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Accordo sicurezza sociale Italia Australia novità 2024
Con il messaggio 2702 del 23 luglio 2024 INPS comunica alcune novità in riferimento all’Accordo bilaterale di sicurezza sociale italo-australiano.
Le novità riguardano in particolare i modelli di richiesta, l'eliminazione dei pagamenti con assegno e l'esclusione dalle verifiche di esistenza in vita grazie alla attuazione dell'accordo di scambio dati tra le amministrazioni dei due paesi
Nuovo formulario di domanda di pensione australiana per soggetti residenti in Italia
Dal 1° luglio 2024, il formulario IA – Reddito e beni patrimoniali è stato accorpato al formulario AUS140IT- domanda di pensione australiana per residenti in Italia.
Tale modifica risponde all’esigenza di inviare le informazioni reddituali contestualmente alla presentazione della domanda di pensione australiana, al fine di consentirne una più rapida definizione, in conformità agli articoli 19 e 20 dell’Accordo bilaterale italo-australiano e all’articolo 13 dell’Intesa amministrativa di applicazione dell’Accordo.
Campagna di eliminazione degli assegni
Come comunicato il 29 marzo 2024 si sta concudendo la campagna di eliminazione degli assegni in Australia come nel resto del mondo per evitare ritardi smarrimenti e appropriazioni indebite
I pagamenti verranno eseguiti in via ordinaria a mezzo accredito su conto corrente bancario oppure, laddove possibile, in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (Western Union nella maggior parte dei Paesi).
Nei mesi scorsi Citibank N.A. ha inviato, ai beneficiari di pensione in pagamento con assegno residenti in Australia, un modulo per l’acquisizione dei dati bancari necessari a localizzare i futuri pagamenti su conto corrente bancario.
Esclusione da verifica di accertamento esistenza in vita
A seguito della piena operatività dell’Accordo tecnico-procedurale di scambio telematico dei dati di decesso INPS-Centrelink australiano, i pensionati che riscuotono in Australia saranno esclusi dalla campagna di accertamento dell’esistenza in vita da parte di Citibank N.A., così come attualmente avviene, grazie ad analoghi accordi tecnici stipulati dall’INPS con i locali enti previdenziali, per i pensionati che riscuotono in alcuni Paesi europei (Germania, Svizzera, Francia, Belgio e Polonia).
Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata all’Accordo bilaterale sul sito istituzionale dell’INPS.
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Impatriati: agevolato anche l’incentivo all’esodo oltre il milione
La Risoluzione n. 40 dell'Agenzia delle Entrate, datata 23 luglio 2024, affronta il trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo e di importo transattivo nel contesto del "regime speciale per lavoratori impatriati" previsto dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147 del 2015 (d.lgs. n. 147/2015).
La risoluzione è stata emessa in risposta a un'istanza di interpello presentata da una banca che ha concordato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con tre dipendenti, prevedendo il pagamento di importi transattivi superiori al limite previsto per l'applicazione del regime di tassazione separata
Regime impatriati: incentivo all’esodo oltre il milione di euro
La banca ha rappresentato di aver raggiunto un accordo con tre dipendenti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in base al quale è tenuta a corrispondere somme come incentivo all'esodo e importo transattivo. I lavoratori sono beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati vigente ratione temporis, con parziale detassazione del reddito da lavoro dipendente
L'Istante ha chiesto quindi chiarimenti sulla possibilità di applicare il "regime speciale per lavoratori impatriati" a queste somme, in particolare se tale regime possa applicarsi agli importi fino a 1.000.000,00 euro, in deroga al regime di tassazione separata previsto dagli articoli 17 e 19 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
Inoltre, l'Istante ha chiesto chiarimenti operativi sulla gestione fiscale di tali somme eccedenti la soglia di 1.000.000,00 euro (articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201).
Regime impatriati per l’ incentivo all’esodo: la risposta dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo e importo transattivo ordinariamente rientrano nella categoria dei redditi di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata, come previsto dagli articoli 17 e 19 del TUIR (articolo 17, comma 1, lettera a), e articolo 19, comma 2, del TUIR).
Tuttavia, in applicazione del "regime speciale per lavoratori impatriati" (articolo 16 del d.lgs. n. 147/2015), i dipendenti possono beneficiare delle agevolazioni fiscali facendo concorrere tali somme al reddito complessivo dell'anno di percezione, ove risulti più favorevole per il contribuente (articolo 17, comma 3, del TUIR).
Pertanto, i dipendenti, dopo aver ricevuto la comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta, potranno rivolgersi al competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate per ottenere la riliquidazione dell'imposta dovuta secondo il regime agevolativo (circolare 1° aprile 2016, n. 9/E).
Per quanto riguarda gli importi eccedenti i 1.000.000,00 euro, questi dovranno essere assoggettati a tassazione ordinaria (articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201), consentendo così l'applicazione del "regime speciale per lavoratori impatriati" anche su tali somme, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa (circolare 28 febbraio 2012, n. 3/E).
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Pensione con part time verticale: chiarimenti sull’ accredito contributivo
I periodi di lavoro in part time verticale o ciclico vanno conteggiati per intero ai fini del diritto a pensione. La novità era stata sancita nel 2020 dalla Corte Europea e recepita nell'ordinamento italiano con la legge di bilancio 2021. Dal 2021 quindi è possibile conteggiare ai fini previdenziali tutte le settimane coperte dal contratto di lavoro, malgrado non sempre siano operative , a causa della ciclicità della prestazione.
La circolare INPS 74/2021 del 4 maggio ha fornito le istruzioni operative e i modelli per le richieste e per gli Uniemens integrativi da parte dei datori di lavoro.
Con la circolare n. 4 del 5 gennaio 2022 l'istituto ha reso disponibile un nuovo applicativo per le domande utilizzabile da tutti i dispositivi.(v. dettagli sotto)
Con il messaggio n. 2655 del 19 luglio 2024, sono state fornite agli uffici nuove indicazioni :
- sulle domande di accredito
- sui requisiti dei periodi lavorati ai fini dell'accredito, e
- sulla conformità della documentazione a supporto della richiesta. (vedi ultimo paragrafo).
Periodi di part time ciclico verticale ai fini del raggiungimento della pensione
Inps precisava nella circolare 74 2021 che la valutabilità del periodo “non lavorato”, è utile per maturare il diritto al raggiungimento della pensione mentre non assume rilievo ai fini del versamento contributivo, che corrisponde sempre alla retribuzione della prestazione lavorativa.
Viene anche chiarito che:
- per il riconoscimento del periodo annuale è necessario che venga accreditata la retribuzione minima prevista per l'anno di riferimento; diversamente, il numero di contributi riconosciuti sarà pari al rapporto tra l'imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico in vigore
- la nuova norma è applicabile per i periodi di lavoro a partire dal 30 ottobre 1984.
- Non riguarda il pubblico impiego, già destinatario di una norma per cui gli anni di servizio ad orario ridotto sono considerati comunque utili per intero ai fini della pensione (articolo 8, comma 2, della L. 29 dicembre 1988, n. 554 ).
Circolare INPS n. 4 2022: nuove modalità per le domande
Per il diritto a pensione di periodi non lavorati nel part-time verticale o ciclico ricompresi entro il 31 dicembre 2020 le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB – servizio telematico accessibile direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center Multicanale – 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
- Patronati e Intermediari dell’istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Dalla data di pubblicazione della circolare le domande non possono più essere presentate né tramite PEC né attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), modalità utilizzate in fase di prima applicazione.
Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, oppure
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o
- CIE (Carta di Identità Elettronica).
La circolare illustra le fasi di compilazione della domanda e di protocollazione e precisa che gli utenti posso consultare tutte le domande presentate in via telematica nella sezione “Consulta domande” raggiungibile dalla home page dell’applicazione.
Per ogni domanda è possibile scaricare e visualizzare la ricevuta di protocollo e acquisire informazioni in ordine allo stato di definizione della pratica.
E disponibile anche un Manuale Utente consultabile on-line o scaricabile direttamente dal sito e puo essere richiesta assistenza al Contact center telefonico .
AGGIORNAMENTO LUGLIO 2024
Nel messaggio 2655 INPS sottolinea in particolare due aspetti:
- Per il riconoscimento del periodo non lavorato deve trattarsi dell'esecuzione di uno stesso contratto, a tempo determinato o indeterminato nel corso del quale intervenga la sospensione dell'attività lavorativa. Quindi nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi e riprenda dopo un determinato periodo di tempo con un nuovo contratto, i periodi di interruzione dell'attività stessa dovuta all'avvicendarsi dei diversi contratti non sono ammessi al beneficio.
- In tema di valutazione della documentazione a supporto si specifica che è onere del lavoratore che richieda il riconoscimento degli effetti pensionistici connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro part time verticale o ciclico dimostrare l'esatta l'articolazione della prestazione lavorativa. Quindi dalla documentazione a supporto (come contratto di lavoro, attestazione del datore di lavoro e autodichiarazione del lavoratore) devono emergere chiaramente le condizioni che diano o meno diritto all'accredito. Attenzione anche al fatto che nella fase istruttoria, gli uffici valutano i tutti gli elementi informativi disponibili, quali i flussi Uniemens, eventuali ulteriori informazioni presenti su UNILAV, ecc. che devono essere tra loro coerenti.
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Massimale contributivo INPS: PRISMA aperta a patronati e lavoratori
Con la Circolare n. 48 del 25 marzo 2024 l'INPS ha comunitato il rilascio di una nuova piattaforma informativa “PRISMA” che mette a disposizione dei datori di lavoro, a partire dal 10 aprile 2024 le informazioni sull'anzianità contributiva complessiva dei propri dipendenti iscritti a tutte gestioni pensionistiche obbligatorie.
In questo modo si potrà effettuare correttamente il calcolo della contribuzione dovuta in rapporto al rispetto del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995.
Con il messaggio 19 luglio 2024, n. 2650, l'istituto rende noto che a partire dal 22 luglio 2024, anche i lavoratori e gli Istituti di Patronato potranno utilizzare la piattaforma PRISMA ottenendo un prospetto di sintesi delle informazioni presenti negli archivi informatici dell’Istituto.
PRISMA prospetto contributivo : a cosa serve ,cosa contiene
La piattaforma informativa PRISMA consente di estrapolare un prospetto con tutti gli elementi informativi, noti all’Istituto, utili ad assolvere correttamente l’obbligo contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i propri dipendenti
- sia con riferimento alla presenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità assicurativa collocata anteriormente al 1° gennaio 1996,
- sia in relazione all’avvenuta presentazione e/o autorizzazione della domanda di opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335/1995.
La piattaforma informativa, disponibile sia per i datori di lavoro che per gli operatori di Sede, per garantire la tutela della privacy del lavoratore, fornisce le informazioni minime, ed è consultabile solo dal richiedente (datore di lavoro o intermediario abilitato) tenuto a trasmettere i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore.
INPS precisa che il prospetto ha esclusivamente valore informativo e non certificativo della posizione assicurativa del lavoratore medesimo.
Il prospetto informativo riporta i seguenti dati:
- data in cui risulta presente il primo contributo obbligatorio riferito a forme pensionistiche obbligatorie[3], se precedente al 1° gennaio 1996 (cfr. il punto A del prospetto).
- presenza della domanda di opzione al sistema contributivo (se in stato istruttoria o accolta) e data della relativa domanda (cfr. il punto B del prospetto);
- presenza della domanda di riscatto/accredito figurativo in una della Gestioni dell’INPS per periodi precedenti al 1° gennaio 1996 e data della relativa domanda (cfr. il punto C del prospetto);
- eventuale presenza di periodi riscattati o ricongiunti presso le Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 da verificare con l’assicurato (cfr. il punto D del prospetto);
- eventuale presenza di anzianità assicurativa in Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 se derivante da domande di reintegro/ripristino da verificare con l’assicurato (cfr. il punto D del prospetto)[5];
- eventuale presenza di posizione assicurativa attiva presso una Cassa professionale di cui al di cui al decreto legislativo n. 103/1996 e al decreto legislativo n. 509/1994, da verificare con l’assicurato (cfr. il punto E del prospetto).
PRISMA: Istruzioni operative
L'istituto segnala che, in fase di prima applicazione, e a partire dal 10 aprile 2024, sono abilitati all’utilizzo della piattaforma “PRISMA” i datori di lavoro privati – quali soggetti obbligati legalmente all’adempimento contributivo – che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS – Gestione privata.
Come detto l’accesso sul codice fiscale del lavoratore è previsto solo per il soggetto che trasmette i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore (Uniemens).
Sono abilitati, inoltre, tutti i soggetti che, sulla base della normativa vigente, possono essere incaricati dal datore di lavoro
L’operatore di Sede, tramite il portale intranet, può rilasciare il prospetto richiesto da un datore di lavoro per un lavoratore dipendente non più in forza.
Viene precisato che in futuro sarà comunicata l’accessibilità al servizio da parte della totalità dei datori di lavoro con dipendenti (anche pubbliche Amministrazioni o datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica).
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Rischio caldo lavoro: ordinanze di stop in Sicilia e Sardegna
Il caldo torrido di questi giorni mette a dura prova i lavoratori impiegati in mansioni svolte all'aria aperta in particolare nelle ore piu calde della giornata, con gravi rischi per la salute e la sicurezza.
Pochi giorni fa è stato emanata la legge di conversione del DL Agricoltura che contiene misure di rafforzamento della Cassa integrazione per i lavoratori esposti alle alte temperature .
Vedi per approfondire DL Agricoltura convertito: rafforzate CISOA e CIGO Eone per caldo
Con il fine di tutelare la salute dei lavoratori, le Regioni Sardegna e Sicilia hanno emanato nei giorni scorsi due Ordinanze che dispongono il divieto di lavoro dalle 12:30 alle 16:00.
Sono interessati in particolare:
- i territori regionali evidenziati nella "mappa del rischio" con livello di rischio "alto, pubblicata nella pagina web a cura di INAILe CNR: WORKLIMATE "
- in riferimento ai lavoratori del settore agricolo o florovivaistico ed edile e affini, impiegati in mansioni pesanti e con prolungata esposizione al calore,
Le Ordinanze hanno efficacia dalla data di pubblicazione al 31 agosto 2024.
Si ricorda che sull'argomento INAIL ha messo a disposizione materiali informativi gratuiti Vedi Rischio caldo le linee guida INAIL ai datori di lavoro
Ordinanza Regione Sicilia 17 luglio 2024
Scarica qui il testo dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 1 del 17 luglio 2024 che prevede:
- il divieto di lavoro nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnala un livello di rischio “ALTO”;
- fermo quanto sopra, con riferimento alle attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di pubblica utilità, i datori di lavoro adottano idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali.
- l’inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato.
Ordinanza Regione Sardegna 19 luglio 2024
Analoghe previsioni nella Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna del 19 luglio 2024 .
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Prestazioni occasionali: istruzioni e novità 2024
La legge di bilancio 2023 ha ampliato l'accesso delle aziende alla possibilità di utilizzo del contratto telematico (gli ex voucher lavoro) per il lavoro occasionale (legge 197-2022. Qui il testo).
L'INPS ha pubblicato la prima circolare di istruzioni 6-2023 riguardante le prestazioni occasionali modificate, con eccezione del settore agricolo , oggetto di un successivo documento.
Con il decreto lavoro 48 2023 è stato ulteriormente allargato il campo di azione dei datori di lavoro ai settori fiere, term,e congressi e parchi di divertimento.
Vediamo nei paragrafi seguenti tutte le novità.
Contratto telematico occasionale: le novità della legge di bilancio 2023
Il testo di legge , all'art. 1 commi 342-354 apporta importanti modifiche all'art 24 bis del dl 50 2017 che ha istituito il Libretto Famiglia per i privati e il Contratto di prestazione occasionale /Presto (per le aziende)
Le novità sono le seguenti :
- Per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale è stato esteso a 10mila euro l’importo massimo di compensi in un anno erogabili dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori
- possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale, gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato invece che 5. La circolare ricorda che le modalità di computo della media occupazionale sono indicate al paragrafo 6.2 della circolare n. 107/2017 e al paragrafo 3 del messaggio n. 2887/2017.
- viene parzialmente abrogato il regime particolare previsto per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo, che possono acquisire prestazioni occasionali nei limiti previsti per tutti gli altri utilizzatori (10 mila euro annui complessivi) e potranno utilizzare anche lavoratori non appartenenti alle categorie previste in precedenza.
- i nuovi limiti economici si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1.
- previsto un divieto generale di accesso al Contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese operanti nel settore agricoltura.
ATTENZIONE INPS precisa nella circolare 6 che visto il divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura, le stesse potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.
Lavoro occasionale agricoltura
Per l'agricoltura si prevedeva come detto un regime sperimentale valido per il 2023 e 2024 che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore, appartenente a specifiche categorie, con precisi obblighi amministrativi ( messi a punto da un decreto ministeriale e dall'INPS )
In particolare:
- potrà essere utilizzato per pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro all’esterno, che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti (con eccezione per i pensionati)
- il contratto potrà avere una durata massima di dodici mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro.
- Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, deve acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore sui requisiti soggettivi richiesti
- è previsto l’obbligo per i datori di lavoro agricoli di darne previa comunicazione al competente Centro per l’impiego
- Il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
In caso di superamento del limite di 45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato con sanzioni da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di violazione da parte di soggetti non autorizzati o di mancata comunicazione al centro per l’impiego (a meno che non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore).
Vedi ulteriori dettagli in Lavoro occasionale in agricoltura istruzioni aggiornate
Prestazioni occasionali 2023 le novità del Decreto Lavoro
il decreto Lavoro (Dl 48/2023) come detto amplia ancora l’uso dei voucher in alcuni settori produttivi.
In particolare con l'articolo 37 , l'utilizzo per ciascun utilizzatore è ammesso fino a 15mila euro all’anno di compensi complessivi verso tutti i prestatori per i datori di lavoro operanti nei seguenti ambiti:
- congressi,
- fiere,
- eventi,
- stabilimenti termali e
- parchi di divertimento
Sempre per i settori sopracitati cade il limite di utilizzo per aziende con oltre 10 dipendenti, sostituito dal limite di 25 dipendenti assunti a tempo indeterminato.
La novità riguarda una platea abbastanza ridotta ma è stata contestata dalle organizzazioni sindacali perché sembra dettata alla necessità di rispondere a sollecitazioni di singoli comparti e comunque aperta a una deregulation che mette in pericolo i contratti stagionali che offrono maggiori tutele ai lavoratori. Da segnalare a margine la definizione fuorviante della denominazione dell'articolo 37 "Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale " che invece non riguarda il settore turistico propriamente detto.
Le istruzioni operative dall'INPS sono giunte con la circolare 75 del 3 agosto 2023
Prestazioni occasionali 2023 istruzioni per fiere, terme e congressi
Viene specificato che a tale nuovo regime sono ammesse esclusivamente le aziende che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 di seguito indicati:
- – 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
- – 96.04.20 Stabilimenti termali;
- – 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
- – 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.
Si ricorda che, in ogni caso, è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi (cfr. la lettera d) del comma 14 dell’art. 54-bis del decreto-legge n. 50/2017).
La circolare specifica le modalità di determinazione dei limiti dimensionali ed economici per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e riepiloga che :
– per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
– per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 15.000 euro;
– per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Per i profili sanzionatori rinvia a quanto descritto al paragrafo 9 della circolare n. 107/2017 e al paragrafo 8 della circolare n. 103/2018.
Aggiornamento registrazione servizio “Contratto di prestazione occasionale”
Per effetto dell’entrata in vigore della novella normativa di cui all’articolo 37 del decreto-legge n. 48/2023, il servizio dell’Istituto “Contratto di prestazione occasionale” è stato implementato con la nuova classificazione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”, e disponibile a decorrere dal 9 agosto 2023.
Nel caso in cui l’utilizzatore sia già registrato nel servizio “Contratto di prestazione occasionale”,
- l’aggiornamento di classificazione avverrà in automatico al primo accesso.
- Qualora l’utilizzatore abbia già utilizzato il contratto di prestazione occasionale, le somme erogate in altra sezione della procedura concorreranno al raggiungimento del nuovo limite di 15.000 euro nell’anno civile.
AGGIORNAMENTO 24 LUGLIO 2024
INPS ha comunicato che da luglio 2024 la comunicazione e modifica dei dati relativi a posta elettronica e recapito per SMS può essere effettuatata solo tramite piattaforma MIYINPS
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Inps: pausa estiva per Note di rettifica, diffide e DURC on line
Con comunicato del 19 lugLio 2024 INPS comunica la pausa estiva dal 26 luglio al 31 agosto compresi. relativamente a
- Note di rettifica
- Diffide
- elaborazione di DURC online
L'Istituto specifica che saranno sospesi gli invii delle notifiche delle Note di rettifica e delle Diffide di adempimento verso tutti i soggetti contribuenti, ad eccezione dei casi in cui sia prossimo il termine di prescrizione.
Inoltre, nello stesso periodo, saranno sospese
- le elaborazioni delle richieste verso DURC online per la verifica della regolarità contributiva, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.)e
- la trasmissione dei crediti all’Agente della riscossione.
Servizio Durc On Line dall'APP INPS mobile
Si ricorda che al 23 agosto 2023 nell'ambito dell'innovazione digitale delle attività dell'istituto prevista con il PNRR, è stato rilasciato il servizio “Durc OnLine” anche nella sezione “Servizi” dell’App INPS Mobile.
in questo modo Imprese e lavoratori autonomi avranno migliore disponibilità delle importanti informazioni del DURC direttamente su smartphone e tablet ,
- sia per la piattaforma Android
- che per il sistema operativo iOS di Apple.
ATTENZIONE L'accesso è possibile con SPID e CIE mentre da PC è utilizzabile anche il codice CNS
La ricerca si può effettuare inserendo il codice fiscale del soggetto da verificare oppure il numero di protocollo del documento.
Per ogni Durc on line, inoltre, sono disponibili informazioni di sintesi che possono essere visualizzate e scaricate.
Le istruzioni sull'istituzione del servizio Durc online erano state fornite con due circolari gemelle INPS n. 146 del 7 ottobre 2021 e INAIL N. 27 del 1 ottobre 2021 .
Ulteriori precisazioni sono giunte con il messaggio INPS n. 3830 dell'8 novembre in particolare sulla gestione delle deleghe
Durc Online Accesso per Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti
La circolare INPS n. 146 specificava che dal 1° ottobre 2021:
- la creazione/abilitazione delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti,
- il subentro nell’abilitazione per la richiesta d’ufficio del Durc On Line e
- l’aggiornamento dell’anagrafica delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni già abilitate
non avverrà più tramite l’accesso a www.sportellounicoprevidenziale.it.
Per quanto riguarda il portale INAIL , viene comunicato che tali funzionalità sono migrate all’interno dei servizi online del portale www.inail.it, nella sezione “My Home/Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA”, per accedere alle quali sono ugualmente richieste le credenziali SPID, CNS o CIE.
All’interno del medesimo servizio è presente la voce Utenti e profili, attraverso la quale è possibile gestire le abilitazioni associate alle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti.
Sul sito www.inps.it, “Durc On Line” > “Scheda prestazione” sono disponibili, alla voce modulistica:
- i modelli per la richiesta di rilascio abilitazione/subentro con profilo Stazione Appaltante/Amministrazione procedente e
- i modelli per l’abilitazione con profilo Società Organismo di Attestazione.