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Modello 730/2024: invio entro il 30 settembre
Entro il 30 settembre dovrà essere inviato il Modello 730/2024 per i dipendenti e i pensionati.
Diverse le novità per quest'anno anche alla luce delle prime norme di attuazione della Riforma Fiscale.
L'agenzia delle Entrate a tal proposito ha pubblicato:
- il Provvedimento n 68472 con le regole
- il Modello 730/2024 da presentare.
Inoltre con il Provvedimento n 68478 sono state definite le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d’imposta del modello 730-4 e del modello 730 4 integrativo previste dal decreto ministeriale 7 maggio 2007, n. 63, dall’articolo 16, comma 1, lettera a), e comma 4-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
Prima di vedere il dettaglio delle novità di quest'anno, ricordiamo che possono presentare il Modello 730 i lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi).
Ricordiamo inoltre che utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:
- non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
- ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.
Modello 730/2024: le principali novità di quest’anno
Le principali novità contenute nel modello 730/2024 sono le seguenti:
- Ampliamento platea 730: da quest’anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF. In particolare è ora possibile presentare il 730:
- per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;
- per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;
- assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività);
- Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia: gli imprenditori agricoli c.d. sotto soglia, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d’imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF come quadro aggiuntivo al modello 730;
- Detrazioni per familiari a carico: per l’intero anno d’imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dell’assegno unico. I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali;
- Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione: le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%;
- Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti: è ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato;
- Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 di cembre 2023, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
- Modifica alla disciplina della tassazione del lavoro sportivo: dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i com pensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo;
- Detrazione Super bonus: per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Super bonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, è possibile optare nella presente dichiarazione per una ripartizione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%;
- Detrazione bonus mobili: per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000 euro;
- Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B: è riconosciuta una detrazione del 50 % dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi;
- Credito d’imposta mediazioni: è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione;
- Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato: è riconosciuto un credito di imposta, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri;
- Credito d’imposta contributo unificato: è riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l’accordo in caso di mediazione de mandata dal giudice;
- Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari: è prorogata al 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: non è più possibile utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile in quanto era fruibile non oltre l’anno d’imposta 2022
Modello 730/2024: chi può utilizzarlo
Come da istruzioni, possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2024 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
- al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2023 al mese di giugno dell’anno 2024;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.
Da quest’anno i contribuenti su elencati possono presentare il modello 730 senza sostituto, precompilato o ordinario, indipendente mente dall’avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.
Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.
In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2023 hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D;
- redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti indicati nella sezione III del quadro L.
Da quest’anno, inoltre, possono utilizzare il modello 730 anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il nuovo quadro W.
Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, o per il contribuente deceduto può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.
I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il modello REDDITI PF, devono presentarlo in via telematica all’Agenzia delle entrate.
Il 730 semplificato 2024
Con il comunicato stampa del 29 aprile, che ha aperto la campagna della Precompilata 2024, le entrate hanno spiegato con esempi in cosa consisterà il 730 semplificato 2024,
Già dalla Circolare n. 8/2024 venivano date istruzioni sui dichiarativi e chiarimenti in merito alle principali novità di quest'anno generati dalla norme della riforma fiscale con il decreto adempimenti tributari Dlgs n 1/2024,
La circolare evidenzia che per quanto riguarda le persone fisiche non titolari di partita IVA le principali semplificazioni riguardano:
- una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente, incluse le pensioni, e assimilati a quelli di lavoro dipendente che utilizzano il modello di dichiarazione 730. In particolare, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili al contribuente, in modo analitico all'interno di un'apposita sezione, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Tali informazioni, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.
- l'estensione dell'utilizzo del modello di dichiarazione 730. A partire dalle dichiarazioni presentate nel 2024, sono introdotte novità relativamente all’ambito soggettivo e oggettivo di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato (c.d. “modello 730”). In particolare, la possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva. Ad esempio, tale modello potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di partita Iva, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale. Con futuri provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sarà stabilita la graduale inclusione di nuove tipologie reddituali tra quelle dichiarabili mediante il modello 730 semplificato.
- possibilità di riportare nel modello 730 i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva.
- possibilità per i soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 di poter ora richiedere direttamente all’Agenzia l’eventuale rimborso dell’imposta o effettuare il pagamento dell’importo dovuto, pur in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio
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Esame Revisori 2024: domanda entro il 5 settembre
Il MEF ha pubblicato un avviso per informare delle pubblicazione in GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 63 del 6 agosto 2024 il bando per l’ammissione all’esame di idoneità professionale per l’esercizio della revisione legale.
Le domande vanno presentate entro il 5 settembre prossimo, e a tal fine, è state predisposta un’apposita applicazione informatica che resterà accessibile su questo sito istituzionale fino alle ore 23.59 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando.
Ai fini delle domande il MEF precisa che:
- non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione all’esame, diverse da quelle specificate nel bando.
- tutti i requisiti di ammissione all’esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
- ai fini della regolarità della domanda, si rammenta che il tirocinio deve risultare concluso (e la relativa relazione finale deve essere presentata) in data anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione all’esame.
Vediamo tutte le regole.
Esame idoneità revisori 2024: chi è ammesso
Per l'ammissione al esame occorre tenere come norma di riferimento l'art 2 del Decreto n 63/2106 che recita testualmente:
- Per l'ammissione all'esame e' necessario:
- a) aver conseguito una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economi e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 145 del 20 giugno 2012;
- b) essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio, previsto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012, ovvero produrre dichiarazione attestante l'assolvimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal regolamento sopra citato.
- In deroga al comma 1, sono ammessi a sostenere l'esame di idoneita' per l'iscrizione al registro i soggetti che, alla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, hanno regolarmente completato il tirocinio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99. - Sono, altresì, ammessi a sostenere l'esame di idoneita' coloro i quali risultano iscritti, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al registro del tirocinio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, ed abbiano, alla data di
presentazione della domanda, concluso regolarmente il tirocinio stesso.
Esame idoneità Revisori 2024: quota per la domanda
Il candidato è tenuto, contestualmente alla presentazione della domanda, al versamento del contributo per le spese di esame di cui all’articolo 3, comma 6 del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63, nella misura di euro 100,00.
Dovrà, inoltre, assolvere l’imposta di bollo come da normativa vigente.
Il pagamento del contributo potrà essere assolto nella fase di presentazione del modulo di iscrizione selezionando un prestatore di servizi abilitato sul nodo dei pagamenti “PagoPA”, il bollo dovrà essere apposto sulla “ricevuta di avvenuta iscrizione” così come previsto dall’articolo 2, comma 2 del bando.
Esame idoneità revisori 2024: svolgimento delle prove
Con DM 13 febbraio 2023, n. 71 “Regolamento recante modifiche al decreto 19 gennaio 2016, n. 63, concernente l'attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale” sono state introdotte nuove modalità di svolgimento delle prove di esame.
In particolare le prove di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del DM 63/2016 concernenti, rispettivamente, materie economiche e aziendali e materie giuridiche, consisteranno ora nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe per ciascun quesito vertenti nell’insieme, su tutte le materie indicate nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del bando.
Per lo svolgimento della prima e della seconda prova sarà assegnato un tempo massimo di due ore per ciascuna di esse.
Le due prove si svolgeranno in un’unica giornata di esame.
La terza prova scritta, la cui modalità di svolgimento non ha subito modifiche sostanziali rispetto alle precedenti edizioni, verterà sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l) del DM 63/2016 e comprenderà un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale per la cui risoluzione sarà assegnato un tempo massimo di tre ore.
La terza prova si svolgerà nella seconda giornata di esame.
