• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Transizione 5.0: dal 30 gennaio comunicazioni di conferma al GSE

    Viene pubblicata in GU n 15 del 20 gennaio la Legge n 4/2026  di conversione con modificazioni, del  decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti  in  materia di  Piano Transizione 5.0 e di produzione di  energia  da  fonti  rinnovabili. 

    Le norme, come evidenziato dal comunicato stampa dell'Esecutivo datato novembre 2025, sono intervenute in materia di crediti d’imposta del Piano Transizione 5.0, al fine di incentivare le imprese che investono in beni strumentali che permettano una riduzione dei consumi energetici.

    Inoltre, si apportavano modifiche alle norme relative alle modalità di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

    Il GSE pubblica un nuovo annuncio icon oggetto "Transizione 5.0, dal 30 gennaio abilitate le comunicazioni di conferma e completamento per le domande tecnicamente ammissibili"

    Transizione 5.0 o 4.0: scelta chiusa al 27 novembre scorso

    La legge  n 4 del 15 gennaio 2026 di conversione del DL n 175/2025 con misure urgenti in materia di piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili è in vigore dal 21 gennaio, conferma quanto introdotto dal DL 175/2025 in materia di crediti d’imposta Transizione 5.0, fissando al 27 novembre 2025 il termine entro cui le imprese dovevano presentare al GSE le comunicazioni di prenotazione per l’accesso al credito d’imposta. 

    Si è consentita anche la possibilità di integrare entro il termine perentorio del 6 dicembre 2025, le comunicazioni effettuate tra il 7 novembre e le ore 18 del 27 novembre 2025.

    Inoltre, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l’impresa non poteva presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l’accesso al credito d’imposta transizione 5.0 e domanda per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all'articolo 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020.
    Pertanto, le imprese che hanno presentato domanda per l’accesso a entrambi i crediti d’imposta dovevano optare per uno dei due, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche.

    Ricordiamo che per tale agevolazione è regolamentata dal MIMIT e dal GSE come soggetto gestore, accedi qui al sito MIMIT, per tutte le regole applicative ed una sezione di FAQ con risposte ai dubbi frequenti.

    Il GSE in data 28 gennio ha pubblicato il seguente avviso:

    A partire dalle ore 12.00 del 30 gennaio 2026, le imprese che in data successiva al 6 novembre 2025 hanno presentato istanze risultate rispondenti tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto "Transizione 5.0", di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.56, potranno inviare le successive comunicazioni sulla Piattaforma informatica del GSE. L'eventuale avanzamento delle suddette istanze non implica, a oggi, il conseguente riconoscimento del credito di imposta utilizzabile in compensazione. Si ricorda, infine, che, secondo quanto disposto dall'art 12 comma 6 del decreto interministeriale 24 luglio 2024, l'impresa è tenuta ad inserire sulla piattaforma informatica l'apposita comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, entro il 28 febbraio 2026. "

    Transizione 5.0 e 4.0: imprese tenute a scegliere

    Il MIMIT sulla propria pagina istituzionale precisava che “Come chiarito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, i crediti d'imposta previsti dal Piano Transizione 5.0 (art. 38 del DL 19/2024) e dal Piano Transizione 4.0 (art. 1, commi 1051 e seguenti, L. 178/2020) non sono cumulabili per i medesimi beni oggetto di agevolazione.

    Pertanto, con avviso del 25 novembre il GSE specificava che, le imprese che hanno presentato domanda per entrambe le misure dovevano optare, entro il 27 novembre 2025, per uno dei due crediti d'imposta, secondo le modalità di seguito indicate.

    Analogamente, le imprese che avevano inviato comunicazione di completamento dell'investimento dovevano comunicare, entro cinque giorni dalla comunicazione del GSE, come di seguito indicato, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito.

    Il GSE ha inviato una PEC ai soggetti che hanno presentato richieste per entrambi i meccanismi, contenente il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per la richiesta di rinuncia ad una delle misure agevolative (Transizione 4.0 / Transizione 5.0) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DL 175/2025.

