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Autoproduzione energia PMI da fotovoltaico: domande entro il 30 settembre
Entro il 30 settembre è possibile presentare la domanda di agevolazione per il sostegno agli investimenti per autoproduzione da fonti rinnovabili nelle PMI.
Con Decreto 30 giugno sono state disciplinate le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno di programmi di investimento coerenti con le finalità della Misura 7, Investimento 16 – Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il medesimo decreto disciplina, altresì, gli schemi di presentazione della domanda di agevolazione nonché l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria, nonché gli ulteriori elementi atti a definirne i criteri di ammissibilità.
Le risorse residue – rivenienti dall’attuazione dello sportello agevolativo disciplinato dal decreto 14 marzo 2025 – destinate alla misura sono 178.668.093,00 euro, di cui il 40% riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.
Autoproduzione energia PMI da fotovoltaico: beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI operanti sull’intero territorio nazionale, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.
Autoproduzione di energia PMI da fotovoltaico: interventi ammessi
La misura “Sostegno per l’autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili nelle Pmi – FER” prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito,
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria e assegnate ai programmi di investimento realizzati per un ammontare di spese ammissibili non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila) e non superiore a euro 1.000.000,00 (un milione) nella misura massima del:
- 30% per le medie imprese;
- 40% per le micro e piccole imprese;
- 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
- 50% per la diagnosi energetica.
Autoproduzione di energia PMI da fotovoltaico: domande di agevolazione dal 4 aprile
La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 8 luglio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 30 settembre 2025.
Il Soggetto Attuatore provvede, con congruo anticipo rispetto alla predetta data di apertura dello sportello, a rendere disponibili nel proprio sito internet e su quello del MIMIT i modelli e le modalità in base alle quali deve essere redatta la domanda di agevolazione e la documentazione da allegare alla stessa.
L’accesso alla piattaforma informatica:- a) prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
- b) è riservato al rappresentante legale dell’impresa richiedente ovvero al soggetto delegato cui è conferito il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione della domanda tramite la citata piattaforma informatica.
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Elezioni Commercialisti 2026: si vota il 15 e 16 gennaio
Il Consiglio Nazionale dei commercialisti, in data 6 agosto, ha deliberato che le elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali in carica nel periodo febbraio 2026 – febbraio 2030 si terranno nei giorni 15 e 16 gennaio 2026.
Nelle stesse date avranno luogo anche le elezioni del Collegio dei Revisori/Revisore unico e dei Comitati Pari Opportunità territoriali.
Lo comunicava lo stesso Consiglio nazionale con l’informativa 124/2025.
Inoltre il Regolamento elettorale, adottato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 20 maggio 2025, trasmesso al Ministro della Giustizia per l’approvazione è stato approvato, vediamo tutti i dettagli.
Elezioni Commercialisti 2026: si volta il 15 e 16 gennaio
Con un comunicato stampa dell'11 settembre il CNDCEC informa del fatto che il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha approvato il 9 settembre il regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del collegio dei revisori.
Lo stesso Consiglio nazionale, nella seduta del 6 agosto 2025, aveva deliberato le date del 15 e 16 gennaio 2026 per lo svolgimento della tornata elettorale e aveva contestualmente trasmesso il regolamento al Ministro della Giustizia per l’approvazione.
Il presidente De Nuccio ha commentato l'approvazionie specificando quanto segue:
“Con l’ok del Ministero della Giustizia al regolamento si compie un altro passo del percorso elettorale della nostra categoria. In questi mesi è stata fatta circolare l’ipotesi che fosse in atto il tentativo di ottenere una proroga di queste elezioni. In realtà, come ho avuto più volte modo di affermare pubblicamente, il percorso elettorale non è mai stato messo in discussione e ha seguito il suo normale iter. Le elezioni si terranno regolarmente con il sistema elettorale attualmente vigente. Con l’approvazione del regolamento da parte della Giustizia vengono dunque clamorosamente smentite ipotesi messe strumentalmente in campo nell’irresponsabile tentativo di bloccare la riforma del nostro ordinamento professionale”.
Riforma professione Commercialisti ed Esperti Contabili
Inoltre sempre a tema professioni occorre evidenziare che in data 11 settembre il Cdm ha approvato la riforma dell’Ordinamento dei Commercialisti ed Esperti Contabili, con un Disegno di legge delega presentato dal ministero della Giustizia.
Come evidenziato dal comunicato stampa del Governo il testo mira a riorganizzare le attività professionali e a valorizzare i profili multidisciplinari della categoria dei commercialisti ed esperti contabili, al fine di rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato.
Il Governo è delegato a riordinare le attività professionali, distinguendo quelle riservate per legge da quelle che connotano tipicamente la professione nell’ambito tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e giuslavoristico.
Attenzione al fatto che si prevede la revisione della disciplina del tirocinio, con la possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi, triennale per gli esperti contabili e magistrale per i commercialisti, al fine di ridurre i tempi per l’abilitazione e favorire un accesso più rapido al mondo del lavoro.
Si introducono misure per definire una disciplina specifica per le società tra professionisti, regolamentandone l’iscrizione all’albo e il funzionamento, in linea con gli obiettivi di semplificazione e innovazione.
Si rafforza l’obbligo di aggiornamento professionale per gli iscritti, con particolare attenzione alle nuove materie emergenti, come la crisi d’impresa.
Leggi Riforma Commercialisti approvata: testo del DDL e novità per approfondimento.
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Non è causa di cessazione del CPB il cambiamento dell’ATECO
Nella risposta a interpello n 236 del 10 settembre le Entrate chiariscono come comportarsi se nella dichiarazione in corso cambia il codice ATECO entrato in vigore dal 1° aprile scorso.
In particolare, la società istante Alfa S.r.l. semplificata, operante come agente plurimandatario nel settore del noleggio di autoveicoli, ha fino ad ora utilizzato il codice ATECO 45.11.02, non perfettamente corrispondente alla sua attività di intermediazione pura, ma il più vicino disponibile nelle tabelle ATECO 2007.
A partire dal 1° gennaio 2025, entra in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che introduce il codice 77.51.00, specificamente riferito ai servizi di intermediazione per il noleggio e il leasing operativo di autoveicoli, senza che l’intermediario fornisca direttamente i veicoli.
La società, intenzionata ad aderire al CPB per gli anni 2025 e 2026, chiede se il cambio di codice ATECO, che implica anche il passaggio da un modello ISA (CM09U) a un altro (EG61U), comporti la cessazione dell’efficacia del Concordato, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 13/2024.
Non è causa di cessazione del CPB il cambiamento dell’ATECO
L’art. 21, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce che il CPB cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui: «il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente».
Tuttavia, la cessazione non si verifica se per la nuova attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) (art. 9-bis del D.L. n. 50/2017).
L’Agenzia conferma che la variazione del codice ATECO dovuta all’aggiornamento ISTAT non comporta, di per sé, la cessazione del CPB, anche se implica l’utilizzo di un diverso modello ISA, purché non vi sia una modifica sostanziale dell’attività realmente svolta.
Il cambio codice ATECO obbligatorio dal 1° aprile 2025 non implica automaticamente la cessazione del CPB.
- il nuovo codice 77.51.00 riflette con maggiore precisione l’attività effettivamente svolta dall’istante, senza rappresentare una modifica sostanziale rispetto al passato;
- anche se si passa da un ISA all’altro (CM09U → EG61U), la ratio della norma è rispettata, perché l’attività rimane invariata nella sostanza.
Secondo l’Agenzia, per la corretta gestione del CPB e delle dichiarazioni:
- nel modello UNICO 2025 (anno d’imposta 2024) deve già essere utilizzato il nuovo codice ATECO 77.51.00 e il relativo ISA EG61U, non più il precedente modello DM09U;
- non è necessario presentare una variazione dei dati anagrafici per il solo aggiornamento del codice ATECO, salvo diversa disposizione normativa.
L'Ade evidenzia quindi che l’eventuale variazione di indice sintetico di affidabilità fiscale (Isa) dovuto alle modifiche nei codici attività derivante dalla nuova classificazione Ateco 2025 non è, di per sé, motivo di esclusione dall’opzione per il concordato preventivo biennale (Cpb) per i periodi d’imposta 2025-2026.
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Concordato preventivo: quando emettere nota variazione
Le Entrate con la Risposta a interpello n 234 del 9 settembre replicano a dubbi sul concordato preventivo, consecuzione tra procedure concorsuali, ed emissione nota di variazione ex art. 26 d.P.R. 633 del 1972
L'istanza è stata presentata dalla società Alfa, esercente attività di commercio di articoli sportivi creditrice commerciale nei confronti della società Beta, attiva nel settore della vendita al dettaglio, che per crisi di liquidità, è divenuta insolvente nei confronti dei propri fornitori.
La società ha provato ad accedere nell’anno 2020 a una procedura di concordato preventivo, che prima ammessa, è stata poi revocata.
Nel 2022, la società Beta ha proposto un nuovo ricorso per concordato preventivo in continuità aziendale, ottenendo l’omologa di un piano di riparto da adempiere entro la fine dell’anno 2027 con una generale falcidia dei crediti, compreso quello vantato dalla società Alfa.
La società creditrice Alfa ha presentato interpello all’Agenzia delle entrate per conoscere le corrette modalità per il recupero dell’Iva fatturata ma che, all’esito della procedura di concordato, verrà incassata soltanto parzialmente.L'istante ha domandato:
- se al caso prospettato debba applicarsi l’articolo 26 del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) nella formulazione ante o post riforma del 2021 a opera del decreto "Sostegni-bis". Il legislatore ha introdotto nella norma i commi 3-bis e 10-bis che stabiliscono la possibilità per il cedente/prestatore di emettere una nota di credito dal momento in cui il cessionario/committente è assoggettato a una procedura concorsuale, ovverosia dal momento dell’apertura della procedura medesima.
- se il recupero dell’Iva possa avvenire all’esito del piano di riparto, quindi al momenti d’infruttuosità della procedura concorsuale, poiché al verificarsi di tale condizione vi è la “ragionevole certezza” dell’incapienza del patrimonio del debitore.
Concordato preventivo: quando emettere nota variazione
La replica dell'agenzia ai due quesiti ha specificato quanto segue:
- ha escluso il ricorrere di un’ipotesi di una “consecuzione” tra le due procedure concorsuali. Nella specie, la prima procedura di concordato aperta nel 2020 non è “confluita” nella seconda aperta nel 2022, ancorché in presenza di un originario stato di insolvenza. Tanto perché, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, la “consecuzione” prescinde dalla semplice successione cronologica, ma richiede una “unicità della causa”. Riscontrata, quindi, l’autonomia tra le due procedure, per l’Agenzia bisogna fare riferimento alla data di avvio del secondo concordato preventivo. Per questo motivo, pertanto, la norma di riferimento è l’articolo 26 Dpr n. 633/1972 nella sua nuova formulazione;
- l’Agenzia ha richiamato un precedente documento di prassi (lcircolare n. 20/E del 2021), precisando che, laddove il cedente scelga di insinuarsi al passivo e di non emettere la nota di credito al momento dell’apertura della procedura concorsuale (ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis del Dpr n. 633/1972), e la procedura si riveli infruttuosa, il cedente ha la possibilità di avvalersi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 26 del decreto Iva. Può insomma attendere la definitività del piano di riparto infruttuoso che attesta il mancato definitivo pagamento del corrispettivo ed emettere la nota di variazione con detrazione dell’imposta.
L’Agenzia, condividendo la soluzione proposta dalla Società, ha chiarito che nel caso in concreto non rileva il principio della consecuzione tra le procedure concorsuali; che va applicato l’articolo 26 del Dpr Iva, come novellato dal decreto "Sostegni-bis" e che l’istante può attendere la conclusione della procedura di concordato ed emettere nota di variazione in diminuzione in caso di esito infruttuoso della stessa.
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Bonus adozioni internazionali: come e quando fare domanda
In data 6 settembre 2025 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 207, l’Avviso riguardante il Decreto della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, firmato il 22 luglio 2025, recante “rimborso, ai genitori adottivi, delle spese sostenute per le adozioni concluse nell’anno 2024 e un ulteriore contributo per i genitori adottivi di minori con Special Needs”.
Possono richiedere il rimborso i coniugi, entrambi residenti sul territorio nazionale, le cui procedure di adozione si sono concluse tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024.
Bonus adozioni internazioanali: come e quando fare domanda
Con il Decreto n. 1686 dell’8 Giugno 2025 riparte il bonus adozione, l'agevolazione rivolta alle famiglie che hanno intrapreso un percorso di adozione internazionale considerato complesso e che, alla data del 1° Gennaio 2025, risulta ancora pendente.
La norma estende a partire dal 31 Luglio 2025, la possibilità di presentare domanda anche a chi non è riuscito a farlo entro la scadenza dello scorso anno, come prevista dal precedente Decreto del 29 Aprile 2024.
Le istanze per il rimborso potranno essere presentate dalle ore 00:01 del 10 settembre 2025, alle ore 23:59 dell’8 dicembre 2025, secondo le modalità indicate nel citato decreto.
I genitori adottivi possono presentare istanza di rimborso congiunta delle spese adottive mediante il sistema on line “Adozione Trasparente” del Dipartimento per le politiche della famiglia, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e CIE (Carta d’Identità Elettronica).
I genitori adottivi che hanno beneficiato dell’adozione di cui all’art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983 n.184 e coloro che, nei casi particolari previsti, hanno concluso la procedura adottiva senza l'assistenza di un Ente autorizzato, possono presentare istanza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: [email protected].
Assistenza verrà fornita a chi vuole inviare quesiti – esclusivamente per posta elettronica -all’indirizzo: [email protected] , non oltre 10 giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze di rimborso, indicando nell'oggetto “quesito DM rimborsi”.
Inoltre, è sempre attivo il Servizio della Linea CAI Rimborsi ogni mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (Tel: +39 06 67793222).
Ricordiamo che
- si tratta di un contributo economico destinato alle coppie che hanno avviato un’adozione internazionale complessa,
- l’importo dovrebbe variare da 3.500 a 6.500 euro, in base alla gravità delle difficoltà.
Una volta presentata la domanda, la Commissione per le adozioni internazionali valuterà le domande verificandone l’ammissibilità entro un termine di 60 giorni.
In caso di esito positivo, il contributo verrà erogato direttamente sull’IBAN indicato in fase di domanda.
Bonus adozione internazionale: requisiti
Le coppie richiedenti devono essere in possesso di specifici requisiti quali:
- aver avviato una procedura di adozione internazionale non ancora conclusa al 1° Gennaio 2025 che hanno conferito incarico a un Ente Autorizzato prima del 30 Gennaio 2020 e la cui procedura è ancora pendente al 1° Gennaio 2025;
- aver avviato l’adozione in Paesi con criticità geopolitiche come Cina, Ucraina, Federazione Russa e Bielorussia.
Attenzione al fatto che non sono previsti limiti di reddito o ISEE, né requisiti legati all’età dei genitori ma è sufficiente che la procedura adottiva sia riconosciuta come complessa secondo i criteri stabiliti dalla Commissione per le adozioni internazionali.
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Sport bonus 2025: prospetto erogazioni entro il 10 settembre
Gli ammessi allo sport bonus 2025 prima finestra devono, entro il 10 settembre, adempiere con le erogazioni e il relativo prospetto informativo.
Prima del dettaglio su come procedere all'adempimento ricordiamo che la seconda finstra, come di seguito dettagliato si aprirà dal mese di ottobre.
Sport bonus 2025: erogazioni entro il 10 settembre (prima finestra)
La prima finestra de bonus si è chiusa il 30 giugno e il Dipartimento dello sport ha pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi alla procedura del beneficio fiscale che potranno effettuare, entro il 10 settembre 2025, erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport Bonus 2025 – 1^ finestra).
In particolare, i soggetti beneficiari entro il 10 settembre 2025 dovranno:
- effettuare le erogazioni liberali (tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
- inserire in formato pdf ed in un unico file all’interno della piattaforma (sezione “messaggi”, icona “allegati”):
- 1) la quietanza di pagamento, con causale “sport bonus 2025 – 1^ finestra – ……… (inserire il numero seriale assegnato)”, da cui risultino visibili il CRO o il TRN;
- 2) la dichiarazione dell’Ente beneficiario dell’erogazione liberale.
Successivamente, il Dipartimento provvederà ad inoltrare all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti che hanno effettuato i bonifici secondo le modalità sopra indicate; sarà cura della stessa Agenzia inserire nei rispettivi cassetti fiscali gli importi dovuti.
Si ricorda, inoltre, che il Dipartimento, dopo la conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’avvenuto inserimento degli importi dovuti nel cassetto fiscale, pubblicherà l’elenco dei beneficiari del credito di imposta sul proprio sito.
I soggetti beneficiari del Credito d’imposta potranno utilizzarlo esclusivamente in compensazione – ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Vediamo ora le regole per la seconda finestra infatti dal 15 ottobre, salvo modifiche, sarà possibile presentare le domande delle imprese, che vogliono usufruire del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro, da effettuarsi in favore dei soggetti titolari o gestori di impianti sportivi pubblici.
Sport bonus 2025: seconda finestra da ottobre
Con la Legge di bilancio 2025 è stata estesa anche per l’anno 2025 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2019 all’art. 1 commi da 621 a 626, noto come sport bonus.
Attenzione al fatto che i soggetti che possono effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65 % dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.
Vengono fissate le seguenti condizioni:
- l'importo erogabile del bonus è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2024),
- l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 10 milioni di euro per l’anno in corso.
Anche per il 2025 il procedimento risulta definito dal DPCM 30 aprile 2019 e prevede l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio ed il 15 ottobre.
Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale.
A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento autorizza le imprese ad usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Le domande possono essere presentate tramite l'apposita piattaforma, qui raggiungibile.
Attenzione al fatto che, sul sito del Dipartimento dello sport nell'area delle domande è presente una guida con istruzioni dettagliate, si attende il relativo avviso di apertura.
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Carta dedicata a te 2025: le regole – il 10 settembre le liste ai Comuni
Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero del Lavoro e e il Ministero dell’Economia ha emanato il decreto 30 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025, che disciplina l’erogazione del contributo economico di 500 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità a favore dei nuclei familiari in stato di bisogno.
La misura, finanziata con 500 milioni di euro per il 2025 più le eventuali economie residue del “Fondo alimentare 2024”, mira a sostenere le famiglie colpite dal caro vita e a favorire un’equa distribuzione delle risorse sull’intero territorio nazionale.
Con il messaggio 2519 del 1 settembre 2025 INPS ha chiarito le indicazioni operative per.
- l’accesso alla misura in oggetto e per
- la gestione degli elenchi da parte degli operatori abilitati dei Comuni.
Con messaggio 2623 del 9 settembre l'istituto informa che in data 10 settembre 2025 alle ore 14:00, nell’applicativo web dedicato ai Comuni, sarà aperto il servizio in cui sono inserite le liste dei beneficiari per l’erogazione del contributo denominato “Carta Dedicata a te” per l’annualità 2025.
Vediamo di seguito tutte le istruzioni aggiornate.
Requisiti per ottenere il contributo
Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari residenti in Italia che, alla data di pubblicazione del decreto, possiedano:
- ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 15.000 euro annui;
- iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe comunale della popolazione residente.
Sono esclusi i nuclei che includono percettori di:
- Assegno di inclusione o Reddito di cittadinanza;
- Carta acquisti o altre misure di sostegno al reddito (nazionali, regionali o comunali);
- Trattamenti come NASPI, DIS-COLL, indennità di mobilità, CIG, fondi di solidarietà o altre integrazioni salariali.
Il contributo è unico per nucleo familiare e ammonta a 500 euro.
Modalità di erogazione, utilizzo – Accreditamento degli esercizi commerciali
L’erogazione avverrà tramite carte elettroniche prepagate e ricaricabili Postepay, messe a disposizione da Poste Italiane e consegnate agli aventi diritto a partire da settembre 2025.
Le carte saranno operative solo dopo l’accredito e dovranno essere utilizzate per il primo pagamento entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza del beneficio.
L’importo dovrà essere interamente speso entro il 28 febbraio 2026 e potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità indicati nell’allegato al decreto, con esclusione delle bevande alcoliche.
Tra i prodotti ammessi: carne, pesce, latte e derivati, uova, oli, pane, pasta, riso, cereali, ortaggi, frutta, legumi, alimenti per l’infanzia, miele, zucchero, caffè, prodotti DOP e IGP.
Gli esercizi commerciali che intendono accettare le carte dovranno presentare domanda al MASAF e aderire a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari, anche tramite sconti per i possessori delle carte.
Infine, il Ministero promuoverà una campagna di comunicazione nazionale e locale, con il coinvolgimento dei Comuni, per informare i potenziali beneficiari e garantire un’ampia diffusione della misura.
Individuazione e priorità dei beneficiari
L’INPS rende disponibile ai Comuni l’elenco dei beneficiari, stilato secondo questa priorità:
- nuclei con almeno tre componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2011 (priorità in base all’ISEE più basso);
- nuclei con almeno tre componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2007;
- nuclei con almeno tre componenti, a parità di condizioni con priorità all’ISEE inferiore.
I Comuni potranno assegnare eventuali carte residue anche a nuclei unipersonali in effettivo stato di bisogno.
Il numero di carte attribuite a ciascun Comune sarà calcolato per metà in base alla popolazione residente e per metà considerando la distanza del reddito pro capite comunale rispetto alla media nazionale.Le carte sono ritirate dai beneficiari del contributo presso gli uffici postali abilitati al servizio, secondo un criterio di scaglionamento, e non sono fruibili, con decadenza dal beneficio, se non viene effettuato il primo pagamento entro il 16 dicembre 2025.
Come vengono individuati i beneficiari – gestione elenchi comunali
Come detto i beneficiari non devono presentare domanda: sono automaticamente individuati tra i nuclei familiari residenti in Italia con:
- iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente;
- ISEE ordinario valido non superiore a 15.000 euro.
- Esclusi: nuclei con percettori di Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti o altre misure di sostegno economico; nuclei con percettori di NASpI, DIS-COLL, CIG, mobilità o altre integrazioni salariali.
INPS precisa che il numero massimo di carte per il 2025 è pari a 1.157.179.
Le carte già in uso negli anni precedenti restano valide se il beneficiario è riconfermato.
Il primo utilizzo del contributo 2025 va effettuato entro il 16 dicembre 2025, altrimenti si decade dal diritto.
La procedura e i termini
Come detto INPS aprirà il 10 settembre nella piattaforma dedicata, le liste dei beneficiari, ordinate secondo i criteri sopracitati, quindi :
- I Comuni hanno 30 giorni per verificare residenza ed eventuali incompatibilità, consolidando le liste.
- INPS rende definitivi gli elenchi e li trasmette a Poste Italiane, che attiva le carte.
- I Comuni pubblicano l’elenco definitivo dei beneficiari e inviano comunicazioni con le istruzioni di ritiro alle famiglie.
I rapporti operativi con i cittadini sono gestiti dai Comuni e da Poste Italiane (solo per la parte carta).
Gestione degli elenchi
I Comuni possono accedere all’applicativo web tramite il sito istituzionale www.inps.it, nell’Area tematica “Accesso ai servizi “l’INPS e i Comuni”, al menu “Servizi al cittadino”, selezionando la voce “Servizi” e poi “Carta dedicata a te”.
Gli operatori comunali possono accedere previa specifica abilitazione al servizio “Carta dedicata a te”, da richiedere con le modalità indicate nel citato messaggio n. 2519/2025. Una volta effettuato l’accesso all’applicativo web, dalla home page del sito istituzionale, gli stessi operatori possono visualizzare le liste dei beneficiari selezionati e selezionabili individuati tra i soggetti in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento.
INPS rammenta che i Comuni devono provvedere a consolidare, inderogabilmente, le liste dei beneficiari entro le ore 14.00 del 9 ottobre 2025, data di chiusura definitiva dell’applicativo web.
Nell’applicativo web messo a disposizione da INPS, gli operatori comunali possono utilizzare diverse funzioni:
- Beneficiari selezionabili: designazione e motivazione delle esclusioni.
- Esclusione beneficiario: in caso di assenza requisiti (es. misura incompatibile).
- Riammissione beneficiari: reintegro in graduatoria se tornano disponibili carte.
- Verifica comune residenza: per correggere eventuali errori ANPR.
- Blocca nucleo-trasferito: per beneficiari spostati ad altro Comune senza requisiti.
- Modifica indirizzo/CAP: aggiornamento dati anagrafici.
- Consolida liste beneficiari: chiusura definitiva della graduatoria.
- Sblocca consolidamento: riapertura in caso di necessità, entro i termini.
- Ricerca beneficiario: funzione rapida per Comuni medio-grandi.
Le istruzioni sono disponibili in un manuale nell’applicativo web.
L' Accesso avviene tramite area “INPS e i Comuni” sul sito INPS, sezione “Servizi al cittadino” → “Carta Dedicata a te”.
Per ottenere l’abilitazione, i Comuni devono inviare modulo MV62 via PEC alle strutture INPS territoriali, allegando documento d’identità dell’operatore e del firmatario. Gli operatori già abilitati negli anni passati non devono ripresentare la richiesta.
Le strutture territoriali INPS daranno priorità massima alle abilitazioni e al supporto tecnico, per consentire ai Comuni di rispettare i tempi previsti
Quali sono i beni di prima necessità
Come indicato, il contributo è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, come indicati nell'allegato 1 al decreto e che qui elenchiamo, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.
- Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole;
- Pescato fresco;
- Tonno e carne in scatola;
- latte e suoi derivati;
- uova;
- oli d'oliva e di semi;
- prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria;
- pizza e prodotti da forno surgelati;
- paste alimentari;
- riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale;
- farine di cereali;
- ortaggi freschi, lavorati, e surgelati;
- pomodori pelati e conserve di pomodori;
- legumi; semi e frutti oleosi;
- frutta di qualunque tipologia;
- alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula);
- lieviti naturali;
- miele naturale;
- zuccheri;
- cacao in polvere;
- cioccolato;
- acque minerali;
- aceto di vino;
- caffe', te', camomilla;
- prodotti DOP e IGP.