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Scadenze fiscali sospese per malattia del professionista: le condizioni
In caso di ricovero del Commercialista in ospedale o di cure domiciliari alle quali lo stesso si sottoponga dopo il ricovero, per le quali il professionista abbia una inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, non gli sono imputate responsabilità (e neppure al suo cliente) per la scadenza di un termine tributario il cui adempimento andava eseguito con mandato nei sessanta giorni successivi all’evento
Questa è la sintesi della Risposta a interpello n 248 del 13 marzo.
Vediamo il caso di specie
Commercialista ricoverato: sospensione delle scadenze fiscali
Il commercialista:
- veniva ricoverato presso una struttura ospedaliera nel giugno 2022 e veniva operato il giorno successivo,
- dopo 12 giorni di ricovero veniva dimesso con attivazione del trattamento riabilitativo prescritto dai sanitari presso il proprio domicilio al posto del ricovero presso una struttura specializzata.
Per invocare la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a suo carico in caso di malattia o in casi di infortunio, disciplinata dall'articolo 1, commi dal 927 al 944, legge 234/2021 il professionista inviava PEC all’ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.
Nella istanza all'interpello egli forniva una serie di quesiti ai quali nel dettaglio le Entrate hanno replicato.
Commercialista ricoverato: decorrenza sospensione termini fiscali
L’Agenzia, premettendo che la legge n. 234/2021, all'articolo 1, commi dal 927 al 944, ha introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di:
- malattia grave,
- infortunio
- o intervento chirurgico,
nell'ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni ha specificato che:
- il comma 929 stabilisce che:
- in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico,
- oppure in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero,
- che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale,
- nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente,
- da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
- il comma 931 invece prevede che “i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari”,
- il successivo comma 932 precisa che “gli adempimenti sospesi in attuazione dei commi da 927 a 944 devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione”.
Viene precisato che, in base a quanto prescritto la sospensione opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare, nel presupposto che:
- “copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante”
- sia “consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione”.
L’Agenzia ritiene che non possano beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai sessanta giorni (limite massimo) decorrenti dall'evento, anche se non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio poi il cliente avrebbe potuto riaffidare l'incarico.
Nell'ipotesi di degenza ospedaliera/cure domiciliari per un periodo inferiore, la sospensione opera solo limitatamente agli adempimenti con scadenza in detto periodo.
In merito alla decorrenza e durata della sospensione, l’Agenzia ritiene che la stessa operi a partire dalla data di scadenza dell'adempimento che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari.
Per effetto della sospensione, gli adempimenti devono essere eseguiti entro il giorno successivo al termine predetto. L’Agenzia precisa che la disciplina in questione non comporta la fissazione di nuovi termini di scadenza che si sostituiscono a quelli originari.
Conseguentemente, ogni termine collegato a quello ordinario per l'adempimento rimane a esso ancorato, anche con riferimento all'eventuale rateizzazione dei versamenti dovuti.
Commercialista ricoverato: sospensione delle scadenze fiscali, un esempio
La risposta al caso di specie viene di seguito così sintetizzata:
- giorno dell'infortunio, 11 giugno 2022
- sospesi tutti gli adempimenti con scadenza fino al 10 agosto 2022 (sessanta giorni dall'11 giugno 2022)
- data di conclusione delle cure, 26 ottobre 2022
- data ultima di esecuzione degli adempimenti sospesi, 26 novembre 2022 (31° giorno dal 26 ottobre 2022).
Con riferimento al versamento del saldo delle imposte sui redditi di un soggetto titolare di partita Iva:
- termine ordinario per il versamento senza maggiorazione, 30 giugno 2022
- periodo di sospensione del versamento, dal 30 giugno al 25 novembre 2022
- termine finale di esecuzione del versamento, 26 novembre 2022.
Se l'istante avesse voluto rateizzare il saldo delle imposte sui redditi, trattandosi di un contribuente titolare di partita Iva, il 26 novembre 2022 avrebbe costituito il termine per il versamento, senza la maggiorazione, delle rate del 30 giugno e del 18 luglio 2022, mentre le rate del 22 agosto 2022, 16 settembre 2022 e 22 ottobre 2022 non avrebbero potuto beneficiare di alcuna sospensione.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura dell'interpello.
Allegati: -
Imposta apparecchi da intrattenimenti 2023: chiarimenti delle Dogane
Con Circolare n 6 del 13 febbraio 2023 ADM fornisce chiarimenti in merito all’applicazione per l’anno 2023 dell’imposta sugli intrattenimenti prevista dall’articolo 14-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 640, a seguito della nuova regolamentazione che ha interessato il settore degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del TULPS.
