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Tassazione dei premi sportivi 2024: regole per federazioni, ASD e soggetti privati
Con la Consulenza giuridica n. 956-69/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dei premi in denaro erogati in ambito sportivo dilettantistico.
L'istante è una Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e, si inserisce in un contesto normativo profondamente ridefinito dal D.lgs. 36/2021, che ha introdotto la figura del lavoratore sportivo e ha ridefinito la fiscalità legata a premi, compensi e contributi nel settore.
Tassazione dei premi sportivi 2024: regole per federazioni, ASD e soggetti privati
La Federazione ha individuato quattro macro-categorie di premi:
- Premi corrisposti direttamente dalla Federazione che comprendono i premi basati sulle classifiche delle manifestazioni sportive organizzate direttamente dalla FISE o tramite ASD/SSD affiliate; i cosiddetti sovrappremi, ovvero somme aggiuntive riconosciute per risultati federali nazionali o regionali.
- Premi erogati da ASD e SSD affiliate che riguardano i premi versati da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale, legati a eventi organizzati autonomamente, ma riconosciuti nel sistema federale.
- Premi di natura commerciale assegnati da imprese private o enti commerciali, in base a manifestazioni sportive organizzate a fini promozionali o di marketing. Non sono direttamente collegate all’attività istituzionale della Federazione.
- Premi connessi a rapporti di lavoro sportivo ossia compensi variabili legati a contratti di lavoro sportivo, che possono essere subordinati, autonomi o in forma di collaborazione coordinata e continuativa, secondo quanto previsto dal D.lgs. 36/2021.
La FISE ha proposto soluzioni interpretative differenziate per ciascun caso:
- Ritenuta del 4% per i premi erogati direttamente dalla Federazione (art. 5, D.L. 417/1991 e art. 28, DPR 600/1973).
- Ritenuta del 20% per i premi erogati da ASD/SSD a cavalieri, tecnici, allevatori (art. 36, comma 6-quater, D.lgs. 36/2021).
- Ritenuta del 20% o 30% per i premi da imprese, a seconda della residenza fiscale del percipiente.
- Tassazione ordinaria per i premi nell’ambito di contratti di lavoro sportivo, considerando le soglie di esenzione fino a 15.000 euro.
In tutti i casi, i premi non dovrebbero essere soggetti a Iva, a meno che non vi sia un rapporto di tipo professionale-autonomo tra erogatore e beneficiario.
Tassazione dei premi sportivi 2024: chiarimento ADE
L’Agenzia conferma la soluzione prospettata dall'istante ma introduce alcuni chiarimenti puntuali e importanti:
- Premi diretti della Federazione (tipo 1): ritenuta del 4% a titolo d’acconto per soggetti con attività di impresa, a titolo d’imposta per gli altri. Si applica anche ai non residenti, salvo convenzioni.
- Premi di ASD/SSD (tipo 2): se erogati ad atleti e tecnici tesserati per competizioni o raduni ufficiali, la ritenuta è 20% a titolo d’imposta, anche per non residenti.
- Premi da soggetti commerciali (tipo 3): la tassazione dipende dal tipo di beneficiario (persona fisica o giuridica) e dalla sua residenza. Le ritenute variano da 20% a 30%, se non esonerati.
- Premi da lavoro sportivo (tipo 4): se inclusi nel contratto, costituiscono parte della retribuzione e seguono il regime del lavoro dipendente o autonomo. La ritenuta è quella ordinaria, non si applicano le regole sui premi sportivi.
L’Agenzia ribadisce che, per essere soggetta a Iva, un’operazione deve avere presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali, oltre a un rapporto sinallagmatico tra le parti. Nel caso dei premi sportivi:
- non c'è sinallagma tra la partecipazione e l’erogazione del premio;
- non si configura un “corrispettivo” per una prestazione, ma un riconoscimento per meriti sportivi;
- l’Iva è dovuta solo nei casi di lavoro autonomo, dove il premio rappresenta parte del compenso pattuito.
