• Pace Fiscale

    Fatture elettroniche inviate in ritardo sono errori formali?

    L'Agenzia delle Entrate in risposta a diversi dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e dagli Ordini professionali, in data 20 marzo ha pubblicato la Circolare la n 6 con ulteriori chiarimenti sulla Tregua fiscale introdotta ad ampio raggio dalla Legge di Bilancio 2023.

    Per approfondimenti leggi anche Tregua fiscale: tutti i chiarimenti delle Entrate.

    Fatture e scontrini in ritardo nella sanatoria del 31 marzo? Si delle Entrate

    Le entrate con il documento di prassi in oggetto, tra l'altro, replicano al seguente quesito.

    "Possono considerarsi formali le seguenti violazioni:

    • fatture elettroniche emesse con errata indicazione del codice “natura” ma correttamente inserite nella dichiarazione IVA; 
    • fatture elettroniche inviate al sistema di interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta; 
    • corrispettivi elettronici correttamente memorizzati, non inviati all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta?"

    le Entrate nel dettaglio replicano come segue:

    • il codice “natura” non è un elemento previsto dall’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972 e, pertanto, la sua errata indicazione, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta, rappresenta una violazione meramente formale 
    • l’invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI, vale a dire oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta, configura una violazione formale; 
    • i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e non inviati all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta, integrano la violazione prevista dall’articolo 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e, pertanto, costituiscono una violazione formale. 

    Leggi anche Come ricalcolare gli interessi per le dilazioni in corso?

  • Cedolare secca

    Cedolare secca: perchè non spetta al nudo proprietario?

    Con Risposta a interpello n 216 del 15 febbraio le Entrate replicano ad un nudo proprietario che vorrebbe avvalersi del regime agevolato della cedolare secca rispondendo che la cedolare non può essere applicabile perchè il reddito fondiario, quale è il canone di locazione, deve essere dichiarato dall'usufruttuario.

    Vediamo i dettagli dell'interpello

    L'Istante è titolare con il fratello nella misura del  50 per cento ciascuno, della nuda proprietà di  un immobile abitativo (categoria catastale A/3). 

    La madre dell'Istante, titolare del diritto di usufrutto, occupa l'immobile a titolo di abitazione principale, ad eccezione di una porzione dello stesso immobile in relazione alla quale l'Istante, unitamente al fratello, ne ha ''la materiale disponibilità''.

    L'Istante intende stipulare un contratto di locazione a canone libero della predetta porzione dell'immobile  e, pertanto, chiede se in quanto ''nudo  proprietario'' possa accedere al  regime della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

    Le Entrate riepilogano la normativa qui di interesse.

    Cedolare secca: perchè non spetta al nudo proprietario?

    L'articolo 26, comma 1, del TUIR evidenzia che i redditi fondiari sono imputati ai soggetti «che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale».

    Si osserva che la  nuda proprietà per sua natura si accompagna all'usufrutto, il quale riserva a priori al suo titolare il diritto di godere della cosa e di poter percepire anche i frutti prodotti (artt. 981 e 984 c.c.). 

    Coerentemente, ai  fini  dell'imputazione del reddito, ai  sensi  del citato articolo 26  del  TUIR,  la costituzione  del diritto di usufrutto comporta lo spostamento della soggettività passiva  d'imposta dal proprietario all'usufruttuario titolare del diritto di godere della cosa e dei frutti prodotti ai sensi degli artt. 981 e 984 c.c. (cfr. tra l'altro risoluzione n. 381/E del 14 ottobre 2008). 

    L'agenzia ricorda che in riferimento al regime della ''cedolare secca'' a decorrere dall'anno 2011, l'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha previsto che, «In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare» per il predetto regime sostitutivo. 

    In altri termini, tale disposizione ha introdotto la possibilità per le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate,  che non agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni, di optare per l'applicazione del predetto regime. 

    Leggi anche: Cedolare secca 2022: guida al regime alternativo di tassazione dei redditi da locazioni

    Nel caso  di specie, l'Istante, in qualità di nudo proprietario, pur avendo la disponibilità ''di fatto'' di una parte dell'immobile gravato di usufrutto a favore della madre che intende locare a terzi, non può optare per il regime della cedolare secca, visto che tale regime si pone in alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario, ai fini dell'IRPEF, regime che, come specificato non è imputato al nudo proprietario ai sensi del citato articolo 26 del TUIR.

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Spese mediche rateizzate: spetta la detrazione agli eredi?

    Con Risposta a interpello n 192 del 6 febbraio le entrate forniscono chiarimenti sul trasferimento agli eredi delle rate di detrazione residue non fruite dal de cuius (Articolo 16–bis, comma 8, del TUIR).

    L'Istante dichiara che il marito ha sostenuto nel 2020 delle spese mediche per un intervento chirurgico, scegliendo di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo e indicando la prima rata in sede di presentazione del Modello REDDITI Persone Fisiche 2021.

    Poiché il coniuge è deceduto l'anno successivo, chiede se sia possibile trasferire agli eredi le rate di detrazione residue non fruite dal de cuius. 

    le Entrate ricordano che, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, è possibile detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro.

    Dette  spese  sono costituite esclusivamente  dalle  spese mediche  generiche e  di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

    Nel caso in cui tali spese eccedano, complessivamente, il limite di 15.493,71 euro annui, la citata disposizione normativa consente, in alternativa, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. 

    Come chiarito dalla risposta 3.1 della circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, la ''finalità della ripartizione della detrazione è, ovviamente, quella di consentire al contribuente, con problemi di capienza di imposta, di poter beneficiare interamente dell'agevolazione fiscale riconosciuta a fronte di un onere già sostenuto ed effettivamente rimasto a carico.''

    La medesima modalità di ripartizione della detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo è prevista, ai sensi della stessa lettera c) del comma 1 del citato articolo 15 del TUIR, per le spese  riguardanti i mezzi necessari alla locomozione dei soggetti disabili di cui, tra l'altro, all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

    Con riferimento a tali ultime spese, con la circolare n. 24/E del 7 luglio 2022 è stato chiarito che, nell'ipotesi in cui il contribuente che avesse optato per la ripartizione della spesa in quattro rate dovesse decedere prima di  aver beneficiato dell'intera detrazione, l'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius può detrarre in un'unica soluzione le rate residue.

    Nella fattispecie rappresentata, l'istante, nella dichiarazione dei redditi presentata per conto del de cuius, potrà indicare l'importo complessivo delle rate residue per beneficiare, in un'unica soluzione, della detrazione dall'imposta fino a concorrenza dell'imposta medesima. 

    Ciò in quanto, in  assenza di  una  esplicita disposizione di legge, la detrazione non fruita non si trasmette agli eredi. 

    Tale possibilità è, invece, prevista dall'articolo 16­bis, comma 8, secondo periodo, del TUIR ai sensi del quale per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione ivi indicata «….. in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene»

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Bonus acquisto casa under 36: spetta a chi compie 36 anni nel 2023?

    L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento della guida all’acquisto della casa con anche le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2023 per la prima casa under 36.

    Vengono aggiornate le FAQ contenute nell'ultima sezione della guida e nello specifico, a conclusione del documento, si risponde a due dubbi sull'acquisto prima casa under 36.

    Bonus acquisto casa under 36: spetta a chi compie 36 anni nel 2023?

    In particolare, un contribuente ha domandato quanto segue: "Compirò 36 anni a marzo 2023. Entro quale data dovrò stipulare l’atto di acquisto della prima casa per avere diritto alle agevolazioni per gli under 36. Posso farlo entro il mese di febbraio 2023?"

    L'agenzia replica specificando che, le agevolazioni in materia di imposte indirette in favore di giovani acquirenti di una prima casa di abitazione sono state introdotte dall’articolo 64 del decreto legge n. 73/2021 e si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge) e il 31 dicembre 2023 (data stabilita dalla legge di bilancio 2023).

    I requisiti soggettivi per poter usufruire dei benefici fiscali sono due: 

    • non aver ancora compiuto l’età di 36 anni nell’anno in cui viene stipulato l’atto 
    • avere un ISEE (valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.

    Pertanto, il giovane acquirente avrebbe potuto usufruire delle agevolazioni, al ricorrere degli altri requisiti previsti dalla norma, se avesse stipulato un atto di acquisto di un immobile a uso abitativo entro il 31 dicembre 2022. 

    Al contrario, non potrà richiederle se l’atto è rogitato nel 2023, cioè nello stesso anno solare nel quale compie 36 anni di età. 

  • Lavoro Dipendente

    Periodo di comporto, cosa vuol dire ?

    Per periodo di comporto si intende il totale delle assenze per malattia  effettuate da un lavoratore dipendente. Vi è un tetto massimo , previsto generalmente nei contratti collettivi di lavoro , superato il quale il lavoratore può essere licenziato per "superamento del periodo di comporto " in quanto le assenze non sono piu compatibili con le esigenze aziendali
     In assenza di specificazione nel contratto collettivo  la legge fa riferimento a un "periodo  fissato dagli usi o secondo equità".
    Quasi tutti i contratti di lavoro, in caso di superamento del periodo di comporto, consentono al lavoratore di richiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita.
    Attenzione inoltre al fatto che nella determinazione del periodo di comporto di solito  non rientrano ad esempio le assenze per particolari terapie salvavita, il puerperio o le assenze per interruzione di gravidanza.  (Si tratta dei  periodi di aspettativa  normalmente non conteggiabili ai fini dell'anzianità retributiva).
    Nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 12568 2018 su un caso di recesso per superamento del periodo di comporto intimato prima della scadenza effettiva del periodo,  si specifica che il superamento del comporto costituisce, ai sensi dell’art. 2110 c.c., una situazione autonomamente giustificatrice del recesso, che deve, però esistere già anteriormente alla comunicazione dello stesso, per legittimare il datore di lavoro al compimento di quest'atto, ove di esso costituisca il solo motivo . 
    Nella stessa sentenza   si legge anche che "secondo ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa S.C. (cfr., ex aliis, v. Cass. n. 24525/14; Cass. n. 12031/99; Cass. n. 9869/91), ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di licenziamento, vale a dire una situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all'art. 2119 cod. civ. e agli artt. 1 e 3 legge n. 604 del 1966".

     

  • Fatturazione elettronica

    Come indicare il n. della dichiarazione d’intento nella fattura elettronica?

    Con un comunicato del 22.12 pubblicato nella sezione FAQ – Risposte alle domande più frequenti – Tutte le domande, le Entrate

    aggiornano due risposte precedenti relative alla fatturazone elettronica.

    In particolare nel comunicato viene specificato che "gli aggiornamenti/integrazioni si riferiscono esclusivamente alle FAQ n. 49 e  n.150, l’Agenzia provvederà ad aggiornare l’intera sezione dedicata alle FAQ il prima  possibile".

    Nel dettaglio, la FAQ n. 49 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 22 dicembre 2022 risponde alla seguente domanda:

    "Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere come indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d’intento ricevuta".
    Le Entrate specificano che la fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, da trasmettere al sistema SDI utilizzando nel campo Natura il codice specifico N3.5 “Non imponibile a seguito di dichiarazioni d'intento”, deve contenere, ai fini IVA, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale (il comma 1, lettera c, dell’art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17 è stato modificato dall’articolo 12 septies del d.l. n. 34/2019 convertito con la legge n. 58 del 28/06/2019). 

    Come disposto dal provvedimento n. 293390/2021 del 28 ottobre  2021, l’informazione deve essere inserita utilizzando il blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, a livello di  singola linea di fattura, per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:

    • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
    • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della  dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es.  08060120341234567-000001)
    • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

    Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, il blocco “Altri dati gestionali” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione “Beni e servizi” come riportato nell’immagine seguente:

    *Fonte immagine Agenzia Entrate

  • Edilizia

    APE- anzianità professionale edilizia- chi ha diritto?

    L’Anzianità Professionale Edile, o più comunemente APE Edile, è un premio collegato all’anzianità lavorativa che l’operaio matura nel settore edile, attraverso la sua iscrizione alle Casse Edili. 

    Si tratta, di un contributo versato interamente dalle imprese, previsto da tutti i Contratti nazionali di lavoro del settore edile.

    Viene attribuita in particolare agli operai che  hanno svolto nel biennio precedente  almeno 2100 ore di lavoro ordinario . 

    Si conteggiano anche :

    • le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall’INPS; 
    • le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall’INAIL; 
    • le ore accreditate in via convenzionale per congedo matrimoniale, per servizio militare, per astensione obbligatoria per maternità e per congedo parentale di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001.(Pper il riconoscimento di tali periodi figurativi è necessario presentare la relativa documentazione alla Cassa di riferimento (consigliabile informarsi presso gli uffici circa la documentazione da inviare). Non è sufficiente la comunicazione delle ore figurative da parte del datore di lavoro.

    Ciascun biennio scade il 30 settembre dell’anno precedente a quello dell’erogazione che viene effettuata dalle Casse, generalmente, in occasione del 1° maggio dell’anno in corso.Ad esempio, per l’anno 2022 va considerato il periodo 01/10/2019 – 30/09/2021. 

    L'indennità economica collegata all’Anzianità Professionale Edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l’operaio  l'ha percepita.L''importo da liquidare si calcola moltiplicando le ORE LAVORATE del 2° anno (nell'esempio: ottobre 2018 – settembre 2019) per la quota oraria stabilita contrattualmente a livello nazionale, e che dipende da:

    • qualifica del lavoratore
    • numero delle liquidazioni percepite

    Chi paga l'APE edile?

    La procedura per l'attribuzione e il pagamento della APE edile  prevede che :

    • le Casse  edili devono  inviare alla Banca Dati Ape Nazionale, istituita presso la CNCE, le ore ordinarie lavorate e figurative registrate per ogni singolo operaio. 
    • Le Casse Edili/Edilcasse acquisiscono ogni anno, e in modo automatico, dalla CNCE le ore dichiarate alle altre casse,  per il calcolo del premio complessivamente dovuto
    • Le Casse   effettuano i versamenti dei contributi del periodo prescritto incassati dalle imprese . e sono incaricate dei conteggi  sulla base delle risultanze della Banca Dati Ape Nazionale, alla quale chiedono il finanziamento 
    • Il versamento della prestazione APE ai lavoratori viene effettuata   direttamente dalle Casse Edili/Edilcasse territoriali aderenti.