Nell’anno 2021, è stata adottata da ADM la regolamentazione tecnica e amministrativa in attuazione dell’articolo 104, comma 1, lett. b) del DL n. 104/2020 che ha modificato l’articolo 110, comma 7-ter del TULPS e per effetto della stessa tutti gli apparecchi senza vincita in denaro, sono stati classificati entro le categorie individuate dalle lettere a), c), c bis) e c-ter) del comma 7 dell’art. 110 del TULPS, ivi compresi gli apparecchi meccanici o elettromeccanici di cui all’art. 14-bis del DPR n. 640/1972.
Fra questi ultimi il legislatore ha demandato all’Agenzia l’individuazione degli apparecchi rispetto ai quali non trovano applicazione le disposizioni relative all’obbligo di verifica tecnica/certificazione e rilascio di titoli autorizzatori, ma soltanto quelle relative all’obbligo di versamento dell’Imposta sugli intrattenimenti (e dell’Iva forfetaria eventualmente connessa).
Considerato che attualmente l’art. 110, comma 7-ter del TULPS demanda ad un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze la determinazione della base imponibile forfetaria dell’imposta sugli intrattenimenti per tutti gli apparecchi di cui al comma 7, si rende necessario, nelle more della sua adozione, armonizzare la vigente regolamentazione tecnica e amministrativa rispetto alla delineata disciplina.
Per tale motivo, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti:
- gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. a) e lett. c):
- si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui l’Agenzia rilascia il relativo nulla osta. Gli apparecchi che siano stati disinstallati dal soggetto titolare del nulla osta, con richiesta dell’attestato di sospensione dell’efficacia del titolo autorizzatorio fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente tramite l’applicativo predisposto da ADM, si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui il gestore ripristina nuovamente l’efficacia del titolo autorizzatorio, tramite il medesimo applicativo;
- per gli apparecchi installati antecedentemente al primo marzo, l’imposta è versata per l’intero anno solare entro il 16 marzo. Per gli apparecchi installati a decorrere dal primo marzo, l’imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione nell’anno in ragione della frazione di anno residua;
- le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l’aliquota d’imposta dell’8%, sono quelle previste dall’articolo 14-bis, comma 3-bis del DPR n. 640/1972, pari a € 1.800,00.
- gli apparecchi antecedentemente alla riforma definiti “meccanici ed elettromeccanici” ed attualmente inquadrati fra gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. c-bis) e lett. c-ter), dotati di titoli autorizzatori:
- si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui l’Agenzia rilascia il relativo nulla osta. Gli apparecchi che siano stati disinstallati dal soggetto titolare del nulla osta, con richiesta dell’attestato di sospensione dell’efficacia del titolo autorizzatorio fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente tramite l’applicativo predisposto da ADM, si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui il gestore ripristina nuovamente l’efficacia del titolo autorizzatorio, tramite il medesimo applicativo;
- per gli apparecchi installati antecedentemente al primo marzo, l’imposta è versata per l’intero anno solare entro il 16 marzo. Per gli apparecchi installati a decorrere dal primo marzo, l’imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione nell’anno in ragione della frazione di anno residua;
- le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l’aliquota d’imposta dell’8%, sono quelle previste dal Decreto Direttoriale del 10 marzo 2010, che, da ultimo, ha individuato tale base differenziando l’imponibile a seconda delle diverse categorie di appartenenza cui sono riconducibili tali apparecchi, di sotto riportate;
- gli apparecchi antecedentemente alla riforma definiti “meccanici ed elettromeccanici”, attualmente inquadrati fra gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. c-bis) e lett. c-ter) ed inseriti nell’elenco AMEE e, pertanto, non necessitanti titoli autorizzatori:
- i gestori, per l’installazione degli apparecchi, devono attenersi agli obblighi dichiarativi previsti dal decreto direttoriale 7 agosto 2003, compilando e presentando ad ADM, gli allegati A e B al decreto direttoriale 10.03.2010 e, per semplicità, nuovamente allegati alla presente circolare(1) ;
- il pagamento è effettuato dal soggetto passivo d’imposta in un’unica soluzione, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 luglio 2003, entro il giorno 16 del mese di marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione nell’anno in ragione della frazione di anno residua;
- le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l’aliquota d’imposta dell’8%, unitamente alla disciplina relativa alla liquidazione dell’imposta medesima, è indicata dal Decreto Direttoriale del 10 marzo 2010, che, da ultimo, ha individuato tale base differenziando l’imponibile a seconda delle diverse categorie di appartenenza cui sono riconducibili tali apparecchi di sotto riportate.
Si riporta di seguito una tabella contenuta nella Circolare con cui si riconducono, nell’ambito delle categorie ad oggi previste, con le rispettive basi imponibili forfetarie, alcuni fra gli apparecchi da intrattenimento meccanici ed elettromeccanici attualmente esistenti sul mercato:
Allegati:
- gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. a) e lett. c):
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Credito d’imposta imprese non energivore: chiarimenti per le fusioni
Con Risposta a interpello n 241 del 6 marzo le Entrate chiariscono aspetti del credito d'imposta per imprese non energivore relativamente al parametro iniziale di riferimento in caso di fusione (art 3 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 e successivi interventi normativi)
L'istante ALFA, una s.r.l chiede chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'art. 3 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 (DL n. 21/2022) secondo cui ''alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta (…) qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019''.
Nel dettaglio, la società afferma che nel corso del 2021 ha fuso per incorporazione le società controllate BETA S.r.l. e GAMMA S.r.l..
Ai sensi del suddetto art 3 ai fini di tale credito d'imposta, occorre svolgere un confronto tra il costo medio della componente energia nel primo trimestre 2022 (comprovato dalle relative fatture) e quello del primo trimestre 2019 (comprovato dalle relative fatture).
Nel caso di specie, in conseguenza delle operazioni straordinarie citate, nel corso del 2021, ai consumi propri si sono aggiunti quelli delle due società incorporate, come sopra identificate.
L'Istante chiede chiarimenti riguardo la corretta quantificazione del costo della componente energia per il 2019, domandando se, ai fini del suddetto credito d'imposta è necessario svolgere un confronto congiunto delle tre utenze ''prefusione'', o se si deve prendere in considerazione il solo costo dall'azienda incorporante nel corso dell'anno 2019, al netto delle utenze elettriche che facevano capo alle due società fuse.
Le Entrate, riepilogata la normativa e la prassi, specificano che:
- come evidenziato nei documenti di prassi emanati a commento delle disposizioni in esame (Circolare n. 13/E del 13 maggio 2022, 25/E del 11 luglio 2022 e 36/E del 29 novembre 2022)
- e come emerge anche dalla interpretazione delle misure in esame fornita anche a fini extra fiscali (risposta quesito 5 delle FAQ del 26 novembre 2021 relative al DM 21 dicembre 2017, riportate nel portale ''Energivori'' disponibile sul sito di CSEA),
il legislatore ha essenzialmente collegato la spettanza del beneficio alla titolarità di POD da parte dell'impresa ad eccezione dei casi in cui manchino i parametri di riferimento (in particolare per le società neo costituite); per tali situazioni, per esigenze di semplificazione, è stato individuato dalla legge stessa un parametro forfetario.
Tanto premesso in termini generali si osserva che, ai fini dell'individuazione del costo medio per kWh della componente energetica verificatosi nel primo trimestre 2019, coerentemente con i principi sopra affermati, la società Istante non può utilizzare i dati di consumo relativi a POD intestati alle società incorporate, in quanto soggetti giuridici intestatari in via autonoma di diverse utenze nel periodo antecedente all'operazione di riorganizzazione, né, trattandosi di società già costituita ed operativa alla data del 1° gennaio 2019, può far riferimento al parametro forfetario.
Pertanto, ai fini del calcolo del contributo spettante, la stessa dovrà far riferimento al ''corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019'' calcolato sui consumi riferibili alle utenze di cui risultava intestataria nel suddetto periodo.
Allegati: -
Sostenibilità e efficienza energetica: fondo perduto per i Comuni
Con comunicato stampa del 3 marzo Invitalia informa, dell'Avviso Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica PON IC REACT EU relativo alla richiesta di contributi a fondo perduto da effettuarsi entro il 14 aprile.
Si specifica che, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha prorogato i termini per la presentazione delle domande e la realizzazione degli interventi previsti dall’Avviso Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica CSE 2022.
Le nuove tempistiche sono:
- presentazione della domanda di partecipazione entro il 14 aprile 2023;
- completamento degli interventi finanziati entro il 31 agosto 2023;
- richiesta di accredito del contributo da parte dei Comuni beneficiari entro il 15 settembre 2023.
Si sottolinea che l’Avviso è finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica per il finanziamento di iniziative riguardanti la realizzazione di interventi di efficienza energetica che eventualmente includano anche interventi per:
- la produzione di energia da Fonti Rinnovabili degli edifici delle Amministrazioni comunali dell’intero territorio nazionale attraverso l’acquisto
- e l’approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
Avviso PON IC REACT EU: i beneficiari
L’Avviso è rivolto alle Amministrazioni comunali che intendano realizzare, anche tramite la produzione di energia da Fonti di Energie Rinnovabili, interventi di efficienza energetica di edifici:
- insistenti sul territorio nazionale, di loro proprietà ed utilizzo; sono dunque esclusi immobili in detenzione (es. comodato, locazione, affitto) o possesso (es. usufrutto, uso, abitazione) da parte di terzi
- adibiti ad uso pubblico, a destinazione non residenziale e non destinati all’esercizio di attività economica intesa come qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato
Una quota pari al 50% delle risorse è riservata agli interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici situati nei territori delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Avviso PON IC REACT EU: cosa finanzia
L’Avviso C.S.E. 2022 finanzia interventi da realizzare attraverso l’acquisizione tramite MePA delle seguenti categorie di prodotti:
- impianti fotovoltaici
- impianti solari termici
- impianti a pompa di calore per la climatizzazione
- sistemi di relamping
- chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare
- generatori a combustibile gassoso e a biomassa, a condensazione
L’Amministrazione comunale per ciascun intervento deve essere in possesso di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) realizzata precedentemente all’avvio della procedura di acquisto dei prodotti sopra indicati.
Anche l’APE può essere acquistato sul Mercato Elettronico e godere del contributo previsto dall’Avviso.
Gli interventi ammissibili dovranno garantire la riduzione, rispetto alla situazione preesistente, dei consumi energetici degli edifici oggetto di intervento come desumibile dall’Attestato di prestazione energetica.
Avviso PON IC REACT EU: l'agevolazione
Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto pari al 100% dei costi ammissibili, secondo una procedura a sportello.
I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili complessivamente pari a 320 milioni di euro a valere sulle risorse dell’iniziativa “REACT – EU”.
Attenzione al fatto che ogni Amministrazione comunale può presentare fino ad un massimo di 5 istanze di concessione.
L’ammontare dell’agevolazione concedibile per ciascuna istanza non può essere inferiore a euro 40.000,00, IVA esclusa, e non può eccedere la soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., attualmente pari ad euro 215.000,00, IVA esclusa.
Avviso PON IC REACT EU: presenta la domanda
L’istanza di concessione del contributo deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma informatica denominata “CSE 2022” attiva all’indirizzo:
L’ordine di valutazione delle istanze è cronologico, secondo la data e l’ora di presentazione delle stesse, rilevando a tal fine l’ordine di registrazione di ciascuna istanza nell’ambito della piattaforma.
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Stralcio parziale o integrale: i nuovi modelli utili agli enti
Con un comunicato stampa del 6 marzo l'Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le istruzioni e i moduli aggiornati con le novità previste dal decreto Milleproroghe sull’annullamento dei debiti fino a mille euro.
In particolare, da lunedì 6 marzo, è disponibile online il modulo, che gli enti creditori, diversi:
- dalle amministrazioni statali,
- dalle agenzie fiscali
- e dagli enti pubblici previdenziali
per esempio i Comuni, devono utilizzare per comunicare, entro il 31 marzo 2023, la decisione di aderire allo stralcio “integrale” dei debiti fino a mille euro riferiti al periodo 2000-2015.
Viene ricordato che, la legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023), ha esteso anche a tali enti la possibilità di deliberare l’annullamento dell’intero importo affidato alla riscossione, ampliando così quanto previsto dalla Legge di Bilancio che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell’ente, l’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi (c.d. stralcio parziale).
La Legge n. 14/2023 ha stabilito inoltre lo slittamento, dal 31 gennaio al 31 marzo 2023, del termine entro il quale gli stessi enti devono deliberare l’eventuale non applicazione dello stralcio “parziale” e comunicare il relativo provvedimento all’agente della riscossione.
Viene specificato che sono disponibili i moduli da utilizzare:
- sia per la comunicazione del provvedimento di applicazione dello stralcio “integrale” (scarica qui il modulo per lo stralcio integrale)
- sia per i provvedimenti di diniego dell’annullamento “parziale” (scarica qui il modulo per lo stralcio parziale)
da inviare esclusivamente all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) indicato nei moduli, insieme a una copia del provvedimento stesso.
Stralcio parziale o integrale: le novità del Milleproroghe
Facciamo un riepilogo.
La Legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023), modificando la disposizione contenuta nella Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022), dispone la proroga dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli enti diversi:
- dalle amministrazioni statali,
- dalle agenzie fiscali
- e dagli enti pubblici previdenziali,
possono deliberare la non applicazione dello stralcio “parziale” dei carichi di importo residuo (alla data del 1° gennaio 2023) fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
La Legge di Bilancio ha infatti previsto per i carichi di tali enti un annullamento automatico di tipo “parziale”, cioè riferito esclusivamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e notifica restano interamente dovute.
Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.
Il decreto Milleproroghe introduce anche la possibilità per gli stessi enti di deliberare, sempre entro il 31 marzo 2023, l’applicazione dello stralcio “integrale” ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e quindi, come già previsto per le amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali, di optare per l’annullamento di tutto l’importo residuo del carico.
In base alla legge, gli enti creditori che approvano un eventuale provvedimento di diniego di stralcio “parziale” o di approvazione di stralcio “integrale” dei carichi sono tenuti a trasmetterlo all’agente della riscossione entro la scadenza del prossimo 31 marzo.
Infine si precisa che, per adeguamento ai nuovi termini, il decreto proroga dal 31 marzo al 30 aprile 2023 la data di effettivo annullamento dei debiti oggetto di stralcio.
Accedi qui al sito della Riscossione per ulteriori dettagli utili.
Leggi anche Disapplicazione stralcio parziale: istruzioni per gli enti non statali
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Corrispettivi telematici tardivi: possibile rimediare entro il 31.03
Con Provvedimento n 61196 del 6 marzo le Entrate inviano le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici.
In particolare, l'Agenzia mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA alcune informazioni relative a:
a) le fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi da 209 a 214, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) i corrispettivi giornalieri telematici memorizzati elettronicamente ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente.
L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni al domicilio digitale dei singoli contribuenti con le seguenti informazioni (disponibili anche nel cassetto fiscale dello stesso contribuente):
- l’elenco delle fatture emesse oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente:
- i. Numero delle fatture emesse in ritardo;
- ii. Tipo fattura;
- iii. Tipo Documento;
- iv. Numero Fattura/Documento;
- v. Data Fattura/Documento;
- vi. Data di trasmissione;
- vii. Identificativo SDI file.
- l’elenco dei corrispettivi giornalieri telematici che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente:
- i. Numero degli invii trasmessi in ritardo;
- ii. ID Invio;
- iii. Matricola dispositivo;
- iv. Data di rilevazione;
- v. Data di trasmissione.
I contribuenti che abbiano avuto tali comunicazioni possono, direttamente o per il tramite di intermediario autorizzato, richiedere informazioni o segnalare elementi all'agenzia e possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi:
- secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse (ravvedimento operoso)
- e con riferimento alle violazioni formali commesse entro il 31 ottobre 2022, e a quelle prodromiche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, i contribuenti, inoltre, potranno beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dalla tregua fiscale (di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n, 197) se regolarizzeranno le anomalie entro il 31 marzo 2023.
- l’elenco delle fatture emesse oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente:
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Imprese elettronica innovativa: domande di agevolazione dal 3 maggio
Viene pubblicato sul sito istituzionale del MIMIT, Ministero delle imprese e made in Italy, il decreto Direttoriale del 28 febbraio 2023 con le regole per partecipare al bando nazionale KDT JU (Key Digital Technologies Joint Undertaking) partnership che supporta ricerca e innovazione nella progettazione di componenti elettronici, nonché la loro produzione e integrazione in sistemi intelligenti.
Le relative domande vanno presentate entro:
- il 3 maggio 2023 (pre proposal)
- e il 19 settembre 2023 (full proposal), sia in relazione al bando europeo che a quello nazionale.
Imprese elettronica innovativa: agevolazioni dall'Europa
L'iniziativa KDT JU si rivolge a:
- imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriale, commerciale, di trasporto o ausiliare delle precedenti
- imprese artigiane
- imprese agro-industriali
- Università, Centri di Ricerca e Organismi di Ricerca.
Le imprese e i soggetti interessati che intendono aderire all'iniziativa devono partecipare sia al bando europeo sia al bando nazionale. Per entrambi i bandi i termini per la partecipazione sono:
- entro il 3 maggio 2023 per la pre proposal
- entro il 19 settembre 2023 per la full proposal.
Imprese elettronica innovativa: le regole del KDT JU
L’impresa comune KDT JU, istituita con il Regolamento (UE) del 19 novembre 2021, n. 2021/2085 del Consiglio, ha come obiettivi generali:
- sostenere l'industria europea dei componenti e dei sistemi elettronici all'avanguardia tecnologica
- rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione in materia di componenti e sistemi elettronici per sostenere le esigenze future delle industrie e dell'economia in generale
- contribuire a raddoppiare il valore della progettazione e produzione di componenti e sistemi elettronici in Europa entro il 2030, in linea con il peso dell'Unione in prodotti e servizi.
La KDT JU rappresenta il successore della ECSEL JU alla quale il Ministero partecipa dal 2016.