Attenzione al fatto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – concorsi ed esami del giorno 20 dicembre 2024, almeno 30 giorni prima della prima prova scritta, verrà data comunicazione della data, dell’ora e della sede in cui le prove avranno luogo.
Allegati: -
Conversione D.L Coesione: conferme e novità per i datori di lavoro e sostituti d’imposta
Dal 7 luglio è in vigore la Legge 95/2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 06.07.2024, contenente la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 60/2024, il c.d. “Decreto Coesione”.
Analizziamo le principali novità di interesse per i datori di lavoro e i sostituti d’imposta.
DL Coesione: Modifiche alla disciplina dell’indennità straordinaria ISCRO
Una novità che deriva dalla conversione in legge è l’inserimento di una norma che modifica la disciplina dell’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa ISCRO. In particolare, si prevede che:
- la partecipazione dei beneficiari di ISCRO ai percorsi di aggiornamento professionale, originariamente condizione necessaria per l’erogazione, sia ora semplicemente “accompagnata” da tali percorsi;
- i beneficiari siano tenuti ad autorizzare l’inserimento dei loro dati nella piattaforma SISSL (Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa) e al Sistema unitario di politiche del lavoro, ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sull’apposita piattaforma, che consente la convocazione da parte dei centri per l’impiego.
DL Coesione: Bonus Donne
Il Decreto Coesione all’articolo 23 prevede l’esonero contributivo totale per 24 mesi per le assunzioni di donne svantaggiate. Durante l’iter di conversione in legge del decreto tale misura non ha subito modifiche. Beneficiarie sono le seguenti categorie:
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno,
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nei settori caratterizzati da un tasso di disparità di genere superiore per almeno il 25 per cento la disparità media,
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
L’esonero spetta:
- nel limite di 650 euro mensili e
- solo se realizza un incremento occupazionale netto tra il numero di lavoratori occupati in ciascun mese e la media dei 12 mesi precedenti.
DL Coesione: Bonus Giovani
Si riconferma l’agevolazione (prevista dall'art.22 del DL 60/2024) che prevede l’esonero contributivo totale per 24 mesi per:
- le assunzioni a tempo indeterminato e
- le trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate tra il 01.09.2024 e il 31.12.2025
a favore di:
- giovani che non hanno compiuto i 35 anni, e
- che non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.
L’esonero spetta nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, che salgono a 650 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
DL Coesione: bonus ZES Mezzogiorno
Durante l’iter di conversione in legge del decreto è stato riconfermato l’esonero totale dei contributi previdenziali per 24 mesi per:
- le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale;
- effettuate tra il 01.09.2024 e il 31.12.2025;
- da datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti;
- presso una sede o unità produttiva ubicata nella ZES unica per il Mezzogiorno.
Le assunzioni devono riguardare soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi. L’esonero spetta nel limite di 650 euro su base mensile per lavoratore.
In sede di conversione del decreto è stato anche chiarito che il Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno non si applica ai rapporti di apprendistato e di lavoro domestico.
Ricordiamo inoltre che la ZES unica (zona economica speciale per il Mezzogiorno) fa riferimento ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
DL Coesione: proroga attività agenzie portuali e incremento finanziamenti
Nel 2017, come strumento di sostegno all’occupazione e di efficienza ed operatività nel comparto del trasporto marittimo, è stata istituita dall’Autorità di Sistema portuale, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale
Adesso, in sede di conversione:
- è stata prorogata di nove mesi l’attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro istituite nei porti presso i quali il c.d. transhipment (vale a dire la movimentazione dei container mediante trasbordo) sia stato largamente prevalente;
- si incrementano solo per il 2024 le risorse per il personale non avviato al lavoro a 8.800.000 euro.
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Cartella notificata direttamente all’erede: per la Cassazione è valida
Con l'Ordinanza n 12964/2024 la Cassazione statuisce che è valida la cartella notificata all'erede e non all'ultimo domicilio del de cuius. Vediamo il caso giunto dinanzi alla Suprema Corte per ricorso delle Entrate.
Cartella notificata direttamente all’erede: Ordinanza n 12964/2024
Il contribuente ha impugnato una intimazione di pagamento notificatagli, relativa a debiti tributari erariali (IRPEF e IRAP) facenti capo de cuius, intimazione relativa a cartella di pagamento notificata in data 8 maggio 2003.
La cartella era stata notificata al contribuente personalmente e non, invece, all'ultimo domicilio del de cuius
La CTP ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la notificazione della cartella di pagamento sottesa, in quanto effettuata al contribuente.
La CTR Sezione staccata, con sentenza, poi impugnata dalle entrate in Cassazione, ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo che le notificazioni sia dell'intimazione di pagamento, sia della cartella esattoriale sottesa, sono nulle per violazione dell'art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per essere atti intestati al de cuius e non agli eredi, atti notificati tre anni dopo la morte del de cuius,
In particolare, il giudice di appello ha ritenuto che l'Ufficio abbia avuto conoscenza del decesso per effetto della denuncia di successione in data 7 agosto 2000 "con regolare indicazione dei dati anagrafici dei tre eredi del" de cuius.
Nel qual caso, essendo l'Ufficio venuto a conoscenza del decesso del de cuius, la notificazione si sarebbe dovuta effettuare collettivamente e impersonalmente agli eredi.
Inoltre, il giudice di appello ha rilevato che il ruolo era stato emesso a carico di un soggetto defunto, laddove l'iscrizione a ruolo sarebbe dovuta avvenire a carico di tutti gli eredi.
Ciò premesso l'agenzia delle entrate ha proposto ricorso in Cassazione.
Cartella notificata direttamente all’erede: per la Cassazione è valida
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso di ultima istanza dinanzi la Corte di cassazione lamentando, in particolare, l’erroneità della sentenza impugnata laddove aveva decretato la nullità degli atti del Fisco per essere stati notificati direttamente nei confronti dell’erede senza il rispetto della formalità di cui al sopra citato comma 4 dell’articolo 65 del Dpr n. 600/1973.
Al riguardo, infatti, l’ufficio sostiene che la notificazione agli eredi collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del de cuius presupponga l'omessa comunicazione al trentesimo giorno prima della notificazione degli elementi di cui al citato comma 2 dell’articolo 65 laddove in presenza di tale comunicazione la notificazione vada effettuata nominativamente agli eredi.
Ritenendo inoltre l'Agenzia che la notificazione all'erede presso il suo domicilio possa, in ogni caso, essere effettuata, a discrezione dell’ufficio, anche in assenza della ridetta comunicazione di cui al più volte richiamato articolo 65, secondo comma.
Inoltre, l’Amministrazione ritiene illegittima la sentenza impugnata laddove ha reputato che l'ufficio avrebbe dovuto procedere a emettere nuovi ruoli a carico degli eredi mentre, come ricorda lo stesso ente impositore, ai sensi dell'articolo 12 del Dpr n. 602/1973, il ruolo va intestato al contribuente anche dopo il suo decesso.
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria, cassando la decisione dei giudici tributari di secondo grado.
La Cassazione ha chiarito che in conformità alla più recente giurisprudenza sul punto, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, a seguito della morte del de cuius, la notifica effettuata dall’Ufficio nelle mani proprie di uno di essi e non impersonalmente e collettivamente a tutti gli eredi, deve essere considerata pienamente legittima in quanto la norma di cui all’art. 65 del Dpr 60071973 altro non pone che un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi.
La notificazione impersonale e collettiva agli eredi è una mera facoltà dell'Ufficio, la cui mancanza non causa nullità della notificazione effettuata direttamente all'erede.
Essi hanno precisato che: “la notificazione di una cartella contenente il debito iscritto a ruolo a carico del de cuius effettuata direttamente nei confronti del soggetto che ha reso noto all'Amministrazione finanziaria di essere subentrato nella posizione ereditaria del de cuius (rendendola edotta dei propri dati anagrafici), appare non meno irrispettosa del diritto di difesa rispetto alla notificazione della cartella eseguita presso l'ultimo domicilio del de cuius impersonalmente nei confronti degli eredi, peraltro già palesatisi con la dichiarazione di successione.”.
La suprema Corte ha precisato che, mentre la cartella di pagamento va notificata agli eredi, la formazione del ruolo, disciplinata dall art 12 del DPR n 602/73 va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso.
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Come rateizzare i debiti da cartelle: guida 2024
Le Entrate hanno aggiornato e pubblicato la guida 2024 con tutte le regole sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento.
Vediamo di seguito tutti i tipi di rateizzazione delle cartelle in base al debito e alla tipologia di ammortamento.
Prima però, facciamo una premessa e ricordiamo che l’articolo 19 del DPR n. 602/1973 e l’articolo 26 del D.Lgs. n. 46/1999 attribuiscono all’Agente della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo.
I contribuenti possono chiedere ad Agenzia delle entrate-Riscossione di rateizzare le somme da versare in base all’ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate o documentate.
Le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di:
- 6 anni in caso di rateizzazione ordinaria,
- 10 anni, in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili, e compatibilmente con il limite minimo di 50 euro a rata.
Possono essere rateizzate le somme iscritte a ruolo da:
- Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali;
- altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.) a meno che non abbiano optato, comunicandolo ad AdeR, per una diversa determinazione che produrrà effetti a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione; sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti.
Sono invece escluse dall’ambito applicativo della rateizzazione, le somme affidate per la riscossione dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione:
- a. se già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto. Tale preclusione:
- opera in via definitiva nel caso di rateizzazioni riferite a richieste presentate a decorrere dal 16 luglio 2022; in tal caso il debito ricompreso in tali rateizzazioni decadute non può essere più dilazionato;
- può essere sanata se il debito era ricompreso, invece, in una precedente rateizzazione riferita ad una richiesta presentata fino al 15 luglio 2022; in tal caso il debito può essere nuovamente rateizzato solo se, preliminarmente, viene versata una somma corrispondente all’importo delle rate della precedente rateizzazione scadute alla data di presentazione della nuova richiesta;
- b. se riferite ai cosiddetti “debiti non dilazionabili”, cioè debiti che, per propria caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono rateizzabili: per esempio, le violazioni di specifiche norme doganali oppure il recupero degli aiuti di stato (sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco dei tributi e dei tipi di imposta interessati).
- c. se affidate da quegli Enti che hanno deciso di non delegare ad AdeR il potere di rateizzare i loro crediti;
- d. oggetto della c.d. “Rottamazione ter” o della misura agevolativa del “Saldo e stralcio” per le quali si è determinata l’inefficacia della misura stessa per il mancato/insufficiente/tardivo pagamento di una delle rate in scadenza a partire dall’anno 2020.
Cartelle di pagamento: rateizzazione ordinaria
Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà può richiedere e ottenere una rateizzazione ordinaria fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni).
Le rate del piano possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno.
La rata minima è pari a 50 euro.
Cartelle di pagamento: rateizzazione per somme fino a 120 mila euro
Se il contribuente intende richiedere una rateizzazione per debiti di importo fino 120 mila euro, deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica.
Non è necessario che presenti alcuna documentazione a supporto.
Cartelle di pagamento: rateizzazione per somme oltre 120 mila euro
Nel caso in cui i debiti ricompresi in ciascuna richiesta di rateizzazione, siano di importo superiore a 120 mila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e determinare anche il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72), i contribuenti persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata, devono allegare alla domanda la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare.
Se il contribuente che chiede una dilazione è, invece, una persona giuridica o una ditta individuale in contabilità ordinaria, insieme all’istanza deve presentare la documentazione contabile necessaria a verificare:
- la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economica determinata dal valore dell’indice di liquidità, ricavato dalla situazione economico/patrimoniale dell’azienda, che deve essere inferiore a 1;
- il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72) in relazione al valore dell’Indice Alfa calcolato come rapporto tra l’importo del debito complessivo in rateizzazione e il valore della produzione (es. per le società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici) oppure il totale dei ricavi e dei proventi (es. per le società di persone, ditte individuali, associazioni ecc.) moltiplicato per 100.
Cartelle di pagamento: rateizzazione straordinaria a 120 rate
I contribuenti che, oltre a una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, abbiano anche una comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità e che quindi non sono in condizione di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, possono richiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate (10 anni).
I requisiti per la grave e comprovata situazione di difficoltà sono stabiliti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che fissa anche il numero massimo di rate concedibili in base alla situazione economica.
In questo caso, come previsto dal decreto citato, le rate possono essere esclusivamente di importo costante.
Proroga della rateizzazzione
Se un contribuente dimostra il peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economica intervenuto dopo la concessione della prima rateizzazione, Agenzia delle entrate-Riscossione può concedere la rateizzazione in proroga.
La proroga è richiedibile una sola volta, e a condizione che non sia intervenuta la decadenza del piano per il quale si chiede la proroga.
La proroga può essere:
- ordinaria fino a un massimo di ulteriori 72 rate;
- straordinaria fino a un massimo di 120 rate nel caso in cui oltre al peggioramento della situazione di difficoltà economica sussiste anche la condizione di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.
Il numero massimo di rate concedibili per una richiesta di rateizzazione in proroga è determinato dalla differenza tra il numero delle rate richieste e concedibili (massimo 72 o massimo 120) e il numero delle rate scadute e non pagate alla data di accoglimento, del precedente piano di pagamento rateale per il quale si sta chiedendo la proroga.
I contribuenti devono indicare il numero di protocollo della rateizzazione per la quale richiedono la proroga e allegare i documenti, indicati sul modello, che attestano il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
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Fondo Filiera Apistica: le regole per gli incentivi 2024
Viene pubblicato in GU n 112 del 21 maggio il decreto 2 aprile del Ministero dell'Agricoltura con la definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse disponibili sul Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio.
Le risorse utilizzabili per le finalità del presente decreto assommano a euro 14.088.908,00; esse sono appostate sul capitolo di spesa 7099 – pg1,
- derivanti dalla somma di 4.088.908,00 euro, quali fondi residui dell'esercizio 2022,
- 5 milioni di euro, quali fondi dell'esercizio 2023,
- 5 milioni di euro quali fondi dell'esercizio 2024.
Il contributo è concesso nella forma di contributo a fondo perduto computato in relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 6
I contributi vengono concessi fino ad esaurimento delle risorse stanziate nell'ambito dello specifico bando emanato dal soggetto gestore.
Fondo Filiera Apistica: i beneficiari
Beneficiari del fondo perduto le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) come definite all'art. 1, comma 1, lettera a), punto i) del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.
Sono escluse dalla concessione dei benefici le imprese che si trovano nelle condizioni di impresa in difficolta' cosi' come definita dai criteri di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01) o impresa che le succede.
Sono escluse dai pagamenti risultanti dai benefici di cui al presente decreto le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che on hanno rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.Fondo Filiera Apistica: finalità
Gli interventi ammissibili sono finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese agricole volti all'aumento della loro competitività e della sostenibilità ambientale attraverso:
- a) la realizzazione di nuovi impianti e reimpianti nell’ambito delle specie afferenti alla filiera della frutta a guscio, ivi compresi interventi di manutenzione straordinaria dei castagneti tradizionali da frutto, compresa la trasformazione dei boschi cedui castanili in castagneti da frutto»;
- b) introduzione e/o ammodernamento degli impianti irrigui volti alla razionalizzazione nell'utilizzo della risorsa idrica, sia nei nuovi impianti che negli impianti esistenti, compresi sistemi di accumulo per irrigazione di soccorso in aree di montagna;
- c) introduzione di innovazioni nella gestione della difesa fitoiatrica, sia nei nuovi impianti che negli impianti esistenti. nonché’ della fase di lavorazione del prodotto fresco e post raccolta, e di essiccazione per ridurre il pericolo di malattie parassitarie»;
- d) una campagna informativa e di promozione, in continuità con le attività già avviate, rivolta al consumatore al fine di stimolare una domanda destagionalizzata ed un acquisto consapevole della qualità e degli effetti nutraceutici dei prodotti della specie afferenti alla filiera della frutta in guscio.
Fondo Filiera Apistica: entità del sostegno
Nel dettaglio, l'entità del sostegno è pari al 65% del costo dell'investimento ammissibile; tale aliquota e' aumentata all'80% del costo dell'investimento quando sostenuto da aziende condotte da giovani agricoltori.
Il contributo è concesso al Soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo di euro 100.000,00.
All'interno del medesimo bando sara' predisposta una graduatoria per ogni singola specie a guscio indicata.
Le spese sono ritenute ammissibili se corrispondenti ai seguenti criteri minimi
- a) spese riferite ad interventi effettuati nel limite di 5 (cinque) ettari di nuovi impianti e/o reimpianti per azienda; tale limite è elevato a 6 ettari quando le spese di impianto prevedono almeno due specie di frutta a guscio;
- b) sono altresi' ritenuti ammissibili, nel limite di 5 ettari, quegli interventi di manutenzione straordinaria dei castagneti tradizionali e/o trasformazione di cedui castanili in castagneto da frutto;
- c) applicazione dei costi standard come definiti nel documento «Metodologia per l'individuazione delle Unita' Di Costo Standard (Ucs) per i nuovi impianti arborei, per la Misura 4 dei Psr – Aggiornamento luglio 2022», elaborata ed applicata nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale, quando riferiti all'impianto base, alle lavorazioni aggiuntive effettuate e agli impianti irrigui realizzati sul medesimo impianto base;
- d) con l'applicazione del costo reale quando le voci di spesa non sono comprese nell'elenco delle voci UCS; queste voci possono essere finanziate, qualora ammissibili, solo previa rendicontazione di dettagliati giustificativi di spesa.
Le spese per beni e servizi legati all'introduzione di impianti irrigui sulle superfici sede dei nuovi impianti e/o reimpianti, nonche' all'introduzione di innovazioni nella gestione della difesa fitoiatrica, sono ammesse entro i seguenti massimali:
- a) 4.000,00 euro/ettaro se trattasi solo di impianto irriguo o solo di mezzi innovativi per la difesa fitoiatrica;
- b) 6.000,00 euro/ettaro qualora le spese di investimento riguardino entrambe le due predette tipologie di investimento.
Quando disponibile è obbligatorio l'utilizzo di materiale vivaistico «certificato» o con passaporto. Per la riconversione di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto e il recupero di castagneti da frutto abbandonati, in caso di carenza di materiale certificato, è consentito l'uso di materiale di propagazione prelevato presso la propria azienda.
Per i rimanenti casi è consentito esclusivamente l'utilizzo di materiale prodotto secondo le vigenti normative di settore.
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Mansioni sottoposte ad obbligo di test antidroga
Sulla G.U. n. 234 del 06/10/2008 è stato pubblicato il Provvedimento del 18/09/2008 che recepisce quanto deliberato dalla Conferenza Stato Regioni in materia di definizione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione, anche sporadica, di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi.
Si tratta in particolare delle attività inerenti il settore trasporto, quali autisti e addetti alla guida di macchine movimentazione merci (carrelli elevatori, ecc.), nonché di quelle individuate nell'allegato al Provvedimento e riportate nella tabella sottostante.
Per tali mansioni sono obbligatori accertamenti sanitari preventivi e periodici anti droga.
Accertamenti sanitari e sanzioni contro l’uso di droghe al lavoro
Visita medica preventiva:
prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco allegato al provvedimento il datore di lavoro provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.
Il medico competente verifica l'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici test di screening.
Il medico competente entro 30 giorni dalla richiesta predetta comunica la data ed il luogo della visita al lavoratore interessato almeno un giorno prima.
Visita medica periodica:
nel caso in cui i lavoratori siano addetti a mansioni comprese nel citato elenco, il datore di lavoro deve procedere all'effettuazione di visite mediche periodiche da parte del medico competente con cadenza almeno annuale.Il datore di lavoro informa il lavoratore interessato della data dell'accertamento e gli comunica il luogo ove l'accertamento si svolgerà all'inizio del turno di lavoro del giorno fissato per l'accertamento.
Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga all'accertamento di assenza di tossicodipendenza, la struttura sanitaria competente dispone, entro dieci giorni, un nuovo accertamento.
In caso di rifiuto non motivato del lavoratore, il datore di lavoro, ove non possa adibirlo ad altre mansioni diverse da quelle considerate a rischio, deve farlo cessare dalle mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato, fino a che non venga accertata l'assenza di tossicodipendenza.
Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di fare cessare dalla mansione il lavoratore tossicodipendente è sanzionato con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da € 5.164,00 a € 25.799,00.
Le fasi della procedura di accertamento possono essere così riassunte:- il datore di lavoro comunica al medico competente, per iscritto, i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in base al fatto che svolgono le mansioni a rischio indicate nella citata tabella.
- il medico competente entro 30 giorni da quando riceve l'elenco dal datore di lavoro stabilisce il cronogramma per gli accessi dei lavoratori agli accertamenti definendo date e luogo di esecuzione degli stessi in accordo con il datore di lavoro che dovrà comunicarlo al lavoratore con un preavviso non superiore a un giorno.
- il lavoratore può rifiutarsi di eseguire la visita e viene sospeso dalla mansione; non si presenta agli accertamenti e non produce una valida giustificazione, lo stesso sarà sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni; non si presenta ma si giustifica, dovrà essere riconvocato entro dieci giorni.
In caso di positività degli accertamenti di primo livello il lavoratore viene giudicato temporaneamente inidoneo alla mansione e viene inviato alle strutture sanitarie competenti per l'effettuazione degli ulteriori approfondimenti diagnostici di secondo livello.
Qualora gli accertamenti clinici e tossicologici di secondo livello, eseguiti presso la struttura sanitaria competente, risultino positivi, verrà data comunicazione scritta al medico competente, il quale, a sua volta, certificherà l'inidoneità temporanea del lavoratore alla mansione e informerà il datore di lavoro che provvederà tempestivamente a far cessare dall'espletamento della mansione il lavoratore interessato.
In caso di positività il lavoratore avrà diritto ad accedere a programmi di recupero e alla sospensione del rapporto di lavoro.
I costi degli accertamenti sono a carico del datore di lavoro e vengono svolti, su segnalazione dello stesso datore, dal medico competente, mentre, invece, sono a carico del lavoratore le eventuali contro analisi.
ATTENZIONE La visita medica non può essere preassuntiva, perché vietata dalla Legge 300/70, ma deve essere preventiva post assuntiva, cioè effettuata dopo l'assunzione, prima che il lavoratore venga adibito alla mansione.
Tabella mansioni soggette ad test antidroga
Mansioni soggette a sorveglianza antidroga:
la tabella sotto riportata elenca le mansioni e le attività che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi.
1) Attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi
- impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
- fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
- direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).
2) Attività di trasporto
- conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E , e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attivita' di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più' attività di sicurezza;
- personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
- personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
- personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
- conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- personale certificato dal registro aeronautico italiano;
- collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi