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Obbligo vidimazione e bollatura verbali Consiglio, Collegio dei Revisori e Assemblee
Con il Pronto ordini del 3 gennaio il CNDCEC si occupa di fornire chiarimenti su Vidimazione/bollatura libro verbali Consiglio, Collegio dei Revisori e Assemblee
Come specificato dalle Sentenze del Consiglio di Stato Sez. II n 3544 del 2020 e Cons. Stato Sez. VI n. 4923 del 2021 "il verbale, in quanto atto giuridico appartenente alla categoria degli atti certificativi, è il documento preordinato alla descrizione di atti o fatti, rilevanti per il diritto, compiuti alla presenza di un soggetto verbalizzante, appositamente incaricato di tale compito. Quindi il verbale è da annoverare entro la categoria degli atti amministrativi – certificativi in quanto è un documento preordinato alla descrizione di atti o fatti giuridicamente rilevanti compiuti in presenza del soggetto verbalizzante ed ha quindi lo scopo di garantire certezza alla descrizione degli accadimenti, documentandone l'esistenza”.
Peraltro, “ la non ascrivibilità del verbale agli atti collegiali comporta che la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio non è essenziale per la sua esistenza e validità, che possono essere incise solo dalla mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale redattore, ovvero dalla mancata indicazione delle persone intervenute”
Ciò premesso il CNDCEC ha chiarito che è possibile affermare che nell’Ordinamento della Professione di Dottore Commercialisti e di Esperto Contabile il verbale delle sedute di Consiglio e delle Assemblee è redatto e sottoscritto dal Segretario, quale pubblico ufficiale chiamato ad attestare, fedelmente e con capacità probatoria, quanto accaduto nel corso dell’adunanza.Infatti, l’art. 13, comma 4 dello stesso ordinamento professionale prevede che per le riunioni consiliari “Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario”.
Anche per l’Assemblea l’art. 18, comma 4, precisa che “Il presidente e il segretario del Consiglio sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'Assemblea degli iscritti”.
Risulta, pertanto, che sia proprio la Legge Professionale ad attribuire al Segretario dell’adunanza, sia essa consiliare che assembleare, la funzione di pubblico ufficiale redattore del relativo verbale.In questi casi, quindi, il Segretario assume una funzione certificativa che di norma è, invece, appannaggio dei soli notai.
Peraltro, si ricorda che il Codice Civile (art. 2421) prevede solo a carico delle società l’obbligo della bollatura e della numerazione dei seguenti libri:
- libro dei soci
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione
- libro delle obbligazioni
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
- libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies del Codice Civile
Non si rivengono pertanto norme che impongano alcun obbligo di “bollatura o vidimazione” dei verbali del Consiglio dell’Ordine e dell’Assemblea degli iscritti proprio perché l’Ordinamento Professionale attribuisce al Segretario dell’adunanza una funzione certificatoria, atta ad attribuire efficacia probatoria al contenuto complessivo del documento.
Viene precisato che, nulla vieta ovviamente che ciascuna amministrazione, nella propria autonomia, possa valutare l’attivazione di livelli di certificazione maggiori rispetto a quanto stabilito dalla legge attraverso previsione esplicita nel proprio regolamento di funzionamento.
Con specifico riferimento al libro verbale del Collegio dei revisori è d'obbligo richiamare la Circolare vademecum per la revisione amministrativo-contabile negli enti pubblici della Ragioneria generale dello Stato, che sul tema della verbalizzazione delle attività di verifica dell’organo di controllo puntualizza che, in linea con le disposizioni del codice civile art. 2421 – ultima comma, e quindi in analogia a quanto previsto per i verbali relativi al collegio sindacale delle società, lo stesso, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio.
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Licenze servizi postali: attivo il nuovo portale MIMIT per richieste e rinnovi
Il MIMIT informa che è attivo il nuovo portale per la gestione delle licenze e autorizzazioni postali.
In particolare, l’utente, autenticandosi, avrà a disposizione un’area dedicata, all’interno della quale potrà visualizzare in dettaglio le informazioni relative al proprio profilo e procedere con la gestione dei propri titoli abilitati postali.
Attraverso il nuovo portale digitale, l’utente potrà gestire, con maggiore facilità ed efficienza, il rilascio, il rinnovo, la cessione o il subentro accedendo attraverso questo semplice link: https://licenzepostali.mise.gov.it
Viene specificato che, se si è già in possesso di titoli, è necessario richiedere, tramite il nuovo portale, l’abilitazione ai propri titoli.
L'avviso del 4 gennaio 2023 inoltre sinteticamente spiega che il nuovo portale si pone i seguenti obiettivi:
- Facilità di utilizzo: la tecnologia aiuterà cittadini e aziende ad interfacciarsi con servizi più semplici e personalizzati. L’utente, autenticandosi al portale, avrà a disposizione una propria area dedicata, all’interno della quale potrà procedere con la richiesta di rilascio di nuovi titoli abilitativi e/o presentare richieste di rilascio, rinnovo, cessione e subentro per licenze e autorizzazioni postali attive.
- Tracciamento dei pagamenti online: tutti i pagamenti potranno essere effettuati direttamente online tramite il servizio di PagoPA.
- Risparmio di tempo: l’adozione di nuove tecnologie permette di velocizzare e ottimizzare le attività, aumentando la produttività complessiva e consentendo tempi di risposta più veloci sfruttando la gestione dei dati e l'automazione.
- Risparmio di carta: minimizzare la burocrazia diminuendo lo spreco di risorse cartacee con notevoli vantaggi non solo in termini di costi ma anche di benessere per il pianeta.
- Ottimizzazione dei processi: attraverso l’automatizzazione di molte attività è possibile creare flussi di lavoro più snelli e affidabili.
Accedi da qui all'area FAQ del MIMIT per i dubbi su:
- Licenze individuale
- Licenza individuale speciale
- Autorizzazione generale
Servizi postali: Licenze, autorizzazioni, contributi
Per procedere con la richiesta di abilitazione, l’utente dovrà seguire i seguenti passi:
- Inserire il Codice Fiscale e la Partita IVA della società per la quale si richiede di essere abilitato;
- Confermare la richiesta di abilitazione: all’atto della conferma verrà generato un codice OTP che sarà inviato alla PEC della società presente sul sistema;
- Inserire sul Portale il codice OTP ricevuto tramite PEC.
Per disattivare il proprio profilo cliccare sul pulsante “Disabilita profilo”.
Attenzione: dopo aver disabilitato il profilo non sarà più possibile visualizzare e gestire i titoli della società per la quale si sta operando come rappresentante legale.L’abilitazione alla gestione delle licenze non sarà consentita agli utenti che accedono al portale tramite la registrazione.
Pertanto, si consiglia fortemente di accedere al sistema tramite SPID o CIE.
NON HAI LO SPID? Richiedilo qui
Gli operatori postali dovranno presentare le domande esclusivamente attraverso l’uso dell’applicativo.
Le domande pervenute da canali differenti non potranno essere prese in considerazione.
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STP: chiarimenti del CNDCEC sul potere decisionale dei soci
Con il pronto ordini del 9 gennaio 2023, il CNDCEC risponde a dubbi sulla denominazione sociale e quorum decisionale di una STP.
In particolare, venivano posti i seguenti quesiti:
1) posto che l'art. 10, comma 5, della Legge n. 183/20 11 prevede che "la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti'', tale previsione può considerarsi assolta con l'indicazione nella denominazione sociale dell'acronimo "S.T.P.?;
2) posto che l'art. 10, comma 4, lett. b), della Legge n. 183/201 prevede che "In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci''.
Si chiede se tale norma implichi, oltre che la necessità di prevedere statutariamente che ai soci professionisti siano attribuiti almeno i due terzi dei diritti di voto complessivamente esercitabili, anche:
- la necessità di prevedere statutariamente per le decisioni dei soci un quorum decisionale di due terzi, cioè che i soci possano adottare decisioni solo con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti complessivamente esercitabili (onde consentire che i voti dei soci non professionisti eventualmente esistenti possano essere determinanti nella formazione delle decisioni dei soci solo qualora siano in accordo con una parte significativa dei voti dei soci professionisti);
- l'impossibilità di prevedere statutariamente per le decisioni dei soci un quorum decisionale superiore ai due terzi (onde evitare che i soci non professionisti eventualmente esistenti possano bloccare le decisioni volute dai soci professionisti); si pensi ad esempio ad una STP in forma di società a responsabilità limitata che abbia tre soci, due professionisti ed uno non professionista, con uguale partecipazione al capitale ed agli utili ed uguale diritto di voto (un terzo ciascuno): ove lo statuto prevedesse per le decisioni dei soci un quorum decisionale del 70%, il socio non professionista avrebbe di fatto un diritto di veto.
Il CNDCEC risponde come segue:
- in merito al primo quesito si osserva che come precisa l’art. 10, comma 5, della legge n. 183/2001, la denominazione sociale della STP, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti. L’art. 9, comma 3, del D.M. n. 34/2013, colmando una lacuna della legge n. 183/2011, in occasione del procedimento di iscrizione della STP nella sezione speciale dell’Albo, accenna alla ragione sociale della società costituita e svolgente l’attività professionale con il modello delle società di persone.
Ne consegue che la STP, a seconda dei casi, indicherà nell’atto costitutivo la propria ragione sociale o la propria denominazione sociale formata secondo i criteri indicati nel codice civile per il tipo societario concretamente adottato, con la necessaria e ulteriore precisazione che si tratta di società tra professionisti. In tale prospettiva, si ritiene consentito utilizzare l’acronimo STP, con l’avvertenza che, né l’indicazione per esteso di società tra professionisti, né l’acronimo STP sono sostituitivi della precisazione del tipo societario adottato. - in merito al secondo quesito, si precisa che la regola enunciata nell’art. 10, comma 4, lett. b), legge n. 183/2011 impone che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o nelle decisioni dei soci, vale a dire che, nel rispetto delle regole proprie del tipo societario scelto in sede di costituzione della STP, i soci professionisti abbiano a disposizione un numero di voti almeno pari ai due terzi di quelli complessivi, in modo da favorire che la gestione della STP e l’assunzione delle decisioni più delicate sotto il profilo inerente all’attività professionale siano sottratte all’influenza del socio investitore o del socio per prestazioni tecniche. Pertanto, ancorché il socio non professionista non potrà mai disporre di più di un terzo dei voti, non chiarendo la legge che quello riservato ai professionisti è un quorum determinante per l’adozione delle decisioni o le deliberazioni dei soci, in alcune evenienze, il voto del socio investitore (o per prestazioni tecniche) potrebbe essere determinante per il raggiungimento del quorum previsto per l’assunzione della decisione.
Il CNDCEC in merito al quorum richiama l’Informativa n. 60 dell’8 luglio 2019, tramite la quale, il Consiglio Nazioanale, aderendo all’impostazione che tende a privilegiare i profili concorrenziali, ha chiarito che, pur ammettendo che sia consentita la costituzione di una STP in cui le maggioranze dei 2/3 in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale possano non necessariamente ricorrere cumulativamente, sarà comunque indispensabile, tramite patti parasociali e/o clausole statutarie in base agli strumenti offerti dal codice civile, limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo tale da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali.
Tali ultime prerogative, infatti, devono sempre essere mantenute in capo ai soci professionisti ai quali va comunque garantita la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e/o decisioni societarie, in modo tale da riservare a costoro il controllo della società.
Alla luce di tanto, nonostante la formulazione letterale del richiamato art.10 legge n. 183/2011 non consenta di addivenire a interpretazioni univoche, considerata la ratio della disposizione di legge che è stata, come accennato, di evitare che i soci non professionisti possano influire sulle scelte strategiche della STP1, si ritiene preferibile suggerire che, tramite previsioni di statuto, non venga “snaturato” il principio per cui il potere decisionale resti nelle mani dei soci professionisti. -
Dichiarativi annuali energia e gas 2022: novità dalle Dogane
Con Circolare n 43 del 22 dicembre 2022 le Dogane comunicano che sono stati aggiornati, per l’anno d’imposta 2022, i modelli delle dichiarazioni annuali per l’energia elettrica e il gas naturale da presentare entro il mese di marzo 2023 (ai sensi dell’art. 26, commi 13 e 14, dell’art. 53, comma 8 e dell’art. 53-bis, comma 3, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).
Dichiarazioni annuali energia e gas anno d'imposta 2022
Il documento precisa che, essendo ormai a regime quanto stabilito con Determinazione direttoriale prot. n. 264785/RU del 23 luglio 2021 in merito ai sistemi di contabilizzazione e versamento dell’accisa sull’energia elettrica e sul gas naturale per ambiti territoriali:
- il quadro X non è stato riproposto e il riepilogo e saldo dell’accisa torna ad essere, quindi, effettuato attraverso un unico quadro, il quadro Q per l’energia elettrica e il quadro L per il gas naturale, nel quale viene riepilogato l’importo dell’accisa dovuta per ogni ambito come sommatoria delle liquidazioni provinciali appartenenti al medesimo ambito e, in base al confronto con gli acconti dovuti nel 2022, viene definito il saldo corrispondente,
- inoltre, nel quadro Q e nel quadro L di riepilogo e saldo dell’accisa sono stati inseriti alcuni nuovi righi, rispettivamente Q6 per l’energia elettrica e L11 e L12 per il gas naturale – Credito pregresso non utilizzato alla data di presentazione della dichiarazione per il 2022, per l’indicazione del credito che il dichiarante ritiene di avere a disposizione per l’utilizzo nel corso dell’anno 2023.
Al riguardo si evidenzia che la compilazione di tali campi è obbligatoria e, pertanto, qualora il dichiarante non abbia somme a credito da esporre il campo in questione dovrà essere comunque compilato inserendo il valore zero.
La compilazione dei righi in questione non prevede alcun automatismo contabile.
Maggiori indicazioni in merito alla compilazione dei righi predetti sono riportate nelle istruzioni che accompagnano i modelli per le dichiarazioni annuali.
Come comunicato, l’uso del credito in detrazione dai successivi versamenti in acconto costituisce la via prioritaria di utilizzo del credito stesso e il rimborso del medesimo può aver luogo unicamente in presenza della cessazione dell’attività da parte dell’operatore e della conseguente chiusura del rapporto tributario.
Ciò posto, il rimborso del credito può essere richiesto entro due anni dalla presentazione della dichiarazione relativa all’ultimo anno di attività.
Gli operatori tenuti all’adempimento dichiarativo predispongono le dichiarazioni osservando le istruzioni per la loro compilazione, riportate
- nell’Allegato 1 per il settore dell’energia elettrica
- e nell’Allegato 2 per il settore del gas naturale,
redatte sulla base dei rispettivi modelli di riferimento.
L'adempimento dichiarativo dovrà essere assolto in forma telematica utilizzando esclusivamente la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, con la tecnologia basata su "Web Service", secondo due distinti canali ossia
- System to System (S2S)
- e User to System (U2S)
già descritti nella nota n. 156148/RU del 31 ottobre 2019.
Con riguardo alla compilazione, sottoscrizione e invio delle dichiarazioni annuali in oggetto, si fa rinvio a quanto precisato con la Circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022 con la quale sono stati forniti specifici chiarimenti in merito all’implementazione del nuovo profilo “Sottoscrittore” (“dlr_enelettr_sottoscrittore”).
L’acquisizione del profilo predetto, che deve essere richiesto attraverso le apposite funzionalità del Modello Autorizzativo Unico dell’Agenzia (MAU), disponibili nella sezione “mio profilo” del portale, si rende indispensabile per l’esecuzione dell’adempimento dichiarativo con modalità U2S o S2S.
Nel caso in cui il profilo “Sottoscrittore” sia delegato a persona diversa dal legale rappresentante della persona giuridica tenuta alla presentazione della dichiarazione, la delega dovrà essere approvata dall’Ufficio territorialmente competente a seguito di presentazione, da parte dell’operatore, di idonea procura scritta.
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Definizione agevolata: le Dogane incluse dalla Legge di Bilancio 2023
Estesa la possibilità di definizione agevolata alle controversie di competenza della giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Pubblicata il 29.12 la legge di bilancio n. 197. GU n. 303. nel testo definitivo, e in particolare al comma 186, rimane la possibilità di definire in modo agevolato le controversie di competenza della giurisdizione tributaria in cui è parte, oltre l’Agenzia delle Entrate, anche l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Definizione agevolata Dogane
Nello specifico, potranno essere definite, a fronte di apposita istanza presentata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, tutte le controversie tributarie che sono pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio.
La controversia potrà essere definita con il pagamento di importi che variano:
- dal 90% del valore della controversia, in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado;
- al 40% in caso di pronuncia favorevole di primo grado per il contribuente e,
- al 15% in caso di pronuncia favorevole di secondo grado.
Inoltre, per le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 % del valore della controversia.
Gli addetti ai lavori hanno sin da subito rilevato che con riferimento alla misura in esame in un primo momento erano stati esclusi i tributi di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
A tal riguardo, infatti, nelle prime bozze della manovra finanziaria venivano esclusi dalle eventuali sanatorie o definizioni agevolate i tributi tipicamente gestiti dalle Dogane, indipendentemente dai dazi quali risorsa propria dell’Unione Europea.
ESTENSIONE DELLA MISURA ALLE CONTROVERSIE IN CUI È PARTE L’AGENZIA DELLE DOGANE
Con il testo della Legge di bilancio approvato, prima alla Camera e poi al Senato è stata prevista l’estensione della definizione agevolata anche delle controversie in cui è parte l’Agenzia delle Dogane ad eccezione, secondo quanto disposto dal comma 193, delle controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e all’IVA riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Dunque, in considerazione dei limiti espressamente previsti, la disposizione così come è stata approvata in via definitiva troverà applicazione limitatamente alle controversie di competenza della giurisdizione tributaria in materia di accise, tabacchi, imposte di consumo e giochi.
IVA ALL’IMPORTAZIONE QUALE TRIBUTO INTERNO
È bene rilevare, inoltre, che nonostante l’apertura rispetto alle prime bozze della legge di bilancio, al momento non è apparsa chiara la scelta del legislatore di escludere dall’agevolazione le controversie che abbiano ad oggetto l’IVA riscossa all’importazione, in quanto ormai è consolidata la tesi secondo cui l’IVA all’importazione, anche se riscossa in dogana, debba considerarsi un tributo interno e non quale risorsa propria dell’unione europea.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere la natura interna dell’IVA riscossa in dogana in quanto non ne consente l’assimilazione ai dazi, anche se fatto generatore ed esigibilità del tributo sono collegati a quelli dei dazi stessi.
La natura dell’IVA all’importazione risulta altresì chiara in quanto costituisce un tributo di competenza del bilancio nazionale dello Stato italiano, diversamente dai dazi che sono di competenza del bilancio comunitario e allo stesso tempo non possono essere oggetto di atti di disposizione da parte del nostro Legislatore.
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Fatturazione elettronica Forfettari: chiarimenti delle Entrate al 22.12
Le Entrate con un comunicato del 22.12 pubblicato nella sezione FAQ – Risposte alle domande più frequenti – Tutte le domande
aggiornano due risposte precedenti relative alla fatturazone elettronica.
In particolare nel comunicato viene specificato che "gli aggiornamenti/integrazioni si riferiscono esclusivamente alle FAQ n. 49 e n.150, l’Agenzia provvederà ad aggiornare l’intera sezione dedicata alle FAQ il prima possibile".
In sintesi secondo le entrate sono obbligati ad emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio, dal 1° luglio 2022, i soli soggetti in regime di franchigia che abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nel 2021.
Invece, coloro che avessero oltrepassato tale soglia solo nel 2022 e non nel 2021, non saranno tenuti all’emissione delle e-fattura nel 2023, ma dal 1° gennaio 2024.Vediamo i dettagli
Fatturazione elettronica forfettari e decorrenza dell'obbligo: chiarimenti
Con la faq n.150 pubblicata il 22 dicembre 2022 si fornisce un chiarimento sulla decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti forfettari.
Veniva domandato "Se i contribuenti che nel 2021 erano in regime forfetario e non avevano superato il limite dei 25.000 euro di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno previsto dall'art 18 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (convertito in legge n. 79/2022 del 29 giugno 2022), se nel corso del 2022 hanno conseguito ricavi/compensi di importo superiore al citato limite sono obbligati alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024?"
Le Entrate specificano che la norma citata prevede che l'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti precedentemente esclusi "si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti."Pertanto, come precisato anche dalla circolare 26/E del 2022, solo per i contribuenti che nell'anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l'obbligo di fatturazione elettronica.
Per tutti gli altri soggetti forfettari l'obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022.
Sul chiarimento di aggiornamento della faq n 49 leggi: Come indicare il n. della dichiarazione d'intento nella fattura elettronica?
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Annullamento accettazione cessione bonus edilizi: chiarimenti del 27.12
Con una Faq del 27 dicembre 2022 le Entrate tornano a fornire chiarimenti sulla opzione di cessione dei bonus edilizi.
In particolare, un contribuente chiedeva quanto segue:
"La circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 chiarisce che nel caso di errori sostanziali presenti nella Comunicazione per l’esercizio dell’opzione relativa alle detrazioni spettanti per i bonus edilizi, di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio, è consentito, su richiesta delle parti, l’annullamento dell’accettazione della cessione dei crediti derivanti dalla Comunicazione errata. In tale eventualità, quando può essere inviata la nuova Comunicazione corretta?
Viene innanzitutto ricordato che l’annullamento dell’accettazione delle cessioni di crediti relativi a bonus edilizi, derivanti da Comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, deve essere richiesto con istanza trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected].
Una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione, ne viene data informazione agli interessati.
Per evitare la sovrapposizione di due opzioni aventi ad oggetto il medesimo credito, è necessario che la nuova Comunicazione corretta venga inviata dopo aver ricevuto notizia dell’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti dalla Comunicazione errata.
Viene infatti sottolineato nella risposta della Agenzia che la suddetta sovrapposizione potrebbe determinare la sospensione degli effetti della nuova Comunicazione corretta, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto Rilancio.
Annullamento accettazione cessione bonus edilizi: come fare
Viene inoltre ricordato che:
- in caso di richiesta di annullamento dell’accettazione della cessione, nell’oggetto del messaggio da inviare alla casella PEC suindicata è opportuno inserire il seguente testo: “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. …”, da completare con il numero di protocollo della Comunicazione errata da cui derivano i crediti (composto da 17 caratteri numerici, es. 2206011223…) e il relativo progressivo (composto da 6 caratteri numerici, es. 000001), indicati nell’istanza di annullamento allegata al messaggio stesso, redatta secondo il modello allegato alla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022. Nel caso in cui, invece, alla suddetta casella PEC venga inviata la segnalazione di un errore formale di compilazione della Comunicazione, di cui al paragrafo 5.2 della richiamata circolare, nell’oggetto del messaggio è opportuno inserire il seguente testo: “Segnalazione errore formale Comunicazione prot. …”, da completare sempre con il numero di protocollo della Comunicazione e il relativo progressivo.
- l’annullamento dell’accettazione della cessione sulla Piattaforma, una volta effettuato, non può essere in alcun modo revocato e sarà necessario presentare una nuova Comunicazione;
- la nuova Comunicazione corretta deve essere inviata entro i termini ordinari previsti in base all’anno di sostenimento della spesa a cui si riferisce la detrazione, eventualmente avvalendosi della remissione in bonis, di cui al paragrafo 5.4 della circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022.