• Turismo

    Turismo sostenibile: contributi europei alle PMI

    Il progetto FuTOURiSME – fostering digital & sustainable transition of TOURism SMEs for FUture innovation and resilience, finanziato nel quadro del Programma per il mercato unico – sezione COSME (bando SMP-COSME-2022-TOURSME) è un bando che ha l'obiettivo di identificare e sostenere lo sviluppo, l'implementazione e lo scaling-up di soluzioni innovative da parte delle piccole e medie imprese (PMI) turistiche europee, al fine di:

    •     contribuire a innovare l'offerta nell'ecosistema turistico e potenziare il duplice processo di transizione (verde e digitale);
    •     dotare le PMI delle competenze necessarie per sfruttare le opportunità derivanti dalla doppia transizione;
    •     raccogliere le migliori pratiche e strategie per portare avanti la trasformazione del settore turistico.

    Sono previsti contributi a fondo perduto dell'importo di 30mila euro.

     Vediamo i dettagli per la partecipazione, tenendo conto che la scadenza per le domande è fissata al 27 novembre 2024.

    Bando Futourisme: Interventi ammissibili

    Ogni progetto innovativo deve riguardare almeno un aspetto  tra quelli elencati nel bando. 

        Migliorare l'infrastruttura digitale, compreso l'accesso a Internet ad alta velocità e le tecnologie intelligenti, per migliorare l'esperienza dei visitatori e l'efficienza operativa.

        Formazione e risorse per sviluppare abilità e competenze digitali, per sfruttare efficacemente le nuove tecnologie.

        Adozione di soluzioni digitali innovative, come l'intelligenza artificiale, i big data e l'Internet delle cose (IoT), per migliorare il processo decisionale, il marketing e il coinvolgimento dei clienti.

    Per il bando con “progetto innovativo” si intende un'iniziativa strutturata e strategica che sviluppa, implementa e scala soluzioni innovative per un turismo sostenibile, digitale e inclusivo e che contribuisce chiaramente a innovare l'offerta nell'ecosistema turistico.

    Bando Futourisme: il contributo

    Il bando sosterrà 60 progetti innovativi realizzati da PMI del turismo o da partenariati con una somma forfettaria di 30.000 euro ciascuno, per incoraggiare l'adozione di tecnologie digitali e sostenibili che abbiano un impatto positivo sia sulle loro operazioni commerciali che sull'ambiente.

    Scarica qui il bando ufficiale

    Ulteriori dettagli,  faq e modelli di domanda sono disponibili a questo link

    Bando Futourisme per il turismo sostenibile: chi puo partecipare

    Le candidature devono essere presentate da una delle seguenti tipologie di candidati:

    • – singola PMI turistica.
    • – partenariato di PMI turistiche, composto da un minimo di 2 a un massimo di 4 PMI turistiche;
    • – partenariato composto da un minimo di 2 e un massimo di 4 partner (deve comprendere almeno 1 PMI turistica e almeno 1 ente pubblico o privato che svolga un ruolo strumentale nell'aiutare la/e PMI turistica/e a realizzare il progetto).

    I partenariati devono essere composti da PMI/enti con sede nello stesso Paese e possono preesistere e capitalizzare su precedenti progetti innovativi.

    Le PMI e gli enti devono essere stabiliti in uno dei seguenti Paesi: Cipro, Francia, Grecia, Italia, Spagna;

    Sarà possibile inviare le candidature fino al 27 novembre 2024.

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Esame Revisori 2024: domanda entro il 5 settembre

    Il MEF ha pubblicato un avviso per informare delle pubblicazione in GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 63 del 6 agosto 2024 il bando per l’ammissione all’esame di idoneità professionale per l’esercizio della revisione legale.

    Le domande vanno presentate entro il 5 settembre prossimo, e a tal fine, è state predisposta un’apposita applicazione informatica che resterà accessibile su questo sito istituzionale fino alle ore 23.59 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando.

    Ai fini delle domande il MEF precisa che:

    • non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione all’esame, diverse da quelle specificate nel bando. 
    • tutti i requisiti di ammissione all’esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 
    • ai fini della regolarità della domanda, si rammenta che il tirocinio deve risultare concluso (e la relativa relazione finale deve essere presentata) in data anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione all’esame.

    Vediamo tutte le regole.

    Esame idoneità revisori 2024: chi è ammesso

    Per l'ammissione al esame occorre tenere come norma di riferimento l'art 2 del Decreto n 63/2106 che recita testualmente:

    1. Per l'ammissione all'esame e' necessario:
      • a) aver conseguito una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economi e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto  ministeriale n. 145 del 20 giugno 2012;
      • b) essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio, previsto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012, ovvero produrre dichiarazione attestante l'assolvimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal regolamento sopra citato.
    2. In deroga al comma 1, sono ammessi a sostenere l'esame di idoneita' per l'iscrizione al registro i soggetti che, alla data
      di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, hanno regolarmente completato il tirocinio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.
    3. Sono, altresì, ammessi a sostenere l'esame di idoneita' coloro i quali risultano iscritti, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al registro del tirocinio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, ed abbiano, alla data di
      presentazione della domanda, concluso regolarmente il tirocinio stesso.

    Esame idoneità Revisori 2024: quota per la domanda

    Il candidato è tenuto, contestualmente alla presentazione della domanda, al versamento del contributo per le spese di esame di cui all’articolo 3, comma 6 del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63, nella misura di euro 100,00

    Dovrà, inoltre, assolvere l’imposta di bollo come da normativa vigente.

    Il pagamento del contributo potrà essere assolto nella fase di presentazione del modulo di iscrizione selezionando un prestatore di servizi abilitato sul nodo dei pagamenti “PagoPA”, il bollo dovrà essere apposto sulla “ricevuta di avvenuta iscrizione” così come previsto dall’articolo 2, comma 2 del bando.

    Esame idoneità revisori 2024: svolgimento delle prove

    Con DM 13 febbraio 2023, n. 71 “Regolamento recante modifiche al decreto 19 gennaio 2016, n. 63, concernente l'attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale”  sono state introdotte nuove modalità di svolgimento delle prove di esame. 

    In particolare le prove di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del DM 63/2016 concernenti, rispettivamente, materie economiche e aziendali e materie giuridiche, consisteranno ora nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe per ciascun quesito vertenti nell’insieme, su tutte le materie indicate nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del bando. 

    Per lo svolgimento della prima e della seconda prova sarà assegnato un tempo massimo di due ore per ciascuna di esse. 

    Le due prove si svolgeranno  in un’unica giornata di esame.

    La terza prova scritta, la cui modalità di svolgimento non ha subito modifiche sostanziali rispetto alle precedenti edizioni, verterà sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l) del DM 63/2016 e comprenderà un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale per la cui risoluzione sarà assegnato un tempo massimo di tre ore. 

    La terza prova si svolgerà nella seconda giornata di esame.

    Attenzione al fatto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – concorsi ed esami del giorno 20 dicembre 2024, almeno 30 giorni prima della prima prova scritta, verrà data comunicazione della data, dell’ora e della sede in cui le prove avranno luogo.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Fondo filiera ovina IGP: regole per le domande di aiuto 2024

    Il Decreto 5 giugno 2024 del Ministero dell'Agricoltura contiene criteri e modalita' di utilizzazione del «Fondo per lo sviluppo e  il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» per il sostegno alla filiera ovina IGP.

    Fondo filiera ovina IGP: gli aiuti 2024

    Il decreto prevede che in considerazione delle  difficoltà di  adeguamento  da  parte degli allevamenti ovi caprini alle disposizioni innovative introdotte dal decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022, è concesso un aiuto secondo le disposizioni del presente decreto,  in  relazione ai capi ovi caprini  macellati  nell'anno  2023 le  cui  carni  sono certificate  a  denominazione  di  origine  protetta  o indicazione geografica ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
    Il sostegno è concesso, fatte  salve  le  altre  condizioni  di ammissibilita' applicabili, agli agricoltori in attivita', detentori e/o proprietari di allevamenti, sotto forma di pagamento per capo  di bestiame.

    Gli importi unitari effettivi da erogare, relativamente a ciascun anno per il quale è richiesto il sostegno, sono determinati da Agea in relazione al numero dei capi ammissibili al  sostegno  nel rispetto dell'importo unitario massimo di euro 5,50 a capo macellato.
    Le risorse destinate all'aiuto ammontano  a  euro  2.000.000,00 per l'anno 2024.

    Fondo filiera ovina IGP 2024: beneficiari

    Il decreto prevede che l'aiuto è concesso ai soggetti detentori  e/o proprietari di allevamenti attivi che:

    • a) siano soggetti che hanno richiesto il pagamento dei contributi della politica agricola comunitaria nell'ambito della  campagna  2023 della domanda unica  con  riferimento  agli  aiuti  accoppiati  delle filiere zootecniche «premio per ovi-caprini macellati»;
    • b) non hanno  beneficiato  del  sostegno  accoppiato  al  reddito previsto dall'art. 25, comma 5, del citato  decreto  ministeriale  n. 680077 del 23 dicembre 2022;
    • c) abbiano detenuto  nell'anno  2023,  dalla  nascita  fino  alla macellazione, agnelli/capi ovi caprini le cui carni sono  certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    L'aiuto e' concesso nei limiti  per  azienda  nel  rispetto  del regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de  minimis»  nel settore agricolo.

    Fondo filiera ovina IGP: regole per le domande

    Il decreto prevede che ciascun  soggetto detentore  e/o  proprietario  di  allevamenti attivi, in possesso dei  requisiti  di ammissibilità previsti e, per i quali abbiano provveduto, per l'anno  2023, a  certificare  le  carni  a  denominazione  di origine  protetta  o indicazione geografica ai sensi del regolamento  (UE)  n.  1151/2012, presenta all'Organismo pagatore AGEA, secondo le  modalità definite dallo stesso Organismo pagatore, la domanda di aiuto.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Quadro LM dei Forfettari nel modello Redditi PF 2024: novità e guida alla compilazione

    Il quadro LM del modello Redditi PF 2024 raccoglie la dichiarazione dei redditi conseguiti dalle persone fisiche, esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nell’anno fiscale 2023, che aderiscono al regime forfetario (ex articolo 1, commi da 54 a 59, della Legge 190/2014).

    Anche se i redditi d’impresa o di lavoro autonomo dei contribuenti cosiddetti forfetari confluiscono per intero nel quadro LM, questo, a seconda delle situazioni, può interagire con altri quadri del modello Redditi PF 2024, la cui compilazione sarà richiesta, ad esempio, per assolvere gli obblighi contributivi o quelli di integrazione informativa (si può vedere a riguardo l’articolo Forfetari: gli obblighi informativi del quadro RS del modello Redditi PF).

    Le principali novità del quadro LM del modello Redditi PF 2024

    Numerose sono le novità rilevabili dalle istruzioni del quadro LM del modello Redditi PF 2024, per l’anno fiscale 2023, ma non tutte interessano i contribuenti in regime forfetario.

    Il rigo LM40, sul quale il contribuente espone i “Crediti di imposta” che utilizza, è stato arricchito di una nuova voce:

    • colonna 14: credito d’imposta  “Contributo unificato”: le istruzioni del modello Redditi PF puntualizzano che “questa colonna va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta riconosciuto sul contributo unificato ai sensi dell’articolo 20 Decreto Legislativo 28/2010”.

    Sul medesimo rigo LM40, lo spazio in passato dedicato al credito d’imposta “Monopattini e servizi di mobilità elettrica” viene soppresso; inoltre la colonna 7 prima denominata “Mediazioni”, quest’anno prende il nome di “Conciliazione e mediazione” e fa riferimento al “credito d’imposta relativo alle mediazioni per le controversie civili e commerciali”.

    Di particolare interesse è la nuova Sezione VI denominata “Concordato Preventivo regime forfetario”, composta da quattro righi, dedicata appunto al nuovo strumento del Concordato preventivo biennale, al suo primo anno di applicazione: attraverso la compilazione di questa sezione i contribuenti in regime forfetario possono accedere al beneficio. Per un approfondimento delle modalità di compilazione si rimanda al prosieguo dell’articolo.

    Infine, va segnalato che il quadro LM del modello Redditi PF 2024 presenta anche la nuova Sezione II denominata “Tassa piatta incrementale”: attraverso la compilazione di questa sezione i contribuenti che ne hanno diritto possono accedere al beneficio della flax tax sui redditi incrementali, ai quali si applica una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali. Da tale beneficio sono tuttavia esclusi i contribuenti in regime forfetario, per espressa previsione normativa, per cui la tematica non si approfondirà in questa sede. I lettori interessati all’argomento possono leggere l’articolo La flat tax incrementale sul modello Redditi PF 2024. 

     

    I redditi nel regime forfetario

    Il regime forfetario rappresenta una modalità semplificata di determinazione del reddito, determinata, con modalità appunto forfetarie, applicando una imposta sostitutiva, a regime del 15%, al reddito scaturente dall’applicazione dei coefficienti di redditività, prestabiliti e diversi in base alla tipologia d’attività svolta, ai ricavi del contribuente, al netto delle deduzioni concesse.

    Il regime forfetario, se pur con delle limitazioni, costituisce il regime naturale di ogni attività di lavoro autonomo e d’impresa svolta in forma individuale da una persona fisica, e non ha un termine, al perdurare delle condizioni previste.

    Due sono i requisiti richiesti alla persona fisica per poter applicare il regime in questione, in base all’articolo 1 comma 54 della Legge 190/2014:

    • che, nell’anno fiscale precedente, questi non abbia conseguito ricavi o compensi per un ammontare superiore a 85.000 euro, ragguagliato ad anno, e riferito a tutte le attività nel caso in cui siano più d’una;
    • e che, lo stesso, non abbia sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori o assimilati per un ammontare superiore a 20.000 euro.

    La Legge di Bilancio 2023 ha innalzato la soglia di ricavi da rispettare per la permanenza nel regime, che è passata da 65.000 euro a 85.000 euro, con decorrenza dall’anno fiscale 2023.

    Il contribuente dichiarerà di possedere i requisiti richiesti barrando la casella in colonna 1 del rigo LM21.

    L’accesso e la permanenza nel regime forfetario è condizionato, inoltre, da cause ostative che ne precludono l’utilizzo: l’elenco analitico delle fattispecie è indicato all’articolo 1 comma 57 della Legge 190/2014. Il contribuente dovrà dichiarare di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste barrando l’apposita casella in colonna 2 del rigo LM21.

    Per il periodo d’imposta in cui il contribuente ha iniziato l’attività, e per i quattro successivi, è prevista la possibilità di usufruire di una aliquota agevolata del 5%, a condizione che questi non abbia esercitato altra attività nei tre anni precedenti e che l’attività intrapresa non costituisca prosecuzione di altra attività precedentemente svolta.

    Per usufruire del beneficio il contribuente dovrà attestare l’esistenza delle condizioni che gli permettono d’accedere all’aliquota agevolata barrando la casella in colonna 3 del rigo LM21.

    Nel proseguo, si segnaleranno le questioni più rilevanti, da osservare, ai fini di una prudente compilazione della sezione.

    Il rigo LM22 (e i seguenti fino al rigo LM27) è dedicato alla determinazione del reddito: nel caso in cui il contribuente eserciti più di una attività dovrà indicarle distintamente e, per ognuna, esporre il codice attività ateco, il coefficiente di redditività, i ricavi e il reddito imponibile. Da segnalare la colonna 4 del rigo LM22, sulla quale saranno indicati i compensi percepiti in seguito a cessione di diritti d’autore o a utilizzo di opere dell’ingegno correlate all’attività svolta dagli esercenti arti e professioni, previamente abbattuti del 25% (o del 40% se il contribuente ha meno di 35 anni d’età) a titolo di deduzione forfetaria dei costi. Tale previsione, introdotta sul quadro LM per la prima volta per l’anno fiscale 2019, ha la caratteristica di portare a imposizione sostitutiva questa tipologia di redditi (generalmente, per i contribuenti non forfetari, confluenti tra i redditi diversi), per i quali non si dovranno trascurare le conseguenze di questa classificazione reddituale, specie in termini previdenziali.

    Il rigo LM34 è dedicato, nello specifico della colonna 3, all’esposizione del reddito lordo; ma il contribuente dovrà fare attenzione a indicare in colonna 1 il reddito forfetario afferente la Gestione previdenziale artigiani e commercianti e in colonna 2 l’ammontare soggetto a Gestione separata, che dovrà essere coerente con quanto dichiarato sul quadro RR del medesimo modello Redditi PF 2023.

    Si ricorda che i contribuenti forfetari, su istanza da presentare annualmente all’Inps, possono usufruire di una riduzione delle aliquote contribuite.

    Sul rigo LM35 saranno indicati in colonna 1 l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nell’anno fiscale 2020 e in colonna 2 l’importo dedotto dal reddito imponibile, fino alla sua totale capienza; l’eventuale eccedenza, da indicare sul rigo LM49, è deducibile dal reddito complessivo. Nel 2019, con risposta ad interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli eventuali contributi previdenziali dedotti in anni precedenti e successivamente rimborsati dall’Inps sono assoggettati a imposta sostitutiva nell’anno in cui avviene la restituzione, concorrendo, con segno meno, alla determinazione dell’importo da indicare in colonna 1. Ancora oggi non è ancora chiaro, però, come compilare la colonna nel caso in cui l’importo rimborsato superi d’importo quello versato nel medesimo anno, determinando un saldo negativo del valore.

    La determinazione dell’imposta dovuta


    L’imposta sostitutiva, così determinata, potrà essere ridotta di eventuali crediti di imposta, da indicare analiticamente sul rigo LM40, suddiviso in 23 colonne specifiche per altrettanti crediti di imposta e una colonna, la 40, per quelli non precedentemente espressamente indicati; dal risultato saranno scomputati gli acconti versati, indicati sul rigo LM45, ed eventuali eccedenze di imposta risultanti dalla precedente dichiarazione, indicate sul rigo LM43, al fine di determinare l’effettiva imposta a debito (o a credito).

    Il Concordato preventivo biennale (CPB)

    Il Concordato preventivo biennale (CPB)

    Il quadro LM  termina con la Sezione VI dedicata al Concordato preventivo biennale, composta da 5 righi, più precisamente dal rigo LM60 al rigo LM64.

    Per accedere al Concordato preventivo biennale, che vincola i contribuenti in regime forfetario (a differenza dei soggetti ISA) per un solo anno fiscale, il contribuente deve elaborare la proposta del fisco, compilare la Sezione VI, qui esaminata, e accettare la proposta concordataria, entro il 15 ottobre 2024, apponendo la propria firma e trasmettendo la dichiarazione annuale dei redditi.

    L’elaborazione della proposta avviene attraverso il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate il 15 luglio 2024, che altro non è che l’applicativo “RedditiOnLine Pf 2024”, messo a disposizione dall’ente per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche.

    Va evidenziato che la normativa non prevede degli automatismi nelle attività di controllo nei confronti di coloro i quali non accettano la proposta di Concordato preventivo biennale.

    La casella contenuta nel rigo LM60 deve essere flaggata per dichiarare la “Presenza dei requisiti” di accesso al Concordato preventivo biennale da parte del contribuente.

    Possono accedere al concordato i contribuenti:

    • che nell’anno fiscale di riferimento non avevano debiti fiscali o contributivi di importo complessivamente superiore  a 5.000 euro;
    • che hanno estinto i debiti fiscali e contributivi, per gli importi superiori al limite di 5.000 euro, comprensivi di sanzioni e interessi, prima del termine per l’accettazione della proposta di concordato;
    • ammessi a provvedimenti di sospensione o rateizzazione di questi debiti.

    La casella  contenuta nel rigo LM61 deve essere flaggata per dichiarare la “Assenza di cause di esclusione” da parte del contribuente. Le cause di esclusione indicate sulle istruzioni del modello Redditi PF 2024 sono:

    • inizio attività nell’anno d’imposta 2023;
    • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei tre anni precedenti a quelli di applicazione del concordato;
    • condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio o autoriciclaggio commessi nei tre anni precedenti a quelli di applicazione del concordato.

    La casella contenuta nel rigo LM62 deve essere eventualmente compilata per dichiarare la “Presenza di eventi straordinari”, che hanno comportato la sospensione dell’attività, e al ricorrere dei quali la proposta del fisco viene ridotta dal 10% al 30%, in base all’ampiezza temporale del periodo di interruzione dell’attività.

    Le istruzioni del modello Redditi PF 2024, precisano che “va indicato il codice corrispondente agli eventi straordinari, che si sono verificati nel periodo d’imposta 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato”.

    In particolare, deve essere indicato:

    §  il codice 1, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;

    §  il codice 2, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;

    §  il codice 3, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

    Gli “eventi straordinari” che, comportando la sospensione dell’attività, sono utili per l’abbattimento percentuale della proposta di concordato, sono stati individuati per decreto ministeriale ed espressamente elencati sulle istruzioni del modello Redditi PF 2024, quali:

    §  eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 7 e 24 del Decreto Legislativo 1/2018, il cosiddetto Codice della protezione civile;

    §  altri eventi straordinari di altra natura che hanno comportato:

    1.       “danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso”;

    2.       “danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo”;

    3.       “impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività in quanto ricadenti in aree di divieto d’accesso”;

    4.       “sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detto evento, abbia interrotto l’attività”;

    §  sospensione dell’attività o della professione ai fini amministrativi, con comunicazione alla CCIAA competente, oppure all’ordine professionale di appartenenza.

    Sul rigo LM63 dovrà essere indicato il reddito proposto dal fisco ai fini del Concordato preventivo biennale per l’anno d’imposta 2024.

    Infine sul rigo LM64, in caso di accettazione della proposta, il contribuente dovrà apporre la propria firma.

  • Contribuenti minimi

    Concordato preventivo biennale forfettari: software e regole nel decreto MEF

    Pubblicato in GU n 167 del 18 luglio il Decreto MEF del 15 luglio ricordiamolo è disponibile il software per l'adesione al concordato preventivo biennale dei forfettari.

    Di fatto è stato aggiornato il software di compilazione del modello redditi PF 2024 

    Come specificato dalla stessa Ade l'aggiornamento del software è:

    • finalizzato a permettere ai contribuenti che fruiscono del regime forfetario di aderire al concordato preventivo per l’anno 2024, come previsto dal decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024
    • per recepire tutte le modifiche riportate nel documento di rettifica delle Specifiche tecniche di recente emanazione
    • aggiornato per l’anno 2023 il controllo sul limite delle spese indicate nella colonna 8 dei righi da RP61 a RP64 nel caso di codici 4, 6 e 13 e del codice “2” nel campo percentuale di col. 6
    • aggiornato il controllo sul rigo RL32 del quadro RL nel caso di sezione II-B e sezione III del quadro RL compilata ed assenza dei righi RL28 e RL29 e del quadro RE

    Il decreto MEF del 15 luglio riporta molte similitudini con il decreto del 14 giugno pubblicato per i soggetti ISA. (Leggi anche: Concordato preventivo biennale: decreto e software per gli ISA)

    Attenzione al fatto che per i contribuenti in regime forfetario l’applicazione del Concordato preventivo è limitato a un solo anno, quindi la proposta che si accetta vincola esclusivamente per l’anno di imposta 2024.

    Il decreto del 15 luglio fissa la metodologia in base alla quale l’Agenzia delle entrate formula ai contribuenti la proposta di concordata.

    Si tratta di criteri che tengono conto dei redditi individuali, dei redditi settoriali per i contribuenti Isa, degli andamenti economici e dei mercati e degli specifici limiti posti dalla normativa sulla tutela dei dati personali. 

    Il decreto precisa che i contribuenti che nel periodo d’imposta 2023 hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, devono comunicare, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati necessari ad elaborare la proposta.

    Per sapere come aderire leggi anche: CPB forfettari: come aderire entro il 15.10

    Concordato preventivo biennale forfettari: come aderire

    Ricordiamo che il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi previsto dalla Riforma Fiscale e in particolare dal Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024.

    A questo istituto possono accedere, tra gli altri, anche i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario (di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

    Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni di cui all’articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014, oggetto di Concordato, non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

    Ciascun contribuente può calcolare la propria proposta di concordato, compilando i campi presenti nel quadro LM del modello Redditi, utilizzando l’applicativo Redditionline.
     Tramite tale applicativo il contribuente può:

    • inserire i dati necessari, 
    • calcolare la proposta di Concordato preventivo 
    • e, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, accettare tale proposta.

    Concordato preventivo biennale forfettari: requisiti di adesione

    Possono accedere al Concordato i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari, ovvero, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, hanno estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni).

    Non possono accedere al Concordato i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

    • inizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
    • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
    • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quello di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

    La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

    Concordato preventivo biennale forfettari: benefici e obblighi

    L’adesione al Concordato preventivo vincola il contribuente sperimentalmente per il solo periodo di imposta 2024.

    Nel periodo d’imposta oggetto di Concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per il regime forfetario.

    I soggetti che aderiscono alla proposta di Concordato sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria non ricorrano le specifiche cause di decadenza.

    L’adesione al Concordato non produce effetti a fini dell’imposta sul valore aggiunto.

    CPB forfettari: cessazione e decadenza

    Il CPB cessa di avere efficacia se si verificano situazioni che modificano in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.

    Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

    • cessazione dell’attività
    • modifica dell’attività (a meno che tale attività rientri in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari)
    • presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del Concordato.

    Inoltre, sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il Concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta.

    A titolo esemplificativo si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti, etc.

    Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d’accesso al Concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.

    Allegati:
  • ISEE

    Bonus psicologico: l’INPS pubblica le graduatorie

    L'INPS avvisa della pubblicazione delle graduatorie per il bonus psicologico 2024.

    in paricolare con il messaggio n 2584 dell'11 luglio si comunica che, all’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’anno 2024 relative allo stanziamento dei fondi per l’anno 2023, per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, c.d. Bonus psicologo,sono state elaborate le graduatorie distinte per Regioni e Province autonome di residenza, come previsto dall’articolo 4, comma 2, del D.I. 24 novembre 2023. 

    Dalla home page del portale dell’Istituto (www.inps.it) è possibile accedere alla pagina dedicata alla prestazione, digitando nel campo di ricerca testuale le parole “bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”. 

    In tale pagina sono disponibili: 

    • la scheda informativa della misura, 
    • i tutorial per il cittadino e per il professionista aderente all’iniziativa 
    • e il link di accesso al servizio (“Utilizza il servizio”), per il quale è richiesta l’autenticazione con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS); 
    • una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia.

    Si ricorda che il beneficiario ha 270 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del presente messaggio per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.

    Si evidenzia infine che le domande con ISEE recante omissioni e/o difformità non sanate nei termini indicati nel messaggio n. 2133 del 5 giugno 2024, con la quale si concedevano 30 giorni di tempo per regolarizzare l'ISEE, sono state considerate improcedibili e, pertanto, non rilevate ai fini della redazione delle graduatorie.

    Bonus psicologico: gli importi in base all’ISEE

    Il contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente.
     Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 24 novembre 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dall’anno 2023, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:

    • a) con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
    • b) con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
    • c) con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

    Bonus psicologico: i beneficiari

    Ai fini della concessione del Bonus psicologo, possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
    Il beneficio, a decorrere dall’anno 2023, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito descritti:

    • residenza in Italia; 
    • valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro.

    Bonus psicologico: domande entro il 31 maggio

    La domanda per accedere al bonus psicologico 2023 poteva essere presentata, esclusivamente in via telematica, dal 18 marzo e fino al 31 maggio 2024 attraverso una delle seguenti modalità:

    • portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore,
    • Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
    • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    Il messaggio n 1152 del 18 marzo specifica che dalla home page del sito web dell’Istituto il servizio dedicato al bonus psicologico è raggiungibile selezionando:

    • “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; 
    • una volta autenticati sarà necessario accedere alla prestazione in oggetto selezionando in “Le prestazioni” la voce Contributo sessioni psicoterapia domande 2024 Stanziamento fondi 2023”. 

    Attenzione al fatto che per le domande relative all’anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.

    Si rammenta che, ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE di valore non superiore a 50.000 euro e in corso di validità alla data della domanda.

    Nel caso di ISEE contenente omissioni e/o difformità, il richiedente sarà informato in sede di presentazione della domanda della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) finalizzata a correggere l’ISEE difforme e a consentire l’istruttoria della domanda di accesso al beneficio.

    Bonus psicologico: come viene erogato

    Al termine del periodo stabilito dall’Istituto per la presentazione delle domande ossia il 31 maggio prossimo, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

    Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale
    dell’INPS.
    L’esito della richiesta è notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o, a scelta del richiedente, nella domanda ed è consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della stessa nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
    In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.
    Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. 

    L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate.
    A partire dall’anno 2023, il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio comunicante il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del Bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. 

    Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicheranno le medesime disposizioni.
    Il beneficio è erogato fino a concorrenza delle risorse stabilite nella Tabella 1 allegata al decreto interministeriale del 24 novembre 2023 e delle ulteriori risorse stanziate dal citato articolo 22-bis del decreto-legge n. 145/2023.
    Le graduatorie sono valide fino a esaurimento delle risorse stanziate per l’anno di riferimento

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Certificazione crediti ricerca e sviluppo: Linee guida del MIMIT

    Il MIMIT ha pubblicato il Decreto 4 luglio con le Linee Guida per la corretta applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione e disign.

    A partire dalle ore 14.00 dell'8 luglio 2024 i certificatori potranno quindi inviare alla piattaforma dedicata le certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate. Leggi anche Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: pronti i modelli e le linee guida.

    Il MIMIT precisa che i  certificatori che hanno firmato l'apposito modello di certificazione in data antecedente alla data di pubblicazione delle linee guida (4 luglio 2024) sono invitati ad accedere alla piattaforma di rilascio delle certificazioni, effettuare il download del documento, procedere alla sua firma e successivamente all’invio, previa valutazione della coerenza con il contenuto delle linee guida. In difetto di tale procedura, si riterrà che il certificatore, procedendo all’invio della certificazione firmata in data antecedente alla pubblicazione delle linee guida abbia comunque valutato la coerenza di tale certificazione con le predette linee guida.

    Ricordiamo che il credito d'imposta ha l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica.

    Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: [email protected]

    Come evideziato in premessa delle linee guida, l’obiettivo del documento è di fornire indicazioni di carattere generale e trasversale in merito ai criteri che devono essere seguiti dai valutatori ai sensi dell’art. 23, co. 5 del D.L. n. 73/2022, convertito, con modifiche, dalla L. n. 122/2022, per la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design ed ideazione estetica ammissibili al beneficio di cui all’art. 1, commi 198 – 208 della L. 160/2019, per i periodi di imposta dal 2020 in poi, o nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, convertito in L. n. 9/2014, per i periodi di imposta dal 2015 al 2019, in riferimento a progetti condotti da un soggetto che intenda usufruire (o abbia già usufruito) di tale beneficio, in assenza di constatazione di violazioni circa l’utilizzo del credito d’imposta.
    Le indicazioni verranno successivamente integrate per esaminare casi concreti, determinate tipologie di attività o fattispecie particolari e periodicamente aggiornate per tener conto di modifiche normative, interventi giurisprudenziali o orientamenti di prassi.

    Il documento di 50 pagine è suddiviso in 4 sezioni con specifica, tra l'altro, delle attività ammissibili per:

    • il credito di imposta ricerca e sviluppo,
    • il credito di imposta innovazione,
    • il credito di imposta design.

    Credito d’imposta ricerca e sviluppo: attività ammissibili secondo le Linee Guida MIMIT

    Ai sensi dell’art. 3, co. 4 del D.L. n. 145/2013 «sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

    • a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
    • b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
    • c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi,
      modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
    • d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali».

    Di contro, giusta il disposto del successivo comma quinto, «non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti».

    In virtù dell’art. 2 del D.M. del 27.5.2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

    • «a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
    • b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
    • c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché' non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
    • d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali».

    In virtù del secondo comma di tale disposizione «non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti

    Credito d’imposta innovazione: attività ammissibili secondo le Linee Guida MIMIT

    Le attività di innovazione devono essere legate a progetti che rispettino i criteri di cui al Manuale di Oslo soprariportati e quindi devono avere riferimenti puntualmente differenti rispetto ai principi generali applicati ai progetti di ricerca e sviluppo, per potersi allineare alle indicazioni della normativa che ne differenziano la portata in termini di documentazione e di
    benefici associati.
    Il dettaglio applicativo nella definizione della portata associata alle attività di innovazione tecnologica è da intendersi, fondamentalmente ed in linea con le indicazioni del Manuale di Oslo, nel perimetro del confronto di valutazione ed analisi sia delle conoscenze di riferimento, sia del contesto di ricaduta delle attività medesime.
    Si precisa, poi, che l’accezione “tecnologica” aggiunta alla definizione di innovazione è propedeutica a distinguere le attività ammissibili al credito rispetto alle altre forme di rinnovamento che possono caratterizzare le imprese e che possono riguardare, ad esempio, le attività volte ad aggiornare le caratteristiche estetiche dei prodotti (legate alla moda, al design, al marchio, alla confezione, ecc.), le tecniche di gestione aziendale (procedure di qualità, ecc.), le strategie e gli strumenti di marketing, le modalità di finanziamento dei nuovi prodotti (venture capital ecc.) o le strategie d’impresa (accordi produttivi e commerciali tra imprese).

    redito d’imposta design: attività ammissibili secondo le Linee Guida MIMIT

    Il co. 202 dell’articolo 1 della L. n. 160 del 2019 ha stabilito che tra le attività innovative ammissibili al credito, diverse da quelle di R&S e di innovazione tecnologica, rientrano anche le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo, della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. In tal modo si attraggono nel campo di applicazione del beneficio anche le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, che abbiano ad oggetto innovazioni legate, in via generale, all’aspetto esterno o estetico dei prodotti o comunque non necessariamente legate a
    elementi funzionali, tecnici o tecnologici dei prodotti.
    L’art. 4, co. 1 del Decreto MISE del 26 maggio 2020 prevede, senza riprodurre l’elencazione dei settori prevista dalla norma istitutiva del credito d’imposta, che del resto ha espressamente carattere meramente esemplificativo, che le attività ammissibili al beneficio siano costituite dall’innovazione significativa dei prodotti dell’impresa «sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali» come (ma non soltanto) «le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti» ovvero anche 14 dei materiali del prodotto stesso.
    Per prodotto ai fini della disposizione deve intendersi qualsiasi oggetto avente carattere industriale o artigianale, seppure inserito in (o confezione esterna di tipo decorativo o protettivo di) prodotto complesso, i simboli grafici ed i caratteri tipografici.
    Sulla base delle indicazioni previste dall’art. 31 del D.Lgs. del 10.2.2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale a cui la norma fa sostanzialmente riferimento.
    La significatività dell’innovazione estetica, senza pretesa di completezza, può essere rappresentata dai caratteri della “novità” ed “individualità” indicati dagli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. n. 30 del 10.2.2005 recante il Codice della proprietà industriale e, dunque, nella circostanza che il prodotto i) differisce da quelli precedenti dell’impresa per elementi rilevanti e ii) «l’impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi» prodotto precedente dell’impresa. Per i settori nei quali è previsto il rinnovo ad intervalli regolari dei prodotti sono ammissibili al credito d’imposta i progetti «relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o
    campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari recedenti».
    L’esclusione disposta per le modifiche non rilevanti dal secondo comma dell’art. 4 del D.M. del MISE come «l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio» induce a ritenere che le novità debbano caratterizzarsi per la loro significatività
    da interpretarsi come per le attività previste dal primo comma. Le attività ammissibili riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.
    A tale riguardo, si osserva che generalmente, le attività di ideazione e sviluppo di una collezione o di un campionario si articolano in quattro fasi che comprendono un insieme diverso di attività:

    • Fase 1 – ideazione: attività volte a individuare le tendenze della moda o dello stile. Sono compresi i viaggi alle fiere di preselezione, gli abbonamenti a riviste, quaderni di tendenze e altre fonti di informazione per la preparazione delle collezioni;
    • Fase 2 – progettazione: questa fase comporta il lavoro di designer esterni o la dedizione degli interni alla creazione di nuove collezioni o campionari. Una volta progettato il prodotto, esso deve essere adattato alle esigenze del mercato o alle caratteristiche di lavoro dell'impresa. Non tutti i progetti originali finiscono per diventare prototipi. Alcuni non vengono accettati. I disegni selezionati sono definiti fino a ottenere l'insieme delle schede tecniche della prima versione dei corrispondenti prototipi;
    • Fase 3 – materializzazione: sulla base delle schede tecniche risultanti dalla seconda fase, saranno prodotte le prime versioni dei prototipi. Questi ultimi possono subire modifiche, frutto di diverse prove, che si materializzano in diverse versioni del prototipo fino alla versione finale dello stesso. Questa versione finale del prototipo può essere riportata in un catalogo;
    • Fase 4 – preserie, marketing e distribuzione: la preserie è una serie di piccoli spin che verranno utilizzati per mostrare i prodotti ai rivenditori, alle fiere, ecc. Le spese di marketing vanno dalla realizzazione dei cataloghi alla campagna pubblicitaria. Infine, il campionario è distribuito.

    Delle quattro fasi che caratterizzano la progettazione e relazione di una nuova collezione o di un nuovo campionario, solo le spese relative alle fasi 2 e 3 sono ammissibili ai fini dell’agevolazione