• Bilancio

    Deposito Bilancio 2026: modalità e scadenze

    La campagna bilancio 2026 deve ancora entrare nel vivo e si attende per marzo la pubblicazione della Guida di Unioncamere che al momento è ferma all'anno scorso: Guida sul deposito 2025.

    La guida descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci. Attendiamo quella aggiornata, ma nel frattempo riepiloghiamo le regole generali da conoscere.

    Il deposito del bilancio è un obbligo da parte di tutte le società di capitali che deve essere adempiuto per ciascun esercizio.

    La giurisprudenza è giunta alla conclusione che il mancato deposito del bilancio costituisce un’evidenza della causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 n. 3) c.c. “per l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea”.
    Per il deposito del bilancio di esercizio e dell’eventuale elenco soci annuale (per le SPA, le SAPA e le SCpA) è necessario utilizzare le funzioni di spedizione disponibili in: https://www.registroimprese.it/deposito-bilanci
    Attenzione al fatto che, come precisato anche da Unioncamere, il deposito del bilancio NON rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.

    Bilanci 2025 deposito 2026: scadenze e sintesi delle novità

    l termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 c.c.).
    Termini differenti sono stabiliti per i seguenti depositi:

    • Situazione patrimoniale Consorzi: entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
    • Situazione patrimoniale Contratti di Rete: entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
    •  Situazione patrimoniale Consorzi tra Enti Locali: entro il 31 maggio di ogni anno;
    • Situazione patrimoniale G.E.I.E.: entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
    • bilancio delle Aziende Speciali, Aziende Speciali Consortili iscritte alla Sezione Ordinaria e delle Istituzioni di Enti Locali iscritte nel REA : entro il 31 maggio di ogni anno;
    • Bilancio Sociale di Impresa Sociale: entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio sociale;
    • Bilancio di esercizio degli Enti del Terzo Settore (ETS) – non imprese sociali: entro 60 giorni dalla data di approvazione
    • Documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale delle società di mutuo soccorso (717): entro 60 giorni dalla data di approvazione.

    Attenzione al fatto che non è previsto alcun termine per il deposito del:

    • Bilancio Consolidato della società controllante;
    • Bilancio di Società estera avente sede secondaria in Italia, ad esclusione delle società creditizie e/o finanziarie;
    • Bilancio Consolidato di Società di persone interamente possedute da società di capitali.

    Sinteticamente le società di capitali devono procedere con l’approvazione del bilancio entro:

    • 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
    • 180 giorni in caso di particolari esigenze.

    Le scadenze 2026 per l’esercizio 2025 sono le seguenti: 

    • la scadenza 2026 per il deposito del bilancio 2025 è il 30 maggio 2026 (se approvato entro il 30 aprile);
    • entro il 29 luglio 2026 se si utilizza il termine straordinario di 180 giorni.

     Tabella di sintesi campagna deposito bilanci 2026 anno 2025

    Bilancio 2025 Termine ordinario Approvazione a 180 giorni
    Redazione progetto bilancio e relazione sulla gestione 30 marzo 29 maggio
    Trasmissione progetto di bilancio e relazione sulla gestione all'organo di revisione 30 marzo 29 maggio
    Trasmissione della relazione del collegio sindacale e dell’organo di revisione agli amministratori 15 aprile 15 giugno
    Deposito del bilancio e delle relazioni presso la sede sociale 15 aprile 15 giugno
    Approvazione del bilancio da parte dell’assemblea 30 aprile 29 giugno

    Deposito del bilancio presso il Registro delle imprese

    30 maggio 29 luglio

    Bilanco 2025 con deposito 2026. come si deposita

    Il deposito avviene in via telematica tramite la piattaforma DIRE delle Camere di Commercio e a tal fine è necessario:

    • redigere il bilancio in formato XBRL e firmarlo digitalmente;
    • allegare la documentazione prevista;
    • trasmettere la pratica tramite il sistema DIRE o tramite un professionista incaricato.

    La pratica di deposito deve contenere:

    • bilancio d’esercizio approvato;
    • nota integrativa;
    • eventuali relazioni sulla gestione e del revisore/collegio sindacale;
    • verbale dell’assemblea di approvazione;
    • dichiarazione di conformità (se trasmesso da un professionista);
    • elenco soci (per S.p.A., S.a.p.a. e consorzi).

    Deposito bilancio: sanzioni per chi non provvede

    Si ricorda che l’art. 2630 c.c. individua le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di deposito del bilancio:

    • "Art. 2630 – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi) Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 € a 1.032 €. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”

    Allegati:
  • Società tra professionisti

    Trasformazione in STP: come gestire le ritenute riattribuite

    Le ritenute d’acconto non si perdono con la trasformazione in STP ( srl)

    Con la risposta n. 85/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce un punto molto importante: i crediti possono essere riattribuiti e utilizzati anche dopo il passaggio da associazione professionale a società tra professionisti.

    Vediamo meglio il caso di specie.

    Trasformazione in STP: come gestire le ritenute riattribuite

    Con la Risposta n. 85/2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sulle ritenute maturare in uno studio associato che si trasforma in STP.

    Il caso analizzato è quello di uno studio associato che, a partire dal 1° gennaio 2026, si trasforma in una STP S.r.l., passando così da un regime di reddito di lavoro autonomo a uno di reddito d’impresa. 

    In tale caso, ci si domandava che fine facessero le ritenute maturate prima della trasformazione: quelle trattenute sui compensi dello studio, imputate per trasparenza ai soci, ma non interamente utilizzate.

    Queste ritenute possono ancora essere recuperate oppure si perdono con il cambio di veste giuridica?

    La risposta dell’Agenzia è netta le ritenute non si perdono, possono seguire il percorso già previsto in ambito associativo:

    • prima vengono attribuite ai soci, che le utilizzano in dichiarazione per compensare la propria IRPEF;
    •  poi, se restano eccedenze, possono essere riattribuite allo studio.

    Inoltre l’Agenzia chiarisce che questo meccanismo non si interrompe con la trasformazione. Anche se lo studio non esiste più nella forma originaria, ma è diventato una STP, le ritenute riattribuite possono essere utilizzate dalla nuova società.

    Secondo l'ADE il passaggio da reddito di lavoro autonomo a reddito d’impresa avrebbe potuto creare una frattura, anche perché le ritenute d’acconto, disciplinate dall’articolo 25 del DPR 600/1973, sono tipiche dei redditi di lavoro autonomo e non operano, in linea generale, per i redditi d’impresa. 

    Eppure, l’Agenzia supera questa possibile criticità e chiarisce che il credito si è già formato e, in quanto tale, non perde la sua validità.

    Alla base di questa conclusione c’è un principio ben preciso: la continuità fiscale

    La trasformazione, infatti, non comporta la nascita di un soggetto completamente nuovo, ma una semplice evoluzione giuridica dello stesso ente. 

    È quanto stabilisce l’articolo 2498 del codice civile, secondo cui il soggetto trasformato conserva diritti e obblighi.

    A questo si aggiunge il richiamo all’articolo 177-bis del TUIR, introdotto dal decreto legislativo n. 192/2024, che disciplina le operazioni di aggregazione tra professionisti. 

    La norma è chiara nell’affermare che tali operazioni devono avvenire in regime di neutralità fiscale, evitando salti o duplicazioni di imposta e garantendo la continuità dei valori fiscali.

    Pertanto secondo il quadro normativo le ritenute non sono legate al tipo di reddito, ma al soggetto che le ha maturate

    E se il soggetto continua a esistere, seppur in forma diversa, anche il credito continua a vivere.

    Nella fase dichiarativa, i soci continuano a scomputare le ritenute nel proprio modello Redditi PF relativo al periodo precedente la trasformazione.

    L’eventuale eccedenza può essere riattribuita allo studio associato e, a quel punto, confluisce nella posizione della STP, che potrà utilizzarla in compensazione tramite modello F24.

    È fondamentale garantire la corretta tracciabilità delle ritenute, coordinare le dichiarazioni dei soci e dello studio e gestire in modo preciso il periodo di imposta “di transizione”. 

    Ma il principio di fondo è ormai chiaro: non c’è dispersione del credito.

    In conclusione la trasformazione in STP non interrompe la storia fiscale dello studio. E le ritenute, lungi dall’essere un elemento critico, diventano un credito pienamente recuperabile anche nella nuova configurazione.

  • Dichiarazione 730

    730/2026: le agevolazioni per chi abita e lavora in montagna

    Il Modello 730/2026 dei dipendenti e pensionati tra le altre novità reca un credito di imposta per i dipendenti delle strutture sanitarie di montagna. Vediamo come indicarlo nella dichiarazione per l'anno di imposta 2025.

    Credito dipendenti strutture sanitarie di montagna: dove indicarlo nel 730/2026

    Tra le novità del 730/2026 vi è il Credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”ossia l'agevoalzione che spetta ai dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo.

    Tale credito va indicato nel modello 730/2026 nel RIGO G10 con il codice 3 (art. 6, comma 4, legge 12 settembre 2025, n. 131). 

    In particolare si tratta del credito riconosciuto annualmente ai dipendenti di strutture sanitarie che prestano servizio in un Comune di Montagna e prendono in locazione oppure acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo che ha una popolazione non superiore a 5.000 abitanti ed in esso insiste una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti. 

    È utilizzabile nella dichiarazione dei redditi ed è pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione oppure dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500.
    Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in corso di emanazione, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l’individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d’imposta di cui ai codici 1, 2 e 3.

    Inoltre sempre per chi abita e lavora in montagna ci sono da quest'anno agevolazioni nella dichiarazione ed in particolare:

    • il credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di montagna” o in un comune limitrofo;
    • il credito d’imposta per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Imprese della Moda: approvati sostegni per 100 milioni

    Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo viene pubblicata la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge dell'11 marzo 2026, n. 34).

    Tra le misure vi sono delle agevolazioni per il settore Moda, vediamo il dettaglio.

    Imprese della Moda: approvati sostegni per 100 milioni

    Con l'articolo 3 Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della moda si prevede che le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, attribuite agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa, come definite dall'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prive di impegni a favore di accordi di programma, affluiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un importo fino a 100 milioni di euro, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, al fine di sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo, di importo non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 20 milioni di euro, proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda.
    Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy saranno definite, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità che valorizzino, tra l'altro, l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato, nonche' i programmi proposti da aggregazioni di imprese, per la concessione delle agevolazioni ai soggetti di cui al comma 1.

  • Enti no-profit

    ONLUS: iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo

    A seguito della sopprossione dell’Anagrafe unica delle Onlusle Onlus iscritte nell’Anagrafe, che intendono continuare a operare come enti del Terzo Settore dovranno presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), entro e non oltre il 31 marzo 2026, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106. 
    Inoltre entro lo stesso termine, le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale dovranno presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.lgs. 112/2017.

    Onlus: come iscriversi al RUNTS entro marzo 2026

    L’ente interessato alla qualifica di terzo settore può presentare apposita istanza di iscrizione al RUNTS esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato, accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante della Onlus interessata o del legale rappresentante della rete associativa cui aderisca la Onlus medesima. 

    Per le Onlus con personalità giuridica, la relativa istanza sarà presentata a cura del notaio. 

    L’iscrizione al RUNTS è in ogni caso condizionata al buon esito dell’istruttoria dell’Ufficio RUNTS competente.
    Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106, con la presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, la Onlus interessata dovrà indicare, tra l’altro, la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritta, allegando:

    • atto costitutivo (in mancanza si rinvia all’articolo 8, comma 5, lett. a), del D.M. n.106/2020);
    • statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017;
    •  ultimi 2 bilanci consuntivi approvati, redatti secondo i modelli di cui al D.M. n. 39/2020.

    Sulla base dei documenti di prassi adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con note n 11560/220 e n 14432/2023 laddove dagli ultimi 2 bilanci approvati emerga che la Onlus interessata all’iscrizione al RUNTS abbia superato 2 dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2 del D.lgs. 117/2017, la stessa è tenuta a nominare l’Organo di controllo. 

    La nomina dell’Organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione (art. 30, comma 1 del D.lgs. 117/2017).

    Inoltre viene specificato che ai fini della percezione del contributo del cinque per mille sarà necessario che l’ente interessato, anche a seguito dell’iscrizione al RUNTS comunichi attraverso il sistema RUNTS i dati necessari per il pagamento del contributo del 5 per mille, secondo i termini e le modalità reperibili sul sito istituzionale, Accreditamento per gli Enti del Terzo Settore.

    Si ricorda che le Onlus che non intendano iscriversi al RUNTS sono tenute a devolvere il patrimonio, in ragione della perdita della qualifica, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. f) del d.lgs n.460/1997, richiedendo il preventivo parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributi imprese editrici periodici all’estero: domande entro il 31 marzo

    Il Dipartimento per l'Editori informa del fatto che entro il 31 marzo è possibile presentare domande per i contributi per Contributi alle imprese editrici di periodici italiani diffusi all'estero

    Il contributo è volto a sostenere le imprese editrici di periodici italiani all'estero che trattano argomenti di interesse per le comunità italiane, al fine di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nonché la promozione del sistema Italia all'estero.

    Accadi qui per tutta la modulistica.

    Contributi imprese editrici periodici diffusi all’estero: beneficiari

    Possono accedere ai contributi le imprese/associazioni che editano:

    • periodici editi e diffusi all'estero con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana;
    • periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

    Il contributo potrà essere richiesto per una sola testata.

    Per avere accesso ai contributi sono necessari:

    • anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata;
    • assenza di situazioni di collegamento o di controllo tra le imprese richiedenti il contributo;
    • divieto di distribuzione degli utili provenienti dall’esercizio dell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con clausola statutaria;
    • obbligo di dare evidenza, nell’edizione della testata, del contributo ottenuto negli anni precedenti nonché di altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo ricevuti;
    • impegno ad adottare misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesive dell’immagine e del corpo e della donna

    e per le imprese che editano i periodici in Italia:

    • diffusione prevalente all’estero in misura non inferiore al 60 per cento delle copie complessivamente distribuite;
    • regolare adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di lavoro e previdenza e dal contratto di lavoro applicato dall’impresa editrice;
    • iscrizioni al Registro delle imprese, ove richiesto dalla normativa vigente;
    • obbligo degli editori di essere proprietari della testata per la quale si richiede il contributo.

  • Successioni

    Imposta di successione 2026: tutte le regole da conoscere

    Dal 15 luglio 2025, per le successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025, l’imposta di successione che il contribuente deve autoliquidare in occasione della presentazione del modello di dichiarazione (decreto legislativo 18/09/2024, n. 139), viene calcolata in maniera automatizzata, come già avviene per le altre somme autoliquidate dal contribuente. 

    La procedura di compilazione della dichiarazione di successione, messa a disposizione dell’utenza, infatti, liquida l’imposta di successione (quadro EF) e dà la possibilità di visualizzare, mediante un prospetto riepilogativo, l’imposta ripartita per ciascun erede, chiamato e/o legatario. 

    Vediamo tutte le novità da conoscere.

    Dichiarazione di successione 2026: chi la presenta e quando

    La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

    La dichiarazione può essere presentata:

    • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici
    • tramite un intermediario abilitato (professionista o CAF) 

    Inoltre, il contribuente può prenotare un appuntamento per trasmettere il documento dopo averlo compilato.

    Devono presentare la dichiarazione di successione:

    • gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o – non essendo nel possesso dei beni ereditari – chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali,
    • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari,           
    • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta,              
    • gli amministratori dell’eredità,
    • i curatori delle eredità giacenti,              
    • gli esecutori testamentari,              
    • i trustee.

     Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.

    Dichiarazione di successione 2026: chi è esanerato

    Non c'è obbligo di dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:  

    • l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto,              
    • ha un valore non superiore a 100.000 euro,             
    • non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

    Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.

    Dichiarazione di successione 2026: come si presenta

    La dichiarazione di successione e domanda di volture catastali può essere presentata direttamente tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, alla quale si accede con un’utenza Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns).

    In alternativa, l’Agenzia mette a disposizione dell’utente anche un prodotto denominato Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali per la compilazione e l’invio della dichiarazione da installare sul proprio PC. 

    Tuttavia, prima di procedere all’installazione del software, per ulteriori indicazioni si consiglia di consultare la sezione “Servizi” presente nel menù posto a sinistra della presente pagina.

    La dichiarazione può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato (per esempio, professionisti o CAF).

    Il contribuente, inoltre, può prenotare un appuntamento presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate per richiedere la trasmissione telematica della dichiarazione di successione, dopo averla compilata.

    La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa (2° ricevuta).

    Con la compilazione della dichiarazione può essere richiesta una copia conforme della stessa (Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione), utile, ad esempio, per svincolare conti correnti oppure titoli. La copia conforme viene rilasciata dal sistema solo a seguito della regolare presentazione della dichiarazione (quarta ricevuta). Qualora tale copia non venga chiesta in dichiarazione, il contribuente può sempre recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia per ottenerla, avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).

    Imposta di successione 2026: come si paga

    Se si eredita un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte

    • ipotecaria
    • catastale
    • di bollo
    • la tassa per i servizi ipotecari e catastali e i tributi speciali in caso si richiesta dell’Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione.

    Imposta di successione: aliquote e franchigie

    In applicazione della riforma fiscale sulle imposte indirette (Dlgs 139/2024), l’imposta di successione viene liquidata secondo le seguenti modalità:

    • per le successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025 l’imposta di successione viene autoliquidata dal contribuente e calcolata in maniera automatica in sede di compilazione della dichiarazione di successione (quadro EF).
    • per le successioni aperte prima del 1° gennaio 2025, l’imposta, invece, continua ad essere liquidata dagli uffici territoriali competenti per la lavorazione della dichiarazione.

    Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono nello specifico:

    • 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro
    • 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro
    • 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia
    • 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

    Per i trasferimenti effettuati in favore di persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), è prevista una franchigia di 1,5 milioni di euro, ossia l’imposta si applica esclusivamente sul valore eccedente quell’ammontare (articolo 7, comma 2, Dlgs 346/1990).

    L’imposta, autoliquidata dal contribuente, deve essere corrisposta entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Il contribuente può scegliere di pagare l’imposta contestualmente alla presentazione del modello dichiarativo, assieme alle altre somme autoliquidate.

    Sia nel caso di pagamento contestuale alla presentazione della dichiarazione, sia in caso di pagamento successivo, si può optare per il versamento rateizzato, se l’importo da rateizzare non è inferiore a 1.000 euro (imposta da versare- acconto). In questo caso è dovuto un acconto almeno pari al 20% dell’imposta da versare, mentre la restante parte può essere rateizzata nel seguente modo:

    • per importi fino a 20.000 euro, è possibile optare per un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
    • per importi superiori a 20.000 euro è possibile optare per un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo.

    Allegati: