• Turismo

    Impianti sciistici Appennino: domande di aiuti entro il 10 luglio

    Con un avviso il Ministero del Turismo ha disposto novità per gli aiuti per gli esercenti attività di turismo nei comprensori sciistici dell'Appennino.

    In particolare, in attuazione del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 5 novembre 2024 prot. n. 0348825/24 recante “Disposizioni applicative per l’erogazione delle risorse di cui all’articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, per il sostegno al turismo nei comuni ubicati all’interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica”, l'Avviso definisce i criteri e le modalità di determinazione e di assegnazione delle risorse, pari a euro 13.000.000,00, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande e dei relativi progetti.

    Impianti sciistici Appennino 2025: i beneficiari dei ristori 2025

    Le risorse  sono destinate ai soggetti di cui all’articolo 2 del Decreto Interministeriale prot. n. 0348825/24, che svolgono la propria attività, ovvero
    che hanno la propria sede operativa, nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici nelle Regioni della dorsale appenninica,
    come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento e che hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1°novembre 2021 al 31 marzo 2022, e che siano in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’articolo 2 del suddetto decreto.
    Ai sensi e per gli effetti della nuova classificazione delle attività economiche elaborata da ISTAT e denominata ATECO 2025,  che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 e sostituisce la versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022, utilizzata nell’art. 2 del Decreto Interministeriale prot. n. 0348825/24, possono presentare istanza di ammissione al contributo le imprese che esercitano in via prevalente un’attività, come comunicata all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, classificata con uno dei codici ATECO riportati nella tabella, clicca qui.

    Impianti sciistici Appennino 2025: domande entro il 10 luglio

    Le istanze per l’accesso al contributo a fondo perduto di cui al presente avviso devono essere trasmesse esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

    Alla PEC deve essere allegato il modulo di domanda predisposto dal Ministero, disponibile e scaricabile nella sezione dedicata al presente Avviso, all’interno del sito istituzionale. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, in modo completo e coerente, con particolare attenzione alle sezioni relative all’anagrafica del soggetto richiedente, all’indicazione dei ricavi/redditi e alla dichiarazione delle perdite registrate nel periodo di riferimento.

    Alla medesima comunicazione PEC devono essere allegati, pena l’esclusione della domanda, tutti i documenti richiesti nella modulistica, con particolare attenzione alla perizia asseverata redatta da un professionista abilitato (cfr. Articolo 4), il cui schema informativo di sintesi è pubblicato nella medesima sezione del sito istutuzionale dedicata all’Avviso.

    Le domande devono essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, o da un suo delegato, il quale allega l’atto di delega, sottoscritto con firma digitale, o con firma autografa, accompagnata, in quest’ultimo caso, dalla fotocopia di un documento d’identità.

    Non è ammessa altra forma di compilazione e di presentazione della domanda di ristoro differente da quella indicata nel presente articolo

  • Versamenti delle Imposte

    Carte di debito aziendali: caratteristiche ai fini della esenzione

    L’Agenzia delle Entrate con l'interpello della Dre Lombardia n 318/2025 non innova rispetto alle indicazioni della risposta a interpello 5/2025, ma delimita ulteriormente il perimetro di riferimento per la esenzione dalle imposte di questo strumento di wellfare aziendale.

    Carte di debito nel welfare aziendale: la posizione dell’Agenzia

    Nel contesto dei piani di welfare aziendale, molte aziende cercano strumenti agili per distribuire beni e servizi ai dipendenti. 

    Tra questi strumenti figurano sempre più spesso carte prepagate o di debito.

    Ma possono essere considerate “documenti di legittimazione” ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR, e quindi non soggette a tassazione? 

    A questa domanda risponde la Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 904-318/2025.

    Il soggetto istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se l’utilizzo di una carta di debito, spendibile tramite POS, emessa da un provider specializzato, possa essere equiparato ad altri strumenti riconosciuti dal legislatore come esenti da tassazione.

    In particolare, la carta proposta nel caso di specie:

    • è ricaricata dal datore di lavoro;
    • è spendibile per l’acquisto di beni e servizi in un circuito di esercenti convenzionati;
    • non consente prelievi di contanti né trasferimenti di denaro;
    • è utilizzabile solo sul territorio italiano.

    L'agenzia ricorda che l’articolo 51 del TUIR disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente e, al comma 3, stabilisce che non concorrono a formare il reddito «le somministrazioni di beni e servizi riconosciute dal datore di lavoro attraverso documenti di legittimazione, che non danno diritto al rimborso in denaro».

    Sono considerati validi documenti di legittimazione, ad esempio, i buoni pasto, le gift card e altri strumenti che garantiscono un uso vincolato a specifici beni o servizi, in una rete predeterminata di fornitori.

    La Direzione Regionale Lombardia ha respinto la richiesta dell’interpellante, chiarendo che la carta proposta non soddisfa i requisiti per l’esenzione. I motivi principali sono:

    • rete di esercenti non sufficientemente delimitata: pur essendo composta da soggetti convenzionati, la rete appare estesa e difficilmente controllabile.
    • possibilità di utilizzo assimilabile alla moneta elettronica: anche se non prevede prelievi, la carta ha un funzionamento simile a quello di una carta bancaria, utilizzabile presso un’ampia platea di esercizi.
    • assenza di un marchio identificativo univoco: secondo l’Agenzia, è necessario che i punti vendita aderenti al circuito siano chiaramente riconoscibili, ad esempio, tramite un marchio commerciale ben visibile.

    I benefit erogati con tale carta, replica l'Agenzia, non possono essere considerati “documenti di legittimazione”, e le relative somme sono da assoggettare a tassazione ordinaria.

    Dall'interpello si evince che per strutturare correttamente un piano di welfare con strumenti fiscalmente esenti:

    • verificare che lo strumento non dia accesso a denaro liquido o bonifici;
    • limitare l’utilizzo a una rete chiusa di fornitori, vincolati da contratto;
    • garantire la tracciabilità e la rendicontazione delle spese;
    • adottare un sistema identificabile, ad esempio con logo o marchio riconoscibile;
    • acquisire documentazione ufficiale dal fornitore sulla conformità del servizio.

    La risposta 904-318/2025 conferma l’approccio prudenziale dell’Agenzia delle Entrate verso gli strumenti “ibridi” nel welfare aziendale. 

    Le carte di debito – anche se ricaricate dal datore di lavoro e utilizzabili in ambiti specifici – possono essere assimilate a mezzi di pagamento, e quindi considerate retribuzione in natura, salvo precisi vincoli.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus in 10 rate: con l’integrativa entro il 31 ottobre

    Il Superbonus in dieci anni anche per le spese del 2023 è ciò che mancava per chiudere il cerchio su questa agevolazione ormai agli sgoccioli.

    Con la Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio è state prevista la novità del superbonus spese 2023 da spalmare in 10 anni, vediamo, dalle istruzioni ADE come procedere nella dichiarazione dei redditi 2025.

    Superbonus 2023 in dieci anni: istruzioni per procedere

    La Legge di bilancio 2025 contiene un intervento relativo all'utilizzo delle detrazioni collegate alle ristrutturazioni di efficientamento energetico. 

    In particolare, anche per le spese effettuate nel 2023 è introdotta la possibilità di spalmare su dieci anni il recupero del bonus fiscale. 

    Facendo un riepilogo delle norme già in vigore:

    • per le spese da superbonus 2022 la possibilità di spalmare su 10 anni è stata introdotta da una norma inserita in fase in conversione del decreto blocca cessioni (DL n 11/2023). In particolare, si dava la possibilità di articolare su dieci anni, invece che in quattro, lo sconto fiscale per i contribuenti che avevano effettuato lavori con il 110% e non avevano optato per la cessione o lo sconto in fattura. Per accedere a questa possibilità è servito inserire la prima rata all’interno della dichiarazione di quest’anno.
    • per le spese 2024, invece, la spalmatura in 10 anni è stata oggetto di un altro intervento, inserito nel DL n 39/2024, all’articolo 4-bis, comma 4. 

    In pratica è stato deciso che tutte le spese collocate nel periodo di imposta 2024 avrebbero generato dieci rate annuali, con rateizzazione anche negli anni successivi.

    L'unico anno rimasto appunto fuori dalla possibilità di spalmare su dieci anni le spese è il 2023, divenuto possibile grazie alla Legge di Bilancio 2025

    Quindi si alliena le spese 2023 a tutti gli altri anni prevedendo la detrazione decennale la cui prima quota in dichiarazione quest’anno. 

    L'agenzia delle Entrate con una notizia pubblicata sul proprio quotidiano online Fiscoggi ha fornito istruzioni pratiche, vediamole

    Superbonus 2023 in 10 rate: con l’integrativa entro il 31 ottobre

    I contribuenti che l'anno passato hanno presentato il modello 730/2024 o Modello Redditi 2024, che intendono avvalersi della possibilità di spalmare i 10 anni le spese da superbonus 2023, dovranno presentare un modello Redditi 2024 integrativo. 

    In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al Dpr n. 322/1998, la presentazione della dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2023 dovrà necessariamente avvenire entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 (31 ottobre 2025 per le persone fisiche e per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). 

    L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta a seguito della rideterminazione della rateazione, dato che il periodo di detrazione si dilata, ma si riduce la quota annuale del beneficio, dovrà essere versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024 ossia: 

    • 30 giugno 2025 per le persone fisiche e per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

    L'ADE fa sapere che sul proprio sito nella sezione Modello 2024 relativi all’anno d’imposta 2023, sono disponibili i modelli e le istruzioni aggiornate a questa novità, unitamente ai programmi per la compilazione e il controllo della dichiarazione dello scorso anno (versione 1.5.0 del 12 giugno 2025).

    Il contribuente persona fisica, nel Frontespizio del modello Redditi Pf 2024 – integrativo, nella sezione “Tipo di dichiarazione”, compila la casella “Dichiarazione integrativa” indicando il codice 1, mentre, nel quadro RP dovrà, a seconda delle sezioni interessate, barrare:

    • la colonna 8A (Opzione 2023) dei righi da RP41 a RP47, se la spesa è relativa a interventi di recupero del patrimonio edilizio e altri interventi (tra cui anche il Sisma bonus) da indicare nella sezione III A del quadro RP
    • la colonna 5A, oppure 12° in caso di benefici derivanti da partecipazioni societarie, (Opzione 2023) del rigo RP56, se la spesa è relativa a interventi relativi alle “colonnine di ricarica” da indicare nella sezione III C del quadro RP
    • la colonna 7A (Opzione 2023) dei righi da RP61 a RP64, se la spesa è relativa a interventi di Eco bonus da indicare nella sezione IV del quadro RP.

    I soggetti Ires dovranno indicare nei modelli Redditi Sc/Enc 2024, a seconda delle sezioni interessate del quadro RS, il valore “10”:

    • nella colonna 6A dei righi da RS150 a RS151, se la spesa è relativa a interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche (Sisma bonus)
    • nella colonna 4A o 5A, rispettivamente, dei righi RS420 o RS421, se la spesa è relativa a interventi relativi alle “colonnine di ricarica”
    • nella colonna 6 dei righi da RS501 a RS512, se la spesa è relativa a interventi di Eco bonus.

    L’eventuale maggiore imposta derivante dalla dichiarazione integrativa dovrà essere versata entro il 30 giugno 2025 tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 4001 per l’Irpef e i codici 3801 e 3844 rispettivamente per le addizionali regionali e comunali all’Irpef (per i soggetti Ires va utilizzato il codice tributo 2003). 

    Attenzione al fatto che successivamente era stato segnalato in proposito un errroe bloccante del sistema, e le Entrate hanno pubblicato la versione 1.6.0 del software di controllo del modello Redditi 2024 per il 2023 ora utilizzabile per l’invio delle integrative per le persone fisiche, che desiderano optare per lo spalmadetrazioni superbonus 110% del 2023. 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES: chiarimenti sugli importi della componente immobiliare

    Con la Risposta a interpello n 183 dell'8 luglio le Entrate replicano ad una società che vorrebbe beneficiare del credito di imposta per gli investimenti nelle ZES ora ZES UNICA.

    Ricordiamo che l'agevolazione è stata introdotta dall'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio 2025).
    La società svolge la propria attività presso uno stabilimento sito in […] in virtù di contratto di locazione commerciale e vorrebbe accedere al Credito di imposta ZES Unica in quanto intende estendere la capacità dello stabilimento esistente, acquistando nuovi macchinari, impianti e attrezzature nonché procedere ''[al]l'acquisto dell'immobile strumentale, costituito dalla parte attualmente locata e da una nuova porzione costituita da immobile e piazzale''.
    La società istante chiarisce che l'acquisto dell'immobile avrà un costo pari a euro 600.000,00 circa, mentre il costo degli ulteriori beni strumentali (macchinari eattrezzature varie) ammonta a euro 270.000,00.
    Si chiede chiarimento sull'interpretazione dell'articolo 16, comma 2, del decretolegge n. 124 del 2023 e dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2024, con cui sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito nella parte in cui prevedono che ''[i]l valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato''.

    Ai fini del riconoscimento del beneficio, la disciplina distingue gli investimenti immobiliari da quelli non immobiliari: è stabilito che, in relazione a ogni singolo progetto agevolabile, il valore della sua componente immobiliare non può essere superiore alla metà del valore complessivo del bonus richiesto.

    Ciò significa, tra l’altro, che l’investimento immobiliare non può superare quello in attrezzature e impianti e che il solo acquisto di edifici e terreni non consente l’accesso al tax credit.

    L'agenzia conferma la soluzione dell'istante ossia che le spese per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, realizzazione o l'ampliamento di immobili strumentali possono accedere al calcolo del credito d’imposta Zes unica fino a una quota del 50% in relazione a ogni singolo progetto di investimento. 

    Pertanto, l’impresa che spende 600mila euro per l’acquisto di un immobile e 270mila euro per l’acquisto di macchinari, ai fini del bonus Zes Unica, deve considerare un investimento complessivo di 540mila euro, visto che la componente immobiliare non può superare il 50% del totale agevolabile e, quindi, nel caso specifico, 270mila euro.

    Nell'interpello viene riepilogata le norme in base alle quali risultano agevolabili gli investimenti, ''facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti'', effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 [e anche quelli effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025 come, da ultimo, previsto dall'articolo 1, comma 485, lettera c), della legge n. 207 del 2024].
    In relazione agli investimenti aventi ad oggetto l'acquisto di terreni e l'acquisizione, realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali, l'articolo 16, comma 2, del decretolegge n. 124 del 2023 e l'articolo 3, comma 5, del decreto attuativo, stabiliscono che ''[i]l valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato''.
    Attesa la ratio di limitare la componente agevolata riferita all'acquisto di beni immobili strumentali (di seguito, ''componente immobiliare'') rispetto a quella relativa
    all'acquisizione degli altri asset strumentali agevolati (di seguito, ''componente non immobiliare''), con le previsioni citate viene stabilito che, in relazione a ogni singolo progetto di investimento avente le caratteristiche richieste dal citato articolo 16 e rilevante ai fini del Credito di imposta ZES Unica, il valore della sua componente immobiliare agevolata non può essere superiore alla metà (ossia, al cinquanta per cento) del valore complessivo dell'investimento agevolato.
    Ciò implica, in concreto, che il valore agevolato della componente immobiliare non può essere superiore a quello della componente non immobiliare e che, dunque, laddove l'investimento immobiliare costituisca l'unica spesa riconducibile al progetto di investimento iniziale, lo stesso non è agevolabile per l'assenza di ulteriori investimenti elegibili al Credito di imposta ZES Unica in altri asset strumentali (cd. ''componente nonimmobiliare'').

    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Comunicazioni ENEA 2025: il via dal 30 giugno

    L'ENEA con un avviso pubblicato sul proprio portale informa del fatto che a partire dal 30 giugno 2025 è operativo il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it per la trasmissione dei dati all’ENEA relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di Ecobonus (legge 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013) e Bonus Casa(art. 16 bis del DPR 917/86 e art. 16 del DL 63/2013).

    È possibile accedere al servizio online solo autenticandosi tramite SPID di persona fisica o CIE.

    Nei prossimi giorni è prevista anche la pubblicazione dell’aggiornamento del portale SuperEcobonus.

    Per eventuali quesiti tecnici, ENEA ha attivato da tempo l’assistente virtuale Virgilio, disponibile sul portale ENEA per l’efficienza energetica alla sezione dedicata alle detrazioni fiscali.

    L'ENEA ha specificato che il conteggio dei 90 giorni per la trasmissione dati decorre dal 30 giugno 2025:

    • per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2025 e la data del 30 giugno di messa online del portale;
    • per i lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025.

    Su queste procedure sono stati determinanti i chiarimenti diffusi dall'ade con la Circolare n 8/2025 dopo le consistenti novità della Legge di Bilancio 2025.

    In proposito leggi anche: Bonus edilizi 2025: tutti i chiarimenti per usufruirne.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Elenco Certificatori TCF: regole e modello per le domande

    È stato approvato il regolamento del CNDCEC che istituisce l’elenco degli iscritti nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati alla certificazione del tax control framework, TCF

    L’iscrizione avviene a seguito di domanda e richiede il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall'art 2 del DM 12 novembre 2024 n. 212, oltre alla iscrizione all’albo da più di cinque anni.

    La domanda va inviata al CNDCEC con uno specifico modello approvato e deve contenere tutte le informazioni richieste dall’art. 4 del regolamento.

    Elenco Certificatori TFC: chi può iscriversi

    Nell’Elenco sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti di durata minima di iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e i requisiti di onorabilità e professionalità di cui, rispettivamente, agli articoli 1, comma 2, e 2 del Decreto interministeriale. 

    Il CNDCEC approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.

    Il professionista che richiede l’iscrizione nell’Elenco inoltra al CNDCEC la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato con i relativi allegati, contenente:

    1. l’indicazione delle generalità, del codice fiscale e dell’Ordine territoriale, del numero e della data di iscrizione alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
    2. l’attestazione del requisito di professionalità di cui all’articolo 2, comma 3, del Decreto interministeriale;
    3. le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardanti i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto interministeriale;
    4. le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la pendenza di procedimenti per i reati richiamati all’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto interministeriale di cui ha formale conoscenza, ovvero la sussistenza di atti impositivi a suo carico, anche non definitivi, emessi dall’Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00;
    5. le dichiarazioni relative alla sussistenza delle cause di esonero totale o parziale dalla partecipazione ai percorsi formativi per il rilascio dell’attestazione relativa al possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto interministeriale, previste, rispettivamente, ai paragrafi 4 e 5 del Protocollo di intesa;
    6. la dichiarazione di impegno a comunicare senza indugio ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
    7. l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale effettuare le comunicazioni ai fini dell’iscrizione e del recapito telefonico.

    Attenzione al fatto che la documentazione comprovante lo svolgimento di incarichi e funzioni che danno diritto a beneficiare delle cause di esonero totale o parziale di cui al comma 2, lettera e) deve essere presentata, in copia, in allegato alla domanda di iscrizione, unitamente alla dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità all’originale delle copie allegate.

    La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, deve essere presentata, unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata, al CNDCEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata:

    Il CNDCEC verifica la sussistenza dei requisiti e ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

     Le verifiche  sono sottoposte alla valutazione della Commissione paritetica di valutazione di cui all’articolo 5 la quale rilascia un parere non vincolante sulla domanda di iscrizione.

    Elenco Certificatori TFC: come fare domanda

    Il procedimento di iscrizione, ai sensi dell'art 7 del regolamento di cui si tratta deve essere concluso entro novanta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, nei casi di cui al comma 4 e all’articolo 5, comma 7 dello stesso regolamento, entro centoventi giorni.

    Può essere richiesta, per una sola volta, l’integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa assegnando al richiedente un termine non inferiore a quindici giorni per l’invio della documentazione integrativa. 

    La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine per l’iscrizione, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta. 

    La mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta comporta rinuncia alla domanda di iscrizione nell’Elenco.

    Gli iscritti sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal momento in cui ne hanno conoscenza, al CNDCEC:

    1. il venir meno dei i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto interministeriale 
    2. l’avvio di procedimenti penali per taluno dei reati richiamati all’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto interministeriale di cui abbiano avuto formale conoscenza,
    3. la notificazione di atti impositivi a loro carico, anche non definitivi, emessi dall’Amministrazione finanziaria, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.

    Le richieste e le comunicazioni sono effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2025: istanze fino al 31 luglio

    Dal 1° al 31 luglio 2025 è possibile presentare la dichiarazione, da parte delle imprese di autotrasporto, necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel primo trimestre 2025 (periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno). Lo comunica l'Agenzia delle Dogane con Nota del 26.06.2025 n. 382555 che qui pubblichiamo.

    Con la Determinazione Direttoriale n. 233570 del 17.04.2025 è stata disposta l’attivazione, a far data dal 1° maggio 2025, dei seguenti Uffici locali ADM dipendenti dalla Direzione territoriale Emilia-Romagna e Marche:

    • Ufficio ADM Emilia 1;
    • Ufficio ADM Emilia 2;
    • Ufficio ADM Emilia 3;
    • Ufficio ADM Emilia 4;
    • Ufficio ADM Romagna 1;
    • Ufficio ADM Romagna 2;
    • Ufficio ADM Marche 1;
    • Ufficio ADM Marche 2.

    Pertanto, esclusivamente per gli esercenti attività di trasporto merci e persone ricadenti nel territorio di competenza dei suddetti Uffici, a partire dal 1° maggio 2025 non potranno più essere trasmesse dichiarazioni con le vecchie descrizioni/codici ufficio.

    Tanto premesso, per le dichiarazioni predisposte ed inviate a partire dal 1° maggio 2025, riferite a trimestri per i quali non sono trascorsi i termini di presentazione, l’esercente avrà cura di utilizzare i “software Autotrasportatori” aggiornati o in alternativa predisporre le predette dichiarazioni in conformità ai tracciati aggiornati, entrambi reperibili a partire dalla medesima data. 

    Per chi si avvale dell’utilizzo dei tracciati record, la Legenda degli Uffici e dei relativi codici aggiornata è disponibile, come di consueto, nel file “Tracciato Record.xlsx”.

    Nulla varia relativamente alle dichiarazioni già presentate.

    Soggetti che hanno diritto al rimborso

    Per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2025, il beneficio in oggetto spetta per:

    • l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
      • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
      • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
      • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
    • l’attività di trasporto di persone svolta da:
      • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di
        attuazione;
      • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
      • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
      • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
    • l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

    Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2025: presenta la dichiarazione

    Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it (“Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2025 – Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2025”) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2025.

    Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., per le cui modalità di utilizzo si rinvia al paragrafo V, si rappresenta che la Circolare n. 11/2025 prot. n. 297622/RU del 26 maggio 2025 ha previsto la possibilità di trasmettere a mezzo PEC all’Ufficio delle dogane territorialmente competente la dichiarazione trimestrale di rimborso, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta secondo le regole di cui al par. I della medesima Circolare, accludendo il file in formato “.dic” che ne riproduce integralmente il contenuto.

    I soggetti che, oltre a non fare ricorso al Servizio Telematico Doganale – E.D.I., non avessero la PEC o si trovassero impossibilitati ad utilizzare la stessa, possono, in via del tutto residuale, trasmettere la dichiarazione di rimborso in forma cartacea (qui in allegato in formato xlsx e in formato ods), resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, unitamente ad un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il predetto file.

    Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

    • per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
    • per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa.
      Al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all’elenco pubblicato al seguente link: "Uffici Dogane".
    • per le imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata (v. nota n.34315/RU del 28.01.2020).

    Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2025: importo rimborsabile

    Alla luce delle novità normative richiamate in premessa, si precisa che la misura del rimborso riconoscibile ai sensi dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995, tenuto conto del mantenimento dell’aliquota agevolata di cui al punto 4-bis della Tabella A allegata al medesimo decreto, varia in funzione del periodo di consumo e della tipologia di carburante impiegato. In particolare, l’importo del rimborso è articolato come segue:

    I periodo di consumo: 1° aprile – 14 maggio 2025

    • il rimborso spettante è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.
      (Dichiarazione – Quadro A-1)

    II periodo di consumo: 15 maggio – 30 giugno 2025

    • per il gasolio e/o gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento (HVO) che non rispettano le condizioni previste dall’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, il rimborso è pari a euro 229,18 per mille litri, in ragione dell’aliquota d’accisa ordinaria applicabile pari a 632,40 euro per mille litri.
      (Dichiarazione – Quadro A-2)
    • per i soli gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni stabilite dalla norma sopra citata, il rimborso resta pari a euro 214,18 per mille litri, tenuto conto dell’aliquota ridotta d’accisa di 617,40 euro per mille litri.
      (Dichiarazione – Quadro A-3)

    Si ricorda, infine, che l’art. 3-quinquies del D.L. 29 maggio 2023, n. 57, convertito con modificazioni nella Legge 26 luglio 2023, n. 95, ha esteso l’applicazione del trattamento agevolato previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995 anche ai gasoli paraffinici (HVO) utilizzati in sostituzione del gasolio tradizionale, purché nel rispetto della normativa prevista per il loro impiego agevolato.

    Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2025: fruizione del credito

    Per la fruizione del rimborso dell’importo sopra indicato, i soggetti interessati dovranno indicare nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo:

    • mediante compensazione (utilizzando il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota RU-57015 del 14.05.2015). Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000,
    • o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277. Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).

    Termini di utilizzo credito maturato nel precedente trimestre

    Relativamente ai crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell'anno 2025, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026.

    Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2027.

    Allegati: