• Rubrica del lavoro

    Albo autotrasportatori : quote 2024 confermate

    E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera 11 ottobre 2023  del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti con la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2024 in cui vengono riconfermati ancora una volta gli importi  già in vigore 

    La quota da versare , entro la scadenza del 31 dicembre 2023 e' stabilita nelle seguenti TRE misure: 

    1. Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque  iscritte all'albo: € 30,00.
    2. Ulteriore quota sulla base del parco veicoli aziendale indipendentemente dalla massa come da tabella seguente:

       

    dimensione azienda categoria

    n. veicoli

    importo in euro

    A

    da 2 a 5

    5,16

    B

    da 6 a 10         

    10,33

    C

    da 11 a 50

    25,82

    D

    da 51 a 100       

    103,29

    E

    da 101 a 200 

    258,23

    F

    superiore a 200   

     516,46

    3.  Ulteriore quota (in aggiunta a quelle   precedenti ) per  ogni  veicolo  di  massa  superiore  a  6.000  chilogrammi  di  cui  l'impresa  e' titolare, come da tabella che segue:

    dimensione azienda categoria

    massa complessiva veicoli o trattore con p so rimorchiabile

    importo in euro

    A

    da 6.001 11.500 kg

    5,16  
     

    B

    da 11.501 a 26.000  kg

    7,75

    C

    oltre 26.000 |kg

    10,33

    Confermate anche, per il versamento  le due modalita' alternative  sulla  piattaforma PagoPA raggiungibile anche dalla  apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito  www.alboautotrasporto.it

    Viene proposto in automatico l'importo   relativo all'anno 2024  e ad eventuali annualita'  pregresse  non  corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella  stessa sezione «Pagamento quote» del portale

        a)   pagamento   online,    effettuato    in    modo    integrato nell'applicazione  dei  pagamenti.  L'utente  viene   automaticamente  reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono  di  scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in  tempo  reale  utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto; 

        b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD)  che avviene in modalita' differita. L'utente stampa o visualizza  il  pdf  dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una  delle  modalita'   presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale. 

     L'utente potra' pagare una posizione debitoria alla volta. 

    ATTENZIONE   A decorrere dalla quota anno 2024 anche le  imprese  iscritte  alla  Provincia autonoma  di  Bolzano,  dovranno  effettuare  il  pagamento

    attraverso  la  piattaforma  PagoPA  secondo   le   modalita'   sopra  descritte, fermo restando che la piattaforma consentira' il pagamento  esclusivamente a favore della provincia autonoma. 

    Va sottolineato che qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sara' sospesa . 

    La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2024 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

  • Rubrica del lavoro

    Apprendistato primo livello 2023: stop allo sgravio totale

    Con imessaggio 3618 del 17 ottobre 2023 INPS fornisce le istruzioni  operative aggiornate per gli adempimenti e i versamenti contributivi relativi ai contratti di apprendistato  di primo livello,  per i quali non sono state rinnovate le agevolazioni previste, da ultimo,  per il 2022  dalla legge  30 dicembre 2021, n. 234 , legge di Bilancio 2022 

    Per gli apprendisti  con contratto  per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015, assunti a partire dal 1 gennaio 2023 ,  termina lo sgravio totale e si  tornano ad applicare quindi le aliquote ordinarie, come da tabella sotto :

    Codice

    Descrizione

    aliquote 

    Y1

    Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione 

    (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    Y2

    Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione 

    aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    N1

    Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione 

    (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    N2

    Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione 

    (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    J9

    Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 150/2015

     (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    K9

    Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 150/2015

     (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    Nel messaggio INPS evidenzia anche che la riforma  degli ammortizzatori sociali   della legge  234 2021 ha esteso le tutele anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante. I datori di lavoro sono, pertanto, tenuti ai conseguenti obblighi contributivi come illustrato nella circolare n. 76 del 30 giugno 2022. L'ampliamento riguarda anche il settore dell'agricoltura. 

     ATTENZIONE 

    L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile .

    • per tutta la durata del periodo di formazione  e 
    •  per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

     

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Fringe benefit 2023 i chiarimenti e le novità 2024

    Con la Circolare n 23 del 1 agosto le Entrate hanno chiarito  le indicazioni operativa per il bonus dipendenti con figli a carico, fino a 3mila euro senza imposte. 

    Nel dettaglio la Circolare fornisce i chiarimenti per i datori di lavoro sulla nuova disciplina dei fringe benefit aziendali, a seguito delle novità introdotte dal “Decreto lavoro” che ha innalzato per il 2023 fino a 3mila euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ad alcuni  dipendenti beni e servizi esenti da imposte. Vedi al paragrafo successivo i dettagli 

    AGGIORNAMENTO 16.10.2023

    Nella conferenza stampa di presentazione della legge di bilancio la premier Meloni ha  annunciato le modifiche in arrivo per il 2024 :

    1. Nella bozza della legge la soglia di fringe benefit esenti  viene innalzata per tutti i lavoratori a 1000 euro rispetto al tetto ordinario attuale di 258, 23 euro
    2. Per il lavoratori con figli che oggi  godono invece di un tetto fissato a  3000 euro , la soglia scende a 2000.

    Si tratterebbe di modifiche strutturali cioè non limitate al solo 2024, stando alle dichiarazioni della Presidente del Consiglio. Si attende la bozza del provvedimento per maggiori dettagli.

    Vedi qui le anticipazioni  sulla  legge di bilancio  2024 

    Fringe benefits con soglia 3000 euro: i chiarimenti della Circolare n 23 del 1.08

    La circolare precisa che l’agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

    Si ricorda che per il Fisco, sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili). 

    Poiché il beneficio spetta per il 2023, questo limite di reddito, che sale a 4mila euro per i figli fino a 24 anni, deve essere verificato al 31 dicembre di quest’anno.

    Il documento chiarisce inoltre che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.

    Per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, dunque, sono esenti dall’Irpef, così come dall’imposta sostitutiva sui premi di produttività, i benefit fino a 3mila euro ricevuti dal datore di lavoro. 

    Rientrano nell’agevolazione anche le somme corrisposte o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

    Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti

    Attenzione al fatto che al venir meno dei presupposti per l’agevolazione il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro che recupererà il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio.

    Fringe benefits con soglia 3000 euro: la normativa

    Con la conversione in legge  del DL 48 2023 è stata confermata la nuova soglia degli importi  di beni  in natura e servizi  esenti per i lavoratori dipendenti  di 3mila euro, applicabile solo ai dipendenti con figli a carico, malgrado le molte critiche alla misura e gli emendamenti proposti anche da alcuni esponenti della maggioranza. 

    Si ricorda che l'importo ricomprende gli eventuali bonus bollette cioè le erogazioni liberali per il pagamento delle utenze domestiche dei lavoratori stessi.  Per la misura era previsto lo stanziamento di circa 150 milioni di euro per il 2023 e 2024.  

    La relazione illustrativa della legge di conversione prevede una diversa quantificazione delle risorse necessarie che passano da circa 143 milioni a  332 milioni di euro per il 2023  a causa della esenzione anche  contributiva  (v.  paragrafo sotto) 

    Vediamo in dettaglio le regole di applicazione .

    Fringe benefits con soglia 3000 euro: a chi spetta l'agevolazione?

    Solo per il 2023  in  deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte  del  terzo  periodo,  del TUIR non concorrono  a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro  3.000:

    •   il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi:
      • i  figli nati fuori del matrimonio  riconosciuti,
      • i figli adottivi o  affidati,  
      • a carico del lavoratore (che  si  trovano  nelle  condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del' testo unico delle imposte sui redditi,
    •  le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il  pagamento delle utenze domestiche  del  servizio idrico integrato, e dell'energia elettrica e  del  gas  naturale.

    Prima di erogare tali emolumenti i datori devono dare informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. 

    Da parte loro i lavoratori devono richiedere il nuovo beneficio fornendo ai datori di lavoro che il codice fiscale di ciascun figlio.

    I datori di lavoro dovranno verificare per ciascun dipendente quanto già avuto in welfare aziendale nell'anno di imposta.

    Si ricorda che sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che possiedono un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 

    Attenzione quindi anche ad eventuali modifiche dello status dei figli in corso d'anno.

    Il dubbio sull'applicabilità in caso di famiglie con entrambi i genitori dipendenti è stato quindi chiarito dalla circolare in oggetto.

    Fringe benefits a 3000 euro:  trattamento fiscale e contributivo

    I valori cosi rideterminati per i lavoratori con figli a carico sono esclusi dall'imponibile fiscale. 

    La relazione dell'Ufficio Studi del senato afferma che : "il regime generale di esenzione in oggetto – di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi – concerne non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche la base imponibile della contribuzione  previdenziale. La norma transitoria in oggetto non specifica se l'esenzione aggiuntiva sia posta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi; in ogni caso, la circolare dell’INPS n. 49 del 31 maggio 2023 ritiene che l’esenzione aggiuntiva  concerna anche la base imponibile della contribuzione previdenziale. Tale effetto  non era considerato dalla relazione tecnica. Saranno utili quindi chiarimenti ulteriori sugli effetti."

    Si ricorda che  resta valida l'imponibilità di tutto l'importo in caso di sforamento della soglia.

     Inoltre resta fermo per tutti gli altri dipendenti senza figli  il limite ordinario di 258,23 euro. 

    Fringe benefits e bonus carburante

    Vale la pena ricordare anche che il Decreto "Trasparenza prezzi carburante " n. 5/2023,  sempre ai fini del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti  ha riproposto l'agevolazione detta bonus carburante o bonus benzina, già previsto nel 2022 dal Governo Draghi .

    I datori di lavoro privati  possono quindi erogare a tutti i dipendenti nel 2023 somme o titoli di valore non superiore a 200 euro, per l'acquisto di carburanti per autotrazione, non imponibili  fiscalmente e deducibili per l'impresa. 

    Attenzione: Il bonus carburante è fiscalmente esente ma la  legge di  conversione del decreto  ha previsto  invece la novità dell'imponibilità  ai fini previdenziali,  il che comporta anche una minore convenienza fiscale.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Piattaforma Siisl inclusione e lavoro: stop per manutenzione il 13 ottobre

    Il  “Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa”  previsto  dal decreto Lavoro (n. 48 2023 ), è in funzione dallo scorso 1 settembre per accogliere le domande del nuovo sostegno Supporto Formazione e lavoro,   mettendo in comunicazione    i beneficiari con  centri per  l'impiego delle Regioni,  con Comuni , Agenzie per il lavoro e Ministero del lavoro .

    Con un avviso sul sito del Ministero si comunica che   Venerdì 13 ottobre 2023, a partire dalle ore 16 saranno svolte attività di manutenzione programmata per alcune piattaforme coinvolte nel flusso di interoperabilità che comporteranno l’impossibilità di accesso alla Piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa): siisl.lavoro.gov.it/ 

    Al termine delle attività previste, in data 16 ottobre 2023, il sito tornerà automaticamente online e sarà raggiungibile secondo le consuete modalità.

    Piattaforma SIISL e Supporto formazione lavoro: come funziona

    La piattaforma è nata, secondo le dichiarazioni del ministro Calderone,:

    1. sia  ai fini della gestione delle attività formative e lavorative dei percettori dei sostegni al reddito ( Reddito di cittadinanza fino a settembre/ dicembre 2023  e poi Assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro) 
    2. che, in un prossimo futuro,  per tutti i disoccupati registrati nelle diverse banche dati nazionali e regionali , sia pubbliche che private, per aiutare la collocazione lavorativa  e anche soddisfare le richieste delle  molte aziende che faticano a reperire  i profili adatti  ai posti disponibili.

     Va ricordato infatti che il cosiddetto mismatch interessa ormai quasi una posizione lavorativa su due.

    Si stima che dovranno essere circa 400mila    entro il 2023 coloro che dovranno registrarsi per fruire del  Supporto per la formazione e il lavoro  previsto  per i disoccupati considerati   "occupabili" (cioè che possono lavorare per età e assenza di obblighi di cura) 

    Ad oggi il Sistema informativo  ha registrato circa  98 mila domande  domande per il Supporto per la formazione e il lavoro  che vanno effettuate prima  dal portale INPS.IT e solo dopo l'autorizzazione dell'Istituto, sul SIISL.

    Nello specifico ,alle ore 13 del 12 ottobre 2023 erano 51.021 le istanze presentate direttamente dai cittadini e 47.121 quelle inviate per il tramite dei Patronati.

    Si ricorda che possono chiedere il Supporto per la formazione e il lavoro dal primo settembre scorso  gli ex percettori del Reddito di cittadinanza fra i 18 e i 59 anni, privi di una condizione di fragilità: presenza di figli minori, persone con disabilità e over 60 nel nucleo familiare.  

    L'iscrizione al SIISL  comporta:

    •  il rilascio della DID  Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (che certifica lo stato di disoccupazione)
    • firma di un patto di attivazione digitale con il rilascio dei dati  del candidato , per accedere a eventuali  offerte lavorative.
    • firma di patto di servizio  personalizzato nel caso in cui  sia valutata come necessaria per il candidato  una ulteriore formazione.

    La piattaforma SIISL   renderà disponibili  anche tutti i percorsi formativi rientrati nel  Programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori)

    Inoltre vengono registrati i dati sulla frequenza ai corsi e ai progetti lavorativi , con obbligo di comunicazione/ conferma diretta da parte di ciascun beneficiario ogni 90 giorni per mantenere il  diritto al contributo economico.

  • La busta paga

    Salario inadeguato: CCNL nullo per il giudice

    Sul salario minimo, di forte attualità per  il disegno di legge in discussione e il  parere  negativo del CNEL ,   si segnalano due rilevanti sentenze di Cassazione.

     Nelle pronunce   n. 28320 e 28321 i giudici mettono  di nuovo fortemente in dubbio l'unico principio finora condiviso ovvero il valore della contrattazione collettiva  nel fissare minimi  retributivi   che rispettino l'art 36 della Costituzione . articolo che prescrive  la necessita di salari proporzionati e sufficienti ad assicurare una vita dignitosa ai lavoratori.

    Giova ricordare che anche la direttiva europea sul salario minimo richiede l'intervento legislativo degli stati membri in particolare nei settori che non registrano una sufficiente percentuale di contratti collettivi per cui quello della contrattazione tra le parti appare come un principio che di per sé dovrebbe garantire la legalità del livello dei salari.

    Nella sentenza 28320 invece i giudici ricordano che in una elaborazione  di oltre settant'anni ( si cita una prima sentenza in merito del 1051)    il giudice è chiamato  in causa in ultima istanza  in quanto il riferimento al salario di cui al CCNL integra solo una  presunzione relativa di conformità alla  Costituzione, suscettibile di accertamento.

    Si sottolinea anche che  il trattamento retributivo all'art. 36 Cost. può fare riferimento – come parametri esterni per la determinazione del  giusto corrispettivo –  alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali di  categoria, i quali fissando standard minimi inderogabili validi su tutto il territorio  nazionale, finiscono così per acquisire, per questa via giudiziale,  un'efficacia  generale, sia pure limitata alle tabelle salariali in essi contenute.

    Nella sentenza si osserva anche la "carenza a tutt'oggi di altri meccanismi tali da garantire in concreto ad ogni individuo che lavora nel nostro Paese il diritto ad un salario minimo giusto o altrimenti una soddisfazione  automatica o un controllo documentale della corretta erogazione del salario costituzionale,  all'infuori di una controversia processuale (o di un accertamento    ispettivo)".

    Salario minimo e salario costituzionale – Sentenza 28320 2023 

    Il caso analizzato nella sentenza 28320 2023 (QUI il testo integrale)  in particolare  riguardava alcuni dipendenti  di una spa con  mansioni di portiere(/ addetti alla guardiania delle sedi sociali , che svolgevano la loro prestazione lavorativa  prevalentemente nel turno notturno (dalle ore 19,40 alle ore 06,50) senza pausa, per  11 ore e 10 minuti. Erano  inquadrati nel livello D ccnl per i dipendenti di  istituti ed imprese di vigilanza privata servizi fiduciari e percepivano un netto mensile di  euro 863,00 per tredici mensilità, ossia una paga oraria  di euro 5,49; affermavano inoltre  che non avevano mai percepito  la maggiorazione per il lavoro notturno.

     La corte di appello dichiarava nullo l'art . 23 del ccnl servizi fiduciari riguardante il minimo salariale.   

    A seguito delle sentenze a sfavore la società ricorreva in cassazione affermando  il diritto  di  retribuire  i dipendenti secondo quanto  previsto dal CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative (CGIL e CISL) e coerente con il settore merceologico in cui opera,  ossia quello dei servizi di portierato / reception svolti per conto di terzi.  

    Affermava inoltre che l'art. 36 Cost. è invocabile solo "per i rapporti non tutelati da  contratto collettivo". In questo modo sarebbe "garantita l'autonomia delle parti sociali e, in ultima analisi, il principio di libertà e di autonomia sindacale ex art. 39 Cost.

    La cassazione giudica inammissibile e infondata tale affermazione, confermando quanto stabilito dalla Corte territoriale  

    I giudici affermano innanzitutto che :

    Restringere la portata precettiva dell'art. 36 Cost. ai soli rapporti di lavoro non  tutelati dal contratto collettivo è un'interpretazione non condivisibile, perché non

    giustificata dal dato normativo. Anzi, la verifica giudiziale si impone proprio qualora  – come nel caso in esame – risulti che il trattamento economico previsto dalle parti sociali sia appena di qualche euro sopra la soglia di povertà accertata  con riguardo al contratto collettivo (Cass. n. 2245/2006, ; Cass. ord.n. 546/2021).

    La cassazione ribadisce inoltre che  la Costituzione prescrive  anche un salario conforme ai concetti di sufficienza e di proporzionalità  che mirano a  garantire al lavoratore una vita non solo "non povera"  bensi "dignitosa ". 

    Su punto ,  ricorda ,  anche la recente Direttiva UE sui salari  adeguati all'interno dell'Unione n. 2022/2041 individua  la necessità del conseguimento non solo dei beni necessari al puro sostentamento  anche  di beni immateriali ("attività culturali, educative e sociali').

    Pertanto, nell'ambito dell'operazione di raffronto tra il salario di fatto e salario  costituzionale il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione coerente e  funzionale allo allo scopo, rispettosa dei criteri giuridici della sufficienza e della  proporzionalità. 

    A tal fine non potrà perciò assumere a riferimento la retribuzione lorda (che non si riferisce ad un importo interamente spendibile da un lavoratore  e confrontarlo con l'indice ISTAT di povertà (che riguarda invece la  capacità  di acquisto immediata di determinati beni essenziali).

     Il livello Istat di povertà non costituisce  un parametro diretto di determinazione della retribuzione  ma individua semplicemente una soglia minima invalicabile non indicativa del raggiungimento di livello del salario minimo costituzionale che, appunto, deve assicurare una vita dignitosa ai lavoratori.

  • Rubrica del lavoro

    Attestazione Fondo nuove competenze: come fare

    Sono state pubblicate, nella pagina dedicata al Fondo nuove competenze seconda edizione,  alcune nuove  FAQ in merito alle le modalità operative per redigere l'attestazione delle competenze conseguite dai lavoratori dopo i moduli formativi, come previsto dal comunicato del 7 agosto 2023 prot. 11790.

    Si ricorda che il FNC  prevede,  nello specifico,  la possibilità di ottenere il finanziamento  a fondo perduto da ANPAL  per:

    • le quote di retribuzione  e 
    • i contributi previdenziali 

     dei lavoratori occupati  in percorsi formativi   che consentano di integrarsi in nuove esigenze produttive dell’impresa .

    In particolare  le FAQ riguardano  i seguenti temi 

    1. Firma del lavoratore beneficiario dei corsi
    2. Unica attestazione per  vari moduli formativi
    3. Processo Atlante del lavoro in corsi con finanziati d Fondi
    4. compilazione "Evidenze"

    viene precisato   ad esempio che:

    1. La firma del dipendente  beneficiario della formazione  sulla attestazione è richiesta   ‘per presa visione /ricevuta’. In  mancanza  è necessario che venga data evidenza con una dichiarazione dei datori di lavoro, da  compilare a sistema, ai sensi del DPR 445/2000, che il lavoratore ha ricevuto l’attestazione  da parte del datore di lavoro.
    2. Nel caso di un percorso di formazione composito (ad esempio composto da più moduli o più corsi) a cui partecipa  lo stesso lavoratore può essere prodotta un'unica attestazione delle competenze solo se 
    •  si tratta di competenze attestabili in un documento con la stessa valenza, attestazione di trasparenza oppure  documento di  validazione o di certificazione;
    • la dichiarazione delle specifiche competenze è  riconducibile a corsi ben  identificabili.

     In merito alle “Evidenze (ad esempio numero ore effettivamente frequentate anche in % superiore alla soglia minima):  va riportato il numero di ore effettivamente frequentate dal discente.

    Leggi tutte le istruzioni  in Fondo Nuove competenze seconda edizione regole e modelli

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Esame commercialista 2023: domande in scadenza

    L'ordinanza  n. 470 del Ministero dell'università e della ricerca  relativa alle sessioni di esame  per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, esperto contabile  e revisore legale è stata pubblicata a maggio 2023 .

    Gli esami si svolgeranno con un unica prova orale  svolta a distanza.

    Le due  sessioni avranno luogo nei  mesi di luglio e novembre 2023  e scade il prossimo 20 ottobre l'ultima data utile per partecipare alla seconda sessione.

    Sono indette inoltre all’interno delle sessioni d’esame  le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale,

    Viene precisato che i candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella allegata all'ordinanza.

    Le domande  per gli esami di stato vanno presentate alla segreteria dell'università o istituto prescelto  con le seguenti scadenze:

    prima sessione  seconda sessione 
    domande entro il 23 giugno 2023 domande entro il 20 ottobre 2023 per entrambe le sezioni
    DOTTORE COMMERCIALISTA
    inizio esami 26 luglio  inizio esami 16 novembre 2023
    ESPERTO CONTABILE 
    inizio esami 31 luglio  inizio esami 23 novembre
    REVISORI  LEGALI 

    Le prove si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni 

    Sarà reso noto con avviso nell’albo dell’università o istituto sede d’esame.

    ATTENZIONE

     Coloro che hanno presentato domanda di accesso alla prima sessione e che sono stati  impossibilitati a partecipare alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo una nuova domanda  entro la  data del 20 ottobre 2023, facendo riferimento alla  documentazione già allegata.

    Esame di stato commercialista 2023: domande e documentazione

     La domanda, in carta semplice, con l’indicazione del nome e cognome, della data di nascita e  della residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

    • per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista:

    diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe LM-56,  LM-77 ovvero diploma di laurea  rilasciato dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in  attuazione dell’art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;

    • per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto contabile:

    diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L-18 (Scienze dell’economia e della gestione

    aziendale), nella classe 28 o nella classe L-33 (Scienze economiche), ovvero altro titolo di

    studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;

    per l’eventuale espletamento delle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei

    revisori legali, di cui all’art. 11, commi 1 e 2, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63:

    •  per i soggetti che hanno già superato l’esame di Stato che  intendono espletare le prove integrative: 

    certificazione o dichiarazione  attestante la conseguita abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile. Nella domanda  sideve  dichiarare di avere diritto all’esonero dalle singole prove ai sensi  dell’art. 11, comma 1, del decreto del Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2016, n. 63.

    Richiesti inoltre

    1.  ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di 49,58  euro   salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo,  versato all’economato, stabilito da ogni singolo ateneo
    2.  eventuali certificazioni ex lege attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi  più prolungati per lo svolgimento delle prove.
    3.  certificato di compimento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di  abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile rilasciato dal competente Ordine professionale.
    4.  attestato di compiuto tirocinio per l’accesso all’esercizio della professione di revisore legale.

    Esame di stato commercialista:  le prove d'esame

    L'esame si terrà in deroga alla modalità ordinaria con unica prova orale  svolta a distanza  con modalità utili ad  attestare le competenze su tutte le materie previste

    dalle specifiche normative di riferimento e di accertare l’acquisizione delle  competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo  professionale