d’invalidità,
- pensioni anticipate con Quota 102 e
- pensioni anticipate per il lavoratori "precoci".
In particolare :
- Pensioni e assegni d’invalidità: si applicano le norme previste dall’articolo 1, comma 422, della legge 335/1995 per cui in presenza di redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa rendita previdenziale si riduce del 25% se superano di quattro volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ogni annoLa riduzione sale al 50% se si supera di 5 volte detto importo.Inoltre , a norma dell’articolo 10 del Dlgs 503/1992 e dell’articolo 72 della legge 388/2000, nei casi di anzianità contributiva inferiore a 40 anni, la quota eccedente il minimo può ancora ridursi del 50% in caso di lavoro dipendente e del 30% in caso di lavoro autonomo.
- Pensione anticipata con Quota 102 : come prevede la norma generale fino al raggiunimento dei requisiti per il trattamento di vecchiaia (67 anni) l è vietato il cumulo della pensione con redditi da lavoro dipendente e/o autonomo tranne per redditi occasionale fino al limite di 5000 lordi annui. I
- Pensione lavoratori precoci : la pensione per i lavoratori che escono con 41 anni di contributi p revidenziali senza limite di età non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo e in quel caso si il trattamento pensionistico viene sospeso fino al raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta per lla pensione anticipata.
L'istituto ricorda anche le modalità di comunicazione all'istituto della percezione degli eventuali redditi percepiti.
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Bonus 200 euro anche per lavoratori in mobilità
Con il messaggio 4231-2022 del 23 novembre 2022, Inps informa sulla possibilità di erogazione del bonus 200 euro previsto dall’articolo 32, comma 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, a favore dei soggetti che, nel mese di giugno 2022, fossero titolari dei trattamenti di mobilità in deroga o indennità di importo pari alla mobilità, prestazioni analoghe a NASpI/DIS-COLL, anche se non vengono citati specificamente dalla norma.
Il chiarimento viene fornito a seguito del parere del Ministero del lavoro che ha specificato che la disposizione può essere interpretate in maniera estensiva.
Viene anche ricordato che la mobilità in deroga, a oggi, è disciplinata dall'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed è destinata ai lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nonché da norme particolari che hanno le stesse finalità, per aree non incluse inizialmente nelle previsioni di legge.
L'indennità verrà conseguentemente riconosciuta d’ufficio, senza necessità di una domanda da parte dell’interessato. L'istituto precisa che i pagamenti avverranno nel mese di dicembre 2022.
Per quanto riguarda invece il riconoscimento dell’indennità una tantum di importo pari a 150 euro, istituita successivamente dal decreto legge Aiuti ter n. 144-2022, l'istituto rinvia alla circolare n. 127/2022 in cui è stato precisato che il bonus sarà erogato insieme alla stessa prestazione assistenziale di nobilità.
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E’ condotta antisindacale non applicare il contratto con ultravigenza
Se un datore di lavoro, durante le trattative per il rinnovo del contratto aziendale cessa di applicare il contratto integrativo in vigore in cui sia presente la clausola di ultrattività, opera una condotta antisindacale. Lo afferma la Corte di Cassazione, ribaltando le sentenze di merito nella pronuncia n. 33092 del 17 novembre 2022
Il caso di condotta antisindacale
Il ricorso era stato presentanto dalla organizzazione sindacale FILCAMS-CGIL di Ascoli Piceno ai sensi dell’art. 28, legge n. 300 del 1970, nei confronti di una società cooperativa della grande distribuzione . Si chiedeva di ar dichiarare il carattere antisindacale del comportamento tenuto dall'amministrazione che aveva nel periodo tra la disdetta (31.12.2015) del contratto collettivo integrativo aziendale del 26.7.2001 e la firma del nuovo contratto (16.6.2016), disapplicato il contratto del 2001, in violazione della clausola di ultravigenza presente nel contratto stesso; in tal modo delegittimando la stessa organizzazione sindacale rispetto ai lavoratori, privati del trattamento ivi previsto.
Il tribunale di Ascoli aveva respinto il ricorso per un vizio formale mentre la corte d'appello di Ancona ha respinto nel merito l’impugnazione .
Ha ritenuto infatti che il comportamento della società non fosse idoneo a ledere gli interessi dell'organizzazione e ad incidere sulle trattative in corso. Osservava infatti che il sindacato aveva regolarmente partecipato alla fase delle trattative, e liberamente scelto di non presenziare ad alcune sedute mentre il referendum svolto aveva dimostrato l’accoglimento da parte della maggioranza dei lavoratori del nuovo contratto integrativo aziendale.
La corte territoriale ha anche osservato che la mancata applicazione del contratto collettivo integrativo disdettato, avrebbe potuto essere oggetto di ricorso da parte dei singoli lavoratori.
In sede di Cassazione invece la conclusione è stata ribaltata.
Va ricordato che la clausola di ultrattività o di ultravigenza consiste nella previsione che i collettivi aziendali alla scadenza restino in vigore fino alla conclusione di un contratto di rinnovo. Tale clausola era presente nel contratto aziendale della parte in causa
I giudici di legittimità per prima cosa affermano che per l’autonomia contrattuale delle parti nulla vieta di inserire clausole che prevedano la perdurante vigenza del contratto fino alla stipulazione di un nuovo accordo anche con scadenza indeterminata
Sul punto contestato di condotta antisindacale inoltre la Cassazione ribadisce che in presenza di una clausola di ultrattività la violazione da parte del datore di lavoro integra una condotta antisindacale perche dequalifica l'azione dell'organizzazione anche se questa contrinua le trattative.
Viene inoltre ricordato, rispetto all'affermazione della Corte di appello sulla possibile azione individuale dei lavoratori, che per consolidata giurisprudenza, il comportamento antisindacale non viene meno in caso di azione individuale dei lavoratori perche le due azioni sono del tutto autonome e distinte.
La Corte richiama infine una precedente sentenza (Cass. n. 21537 del 2019 ) in cui si afferma la rilevanza ai fini della condotta antisindacale della “illegittimità della disdetta unilaterale del contratto applicato da parte del datore prima della sua scadenza” ed ha ribadito che" nessun principio o norma dell'ordinamento induce a ritenere consentita l'applicazione di un nuovo CCNL prima della prevista scadenza di quello in corso di applicazione, che le parti si sono impegnate a rispettare”.
La sentenza della Corte di merito viene quindi cassata e rinviata per un nuovo giudizio..