Tabella riepilogativa
Tipologia premio Ritenuta fiscale Soggetti coinvolti Rilevanza Iva Premi FISE diretti 4% (acconto o imposta) Atleti, tecnici, tesserati No Premi da ASD/SSD 20% (imposta) Tesserati (atleti, tecnici) No Premi da aziende 20%-30% (a seconda della residenza) Persone fisiche o giuridiche No Premi da contratti Tassazione ordinaria (Irpef) Lavoratori sportivi Sì, se autonomi -
Ristretta base partecipativa: vale anche se i soci sono altre societĂ
Con società a ristretta base partecipativa si intende una società di capitali partecipata da un numero esiguo di soci, che, da un punto di vista operativo, si distingue da una società a capitale diffuso per il fatto che i soci possono avere un controllo diretto e permeante sulla società.
Dal punto di vista fiscale il legislatore non ha previsto una situazione di sfavore per le società che si trovano in questa situazione, ma giurisprudenza e prassi hanno inventato una presunzione semplice, su cui oggi si basano un gran numero di accertamenti nei confronti dei soci di società con numero esiguo di soci.
L’ipotesi è che, in una società a ristretta base partecipativa, nel momento in cui vengono contestati ricavi non contabilizzati o costi inesistenti, il maggior reddito conseguito dalla società (quello scaturente dalla contestazione) sia stato già distribuito ai soci, i quali a loro volta divengono oggetto di accertamento fiscale.
La logica vorrebbe che una tale contestazione restasse in capo alla società, il soggetto giuridico che ha conseguito l’eventuale maggior reddito, come previsto dal legislatore; secondo giurisprudenza e prassi, invece, è legittimo ritenere che tale maggior reddito sia stato distribuito, a meno che i soci non siano in grado di dimostrare il contrario.
La motivazione che sta alla base di questa contestazione è la presunzione che la ristrettezza dell'assetto societario implica un vincolo di solidarietà, e di reciproco controllo, dei soci nella gestione sociale, che non c’è invece in una società a capitale diffuso.
In principio questa presunzione semplice veniva applicata alle sole SRL, e si ipotizzava che questo fatto derivasse dalla natura di questo tipo di società, divenute, in conseguenza della riforma del diritto societario, una sorta di via di ibrido tra società di persone e società di capitali.
Con il passare del tempo però la presunzione è stata estesa anche alle SPA, e infine, oggi, persino al caso in cui i soci di una società oggetto di contestazione siano altre società, non importa se di capitali o di persone.
Questo tipo di contestazione è divenuta così frequente e dal perimetro di applicazione sempre più ampio, che, nell’ambito della riforma fiscale, l’attuale governo aveva previsto di disciplinare la fattispecie in modo tale da definire almeno il perimetro di applicazione e le fattispecie contestabili.
A qualcuno potrebbe sembrare strano il fatto che il legislatore avrebbe dovuto inserire nell’ordinamento una norma per mettere freno a delle contestazioni che non sono basate su altre norme, ma bisogna ammettere che l’intervento sarebbe stato auspicabile, quantomeno per ricostituire un livello minimo di certezza del diritto su questa questione.
Questione, va detto, che frena la diffusione delle società di capitali, in un paese in cui notoriamente le imprese sono troppo piccole e tendenzialmente individuali.
L’ordinanza 16035 del 16 giugno 2025
Con l’ordinanza numero 16035, pubblicata il 16 giugno 2025, la Corte di Cassazione estende il perimetro di applicazione della presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci di una società a ristretta base partecipativa anche al caso in cui i partecipanti alla società siano altre società, non importa se di capitali o di persone.
Secondo la Corte la presunzione “non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale”; ciò che deve essere valutato è se ogni livello societario, caratterizzato dalla ristrettezza della compagine sociale, costituisca o meno “un mero schermo rispetto alle persone fisiche, valido civilisticamente ma non opponibile al fisco”.
In ragione di ciò, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 16035/2025 emana il seguente principio di diritto: “in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione ai soci di maggiori utili, in corrispondenza di costi risultanti dalle scritture contabili ma disconosciuti, opera anche nel caso in cui la compagine sociale si componga esclusivamente di società, sia di persone sia di capitali, senza che ciò si ponga in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, allorquando il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell'assetto societario che implica un reciproco controllo dei soci nella gestione sociale con conseguente vincolo di solidarietà”.
Il principio emanato, a prescindere dal fatto che l’idea possa essere condivisa o meno, può presentare delle difficoltà di ordine concreto, in quanto non è chiaro in che maniera, materialmente, una società, socia di un’altra società, possa dimostrare il fatto di non aver ricevuto utili extracontabili, dato che questi già non sono iscritti nelle sue scritture contabili.
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Concessioni balneari: il Decreto al vaglio del Consiglio di Stato
ll decreto sugli indennizzi presentato, in estremis nella tarda serata del 31 marzo scorso, giorno di scadenza per la sua presentazione prevista dalla legge Salva-infrazioni, è ora presso il Consiglio di Stato per approvazione.
Il decreto dovrebbe contenere regole per gli indennizzi e per le concessioni 2025, dopo la trattativa con l'Europa.
Il 31 marzo una nota MIT specificava solamente "Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso alla presidenza del consiglio e al ministero dell’economia e delle finanze lo schema di decreto per la determinazione degli indennizzi relativi alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive, nonché per la rideterminazione degli importi unitari dei canoni, nel rispetto dei tempi promessi dal ministro Matteo Salvini"
Ricordiamo che una nota precedente datata 11 marzo evidenziava che il diritto a un indennizzo è tra le novità più rilevanti del decreto legge salva-infrazioni: 'L’indennizzo dovrà essere calcolato sugli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione a cui va aggiunta l’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni"
Occorre evidenziare che l'Europa ritiene che indennizzi troppo alti a carico dei subentranti possano di fatto disincentivare il passaggio delle concessioni balneari.
I funzionari europei hanno sottolineato che non possono essere considerati valore aziendale, avviamento, spese relative a marchi e brevetti.
Per l'UE vanno esclusi beni diversi da quelli immateriali strettamente necessari per la fornitura del servizio e che risultano trasferiti al nuovo concessionario.
Inoltre, sono esclusi dal calcolo non solo le strutture abusive ma anche tutte le strutture fisse ad eccezione di quelle strettamente necessarie per fornire il servizio e di quelle di “difficile rimozione” acquisite dallo Stato che devono essere comunque menzionate nel bando di gara.
Una Nota ANCI del 27 giugno evidenzia: “Chiediamo al MIT di procedere con l’adozione del decreto annuale, per consentire ai Comuni di calcolare i canoni demaniali marittimi per l’anno 2025, che vanno pagati entro il 15 settembre” Lo ha dichiarato Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, vice presidente Anci e delegato a Demanio marittimo e porti.
Inoltre lo stesso Silvetti ha commentato: “Come è noto, il decreto interministeriale MIT-MEF sugli indennizzi per le concessioni balneari interviene anche sugli importi unitari dei canoni per le concessioni, rilasciate ex novo o rinnovate, con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei. Si tratta di un sistema di calcolo molto complesso. Infatti l’aggiornamento dei canoni prevede un incremento lineare del 10% di tutti gli importi previsti dalla normativa precedente, ai quali vanno applicate le rivalutazioni Istat a partire dal 1999. I nuovi canoni si applicano a decorrere dal 1 aprile 2025; questo fa presumere che, per il primo trimestre di quest’anno, restino in vigore gli importi precedenti. A fronte di questa complessità chiediamo al MIT, non appena sarà concluso l’iter del decreto indennizzi, di fornire indicazioni ufficiali circa le misure unitarie dei canoni aggiornate per il 2025. Il gettito di questa entrata non va, neppure in minima parte, a beneficio dei Comuni, sui quali ricadono soltanto gli oneri dell’attività amministrativa richiesta”.In attesa di leggere il testo del Decreto Interministeriale riepiloghiamo i contenuti della norma sugli indennizzi evidenziando che l'indennizzo da corrispondere al concessionario uscente da parte del concessionario entrante, riconosce un ruolo centrale per i Commercialisti accolto con favore dal CNDCEC.
Leggi anche Concessioni balneari: gare obbligatorie entro 2027 con eccezioni
Concessioni balneari: la perizia per l’indennizzo al concessionario uscente
Il Presidente Elbano de Nuccio sulla norma sugli indennizzi commentava che: “a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante” e il valore dell’indennizzo “è determinato con perizia rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”.
La norma recita esattamente quanto segue: in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2025.
Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un’equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall’ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista ovvero di un collegio di professionisti nominati dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all’avvenuto pagamento dell’indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio.
Si attende il testo del decreto attuativo MIT.
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Elenco Certificatori TCF: regole e modello per le domande
È stato approvato il regolamento del CNDCEC che istituisce l’elenco degli iscritti nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati alla certificazione del tax control framework, TCF
L’iscrizione avviene a seguito di domanda e richiede il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall'art 2 del DM 12 novembre 2024 n. 212, oltre alla iscrizione all’albo da più di cinque anni.
La domanda va inviata al CNDCEC con uno specifico modello approvato e deve contenere tutte le informazioni richieste dall’art. 4 del regolamento.
Elenco Certificatori TFC: chi può iscriversi
Nell’Elenco sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti di durata minima di iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e i requisiti di onorabilità e professionalità di cui, rispettivamente, agli articoli 1, comma 2, e 2 del Decreto interministeriale.
Il CNDCEC approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.
Il professionista che richiede l’iscrizione nell’Elenco inoltra al CNDCEC la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato con i relativi allegati, contenente:
- l’indicazione delle generalità, del codice fiscale e dell’Ordine territoriale, del numero e della data di iscrizione alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- l’attestazione del requisito di professionalità di cui all’articolo 2, comma 3, del Decreto interministeriale;
- le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardanti i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto interministeriale;
- le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la pendenza di procedimenti per i reati richiamati all’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto interministeriale di cui ha formale conoscenza, ovvero la sussistenza di atti impositivi a suo carico, anche non definitivi, emessi dall’Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00;
- le dichiarazioni relative alla sussistenza delle cause di esonero totale o parziale dalla partecipazione ai percorsi formativi per il rilascio dell’attestazione relativa al possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto interministeriale, previste, rispettivamente, ai paragrafi 4 e 5 del Protocollo di intesa;
- la dichiarazione di impegno a comunicare senza indugio ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
- l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale effettuare le comunicazioni ai fini dell’iscrizione e del recapito telefonico.
Attenzione al fatto che la documentazione comprovante lo svolgimento di incarichi e funzioni che danno diritto a beneficiare delle cause di esonero totale o parziale di cui al comma 2, lettera e) deve essere presentata, in copia, in allegato alla domanda di iscrizione, unitamente alla dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità all’originale delle copie allegate.
La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, deve essere presentata, unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata, al CNDCEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata:
Il CNDCEC verifica la sussistenza dei requisiti e ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le verifiche sono sottoposte alla valutazione della Commissione paritetica di valutazione di cui all’articolo 5 la quale rilascia un parere non vincolante sulla domanda di iscrizione.
Elenco Certificatori TFC: come fare domanda
Il procedimento di iscrizione, ai sensi dell'art 7 del regolamento di cui si tratta deve essere concluso entro novanta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, nei casi di cui al comma 4 e all’articolo 5, comma 7 dello stesso regolamento, entro centoventi giorni.
Può essere richiesta, per una sola volta, l’integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa assegnando al richiedente un termine non inferiore a quindici giorni per l’invio della documentazione integrativa.
La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine per l’iscrizione, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
La mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta comporta rinuncia alla domanda di iscrizione nell’Elenco.
Gli iscritti sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal momento in cui ne hanno conoscenza, al CNDCEC:
- il venir meno dei i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto interministeriale
- l’avvio di procedimenti penali per taluno dei reati richiamati all’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto interministeriale di cui abbiano avuto formale conoscenza,
- la notificazione di atti impositivi a loro carico, anche non definitivi, emessi dall’Amministrazione finanziaria, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.
Le richieste e le comunicazioni sono effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata.
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Lavoro autonomo: primi chiarimenti ADE su interessi, premi e crediti edilizi
L'agenzia delle Enrate con la Risposta a interpello n 171 del 26 giugno fornisce i primi chiarimenti sulla riforma dei redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 5 del Dlgs 192/2024, come modificata dal DL n 84/2025.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate affronta tre quesiti posti da un’associazione professionale tra commercialisti, in merito alla qualificazione fiscale di alcune componenti reddituali alla luce della nuova formulazione dell’art. 54 del TUIR, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2024
Il quesito si sofferma su:
- interessi attivi derivanti dal conto corrente bancario dell’associazione;
- trattamento del premio assicurativo professionale riaddebitato ai singoli assicurati;
- natura del provento da cessione di crediti edilizi acquistati a sconto.
La replica ADE in sintesi chiarisce:
- gli interessi da conto corrente restano redditi di capitale, esclusi dal reddito autonomo;
- i riaddebiti tra professionisti per spese comuni non generano né ricavi né oneri deducibili, se non per la parte effettivamente riferibile al soggetto;
- il differenziale positivo da crediti edilizi è rilevante ai fini del reddito professionale, con modalità di imputazione basata sul principio di cassa.
1. Gli interessi attivi bancari: redditi di capitale, non di lavoro autonomo
L’istante sostiene che gli interessi attivi da conto corrente non siano collegati all’attività professionale e, pertanto, debbano essere qualificati come redditi di capitale, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate conferma tale impostazione e chiarisce che gli interessi percepiti da conti correnti bancari costituiscono redditi di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), del TUIR, in virtù anche dell’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 54 TUIR ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L. 84/2025.La disposizione, in vigore per i redditi 2024 in poi, stabilisce che “Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al Capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale”.
Pertanto, tali somme non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, nonostante siano collegate ad un’attività associativa professionale, ma sono soggette a ritenuta alla fonte del 26% a titolo d’imposta, ex art. 26, commi 2 e 4, DPR 600/1973.Premi assicurativi professionali riaddebitati: esclusi dal reddito
L’istante descrive un meccanismo di copertura assicurativa collettiva secondo il quale l’associazione stipula una polizza per sé e per altri professionisti, con conseguente riaddebito pro-quota del premio a ciascun assicurato.
L’Agenzia ritiene che, in ottica di principio di onnicomprensività, introdotto dal nuovo art. 54 del TUIR, rilevano ai fini del reddito professionale solo gli importi correlati direttamente all’attività.In particolare:
- la quota di premio rimasta effettivamente a carico dell’Associazione è deducibile;
- la parte riaddebitata ai terzi non è deducibile in capo all’Associazione (non essendoci inerenza);
- le somme incassate a titolo di rivalsa del premio non costituiscono reddito di lavoro autonomo, in quanto non percepite “in relazione all’attività artistica o professionale” come richiesto dal comma 1 dell’art. 54 TUIR nella nuova versione.
Tale trattamento è coerente anche con precedenti prassi e giurisprudenza sul concetto di “inerenza” quale limite oggettivo alla deducibilità dei costi
Bonus edilizi acquistati a sconto: il differenziale è ora tassabile
Il quesito più rilevante attiene al trattamento del “provento” costituito dalla differenza tra valore nominale e prezzo d’acquisto di un credito d’imposta edilizio, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020.
In passato, sulla base della risposta n. 472/2023, tale differenziale non era ritenuto imponibile, non configurandosi come corrispettivo di una prestazione professionale o reddito classificabile ai sensi dell’art. 6 del TUIR.
Tuttavia, con l’introduzione del principio di onnicomprensività per il lavoro autonomo (art. 54 TUIR post D.Lgs. 192/2024), l’Agenzia muta orientamento chiarendo che il differenziale positivo derivante dall’acquisto scontato di crediti edilizi concorre alla formazione del reddito professionale, in quanto rientra nella nozione ampia di "tutti i valori percepiti in relazione all’attività", anche se non derivanti da prestazioni rese.
La tassazione segue il principio di cassa:il costo di acquisto del credito è deducibile nel periodo d’imposta in cui è sostenuto;
il valore nominale “incassato” tramite utilizzo in compensazione diventa rilevante ai fini IRPEF nel periodo d’imposta in cui viene effettivamente utilizzato per abbattere imposte e contributi.
Tale criterio impone, quindi, una spalmatura pluriennale della tassazione, in linea con il numero di rate previste per l’utilizzo del credito in compensazione.
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Deposito Bilanci ETS: istruzioni del Ministero per procedere entro il 30.06
Entro il 30 giugno, perchè la scadenza del 29 maggio cade di domenica, occorre depositare i bilanci degli ETS chiusi al 31 dicembre 2024.
Il Ministero del Lavoro in proposito ha pubblicato un avviso del 5 giugno con comunicazioni per i soggetti interessati precisando che
entro il 30 giugno 2025, tutti gli ETS, anche tramite la propria Rete associativa o un commercialista, dovranno effettuare presso il RUNTS il deposito di bilancio o rendiconto per cassa dell’esercizio chiuso il 31/12/2024.
Riepiloghiamo tutte le regole sul deposito bilanci ETS con novità introdotte dalla Legge 104/2024.
Deposito Bilanci ETS: entro il 30 giugno
La Legge n 104 del 4 luglio 2024 ha introdotto disposizioni rilevanti per le politiche sociali e gli enti del terzo settore.
Per approfondire leggi: Deposito Bilanci ETS: da termine fisso a termine mobile.
Su questa novità è intervenuta una nota del Ministero del lavoro datata 29 maggio che specifica che l’art. 48, comma 3 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), come modificato dalla Legge 104/2024, prevede che gli Enti del Terzo Settore depositino al RUNTS il bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa), con gli eventuali rendiconti delle raccolte fondi effettuate nell’esercizio precedente, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.
Entro la stessa scadenza gli enti che superano 1 milione di euro di entrate devono depositare il bilancio sociale.
Viene specificato che, per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, i 180 giorni scadono il 29 giugno 2025 ma, essendo domenica, il deposito potrà essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo, ossia entro lunedì 30 giugno 2025.
Attenzione al fatto che, il deposito si effettua esclusivamente attraverso il portale RUNTS. A tal fine occorre cliccare sulla voce “Accedi al Registro” e, come da indicazioni contenute nel manuale utente, e aprire una pratica di Deposito Bilancio.
Il mInistero precisa che non saranno considerati validi gli invii di bilanci/rendiconti effettuati via pec agli Uffici.In data 5 giugno lo stesso Ministero del Lavoro e politiche sociali, informa del fatto che a partire da martedì 10 giugno 2025, una volta aperta la pratica di deposito bilancio, nella schermata "Dati principali", a fianco dell'indicazione "Anno di riferimento" sarà presente il campo "Totale entrate".
In esso andrà inserito il valore presente:
- nel modello B (rendiconto gestionale) alla voce "Totale proventi e ricavi";
- nel modello D (rendiconto per cassa) alla voce "Totale entrate della gestione".
Attenzione al fatto che se nel bilancio il valore presenta delle cifre decimali, dovrà essere arrotondato al numero intero superiore, ad esempio valore di bilancio € 101.234,15: inserire 101235.
Una volta compilato il campo, proseguire normalmente fino all'invio della pratica.
In caso di necessità, consulta il Manuale Utente (file pdf).
Il Ministero precisa anche che la mancata compilazione del campo "Totale entrate" non consentirà di proseguire nella compilazione della pratica.
In caso di errore, gli Uffici del RUNTS potranno correggere il dato inserito, senza ulteriori conseguenze per gli Enti.
Il dato sul "Totale entrate" è finalizzato a migliorare la base informativa del sistema e razionalizzare la programmazione delle attività degli Uffici.
Gli Enti che hanno già depositato il bilancio/rendiconto per cassa 2024 prima dell'attivazione della funzionalità, non dovranno ripresentare la pratica di deposito bilancio.
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Erogazioni pubbliche: rendiconto per trasparenza fiscale entro il 30 giugno
La Legge. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza – articolo 1, commi 125 – 129), in seguito modificata dal DL n. 34/2019 prevede che le imprese e le associazioni che hanno ricevuto da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente delle erogazioni, quali:
- sovvenzioni,
- sussidi,
- vantaggi,
- contributi o aiuti,
- in denaro o in natura,
non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevuti, debbano darne specifica comunicazione.
Tale adempimento comunicativo va adempiuto entro il 30 giugno.
Attenzione al fatto che l’obbligo di comunicazione è previsto qualora l’importo dei suddetti contributi sia pari o superiore a 10.000 euro.
Trasparenza fiscale erogazioni pubbliche: come si adempie entro il 30.06
Ai sensi dell’art. 1 comma 125 ss. della L. 124/2017, scade il 30 giugno il termine per rendicontare le erogazioni pubbliche percepite nel 2024 da parte dei soggetti che inseriscono l’informativa sui siti internet
Stesso termine anche per i soggetti che inseriscono l’informativa nella Nota integrativa e che approvano il bilancio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
L'ultima modifica normativa in materia c'è stata con la Legge n 160/2023.
Nel dettaglio sono destinatarie dell'obbligo:
- enti non commerciali quale: associazioni di protezione ambientale, associazioni di consumatori, associazioni, ONLUS, fondazioni, cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri
- imprese.
Per gli enti commerciali occorre pubblicare le informazioni:
- nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno oppure
- nella Nota integrativa (ove predisposta), nel termine previsto per l’approvazione del bilancio.
Per le imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese occorre pubblicare le informazioni nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine per l’adempimento coincide, quindi, con quello previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.
Qualora il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (e, quindi, per il bilancio 2024, entro il 30 giugno 2025), anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita.
Per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata occorre pubblicare:
- sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno oppure
- nella Nota integrativa nel termine previsto per l’approvazione del bilancio.
Per imprenditori individuali, società di persone e micro imprese occorre pubblicare su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno.
Trasparenza fiscale erogazioni pubbliche: sanzioni per chi non adempie
E' bene specificare che in caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza è prevista una sanzione amministrativa pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, e la sanzione accessoria dell’adempimento della pubblicazione.
Inizialmente l'entrata in vigore delle sanzioni era previsto a partire dal 1 gennaio 2020 ma l’articolo 1, comma 28-ter del decreto Milleproroghe (L.15/2022, di conversione del D.L. 228/2021) ha prorogato ulteriormente al 31 luglio 2022 (al posto del 1 gennaio 2022) l’applicabilità delle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi formativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2021.
Inoltre, l’articolo 3 septies del decreto Milleproroghe ha introdotto un’ulteriore proroga anche per l’anno 2022 e le sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.