• Lavoro estero

    Proroga regime impatriati senza iscrizione AIRE: no dal MEF

    Il requisito della iscrizione all'aire non è  più tassativo per l'accesso al  regime fiscale agevolato per gli "impatriati" ma lo è ancora per l'opzione di proroga. L'interpretazione restrittiva è stata ribadita dal ministero dell'Economia in risposta ad una interrogazione presso la Commissione Finanze alla Camera del 19 luglio 2023

    Si ricorda che il regime  fiscale agevolato per i lavoratori impatriati introdotto dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015  è stato modificato e ampliato più volte, da ultimo, ai sensi dell’articolo 1, comma 50 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).

    La stessa interpretazione  era stata data in un  caso particolare affrontato dall'Agenzia in un interpello. 

    Il disegno di legge sulla delega per la Riforma Fiscale prevede il riordino della materia. Leggi : Riforma Fiscale: novità per la residenza fiscale e stabile organizzazione.

    Vediamo di seguito  ulteriori dettagli  forniti dal Ministero e dall'Agenzia 

    Regime impatriati  e  iscrizione AIRE: Interrogazione Camera 19 luglio 2023

    Gli Interroganti facevano riferimento alla modifica introdotta con il decreto-legge 30 aprile 2019,  n. 34 (cosiddetto « decreto Crescita »), convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, che ha previsto che l’iscrizione all’AIRE non rappresenti più un requisito indispensabile per l’accesso all’agevolazione in questione, facendo invece riferimento al diverso presupposto del trasferimento all’estero della residenza fiscale secondo le Convenzioni contro le doppie  imposizioni stipulate dall’Italia con il Paese estero di riferimento .

    Veniva quindi chiesto di  chiarire  l’ambito di applicazione del quadro normativo  con particolare  riferimento al requisito  formale di iscrizione all’AIRE.

    La risposta della sottosegretaria al MEF Albano ricorda che la  norma della legge di bilancio per il 2021 ha stabilito che possono  fruire dell’estensione del regime le persone fisiche che:

    • durante la loro permanenza all’esterosono state iscritte all’Anagrafe degli italiani
    • residenti all’estero (AIRE) ovvero 
    • sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e 
    • hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020; 
    • già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31  dicembre 2019.

    La modifica  intende consentire anche ai contribuenti che hanno trasferito la loro residenza prima del 30 aprile 2019 , la possibilità di fruire, per un ulteriore quinquennio, del regime  speciale  ma  le condizioni alle quali il richiamato comma 50 subordina tale facoltà devono considerarsi tassative e, in quanto  tali, non suscettibili di interpretazione estensiva. 

    Si ribadisce quindi che devono ritenersi in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell’opzione coloro che, benché beneficiari, al 31 dicembre 2019, del regime speciale per i lavoratori impatriati:

    • non sono stati iscritti all’AIRE;
    • sono cittadini extra-comunitari

     anche se beneficiari del regime speciale per i  lavoratori impatriati.

    Proroga regime impatriati negata senza  precedente iscrizione all'AIRE

    Si ricorda che il   concetto era stato affermato dall’Agenzia delle entrate, anche con la risposta n. 321 del 3 giugno 2022 all'Interpello proposto da  una cittadina italiana (tale solo dal 2018,)  che, nel periodo antecedente al trasferimento della residenza in Italia, non era (ovviamente) iscritta all'AIRE .

     Di seguito i dettagli del caso sottoposto al vaglio delle Entrate.

    L'Istante ha  oggi doppia cittadinanza, italiana e serba, è in possesso di titolo di laurea  in giurisprudenza e ha vissuto a Belgrado fino al 2016 . Da quella data la banca datrice di lavoro l'ha distaccata in Italia e la lavoratrice ha  presentato richiesta di permesso di soggiorno e successivamente richiesta di iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente.

    Alla scadenza del contratto di distacco, considerata l'elevata qualificazione e  specializzazione la società italiana distaccataria le ha offerto una nuova posizione lavorativa  con un autonomo contratto avviato il 1° luglio 2018, dopo le dimissioni dall'azienda serba.

    A decorrere dall'anno 2017 e per i cinque successivi, la lavoratrice aveva beneficiato del regime  dei lavoratori impatriati ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n. 147.

    Chiedeva quindi  la possibilità di  fruire del regime speciale previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'ulteriore quinquennio 2022 – 2026,  considerato che:

    • nel periodo antecedente al trasferimento della residenza fiscale in Italia, l'  Istante non era iscritta all'AIRE in quanto cittadina extra-comunitaria in attesa di cittadinanza Italiana,  e 
    • ha una figlia minorenne a carico.

    Secondo l'Agenzia, che richiama la circolare  di chiarimenti n. 33/E del 28 dicembre 2020, i requisiti della richiedente non soddisfano quanto previsto dalla normativa vigente.  

    Per effetto della lettura congiunta con la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2-bis del decreto Crescita, l'opzione  risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019 (sempreché al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime agevolato ) ma sono in ogni caso esclusi:

    – coloro che non sono stati iscritti all'AIRE;

    – i cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori  impatriati.

  • Amministrazione e Controllo

    Trattamento di fine mandato: le condizioni per la deducibilità

       

     La Cassazione conferma l'orientamento  restrittivo sulle possibilità di deduzione del trattato di fine mandato all'amministratore nella Ordinanza 18445 del 10 luglio 2023.

    Il caso riguardava una verifica ispettiva a una SRL relativamente ai  periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, sulla base della quale  l’Agenzia notificava3 avvisi di accertamento : 

    1.  avviso di accertamento xxx,  con il quale, riprendeva a  tassazione oneri riguardanti agevolazione ambientale (ex art.  6 legge 23 dicembre 2000, n. 388) riteneva utilizzati impropriamente, per un importo di € 1.151.515,00, 
    2.  avviso di accertamento  zzz con il quale, riprendeva a tassazione l’importo di € 2.070.699,07,  quale accantonamento per il trattamento di fine mandato (TFM) non deducibile, accertando un reddito complessivo di €  2.995.997,00,e liquidando una maggiore imposta in € 569.442,00 per IRES ed € 80.757,00 per IRAP, irrogando sanzioni per complessivi € 650.199,00; 
    3.   accertamento   yyy con il quale venivano ripresi a tassazione altri costi  non deducibile ai sensi  degli artt. 105 e 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917  per operazioni imponibili non fatturate e non dichiarate; costi non deducibili in quanto  non documentati; costi non deducibili in quanto non inerenti .

    Il ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano   veniva rigettato e anche la  Commissione tributaria regionale della Lombardia,  confermava la legittimità   dell'avviso  relativo alla deducibilità degli accantonamenti ai fini del trattamento di fine mandato (TFM).

    Nel ricorso in cassazione la ricorrente sosteneva che la sentenza impugnata era incomprensibile ed illogica, in  quanto, da un lato, affermava – con riferimento agli  accantonamenti di fondi per il trattamento di fine mandato –  che  si trattava  di costi non deducibili, e, dall’altro, concludeva per la parziale deducibilità degli stessi.  

    In particolare,   sottolinea che la corte di appello nel confermare la sentenza di primo grado, aveva implicitamente legittimato l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 2120 cod. civ., come richiamato dall’art. 105, comma 1, d.P.R. n. 917/1986, affermando la deducibilità dal reddito della società dell’accantonamento ai fini del trattamento di  fine rapporto per una quota pari all’importo della retribuzione dovuta per l’anno diviso per 13,5, 

    L'orientamento della Cassazione sulla deducibilità del TFM 

    Nell'ordinanza la Cassazione conferma le conclusioni della Commissione regionale   la cui sentenza appare  motivata, ed in ogni caso la deducibilità degli accantonamenti è stata esclusa, indipendentemente dal profilo della  incongruità, ma soltanto in considerazione della non  sussumibilità di tali accantonamenti nelle fattispecie di cui  all’art. 105 d.P.R. n. 917/1986.

    Precisa infatti "Per ormai consolidata giurisprudenza, l'art. 105, comma 4, opera un rinvio "pieno" all'art. 17, comma 1,  lett. c) cit., cioè un rinvio non limitato all'identificazione della  categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l'indennità,  ma esteso alle condizioni richieste dalla stessa disposizione,

    nel senso che ai fini della deducibilità dei relativi  accantonamenti il diritto all'indennità deve risultare da atto di   data certa anteriore all'inizio del rapporto (Cass. 19 agosto  2020, n. 17367; Cass. 20 luglio 2018, n. 19368)". 

     Ricorda inoltre che sotto il profilo civilistico, il compenso pagato senza una delibera preventiva non può essere ricollegato alla volontà dell'assemblea, che, ai sensi dell'articolo 2389 cod.  civ., è l'unica a poterlo determinare. 

    In  assenza di un  espresso atto assembleare  sul diritto e  sull'ammontare del compenso, di data certa anteriore  all'inizio del rapporto,  l'onere sostenuto dalla società risulta deducibile  SOLO nell'esercizio di erogazione dell'indennità di fine mandato  (ossia per cassa). 

    In tal senso, la Cassazione richiama anche  l'orientamento  consolidato sia dell'Amministrazione finanziaria (Risoluzioni  n. 211/E/2008 e n. 124/E/2017), sia della giurisprudenza di legittimità  (cfr., tra le altre, Cass. 3 marzo 2021, n. 5763;Cass. 20 febbraio 2020 n. 4400; Cass. n. 17367/ 2020).

    Viene anche sottolineato che  il ricorso non contesta che l’attribuzione del  TFM all’amministratore sia avvenuta coevamente alla sua  nomina, essendo entrambe avvenute nell’assemblea del 2  luglio 2001, ragion per cui non vi è un atto avente data certa  anteriore alla nomina medesima, anzi essendo stato  l'amministratore dimissionario e  immediatamente rinominato,  l’attribuzione del TFM in questo caso , è stata addirittura successiva all’inizio del rapporto.

  • Rubrica del lavoro

    Fondi interprofessionali: riparto delle risorse 2023

     Con il  decreto  interministeriale del 14 marzo pubblicato in Gazzetta il 21 aprile 2023  erano stati definiti criteri  e  modalita'  di  rimborso, per le  annualita'  2022  e  2023,  delle  risorse  in favore  dei Fondi paritetici interprofessionali che  finanziano  percorsi  di  formazione professionale  , (art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ( per i  lavoratori destinatari dei trattamenti  cassa integrazione ordinaria e  straordinaria (articoli  11,  21,comma 1, lettere a), b)  e  c),  e  30  del  decreto  legislativo  14  settembre 2015, n. 148 e    decreto del Ministro del lavoro e  delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 142).

    Il ministero forniva in allegato al decreto anche  i modelli per la richiesta di rimborso.

    Di seguito lo schema del riparto 2022 :Si ricorda che il decreto 2 agosto 2022 ha previsto che:  

    1. I progetti formativi o di riqualificazione professionale  devono individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione  dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa. I fabbisogni  di  nuove  o  maggiori  competenze  possono essere  individuati  anche  al  fine   del   conseguimento   di   una  qualificazione  di  livello  EQF  3  o  4,   in   coerenza   con   la  raccomandazione europea sui percorsi  di  miglioramento  del  livello  delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016. 
    2.  I progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate  ad  agevolare il riassorbimento  nella  realtà  aziendale  di  provenienza  ovvero  incrementare l'occupabilita' del  lavoratore  anche  in  funzione  di  processi di mobilita' e ricollocazione in altre  realta'  lavorative.
    3. Inoltre i progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere in esito al percorso formativo il  rilascio  di  una  attestazione di trasparenza, di validazione o di  certificazione dei risultati  di  apprendimento,  in  conformita'  con  le  disposizioni  definite ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio  2013,  n. 13 e del decreto interministeriale 5 gennaio 2021. 

    Tabella risorse Fondi paritetici interprofessionali 2023 

    Con il decreto direttoriale del 5 maggio 2023 pubblicato sul sito del ministero del lavoro il 10 luglio 2023 il Ministero  del Lavoro ha comunicato la nuova tabella di riparto delle risorse per il 2023 destinate ai fondi paritetici  sulla base sulla base dei dati indicati nella Tabella 2 “Dati gettito INPS 2021-2022” di cui all’Allegato 1del  decreto.

    Le risorse sono cosi suddivise:

    FONARCOM

    7,71 

    9.252.677,00 

    FON.COOP

    4,60 

    5.514.885,00 

    FON.TER

    1,76 

    2.108.384,00 

    FOND.E.R.

    0,84 

    1.013.334,00 

    FONDIMPRESA

    51,87 

    62.245.509,00 

    FONDITALIA

    2,28 

    2.740.942,00 

    FONDOLAVORO

    0,60 

    719.186,00 

    FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE

    3,80 

    4.564.384,00 

    FONDO BANCHE ASSICURAZIONI

    6,60 

    7.919.389,00 

    FONDO FORMAZIONE PMI

    1,84 

    2.203.948,00 

    FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIAL

    1,92 

    2.304.726,00 

    FONDOPROFESSIONI

    1,01 

    1.217.316,00 

    FOR.AGRI

    1,11 

    1.327.309,00 

    FOR.TE

    8,77 

    10.522.244,00 

    FORMAZIENDA

    4,86 

    5.826.335,00 

    FONDOCONOSCENZA

    0,43 

    519.432,00 

    Totale 16 FPI 

    100,00 

    120.000.000,00 

    Fondi per dirigenti 

    FONDIRIGENTI 

    0,00 

    0,00 

    FONDIR 

    0,00 

    0,00 

    FONDO DIRIGENTI PMI 

    0,00 

    0,00 

    Totale 3 FPI per dirigenti 

    0,00 

    0,00 

  • Riforma fiscale

    Flat tax dipendenti: le novità della Delega Fiscale

    Il disegno di legge delega fiscale è stato approvaoa ieri alla Camera  e passa ora all'esame del Senato. 

    Una delle principali novità  riguarda  la revisione dell'imposta sulle persone fisiche con una graduale riduzione  del carico fiscale, pur nel rispetto del principio di  progressività .

    Vedi qui il testo integrale del DDL 

    Un principio generale esposto nella legge delega è anche quello per perseguimento della equità orizzontale per cui  i contribuenti nelle stesse condizioni finanziarie, indipendentemente dal tipo di reddito prodotto dovrebbero essere sottoposti allo stesso carico fiscale.

    A questo fine il Governo nella legge delega fiscale prevedeva nel testo originario la cd flat tax incrementale sia per il lavoro autonomo che per il lavoro dipendente.

    Ecco in sintesi  testo di legge  dopo le modificazioni in Commissione (in corso di approvazione, quindi non ancora definitiva)

    Novità Irpef e flat tax lavoro dipendente

    Come detto la legge delega con riguardo agli aspetti generali,  dispone la revisione e la graduale  riduzione dell’Irpef, nel rispetto del principio di progressività e nella  prospettiva di transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica . 

    Altro criterio generale è il  riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta,delle detrazioni dall’imposta lorda e dei  crediti d’imposta, tenendo conto  in particolare di 

    •  composizione del nucleo familiare, in particolare  la presenza di persone con disabilità, e ai costi sostenuti per la crescita dei figli;
    • tutela del bene costituito alla casa, in proprietà o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell’istruzione e della previdenza complementare;
    • salvaguardia degli obiettivi del miglioramento dell’efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio, rigenerazione urbana , conservazione dei beni culturali e del paesaggio  
    •  favorire la stipula di assicurazioni aventi  per oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato 
    •  a misure volte a favorire lo  stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il  trentesimo anno di età;

    Leggi anche Busta paga 2023 aliquote Irpef e detrazioni.

    Sugli obiettivi sopracitati  si può ipotizzare  dunque che i decreti attuativi  della legge delega introducano nuove agevolazioni fiscali o confermino quelle  già presenti ( ad esempio gli incentivi per assunzioni di giovani,  i bonus edilizi  o nuovi bonus fiscali per assicurazioni e previdenza integrativa)

    Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i  criteri direttivi prevedono revisione e la semplificazione delle disposizioni  riguardanti le somme e i valori esclusi dall’imponibile ,  salvaguardando  le specifiche finalità e introducendo una specifica ipotesi di flat tax  ossia una imposta sostitutiva con aliquota fissa  limitata nell'applicazione, a seguito delle modifiche introdotte in Commissione,   a:

    •  retribuzioni corrisposte a titolo di  straordinario  
    • di tredicesima mensilità
    •  premi di produttività. 

    Detrazioni progressive redditi da lavoro

    Quindi nell'ottica di agevolare i redditi che vedono prevalente la  componente lavorativa al loro interno, il legislatore ha cercato di attenuare  l'impatto della tassazione attraverso la previsione di una detrazione Irpef da  applicarsi in maniera progressiva, fino a certe soglie, al reddito derivante da  lavoro autonomo, dipendente o da pensione (la detrazione pertanto non si  applica agli altri redditi sottoposti a Irpef indicati dal TUIR: fondiari, dei  fabbricati e dei terreni, di capitale, di impresa, redditi diversi). 

    Tali detrazioni specifiche sono decrescenti al crescere del reddito, contribuiscono a definire  il grado di progressività complessivo del sistema e garantiscono l’esenzione  dall’imposta dei redditi più bassi .In questo senso si  cerca di salvaguardare il principio di progressività previsto dalla Costituzione

    Dall’applicazione delle diverse detrazioni per lavoro dipendente o pensione o  da lavoro autonomo,infatti  deriva la  cd. no tax area, ossia una soglia di reddito esente da imposizione.  Questa sioglia di reddito ,  come le detrazioni specifiche, varia a seconda delle diverse categorie di  contribuenti: è pari a 

    • circa 8.145 euro per i lavoratori dipendenti, a
    •  circa  8.130 per i pensionati, 
    • a 4.800 per i lavoratori autonomi. 

    Tenendo conto anche delle detrazioni per familiari a carico, la no tax area per una famiglia  monoreddito formata da due genitori lavoratori dipendenti e due figli è di circa 16.340 euro. Da segnalare anche che in questo caso l'azzeramento dell’Irpef porta con sé quello delle relative addizionali  regionale e comunale;

    Deduzione spese connesse al reddito da lavoro dipendente

    La legge delega  intende inoltre  consentire la deduzione dal reddito di lavoro  dipendente e assimilato, anche in misura forfettizzata, delle spese  sostenute per la produzione dello stesso mentre attualmente ai lavoratori dipendenti e assimilati è attribuita una detrazione specifica  e non è dunque possibile dedurre le spese sostenute per la produzione del  reddito.  Questo non succede per il  reddito di lavoro autonomo (tranne che per il forfettario )

    Deduzione contributi obbligatori per tutti i contribuenti 

    La legge delega  introduce anche  la possibilità, per tutti i contribuenti, non solo i dipendenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di  categoria, consentendo, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza  dal reddito complessivo.

    Da sottolineare infine che il testo  prevede  la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime  sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto,  per l’anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa,  arti o professioni.

    Sulla flat tax già in vigore  leggi anche l'articolo  Flat tax incrementale 2023  le regole nella circolare 18E

  • Legge di Bilancio

    Opzione donna 2023: tutte le istruzioni

    La legge di bilancio 2023  ha previsto  pesanti modifiche al regime pensionistico riservato alle donne Opzione Donna , nuovamente prorogata per il 2023 .

    Qui il testo della legge di bilancio 2023 n. 197 2022

    Ricordiamo che questo sistema in vigore in forma sperimentale dal 2004 (legge di bilancio 2005) permetteva, per chi ha maturato i requisiti nel 2021:

    • l'uscita a 58 anni  di età per le dipendenti e a 59 per le lavoratrici autonome 
    • con requisito contributivo di 35 anni;
    • con finestre di attesa della decorrenza del trattamento  di 12  mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

    ATTENZIONE l'assegno pensionistico è calcolato con sistema interamente contributivo (più penalizzante dal punto di vista economico di quello misto).

    Il 6 febbraio 2023 INPS ha pubblicato la circolare di istruzioni aggiornate  con le novità  in vigore dal 1 gennaio 2023 

    Qui il testo circolare Inps  25-2023

    AGGIORNAMENTO 8 MAGGIO 2023

    INPS ha dato il via alla gestione delle domande   da parte degli uffici  per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO), ai fondi sostitutivi ed esclusivi della stessa anche in regime internazionale. 

    Nel messaggio  interno del 4 maggio 2023  ricorda che la pensione  non può avere decorrenza anteriore:

    • al 1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome a carico dell'assicurazione generale  obbligatoria e delle forme sostitutive  dell'AGO, e
    •  al 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti a carico delle forme esclusive della assicurazione generale obbligatoria (dipendenti statali).

    Riesame domande  Opzione donna 

    AGGIORNAMENTO 12 LUGLIO 2023 

    Con messaggio 2547 del 10 luglio 2023  l'istituto ha precisato che  sta procedendo al riesame delle domande di Opzione donna respinte  per i casi in cui l' opzione  per il sistema contributivo connesso alla pensione “Opzione donna”, non abbia ancora  prodotto effetti sostanziali fino al pagamento – anche parziale – dell’onere del riscatto della laurea “a percentuale” dei periodi ante 1996,  in quanto ciò preclude il  diritto  di accesso alla pensione anticipata,. 

    Questo si applica a prescindere dalla data di presentazione della domanda, sempre che 

    l’esercizio dell'opzione e 

    la domanda di riscatto 

    siano avvenute entro il 20 dicembre 2021 e se il perfezionamento dei requisiti d’accesso, alla data di presentazione dell’istanza di riscatto, abbia tenuto conto anche della contribuzione da riscattare.  

    Opzione donna: nuovi  requisiti

    Come detto la versione definitiva della legge di bilancio 2023  prevede che  la proroga del regime sperimentale  anche per il 2023  riguardi solo  lavoratrici  che sono  in condizioni di svantaggio, ovvero:

    1. licenziate o  dipendenti in aziende con tavolo di crisi aperto presso il Ministero, oppure 
    2. con disabilità pari o oltre il 74% o
    3. che assistono, da almeno 6 mesi,  persone disabili conviventi , con handicap in situazione di gravità ex legge 104 1992

    Inoltre     l'eta di accesso sale a 60 anni  sia per le dipendenti che per le autonome, ma con  anticipo di 1 anno per ogni figlio, entro un massimo di due, quindi è fissata a:

    • 58 anni per chi ha avuto due o più figli  
    • 59 anni per chi ha avuto un figlio

    ATTENZIONE La riduzione di due anni si applica alle lavoratrici del punto 1 anche in assenza di figli.

    La circolare specifica  che le  condizioni di svantaggio vanno verificate alla data della domanda, NON alla data del 31 dicembre 2022.

    Come fare  domanda per  Opzione Donna

    Con il messaggio 467 del 1 febbraio  2023 INPS ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell’istanza di pensione anticipata c.d. opzione donna  con le modifiche apportate dall'ultima legge di bilancio. 

    Le domande  possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

    1. direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Pensione anticipata “Opzione donna” – Domanda”;
    2. utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
    3. chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    Va allegata la documentazione richiesta descritta in dettaglio nella circolare 25-2023. La  prestazione  è individuata dal seguente nuovo prodotto:  “Pensione Anticipata opzione donna legge di bilancio 2023”.

    Opzione donna 2023:  le  condizioni di svantaggio

    Con riferimento alle lavoratrici che prestano assistenza a una persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992,  la circolare precisa che .

    •  Ai fini del requisito della convivenza si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento).
    • I sei mesi di assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità devono intendersi continuativi.
    • Riguardo allo status di persona con disabilità grave si precisa che lo stesso si acquisisce alla data dell’accertamento riportata nel verbale rilasciato dalla Commissione medica   o in caso di sentenza o riconoscimento conseguente ad accertamento tecnico,  dalla data della sentenza o dalla data del decreto di omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità grave da una data anteriore.
    • Riguardo  all'assistenza a parenti  entro il secondo grado è prevista l’ulteriore condizione che i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità non possano prestare l’assistenza in quanto abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti

    Per quanto riguarda  le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali risulti attivo un tavolo di confronto 

    • è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione;
    • per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso altra  attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato

    Opzione donna 2023: finestre di decorrenza

     Le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti conseguono la pensione decorsi:

    a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso  delle lavoratrici  dipendenti;

    b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso di lavoratrici autonome, 

    e comunque non prima 

    1. del  1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome, e 
    2. del 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

    Invece  le lavoratrici del comparto scuola e AFAM possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2023 e dal 1° novembre 2023.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Detassazione Cassa Covid: chiarimenti dall’Agenzia

    Nella risposta a Interpello n. 366 del 4 luglio 2023 l'agenzia delle Entrate ha chiarito i limiti della detassazione dei  contributi e trattamenti di integrazione guadagni  erogati a seguito dell'emergenza COVID 19.

    Nell'interpello l'impresa istante  chiedeva di valutare  se le due misure agevolative (Cassa Integrazione Guadagni in Deroga  e  finanziamenti  bancari  assistiti  da  garanzia  dello  Stato),  fruite  a  seguito  dello  stato di emergenza pandemica, rientrino nell'ambito oggettivo di applicazione del  regime di detassazione. generale COVID­19 introdotta dall'articolo 10­bis del Decreto Legge n. 137 del 2020 .

    In particolare osservava che  la norma è applicabile indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione, quindi anche nel caso in cui il costo e/o il debito ridotto (o azzerato), e il corrispondente   contributo in conto esercizio, non siano stati rilevati in contabilità;

    Sosteneva inoltre che la CIG straordinaria COVID­19,  rappresenta un aiuto, oltre che   per i dipendenti, anche per le imprese, dunque idoneo a soddisfare i requisiti del citato  articolo 10­bis in quanto ha «consentito al   datore di lavoro di poter estinguere in maniera satisfattiva l'obbligazione del pagamento

    dei salari nei confronti dei dipendenti, facendo venir meno la necessità di rilevare un  debito correlato al pagamento dei salari e degli stipendi dei dipendenti nel corso del  periodo emergenziale».

    ln conclusione  considerava che  gli  aiuti  fruiti,  entrambi  erogati  attraverso  ''la  riduzione  di  un  costo'', grazie all'intervento statale,  possano  essere  oggetto  di detassazione ai fini IRES e IRAP, da attuare  indicando di un importo corrispondente al valore dei rispettivi aiuti , nonostante  gli  stessi  non  siano  stati  erogati  mediante  accredito  su  conto corrente  e non siano stati contabilizzati a conto economico. 

    Detassazione risparmi per Cassa COVID e finanziamenti agevolati 

    Il parere dell'Agenzia sulla soluzione proposta è negativo

    Viene precisato che   l'articolo 10­bis del decreto ­legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori),  convertito, con modificazioni,  dalla legge  18  dicembre  2020,  n.  176,  ha  previsto che  «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito  dell'emergenza epidemiologica da COVID­19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile  ai fini delle imposte suir edditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale    sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

    Si tratta dunque,  per i ''contributi'' e ''indennità'' di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale ,  di un regime generalizzato di irrilevanza  fiscale ai fini delle  imposte, in favore di tutti i soggetti esercenti impresa, arte o   professione, nonché dei lavoratori autonomi.

    L'agenzia sottolinea che nel  rispetto  dello  spirito  della  norma,  deve  trattarsi  in  ogni  caso  di   sostegni economici strettamente connessi all'emergenza  e, come richiesto  espressamente dal citato articolo 10bis, «diversi da quelli esistenti prima della medesima   emergenza».

    Inoltre la ratio della detassazione secondo le Entrate era di evitare in via generalizzata che gli  effetti positivi derivanti dall'erogazione dei contributi  COVID­19  ­  venissero  depotenziati dall'incidenza della   tassazione.   

    Quindi  è  presupposto imprescindibile, la circostanza che  al soggetto  destinatario sia assegnato un beneficio che comporti :

    • un ''vantaggio economico'' effettivo e quantificabile ­ che la norma indica in maniera generica come ''contributo'' o ''indennità''  ­ , come ad esempio  una integrazione di ricavi oppure
    •  in una partecipazione (totale  o  parziale)  al  sostenimento  di  determinati  costi ,  purché  rimasti  ''a  carico''  dal soggetto beneficiario.

    Nel caso di specie invece   il fatto che la Cassa integrazione  ­ ponesse  a  carico  dell'INPS la  retribuzione  del lavoratore   non  rappresenta un ''contributo in conto esercizio'' dell'impresa inteso in senso tecnico come   ''ristoro'' di costi sostenuti ma un mancato costo sul quale l'applicazione dell'articolo 10­bis genererebbe un effetto  agevolativo ''ulteriore'' rispetto a quello alla base della ratio della norma 

    Analoghe  considerazioni  possono  essere  svolta sulla   seconda   misura agevolativa oggetto del quesito , l'articolo 1 del decreto legge n. 23 del   2020,  finalizzata ad agevolare l'accesso a finanziamenti,  garantitoial 100 per cento dallo Stato:  in questo caso  l'imprenditore  interessato deve sostenere un costo comprensivo di interessi, commissioni   ecc.,   che  già  nasce  decurtato  dagli  oneri   che ordinariamente  sarebbero sostenuti dall'imprenditore.

    Di conseguenza,  l'applicazione  anche dell'articolo  10­bis  genererebbe  a  beneficio dell'impresa un effetto agevolativo  ulteriore .

    Nessuna  delle due misure agevolative sopra descritte,  dunque  rientra nell'ambito di applicazione del regime di detassazione dei ''contributi  Covid­19'', in quanto manca il presupposto oggettivo, vale a dire l'erogazione di un ''contributo'' a  riduzione del ''costo sostenuto'' dalla società.

  • Lavoro Autonomo

    Alluvione: sospensione contributi INPGI su domanda

    A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni territori  regioni Emilia  Romagna, Marche e Toscana, il decreto legge 61 2023  ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli  adempimenti contributivi scadenti nel periodo tra il 1/05/2023 ed il 31/08/2023  . Beneficiari sono tutti  i  soggetti persone fisiche e giuridiche che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede  operativa nei territori indicati nell'allegato 1

    Con la circolare 6 2023 INPGI precisa che la sospensione riguarda anche  gli adempimenti e  versamenti contributivi nei confronti della gestione separata INPGI  e in particolare i seguenti soggetti 

    • – i committenti con personale parasubordinato iscritto  INPGI (per l'intero versamento quota azienda+ quota lavoratore);
    • – i giornalisti free lance iscritti INPGI (partita IVA, ritenuta acconto, cessione del diritto  d’autore).

    Per i committenti, ricade nel periodo di sospensione il pagamento della contribuzione riferita ai  periodi di paga da maggio a luglio 2023, la cui scadenza di pagamento è fissata al giorno 16 del  mese successivo a quello di riferimento.

    Per i giornalisti free lance (liberi professionisti, lavoro occasionale con ritenuta d’acconto e/o  cessione del diritto d’autore), la  sospensione – salvo eventuali proroghe che dovessero essere disposte dal Governo  riguarderà:

    •  il versamento del contributo minimo per l’anno 2023, la cui scadenza di pagamento è  prevista per il giorno 31 luglio 2023;
    •  la presentazione della comunicazione reddituale per l’anno 2022, fissata al 30/09/2023; 
    •  il versamento del contributo a saldo 2022, la cui scadenza è fissata al 31/10/2023.

    La circolare specifica che  per le aziende che hanno una o più sede operative nei territori interessati dagli  eventi alluvionali, ma la sede legale in altri luoghi – la sospensione dei versamenti contributivi può  riguardare solo ed esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive situate nel territori  indicati nell’elenco allegato anche alla circolare INPGI

    Allluvione: Domanda per la sospensione contributiva INPGI 

    Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti  interessati dovranno produrre apposita comunicazione all’INPGI effettuata con il modulo allegato 

    Alluvione : Le nuove scadenze INPGI 

    Il decreto legge prevede la ripresa dei versamenti sospesi mediante  pagamento in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

    Entro la stessa data dovranno essere quindi presentate le denunce contributive DASM eventualmente non  prodotte dai Committenti per effetto della sospensione e la comunica reddituale da parte dei liberi  professionisti e lavoratori autonomi.

    ATTENZIONE In caso di  sospensioni indebite si procederà al recupero delle contribuzioni non versate con l’applicazione del vigente regime sanzionatorio.