    Il soggetto beneficiario ha dovuto:

    • Compilare il modello DSAN allegato alla PEC.
    • Firmarlo digitalmente.
    • Trasmetterlo tramite PEC all'indirizzo indicato dal GSE nella comunicazione, nelle tempistiche sopra indicate."

    Il modello andrà compilato, firmato e inviato tramite PEC esclusivamente all'indirizzo [email protected].

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    L’Ade annuncia novità per i professionisti

    Durante il 9° Forum Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili organizzato da Italia Oggi il Direttore delle Entrate Carbone ha svelato i nuovi servizi che nel corso del 2026 saranno resi disponibili per i professionisti.

    Vediamo alcune delle sue anticipazioni.

    L’Ade annuncia novità per i professionisti

    Sono diverse le novità che le Entrate metteranno a disposizione di contribuenti e professionisti nel corso del 2026.

    Il Direttore Ade Carbone, durante il Forum di italia Oggi ha annunciato alcune novità che vanno dal cassetto fiscale agli appuntamenti pomeridiani riservati ai professionisti.

    Relativamente al Cassetto Fiscale, il Direttore Carbone ha spieganto che “…entrerà in vigore il civis seconda istanza, cioè la possibilità di richiedere il riesame, da parte del contribuente o del suo professionista, laddove la prima istanza civis non abbia avuto l’esito sperato.”

    Ad oggi il serivzio ricordiamolo prevede la possibilità compilando un form disponibile nel cassetto fiscale di replicare a:

    Inoltre, in via sperimentale, dovrebbe partire un servizio rivolto ai professionisti che prevede l’apertura pomeridiana degli uffici AdE riservata agli appuntamenti con i professionisti che li richiedono.

    In proposito Carbone ha specificato che: Si tratta dell’apertura di alcuni sportelli che verranno riservati ai professionisti, proprio perché riteniamo che in alcuni casi sia opportuno un confronto diretto tra il contribuente/professionista e il funzionario dell’Agenzia delle Entrate per evitare appunto che non vengano percepite al meglio le istanze presentate dal mondo dei professionisti.”

    Il servizio si avvierà solo dopo l’attivazione di tutte le altre soluzioni digitali messe a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

    Il Direttore ha anche ricordato che negli ultimi anni l’AdE si è adoperata per snellire e semplificare il rapporto di collaborazione reciproca, tra gli altri ha citato la novità 2025 della Delega Unica, leggi quiper tutti gli approfodnimenti.

  • Trust e Patrimoni

    Trust estero e cessione quote: chiarimento ADE su norma antielusiva

    L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 17/2026, torna a occuparsi della complessa fiscalità legata ai trust esteri, affrontando un caso che ruota attorno a un trust svizzero istituito da una madre italiana per finalità successorie.

     Il tema centrale è l'applicabilità della norma antielusiva dell'art. 16, co. 1, della L. n. 383/2001 in caso di successiva cessione delle quote distribuite dal trust ai beneficiari.

    L'Ade in sintesi ha chiarito che il cittadino italiano residente in Svizzera, proprietario di una partecipazione pari al 60% del capitale di una Srl fiscalmente residente in Italia, se proceda alla cessione delle quote della società prima di cinque anni dalla data dell'attribuzione delle stesse da parte del Trust è tenuto a determinare il reddito diverso di natura finanziaria con gli stessi criteri che avrebbe dovuto seguire la madre. 

    Vediamo maggiori dettagli

    Trust estero e cessione quote: quesiti dell’istante e replica ADE

    Il comma 1 dell' art. 16, legge 18 ottobre 2001, n. 383, dispone che il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all' art. 5 del  D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata, con diritto allo scomputo dall'imposta sostitutiva delle imposte eventualmente assolte ai sensi dell'art.  13.

    Nel caso di specie l’Amministrazione finanziaria ha schiarito che il cittadino italiano, fiscalmente residente in Svizzera, proprietario di una partecipazione pari al 60% del capitale di una S.r.l. fiscalmente residente in Italia, qualora proceda alla cessione delle quote della società prima dei cinque anni dalla data dell'attribuzione delle stesse da parte del Trust è tenuto a determinare il reddito diverso di natura finanziaria con gli stessi criteri che avrebbe dovuto seguire la madre.

    Pertanto, sarà dovuta l'imposta sostitutiva come se il dante causa dell'atto di liberalità avesse compiuto direttamente l'atto a titolo oneroso, determinando l'imposta dovuta secondo le regole ordinariamente previste dal D.Lgs. n. 461/1997 per le cessioni a titolo oneroso.

    Conseguentemente, la plusvalenza eventualmente maturata sino alla data dell'attribuzione dovrà essere assoggettata ad imposizione in Italia, tenuto conto della circostanza per cui il dante causa della donazione si deve considerare la madre.

    Più in dettaglio, l’istante pone cinque quesiti, collegati all’eventuale cessione delle partecipazioni e all’applicazione della Disposizione antielusiva.

    1. chiede se la cessione delle nude proprietà rientri nel perimetro dell’articolo, che impone la tassazione come se la donazione non fosse avvenuta se i beni sono ceduti entro 5 anni.
    2. chiede se il trust svizzero, oggi estinto, possa essere considerato interposto rispetto all’istante, per calcolare il quinquennio dall’attribuzione originaria (2020) e non dalla distribuzione (2022).
    3. chiede se il dies a quo decorra dal conferimento in trust del 2020 o dalla successiva distribuzione del 2022.
    4. in subordine, chiede la disapplicazione della norma, ritenendo assente qualsiasi intento elusivo
    5. e infine chiede se – in caso di applicazione della norma – il trust possa considerarsi il “dante causa”, così da rendere la cessione non imponibile in Italia (essendo il trust residente in Svizzera).

    L’Agenzia chiarisce che anche la nuda proprietà di partecipazioni in S.r.l. è oggetto della disposizione antielusiva, poiché rientra nei redditi diversi ex art. 67 TUIR, soggetti a imposta sostitutiva ex art. 5 D.lgs. 461/1997.

    L’Agenzia nega che il trust fosse interposto nei confronti dell’istante, perché:

    • mancano prove concrete di esercizio dei poteri da parte dell’istante come protector;
    • le email presentate dimostrano solo la volontà di smontare il trust, non un controllo sistematico sulla sua gestione.

    Al contrario, viene riconosciuta l’interposizione del trust rispetto alla madre. 

    Ciò significa che l’effettivo “dante causa” non è il trust, ma la madre stessa. Infine il quinquennio, spiega l'ADe, decorre dal 2022.

    Di conseguenza, la donazione rilevante ai fini fiscali è avvenuta nel 2022, e non nel 2020 come sostenuto dall’istante. 

    Pertanto, la cessione delle quote prima del 2027 attiva l’applicazione dell’art. 16 L. 383/2001.

    L’Agenzia non ritiene configurabile un’esclusione della norma antielusiva, affermando che la struttura messa in atto (madre, trust svizzero, beneficiari esteri) rientra nelle condotte che la norma vuole colpire, anche se le conseguenze fiscali sono apparse più onerose.

    L’ultimo quesito viene assorbito dalle risposte precedenti: il trust non può considerarsi “dante causa”, anche se era fiscalmente residente in Svizzera, perché l’interposizione riconosciuta è con la madre.

    Riepilogo del chiarimento ADE

    Quesito Risposta ADE
    Applicabilità della norma , le quote sono soggette all’art. 16, co. 1
    Interposizione trust/istante No, non dimostrata
    Interposizione trust/madre , confermata
    Decorrenza del quinquennio Dal 2022
    Disapplicazione norma Negata
    Dante causa = trust? No, è la madre

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Contributo sigilli doganali: decreto con gli importi 2026

    Pubblicato in GU n 21 del 27 gennaio, il decreto 15 gennaio con i Criteri per fissare e aggiornare l'importo del contributo dovuto  per l'acquisto di sigilli doganali.

    In particolare, ai sensi dell'art. 28, comma  6, dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n.  141, sono fissati i criteri in base ai quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fissa e aggiorna  il  contributo  dovuto per l'acquisto, da parte dei dichiaranti, dei sigilli  forniti  dalla medesima ADM. 

    Contributo sigilli doganali: decreto con gli importi 2026

    L'articolo 2 prevede che il contributo per l'acquisto dei sigilli è pari al costo unitario sostenuto dall'ADM  per  il  loro  acquisto,  quale risulta dal relativo contratto di approvvigionamento, maggiorato  del 30 per cento in relazione ai  costi  amministrativi  di  fornitura  e gestione dei medesimi sigilli.
    L'importo del contributo, determinato ai sensi del comma  1 è pubblicato nel sito istituzionale dell'ADM. 

    L'ADM provvede all'attuazione dei compiti  di  cui  al presente decreto con le risorse individuate all'interno del proprio  bilancio, senza apporto a carico del bilancio dello Stato. 

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Custode giudiziario: il documento del CNDCEC

    Il Consiglio Nazionale, nel corso della seduta del 18 dicembre 2025, ha approvato il documento “Atti e verbali del custode giudiziario e del professionista delegato alle vendite nell’ambito del processo esecutivo – Formulario”, elaborato dalla Commissione di studio “Esecuzioni mobiliari e immobiliari” nell’ambito dell’Area di delega “Funzioni giudiziarie e ADR”

    Il CNDCEC specifica che il Formulario è rivolto ai professionisti che operano nel settore delle esecuzioni immobiliari rivestendo la funzione di custode giudiziario e delegato alle vendite e che, nella pratica quotidiana, hanno bisogno di modelli pronti, sintetici e sicuri sotto il profilo della conformità al rito esecutivo dopo gli interventi della riforma Cartabia e del correttivo di cui al d.lgs. n. 164/2024.
    Si vuole facilitare la reperibilità delle formule (per fasi del processo esecutivo e per tipologia di esecuzione), nella prospettiva di una rapida consultazione, senza trascurare esigenze di carattere pratico, tra cui la necessità di uniformarsi alle prassi seguite nei tribunali locali, fornendo un supporto tecnico-professionale che risulti chiaro e coerente con il nuovo quadro processuale.
    Il Formulario offre al professionista uno strumento di consultazione rapida, aggiornato e conforme all’attuale diritto processuale, in grado di guidare il professionista nelle diverse fasi dell’esecuzione, mantenendo al contempo la coerenza con le esigenze del processo telematico e con l’evoluzione post Cartabia.
    Il docuemnto, composto da cinque sezioni, contiene trentaquattro formule relative a differenti fasi del processo esecutivo.

    Più nello specifico:

    • la prima sezione, in punto di “Custodia” è dedicata all’esaustiva trattazione delle tematiche attinenti alla figura del custode giudiziario; 
    • la seconda sezione, intitolata “La Delega delle Operazioni di Vendita”, risulta incentrata sulle molteplici dichiarazioni, istanze e avvisi prodromici alla fase della vendita;
    • la terza sezione si occupa più nello specifico della “Fase della vendita” 
    • la quarta sezione relativa a “Il Decreto di Trasferimento”, comprende formule che permettono di individuare, comprendere e trattare
      dettagliatamente le modalità del trasferimento con riferimento al saldo del prezzo di aggiudicazione;
    • la quinta e ultima sezione, relativa a “La Fase Distributiva”, reca le formule, inerenti ai possibili scenari nella redazione del progetto di distribuzione.

    Viene segnalato che gli schemi di atti e verbali rappresentano mere tracce a supporto dell’attività dei professionisti delegati e dei custodi giudiziari; essi non hanno in alcun modo contenuto vincolante e dovranno essere utilizzati in modo flessibile e appropriato in relazione alle fattispecie concretamente prospettabili.

  • Crisi d'impresa

    Esperto composizione negoziata: consultazione sui principi di comportamento

    Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha posto in pubblica consultazione entro il 16 febbraio iPrincipi di comportamento dell’Esperto della composizione negoziata”.

    Eventuali osservazioni e commenti possono essere inviati al seguente indirizzo 

    Esperto composizione negoziata: consultazione sui principi di comportamento

    A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e della definitiva entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, è stato introdotto nel Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, lo strumento della Composizione negoziata della crisi d’impresa.

    A tal proposito, di rilievo è la figura dell’”Esperto”, nominato dalla Commissione istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con il compito di agevolare e facilitare le trattative tra l’impresa che accede alla composizione negoziata  e i suoi creditori.

    Data la complessità dell’istituto, vi è l'esigenza di disporre di linee guida e standard di comportamento utili a definire modalità operative e modelli virtuosi.

    A tal proposito il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha ritenuto opportuno emanare i Principi, finalizzati a fornire ai professionisti chiamati a svolgere il ruolo di Esperto un adeguato supporto nello svolgimento dell’incarico, con riferimento alla migliore prassi professionale.

    Il documento rappresenta un organico insieme di Principi a supporto dell’attività dell’Esperto.

    Accedi da qui al sito del CNDCEC per tutte le altre info e per scaricare il documento posto in consultazione dal 23 gennaio e fino al 16 febbraio prossimo.

  • Dichiarazione IVA

    Dichiarazione IVA 2026: regole per contabilità unificata o separata

    Dal 1° febbraio ed entro il 30 aprile è possibile inviare la Dichiarazione IVA 2026 il cui modello è stato pubblicato recentemente dalle Entrate.

    Nelle istruzioni figurano alcune novità per il 2026 anno di imposta 2025.

    Di seguito vediamo le istruzioni per i contribuenti con contabilità unificata e quelli con contabilità separate.

    Dichiarazione IVA 2026: regole per contabilità unificata o separata

    I contribuenti con contabilità unificata agli effetti dell’IVA, devono compilare il modello di dichiarazione, avente struttura modulare, costituito da:

    • il frontespizio contenente, in particolare, i dati del contribuente e la sottoscrizione della dichiarazione;
    • un modulo, composto di più quadri (VA – VC – VD – VE – VF – VJ – VH – VM – VK – VN – VL –VP – VQ – VT – VX – VO – VG), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all’attività svolta.

    I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell’art. 36, devono compilare, oltre al frontespizio, tanti moduli quante sono le contabilità tenute.

    In particolare, si precisa che:

    • i dati da indicare nella sezione 1 del quadro VA e nella sezione 1 del quadro VL, nonché nei quadri VE, VF e VJ riguardano ogni singola contabilità separata e pertanto devono essere compilati in ciascun modulo;
    • invece i dati da comprendere nella sezione 2 del quadro VA e nelle sezioni 2 e 3 del quadro VL nonché nei quadri VC, VD, VH, VM, VK, VT, VX e VO riguardano il complesso delle attività svolte dal contribuente e devono, quindi, essere riepilogati in un solo modulo, e precisamente sul primo modulo compilato.

    Attenzione al fatto che, nel caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata, tra le quali figuri anche un’attività per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, per quest’ultima attività non sussiste l’obbligo di inserire nella dichiarazione il modulo ad essa relativo.

    Invece, i contribuenti che esercitano sia attività imponibili che attività esenti gestite con contabilità separate devono inserire nella dichiarazione anche il modulo relativo all’attività esente esercitata. 

    Nel caso in cui i contribuenti si siano avvalsi per l’attività esente della dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis, nel modulo relativo all’attività esente devono essere indicati i dati contabili relativi agli acquisti nonché l’ammontare delle operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19, e al terzo comma dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione.

    Per tutte le altre istruzioni si rimanda al Modello IVA e istruzioni 2026..